EVOLUZIONE E PROSPETTIVE NEL FACCHINAGGIO

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1 EVOLUZIONE E PROSPETTIVE NEL FACCHINAGGIO

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3 EVOLUZIONE E PROSPETTIVE NEL FACCHINAGGIO 1

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5 INDICE 1. PREMESSA PAG NORMATIVA PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI FACCHINAGGIO PAG LA LEGGE N.57 DEL D.M. NUMERO 221 DEL PAG REQUISITI PAG PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA PAG FASCE DI CLASSIFICAZIONE PAG EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO PAG ASPETTI GENERALI PAG ULTERIORI ASPETTI DELL EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO PAG ANDAMENTO DEI COSTI CONTRIBUTIVI PAG AUMENTO DEL VALORE CONTRATTUALE MINIMO PAG AUMENTO DELL IMPONIBILE CONTRIBUTIVO PAG ANDAMENTO COSTI DEL PERSONALE: LE ORE ORDINARIE PAG ANDAMENTO COSTI DEL PERSONALE (IV LIVELLO) PAG ANDAMENTO COSTI DEL PERSONALE: GLI STRAORDINARI PEG CONTESTO DI RIFERIMENTO PAG CONSIDERAZIONI E LINEE DI AZIONE PAG VALUTAZIONI SUL MODELLO DI OFFERTA/IMPRESA DELLE PAG. 42 COOPERATIVE 6.2 VALUTAZIONI SULLE RICADUTE DEL NUOVO ASSETTO NORMATIVO PAG NUOVE INIZIATIVE VOLTE AL MIGLIORAMENTO DEL SETTORE E ALLA PAG.45 REGOLARIZZAZIONE DEL MERCATO 7.1 OSSERVATORIO UNICO DELLE IMPRESE DI PULIZIE E FACCHINAGGIO PAG PROTOCOLLO ETICO PAG CONCLUSIONI PAG. 59 3

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7 EVOLUZIONE E PROSPETTIVE NEL FACCHINAGGIO 1. Premessa Le cooperative di movimentazione merci mostrano in generale un forte radicamento sul territorio, caratterizzato da una consolidata collaborazione con alcune delle principali imprese industriali in esso presenti, su cui concentrano importanti quote del loro fatturato. Ciò è senz altro dovuto all affidabilità e qualità del servizio, riconosciuta alle cooperative dalle stesse imprese clienti, ma anche al limitato livello di tensione competitiva che ha finora caratterizzato tale territorio, nel quale ancora non si sono manifestati significativi processi di outsourcing logistico e non sono pesantemente presenti i grandi gruppi di logistica integrata. Oggi però tali cooperative devono affrontare le implicazioni di un contesto normativo in forte evoluzione, che dovrebbe portare nei prossimi cinque anni: a una decisa liberalizzazione del mercato del lavoro, con probabile sviluppo di nuove forme aziendali che potranno anche esasperare i livelli di concorrenza; a una sensibile crescita del costo del lavoro a causa del maggior peso degli oneri previdenziali. Tutto ciò comporterà, rispetto al quadro prima descritto, un complesso articolato di minacce; nell ambito dei servizi a minore complessità, dove è meno assorbibile qualsiasi incremento di costo, aumenterà la competitività delle agenzie di lavoro interinale e delle cooperative spurie ; 5

8 nell ambito dei servizi a maggiore complessità, diminuirà il gap di prezzo nei confronti delle grandi imprese logistiche che, tra l altro, potranno costituire anche il veicolo per l ingresso nel settore di subfornitori a basso costo provenienti da altri territori; infine, eventuali interventi sugli assetti retributivi finalizzati a contenere gli incrementi tariffari, potrebbero comportare una minore stabilità della forza lavoro, con una progressiva perdita della forza qualificata e quindi difficoltà di garantire, per il futuro, un equilibrata risposta produttiva alla crescente esigenza di sviluppo qualitativo del servizio ai clienti. Rispetto a tale quadro, si è ritenuto necessario sviluppare un analisi di comparto propedeutica alla definizione di linee guida per una sua eventuale riorganizzazione. 6

9 2. Normativa per l esercizio dell attività di facchinaggio 2.1. Legge numero 57 del D.M. numero 221 del Si intendono imprese di facchinaggio quelle che svolgono le attività come di seguito indicate, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti: portabagagli facchini e pesatori di mercati agro-alimentari facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri) facchini doganali facchini generici accompagnatori di bestiame facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni. Le attività prese in considerazione dal regolamento sono esclusivamente quelle affidate in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi. Le imprese sono tenute a presentare domanda di inizio attività all Ufficio del Registro delle Imprese nella cui provincia è collocata la sede legale o all Albo delle Imprese Artigiane della provincia ove è ubicata la sede operativa-artigiana. 7

10 Attività non rientranti nella disciplina del facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa, carta o simili insaccamento od imballaggio di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa, carta o simili non rientrano nella definizione di facchinaggio quando sono esercitate autonomamente. Qualora l attività principale dell impresa sia la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso, non viene applicata la normativa in questione. Il Regolamento che disciplina le attività di facchinaggio non si applica ai pesatori pubblici Requisiti Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 5 D.M. 221/03) a) Comprovata affidabilità attestata da un istituto bancario (è necessario produrre, in originale, una attestazione di un istituto 8

