LA SETTIMANA IN BREVE

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1 CIRCOLARE SETTIMANALE CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 39 DEL 18 OTTOBRE 2013 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 2 LE SCHEDE INFORMATIVE LE PRINCIPALI MISURE CONTENUTE NEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2014 Il 15 ottobre il Governo ha varato il testo del Disegno di Legge di Stabilità per il Tra le misure fiscali, un graduale taglio del cuneo fiscale, il taglio alle detrazioni Irpef del 19%, l'introduzione della Trise al posto della Tares. Pagina 4 SANZIONI E CONSEGUENZE PER IL TARDIVO O MANCATO AGGIORNAMENTO DELLE POSIZIONI DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI ISCRITTI AGLI EX RUOLI Gli agenti e rappresentanti di commercio avevano l'obbligo di aggiornare la propria posizione presentando al Registro delle Imprese un'apposita comunicazione entro il 30 settembre Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare 3662/c del , ha dettato alle Camere di Commercio istruzioni operative in caso di inadempimenti e/o ritardi da parte dei soggetti obbligati. Pagina 7 BONUS AUTOTRASPORTATORI ENTRO IL 31 OTTOBRE La domanda per ottenere il rimborso delle accise del gasolio consumato nel 3 trimestre 2013 (dal 1 luglio al 30 settembre) va presentata entro il 31 ottobre Hanno diritto al beneficio i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate. Pagina 10 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE PREVIDENZA COMPLEMENTARE: I VANTAGGI FISCALI Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, illustreremo, con una serie di domande e risposte pratiche, quali sono i vantaggi fiscali derivanti dall'adesione di un lavoratore ad una forma di previdenza complementare. Pagina 14 PRASSI DELLA SETTIMANA LE RISOLUZIONI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell Agenzia in ordine cronologico Pagina 23

2 I COMUNICATI STAMPA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell Agenzia in ordine cronologico Pagina 24 SCADENZARIO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL AL Pagina 25 Riproduzione riservata Pag. 2

3 LA SETTIMANA IN BREVE Amici e Colleghi, Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana. Il Governo ha varato, il 15 ottobre scorso, il Disegno di legge di Stabilità Si tratta di una manovra da 11,6 miliardi di euro per il 2014, con riduzioni di spesa per 3,5 miliardi. Il taglio del cuneo fiscale è da 3 miliardi di euro per il La riduzione del cuneo fiscale inizierà dal 2014 con oltre 2,5 miliardi di euro. Un miliardo e mezzo servirà per ridurre l'irpef perle fasce di reddito medio - basse. Quaranta milioni saranno utilizzati per ridurre l'irap sulla quota lavoro. Un miliardo, infine, verrà utilizzato per ridurre i contributi sociali sulle imprese. Le misure comporteranno, nel triennio , una riduzione delle tasse per le imprese di 5,6 miliardi e per i lavoratori di 5 miliardi di euro. Viene poi inserita la proroga fino a tutto il 2014 sia della detrazione Irpef del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia, incluse quelle per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo degli immobili da ristrutturare, sia della detrazione Irpef/Ires del 65% per le spese sostenute per interventi volti al risparmio energetico dell'edificio. Ciò al fine di sostenere lo sviluppo del settore dell'edilizia e del settore immobiliare. Dal 2015, poi, il bonus energetico scenderà al 50%, mentre quello per gli interventi di ristrutturazione edilizia scenderà al 40%. Dal 2016, tutto tornerà al 36% come già previsto dall'attuale legislazione ordinaria. Una delle misure più contestate del Disegno di Legge di Stabilità 2014 è, tuttavia, l'introduzione della TRISE, il nuovo tributo sui servizi, il quale è costituito da due componenti: la TARI sui rifiuti, che sarà commisurata alla superficie calpestabile e che successivamente si trasformerà in TARIP (tariffa commisurata alla quantità e qualità di rifiuti prodotti), e la TASI sui servizi indivisibili, che avrà inizialmente un'aliquota pari all'1 per mille e che utilizzerà la stessa base imponibile dell'imu. Tuttavia, la TASI, pur basandosi sulla stessa base imponibile dell'imu, non prevede alcun sistema di detrazioni, almeno per ora. L'IMU, invece, prevedeva comunque per le abitazioni principali un sistema di detrazioni pari a 200 euro di base più 50 euro per ogni figlio convivente fino a 26 anni, che in alcuni casi azzerava l'imposta stessa. Il bonus per le capitalizzazioni introdotto dal governo Monti per favorire la capitalizzazione, l'ace (Aiuto alla crescita economica) salirà progressivamente fino al 5%. Secondo il Disegno di Legge di Stabilità 2014, infatti, per le società che accantonano gli utili a riserva o aumentano il patrimonio con apporti dei soci in denaro, la deduzione ora pari al 3% degli aumenti di capitale verrà innalzata al 4,2% per il periodo d'imposta in corso al , al 4,75% per quello in corso al e al 5% per quello in corso al Nel disegno di legge è stato inserito, tuttavia, il taglio alle detrazioni Irpef che oggi sono al 19% (come le spese mediche) e che scenderanno al 18% per l'anno d'imposta 2013 e al 17% per l'anno d'imposta Riproduzione riservata Pag. 3

