DISCIPLINA DEL RAPPORTO
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- Ladislao Lelli
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1 1 AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO DISCIPLINA DEL RAPPORTO: 1. Agenti e rappresentanti - 2. Iscrizione al ruolo - 3. Contratto di agenzia - 4. Provvigioni - 5. Estinzione del rapporto -ASPETTI PREVIDENZIALI: 6. Tutela previdenziale - 7. Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR) - 8. Fondo di assistenza sociale - 9. Rateazione dei debiti contributivi Vigilanza Sanzioni Vedi: Dati tabellari per aliquote contributive DISCIPLINA DEL RAPPORTO 1. AGENTI E RAPPRESENTANTI E` agente chi assume stabilmente, dietro retribuzione, l incarico di promuovere per conto di un altro soggetto (preponente) la conclusione di contratti in una determinata zona. E` rappresentante, invece, chi ha ricevuto il mandato di stipulare contratti per conto di un altro soggetto. Nel linguaggio comune i due termini - agente e rappresentante - sono spesso usati promiscuamente, poiche normalmente i poteri di promuovere e concludere il contratto - che sono giuridicamente distinti - sono attribuiti alla medesima persona (agente con rappresentanza). Tale attivita` e` regolata dagli artt e seguenti del codice civile e dalla L. 3 maggio 1985, n. 204, che disciplina l iscrizione al ruolo. Gli agenti ed i rappresentanti sono lavoratori non legati da vincolo di subordinazione alla casa preponente. Gli elementi che escludono la dipendenza sono: il godimento di piena autonomia nell esercizio dell attivita` ; l assunzione degli oneri relativi; l organizzazione autonoma. Differenze con figure professionali simili Gli agenti e rappresentanti si distinguono: dai commissionari, i quali hanno un mandato di acquisto o di vendita di beni per conto del committente ma in nome proprio; dai mediatori, i quali mettono in relazione due o piu` parti per la conclusione di un affare, senza essere legati ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza; dai viaggiatori e piazzisti, perche questi sono lavoratori subordinati, legati all azienda da rapporto d impiego. Infatti, in generale, il viaggiatore o piazzista ha l obbligo quotidiano di visitare determinate zone, non ha un apprezzabile margine di scelta della clientela, deve seguire l itinerario prestabilito dall imprenditore, non ha una propria organizzazione ma utilizza quella del datore di lavoro, il rischio delle operazioni nei confronti dei terzi e` sempre a carico del datore di lavoro; 1
2 Lavoro 2009 dai segnalatori o procacciatori d affari i quali, senza impegno di occuparsi in modo continuativo degli affari del mandante, percepiscono una provvigione se e quando determinano la conclusione di un affare; dai propagandisti scientifici, i quali non sono obbligati a promuovere contratti nell interesse dell impresa con la quale collaborano, dovendo limitarsi ad illustrare le caratteristiche dei farmaci prodotti dall impresa stessa. 2. ISCRIZIONE AL RUOLO Presso ciascuna Camera di commercio e` istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio, al quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l anzidetta attivita` (art. 2, L. n. 204/1985). Per ottenere l iscrizione nel ruolo, gli interessati devono presentare domanda alla Commissione istituita presso la Camera di commercio della provincia in cui risiedono, comprovando di essere in possesso dei seguenti requisiti: avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell obbligo vigenti al momento dell eta` scolare dell interessato, conseguendo il relativo titolo; avere superato l esame finale previsto al termine degli appositi corsi di formazione professionale ovvero avere svolto, per almeno un biennio negli ultimi 5 anni, attivita` di viaggiatore piazzista o di dipendente qualificato addetto alle vendite. In alternativa e` necessario aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche. L iscrizione nel ruolo è incompatibile con l attivita` svolta in qualita` di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici ed e` soggetta a revisione ogni 5 anni. Qualora l attivita` di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da societa`, i requisiti per l iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante delle societa` stesse. 