Incidenza della normativa privacy nella convocazione straordinaria di assemblee da parte dei condomini

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1 CoNDOMINIO / CONVOCAZIONE ASSEMBLEA Incidenza della normativa privacy nella convocazione straordinaria di assemblee da parte dei condomini Rapporto fra le norme di diritto civile sui meccanismi partecipativi e decisionali del condominio e l istituto del consenso al trattamento dei dati personali. Diego Fulco, Avvocato in Milano Studio Legale Imperiali Si analizza la questione se, ai sensi della normativa a protezione dei dati personali, un condomino possa ottenere dall amministratore i recapiti degli altri condomini, in assenza di un loro preventivo consenso, al fine di preparare i lavori e la convocazione straordinaria dell assemblea. IL CASO Tizio, nella qualità di condomino, intende convocare un assemblea straordinaria e condivide l iniziativa con Caio. Le loro porzioni di condominio però, sommate, non raggiungono il valore di un sesto dell edificio. Inoltre, gran parte degli immobili è locata, e quindi Tizio avrebbe difficoltà a verificare le attitudini degli altri condomini prima dell eventuale convocazione, mediante un dialogo diretto, di persona. Per assicurarsi il quorum costitutivo per la convocazione straordinaria, Tizio chiede all amministratore Sempronio nomi e recapiti di tutti i condomini, dichiarando apertamente il suo obiettivo. L amministratore Sempronio si rifiuta di rilasciare a Tizio nomi e recapiti degli altri condomini, dal momento che gli stessi non hanno mai manifestato un consenso a questa comunicazione dei loro dati. Si pone la questione se il consenso dei condomini sia effettivamente necessario ai sensi della normativa a protezione dei dati personali per il perseguimento 66 IL CIVILISTA NOVEMBRE 2007

2 questioni stragiudiziali di questa finalità. Più in generale, si verifica quali siano i parametri normativi per valutare la legittimità di tale trattamento. Infine, si affronta il nodo della legittimità (o meno) del rifiuto posto dall amministratore Sempronio, e degli strumenti a disposizione di Tizio rispetto a un rifiuto illegittimo. TRATTAZIONE Il trattamento dei dati personali è oggetto di una disciplina organica, dettata dal Decreto Legislativo 196/2003 (di seguito, Codice privacy ), frutto dell accorpamento sistematico delle varie discipline emesse a partire dal 1996 (con la famosa legge 675 ) in attuazione della direttiva 95/46/CE, vincolante per tutti gli Stati membri dell Unione Europea. Nell affrontare qualsiasi problema di applicazione della disciplina privacy, occorre partire dall attribuzione di una corretta qualificazione soggettiva a tutti i soggetti (persone o enti) coinvolti nel trattamento, (cioè in qualsiasi operazione su dati personali) con un ruolo attivo o passivo. Chi tratta dati personali, avendo poteri decisionali su finalità, modalità, strumenti e misure di sicurezza è Titolare del trattamento (art. 4.1, lett. f) e art. 28 del Codice privacy). Le persone o gli enti che ricevono delega dal Titolare per organizzare e gestire il trattamento sotto la direzione dei Titolari sono i Responsabili (art. 4.1, lett. g) e art. 29 del Codice privacy). Le persone che, all interno di un organizzazione, eseguono materialmente i trattamenti (archiviando, elaborando, custodendo dati) sono gli incaricati (art. 4.1, lett. h) e art. 30 del Codice privacy). La persona identificata o identificabile in via indiretta grazie ai dati è l interessato (art. 4.1, lett. i) del Codice privacy). Dalla individuazione del ruolo dei condomini rispetto al trattamento, discende l impostazione da seguire. Il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, Garante ), è intervenuto sulla materia con due provvedimenti di taglio generale: l uno del 19 maggio 2000, l altro del 18 maggio Nel provvedimento del 19 maggio 2000, PUNTI RILEVANTI 1 La convocazione straordinaria dell assemblea dei condomini è disciplinata dall art. 66 delle disp. att. del Codice civile. 