Opposizione a precetto - art. 615, 1 co., c.p.c. potere di sospensiva del Giudice dell opposizione a precetto titolo di formazione giudiziale.

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1 Opposizione a precetto - art. 615, 1 co., c.p.c. potere di sospensiva del Giudice dell opposizione a precetto titolo di formazione giudiziale. Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria Se l opposizione a precetto riguarda titoli di formazione giudiziale, non possono essere proposte eccezioni che potevano essere formulate innanzi al Giudice di prime cure o in sede di gravame, non essendo possibile un controllo ex post sulla fondatezza del provvedimento giudiziale al di fuori delle forme di impugnazione all uopo predisposte dall ordinamento. La menzione nel precetto del provvedimento con il quale è stata disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e dell'apposizione della formula esecutiva, sostituisce la formalità della nuova notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, il quale, al momento della sua notificazione ai sensi dell'art. 643 c.p.c., non aveva ancora carattere di titolo esecutivo. Pertanto il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di una decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione [intesa come citazione, riferimento] nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione distaccata di Grumello del Monte II Giudice 1 di 7

2 Sciogliendo la riserva che precede, rileva quanto segue. In primo luogo è pacifico che l esecuzione sia già terminata. A tal proposito è opportuno richiamare l orientamento espresso dal Tribunale di Bergamo secondo cui l inizio dell esecuzione, indipendentemente dalla data di deposito dell atto di opposizione a precetto, comporta la perdita, da parte del Giudice, del potere di provvedere alla sospensione ex art.615,1 co., c.p.c.. Tale questione preliminare già consentirebbe il rigetto dell istanza di sospensione. E opportuno, tuttavia, esaminare la questione nel merito. Parte opponente eccepisce che l intimante sia privo di legittimazione ad agire in via esecutiva in quanto la ditta ** risulterebbe inesistente. Rileva a tal proposito il Giudicante che i titoli esecutivi in forza dei quali è stato intimato il precetto sono costituiti, come sostenuto dalla stessa ricorrente, dal decreto ingiuntivo n.926/00 e dalla sentenza n. 1321/06 resi nel procedimento tra la **S.p.a. e *** in qualità di titolare della Ditta Individuale **. Conseguentemente, trattandosi di titoli di formazione giudiziale, non possono essere proposte nel presente giudizio eccezioni, quale quella in esame, che potevano essere formulate innanzi al Giudice di prime cure o in sede di gravame, non essendo possibile un controllo ex post sulla fondatezza del provvedimento giudiziale al di fuori delle forme di impugnazione all uopo predisposte dall ordinamento. Inoltre dall esame della sentenza del Tribunale di Ancona ( doc.14) e dell atto di citazione in appello ( doc.1) non risulta che la *** abbia mai contestato l asserita inesistenza della ditta opposta. Peraltro, considerate le caratteristiche della ditta individuale opposta, la cui attività è quella di progettazione di brevetti, non appare necessaria l iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell art.2195 c.c.. Infine anche qualora fosse necessaria l iscrizione nel registro delle imprese, essa ha la mera funzione di pubblicità notizia 2 di 7

3 e, quindi, la mancata iscrizione non comporta certamente l inesistenza del soggetto giuridico, ma soltanto, se del caso, le sanzioni di cui all art.2194 c.c.. L eccezione è, pertanto, infondata. In secondo luogo parte opponente lamenta la mancata notifica del decreto ingiuntivo a seguito della pronuncia della sentenza che lo ha dichiarato esecutivo e della successiva apposizione della formula esecutiva. Anche tale doglianza è infondata. Il primo comma dell'art. 479 c.p.c. stabilisce che, se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Tale norma deve essere coordinata con le disposizioni particolari in tema di notificazione del precetto e del titolo esecutivo, quando questo è costituito dal decreto ingiuntivo. Infatti il secondo comma dell'art. 654 c.p.c. dispone che ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo al debitore, ma è sufficiente che nell'atto di precetto sia fatta menzione "del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva". La disposizione si pone come deroga a due principi generali vigenti in materia di esecuzione; quello contenuto nell'art. 479, secondo il quale l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto; quello contenuto nell'art. 475 del codice di rito, secondo il quale anche il decreto ingiuntivo, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, deve essere munito della formula esecutiva. La giustificazione della deroga sta nell'esigenza di semplificare l'inizio del procedimento esecutivo. Infatti, prima di essere posto in esecuzione, il decreto ingiuntivo è stato già notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione [come disposto dagli artt. 643, 644 e 645 c.p.c.] ed una nuova notificazione si risolverebbe in una inutile duplicazione. Pertanto il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di una decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione [intesa come citazione, riferimento] nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva ( cfr: Cass sent. n del 1968, n del 1969, n del 1980, n. 330 del 1987; n.3273 del 1995). 3 di 7