2.1 Conseguenze della mancata iscrizione E` fatto divieto a chi non e` iscritto al ruolo (c.d. agente abusivo ) di esercitare l attivita` di agente o rappresentante di commercio. L inosservanza del divieto e` punita con una sanzione amministrativa da E 516 a E 2.065, ex art. 9, L. n. 204/1985 (*). Alla medesima sanzione sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non iscritta al ruolo. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che gli agenti ed i rappresentanti di commercio possono esercitare la relativa attivita` anche se non iscritti nell apposito albo. (*) In base al disposto dell art. 1, comma 1177 della L. n. 296/2006 gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 18 gennaio 1999 sono quintuplicati. 2
3 Cap. 1 - Agenti e rappresentanti di commercio 3. CONTRATTO DI AGENZIA L art. 1742, c. 2, cod. civ. stabilisce che il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto e` irrinunciabile. 3.1 Obblighi reciproci Nell esecuzione dell incarico l agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealta` e buona fede. In particolare deve adempiere l incarico affidatogli in conformita` delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nelle zone assegnategli e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E` nullo ogni patto contrario (art. 1746, cod. civ.). L agente deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario (ad eccezione di quelli relativi allo star del credere ), in quanto non siano esclusi dal contratto d agenzia. E` vietato il patto che ponga a carico dell agente una responsabilità, anche solo parziale, per l inadempimento del terzo. L agente che non sia in grado di eseguire l incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente, pena il risarcimento del danno. Il preponente nei rapporti con l agente, deve agire con lealta` e buona fede. In particolare ha l obbligo di: porre a disposizione dell agente la documentazione necessaria relativa ai beni e servizi trattati e fornire le informazioni necessarie all esecuzione del contratto; avvertire l agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sara` notevolmente inferiore alle attese dell agente nonche avvertire dell accettazione, rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procurato dall agente stesso. 3.2 Clausole accessorie Clausola di garanzia Eccezionalmente le parti possono concordare, dietro corrispettivo, una apposita clausola di garanzia a carico dell agente per le inadempienze del cliente, limitatamente a singoli affari di particolare natura ed importo. In tal caso l obbligo di garanzia dell agente non puo` essere di ammontare superiore a quello della provvigione sul medesimo affare (art. 1746, cod. civ.). Il patto di non concorrenza Nel contratto di agenzia il patto che limita la concorrenza dopo lo scioglimento del contratto stesso deve: essere stipulato per iscritto; essere destinato a durare non oltre i due anni successivi all estinzione del contratto; 3
4 Lavoro 2009 riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto. Apartiredal18 giugno 2001, l accettazione del patto di non concorrenza comporta la corresponsione all agente commerciale - in occasione della cessazione del rapporto - di una indennita` di natura non provvigionale commisurata alla durata (non superiore a due anni dopo l estinzione del contratto), alla natura del contratto di agenzia ed all indennità di fine rapporto. La determinazione dell indennita` e` affidata alla contrattazione tra le parti, tenuto conto degli accordi economici nazionali o, in mancanza, dal giudice in via equitativa (art bis, cod. civ.). 3.3 Facoltà di riscossione L agente puo` riscuotere i crediti del preponente solo se tale facolta` gli è stata attribuita, nel qual caso puo` anche concedere sconti e dilazioni. La giurisprudenza e` concorde nel ritenere che qualora l agente svolga l attivita` di riscossione in mancanza di una espressa autorizzazione scritta, non abbia diritto ad uno specifico compenso. In alcuni casi tuttavia, si e` ammessa la legittimita` di un azione di arricchimento senza causa. 