2 Né il Codice civile, né le disp. att. hanno previsto un vero e proprio elenco pubblico dei condomini, consultabile da chiunque. PUNTI CONTROVERSI 1 Tipologie dei dati oggetto di trattamento nell ambito dell amministrazione di un condominio. Disciplina del consenso; suo esonero per i trattamenti svolti da ciascuno dei condomini per finalità di amministrazione comune. Regime speciale con necessità del consenso per i recapiti telefonici dei condomini. 2 3 Il Codice privacy prevede che il trattamento dei dati possa avvenire anche senza il consenso dell interessato quando i dati sono trattati in attuazione di un obbligo derivante da leggi, regolamenti, norme comunitarie, quando i dati sono trattati in esecuzione di un contratto e quando fanno parte di elenchi pubblici. Possibilità, per l amministratore, di mettere a disposizione di un condomino che intenda rendere possibile la convocazione straordinaria di un assemblea, i dati personali dei condomini senza un preventivo consenso dei condomini stessi. Esclusione di un potere di accesso del condomino ai dati degli altri condomini. 3 il Garante ha inquadrato esplicitamente i condomini come contitolari del trattamento. La figura del contitolare è stata codificata dal legislatore nella definizione dell art. 4.1, lett. f) del Codice privacy. Quando un Titolare esercita il suo potere decisionale sui dati «unitamente ad altro titolare», è contitolare. In realtà, ciascun condomino, rispetto al trattamento con finalità di amministrazione comune, riveste un duplice ruolo: a) contitolare del trattamento dei dati Mezzi di tutela del condomino per illegittimo rifiuto, da parte dell amministratore, di mettergli a disposizione anagrafiche e indirizzi degli altri condomini. NOVEMBRE 2007 IL CIVILISTA 67

3 Il fatto che ciascun condomino sia contitolare fa sì che non possono essergli preclusi trattamenti sui dati necessari all amministrazione comune degli altri condomini (con potere decisionale su quei dati); b) interessato (giacché i suoi stessi dati sono oggetto di trattamento). Il fatto che ciascun condomino sia contitolare fa sì che non possono essergli preclusi, almeno in via di principio, trattamenti sui dati necessari all amministrazione comune. Tuttavia, come si è detto, nel caso in oggetto il condomino non dispone materialmente dei dati che gli occorrono per svolgere attività preparatorie di un iniziativa assembleare; perciò ha bisogno che l amministratore glieli metta a disposizione. PUNTI CONTROVERSI 1 Tipologie dei dati oggetto di trattamento nell ambito dell amministrazione di un condominio. Disciplina del consenso; suo esonero per i trattamenti svolti da ciascuno dei condomini per finalità amministrative. Regime speciale per i recapiti telefonici. Primo punto rilevante è il perimetro dei dati trattabili a fini di convocazione straordinaria. Già nel provvedimento del 19 maggio 2000, il Garante fa presente che la legge a protezione dei dati personali «non modifica la normativa relativa al condominio degli edifici rinvenibile al libro III, titolo VII, capo II, del Codice civile e non preclude, quindi, l applicazione delle norme in materia di costituzione dell assemblea e di validità delle deliberazioni» (artt e ss. c.c.). Il 18 maggio 2006 il Garante torna sugli stessi argomenti con un provvedimento generale riepilogativo delle posizioni assunte negli anni precedenti. Nel nuovo testo, il Garante ribadisce che le informazioni trattate possono riguardare non solo tutta la compagine condominiale unitariamente considerata, ma anche «ciascun partecipante, individualmente considerato, in quanto necessarie ai fini dell amministrazione comune: queste ultime consistono, ad esempio, nei dati anagrafici e negli indirizzi dei partecipanti, elementi la cui reciproca conoscenza può risultare indispensabile per consentire la regolare convocazione dell assemblea (alla luce delle disposizioni contenute nell art. 66, disp. att. c.c.)». L art. 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile stabilisce che l assemblea può essere convocata in via straordinaria quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell edificio. Qualsiasi trattamento impone al Titolare due importanti adempimenti nei confronti dell interessato: l uno pressoché costante (l informativa); l altro soggetto ad alcune condizioni di esonero (la richiesta di consenso). riferimenti normativi ART. 4 D.LGS , N. 196 Definizioni. 