IMMAGINE DELLA P.A., SPECCHIO DELLE MIE BRAME DI CHI è LA COLPA DEL REAME?! Corte dei Conti n.312/2012 Carmelo MICELI

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1 IMMAGINE DELLA P.A., SPECCHIO DELLE MIE BRAME DI CHI è LA COLPA DEL REAME?! Corte dei Conti n.312/2012 Carmelo MICELI P&D.IT «l avvocato è un ingegnere della norma» (C.M.) Negli ultimi anni, nel solco della depatrimonializzazione degli istituti giuridici e delle loro proiezioni applicative, la Corte dei Conti si è trovata spesso ad affrontare la problematica del danno da lesione all immagine della P.A., con veglie interpretative di una plausibile identificazione dell an e del quantum debeatur. La sentenza indicata in epigrafe, offre ulteriori spunti di riflessione, nel quadro di una prospettiva esistenziale dei pubblici poteri: l ethos dei valori personalistici, che gemina dalla Carta Fondamentale (e, segnatamente, dalla clausola aperta dell art. 2 della Cost.), segna ormai il ritmo incessante non solo dei singoli individui, ma anche delle formazioni sociali, colorandone l essenza precettiva persino nella fase patologica del processo. La vicenda sottoposta al vaglio della Sezione Lombardia, è incentrata su una fattispecie di responsabilità erariale inserita all interno di un esteso fenomeno di corruttela presso le camere mortuarie dei nosocomi di Milano ad opera degli infermieri addetti e degli operatori delle imprese di servizi funebri, consistente nella spartizione del mercato delle salme attraverso la compiacente e retribuita collaborazione dei dipendenti dell Ospedale. Per l accertamento del fatto, nonché per la valenza probatoria del patteggiamento nei giudizi risarcitori, si rinvia al testo dell allegata sentenza, ove si registra una adesione fedele ai prevalenti indirizzi emersi sul punto (si approfitta solo, per ricordare quella che è ormai una stella polare da cui l interprete non deve scantonare: la regola generale è oggi quella della piena autonomia della giurisdizione contabile rispetto a quella penale, con il solo limite della immodificabilità dei fatti verificati in modo definitivo nel processo penale, sotto il profilo della materialità del loro manifestarsi nel mondo esterno Corte dei Conti n. 566/2005). In questa sede, ci soffermeremo sul ritaglio sartoriale dei passi della decisione de qua, che traguardano il fondamento e l eloquenza probatoria del danno all immagine della p.a. Al riguardo giova sottolineare, con il conforto di robuste definizioni, che quest ultimo si sostanzia nella perdita di prestigio e nel grave detrimento della personalità pubblica, e concretamente incide in via immediata sul rapporto di affectio societatis, sulla fiducia che lega la cittadinanza agli amministratori e, in via mediata, sulla capacità di realizzazione dei fini istituzionali, minando la base del buon funzionamento dell istituzione (Corte dei Conti, sez. II, sent. n. 285/03). Il punto differenziale di maggior rilievo (o spread, per restare agganciati alle preoccupazioni quotidiane) tra il danno all immagine di diritto comune e quello inferto alle autorità, può ravvisarsi nella diversa direzione dell attacco che nutre la lesione: esterna al soggetto nel caso di lesione all immagine comune, interna all ente, nel caso di lesione all immagine pubblica (Corte dei Conti, sez. Umbria, n. 557/2000).