11 bancario; tale documento non può avere data anteriore a tre mesi rispetto al momento della sua presentazione). [Avvertenza: per le imprese di nuova costituzione (individuale o in forma societaria, inattiva o già attiva per altra attività, che inizia per la prima volta il facchinaggio) la documentazione deve essere prodotta alla fine dell esercizio successivo al 1 anno di attività, ad esempio: se l impresa inizia l attività il il primo anno si considera scaduto il e l esercizio successivo al primo anno si chiuderà il ; pertanto, in caso di coincidenza con l anno solare, l impresa depositerà la dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 30 gennaio 2006.] b) Possesso di un patrimonio netto pari almeno all 8% del fatturato totale dell impresa relativamente alla specifica attività di facchinaggio al 31 dicembre dell anno precedente. Per patrimonio netto si intende: capitale sociale più riserve, in caso di società di capitali il valore dei beni strumentali predisposti per l esercizio dell attività di facchinaggio interamente liberati, nel caso di imprese individuali, società di persone e consorzi. L espressione beni interamente liberati va interpretata nel senso di beni nella piena disponibilità rimanendo non ricompresi in questa categoria i beni, ad esempio, gravati da pegno o ipoteca ed intendendosi invece ricompresi i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, vendita con riserva di proprietà, vendita con patto di riscatto, ecc. [Avvertenza: per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del 1 esercizio finanziario utile che 9

12 va identificato nella scadenza del primo esercizio di attività dell impresa con riferimento al quale viene predisposto il bilancio. Nel caso di imprese non tenute alla presentazione del bilancio, il 31 dicembre dell anno in cui l impresa ha iniziato l attività.] La prova del possesso di tale requisito da parte delle imprese (individuali e non) non soggette all obbligo di deposito del bilancio deve essere fornita mediante dichiarazione asseverata da un dottore commercialista o da un ragioniere iscritto nel collegio dei ragionieri e dei periti commerciali (utilizzando l apposito modello Requisiti economico - finanziari). Tale dichiarazione dovrà essere presentata annualmente nei termini indicati: per le imprese non soggette all obbligo di deposito del bilancio: la documentazione va prodotta entro 30 gg dalla scadenza di legge per gli adempimenti fiscali. Tale termine scade il 30 novembre. Per le imprese soggette all obbligo di deposito del bilancio: la dichiarazione deve essere presentata entro 60 gg decorrenti dalla data di approvazione del bilancio di esercizio. Per gli adempimenti successivi al primo anno, sarà sufficiente che le imprese non soggette all obbligo di deposito del bilancio presentino una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti il mantenimento del rapporto patrimonio netto/fatturato totale per l attività di facchinaggio dell 8%. In alternativa, sarà comunque possibile anche per queste imprese depositare la dichiarazione asseverata. 10

13 Per le società di capitali e le cooperative, soggette all obbligo di deposito del bilancio, la prova del possesso del requisito dovrà essere data con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante (è possibile utilizzare il modello requisiti economico-finanziari). c) Inesistenza di notizie sui protesti, iscritti nel registro informatico di cui alla legge 480/95 a carico del titolare di impresa individuale, dei soci delle società di persone, degli amministratori delle società di capitali e cooperative. Tale requisito verrà accertato d ufficio attraverso il registro informatico tenuto dalla Camera di Commercio. d) Iscrizione all INPS e all INAIL, in presenza dei presupposti di legge, di tutti gli addetti all attività di facchinaggio, compreso il titolare, i familiari collaboratori ed i soci lavoranti. 11

14 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa (art. 6 D.M. 221/03) Devono essere posseduti dal titolare dell impresa, o dal familiare collaboratore, dal socio lavorante, dal dipendente o dal preposto alla gestione tecnica. Possono consistere alternativamente: a) Nell avere conseguito: un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l attività di facchinaggio, conseguito ai sensi della normativa vigente in materia di formazione professionale (corsi professionali tenuti o riconosciuti dalla Regione); un diploma di scuola secondaria superiore, il cui piano di studio comprenda un biennio di fisica o di discipline organizzative aziendali; un diploma di laurea, il cui piano di studi comprenda un esame di fisica o di discipline organizzative aziendali. b) Nell avere maturato esperienza nello specifico campo dell attività di facchinaggio per almeno tre anni, anche non continuativi, presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attività in altre imprese o enti (va allegata idonea documentazione). L attività lavorativa deve essere svolta con la qualifica di operaio (escluso il periodo di apprendistato) addetto a compiti immediatamente connessi con l attività di facchinaggio e movimentazione delle merci c) Nell avere ottenuto da parte del competente Ministero il riconoscimento dei titoli esteri posseduti. 12

15 Requisiti di onorabilità (art. 7 D.M. 221/03) Devono essere posseduti da: titolare di impresa individuale e l institore o il direttore preposto all esercizio dell impresa, di un ramo di essa o di una sua sede; tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di s.a.p.a.; tutti gli amministratori di società di capitali e cooperative. Ogni persona sopra indicata potrà autocertificare tali requisiti (utilizzando l apposito modello Requisiti morali). Ciò comporta l assunzione di responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci. I requisiti di onorabilità previsti dall art. 7 del decreto sono: Salvo che sia intervenuta la riabilitazione, assenza di sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; Mancata comminazione di pena accessoria dell interdizione dall esercizio di una professione o di un arte, oppure dell interdizione dagli uffici direttivi delle imprese; Mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni; assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso; 13

16 assenza di contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società cooperative, violazioni della Legge 142/ Preposto alla gestione tecnica Nomina del preposto Nel momento in cui una impresa inizia l attività di facchinaggio deve presentare denuncia utilizzando l apposito modello Dia (disponibile nella sezione modulistica) da allegare alla pratica del registro delle imprese o albo imprese artigiane nel quale la data di inizio dell attività deve corrispondere con la presentazione o l invio della stessa e deve possedere i requisiti previsti dalla legge individuando un preposto alla gestione tecnica. Per le imprese artigiane il preposto deve necessariamente essere: titolare dell impresa individuale un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. socio lavorante accomandatario di s.a.s Non è necessario un formale atto di procura per la nomina del preposto e non è ammessa la nomina di un consulente o professionista esterno. La qualifica di preposto in una impresa non preclude la possibilità di rivestire la stessa qualifica in altre imprese fatto salvo, per le imprese artigiane, il rispetto del principio della prevalenza dell attività nella propria impresa per il titolare/socio che rivesta la qualifica di preposto anche in un altra impresa. 14