1. Ai fini del presente codice si intende per: f) titolare, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; g) responsabile, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; h) incaricati, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; i) interessato, la persona fisica, la persona giuridica, l ente o l associazione cui si riferiscono i dati personali; l) comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; ART. 23 D.LGS , N. 196 Consenso. 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell interessato. 2. Il consenso può riguardare l intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all interessato le informazioni di cui all articolo Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. 68 IL CIVILISTA NOVEMBRE 2007

4 questioni stragiudiziali Questo vale anche per i trattamenti svolti a fini di amministrazione del Condominio. Ai sensi dell art. 13 del Codice privacy il Condominio deve informare i singoli condomini non solo degli ordinari trattamenti con finalità amministrative, ma anche dei possibili trattamenti con scopi di amministrazione comune svolti da ciascuno dei suoi contitolari. Viceversa, nel caso in oggetto la richiesta del consenso dell interessato (altrimenti obbligatoria in base all art. 23 del Codice privacy) è superflua. Infatti, convergono qui tre esimenti (cioè circostanze che, per legge, fanno venire meno l obbligo del consenso). Infatti, secondo l art. 24.1, lett. a) del Codice privacy, il consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (e nella fattispecie, per adempiere all art. 66 disp. att., il trattamento di quei dati è necessario; secondo l art. 24.1, lett. b) del Codice privacy, il consenso non occorre quando il trattamento dei dati è necessario) per eseguire un contratto (e qui i meccanismi decisionali del condominio sono in qualche modo connessi alla vicenda di acquisto della proprietà); secondo l art. 24.1, lett. c) del Codice privacy il consenso non serve se i dati sono sottoposti a un regime di pubblicità legale (e qui, pur non essendoci un pubblico registro, esistono forme, previste dal Codice civile, che implicano una conoscibilità indiretta delle anagrafiche dei condomini). Dunque, in linea di principio, ciascun condomino può utilizzare anagrafiche e indirizzo degli altri condomini per finalità di convocazione straordinaria dell assemblea senza il loro consenso. Oltre agli adempimenti, rileva qui il principio di pertinenza (art. 11.1, lett. d) del Codice Ciascun condomino può utilizzare anagrafiche e indirizzo degli altri condomini per finalità di convocazione straordinaria dell assemblea senza il loro consenso privacy, secondo cui i dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo trattato). Le anagrafiche e gli indirizzi sono informazioni congrue allo scopo di preparazione dell assemblea. Il Garante non chiarisce se l esimente del consenso valga esclusivamente se ci sono già le condizioni per una convocazione straordinaria (almeno due condomini, per un valore di almeno un sesto del Condominio), oppure anche per l ipotesi in cui tali elementi siano ancora da conquistare. Sul punto, è il Legislatore a offrire la risposta (positiva). Lo fa all art. 11.1, lett. b) del Codice privacy, laddove afferma che i dati possono essere trattati per le finalità per cui sono stati raccolti, o comunque per finalità che non siano manifestamente incompatibili con queste. Il principio della compatibilità di scopo consente di assorbire l attività preparatoria dell assemblea nell alveo dei meccanismi decisionali del condominio e di estendere a questo momento l esimente del consenso che certamente varriferimenti normativi ART. 66 DISP. ATT. C.C. L assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall articolo 1135 del codice, può esser convocata in via straordinaria dall amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. [II]. In mancanza dell amministratore, l assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può esser convocata a iniziativa di ciascun condomino. [III]. L avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l adunanza ART. 24 D.LGS , N. 196 Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso. 1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento: a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell interessato; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati. NOVEMBRE 2007 IL CIVILISTA 69

