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1 Legislazione, Regolamentazione e Prassi Maggio Indice Legislazione Nuove disposizioni in materia di falso in bilancio Legge sugli ecoreati Decreto legislativo relativo alle agenzie di rating del credito Regolamentazione Normativa secondaria Ministero della Giustizia DM in materia di cessione dei crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni Antiriciclaggio: aggiornata la lista degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti Intermediari finanziari 106 TUB: pubblicato il nuovo Regolamento attuativo del MEF Presidenza del Consiglio dei ministri Disposizioni attuative in materia di società di servizio per la patrimonializzazione delle imprese Delibere, Risoluzioni, Comunicazioni, Chiarimenti e Consultazioni Banca d Italia Applicazione orientamenti EBA su cartolarizzazione e informativa al pubblico per SIM e gruppi di SIM Nuova Circolare 288: Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari Garante per la protezione dei dati personali Nuove Linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione on line IVASS Nuove disposizioni concernenti le linee guida in materia di investimenti di attivi a copertura delle riserve tecniche: consultazione

2 Legislazione Nuove disposizioni in materia di falso in bilancio Nella Gazzetta ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 è stata pubblicata la legge 27 maggio 2015, n. 69 «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio». Come noto, la legge, tra le varie disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, reintroduce il reato di falso in bilancio. Con particolare riferimento a quest ultimo, per le società quotate è prevista la pena del carcere da un minimo di 3 a un massimo di 8 anni. Alle quotate sono equiparate: (i) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell Unione europea; (ii) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; (iii) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell Unione europea; (iv) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Per quanto riguarda la disciplina introdotta per le società non quotate, la pena base è compresa tra 1 e 5 anni, soglia che permette di applicare la nuova causa di non punibilità per tenuità del fatto (d.lgs.16 marzo 2015, n. 28), qualora il giudice, nella valutazione sulla concessione, reputi tenue l entità del danno provocato alla società, ai soci e ai creditori. Gli elementi della fattispecie di reato comuni ad entrambe le categorie di società sono i seguenti: le figure che possono essere chiamate a rispondere del reato sono le medesime (amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori); è eliminato il riferimento all omissione di «informazioni» sostituito da quello all omissione di «fatti materiali rilevanti» (la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene); Qualora si tratti di piccole società non soggette a fallimento, la pena da applicare sarà sempre quella prevista in misura ridotta per i fatti di lieve entità e il reato sarà perseguibile a querela (in tutte le altre ipotesi, si procede sempre d ufficio). Le nuove disposizioni entrano in vigore il 14 giugno Legge sugli ecoreati Nella Gazzetta ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 è stata pubblicata la legge 22 maggio 2015, n. 68 recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente». In sintesi, il provvedimento, nel confermare le contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006): introduce nel codice penale un nuovo, autonomo Titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente quali il delitto di inquinamento ambientale (art. 452 bis), il reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 ter), il delitto di disastro ambientale (art. 452 quater), il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies), il delitto di impedimento del controllo (art. 452 septies) e quello di omessa bonifica (art. 452 terdecies) - prevedendo disposizioni di coordinamento nello stesso codice e in leggi speciali; modifica il Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in particolare introducendo una specifica disciplina per l'estinzione degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale; inasprisce le sanzioni irrogabili per alcuni illeciti previsti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione. Infine, il comma 8 dell'articolo 1 novella l'articolo 25- undecies del decreto legislativo n. 231/2001, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato. Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 29 maggio è introdotto l elemento oggettivo della «concreta» idoneità dell azione od omissione a indurre altri in errore. 1