17 A titolo esemplificativo si precisa che la qualifica di preposto può risultare dal fatto di rivestire nell impresa uno dei seguenti ruoli: titolare amministratore socio lavorante institore dipendente collaboratore familiare associato in partecipazione Sia la sostituzione che la revoca del preposto deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell impresa entro 30 giorni dal verificarsi dell evento, utilizzando la denuncia/domanda del Registro Imprese o dell Albo delle Imprese Artigiane, unitamente al modello Dia, compilato nella sola parte che si riferisce all evento In caso di nomina retroattiva il preposto deve dimostrare il possesso dei requisiti a quella data. In mancanza di preposto alla gestione tecnica l impresa NON può esercitare l attività Fasce di classificazione Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell IVA, realizzato in media nell ultimo triennio nello specifico settore di attività. Le fasce previste dal D.M. 221/03 sono le seguenti: fascia inferiore a ,00 fascia da ,00 a ,00 fascia superiore a ,00. 15

18 Le disposizioni sulle fasce si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato membro della UE. Iscrizione nella fascia Le imprese di facchinaggio di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite d ufficio nella fascia iniziale. Quelle attive da almeno due anni, accedono alle fasce di classificazione in base alla media del volume di affari di tale periodo al netto dell IVA, presentando l apposito modello corredato della documentazione prevista (elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà vedere modulistica). E facoltativo comunicare la variazione positiva in una fascia superiore sebbene ne ricorrano i presupposti. Le imprese non possono stipulare singoli contratti di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui sono rispettivamente inserite. Variazione negativa Qualora successivamente si verifichino i presupposti per la classificazione dell impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle Imprese o all Albo Imprese Artigiane la relativa denuncia di variazione, utilizzando l apposito modello corredato della documentazione prevista (elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 16

19 Tale elenco non va presentato solo in caso di iscrizione nella prima fascia). Sanzioni L'esercizio delle attività di facchinaggio da parte di impresa non iscritta è punito con sanzioni amministrative stabilite dall articolo 13 del dm 221/2003. Cosa fare Documentazione da presentare Imprese Artigiane: all'albo imprese Artigiane denuncia di inizio attività (vedere modulistica) da allegare alla modulistica per l'iscrizione o la modifica all'albo delle Imprese Artigiane. Imprese Non Artigiane: al Registro delle Imprese Società solo via telematica: denuncia di inizio attività (vedere modulistica) da allegare al Modello S5 o UL e modello Int. P per il responsabile tecnico (vedi Guida deposito atti su sito). Imprese individuali: denuncia di inizio attività (vedere modulistica) da allegare al Mod. I1 o I2 o UL ed modello Int. P per il responsabile tecnico qualora sia persona diversa dal titolare. Costi (vedasi tabella diritti di segreteria del Registro Imprese o Albo Imprese Artigiane) 17

20 3. Evoluzione del contesto normativo 3.1 Aspetti generali Le evoluzioni normative intervenute in questi ultimi anni, in particolare la legge 142/01 ed il conseguente D. Lgs.423/01, decreto mirato a superare gradualmente il regime di contribuzione convenzionale previsto dal D.P.R. n.602/70, hanno costretto le cooperative del settore facchinaggio a misurarsi con una serie di regole relative alla gestione dei rapporti con i soci, modalità alla quale, in passato, non erano abituate. Si incontrano difficoltà a far comprendere l effettiva portata dei cambiamenti che obbligatoriamente interverranno nei prossimi anni e per questo motivo è necessario procedere ad analisi chiare e dettagliate per far emergere i fenomeni ai quali le aziende si troveranno di fronte. Con la legge 30/2003 (contenente la delega per l attuazione della riforma del mercato del lavoro, Riforma Biagi ) è stata anche modificata la legge 142/01. Le modifiche comportano una maggiore centralità della posizione del socio, rispetto all ulteriore rapporto di lavoro. Ciò non toglie che il socio, quale lavoratore subordinato o autonomo, non soggiaccia alle nuove regole del mercato del lavoro, sancite con il D.Lgs n.276/03. Nelle pagine seguenti sono evidenziate le principali innovazioni introdotte e gli impatti ad esse connessi. 18

21 Abrogazione della L.1369/60, che prevede la liberalizzazione del mercato del lavoro, il superamento del divieto d appalto di mera prestazione d opera e l introduzione della somministrazione a tempo indeterminato in specifici settori a) Maggiore despecializzazione con attenzione e pressione prioritaria ai prezzi. b) Superamento dell attività di facchinaggio volante c) Potenziale opportunità, se si acquisiscono Finora le attività di movimentazione e pulizie, non erano soggette alla responsabilità solidale da parte dell utilizzatore, che ora viene meno. Con il nuovo ordinamento, la possibilità di operare nel mercato offrendo servizi viene estesa anche a soggetti di natura societaria diversa (agenzie di lavoro, enti pubblici, consulenti del lavoro, ecc.). L abrogazione della legge 23 ottobre1960, n. 1369, peraltro di incerta applicazione nell ambito del settore pubblico, avrebbe in effetti comportato una situazione di completa deregolazione del regime della somministrazione di lavoro precludendo, in ragione della concorrente abrogazione degli articoli 1-11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il ricorso anche alla fornitura professionale di prestazioni di lavoro temporaneo. In attesa di un intervento di armonizzazione della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle disposizioni contenute nella riforma Biagi, preannunciato dall articolo 86, c. 6, schema di decreto legislativo, è stato dunque fatto salvo il regime quo ante. Anche rispetto alle ipotesi in cui è vietato il ricorso alla somministrazione di lavoro si registra una significativa restrizione dei divieti contemplati nella disciplina attualmente in vigore. 19