4 Equitalia ha ulteriormente ampliato l'utilizzo del canale telematico per il pagamento delle cartelle, permettendo ora ai contribuenti di pagare l importo aggiornato del debito direttamente agli sportelli postali, senza ulteriori verifiche e adempimenti, tenendo conto di eventuali diminuzioni, degli interessi e delle possibili maggiorazioni, come ad esempio quelle previste dalla legge dopo sessanta giorni dalla notifica della cartella. Il servizio per ora è attivo solo in via sperimentale a Roma e provincia. Entro l'anno Equitalia pensa di rendere il nuovo servizio operativo in tutti i uffici postali. L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile on line il SID, l infrastruttura telematica che consente agli operatori finanziari di comunicare all Anagrafe tributaria le informazioni sui saldi e sulle movimentazioni dei conti. Gli operatori, anche se scelgono di trasmettere i dati tramite Posta elettronica certificata, devono comunque accreditarsi al Sid, che assicura sicurezza e riservatezza dei dati scambiati. Anche per i gestori di nodi si rende necessario svolgere la fase di accreditamento. La procedura di accreditamento prevede: la registrazione ai servizi telematici dell Agenzia delle Entrate (Entratel, Fiscoonline), se non in possesso delle credenziali; la comunicazione del canale utilizzato per l invio: Pec (con indicazione dell indirizzo) oppure Ftp (con la selezione di un nodo tra quelli già attivi). Un augurio di buon lavoro dalla Redazione Riproduzione riservata Pag. 4

5 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Le principali misure contenute nel Disegno di legge di Stabilità 2014 Il 15 ottobre, rispettando il termine previsto, il Governo ha varato il testo del Disegno di Legge di Stabilità per il 2014, l'ex Finanziaria, che dovrà essere approvata in via definitiva entro la fine dell'anno. Si tratta di una manovra da 11,6 miliardi di euro per il 2014, con riduzione di spesa per 3,5 miliardi. Tra le misure fiscali, un graduale taglio del cuneo fiscale, il taglio alle detrazioni Irpef del 19% come quelle per le spese sanitarie, l'introduzione della Trise al posto della Tares. Diverse sono le novità fiscali in esso contenute. Si evidenzia, tuttavia, che, trattandosi di un Disegno di legge, le misure in esso contenute non sono ancora in vigore, ma devono essere esaminate ora dal Parlamento, il quale, prima dell'approvazione definitiva della Legge di Stabilità 2014, potrà verosimilmente apportarvi diverse modifiche. LEGGE DI STABILITA' 2014: LE PRINCIPALI MISURE RIDUZIONE CUNEO FISCALE Il taglio del cuneo fiscale, cioè dell'indicatore percentuale che indica il rapporto tra imposte sul lavoro (dirette, indirette e contributi previdenziali) e costo complessivo del lavoro, partirà dal 2014, anno per il quale si investiranno in tal senso 2,5 miliardi: 1,5 miliardi di euro saranno utilizzati per ridurre l'irpef per le fasce medio - basse; 40 milioni di euro saranno utilizzati per ridurre l'irap sulla quota lavoro; 1 miliardo di euro per ridurre i contributi sociali sulle imprese. Nel triennio , il taglio del cuneo fiscale dovrebbe portare, secondo il Governo, ad una riduzione delle tasse per le imprese di 5,6 miliardi e per i lavoratori di 5 miliardi. TAGLIO ALLE DETRAZIONI IRPEF DEL 19% Le detrazioni Irpef del 19% attualmente previste (come, ad esempio, per spese mediche, farmaci, interessi mutui prima casa, spese portatori di handicap, assicurazioni sulla vita, asili nido e scuola) scenderanno al 18% per l'anno d'imposta 2013 e al 17% per l'anno d'imposta VISTO DI CONFORMITA' COMPENSAZIONE RIMBORSO CREDITO DA MODELLO 730 L'obbligo del visto di conformità per la compensazione IVA di crediti superiori a euro viene ora esteso alla compensazione di tutti i tributi. A partire dal modello 730/2014 (periodo d'imposta 2013), se ne deriva un credito Irpef superiore a euro, questo non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta a partire dalla retribuzione del mese di luglio (agosto per i Riproduzione riservata Pag. 5