2 Merita ricordarsi la ricostruzione di Longavita, a cui tenore, nell ipotesi di attacco esterno, solitamente si lede l immagine quale bene valore identificativo del soggetto o di una sua qualità estrinseca, che sicuramente non minaccia l esistenza stessa del medesimo; nell altro caso (attacco interno), invece, viene vulnerata l immagine quale bene valore coessenziale all esercizio concreto dei poteri e delle funzioni pubbliche che l ordinamento assegna all ente. L assunto non è meramente accademico, ma presenta risvolti pratici nell innesto probatorio delle richieste risarcitorie brandite in giudizio: nell ultima ipotesi, si potrebbe, senza turbare il Karma dell onus probandi di cui all art c.c., accontentarsi di una valenza presuntiva meno rigorosa ai fini della declaratoria dell agognata responsabilità e del relativo ristoro monetario. Nel ripercorrere brevemente le note esegetiche che hanno dato una viva intonazione costituzionale al pregiudizio in argomento, non può trascurarsi il decisivo arresto della Corte dei Conti, Sez. Riun., n. 10/2003. Dopo aver ceduto al fascino dogmatico della figura del danno esistenziale, pattugliandone i confini rispetto a quello morale e biologico, come pregiudizio areddituale, avente ad oggetto qualsiasi lesione di attività esistenziali del danneggiato (invero, orchestrato all epoca, con la tecnica del dannoevento ex art c.c.), i Supremi Giudici contabili tentano l audace esportazione. E, infatti, tra i vari momenti areddituali della persona, deve ricomprendersi, con riferimento alla persona giuridica pubblica, il buon andamento dell amministrazione e, segnatamente, il diritto alla propria immagine, vale a dire alla tutela della propria identità personale, del proprio nome, della propria reputazione e credibilità in sé considerate, che rinviene copertura costituzionale nel combinato disposto degli artt. 2 e 97 Cost..Sia pur con talune coordinate concettuali superate (vedi il rincasare ulissiano dei valori della persona nella nuova domus aurea del 2059 c.c.), la decisione sopra riportata offre un salto di qualità nella lettura esistenziale dell identità pubblicistica, tanto da farne la colonna dorica che con la sua base, il suo slancio, i suoi ornamenti ne presidia l agire nelle varie direzioni. Nel caso di specie, aderendo a orientamenti ormai consolidati, il Collegio ha precisato che tale danno non si verifica soltanto quando per ripristinarlo l Amministrazione sostenga delle spese, nel rilievo (occhi aperti caro lettore) che questo tipo di pregiudizio si configura anche nel caso in cui la violazione delle aspettative di legalità e di correttezza che ogni cittadino e gli Enti datoriali si attendono dall apparato, viene spezzata dal comportamento illecito dei propri agenti. L essenza ed il nucleo centrale di tale danno deve essere vista come lesione ideale, come un valore da determinare secondo l apprezzamento del giudice ex art.1226 c.c.. Lesione ideale, legalità e correttezza, cui la cittadinanza si affida, che vengono spezzate: orbene, senza voler indulgere su un eventuale romanticismo giuridico che sembra colorare la penna dell estensore, emerge l avamposto di cui la p.a. non può risultare sguarnita. Le scosse telluriche del legislatore, soprattutto a far data dalla legge del 90 n 241, nonché pionieristiche avventure giurisprudenziali, hanno ridisegnato il quadro e il patrimonio morale delle azioni della p.a., di cui deve assicurarsi la vocazione trasparente all interesse pubblico meritevole di ragionevole affidamento: ogni deviazione da esso, deve essere reciso, per evitare che sia minata la funzionalità operativa dell autorità, il dialettico confronto con il cittadino. Nella parte motiva della sentenza de qua, si registra anche un buon governo degli indici rivelatori dell an e del quantum debeatur. Si fa infatti menzione di quelli di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell evento pregiudizievole,

3 alla eventuale reiterazione dello stesso, all entità dell eventuale arricchimento; di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell ambito della Pubblica Amministrazione; di natura sociale, ancorati alla negativa impressione suscitata nell opinione pubblica locale ed anche all interno della stessa Amministrazione, all eventuale clamor fori e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai massmedia, la quale non integra, dunque, la lesione del bene tutelato, indicandone semplicemente la dimensione ( trattasi, in altri termini, di circostanza che non incide sull an del danno legato al compimento della condotta illecita, contrastante con i principi fondanti della P.A. ma sul quantum ). A seguito dell aggiornamento giurisprudenziale, nel rilancio precettivo dell art c.c., deve ritenersi che il danno non patrimoniale possa essere ospitato nei casi di lesione di diritti e interessi panciuti delle