3.4 Diritti di esclusiva Salva diversa disciplina contrattuale, il preponente non puo` valersi contemporaneamente di piu` agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo d attivita`,nél agente puo` assumere l incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo d affari di piu` imprese in concorrenza tra loro. Secondo un costante orientamento giurisprudenziale il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale ma non essenziale del contratto e dunque - in quanto tale - derogabile dalle parti. Pertanto la deroga all esclusiva comporta che l agente non ha diritto alla provvigione per gli affari conclusi nella zona direttamente dal preponente. Pertanto il preponente che, essendosi riservata la facolta` di concludere affari diretti anche nella zona assegnata all agente, suggerisca alla clientela di preferire l acquisto diretto invece che per il tramite dell agente, esercita il proprio diritto di fare concorrenza allo stesso e non ha responsabilita` contrattuale nei suoi confronti. Inoltre, si ritiene che il diritto di esclusiva, in mancanza di diverse pattuizioni, abbia un ambito di efficacia coincidente con l oggetto del mandato: di conseguenza gli affari non ricompresi tra quelli che l agente deve promuovere sono estranei anche al diritto di esclusiva contrattualmente previsto. 4. PROVVIGIONI L agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto, quando l operazione e` stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta, salvo diversa pattuizione, anche per affari conclusi dal 4
5 Cap. 1 - Agenti e rappresentanti di commercio preponente con terzi che l agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all agente. L agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto, se la proposta e` pervenuta al preponente o all agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione e` da ricondurre prevalentemente all attività da lui svolta. In tali ipotesi la provvigione e` dovuta solo all agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. La provvigione spetta all agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo, salvo diversa pattuizione. La provvigione spetta all agente, al piu` tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. L agente e` tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avra` esecuzione per cause non imputabili al preponente. E` nullo ogni patto piu` sfavorevole per l agente. L agente non ha diritto al rimborso delle spese d agenzia. L agente ha altresı` diritto: a farsi rilasciare l estratto conto delle provvigioni dovute, con l indicazione degli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui sono maturate; a ricevere tutte le informazioni (in particolare un estratto dei libri contabili) necessarie per verificare l importo delle provvigioni liquidate. Se il preponente ed il terzo si accordano per non dare in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione, ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. Secondo un orientamento giurisprudenziale qualora il preponente accetti la richiesta del cliente di uno sconto sul prezzo di listino e lo sconto sia effettuato dall agente al momento della stipulazione del contratto, la provvigione spettante all agente deve essere calcolata sul prezzo scontato e non su quello pieno. 5. ESTINZIONE DEL RAPPORTO Il rapporto di agenzia a tempo indeterminato si estingue: per recesso per giusta causa senza preavviso; per recesso con preavviso. 5.1 Preavviso La durata del preavviso e` generalmente stabilita dai contratti collettivi. Ai sensi 5
6 Lavoro 2009 dell art cod. civ., il termine di preavviso non puo`, comunque, essere inferiore ai periodi di seguito indicati in relazione alla durata del contratto: DURATA CONTRATTO PREAVVISO 18 anno 1 mese 28 anno 2 mesi 38 anno 3 mesi 48 anno 4 mesi 58 anno 5 mesi 68 anno e seg. 6 mesi Il periodo di preavviso stabilito per il recesso del preponente puo` essere uguale o superiore - ma non inferiore - a quello stabilito per il recesso dell agente. Salvo diverso accordo tra le parti la scadenza del periodo di preavviso deve coincidere con l ultimo giorno del mese di calendario. 