6 pensionati), ma sarà rimborsato direttamente dall'agenzia delle Entrate, previo controlli preventivi documentali, in teoria dal 1 gennaio dell'anno successivo (ma senza che sia stata imposta all'agenzia alcuna scadenza). INTRODUZIONE DELLA TRISE Viene introdotto un nuovo tributo sui servizi (TRISE), costituito da due componenti: la Tari sui rifiuti, che sarà commisurata alla superficie calpestabile e che successivamente si trasformerà in Tarip (tariffa commisurata alla quantità e qualità di rifiuti prodotti), e la Tasi sui servizi indivisibili, che avrà inizialmente un'aliquota pari all'1 per mille e che utilizzerà la stessa base imponibile dell'imu. Il tetto massimo del prelievo non potrà superare le aliquote massime previste per l'imu. BONUS RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO Sia la detrazione Irpef del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia, sia la detrazione Irpef/Ires del 65% per le spese sostenute per interventi volti al risparmio energetico dell'edificio sono prorogate fino al , al fine di sostenere lo sviluppo del settore dell'edilizia e del settore immobiliare. Dal 2015, poi, il bonus energetico scenderà al 50%, mentre quello per gli interventi di ristrutturazione edilizia scenderà al 40%. Dal 2016, poi, tutto tornerà al 36% come già previsto dall'attuale legislazione ordinaria. IMPOSTA DI BOLLO COMUNICAZIONI PRODOTTI FINANZIARI Dal 2014, l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari (come gli estratti conto) passerà dall'attuale 1,5 per mille al 2 per mille. Sono interessate anche le comunicazioni relative ai depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificato, mentre sono escluse le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari. TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE Salta, per ora, l'aumento dell'aliquota di tassazione delle rendite finanziarie (nei giorni scorsi, si era ipotizzato di aumentare dal 20% al 22% quella sui redditi da capitale e dal 12,5 al 20% quella sui frutti dei contratti di assicurazione). CONTRIBUTO CONCORSI PROFESSIONISTI Per accedere agli esami di avvocato o ai concorsi per magistrati e notai si dovrà pagare un contributo forfetario di 50 euro al momento della presentazione della domanda. Il contributo è, invece, di 75 euro per gli avvocati che intendono iscriversi all'albo speciale dei cassazionisti. ACE Il bonus per le capitalizzazioni introdotto dal governo Monti per favorire la capitalizzazione, l'ace (Aiuto alla crescita economica) salirà progressivamente fino al 5%. In particolare, per le società che accantonano gli utili a riserva o aumentano il patrimonio con apporti dei soci in denaro, la deduzione ora pari al 3% degli aumenti di capitale viene innalzata al 4,2% per il periodo d'imposta in corso al , al 4,75% per quello in corso al e al 5% per quello in corso al Riproduzione riservata Pag. 6

7 RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA Ritorna la possibilità di rivalutare i beni d'impresa versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'irap pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri. PERDITE SU CREDITI E ASSICURAZIONI Per banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari torna la deducibilità ai fini Ires e Irap in cinque anni delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela. CIG IN DEROGA Il Governo stanzia per il 2014 altri 600 milioni per il rifinanziamento della CIG in deroga, che si vanno ad aggiungere al miliardo già previsto dalla Riforma Fornero. SOCIAL CARD Viene ora estesa anche ai residenti che siano cittadini comunitari e stranieri in possesso di permesso di soggiorno per lungo periodo. UNIVERSITA' Viene previsto un rifinanziamento di 230 milioni per le università. Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Riproduzione riservata Pag. 7

8 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Sanzioni e conseguenze per il tardivo o mancato aggiornamento delle posizioni degli agenti e rappresentanti iscritti agli ex ruoli Con la soppressione dei vecchi ruoli (ad opera del D.lgs. 59/2010), gli agenti rappresentanti avevano l'obbligo di aggiornare la propria posizione presentando al Registro delle Imprese un'apposita comunicazione entro il 30 settembre L'adempimento riguardava: le imprese (ditte individuali e società) iscritte nei vecchi ruoli, attive alla data del , ai fini della continuazione dell'attività; le persone fisiche iscritte nei vecchi ruoli ma inattive alla data del , al fine di mantenere il requisito abilitante per l'esercizio dell'attività. Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare 3662/c del , ha dettato alle Camere di Commercio istruzioni operative in caso di inadempimenti e/o ritardi da parte dei soggetti obbligati, per uniformare le procedure ed evitare disorientamenti negli utenti. L'ITER DI AGGIORNAMENTO E LE NOVITA' DELLA CIRCOLARE 3662 DEL PREMESSA Il D.lgs. 59 del ha disposto la soppressione definitiva del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (di cui all'art. 2 della L. 204 del ) e ne ha attribuito le funzioni al Registro Imprese o al Rea (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative). Per l'esercizio di tale attività, infatti, è necessario iscriversi nel Registro delle Imprese, se l attività è svolta in forma di impresa, ovvero in un apposita sezione del REA, presentando la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività. LA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del , entrato in vigore il , ha previsto anche le modalità di passaggio alla nuova disciplina per i soggetti già iscritti nell'ex ruolo. In particolare per i soggetti che al risultavano già iscritti negli abrogati ruoli, è stato previsto l'obbligo di aggiornamento della propria posizione: le imprese (ditte individuali e società) che al risultavano già iscritte nell abrogato ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, dovevano aggiornare la posizione di ciascuna loro sede o unità locale nel RI/REA. L'aggiornamento inizialmente doveva essere effettuato entro il 12 maggio 2013, mediante la procedura "Comunica Starweb" o altro programma compatibile, compilando la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello "Arc", per ciascuna sede/unità locale. Riproduzione riservata Pag. 8