22 Sulla falsariga della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 rispetto alla quale si cerca di delineare una perfetta simmetria - il contratto di somministrazione di lavoro è ora vietato unicamente per la sostituzione di lavoratori in sciopero e da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione rischi ai sensi dell articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche. Inoltre, salva diversa intesa tra le parti sociali, la somministrazione di lavoro è vietata presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione. Inoltre tale riforma, rende legittima l intermediazione di manodopera (ricerca e selezione) solo a soggetti autorizzati, così come per la somministrazione della manodopera (imprese e consorzi di cooperative con specifici requisiti patrimoniali e di attività interregionale), lasciando agli altri soggetti non autorizzati solo la possibilità di operare in appalto. 20

23 3.2. Ulteriori aspetti dell evoluzione del contesto normativo 1. Riforma del Part-Time, che dovrà avere importanti ricadute sul mercato delle cooperative di movimentazione. Infatti il datore di lavoro potrà modificare unilateralmente la distribuzione dell orario di lavoro dei part-time allo scopo di ottenere flessibilità. Riduzione di uno dei bisogni che portavano all outsourcing: ciò potrà portare a contenimento della domanda e quindi anche dei prezzi. 2. Introduzione dello Staff Leasing, cioè della possibilità di stipulare un contratto tra un imprenditore ed un fornitore per affidare la gestione completa a quest ultimo di una parte della sua impresa (fase di lavorazione, unità produttiva, ecc.), ai fini di flessibilità o di diversificazione produttiva, mantenendo in carico i propri dipendenti, ma comandandoli alle dipendenze del nuovo gestore, che li integra con proprie risorse. Costituisce una opportunità per le cooperative, ma implica lo sviluppo di nuove specializzazioni e professionalità. 3. Superamento dell unicità della prestazione riconosciuta alle società di lavoro interinale, che non devono più vendere solo manodopera, ma che potranno fare direttamente tutto quanto finora esposto, oltre che gestire il collocamento privato. In prospettiva, nuovi potenziali concorrenti. 21

24 4. Andamento dei costi contributivi Il contesto normativo è tuttora in forte evoluzione. Pertanto ai fini della valutazione economica (variazione del costo del lavoro) della nuova normativa si è lavorato sui seguenti presupposti: a) Superamento della L.602/70 e quindi del sistema contributivo su salario convenzionale e passaggio graduale, entro il gennaio 2007, al sistema contributivo pieno. b) Applicazione integrale del CCNL, scaglionata entro Gennaio Non si è invece tenuto conto di eventi non ancora totalmente prevedibili e definibili quali: a) Nuovi contratti di lavoro. b) Scelte organizzative delle singole imprese cooperative. Il dlgs 423/01, che prevede il graduale superamento del regime di contribuzione convenzionale previsto dal dpr 602/70 si avvicina al suo epilogo, dal 1 gennaio 2007 tutte le cooperative interessate da questa normativa (che sono soprattutto quelle del settore del facchinaggio e del settore pulizie) dovranno adottare il sistema contributivo pieno. Il fatto in sè non è una novità per le cooperative aderenti ed è stato oggetto in passato di ampia ed approfondita discussione anche negli organismi di Ancst. Il giudizio allora dato sul provvedimento fu positivo, principalmente per due ordini di motivi. superava un problema di ordine etico e morale per le cooperative; garantire ai propri soci un trattamento pensionistico 22

25 che gli assicurasse la possibilità di vivere dignitosamente, una volta andati in quiescenza dava la possibilità, mediante una gradualità quinquennale, di prepararsi e di attrezzare le cooperative per affrontare il nuovo regime ed i conseguenti aumenti di costo. Oggi di quelle due motivazioni ne rimane una soltanto; assicurare ai propri soci una vita post-lavorativa dignitosa attraverso un trattamento pensionistico adeguato che il sistema 602 assolutamente non assicurava. Per la seconda, avvicinandosi ormai alla fine del quarto anno di gradualità, dalle indicazioni e dai segnali allarmanti che vengono da molte cooperative del settore facchinaggio, ma anche da un numero consistente del settore pulizie, dobbiamo prendere atto che non si è riusciti ad operare in modo tale da recuperare sul mercato i maggiori costi derivanti dal nuovo regime previdenziale; il "grande scalino" che scatterà il 1 gennaio 2007 preoccupa molto e molti per il grande differenziale di costo che provocherà nei contributi previdenziali e per la quasi certezza dell'impossibilità di recuperare tali aumenti, con un corrispondente aumento dei prezzi dei servizi prestati. Molteplici sono state le cause che hanno contribuito a creare le condizioni di difficoltà in cui oggi si trovano le cooperative dei settori sopra citati: i gravi e perduranti problemi economici del Paese, le novità normative intervenute nel mercato del lavoro e nell'applicazione della 142/01 e, per quanto concerne il settore dell'autotrasporto, facchinaggio e movimentazione, anche l'accordo di applicazione del Ccnl. 23