5.2 Indennità in caso di cessazione del rapporto Ai sensi dell art cod. civ. all atto della cessazione del rapporto, anche se determinata da morte dell agente, e` dovuta all agente o agli eredi, un indennita` in presenza delle seguenti condizioni: l agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti; il pagamento di tale indennita` sia equo (in relazione alle provvigioni che l agente perde). L indennita` non e` dovuta: quando il preponente risolve il contratto per inadempienza imputabile all agente, che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l agente recede dal contratto (salvo che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all agente, quali eta`, infermita` o malattia, per le quali non puo` piu` essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell attivita` ); quando l agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtu` del contratto d agenzia. Le modalità di calcolo dell indennita` sono disciplinate dalla contrattazione collettiva che in taluni casi scompone l indennita` in distinti emolumenti (es. indennita` di risoluzione del rapporto e indennita` suppletiva di clientela). Tuttavia, l importo dell indennità non puo` superare la media annuale delle retribuzioni riscosse negli ultimi 5 anni o nel minor periodo se il contratto e` di durata inferiore ai 5 anni. La concessione dell indennita` non priva comunque l agente del diritto all eventuale risarcimento dei danni. L agente decade dal diritto all indennita` se omette di comunicare al preponente l intenzione di far valere i propri diritti. 6
7 Cap. 1 - Agenti e rappresentanti di commercio ASPETTI PREVIDENZIALI 6. TUTELA PREVIDENZIALE Gli agenti e rappresentanti di commercio sono tenuti all iscrizione all INPS nella gestione speciale dei commercianti di cui alla L. n. 613/1966, alla quale sono tenuti a versare i contributi con le stesse modalita` previste per i commercianti. Inoltre la legge 2 febbraio 1973, n. 12, ha istituito un trattamento previdenziale integrativo di invalidita`, vecchiaia e superstiti gestito dalla fondazione ENASAR- CO. 6.1 Fondo di previdenza ENASARCO L ENASARCO, oltre ad erogare agli agenti e ai rappresentanti di commercio la pensione di invalidita`, inabilità, vecchiaia e superstiti, integrativa di quella erogata dall INPS, persegue in favore degli iscritti, con separate gestioni, fini sia di formazione e qualificazione professionale, sia di assistenza sociale come soggiorni climatici, soggiorni termali, colonie, assegni parto, assistenza infortunistica mediante polizze, premi per tesi di laurea, ecc. ed infine, provvede alla gestione dell indennita` di scioglimento del contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale accantonata in costanza del rapporto, secondo le norme degli accordi economici collettivi. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza dell ENASARCO: gli agenti e i rappresentanti di commercio che operano, anche solo in parte, sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all estero nell interesse di preponenti italiani. I preponenti stranieri che non abbiano alcuna sede o dipendenza in Italia devono iscrivere all ENASARCO i propri agenti operanti in Italia impegnandosi al rispetto delle norme contenute nel Regolamento delle attivita` istituzionali, mediante atto d obbligo (redatto in lingua italiana, sul modello fornito dalla Fondazione e con firma autenticata); in ogni caso all ENASARCO non puo` far carico onere alcuno per il ritardato, omesso od incompleto versamento dei contributi. E` fatta salva l applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia contribuzione. L obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano individualmente e quelli che operano in societa` o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e non si trovino in condizioni di incompatibilita` per immedesimazione organica. Ne sono escluse quindi alcune figure che, pur essendo affini o similari, non si identificano con quella dell agente (esempio: propagandista scientifico, depositario, viaggiatore, piazzista, ecc.). Anche i subagenti di assicurazione, cioe` gli intermediari che svolgono attivita` d agenzia ex artt ss. cod. civ. per conto dell agente di assicurazione, non sono soggetti all obbligo di iscrizione all ENASARCO (ML nota n. 96/2006). 7