3 Decreto legislativo relativo alle agenzie di rating del credito Nella Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2015, n. 116, è stato pubblicato il decreto legislativo 7 maggio 2015, n. 66 «Norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito». Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2013/14/UE che, come noto, ha come obiettivo la riduzione dell affidamento esclusivo o meccanico ai rating del credito da parte degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) e da parte dei gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di fondi di investimento alternativi (FIA), così come definiti dall ordinamento UE, in sede di effettuazione dei propri investimenti. Lo scopo finale è quello di migliorare la qualità degli investimenti realizzati da EPAP, OICVM e FIA, tutelando così coloro che investono in tali fondi. Per gli enti creditizi si applicano direttamente le disposizioni del Regolamento (UE) 462/2013 e, quindi, non sussiste la necessità di alcun intervento di recepimento in questa sede. Per il settore assicurativo le disposizioni dirette ad evitare l eccessiva dipendenza dalle valutazioni delle agenzie di rating e l affidamento esclusivo e meccanico ai rating esterni sono contenute nella direttiva 2014/51/UE (c.d. Omnibus II), che ha modificato la direttiva 2009/138/UE c.d. Solvency II (art. 44, par. 4 bis). Il provvedimento entra in vigore il 5 giugno Regolamentazione Normativa secondaria Ministero dell economia e delle finanze DM in materia di cessione dei crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni Nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell economia e delle finanze 11 marzo 2015 «Modifiche ed integrazioni al decreto 27 giugno 2014, recante strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati ai sensi dell articolo 37 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89». Il presente decreto riformula, in particolare, l art. 1, comma 1, lettera g), del sopra richiamato decreto ministeriale, al fine di favorire ulteriormente le operazioni di cessione dei crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con la finalità della norma di legge volta a facilitare lo smobilizzo dei predetti crediti. In particolare, il decreto in esame prevede che il termine nell ipotesi di operazioni di cessione sia di 180 giorni dalla data di cessione, oppure la data indicata dalla pubblica amministrazione debitrice nella certificazione del credito, se questa è successiva a 180 giorni dalla data di cessione. Antiriciclaggio: aggiornata la lista degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti Nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell economia e delle finanze 10 aprile 2015 di individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi. Il provvedimento aggiorna il decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 1º febbraio 2013, attualmente in vigore, sulla base delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d azione finanziaria internazionale (GAFI), ovvero dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonché dei successivi aggiornamenti. Intermediari finanziari 106 TUB: pubblicato il nuovo Regolamento attuativo del MEF Nella Gazzetta ufficiale dell 8 maggio 2015, n. 105, é stato pubblicato il Regolamento del Ministero dell economia e delle finanze del 2 aprile 2015, n. 53, recante «Norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché dell art. 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130». Il Regolamento prevede una serie di norme di dettaglio di disciplina dell attività di concessione di finanziamenti, tra cui, in particolare, la specificazione del contenuto di tale attività e l individuazione delle circostanze in cui ricorre l esercizio nei confronti del pubblico. 2

4 Con riguardo all attività di concessione di finanziamenti, il Regolamento specifica (art. 2) che questa coincide, in via generale, con la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. In particolare, nell attività di «concessione di crediti» rientra ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: (i) locazione finanziaria; (ii) acquisto di crediti a titolo oneroso; (iii) credito ai consumatori (come definito dall art. 121 del TUB); (iv) credito ipotecario; (v) prestito su pegno; (vi) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. L attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti dei terzi, con carattere di professionalità (art. 3). Al riguardo, il Regolamento si occupa anche di indicare una serie di ipotesi in cui l attività di concessione di finanziamenti non si considera svolta nei confronti del pubblico (art. 3, comma 2). Il decreto entra in vigore il 23 maggio A partire da tale data, sono contestualmente abrogate le seguenti disposizioni: l art. 3 e l art. 2, comma 1 e 2, secondo periodo del decreto ministeriale 9 novembre 2007, recante i criteri di iscrizione dei confidi nell elenco speciale previsto dall art. 107, comma 1, TUB; il decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29 recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli artt. 