persone fisiche o giuridiche, ivi compresi, per queste ultime, i beni del decoro e della pubblica estimazione, trattandosi di beni costituzionalmente garantiti, la cui incisione configura quindi un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di danno non patrimoniale, di cui non può essere denegata la risarcibilità (cfr. Corte dei Conti nn 222/2004 e 532/2008). I valori personalistici hanno tagliato diagonalmente il campo delle identità giuridiche nel loro agire e patire processuale: la loro sghemba, spiazzante mossa, induce a continui sommovimenti, ritagli probatori delle negative ripercussioni, che impegnano il ragionamento pratico ad abbandonare rigidi schemi classificatori, per sentenziare sulla loro seria dignità risarcitoria. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia composta dai magistrati Sent. 313/2012 dr. Claudio Galtieri dssa Luisa Motolese dr. Eugenio Musumeci Presidente consigliere rel. consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio iscritto al n del registro di segreteria promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione nei confronti di Tizio, nato ad Alessandria d Egitto ( Egitto),il , residente in --, via --, n --, C.F. *****, rappresentato e difeso dall avvocato Mario Petta e con quest ultimo elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio di Piazza Emilia, n 5 per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell Ospedale XXX, della somma complessiva di

4 18.503,72, di cui ,23 a titolo di danno da interruzione del nesso sinallagmatico ed 7.401,49 a titolo di danno all immagine; Visto il Decreto Presidenziale di fissazione dell udienza di discussione della causa; Ascoltati, nell udienza pubblica del , il relatore consigliere Luisa Motolese, il Pm nella persona del dr.fabrizio Cerioni, l avvocato Silvia Rossoni, su delega dell avvocato Mario Petta; Esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa; FATTO La vicenda ha avuto inizio a seguito della pubblicazione di numerosi e puntuali articoli di stampa. L Organo requirente acquisiva dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano la documentazione concernente il procedimento penale ivi attivato nei confronti di una pluralità di infermieri, in servizio presso diversi Ospedali pubblici di Milano, indagati, a vario titolo, per i delitti di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319 e 320 c.p.), rivelazione di segreti d ufficio (art. 326 c.p.) ed associazione per delinquere (art. 416 c.p.). E stata pertanto accertata la sussistenza di un esteso fenomeno di corruttela presso le camere mortuarie dei nosocomi di Milano ad opera degli infermieri addetti e degli operatori delle imprese di servizi funebri, consistente nella spartizione del mercato delle salme attraverso la compiacente e retribuita collaborazione dei dipendenti dell Ospedale. La predetta collaborazione, così strutturata da configurare uno stabile e duraturo vincolo associativo, si è estrinsecata nel consentire ai titolari delle imprese funebri (o loro dipendenti e collaboratori) di stazionare, secondo un calendario prestabilito, presso le diverse camere mortuarie ovvero nell informare questi ultimi, sempre secondo turni programmati, di persona o per telefono, dell avvenuto decesso dei pazienti, dei loro nominativi, dell indirizzo e recapito dei familiari, della presenza in camera mortuaria degli stessi, permettendo, in tal modo, all impresa di turno di accaparrarsi l incarico di gestire le relative esequie. Tutto ciò in cambio di denaro per ogni segnalazione effettuata ovvero dell incarico, retribuito, di vestizione delle salme. Nel predetto procedimento penale, è risultato coinvolto, tra gli altri, il Sig. Tizio, detto YY, infermiere in servizio all epoca dei fatti presso la camera mortuaria dell Ospedale XXX di Milano, destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta con le ordinanze del GIP presso il Tribunale di Milano del 6 ottobre 2008 e del 9 ottobre 2008 Nello specifico, nella richiesta di rinvio a giudizio del 26 marzo 2009 (depositata in data 27 marzo 2009) al Sig. Tizio sono stati contestati i delitti di corruzione e rivelazione di segreti d ufficio, nonché di associazione per delinquere, in relazione all accusa di aver ricevuto denaro o altra utilità da talune imprese funebri (***********), al fine di segnalare l avvenuto decesso dei pazienti ricoverati presso la struttura d appartenenza, di aver rivelato notizie riservate relative ai predetti decessi (nominativi dei defunti, indirizzo e recapito dei familiari, presenza in camera mortuaria degli stessi), nonché di aver dato luogo, con i titolari delle imprese sopra citate ed i colleghi infermieri, ad una vera e propria associazione criminale, finalizzata ad una capillare e sistematica spartizione, tra le medesime imprese, del mercato dei decessi intervenuti presso l Ospedale XXX.