26 Sta di fatto che ad oggi giungono da più parti appelli ad intervenire per evitare che il continuo aumento del costo della manodopera e soprattutto lo "scalino" dell'andata a regime del 423/01 mandi inesorabilmente fuori mercato un numero importante di cooperative aderenti operanti nei settori sopra citati. Il rischio maggiore lo corrono in particolare le cooperative medio piccole e meno strutturate che non hanno potuto o saputo diversificare ed innovare il servizio offerto, rimanendo in una fascia di mercato a basso valore aggiunto, ma nel settore del facchinaggio e della movimentazione nutrono preoccupazione anche cooperative di grandi dimensioni e ben strutturate che operano prevalentemente in fasce di mercato di gamma alta. Non sono valse a cambiare la situazione di mercato neppure le nuove normative, fortemente volute dalle centrali cooperative, ed in particolar modo da Ancst, in materia di lotta al lavoro nero ed alle pratiche illecite nel settore del facchinaggio; infatti il Dlgs 221/03 uscito con colpevole ritardo, la legge n. 57 risale al maggio del 2001, per vari motivi non ultimo lo scarso impegno delle Amministrazioni interessate alla sua applicazione pratica, non ha al momento sortito effetti significativi. Alla luce di questo scenario il settore autotrasporto, facchinaggio e movimentazione, a seguito di esplicita richiesta emersa chiaramente dagli interventi e dai pronunciamenti di molti partecipanti all'assemblea di settore ha avviato un indagine interna al settore per verificare: 24

27 lo stato dell'arte dell'accordo di applicazione al socio lavoratore del Ccnl dell'area merci, il relativo costo e quello dei vari step (la gradualità finirà al 31/12/2007 ) la esatta quantificazione dell'aumento derivante dall'ultimo "scalino" di superamento della 602 che si realizzerà con il 01/01/2007 (le notizie provenienti dalle varie cooperative e dai diversi territori davano indicazioni molto diverse a seconda dei tipi di calcolo e delle interpretazioni della normativa, l'aumento previsto nel solo 2007 veniva indicato, da parte di alcune "scuole di pensiero" come ben superiore al 10%) In una recente discussione in Presidenza Ancst è emerso che analoga sofferenza esiste all'interno del settore delle cooperative di pulizie, e pur riconfermando la validità della scelta fatta a suo tempo da Ancst, aderendo con convinzione alla decisione del superamento della 602, legge oggi anacronistica e potenzialmente dannosa per i soci lavoratori, la Presidenza ha convenuto sulla necessità di dare una risposta alle richieste che insistentemente vengono da più parti del "mondo" delle cooperative in regime di 602, che chiedono di affrontare il problema in modo da permettere alle stesse di superare lo scoglio del 1 gennaio Le ipotesi che al momento si possono ipotizzare riguardano: la possibilità di una proroga del termine, magari con uno scaglionamento triennale dello stesso e, per quanto concerne il settore facchinaggio e movimentazione, anche una possibile ed eventuale ridiscussione del periodo di gradualità dell'accordo di applicazione del contratto di lavoro. 25

28 Naturalmente sono evidenti tutte le implicazioni di carattere generale e politico che una scelta in tal senso comporterebbe, pur essendo il tema di interesse non di tutti i settori. In coerenza con quanto disposto dalla legge 142/2001 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", in data 4 luglio 2002 è stata ratificata l'ipotesi d'accordo raggiunta il 27 giugno 2002, relativa all'applicazione del c.c.n.l. trasporto merci, spedizioni e logistica del 13 giugno 2000, alle cooperative di facchinaggio e movimentazione merci. Tale intesa è stata sottoscritta dal le "centrali cooperative" e più specificatamente da Agci servizi, Ancst-Legacoop, Federlavoro e servizi Confcooperative e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. L'entrata in vigore della legge 142 sulla figura del socio lavoratore di cooperativa ha "stimolato" le parti sociali a raggiungere l'accordo sindacale in oggetto, con particolare riferimento all'art. 6 della legge citata, che prevede per le singole cooperative la definizione di un regolamento interno, nel quale deve essere espressamente indicato il contratto collettivo di lavoro applicato ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. E' necessario sottolineare che l'intesa prevede un'applicazione differenziata: immediata e totale per le cooperative di nuova costituzione; graduale per le cooperative già esistenti. Per l'applicazione dell'intesa sottoscritta, occorre modificare i regolamenti interni delle cooperative che dovranno recepire 26

29 l'accordo e regolamentare eventuali trattamenti non previsti. Inoltre si dovranno salvaguardare eventuali condizioni di miglior favore e di consuetudini già esistenti, ad esempio la corresponsione degli istituti contrattuali, che in alcuni casi avviene già per intero. In attesa della modifica ai regolamenti, continueremo ad applicare la retribuzione e l'erogazione degli istituti contrattuali come deciso dalla cooperativa fino ad oggi. Naturalmente per le cooperative costituite successivamente alla data del 27/6/2002 non si applica la gradualità prevista dall'intesa. Un'ultima precisazione in merito all'applicazione contrattuale ai dipendenti (non soci) delle cooperative di facchinaggio, a questi lavoratori deve essere applicato il C.C.N.L. del trasporto merci, spedizione e logistica (meccanizzato 401), essendo un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti. Con riferimento a quanto previsto dall'art.1 della L. 142/2001 "il socio lavoratore stabilisce, con la propria adesione, un ulteriore distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale", il protocollo d'intesa siglato in data 27/6/2002 prevede, nella premessa, che i rapporti di collaborazione coordinata continuativa potranno configurarsi, di norma, per professionalità inquadrate nel secondo, primo livello e nell'area quadri. 27

30 4.1. Andamento dei costi contributivi: Aumento del valore contrattuale minimo Prima di tutto è necessario valutare l aumento dei costi contributivi, che il progressivo superamento della contribuzione effettuata su imponibili convenzionali (classi di contribuzione) produrrà negli anni fino al suo completamento nell anno A questo fine abbiamo in prima istanza effettuato una simulazione dell aumento dei minimi contrattuali, relativamente alla Provincia di Bologna, dal 2003 al Per i tre livelli contrattuali analizzati l incremento del valore minimo contrattuale 2007/2003, è pari a circa l 8%. Valore minimo contrattuale CCNL Trasporto merci e logistica- Protocollo movimentazione merci Tendenza costo/ora su anno precedente 13 12,5 12 Variazione totale costo/h 2003/07= 52% 11,5 11 % 10,5 10 9,5 9 8, Anno 28