9 Successivamente il termine è stato prorogato al 30 settembre 2013 dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del , considerata la coincidenza di questo adempimento con altre incombenze a carico delle società; le persone fisiche che risultavano iscritte nel ruolo degli agenti e rappresentanti e che alla data del non svolgevano più alcuna attività, dovevano iscriversi entro il in una sezione speciale del Rea, tramite la procedura telematica "comunica Starweb", o un altro programma compatibile, compilando la sezione "ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)" del Mod. "Arc." Anche in questo caso l'adempimento è stato prorogato al 30 settembre 2013 con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del LE CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO AGGIORNAMENTO DELLE POSIZIONI Con la circolare 3662 del 10/10/2013 il Ministero dello sviluppo economico ha dettato alle Camere di commercio le istruzioni operative per le procedure da attivare in caso di inadempimenti e/o ritardi negli aggiornamenti delle posizioni degli ex iscritti. Le imprese che erano in attività al e che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione entro il 30 settembre 2013 saranno sottoposte ad un procedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attività, mediante un apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese. Nella circolare il Ministero precisa che: sarà previsto un congruo termine - di almeno 30 giorni - per l'aggiornamento; scaduto tale termine, senza che vi sia stato l'adeguamento, si procederà con l'applicazione del divieto di prosecuzione dell'attività che se non sarà rispettato comporterà l'applicazione della sanzione per esercizio abusivo dell'attività. Se, invece, l'impresa si conforma alla procedura di aggiornamento (in caso quindi di "conformazione"), la posizione al Registro sarà aggiornata ma sarà applicata una sanzione REA: sia per la tardività della denuncia; sia per la tardiva iscrizione al REA; pari a: 10 Euro per ciascun legale rappresentante se la pratica viene inviata entro il ; 51,33 Euro per ciascun legale rappresentante se la pratica viene inviata successivamente il ; La stessa procedura con le stesse sanzioni saranno applicate alle imprese che invieranno spontaneamente le domande di aggiornamento dopo la scadenza del , e fino al momento di avvio del procedimento camerale di inibizione. La disciplina finora esaminata non si applica alle imprese che, pur essendo formalmente attive alla data del , siano in stato di liquidazione o di fallimento o di liquidazione coatta, sempreché non sia stata autorizzata la prosecuzione dell'attività. Invece, le persone fisiche iscritte nei vecchi ruoli, inattive alla data Riproduzione riservata Pag. 9

10 del , che non hanno aggiornato la loro posizione entro il , semplicemente decadranno dalla possibilità di iscriversi all'apposita sezione REA. Per tali soggetti, quindi, non c'è l'applicazione di sanzioni, né la possibilità di rimediare al ritardo. É previsto tuttavia che: nei 4 anni successivi alla data del , se si tratta di ex mediatori; nei 5 anni successivi alla data del , se si tratta di ex agenti e rappresentanti, essi potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale per un futuro avvio dell'attività. Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Riproduzione riservata Pag. 10

11 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Bonus autotrasportatori entro il 31 ottobre La domanda per ottenere il rimborso delle accise del gasolio consumato nel 3 trimestre 2013 (dal 1 luglio al 30 settembre) va presentata entro il 31 ottobre L importo che si può recuperare è di 214,18609 per mille litri. Hanno diritto al beneficio i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate, i consumi vanno documentati con fattura (con scheda carburante solo per gli esercenti trasporto di persone). Per chi volesse effettuare la compensazione con modello F24 (fino al 31 dicembre 2014), il codice tributo da utilizzare è E possibile, in alternativa, richiedere l accredito direttamente sul proprio conto corrente. BONUS AUTOTRASPORTATORI ENTRO IL 31 OTTOBRE PREMESSA Entro il prossimo 31 ottobre deve essere presentata un'apposita dichiarazione per fruire dei benefici fiscali relativi ai consumi di gasolio effettuati tra il 1 luglio e il 30 settembre dell anno in corso. A seguito delle modifiche apportate al D.p.r. 277/2000, dall'art. 61 del D.l. 1/2012, il termine di presentazione della dichiarazione è diventato "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare". La dichiarazione si compone delle seguenti parti: frontespizio, per l indicazione dei: dati identificativi dell impresa; e i dati contabili di riepilogo relativi ai litri consumati e all'importo a credito spettante nel periodo d imposta; quadro A-n per l indicazione dei dati di dettaglio degli autoveicoli: adibiti al trasporto merci con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; adibiti al trasporto di persone, per i quali spetta il beneficio. Ciascun quadro A è identificato da un numero progressivo n per ciascuna variazione di aliquota nello stesso periodo di riferimento (trimestre). Se per il trimestre è prevista un unica aliquota, il valore n è pari ad 1 (Es. A-1); quadro B, per l indicazione di eventuali depositi privati utilizzati per il rifornimento degli autoveicoli di cui al quadro A; quadro C, per l indicazione dei dati di dettaglio di eventuali altri automezzi esclusi dal beneficio e riforniti presso i depositi di cui al quadro B. Riproduzione riservata Pag. 11