5 A seguito della predetta richiesta, è stata pronunciata, nei confronti del Sig. Tizio, la sentenza n. 1273/09, depositata il 10 giugno 2009, di applicazione della pena patteggiata, ex art. 444 e ss cpp, di anni due di reclusione. La citata sentenza è divenuta irrevocabile in data 3 luglio 2009, come da attestazione apposta sulla stessa dalla competente cancelleria penale Il Sig. Tizio risulta, peraltro, cessato dal servizio per licenziamento senza preavviso, giusto provvedimento disciplinare del 2 febbraio 2010, trasmesso a questa Procura dall Ospedale XXX con la nota del -- luglio 2011, pervenuta a questa Corte il 15 luglio 2011 (prot. n. 5536). La Procura attrice, avendo ravvisato nei fatti come sopra esposti, una ipotesi di responsabilità amministrativa, a titolo di dolo, a carico del Sig. Tizio, provvedeva, con atto del 21 luglio 2011, ad emettere nei confronti del medesimo l invito a fornire deduzioni ex art. 5 d.l. 453/93, contestando due voci di danno, il danno patrimoniale diretto da lesione del vincolo sinallagmatico ed il danno all immagine. A seguito di rituale notifica del predetto atto, perfezionata l 8 agosto 2011, l invitato non produceva deduzioni scritte, ma chiedeva di essere sentito personalmente. L audizione si svolgeva in data 13 settembre 2011, come da verbale di pari data. In tale sede, il Sig. Tizio ha sostanzialmente ammesso i fatti contestati, sebbene abbia cercato di ridimensionarne la portata, parlando della ricezione di piccole somme di denaro, elargite, a titolo di mancia, da parte delle imprese mortuarie, beneficiarie delle illecite segnalazioni. Le predette somme, secondo il convenuto, sarebbero state divise con i colleghi in servizio presso la camera mortuaria, tutti coinvolti nel medesimo sistema. Tizio ha, infine, sottolineato le difficile condizioni economiche in cui versa, a seguito del licenziamento comminato dall Ospedale dopo la scelta di patteggiare in sede penale, (scelta) che gli sarebbe stata consigliata dall avvocato e dai colleghi, al fine precipuo di chiudere celermente la vicenda. Le argomentazioni esposte non sono risultate però, idonee, a superare gli addebiti contestati, secondo il Procuratore regionale, che ha proceduto ad emettere il relativo atto di citazione in data 14 novembre Il convenuto, costituitosi tramite il proprio patrono con memoria in data 24 febbraio 2012 ha sollevato le seguenti eccezioni, in rito ed in merito. In via preliminare ha eccepito la nullità ovvero l improcedibilità dell azione promossa dall attrice Procura in quanto tardiva ex art.7 legge n 97/2001, essendo l azione stessa iniziata quando erano già decorsi i 30 gg dalla comunicazione della sentenza di patteggiamento al Procuratore Regionale della Corte dei Conti. In secondo luogo ha rappresentato come la sentenza di patteggiamento ex art.444 cpc non spiega efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo contabile e pertanto non costituisce presupposto ex se di responsabilità amministrativa.

