UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA
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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA RIPARTIZIONE PERSONALE DOCENTE Pavia, 30/05/2003 Prot. n Titolo VII Classe 2 Allegati 0 - A TUTTI I PROFESSORI DI RUOLO DI I^ E II^ FASCIA E RICERCATORE - AI PRESIDI DI FACOLTA - AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E ISTITUTO - AGLI UFFICI UNIVERSITARI INTERESSATI S E D E OGGETTO: Cessazione anticipata dal servizio Conferimento contratti di docenza e di ricerca Per opportuna conoscenza si comunica che nella seduta del 25/3/2003 il Consiglio di Amministrazione, in attuazione della deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2002 relativa al contenimento della spesa del Personale Docente, ha deliberato quanto segue: Possono essere titolari di un contratto di collaborazione per attività didattica e di ricerca quei docenti di ruolo (Professori di I^ e II^ fascia, Ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento) che rassegnino volontarie dimissioni almeno tre anni prima del limite di età previsto dal loro stato giuridico. A questi docenti l'università, su proposta del Dipartimento di appartenenza, accompagnata dal parere favorevole della Facoltà nella quale il docente era inquadrato o di altra Facoltà interessata alla sua 1
2 collaborazione per l'attività didattica, offre un contratto di collaborazione per attività didattica e di ricerca della durata minima di tre anni e un mese e massima di sei anni e un mese (i contratti hanno inizio il 1 ottobre e scadono il 31 ottobre; il contratto deve comunque avere termine con l'anno accademico nel quale il docente interessato raggiunge il limite di età previsto dal suo stato giuridico). Il docente si impegna a partecipare all attività di ricerca, nella stessa area nella quale era attivo prima delle volontarie dimissioni, e attività didattica nel raggruppamento scientifico-disciplinare di appartenenza o in un raggruppamento congenere, per un complessivo impegno didattico pari a quello stabilito per i docenti in servizio, oltre al tempo occorrente per le prove di valutazione del profitto degli studenti e per la partecipazione all'organizzazione dell'attività didattica. Il Dipartimento garantisce al titolare del contratto di collaborazione: l'uso del locale di studio di cui disponeva in precedenza, l'accesso alle strutture di studio e ricerca (biblioteche, laboratori, etc.), la possibilità di partecipare con gruppi di ricerca a richieste di finanziamento della ricerca, la possibilità di ottenere il rimborso delle spese di missione sui fondi di ricerca; provvede inoltre ad una adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni. La Facoltà che ha dato parere favorevole al contratto di collaborazione si impegna ad assegnare al titolare dello stesso, per la durata del contratto, compiti didattici su corsi ufficiali di insegnamento coerenti con le sue competenze e, nei limiti del possibile, in misura tale da utilizzare completamente la disponibilità prevista nel contratto. Il titolare del contratto partecipa agli organi collegiali come altri docenti a contratto (quindi partecipa ai Consigli Didattici e non al Consiglio di Facoltà); può far parte di Gruppi di Lavoro e di Commissioni su temi specifici. Il compenso annuo di base è pari al 20% del costo lordo annuo per l'amministrazione all'atto della cessazione dal servizio; a carico del titolare del contratto vi sono oneri pari al 4,33% del compenso base (un terzo dei contributi Inps e Inail a carico del collaboratore), per cui il compenso al netto degli oneri Inps e Inail risulta pari al 19,67% del costo lordo annuo per l'amministrazione all'atto della cessazione dal servizio. Il costo annuo del contratto per l'amministrazione risulta pari al 23,4% del costo lordo annuo del docente per l'amministrazione all'atto della cessazione dal servizio. Il compenso contrattuale annuale è costante per tutta la sua durata; non sono previste né rivalutazioni né indicizzazioni. 2
3 E' anche possibile stipulare un contratto che preveda l'impegno del titolare per la sola attività didattica: in questo caso il compenso viene ridotto alla metà di quello indicato nel capoverso precedente. L Amministrazione provvederà alla stesura dello schema di contratto tipo. Tali disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1/10/2003 e si invita l Amministrazione a non avviare alcuna pratica formale prima della data del 1^ settembre. Al riguardo si ricorda che i limiti di età previsti dallo stato giuridico per il collocamento a riposo sono i seguenti: 1) Professori ordinari nominati prima della data di entrata in vigore del D.P.R. 382/80 o vincitori di concorsi banditi prima della predetta data: Collocamento fuori ruolo per un triennio accademico al compimento del 70 anno di età ed a riposo dal 1 Novembre successivo al compimento del 73 anno di età; coloro che ai sensi dell art. 16 del D.Lgs. n. 503/92, chiedono di restare in servizio attivo per un ulteriore biennio, sono collocati fuori ruolo al 72 anno di età ed a riposo al compimento del 75. 