4 Nel caso di specie, conformemente al disposto delle menzionate norme, nel precetto viene riferito che la sentenza n.1321/06 ha confermato il decreto ingiuntivo e che in data 5 aprile 2007 il decreto ingiuntivo è stato munito di formula esecutiva. Pertanto l eccezione deve essere respinta. Infine parte opponente lamenta che la sentenza in forma esecutiva è stata notificata soltanto al procuratore domiciliatario e non alla parte personalmente, in violazione dell art.479, 1 e 2 co. c.p.c., come novellato dalla L. 80/2005. Rileva il Giudicante che l'opposizione a precetto, con la quale si denuncino vizi inerenti alla notifica del titolo esecutivo non incide sul diritto di procedere alla esecuzione ma determina solo l'invalidità degli atti logicamente successivi e, pertanto, integra opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell art.617 c.pc.. Conseguentemente, per quanto attiene all eccezione in questione ed a quella in precedenza esaminata, non trattandosi di opposizione ai sensi dell art. 615, 1 co., c.p.c - bensì di opposizione agli atti esecutivi di cui al 2 dell art.617 c.p.c. e da introdurre con le formalità previste da detta norma innanzi al G.E. - il Giudice dell opposizione a precetto non sarebbe potuto comunque ricorrere al potere di sospensiva invocato dall opponente e disciplinato dal primo comma dell art.615 c.p.c. solo per il caso in cui venga contestato il diritto della parte istante a procedere all esecuzione. Tale rilievo è già dirimente ai fini del decidere. Rileva, ad abundantiam, il Giudicante che l art. 479, nel testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, prevedeva: La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione [133; disp. att. 64, 120], può essere fatta a norma dell'art. 170 [301, 477, 603, 654]. A seguito della novella è stato eliminato l ultimo inciso inerente alla notifica sentenza. 4 di 7

5 Ciò premesso, l opposta, nell atto di precetto, ha chiesto sia il pagamento degli importi per capitale, interessi e spese portati dal decreto ingiuntivo che le spese liquidate in sentenza. Pertanto l eccezione sollevata dall opponente deve essere esaminata con riferimento a ciascuno dei due menzionati titoli esecutivi. In merito alla somma portata dal decreto ingiuntivo che rappresenta la quasi totalità dell importo precettato - il titolo esecutivo è rappresentato dal decreto medesimo. Pertanto con riferimento a tale titolo esecutivo è del tutto irrilevante che la sentenza sia stata notificata al procuratore domiciliatario anziché alla parte personalmente. Infatti, secondo i principi esposti in precedenza ed il tenore letterale dell art. 653 c.p.c. in base al quale se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato [324] o provvisoriamente esecutiva [282, 283, 337 ss.] il decreto acquista efficacia esecutiva [474 c. 2 n. 1, 655] - il titolo esecutivo, nel caso di specie, è rappresentato dal decreto ingiuntivo medesimo, con la conseguenza che la menzione nel precetto del provvedimento con il quale è stata disposta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e dell'apposizione della formula esecutiva, realizza pienamente le formalità di notificazione del titolo del quale viene chiesta la sospensione. Pertanto non necessitava procedere alla notifica della sentenza per avvalersi del decreto ingiuntivo quale titolo esecutivo. Riguardo invece al titolo rappresentato dalla sentenza, è pacifico che quest ultima sia stata notificata soltanto al procuratore domiciliatario e non alla parte personalmente. Tale eccezione comporta una semplice nullità della notificazione che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell art.156 c.p.c.. A tal proposito la Corte di Cassazione, con orientamento costante, ha affermato che si ha semplice nullità della notificazione e non inesistenza in caso di effettuazione di essa in luogo e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre riferimento con il destinatario della notificazione stessa, come avvenuto nel caso di specie con la notifica della sentenza al procuratore domiciliatario anziché alla parte personalmente. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato (Cass., 5 di 7

6 n /2004; Cass., n. 5213/98; Cass., n /92; Cass., n. 1737/81; Cass., n. 352/72) che, poiché la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, l'opposizione proposta dal debitore è la prova più evidente che la finalità è stata raggiunta. Nel caso di specie non vi è dubbio che la *** fosse ben a conoscenza della sentenza del Tribunale di Ancona in quanto, ancor prima di proporre l atto di opposizione a precetto, ha notificato alla controparte, in data , l atto di appello avverso la menzionata sentenza, formulando istanza di sospensiva, peraltro respinta dalla Corte di Appello che ha escluso il ricorrere del fumus boni iuris e del periculum in mora. Pertanto la presente opposizione proposta dalla *** ha sanato qualsivoglia vizio di notifica della sentenza. Inoltre è opportuno evidenziare che parte opponente ha chiesto, in via preliminare, soltanto la sospensione dell efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e non della sentenza, con la conseguenza che, stante il petitum così come cristallizzato nell atto di citazione, questo Giudice non avrebbe mai potuto procedere alla sospensione della sentenza. Infine l importo precettato in forza della sentenza attiene soltanto alle spese di lite in essa liquidate che non superano, complessivamente, la somma di circa ,00. Conseguentemente tale modesto importo non avrebbe comunque consentito la sospensione del titolo a fronte della debenza delle somme portate dal decreto ingiuntivo per capitale, interessi e spese del monitorio che superano i ,00 euro. Pertanto l istanza di sospensiva è infondata anche nel merito. per questi motivi 6 di 7

7 rigetta l istanza di sospensione e rinvia la causa all udienza del , alle ore 9,40 per i provvedimenti di cui all art.183 c.p.c.. Manda la cancelleria per la comunicazione via fax della presente ordinanza alle parti. Grumello del Monte, Il Giudice (Dr.ssa Nadia Garrapa) izione-a-precetto-titolo-di-formazione-giudiziale/ 7 di 7

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