12 Sul sito internet dell'agenzia delle dogane, all indirizzo: peratore/accise/benefici+per+il+gasolio+da+autotrazione/benefici+g asolio+autotrazione+iii+trimestre+2013/ SOFTWARE DA UTILIZZARE è disponibile il software aggiornato che consente di compilare e stampare l'apposita dichiarazione. La dichiarazione dovrà essere consegnata, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB): al competente Ufficio delle Dogane; oppure all Ufficio delle Dogane di Roma I per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito dell'agenzia delle Dogane. Per semplificare la compilazione della dichiarazione relativa al 3 trimestre 2013, il software consente, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, il caricamento automatico dei dati identificativi dell impresa e del dichiarante, nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio in parola. Per maggiori informazioni è possibile consultare il Manuale utente pubblicato reso disponibile dall'agenzia delle Dogane. Il beneficio fiscale è pari a: IMPORTI RIMBORSABILI EURO 214,18609 PER MILLE LITRI DI PRODOTTO in relazione ai consumi effettuati tra il 1 luglio e il 30 settembre 2013 BENEFICIARI Hanno diritto al beneficio fiscale: gli esercenti l attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997; gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. Per comprovare i consumi di gasolio ai fini del beneficio in oggetto è necessario: conservare la relativa fattura d'acquisto per gli esercenti l'attività di Riproduzione riservata Pag. 12

13 autotrasporto di merci, in c/terzi o in c/proprio; conservare la scheda carburante per i soggetti esercenti le attività di trasporto di persone. UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE O RIMBORSO Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione l'importo del credito sorto nel 3 trimestre 2013 in compensazione devono: attendere la formazione del credito mediante il silenzio-assenso. In sostanza è possibile procedere con la compensazione trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuto il diniego dell'ufficio, oppure mediante un'eventuale comunicazione di "convalida" esplicita da parte dell'ufficio (se ciò avviene prima della formazione del silenzio-assenso); indicare nel mod. F24 l'importo del credito nella sezione "Erario" con il codice tributo: " 6740" ("Credito d'imposta - agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori"); utilizzare il credito in compensazione entro e non oltre il 31 Dicembre 2014; per l'eventuale eccedenza non utilizzata entro il 31 Dicembre 2014, richiedere il rimborso con apposita istanza al competente Ufficio entro il 30 Giugno 2015, a pena di decadenza. In alternativa è possibile chiedere il rimborso, e in tal caso sarà necessario indicare nella dichiarazione i seguenti dati: Coordinate bancarie nazionali ABI-CAB-Numero C/C; Coordinate C/C postale; Coordinate Bancarie Europee. Gli utenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche con il Servizio Telematico Doganale E.D.I. In tal caso gli utenti devono prima di tutto richiedere all Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l abilitazione all utilizzo del Servizio Telematico Doganale E.D.I. Le istruzioni per la richiesta dell abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE Doganale, sono disponibili sul sito all indirizzo: peratore/servizi+online/servizio+telematico+doganale+-+e.d.i. Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile: utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente al seguente link: Operatore/Accise/Benefici+per+il+gasolio+da+autotrazione/Benefic Riproduzione riservata Pag. 13

14 i+gasolio+autotrazione+iii+trimestre+2013/ oppure fare riferimento al tracciato record, pubblicato sempre sul sito al seguente link: /Operatore/Accise/Benefici+per+il+gasolio+da+autotrazione/Bene fici+gasolio+autotrazione+iii+trimestre+2013/software+gasolio+auto trazione+iii+trimestre+2013 Distinti saluti Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Riproduzione riservata Pag. 14

15 SAPERE PER FARE PREVIDENZA COMPLEMENTARE: I VANTAGGI FISCALI INTRODUZIONE La previdenza complementare fornisce uno strumento idoneo ad assicurarsi l'integrazione della pensione ordinaria e garantisce la conservazione di un tenore di vita adeguato anche dopo il pensionamento. L'adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria. L ultima riforma della disciplina delle forme pensionistiche complementari è stata attuata con il Decreto legislativo n. 252/2005, in vigore dal 1 gennaio L attuale sistema della previdenza complementare si articola in tre fasi: la fase dei contributi (o fase dell accumulazione); la fase dei rendimenti (o fase dell investimento); la fase delle prestazioni (o fase dell erogazione). Le disposizioni emanate hanno introdotto importanti incentivi tributari sia per quanto riguarda la contribuzione che la tassazione delle prestazioni erogate. INDICE DELLE DOMANDE 1. Cosa sono le forme pensionistiche complementari? 2. Quali tipologie di forme pensionistiche complementari esistono? 3. Chi sono i destinatari della previdenza complementare? 4. Come avviene il pagamento del contributo alla forma di previdenza complementare? 5. Quale è la misura dei contributi da versare alle forme di previdenza complementare? 6. In cosa consiste la scelta di destinare il Tfr alla previdenza complementare? 7. Qual è il beneficio fiscale per il versamento dei contributi ad una forma di previdenza complementare? 8. Ci sono benefici fiscali per il datore di lavoro che versa il Tfr del lavoratore ad una forma di previdenza complementare? 9. Come sono tassati i rendimenti dei fondi pensione? 10. Come sono tassate le prestazioni erogate dal fondo di previdenza? Riproduzione riservata Pag. 15