5 I dati dell elenco telefonico non possono essere considerati pubblici, e come tali trattabili senza consenso rebbe per la convocazione straordinaria ad opera dei condomini che dispongano già di quote per un valore superiore al sesto. Rimane da capire se, oltre ad anagrafiche e indirizzi, il contitolare possa trattare senza consenso anche informazioni ulteriori, che gli rendano possibile una più pronta reperibilità degli altri partecipanti. Fra i quesiti affrontati dal Garante il 19 maggio 2000, vi è quello «se possano considerarsi dati personali i recapiti telefonici dei singoli condomini pubblicati nell elenco telefonico». Già in quella data, il Garante chiarisce che i recapiti telefonici dei condomini risultanti dall elenco possono essere utilizzati a fini di amministrazione comune, solo con il consenso dei condomini. L impostazione viene confermata dal Garante nel provvedimento del 18 maggio L esclusione delle utenze telefoniche dal novero dei dati fisiologici all espletamento dei meccanismi decisionali del condominio risulta rafforzata poiché nel frattempo il legislatore ha recepito la direttiva 2002/58/CE sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche, e il Codice privacy ha sancito il principio secondo cui la pubblicazione dei recapiti telefonici negli elenchi avviene solo per favorire le comunicazioni fra persone (art del Codice privacy). Oggi, dunque, i dati dell elenco telefonico non possono più essere considerati pubblici, e come tali trattabili senza consenso. Un trattamento di tali dati (sia pure presenti in elenco abbonati) per finalità differenti dalla mera comunicazione privata fra persone deve poggiare sul consenso dell interessato. Il principio è stato corroborato da regole specifiche nel provvedimento del Garante del 15 luglio 2004 sugli elenchi telefonici noto per avere previsto la compilazione di questionari da parte di tutti gli abbonati, e l apposizione in elenco di un simbolo a fianco dei nominativi degli abbonati che accettano di ricevere telefonate promozionali, o posta pubblicitaria. Ancora nel provvedimento del 19 maggio 2000, il Garante ricorda che i dati delle utenze telefoniche «possono essere reperiti autonomamente dai condomini interessati (e ovviamente scambiati tra gli stessi condomini), configurandosi in tal modo un trattamento a fini personali». Quest ultimo in base alla direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, e all art. 5 del Codice privacy non soggiace alle norme a protezione dei dati personali, e quindi agli adempimenti dell informativa, del consenso, ecc. Secondo il considerando (12) della direttiva, possono essere qualificati trattamenti a fini esclusivamente personali o domestici «la corrispondenza e la compilazione di elenchi di indirizzi», quali la rubrica telefonica privata. 2 Possibilità, per l amministratore, di mettere a disposizione di un condomino, che intenda rendere possibile la convocazione straordinaria di un assemblea i dati personali dei condomini, senza un preventivo consenso degli stessi. Esclusione di un potere di accesso del condomino ai dati degli altri condomini. Il ruolo stesso di contitolare dovrebbe fare sì che il condomino non incontri ostacoli nell estrarre e utilizzare i dati degli altri condomini. La contitolarità fra i partecipanti al condominio fa sì che la circolazione fra essi dell elenco di anagrafiche/recapiti dei condomini a fini di gestione del condominio non possa essere qualificata come comunicazione di dati personali ai sensi dell art. 4.1, lett. l) del Codice privacy. Quest ultima consiste nel «dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione»; cioè nel passaggio 70 IL CIVILISTA NOVEMBRE 2007