6 Nel merito, sul danno da interruzione del nesso sinallagmatico tra prestazione lavorativa e retribuzione, ha contestato il mancato accertamento del dolo c.d contrattuale, che si sostanzia nella volontà consapevole di violare gli obblighi ed i doveri nascenti dal servizio. Nell ottica difensiva, i contatti telefonici avuti dal convenuto sono durati pochi minuti, così come i contatti avuti personalmente con i titolari delle imprese funebri; le somme ricavate dall attività parallela comunque di modesta entità, qualificabili come semplici mance, sottraendo così alle mansioni lavorative pochissimo tempo utile. In ogni caso a parere del difensore il servizio prestato da Tizio ha determinato una utilità per l Ospedale superiore rispetto al poco tempo impiegato per l attività parallela. Quanto all altra voce di danno, quella all immagine, è stata contestata l assenza di elementi probatori, anche di tipo indiziario e presuntivo, idonei a dimostrarne l an. Il difensore ha quindi concluso per una dichiarazione, in via preliminare, di nullità/improcedibilità dell azione della Procura, nel merito per il rigetto di tutte le domande attrici; in subordine per la riduzione nel quantum delle istanze medesime. All odierna pubblica udienza le parti si sono riportate agli scritti depositati e la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO Vanno esaminate in via pregiudiziale le eccezioni sollevate in rito dal difensore del convenuto. Va esaminata, per prima la questione relativa all inammissibilità della predetta azione di responsabilità eccepita dal convenuto in relazione alla presunta azione di responsabilità ex art.7, primo comma della legge 27 marzo 2001, n 97 ai sensi del quale 2 La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell art. 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente Procuratore Regionale della Corte dei Conti affinchè promuova entro 30 gg l eventuale procedimento di responsabilità per dano eratiale nei confronti del condannato. La giurisprudenza contabile ha chiarito che lo specifico onere imposto con l art.7 deve essere necessariamente inteso nel senso che entro i trenta giorni dalla comunicazione della sentenza penale il requirente contabile potrà dare avvio all attività istruttoria ritenuta necessaria, in ragione della propria autonomia, al promovimento dell azione di pertinenza, ma non all emissione dell atto di citazione che si rivelerebbe, altrimenti, incompatibile, in ragione della ristrettezza di quel termine, con gli articolati e complessi adempimenti di legge, formalmente e temporalmente scanditi, prodromici all esercizio in concreto dell azione di responsabilità ( in questi termini v. Sez. II n 7/08. id. n 42/08 e 208/08, Sez. Lombardia n 284/08). L invito a dedurre del 21 luglio 2011 e notificato l 8 agosto 2011 come risulta dagli atti, è stato emesso entro 30 gg dalla acquisizione diretta della sentenza in data 5 luglio 2011 e dalla trasmissione formale da parte della Procura della Repubblica assunta a protocollo di questa Procura Regionale il 29 luglio L eccezione è quindi da respingere essendo l azione assolutamente tempestiva. Anche la censura, relativa alla efficacia della sentenza di patteggiamento non ha alcun fondamento.