16 11. Come viene tassata una eventuale anticipazione richiesta al fondo di previdenza complementare? 12. Come viene tassato il riscatto della propria posizione individuale al fondo di previdenza complementare? DOMANDE E RISPOSTE D.1 COSA SONO LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI? R.1 Le forme pensionistiche complementari sono forme di previdenza finalizzate ad erogare una pensione aggiuntiva a quella concessa dagli Istituti di previdenza obbligatoria (ad esempio, l'inps). Le forme pensionistiche complementari possono realizzare tale obiettivo attraverso la raccolta dei contributi da parte degli iscritti ed il loro investimento in mercati finanziari. D.2 QUALI TIPOLOGIE DI FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ESISTONO? R.2 Le forme pensionistiche complementari sono innanzitutto suddividibili in collettive o individuali. Nelle forme collettive, l adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori individuati in base all appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, comparto o settore produttivo, territorio. Nelle forme individuali, invece, l adesione avviene su base individuale, a prescindere dal tipo di attività prestata e dall esercizio o meno di attività lavorativa. Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione chiusi (o negoziali): sono quelli che scaturiscono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l area dei destinatari, cioè i lavoratori ai quali il fondo si rivolge sulla base dell appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma); i fondi pensione aperti: sono quelli istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio. L adesione ai fondi aperti può avvenire in forma collettiva o individuale. i piani individuali pensionistici (cosiddetti PIP), a cui si può accedere attraverso la sottoscrizione di specifici contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale; i fondi pensione preesistenti, istituiti anteriormente al 15 novembre 1992, che presentano caratteristiche particolari rispetto ai fondi istituiti successivamente (come, ad esempio, la possibilità di gestire direttamente le risorse senza ricorrere a intermediari specializzati). L adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali. Riproduzione riservata Pag. 16

17 I fondi pensione sono autorizzati e sottoposti alla vigilanza di un Autorità pubblica: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). D.3 CHI SONO I DESTINATARI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE? R.3 Possono aderire alle forme pensionistiche complementari: i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico; i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal Decreto legislativo n. 276 del 2003 (legge Biagi), vale a dire, contratto di lavoro in somministrazione, intermittente, ripartito, a tempo parziale, apprendistato, inserimento, a progetto, occasionale; i lavoratori autonomi (compresi i titolari di reddito d impresa) e i liberi professionisti; i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro; le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, nonché coloro che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti, in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta. Inoltre, possono aderire alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale anche persone diverse da quelle sopra elencate, come, ad esempio, chi non ha reddito da lavoro o coloro che risultano fiscalmente a carico di altri. Affinché le persone fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione. D.4 COME AVVIENE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE? R.4 A partire dal primo versamento effettuato, il fondo pensione apre, per ciascun lavoratore iscritto, una posizione individuale, che viene alimentata dai successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria delle risorse. Per i lavoratori dipendenti e per i titolari di rapporti di collaborazione, il finanziamento della forma di previdenza complementare può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente. Inoltre, i lavoratori dipendenti possono alimentare la propria posizione previdenziale attraverso il conferimento del TFR maturando. Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, il finanziamento delle forme di previdenza complementare si realizza mediante contribuzione a carico degli stessi. È prevista la possibilità di finanziare, mediante versamento di contributi, non solo la propria posizione previdenziale ma anche quella di persone fiscalmente a carico. Riproduzione riservata Pag. 17

18 D.5 QUALE È LA MISURA DEI CONTRIBUTI DA VERSARE ALLE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE? R.5 La legge concede a tutti i lavoratori la libertà di determinare l entità della contribuzione, lasciando ai contratti e agli accordi collettivi il compito di stabilire le modalità e le misure minime di versamento dei contributi. In generale, la misura minima dei contributi da destinare alle forme pensionistiche può essere fissa o variare a seconda dei lavoratori che effettuano i versamenti. D.6 IN COSA CONSISTE LA SCELTA DI DESTINARE IL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE? R.6 La disciplina sul conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari trova applicazione, ovviamente, solo con riferimento ai lavoratori dipendenti. Dal 1 gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente, cui si applicano le nuove disposizioni, può scegliere, con riferimento al proprio TFR maturando : di destinarlo alle forme pensionistiche complementari; di mantenerlo presso il datore di lavoro. Il lavoratore deve esprimere tale scelta entro 6 mesi dall assunzione mediante la compilazione di appositi moduli (TFR1 e TFR2), allegati al decreto del Ministero del lavoro del 30 gennaio 2007, che devono essere consegnati al datore di lavoro (se entro tale termine il lavoratore non consegna il modulo al datore di lavoro, si realizza un adesione automatica ai fondi pensione tramite il meccanismo del tacito conferimento del TFR, c.d. silenzio assenso ). Il lavoratore che ha deciso di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro, può, comunque, modificare in seguito la scelta e destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare da lui stesso individuata. La scelta di aderire alla previdenza complementare è, invece, irrevocabile. D.7 QUAL È IL BENEFICIO FISCALE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AD UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE? R.7 I contributi versati (dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente) a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell Unione europea e negli Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro (il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell anno d imposta). La deduzione è ammessa a prescindere da chi effettua il versamento o dalla tipologia di reddito da egli prodotta e sia che si tratti di contributi volontari che di contributi dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Riproduzione riservata Pag. 18