6 questioni stragiudiziali dei dati da un Titolare a un altro Titolare. In questo caso, invece, il trattamento è unico e condiviso fra i contitolari. Ciò posto, occorre affrontare il risvolto concreto della questione: solitamente è l amministratore a detenere materialmente l elenco di anagrafiche e recapiti dei condomini. Da quanto finora detto, appare pacifico che la messa a disposizione di un condomino dei dati degli altri partecipanti al condominio da parte dell amministratore è legittima senza necessità di consenso degli interessati, sempre che lo scopo della medesima sia connesso alla gestione del condominio. Tuttavia, questo non significa che in base alla normativa privacy il condomino abbia un diritto di accedere a quei dati. Il diritto d accesso afferma il Garante «non è riconosciuto al partecipante in ordine ai dati personali riferibili agli altri condomini singolarmente intesi o all intera compagine condominiale». Il concetto di accesso in ambito privacy merita una precisazione, perché ha portata e natura molto differenti dall accesso amministrativo. Nella legge 241/1990, è disciplinato un diritto di accesso a documenti del procedimento amministrativo. L accesso, giustificato da un interesse concreto, ha ad oggetto documenti che possono contenere anche informazioni riferite a terzi. Il cosiddetto accesso privacy è uno dei diritti dell interessato, disciplinati dagli artt. 7 e ss. del Codice privacy. L accesso privacy può essere definito come il potere di controllo che l interessato ha su propri dati personali, e si estrinseca in un istanza rivolta al Titolare e finalizzata ad ottenere riscontro su una serie di informazioni riguardanti il trattamento: origine dei dati, finalità e modalità del trattamento, destinatari di un eventuale comunicazione, ecc. Quando l interessato chiede al Titolare di accedere ai propri dati personali, il perimetro della richiesta è molto preciso, e riguarda i soli dati capaci di identificare l interessato/richiedente. Tanto è vero che, in base all art del Codice privacy, quando il Titolare risponde ad una richiesta dell interessato, può farlo anche mediante ostensione di documenti, ma comunque oscurando eventuali riferimenti a terzi. 3 Mezzi di tutela del condomino per l illegittimo rifiuto di mettergli a disposizione anagrafiche e indirizzi degli altri condomini. Riepilogando, abbiamo visto che: a) l estrazione e l utilizzo di anagrafiche e indirizzi degli altri partecipanti al Condominio a fini di convocazione straordinaria dell assemblea (per es. per cambiare amministratore) sono legittimi senza consenso dei condomini; b) per l utilizzo dei numeri di telefono, serve il consenso dei condomini; c) se l amministratore mette regolarmente a disposizione del condomino questi dati, non vi è comunicazione di dati personali, ma semplice consultazione da parte di uno dei contitolari; d) rispetto a quegli stessi dati personali, il condomino non può fare valere un diritto d accesso, a meno che questo non sia esplicitamente previsto dal Regolamento di condominio. Di qui, la necessità di indagare più a fondo e capire quali leve possano essere azionate dal condomino che vorrebbe ricevere tutti i nominativi degli altri condomini, ma trova resistenza nell amministratore (per es. perché costui gli obietta strumentalmente inesistenti divieti connessi alla privacy). Cosa accade se l amministratore, cui è affidata la concreta gestione del condominio, si rifiuta di mettere a disposizione di uno dei condomini l elenco degli altri condomini (anagrafiche e indirizzi), a fronte di una manifesta finalità di avvalersi dei meccanismi decisionali sanciti dal Codice civile, e in particolare della convocazione straordinaria? Per la risposta, occorre partire dal presup- Il rifiuto dell amministratore di mettere a disposizione di uno dei condomini l elenco degli altri implica un indebita limitazione dell utilizzabilità del dato NOVEMBRE 2007 IL CIVILISTA 71