8 Lavoro 2009 Ai fini dell iscrizione al Fondo il preponente deve comunicare, entro 30 giorni, l inizio o la cessazione del rapporto di agenzia con le forme ed i modi stabiliti dalla Fondazione. Sono tenuti ad iscriversi all ENASARCO e devono versare i contributi previdenziali integrativi obbligatori, anche i promotori finanziari che svolgono la propria attivita` lavorativa autonomamente, realizzando in questo caso un rapporto giuridico che puo` identificarsi con il rapporto di agenzia (ML nota n. 2524/2005). 6.2 Contributi previdenziali I contributi si calcolano su tutte le somme spettanti all agente in dipendenza del rapporto di agenzia a qualsiasi titolo anche se non pagate, nel limite del massimale annuo. Ai fini del calcolo dei contributi qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d anno, il massimale non e` frazionabile. All atto del versamento dei contributi con il quale si raggiunge il massimale annuo, il preponente ne deve fornire espressa indicazione nella distinta di accompagnamento o nelle successive distinte relative allo stesso anno. Per i minimali di contribuzione e` prevista la frazionabilita` per quote trimestrali. In caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell anno, l importo del minimale è frazionato per quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell anno considerato. 6.3 Versamento dei contributi I versamenti dei contributi relativi al Fondo di previdenza e assistenza devono essere effettuati entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza dei singoli trimestri ovvero: 18 trimestre, entro il 20 maggio; 28 trimestre, entro il 20 agosto; 38 trimestre, entro il 20 novembre; 48 trimestre, entro il 20 febbraio (art. 7, Regolamento attivita` istituzionali). L onere del versamento è a carico del preponente che ne è responsabile anche per la parte a carico dell agente. E` ammessa la contribuzione volontaria nel rispetto delle disposizioni del Regolamento ENASARCO. 6.4 Distinta di versamento Ogni versamento trimestrale deve essere accompagnato da una specifica distinta trasmessa all Ente per via telematica o tramite altro strumento informatico. Il versamento è effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del preponente o secondo le altre modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione della Fondazione. Dalla distinta di versamento devono risultare: la ragione sociale o la denominazione sociale del preponente, il codice fiscale, il numero di posizione assegnato dall ENASARCO; il periodo al quale si riferiscono i contributi versati; il Fondo al quale si riferiscono i contributi versati; i dati anagrafici ed il numero di codice fiscale di ciascun agente. Nel caso di 8
9 Cap. 1 - Agenti e rappresentanti di commercio mandato conferito ad agenti operanti in forma associata, oltre alla ragione o alla denominazione sociale, devono essere indicati i dati anagrafici ed il numero di codice fiscale di ciascuno dei soci illimitatamente responsabili, nonche la ripartizione delle quote contributive; l ammontare delle provvigioni e l importo del contributo versato per ciascun agente. Nel caso di mandato conferito ad agenti operanti in forma associata, devono essere indicati l ammontare delle provvigioni della societa` e l importo contributivo ripartito per ciascun socio illimitatamente responsabile; le modalita` di effettuazione del versamento; la firma del preponente, anche elettronica, ove consentita dal C.d.a. dell ENA- SARCO; ogni altra informazione necessaria, stabilita dal C.d.a. dell ENASARCO. 7. FONDO INDENNITÀ RISOLUZIONE RAPPORTO (FIRR) Il Fondo ha lo scopo di provvedere, all atto della cessazione del rapporto di agenzia, alla corresponsione, in favore degli agenti, delle somme ivi accreditate, che costituiscono l indennita` di scioglimento del contratto di cui all art. 1751, cod. civ. (v. quanto riportato in precedenza). Alla gestione del Fondo si provvede sulla base di convenzioni tra la Fondazione e le Organizzazioni sindacali delle case mandanti e degli agenti che hanno sottoscritto gli accordi economici collettivi. Sono soggetti all obbligo dell accantonamento le stesse aziende mandanti tenute al versamento dei contributi al Fondo di previdenza integrativo comprese quelle che hanno affidato la rappresentanza a societa` per azioni, in accomandita per azioni o a societa` a responsabilità limitata. L accantonamento presso il Fondo viene effettuato mediante versamento di contributi a carico esclusivo delle aziende mandanti. 