19 L agevolazione determina un risparmio in termini di minori imposte pagate pari all aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore. Ad esempio, per un lavoratore che versa alla previdenza complementare contributi pari a euro ed è tassato con aliquota marginale Irpef del 23%, il costo effettivamente sostenuto dal lavoratore sarà pari a 770 euro, con un risparmio fiscale pari a 230 euro. Ai fini del computo del limite di 5.164,57 euro, si deve tener conto di tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali. Occorre considerare, pertanto: le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi per TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell articolo 2117 del codice civile; i contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico. Si continua a beneficiare ugualmente del vantaggio della deducibilità fiscale, anche nei casi di prosecuzione volontaria, oltre il raggiungimento dell età pensionabile, dei versamenti dei contributi alle forme pensionistiche complementari. Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007, cioè per quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 252 del 2005 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. In particolare, se nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal 6 anno e nei 20 anni successivi, nella misura di 5.164,57 euro, fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l importo di ,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l anno. L agevolazione fiscale spetta anche quando si versano contributi nell interesse dei familiari a carico. In tal caso, però, la deduzione in favore del contribuente nei confronti del quale dette persone sono a carico spetta per l ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l importo complessivo di 5.164,57 euro. D.8 CI SONO BENEFICI FISCALI PER IL DATORE DI LAVORO CHE VERSA IL TFR DEL LAVORATORE AD UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE? R.8 Sì. Per far fronte alla perdita di disponibilità del TFR, in favore del datore di lavoro sono previste le seguenti misure compensative: deducibilità, dal reddito d impresa, di un importo pari al 4% dell ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato. Per le imprese con meno di 50 addetti, tale importo è elevato al 6%; esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall articolo 2 della Legge n. 297/1982, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche Riproduzione riservata Pag. 19

20 complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato, dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR maturando conferito. Tale riduzione riguarda i contributi sociali a carico del datore di lavoro, quali assegni familiari, maternità, disoccupazione. D.9 COME SONO TASSATI I RENDIMENTI DEI FONDI PENSIONE? R.9 I rendimenti dei fondi pensione, cioè gli incrementi positivi conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle risorse, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. In particolare, sui rendimenti derivanti da: fondi pensione in regime di contribuzione definita; fondi pensione in regime di prestazioni definite; vecchi fondi pensione; si applica l'imposta sostitutiva dell'11%. Invece, sui rendimenti derivanti da fondi pensione che detengono immobili, l'imposta sostitutiva è pari allo 0,5% del patrimonio riferibile agli immobili (o 1,5% sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della Legge n. 431/1998). TASSAZIONE RENDIMENTI TIPO DI RISCATTO FONDI PENSIONE IN REGIME DI CONTRIBUZIONE DEFINITA FONDI PENSIONE IN REGIME DI PRESTAZIONI DEFINITE VECCHI FONDI PENSIONE FONDI PENSIONE CHE DETENGONO IMMOBILI IMPOSTA Imposta sostitutiva 11% Imposta sostitutiva 0,5% (o 1,5% sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della Legge n. 431/1998). D.10 COME SONO TASSATE LE PRESTAZIONI EROGATE DAL FONDO DI PREVIDENZA? R.10 La principale finalità della previdenza complementare è quella di consentire al lavoratore di integrare, al momento del pensionamento, la pensione di base, corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria, con prestazioni pensionistiche aggiuntive. Le prestazioni erogate dal fondo di previdenza possono essere corrisposte: Riproduzione riservata Pag. 20

21 in forma di capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato (la restante parte deve essere necessariamente erogata in forma di rendita); in forma di rendita (periodica). Ai fini del prelievo fiscale, le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche (sia in forma di capitale che di rendita) sono considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e assoggettate allo stesso regime di tassazione. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli derivanti dalle prestazioni pensionistiche, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il 15 anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Le aliquote sono particolarmente favorevoli se confrontate con le aliquote Irpef ordinarie. D.11 COME VIENE TASSATA UNA EVENTUALE ANTICIPAZIONE RICHIESTA AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE? R.11 L iscritto ad una forma di previdenza complementare può richiedere un anticipazione della posizione individuale maturata. La richiesta può essere fatta, a seconda delle esigenze, per determinati importi e per motivi ben precisi. In alcuni casi è, inoltre, necessario possedere una sorta di anzianità di iscrizione. Le anticipazioni sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota variabile a seconda della tipologia. In particolare: TASSAZIONE ANTICIPAZIONI A QUANDO IN CHE MISURA MOTIVI DELLA RICHIESTA IMPOSTA in qualsiasi momento Per un importo non superiore al 75% della posizione maturata al momento della richiesta Per spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni relative all iscritto, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Ritenuta a titolo d'imposta del 15% (ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il 15 anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali). Riproduzione riservata Pag. 21