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del TUB. Presidenza del Consiglio dei ministri Disposizioni attuative in materia di società di servizio per la patrimonializzazione delle imprese Nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2015 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2015 recante disposizioni relative alla concessione della garanzia dello Stato per gli investimenti nella società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese (c.d. turnaround). Il decreto è attuativo delle disposizioni di cui all articolo 7 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Decreto sulle Popolari), il quale, modificando l articolo 15 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha istituito la società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, con il compito di promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali. La società intraprende iniziative per il rilancio di imprese o gruppi di imprese con sede in Italia che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. Delibere, Risoluzioni, Comunicazioni, Chiarimenti Banca d Italia Applicazione orientamenti EBA su cartolarizzazione e informativa al pubblico per SIM e gruppi di SIM Con Comunicazione del 15 maggio 2015, la Banca d Italia ha fornito alcuni chiarimenti in merito all applicazione degli orientamenti EBA in materia di cartolarizzazione e informativa al pubblico alle SIM e gruppi di SIM. La presente Comunicazione introduce per le SIM e per i gruppi di SIM novità in materia di significativo trasferimento del rischio di credito nelle operazioni di cartolarizzazione e di informativa al pubblico in merito alle attività vincolate (asset encumbrance). In particolare, le modifiche in questione riguardano i capitoli 6 (Operazioni di cartolarizzazione) e 13 (Informativa al pubblico) della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, cui le SIM continuano a fare riferimento nelle more dell emanazione della nuova disciplina in materia di vigilanza per le SIM e gruppi di SIM. Nuova Circolare 288: Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari In data 12 maggio 2015, la Banca d Italia ha pubblicato sul proprio sito la Circolare 288 relativa alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza a seguito della riforma del Titolo V del TUB, operata con il decreto legislativo 141/2010. La Circolare 288 si articola in sette Titoli, a loro volta suddivisi in capitoli. In sintesi i punti principali della Circolare: Autorizzazione all esercizio dell attività e capitale minimo: è stata determinata una soglia di capitale minimo pari a 2 o 3 milioni di euro (a seconda se l intermediario svolga o mento l attività di rilascio di garanzie). In attuazione del principio di proporzionalità, per gli intermediari finanziari che adottano la forma di società cooperativa a mutualità prevalente e che esercitano esclusivamente l attività di concessione di finanziamenti senza rilasciare garanzie è previsto un capitale iniziale minimo di 1,2 milioni di euro; per le 3

5 agenzie di prestito su pegno il capitale minimo è pari a 600 mila euro. Gruppo finanziario: una delle maggiori novità contenute nella Circolare è la disciplina del gruppo finanziario. Nelle disposizioni è previsto che la capogruppo di un gruppo finanziario possa essere sia un intermediario finanziario sia una società finanziaria. Nel perimetro del gruppo finanziario sono inclusi gli intermediari finanziari, le società finanziarie e le società bancarie extracomunitarie controllate dall intermediario finanziario o dalla società finanziaria capogruppo. Attività esercitabili e partecipazioni detenibili: la Circolare stabilisce, come attività tipica, l attività di concessione di finanziamenti o di servicing. Gli intermediari possono, inoltre, svolgere attività complementari alle suddette. Assetti proprietari: le disposizioni sono allineate a quanto previsto dalla direttiva 2007/44/CE (relativa all acquisto di partecipazioni qualificate in banche, imprese di investimento e di assicurazione e società di gestione) e dalle linee guida applicative delle autorità di regolamentazione europee. Organizzazione e controlli: nel presente titolo vengono trattati: i requisiti generali di organizzazione (flussi informativi interni, procedure amministrative e contabili, misure di salvaguardia della continuità operativa); le regole di governo societario, che delineano i compiti e le responsabilità minimali degli organi aziendali; il sistema dei controlli interni; l esternalizzazione di funzioni aziendali; le caratteristiche del sistema informativocontabile; i requisiti organizzativi per far fronte ai rischi derivanti da specifiche attività (concessione di crediti, servicing, ecc.) Disciplina prudenziale: nella Circolare è stata confermata la scelta di applicare agli intermediari finanziari, con i necessari adattamenti, lo stesso regime prudenziale delle banche (CRR e CRD IV), in modo da assicurare il mantenimento della vigilanza equivalente e presidiare i rischi dello shadow banking. Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dall 11 luglio Garante per la protezione dei dati personali Nuove Linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione on line Nella Gazzetta ufficiale n. 103 del 6 maggio 2015 è stata pubblicata la delibera del Garante per la protezione dei dati personali 19 marzo 2015 n. 161 recante le nuove Linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione on line. Tra le maggiori novità: l informativa sul trattamento dei dati dovrà essere chiara, completa, esaustiva e resa ben visibile, già dalla prima pagina del sito; qualunque attività di trattamento dei dati personali dell utente per finalità di profilazione e diversa da quelle necessarie per la fornitura del servizio potrà essere effettuata esclusivamente con il consenso informato dell utente; dovranno essere definiti tempi certi di conservazione dei dati, sulla base delle norme del Codice privacy, proporzionati alle specifiche finalità perseguite. IVASS Nuovo Regolamento sulla dematerializzazione degli attestati di rischio In data 21 maggio 2015, l IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015, recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell attestazione sullo stato del rischio. Il Regolamento, adottato a seguito di un processo di consultazione avviato il 5 marzo 2015 e terminato il 6 aprile 2015, si inserisce nell ambito del progetto dematerializzazione dell attestato di rischio, che proseguirà con il passaggio dall attestato di rischio c.d. statico all attestato dinamico, generato nel continuo dal sistema, così da renderlo più aggiornato, ancora più efficace per il contrasto dei fenomeni elusivi, meglio armonizzato rispetto alle situazioni degli altri Paesi UE. Il Regolamento entra in vigore con riferimento ai contratti r.c.auto in scadenza dal 1 luglio

6 Offices Abu Dhabi Middle East LLP Level 10 The ADNIC Building Khalifa Street PO Box 5931 Abu Dhabi United Arab Emirates T F Amsterdam PO Box NB Claude Debussylaan MC Amsterdam The Netherlands T F Beijing 33rd Floor China World Tower 3 1 Jianguomenwai Avenue Beijing People s Republic of China T F Bristol One Linear Park Temple Quay Bristol BS2 0PS United Kingdom T F Brussels Avenue Louise 149 b Brussels Belgium T F Doha Middle East LLP Level 5 Al Mirqab Tower Al Corniche Street PO Box Doha State of Qatar T F Dubai Middle East LLP Level 7 The Gate Village Building 10 Dubai International Financial Centre PO Box Dubai United Arab Emirates T F Düsseldorf BroadwayOffice Breite Straße Düsseldorf Germany T F Frankfurt MesseTurm Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main Germany T F Funchal Sociedade Rebelo de Sousa in association with Av. Zarco nº2-2º Funchal Madeira T F Hong Kong 13th Floor One Pacific Place 88 Queensway Hong Kong T F Jeddah Hammad & Al-Mehdar in alliance with Office #1209, King Road Tower, Malik Road, PO Box 864 Jeddah Kingdom of Saudi Arabia T F Lisbon Sociedade Rebelo de Sousa in association with Rua D. Francisco Manuel de Melo Lisbon Portugal T F London CityPoint One Ropemaker Street London EC2Y 9SS United Kingdom T F Luxembourg Luxembourg LLP Royal Monterey 26A Boulevard Royal Luxembourg L-2429 Luxembourg T F Madrid Calle Miguel Angel 11 5th floor Madrid Spain T F Milan Studio Legale Associato in affiliation with Corso Vittorio Emanuele II Milan Italy T F Munich Lehel Carré, Thierschplatz Munich Germany T F Paris 5 boulevard de la Madeleine Paris France T F Riyadh Hammad & Al-Mehdar in alliance with Level 18 Princess Al-Anood Tower 2 King Fahad Road Olaya Riyadh Kingdom of Saudi Arabia T F Rome Studio Legale Associato in affiliation with Via di San Basilio Rome Italy T F Shanghai 40th Floor Park Place 1601 Nanjing Road West Shanghai People's Republic of China T F Singapore Asia LLP 12 Marina Boulevard #38-04 Marina Bay Financial Centre Tower 3 Singapore T F Tokyo Gaikokuho Jimu Bengoshi Jimusho (Gaikokuho Joint Enterprise TMI Associates) 23rd floor Roppongi Hills Mori Tower Roppongi Minato-ku Tokyo Japan T F elexica.com is the award winning online legal resource of All rights reserved, and all moral rights are asserted and reserved. This document is for general guidance only. It does not contain definitive advice. SIMMONS & SIMMONS and S&S are registered trade marks of LLP. is an international legal practice carried on by and its affiliated practices. Accordingly, references to mean Simmons & Simmons LLP and the other partnerships and other entities or practices authorised to use the name or one or more of those practices as the context requires. The word partner refers to a member of or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications or to an individual with equivalent status in one of Simmons & Simmons LLP s affiliated practices. For further information on the international entities and practices, refer to simmons-simmons.com/legalresp is a limited liability partnership registered in England & Wales with number OC and with its registered office at CityPoint, One Ropemaker Street, London EC2Y 9SS. It is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. A list of members and other partners together with their professional qualifications is available for inspection at the above address. B_LIVE_EMEA1: v1

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