31 Valore min. contrattuale CCNL Trasporto merci e logistica Euro LIV 5 LIV 6 LIV Livello Andamento dei costi contributivi: Aumento dell imponibile contributivo Il grafico mostra l andamento dell imponibile contributivo alla luce del superamento del DPR 602/70: In funzione dei minimi contrattuali, nonché dell inflazione per adeguare minimali ai fini pensionistici e classi di contribuzione, si nota che a partire dall anno 2005 il minimale contributivo mensile ai fini previdenziali supera la prima classe di contribuzione operante in provincia di Bologna, portando così automaticamente ad un aumento del costo contributivo non più limitato, come per gli anni precedenti, alla sola percentuale dell inflazione. Lo stesso andamento è confermato per il

32 Dal 2007 il sistema cambia totalmente, dal momento che si passa dal meccanismo convenzionale, basato su 12 mensilità e comunque invariato su base 800 mensile in relazione alle ore effettuate, 600 alla integrale applicazione del CCNL, più precisamente dell accordo intervenuto per il settore movimentazione, ed alla contribuzione calcolata con le modalità previste per la generalità dei lavoratori dipendenti dall art.1 della L.389/89. Andamento: imponibile contributivo/costi contributivi/retribuzione annua lorda Gli effetti degli andamenti descritti sono che: a fronte di un aumento di oltre il 47% della retribuzione annua lorda e del 73% dell imponibile contributivo, il costo contributivo aumenta di oltre il 75%. 30

33 Ciò è visibile dal confronto di tali dati nel periodo : 31

34 4.3. Andamento costi del personale: le ore ordinarie Oltre all incremento in termini assoluti assisteremo anche ad altri fenomeni preoccupanti: Mentre fino al non vi era relazione fra incremento delle ore lavorate e incremento del costo contributivo (quest ultimo rimaneva fisso su un valore convenzionale al di là del numero di ore lavorate), dal 1 gennaio 2007 il costo contributivo aumenterà proporzionalmente al numero di ore effettivamente lavorate (ordinarie e straordinarie). Altra valutazione che è necessario fare riguarda l applicazione del CCNL, più precisamente dell accordo intervenuto per il settore movimentazione: il trattamento economico e normativo previsto per un lavoratore inquadrato al IV livello ( lordi annui) è probabilmente inferiore alla media delle retribuzioni già oggi riconosciute ai soci. Ne deriva che se cresce l imponibile contributivo cresce anche la contribuzione e complessivamente aumenta il costo complessivo del lavoro che le cooperative si troveranno a dover sostenere; quindi il costo orario relativo all anno 2007 per un IV livello, pari a 12,80, è solo indicativo. Per le valutazioni relative agli altri livelli di inquadramento sono state utilizzate delle elaborazioni fatte per l ARCTS da Legacoop Modena. 32

35 4.4. Andamento costi del personale (IV livello -dati CCNL) I grafici che seguono mostrano l incremento progressivo, dal 2003 al 2007, del costo orario, del costo mensile e del costo annuo, calcolato sulla base dei dati relativi alla sola applicazione del CCNL per un IV livello. Costo orario Anno Euro 33

36 Costo Mensile Anno Euro Costo annuo Anno Euro 34

37 Andamento costi del personale La tabella ed il grafico che seguono esemplificano quanto detto finora, mostrando rispettivamente l incremento del costo per tutti i livelli nel 2008 rispetto al 2003 e la tendenza per un IV livello. Livello Incremento % 08 > 03 Quadro 58,87 1 liv. 57,17 2 liv. 54,76 3 liv. sup. 51,68 3 liv. 50,84 4 liv. 49,23 5 liv. 47,67 6 liv. 50,28 Elaborazioni Legacoop Modena su fonti CCNL 35

38 Tendenza costo/h e variazione % su anno precedente ('03-'08) (Previsioni per un IV Liv. -Legacoop Modena) Andamento tariffe provinciali di facchinaggio A fronte di tali incrementi di costo, si può notare come l andamento degli incrementi tariffari si sia stabilizzato, negli ultimi anni, su valori molto più contenuti. A partire dal 2004, per mantenere costanti i livelli di reddito, occorrerebbe far accettare dal mercato incrementi medi più che doppi rispetto a quelli degli ultimi anni. Andamento tariffe facchinaggio (Numeri Indice 1998=100) 36

39 4.5. Andamento costi del personale: gli straordinari e le implicazioni normative del CCNL Come si è visto, pur con sensibili differenze da cooperativa a cooperativa, il superamento della L.602/70 non comporterà un forte incremento del costo generale medio per ora lavorata ordinaria poiché la classe di contribuzione media applicata attualmente dalle cooperative è molto vicina a quella di regime. L aspetto più critico, in termini reali, sarà però relativo al costo delle ore straordinarie: Oggi Tutta la contribuzione è sulle ore ordinarie per cui l ora straordinaria costa meno alle cooperative e rende di più perché venduta a costo maggiore; ne consegue che le cooperative incentrano la ricerca del margine proprio su questo aspetto e tendono a favorire questa pratica, sia a fini economici che organizzativi (aumento capacità produttiva a costo e rischio basso). 37

40 A regime Si verificherà una tendenza di segno inverso e l ora straordinaria costerà molto di più, facendo scomparire quest importante leva competitiva e strategica. Relativamente all applicazione del CCNL, a regime la differenza non sarà tanto nella retribuzione complessiva, quanto nelle implicazioni normative del CCNL (tredicesima, ferie, orario di lavoro, ecc.): a parità di costo complessivo del lavoro si avranno meno ore su cui ripartire tale costo, con una crescita del costo orario. 38