2) Professore ordinari vincitori di concorsi banditi dopo l entrata in vigore del D.P.R. 382/80: per tali docenti il collocamento fuori ruolo al 65 anno di età è opzionale, in base all art. 1 della Legge n. 239/1990. In caso di esercizio di tale opzione gli interessati sono collocati fuori ruolo al 65 anno di età per un triennio accademico fino al termine dell anno accademico in cui compiono il 68 anno di età e sono collocati a riposo dal successivo 1 Novembre. L opzione per il collocamento fuori ruolo può anche essere esercitata, a mente dell art. 1 della Legge n. 239/1990, anche successivamente al compimento del 65 anno di età ma non oltre il compimento del 69 anno di età; In tal caso i docenti saranno collocati a riposo al compimento del 70 anno di età. In caso di mancata opzione per il fuori ruolo, i docenti che non intendono invece essere collocati fuori ruolo, restano in servizio attivo fino al 70 anno di età con possibilità di richiedere la proroga fino al 72 anno di età prevista dal già citato art. 16 del D.Lgs. n. 503/ ) Professori associati ex incaricati stabilizzati o stabilizzandi: restano in servizio attivo fino al compimento del 70 anno di età e sono collocati a riposo dal 1 Novembre successivo a tale data; per tale categoria di docenti non trova più applicazione il disposto di cui al predetto art. 16 del D.Lgs n. 503/1992 relativo al biennio di proroga. 3
4 Possono comunque optare per il fuori ruolo nel qual caso valgono le disposizioni di cui al precedente punto 2), ad eccezione dell ultimo paragrafo, relative ai professori ordinari nominati dopo l entrata in vigore del D.P.R. n. 382/ ) Professori associati non in possesso del requisito di cui al punto 3): sono collocati fuori ruolo per un triennio accademico al compimento del 65 anno di età ed a riposo dal 1 Novembre successivo al compimento del 68 anno di età; qualora gli stessi chiedano di poter usufruire del disposto dell art. 16 succitato, e quindi restino in servizio attivo fino al 67 anno di età, sono collocati fuori ruolo dal 67 al 70 anno, termine ultimo per il collocamento a riposo. 5) Ricercatori universitari ed Assistenti del ruolo ad esaurimento: sono collocati a riposo dal 1 Novembre successivo al compimento del 65 anno di età. Qualora intendano usufruire del disposto di cui al predetto art. 16, sono collocati a riposo dal 1 Novembre successivo al compimento del 67 anno di età. A tale categoria di personale non si applica l istituto del fuori ruolo. Al fine di determinare la durata massima del contratto di collaborazione si potrà tener comunque conto del periodo del biennio di proroga di cui all art. 16 del D.Lgs. n. 503/92, conseguentemente gli interessati, a meno che non abbiano precedentemente provveduto in tal senso, sono esentati dal presentare la relativa domanda. Si ricorda che non hanno diritto al biennio di proroga i professori associati ex incaricati stabilizzati di cui al precedente punto 3). I Professori di ruolo di I^ e II^ fascia e i Ricercatori interessati a tale possibilità avranno cura di prendere preventivamente i necessari contatti con l Ufficio Quiescenza al fine di verificare se abbiano maturato i requisiti per aver diritto al trattamento pensionistico e quelli relativi al cumulo tra detto trattamento pensionistico ed il reddito derivante dall attribuzione del contratto di docenza in oggetto (attualmente si consegue il diritto al cumulo totale alle seguenti condizioni: 1) aver maturato 40 anni di contribuzione oppure, in alternativa, 2) aver maturato 37 anni di contribuzione e 58 anni di età anagrafica). Verificato positivamente il possesso di tale requisiti, gli interessati dovranno informare della propria intenzione di cessare dal sevizio il Direttore del Dipartimento ed il Preside della Facoltà di appartenenza affinché vengano adottate le conseguenti determinazioni per il conferimento del contratto di docenza e di ricerca. 4
5 Al riguardo si segnala che, poiché l attuale quadro giuridico della docenza potrebbe essere oggetto di profondi cambiamenti nel volgere di pochi mesi, si ritiene opportuno consigliare che le volontarie dimissioni siano formalizzate con apposita istanza non prima del 1 Settembre p.v. e non oltre il giorno 10 dello stesso mese per i contratti che verranno stipulati a decorrere dal 1 Ottobre Considerate le motivazioni appena esposte e tenuto conto della ristrettezza dei tempi per la stipula del contratto, gli interessati, per questo primo anno di applicazione delle disposizioni in oggetto, dovranno informare della propria intenzione il Direttore del Dipartimento ed il Preside di Facoltà entro il 30/6/2003 affinchè gli Organi Collegiali di riferimento adottino le relative proposte entro il 31/7/2003, subordinandole all effettiva cessazione dal servizio dell interessato nella prima decade del mese di Settembre. Le predette determinazioni dovranno pervenire alla Ripartizione Personale Docente entro il 10/8/2003. Distinti saluti. IL RETTORE (Roberto SCHMID) f.to P.Vita Finzi GDG/SP 5
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