7 In proposito si osserva che la sentenza di patteggiamento pronunciata nel giudizio penale ex art.444 cpp, pur non facendo stato nei giudizi civili ed amministrativi, costituisce una fonte di cognizione soggetta al libero apprezzamento del giudice. Gli elementi raccolti nel procedimento penale possono essere oggetto di autonoma valutazione nel giudizio contabile, così come tutti gli altri elementi di prova di cui il giudice dispone (Sez. Liguria n 857/2003, Sez. Lombardia n1028/1996, SS RR n 68/1997, Sez. Piemonte n 308/1998.) Se il consenso prestato dall imputato al patteggiamento della pena non può assumere valore confessorio in senso tecnico, e non può pertanto costituire di per sé elemento di prova della sua colpevolezza, va tuttavia messo in evidenza che la sentenza patteggiata in tanto può essere emessa in quanto il giudice penale non abbia riscontrato elementi a favore del proscioglimento dell imputato (art.129 cpp) L orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti risulta consolidato e ha trovato conferma, specialmente dopo la parziale modificazione dell art.445 c.p.p. disposta dall art.2, Legge n.97/2001 (a seguito della quale la condanna derivante da patteggiamento ha effetto di giudicato nei procedimenti disciplinari richiamati dall art.653, comma 1 bis, c.p.p.), anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (si vedano Sez. Lavoro, , n. 9358, Sez.Tributaria, del , n e del , n , secondo cui La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento) costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, laddove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall efficacia del giudicato, può essere utilizzato come prova ). Nel caso di specie il GIP, con il consenso del P.M., ritenuta la continuazione tra i reati e la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, esclusa l ipotesi di proscioglimento ex art.129 c.p.p., ha applicato la pena di anni due. Nel merito come si evince dai fatti esposti in narrativa la fattispecie all esame del Collegio riguarda il danno articolato in una duplice tipologia cagionato da un infermiere dell Ospedale San Paolo di Milano per aver percepito illecitamente somme di danaro versate da alcune imprese di onoranze funebri. Depongono a favore di tale assunto tutti gli atti tratti dal procedimento penale: a) la richiesta di rinvio a giudizio del 26 marzo 2009; b) l ordinanza del GIP presso il Tribunale di Milano del 6 ottobre 2008 e del 9 ottobre 2008, concernenti l applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari; c) la chiamata di correità da parte dei soggetti titolari delle imprese di pompe funebri beneficiarie delle illecite segnalazioni degli infermieri ( così l interrogatorio reso al PM da ---- in data 14 novembre 2008, pag.11; l interrogatorio reso al P. M. da in data 11 novembre 2008; l interrogatorio reso al P. M. da in data 17.dicembre 2008, pag.7); d) le intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra il convenuto ed i titolari o collaboratori delle imprese di pompe funebri, riportate in allegato alla relazione di P.G. del 1

8 febbraio 2008 e puntualmente riprese nell ordinanza del GIP di applicazione degli arresti domiciliari del 6 ottobre 2008; e) le relazioni di Polizia giudiziaria del 21 gennaio 2007 e dell 11 aprile E emerso da tale documentazione, ed in particolare dalle conversazioni telefoniche, che presso la camera mortuaria dell Ospedale XXX gli infermieri e gli operatori privati avevano posto in essere un sistema organizzato e regolato che ha consentito l assegnazione dei servizi funebri alle imprese al di fuori del libero mercato, attraverso l organizzazione di un turno, la comunicazione di informazioni riservate alle imprese,la presenza di operatori privati dipendenti delle imprese nei pressi della camera mortuaria. Questa organizzazione ha consentito alle imprese di gestire in regime di oligopolio i servizi funebri ed agli addetti alla camera mortuaria di conseguire un arricchimento illecito rappresentato dai compensi percepiti per la segnalazione o per le attività collaterali, quali la vestizione delle salme. Le imprese avevano stabilito una vera e propria suddivisione in turni mensili, all interno dei quali ciascuna ditta godeva di un sostanziale monopolio. In questo quadro, così chiaramente delineato, appare certa la responsabilità dell odierno convenuto che, insieme agli altri, ha fatto parte di una vera e propria associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, che faceva leva sullo stato di sofferenza e sul senso di smarrimento dei parenti dei defunti. Come già