41 5. Contesto di riferimento Il comparto bolognese del facchinaggio e della movimentazione industriale L analisi dei dati mette in evidenza quanto sia rilevante il ruolo della cooperazione nel settore. L analisi del dato numerico, infatti, permette di evidenziare come le imprese cooperative incarnino la tipologia societaria maggiormente presente nel settore e come tale tipologia risponda con assoluta adeguatezza alle richieste del mercato. Tale valore, peraltro, risulta essere dimensionalmente in linea con le stime della domanda locale, desumibili dai dati relativi al valore aggiunto dell industria manifatturiera della provincia di Bologna. Ripartizione società di facchinaggio 2% 8% 5% 73% 12% SOCIETA' DI CAPITALE SOCIETA' DI PERSONE IMPRESE INDIVIDUALI TOTALE COOPERATIVE ALTRE FORME Il grafico evidenzia come imprese cooperative costituiscano ben il 73% sul totale delle imprese operanti nel settore facchinaggio della provincia di Bologna. 39

42 Ripartizione degli addetti del settore 3000 Tipologia societaria SOCIETA' DI CAPITALE IMPRESE INDIVIDUALI ALTRE FORME N addetti Questo grafico, basato sul rapporto addetti/tipologia societaria, evidenzia come la maggior parte degli addetti del settore siano dipendenti di una impresa cooperativa. Media addetti/tipologia societaria 25,00 21,73 23,33 Tipologia societaria 20,00 15,00 10,00 5,00 2,64 6,00 1,30 0,00 SOCIETA' DI CAPITALE SOCIETA' DI PERSONE IMPRESE INDIVIDUALI TOTALE COOPERATIVE ALTRE FORME Addetti Quest ultimo grafico, infine, mostra come anche sotto l aspetto dimensionale mediamente le cooperative di facchinaggio contino al loro interno un maggior numero di addetti rispetto alle altre imprese. (elaborazione su dati Camera di Commercio di Bologna I semestre 2006) 40

43 6. Considerazioni e linee d azione Valutazioni sul quadro competitivo La netta posizione di leadership complessiva delle imprese cooperative nel comparto bolognese della movimentazione industriale ha come diretta conseguenza che sarà molto difficile e dispendioso acquisire ulteriori quote e che quindi, dato l alto livello di integrazione con i clienti, si potrà crescere solo insieme ai clienti stessi o seguendo l eventuale crescita del mercato Per contro, in una fase di debole crescita del mercato e di tendenziale crescita dei prezzi possono insorgere rischi di una tendenza all insourcing da parte dei clienti: i nostri clienti diventano così i nostri potenziali concorrenti La nuova struttura normativa del comparto influirà decisamente sul suo assetto competitivo: crescerà la concorrenza dal basso (imprese spurie) sui prezzi crescerà la concorrenza dall alto (grandi operatori logistici) sulla complessità dei servizi Per le imprese strutturate (e serie) sarà impossibile recuperare l incremento dei costi con lo sviluppo dell efficienza: occorrerà quindi accrescere il valore della prestazione offerta ai clienti È evidente perciò che i vantaggi teorici della posizione di leadership saranno effettivamente conseguibili solo in relazione alla capacità di reale integrazione strategica sul core business (facchinaggio industriale) che le cooperative di movimentazione saranno in grado di attivare, sviluppando sinergie e unendo energie per: a. Qualificare e sviluppare la loro capacità di offerta. 41

44 b. Sviluppare la loro capacità di generare innovazione di prodotto/processo. c. Sviluppare competenze distintive tecniche e organizzative Valutazioni sul modello di offerta/impresa delle cooperative le strategie di portafoglio e di integrazione col cliente sono molto differenziate le strategie di occupazione sono generalmente finalizzate alla flessibilità complessiva e alla stabilizzazione dei livelli di reddito per i soci il patrimonio non cresce significativamente anzi, in alcuni casi, cala il valore generato è fortemente differenziato (sui risultati oggi pesano più le nicchie territoriali che le dimensioni industriali) Appare quindi evidente come vi siano più modalità di offerta difficilmente conciliabili: non tutte le cooperative hanno i requisiti per competere nel nuovo scenario. Valutazioni sulle ricadute del nuovo assetto normativo Dall analisi effettuata emergono principalmente tre elementi di criticità: a. Aumento del costo annuo del lavoro dovuto all entrata in regime del CCNL e alla crescita dei costi previdenziali. b. Aumento del costo orario, legato al fattore di cui sopra ma soprattutto alla diminuzione del monte ore lavorabili. 42

45 c. Crescita del costo delle ore straordinarie dovuto al crescente peso su di esse degli oneri previdenziali (prima assenti in quanto scontati solo sul monte ore ordinario). Le conseguenze della crescita del costo orario effettivo (ordinario+straordinario) avranno peso non soltanto economico ma anche sulla natura dell offerta delle cooperative: a. calerà la flessibilità (minore monte orario ordinario e minori possibilità di utilizzo dello straordinario) b. calerà la marginalità (necessità di contenere i prezzi a fronte di una crescita dei costi) non sarà quindi più fattibile l attività di facchinaggio volante c. le nuove regole varranno per tutti e saranno difficili le scappatoie: a fronte dei rischi sopra evidenziati ci saranno più garanzie sociali e previdenziali per i soci 6.2. Valutazioni sulle ricadute del nuovo assetto normativo In base all analisi quanto detto comporterà tre diversi tipi di impatto e tre conseguenti possibili piani d azione per le cooperative di facchinaggio: 1. Il primo punto comporterà l introduzione di politiche retributive più articolate e differenziate, in termini di inquadramento, rispetto ad oggi, al fine di contenere gli aumenti sulla manodopera meno qualificata e, contemporaneamente, l adozione di una organizzazione del lavoro che utilizzi al massimo tali risorse e sviluppi l uso di tecnologie, aumentando l efficienza e contenendo l incremento tariffario. 43