22 per l acquisto della prima casa di abitazione, per l iscritto o per i figli, documentato con atto notarile; per la realizzazione sulla B decorsi 8 anni di iscrizione Per un importo non superiore al 75% della posizione maturata prima casa degli interventi di ristrutturazione (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo Ritenuta a titolo d'imposta del 23% (senza riduzione) e ristrutturazione edilizia), appositamente documentati come previsto dalla normativa sulla detrazione Irpef per C decorsi 8 anni di iscrizione Per un importo non superiore al 30% della posizione maturata le ristrutturazioni; Per ulteriori esigenze degli aderenti Ritenuta a titolo d'imposta del 23% (senza riduzione) D.12 COME VIENE TASSATO IL RISCATTO DELLA PROPRIA POSIZIONE INDIVIDUALE AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE? R.12 Il riscatto della posizione individuale può essere esercitato in vari casi. In particolare, l iscritto può richiedere: il riscatto parziale (50% della posizione individuale maturata): nei casi di cessazione dell attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi; è ammesso, inoltre, in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria). il riscatto totale della posizione individuale maturata: nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; il riscatto non è però ammesso nei cinque anni precedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari;i il riscatto in caso di morte dell iscritto alla forma pensionistica, prima che lo stesso abbia maturato il diritto alla pensione. Il riscatto dell intera posizione individuale maturata dalla persona deceduta è esercitato dagli eredi, ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati; il riscatto per cause diverse da quelle sopra elencate. Riproduzione riservata Pag. 22

23 Nei primi tre casi, la tassazione del riscatto avviene mediante applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 15% (ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il 15 anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali). Se il riscatto avviene per cause diverse, sulle somme percepite si applica invece una ritenuta a titolo d imposta del 23%. TASSAZIONE RISCATTI TIPO DI RISCATTO IMPOSTA RISCATTO PARZIALE Ritenuta a titolo d'imposta del 15% (ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il 15 anno di RISCATTO TOTALE partecipazione a forme pensionistiche complementari con RISCATTO EREDI un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali). ALTRI TIPI DI RISCATTO Ritenuta a titolo d'imposta del 23% Riproduzione riservata Pag. 23

24 LE RISOLUZIONI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE PRASSI DELLA SETTIMANA Risoluzione n. 64/E dell'11 Ottobre 2013 L'Agenzia istituisce la causale contributo "EBIL" per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a favore dell Ente Bilaterale Nazionale Imprese e Lavoratori - E.B.I.L. Risoluzione n. 65/E dell'11 Ottobre 2013 L'Agenzia sopprime le causali contributo "IADP ( Incremento addizionale passeggeri ), DOM4 ( Associazioni dei datori di lavoro domestico ), DCON ( Prima rata condono Dm ex lege 448/98 ), "ACON ( Prima rata condono lavoratori agricoli ex lege 448/98 ). Risoluzione n. 66/E dell'11 Ottobre 2013 L'Agenzia istituisce la causale contributo "MI53" per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a favore dell Ente Bilaterale EN.BI.VI.SI. Ente Bilaterale Contrattuale per la Vigilanza e la Sicurezza. Risoluzione n. 67/E del 14 Ottobre 2013 Risoluzione n. 68/E del 16 Ottobre 2013 L'Agenzia istituisce quattro codici tributo per versare, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi, l'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale sui contratti di leasing immobiliare, dovuta a seguito dell avviso di liquidazione inviato dall ufficio. In particolare, i codici tributo istituiti sono: A130 per l imposta; A131 per la sanzione; A132 per gli interessi; A100 per le spese di notifica. L'Agenzia precisa che la disciplina fiscale relativa alle società in perdita sistematica (articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del D.L. n. 138/2011) può essere disapplicata automaticamente, cioè senza la necessità di presentare un apposita istanza di interpello, se la società in perdita che realizza una plusvalenza, tramite la cessione di un bene posseduto da almeno tre anni, opta per la rateizzazione delle plusvalenze. Ciò a condizione che gli effetti fiscali connessi alla scelta vengano sterilizzati sia nel periodo di imposta del realizzo, sia in quelli successivi ai quali viene attribuita la quota parte della plusvalenza. Riproduzione riservata Pag. 24

25 Risoluzione n. 69/E del 16 Ottobre 2013 L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dell aliquota Iva agevolata alle infrastrutture destinate all installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica. In particolare, afferma che esse sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, per le quali è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% ai sensi del n. 127-quinquies, della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n Pertanto, deve ritenersi superata la precedente Risoluzione n. 41/E/2006. I COMUNICATI STAMPA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Comunicato stampa del 15 Ottobre 2013 L'Agenzia rende noto che sul proprio sito è stata resa consultabile la banca dati aggiornata dell Osservatorio del mercato immobiliare, riferita ai prezzi del primo semestre Mediante tale banca dati è possibile conoscere la quotazione al metro quadro di un immobile nel proprio quartiere. Le quotazioni, disponibili per tutti i comuni italiani, consentono di avere un indicazione di massima del valore di mercato degli immobili nel settore residenziale, commerciale, terziario e produttivo. Non si tratta di valori che sostituiscono la stima vera e propria dell immobile, ma valori di massima, che tengono conto dello stato conservativo prevalente in una zona omogenea. Comunicato stampa del 15 Ottobre 2013 L'Agenzia ha ricordato che il 16 ottobre scadeva il termine per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin tax, da parte degli intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni di trasferimenti di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o titoli rappresentativi o operazioni ad alta frequenza, nonché di strumenti finanziari derivati e relative operazioni ad alta frequenza effettuati fino al 30 settembre Sono tenuti all'adempimento anche i contribuenti che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai. Riproduzione riservata Pag. 25

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