7.1 Determinazione dei contributi I contributi sono commisurati all ammontare globale delle provvigioni - ivi comprese le somme erogate a titolo di rimborso o concorso spese - liquidate a ciascun agente nel corso di ogni anno solare, con gli scaglionamenti previsti dalle norme contrattuali. 7.2 Versamento dei contributi Il versamento deve essere effettuato non prima del 18 ed entro il 31 marzo dell anno successivo a quello di riferimento e deve essere accompagnato da una distinta compilata in conformita` a quanto stabilito per i contributi previdenziali (art. 8, Regolamento attivita` istituzionali). 7.3 Cessazione del rapporto In caso di cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, le case 9
10 Lavoro 2009 mandanti sono tenute a dare comunicazione all ENASARCO di tale evento entro un mese dalla cessazione stessa. Ricevuta tale comunicazione l Ente provvede a liquidare all agente le somme accantonate presso il FIRR. 8. FONDO DI ASSISTENZA SOCIALE Ove il rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale venga esercitato da societa` per azioni o a responsabilità limitata, il preponente è tenuto al versamento al Fondo di assistenza sociale, a totale suo carico, di un contributo su tutte le somme liquidate in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale da calcolarsi in base agli scaglioni di importi provvigionali annui. Questo contributo non da` luogo a pensione, essendo utilizzato dall ENASARCO per il finanziamento delle proprie attivita` assistenziali. 9. RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI Alle case mandanti che ne facciano richiesta puo` essere accordata la rateazione dei debiti per contributi di previdenza e somme dovute al Fondo indennita` risoluzione rapporto relativamente ai periodi pregressi. La competenza a decidere sulle istanze di rateazione e` delegata al Presidente dell Ente per debiti fino a E per contributi di previdenza e E per somme dovute al FIRR entro un massimo di dodici rate. La competenza e` delegata al Comitato esecutivo per somme maggiori o, per qualsiasi importo di debito, quando le rate richieste siano in numero superiore a dodici. Non possono essere accordate rateazioni alle case mandanti che ne abbiano in corso altre. Il mancato pagamento anche di una sola rata dell ammortamento concesso od il mancato pagamento di somme dovute per periodi successivi alla dilazione accordata, comporta la revoca dell autorizzazione alla rateazione. 10. VIGILANZA I preponenti e i loro rappresentanti che impediscano ai funzionari di vigilanza lo svolgimento dell attivita` di accertamento o che si rifiutino di fornire dati e documenti necessari ai fini dell applicazione del Regolamento delle attivita` istituzionali, sono tenuti al pagamento di una sanzione pecuniaria da E 250,00 a E 2.500,00, ancorche il fatto costituisca reato. La medesima sanzione si applica nell ipotesi di omissione o rifiuto a fornire dati e documenti richiesti dalla Fondazione. Ai fini dell accertamento dei contributi dovuti dai preponenti, sono conferite all Ente ed ai suoi incaricati le facolta` attribuite agli Ispettori del lavoro. I proventi delle sanzioni sono destinati al Fondo di previdenza a titolo di solidarieta`. 10