ampiamente rappresentato nella parte in narrativa, Tizio veniva remunerato per un attività illecita, svolta contestualmente a quella che avrebbe dovuto porre in essere in esecuzione del contratto di lavoro, così incidendo negativamente sul rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa erogata e la retribuzione corrisposta. Il Sig. Tizio infatti, nel corso del 2007 e del 2008 (nei quali anni si collocano le condotte illecite contestate), ha fatto parte di un vero e proprio sodalizio criminale, con il ruolo di segnalare, di persona all impresario o al suo collaboratore (se stazionava nei pressi della camera mortuaria) ovvero per telefono, nei giorni prestabiliti dal calendario, l arrivo imminente delle salme nella camera mortuaria, di rivelare notizie relative alla presenza di familiari, il nome del defunto, l indirizzo ed il numero di telefono dei dolenti, in violazione dei doveri del proprio ufficio o servizio, al fine di far concludere alle imprese di pompe funebri di turno il relativo contratto; e quindi di far rispettare gli accordi presi dagli impresari ed il calendario da loro prestabilito, escludendo dalle segnalazioni le imprese di pompe funebri non facenti parte degli accordi (così il capo d imputazione di associazione per delinquere riportato a pag. 43 della sentenza di patteggiamento n. 1273/09). Si concorda quindi con la prospettazione accusatoria nel ritenere che parte della retribuzione erogata dall Amministrazione d appartenenza nel periodo in questione, sia stata elargita a vuoto. Nel corso del dibattimento, a confutazione delle argomentazioni difensive sulla mancanza di continuità di tale attività,riferita a tutta la giornata e per tutti i giorni del mese, la Procura Regionale ha ampiamente rappresentato, come l attività incriminata comportasse oltre alle telefonate un costante e continuo impegno volto alla vigilanza e al controllo del traffico delle persone al fine di mantenere ordine, impedire che accedessero alla camera mortuaria gli impresari non di turno, fare in modo che i familiari non se ne andassero prima di averli contattati, assicurare il rispetto dei turni degli infermieri e degli impresari, dirimere conflitti interni tra operatori, aprire porte secondarie per consentire l accesso ovvero l uscita delle persone coinvolte nella associazione.

9 Tizio così operando oltre ad essere venuto meno all obbligo di fedelta di astenersi da comportamenti incompatibili e pregiudizievoli degli interessi della Amministrazione di appartenenza ha turbato il sinallagma del rapporto negoziale contrattuale, sotto il profilo del mancato raggiungimento di quelle utilità normalmente ritraibili dal proprio lavoro. (in termini, tra le tante, Sez. Lombardia n. 47/2011). Il Collegio concorda anche con la Procura Regionale, stante l impossibilità di stabilire in modo preciso l entità delle prestazioni illecite, nel ricorso alla valutazione equitativa del danno ex art.1226 c.c., ma ritiene, in ordine alla quantificazione, di procedere ad una limitata riduzione della percentuale stabilita, dal 30% al 25 %, atteso il ruolo e le funzioni svolte da Tizio. Nello specifico, la voce di danno contestata in questa sede viene quindi quantificata, in via equitativa, in euro 9.251,86 (pari al 25% di euro ,46 rappresentante la retribuzione annuale media lorda erogata al Tizio negli anni (vedasi prospetto del 29 giugno 2011 trasmesso alla Procura della Corte dei Conti dall Ospedale XXX di Milano con la già citata nota del 13 luglio 2011). Dalle condotte illecite poste in essere dal convenuto, in particolare quelle integranti i delitti di corruzione e rivelazione di segreti d ufficio, è derivato anche un rilevante danno all immagine dell Ospedale XXX di Milano, che viene quantificato dal Requirente in via equitativa ex art c.c., in euro 7.401,49 pari al 20% del predetto importo di euro ,46 rappresentante la retribuzione annuale media lorda erogata al negli anni Sia nell atto di citazione che in dibattimento la Procura attrice ha evidenziato come la risarcibilità di detto danno costituisca un principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza sia della Corte dei Conti (si veda, per tutte, Sez. II, n.114/94; Sez. Lombardia, n.31/94; Sez. Sardegna, n.372/97; Sez. I, n.10/98; Sez. II, n.207/98; SS.RR. n.16/99/qm; Sez. Lombardia, n.1551/99; Sez. I, n.96/2002; Sez. Lazio, n.439/2003; SS.RR., n.10/2003/qm; Sez. Lombardia, n.433/04;sez. I, n.49/a/2004; Sez. I, n. 173/A; Sez. II, n. 231/07; Sez. I, n. 202/08; Sez. Campania, n. 686/09; Sez. I, n. 97/09) sia della Corte di Cassazione ( Sez. Un., n.5568/97; Sez. Un., n.744/99; Sez. Un., n.98/98; Sez. Un., n del 6 aprile 2006). Osserva altresì il Collegio che la giurisprudenza contabile in maniera pressoché unanime (si veda I Sezione Centrale n 251/08 e n 109/08, questa stessa Sezione n 681/06, Sezione Lazio n 373/07), ha precisato che tale danno non si identifica o si verifica soltanto quando per ripristinarlo l Amministrazione sostenga delle spese, nel rilievo che questo tipo di pregiudizio si configura anche nel caso in cui la violazione delle aspettative di legalità e di correttezza che ogni cittadino e gli Enti datoriali si attendono dall apparato, viene spezzata dal comportamento illecito dei propri agenti. L essenza ed il nucleo centrale di tale danno che non si configurano solo in relazione alle spese necessarie al ripristino del bene giuridico leso- deve essere vista come lesione ideale, come un valore da determinare secondo l apprezzamento del giudice ex art.1226 c.c.. Alla stregua di tali premesse, occorre verificare se nella fattispecie odierna si sia prodotto un danno come descritto e se sussiste una grave lesione nei confronti dell Ospedale di appartenenza. Anche in relazione a tali profili la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. I, n.222/a/2004; Sez. Lazio n. 439/03; Sez. Lombardia n. 284/08), ha chiarito che l accertamento di tale danno e la relativa quantificazione si basa su di un analisi in concreto delle singole fattispecie di comportamento illecito e si fonda su una serie di indicatori ragionevoli:

10 a) di natura oggettiva, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, all entità dell eventuale arricchimento; b) di natura soggettiva, legati al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell ambito della Pubblica Amministrazione; c) di natura sociale, legati alla negativa impressione suscitata nell opinione pubblica locale ed anche all interno della stessa Amministrazione, all eventuale clamor fori e alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media, la quale diffusione non integra, dunque, la lesione del bene tutelato, indicandone semplicemente la dimensione; trattasi, in altri termini, di circostanza che non incide sull an del danno (legato al compimento della condotta illecita, contrastante con i principi fondanti della P.A.) ma sul quantum (in termini, tra le tante, SS. RR. n.10/2003/qm del 23 aprile 2003; Sez. I, 18 giugno 2004 n.222, Sez. Lombardia, nn. 284/08, 528/08, 540/08). Nel caso di specie, la somma di euro 7.401,49 contestata, in questa sede, dal Procuratore a titolo di danno all immagine dell Ospedale XXX di Milano, al convenuto risulta a parere del Collegio- pienamente giustificata dall oggettiva gravità dei fatti contestati, di indubbio rilievo penale e disciplinare, dalla particolare riprorevolezza delle condotte illecite, finalizzate a lucrare sulla morte altrui ed approfittare del dolore dei parenti degli estinti, dalla pervicace reiterazione delle stesse condotte, dal notevolissimo risalto dato dagli organi d informazione alle vicende di cui è causa, come testimoniato dagli articoli versati in atti nonché dal pericolo di condotte emulative nell ambito dell Amministrazione danneggiata. Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ravvisa pienamente sussistenti i presupposti ( danno, rapporto di impiego e/o servizio, nesso di causalità tra evento lesivo e comportamento posto in essere, elemento soggettivo nella forma del dolo) per l affermazione della responsabilità amministrativo-contabile nei confronti del Sig. Tizio per il danno arrecato all Ospedale XXX di Milano; danno quantificato in euro ,35 complessivi (di cui euro 9.251,86 a titolo di danno da interruzione del nesso sinallagmatico ed euro 7.401,49 a titolo di danno all immagine). Il predetto importo dovrà, comunque, essere incrementato di rivalutazione, a decorrere dal (momento in cui è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari) sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo e spese di giudizio. PER QUESTI MOTIVI La Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia CONDANNA Il signor Tizio al pagamento a favore dell Azienda Ospedaliera XXX di Milano della somma complessiva di ,35 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come sopra specificato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in.. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

11 Cosi deciso a Milano, nella camera di consiglio del 15 marzo Depositato in Segreteria il 30 Maggio 2012 L estensore Il Presidente Luisa Motolese Claudio GALTIERI

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