7 IL RAGIONAMENTO TRATTAMENTO DEI DATI DEI CONDOMINI Il condomino può trattare anagrafiche e indirizzi degli altri condomini a fini di convocazione straordinaria senza il consenso degli altri condomini Questo non significa potere di accesso ai dati altrui. A meno che non sia previsto dal Regolamento di condominio, questo potere non esiste. Il condominio può acquisire questi dati avvalendosi della collaborazione dell amministratore del condominio. Se l amministratore rifiuta in modo illegittimo di mettere a disposizione questi dati, il condomino può esercitare azione di responsabilità civile per trattamento illegittimo. Schema di ragionamento: 1 La messa a disposizione ai condomini - da parte dell amministratore - dei dati anagrafici e dell indirizzo degli altri condomini, a fini di convocazione straordinaria dell assemblea, non richiede il consenso dei condomini, in quanto avviene in attuazione di norme di legge, in un contesto correlato ad un contratto, e in un regime di parziale pubblicità legale dei dati. 2 Fra i dati personali dei condomini consultabili da ciascun altro condomino sono esclusi i recapiti telefonici, a meno che il Condominio non abbia chiesto e ottenuto un consenso specifico. 3 Il fatto che il rilascio di anagrafiche e indirizzi possa avvenire senza consenso, non significa di per sé un potere di accesso del condomino ai dati degli altri condomini. 4 Se l amministratore rifiuta di dare al condomino i dati personali degli altri partecipanti al Condominio, il condomino può avvalersi, nei confronti dell amministratore, del rimedio previsto dal Codice privacy per trattamenti che cagionano un danno. posto che tale condotta da parte dell amministratore è illegittima. Essa implica una indebita limitazione dell utilizzabilità del dato (cioè della possibilità del dato di essere consultato da chi, all interno dell organizzazione condominio, ne ha bisogno per ragioni gestionali connesse al suo ruolo). Dunque, un simile rifiuto comporta una 72 IL CIVILISTA NOVEMBRE 2007

8 questioni stragiudiziali indebita preclusione nei confronti di chi, per ragioni connesse al suo ruolo di contitolare, deve potere trattare quei dati. In questo scenario il condomino può, se danneggiato, esercitare azione di risarcimento dei danni nei confronti dell amministratore. Secondo l art. 15 del Codice privacy, «chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell articolo 2050 del Codice civile», che è la norma sull inversione dell onere della prova per danni cagionati da attività pericolose. Vale a dire: il condomino potrà limitarsi a provare il fatto (rifiuto dell amministratore di dargli anagrafiche e indirizzi dei condomini, nonché i recapiti telefonici, se esisteva il consenso) e la sussistenza/entità del danno materiale o morale derivante dall impossibilità di attivare il meccanismo della convocazione straordinaria. Sarà onere dell amministratore dimostrare l insussistenza di colpa a suo carico, mediante la prova dell adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno stesso. Ad oggi, non risulta giurisprudenza sul punto. Tuttavia, l assenza di precedenti non deve costituire motivo di esclusione di azioni giudiziarie nei confronti di amministratori che utilizzino la privacy come pretesto per ostacolare il controllo dei condomini sull amministrazione. La normativa a protezione dei dati personali costituisce un ulteriore elemento di salvaguardia della corretta gestione e circolazione delle informazioni. Impossibile, invece, configurare un eventuale rifiuto dell amministratore di mettere a disposizione i dati come delitto di trattamento illecito di dati personali. Infatti, l art. 167 del Codice privacy (in tema, appunto, di trattamento illecito) ha costruito questa fattispecie penale come norma/sanzione che scatta per la violazione di un numero chiuso di norme/precetto, fra le quali non rientrano norme qui applicabili. CONCLUSIONI Ciascun condomino può utilizzare anagrafiche e indirizzi degli altri condomini per preparare la convocazione straordinaria dell assemblea, e per altri momenti di amministrazione comune. Ciò non significa però diritto di accesso a tali dati. Se l