11 Cap. 1 - Agenti e rappresentanti di commercio 11. SANZIONI 11.1 Sanzioni civili Il mancato o ritardato pagamento - anche parziale - dei contributi comporta l applicazione nei confronti del datore di lavoro inadempiente di sanzioni civili. La normativa prevista dai commi 8-11 e dell art. 116 della L. n. 388/2000, distingue una disciplina ordinaria, relativa al pagamento delle sanzioni nelle misure intere stabilite dalla legge piu` eventuali interessi di mora, ed una disciplina speciale che comporta il pagamento delle sanzioni in misura ridotta pari al tasso legale in ragione d anno (v. ENASARCO delib. n. 107/2001 e art. 38, Regolamento attivita` istituzionali). Disciplina speciale Ai sensi dell art. 116, commi 15 e 16 della L. n. 388/ fermo restando l integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali - le sanzioni sono ridotte in misura pari al tasso legale in ragione d anno nei seguenti casi: mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza; mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all articolo 124, primo comma, del codice penale, all autorita` giudiziaria; aziende in crisi e in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro, la sanzione civile è pari al tasso legale in ragione d anno (art. 1, commi 220 e 221, L. n. 662/1996) Sanzioni amministrative L art. 116, comma 12, L. n. 388/2000 ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a: violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria consistenti nell omissione totale o parziale del versamento di contributi o dalle quali comunque derivi l omissione totale o parziale del versamento di contributi, ai sensi dell art. 35, commi secondo e terzo, della L. n. 689/1981; violazioni di norme sul collocamento di carattere formale (ENASARCO delib. n. 81/2003; n. 107/2001). 11
12 Lavoro 2009 FONTI DISCIPLINA DEL RAPPORTO Agenti e rappresentanti: Cod. Civ. artt. 1742, c. 1 e 1752; D.Lgs. 10 Settembre 1991, n. 303; L. 3 Maggio 1985, n. 204 Artigianato: AEC 12 Giugno 2002 Commercio: AEC 26 Febbraio 2002 Differenze con figure professionali simili: Cod. Civ. artt e 1754 Industria: AEC 20 Marzo 2002; AEC 20 Marzo 2002 Contratto di agenzia Clausole accessorie: Cod. Civ. artt e 1751 bis Costituzione del rapporto: Cod. Civ. art. 1742, c. 2 Diritti di esclusiva: Cod. Civ. art. 1743; Cass. 27 Maggio 1996, n. 4872; Cass. 26 Gennaio 1996, n. 600; Cass. 19 Marzo 1994, n. 2634; Cass. 28 Aprile 1992, n Facolta` di riscossione: Cod. Civ. art. 1744; Cass. 5 Giugno 2000, n. 7481; Cass. 5 Luglio 1997, n. 6077; Cass. 25 Luglio 1995, n. 8110; Cass. 10 Marzo 1994, n Obblighi dell agente: Cod. Civ. artt. 1746, 1747 e 1748 Provvigioni: Cod. Civ. artt e 1749 Estinzione del rapporto Indennita` per la cessazione del rapporto: INPS mess. 5 Novembre 1998, n. 5290; INPS circ. 18 Febbraio 1998, n. 39 Indennita` per lo scioglimento del contratto: Cod. Civ. art. 1751; D.Lgs. 10 Settembre 1991, n. 303 Preavviso: Cod. Civ. art. 1750, cc. 3, 4 e 5 Iscrizione a ruolo: D.M. 21 Agosto 1985; L. 3 Maggio 1985, n. 204, artt. 2, 3, 5 e 6 Conseguenze della mancata iscrizione: L. 27 Dicembre 2006, n. 296, art. 1, c. 1177; L. 3 Maggio 1985, n. 204, art. 9; Cass. 19 Maggio 2003, n. 7844; Cass. 18 Luglio 2002, n ; Cass. 17 Aprile 2002, n. 5505; Cass. 18 Marzo 2002, n. 3914; Cass. 18 Maggio 1999, n. 4817; Cass. 30 Maggio 1997, n. 4798; Cass. 19 Agosto 1992, n. 9675; Cass. 10 Giugno 1992, n. 7112; Cass. 13 Novembre 1991, n ASPETTI PREVIDENZIALI Contributi previdenziali: ENASARCO delib. 30 Ottobre 2003, n. 81; ENASARCO delib. 5 Agosto 1998, artt. 6, 7 e 8 Distinta di versamento: ENASARCO delib. 30 Ottobre 2003, n. 81, art. 7 Versamento dei contributi: D.M. 24 Febbraio 1984, art. 1; D.M. 20 Febbraio 1974, art. 7; ENASARCO delib. 30 Ottobre 2003, n. 81; ENASARCO delib. 5 Agosto 1998, art. 9 Fondo di assistenza sociale: ENASARCO delib. 30 Ottobre 2003, n. 81; ENASARCO delib. 5 Agosto 1998, art. 6, c. 3 Iscrizione al fondo: L. 3 Maggio 1985, n. 205; D.M. 20 Febbraio 1974, artt. 1, c. 2, 4 u.c.; ML nota 18 Giugno 2006, n. 96; ML nota 24 Ottobre 2005, n. 2524; ENASARCO delib. 30 Ottobre 2003, n. 81, artt. 2 e 3; ENASARCO delib. 5 Agosto 1998, art. 4; ENASAR- CO delib. 18 Febbraio 2000, n. 2; ENASARCO circ. 7 Ottobre 1998, n. AG/867; ENA- SARCO delib. 5 Agosto 1998; Cass. 18 Maggio 1999, n Sanzioni: ENASARCO delib. 30 Ottobre 2003, n. 81, art. 38; ENASARCO delib. 31 Ottobre 2001, n. 107; ENASARCO circ. 7 Ottobre 1998, n. AG/867 Tutela previdenziale: ENASARCO: L. 22 Luglio 1996, n. 613; L. 2 Febbraio 1973, n. 12; D.Lgs. 30 Giugno 1994, n. 509; ENASARCO delib. 30 Ottobre 2003, n. 81 Per la consultazione del testo integrale delle fonti richiamate nel presente capitolo si rinvia alla banca dati Tuttol@voro. 12
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