46 2. Il secondo punto comporterà scelte di carattere competitivo e industriale in quanto occorrerà capire quanto l eventuale incremento delle tariffe inciderà sul valore aggiunto del cliente. L impatto della nuova normativa sui costi sarà comunque significativo e, probabilmente, differenzierà ancora di più i comportamenti tra clienti-produttori e clienti-operatori logistici: la movimentazione/handling incide in media per circa il 40% sui costi logistici e questi possono incidere dal 10 al 25% sui costi di produzione (a seconda dei settori). Quindi, ipotizzando un aumento dei costi di movimentazione pari a circa il 10% per i produttori si avrà un incremento dei costi logistici di circa il 3,5%, che porterà ad un incremento dei costi di produzione tra lo 0,3% e l 1% (ipotizzando un totale utilizzo dell outsourcing nella movimentazione); per gli operatori logistici l aumento dei costi logistici (3,5%) corrisponderà direttamente ad un aumento dei costi di produzione (sempre ipotizzando un totale utilizzo dell outsourcing nella movimentazione) In ogni caso la crescita tariffaria dovrà essere correlata a una crescita del valore scambiato (contenuti e complessità del servizio) perché il cliente non accetterà un impoverimento del suo prodotto 3. La crescita del costo degli straordinari comporterà la ricerca di nuove forme di flessibilità e di nuove modalità di organizzazione della produzione (operare come agenzia interinale, associare artigiani, usufruire del D.Lgs.n.276/03). 44

47 7. Nuove iniziative volte al miglioramento del settore e alla regolarizzazione del mercato L evoluzione della normativa sopra descritta, come abbiamo visto, avrà forti ripercussioni sulle imprese del settore. Il quadro futuro che si prospetta, probabilmente, presenterà problematiche tali da non essere facilmente risolvibili da parte delle imprese unicamente con le loro sole forze, soprattutto a breve scadenza. In questo senso da più parti si è ritenuto opportuno di dover intervenire al fine di rendere meno traumatico il passaggio al nuovo regime (soprattutto per quanto riguarda gli aspetti previdenziali) e scongiurare perlomeno il verificarsi di situazioni estreme per le imprese operanti in questo settore, si pensi soprattutto alle realtà più piccole e meno strutturate, per le quali non sembra eccessivo temere la completa scomparsa. In questo contesto si inseriscono le due recenti iniziative intraprese, una in seno alla Direzione Provinciale del Lavoro attraverso l istituzione dell osservatorio unico delle imprese di pulizie e di facchinaggio, l altra su iniziativa della Lega delle Cooperative alle centrali cooperative con la predisposizione di un documento di virtuosità da sottoporre alle imprese del settore. Il primo intervento, di carattere maggiormente istituzionale, intende salvaguardare le imprese che operano correttamente sul mercato monitorando il medesimo con particolare attenzione alla sfera degli appalti ed individuando le situazioni che generano squilibri, specialmente per quanto riguarda l irregolarità dei rapporti di lavoro e l inosservanza degli obblighi contrattuali e previdenziali. 45

48 La proposizione del documento sulla virtuosità delle cooperative di facchinaggio intende invece porre l accento sulla alterità delle cooperative di facchinaggio che operano sul territorio della provincia di Bologna, cercando di fare emergere come esistano differenze tra una struttura di propensione etica ed una di puro lucro. Riportiamo qui di seguito i testi che presentano questi due recenti interventi al fine di consentire una più completa e chiara comprensione. 7.1 Osservatorio unico delle imprese di pulizie e di facchinaggio - provincia di Bologna Premessa L esame delle problematiche economico-produttive ed occupazionali comuni alle imprese di pulizie e a quelle di facchinaggio, effettuato nel corso delle più recenti riunioni dell Osservatorio provinciale delle imprese di pulimento presso la DPL di Bologna, presenti le Organizzazioni sindacali del settore del facchinaggio, ha evidenziato che una delle cause più significative di distorsione del mercato degli appalti dei servizi di pulimento e di facchinaggio nella provincia di Bologna è da ricercare nella concorrenza da parte di imprese che si avvalgono di rapporti di lavoro irregolari, o che comunque evadono le norme previdenziali e contrattuali, ovvero che sono inadempienti negli obblighi contrattuali nei confronti dei committenti, in una situazione di oggettiva difficoltà per le stazioni appaltanti di prevenire o arginare questi fenomeni. 46

49 Nella riunione del 18 maggio 2006, tenutasi presso la sede della Direzione provinciale del lavoro, si è quindi convenuto unanimemente di recepire la proposta di alcune Organizzazioni sindacali operanti nel comparto del facchinaggio di integrare l Osservatorio provinciale delle imprese di pulizie con la partecipazione delle parti sindacali che operano nel settore dei lavoratori del facchinaggio, costituendo un unico Osservatorio. La Direzione Provinciale del Lavoro ha assunto l impegno, scaturito dal constatato comune intendimento di svolgere nell ambito di tale unico Osservatorio tutte le attività già previste dal Ministero del Lavoro per l Osservatorio provinciale delle imprese di pulimento, estendendole al settore del facchinaggio, di rappresentare al Ministero medesimo la soluzione adottata. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL OSSERVATORIO UNICO 1) L Osservatorio assume la denominazione di OSSERVATORIO UNICO DELLE IMPRESE DI PULIMENTO E DI FACCHINAGGIO OPERANTI NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ed è composto da: - un rappresentante per ciascuna delle Associazioni Imprenditoriali (API, CNA, CONFARTIGIANATO, AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP); - un rappresentante per ciascuna delle Associazioni sindacali dei lavoratori (FILCAMS-CGIL, FILT CGIL, FISASCAT CISL, FIT CISL, UILTRASPORTI-UIL); 47

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