amministratore del condominio si rifiuta di metterli a disposizione, il condomino può chiedere all amministratore - in sede civile - i danni per un eventuale non conformità del trattamento a correttezza, e agli scopi per cui i dati sono stati raccolti. GIURISPRUDENZA RILEVANTE TRATTAMENTO DATI SVOLTO DA CIASCUN CONDOMINO PER FINALITÀ DI AMMINI- STRAZIONE COMUNE Orientamento maggioritario Relazione 2006 del Garante per la protezione dei dati personali (presentata al Parlamento il ) Con specifico riferimento alle sole informazioni pertinenti e necessarie alla amministrazione e gestione delle parti comuni, l Autorità ha chiarito le tipologie di dati personali che, nell osservanza del principio di liceità (art. 11 del Codice), possono formare oggetto di trattamento da parte dei condomini (sia singolarmente, sia da parte della compagine condominiale unitariamente considerata). In particolare, si tratta [ ] dei dati personali di altri condomini, purché tali informazioni personali siano raccolte e utilizzate per finalità riconducibili alla disciplina civilistica (ad es. informazioni relative ai dati anagrafici e ai recapiti degli altri condomini) Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del Le informazioni trattate possono [ ] riferirsi a ciascun partecipante, individualmente considerato, in quanto necessarie ai fini dell amministrazione comune: queste ultime consistono, ad esempio, nei dati anagrafici e negli indirizzi dei partecipanti, elementi la cui reciproca conoscenza può risultare indispensabile per consentire la regolare convocazione dell assemblea (alla luce delle disposizioni contenute nell art. 66 disp. att. c.c.) Solo in presenza del consenso dell interessato (salva l eventuale pubblicità già attribuita a tali informazioni grazie alla loro indicazione in elenchi pubblici), invece, possono essere trattate, in quanto non eccedenti rispetto alla finalità di amministrazione della cosa comune, le informazioni relative alle utenze telefoniche intestate ai singoli partecipanti. Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del Per quanto riguarda la normativa sulla protezione dei dati personali, i condomini devono essere considerati contitolari di un medesimo NOVEMBRE 2007 IL CIVILISTA 73

9 GIURISPRUDENZA RILEVANTE trattamento dei dati di cui l amministratore ha la concreta gestione. La contitolarità nel trattamento rende lecita per ciascun condomino la conoscenza dei dati personali trattati presso il condominio ai sensi [ ] del Codice civile, dati che sono raccolti ed utilizzati correntemente per le finalità riconducibili a tale disciplina. Gli estremi identificativi delle utenze telefoniche, intestate ai singoli condomini o ai loro familiari, non possono essere annoverati tra quelli oggetto di necessaria ed obbligatoria comunicazione all interno del condominio, in quanto gli stessi non rappresentano elementi utili a determinare i diritti o gli oneri sulla cosa comune, né è rinvenibile alcun obbligo di legge in tal senso. POSSIBILITÀ, PER L AMMINISTRATORE, DI METTERE I DATI PERSONALI DEI CONDO- MINI A DISPOSIZIONE DI UN PARTECIPAN- TE PER LA CONVOCAZIONE STRAORDINA- RIA DI UN ASSEMBLEA. Orientamento maggioritario Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del Il diritto d accesso (e i restanti diritti individuati dal menzionato art. 7) non è riconosciuto al partecipante in ordine ai dati personali riferibili agli altri condomini singolarmente intesi o all intera compagine condominiale Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del Per quanto riguarda la normativa sulla protezione dei dati personali, i condomini devono essere considerati contitolari di un medesimo trattamento dei dati di cui l amministratore ha la concreta gestione. La contitolarità nel trattamento rende lecita per ciascun condomino la conoscenza dei dati personali trattati presso il condominio ai sensi degli artt e ss. del Codice civile, dati che sono raccolti ed utilizzati correntemente per le finalità riconducibili a tale disciplina. 74 IL CIVILISTA NOVEMBRE 2007

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