Apprendistato professionalizzante

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1 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Apprendistato professionalizzante Elisa Pau Responsabile Area lavoro e contrattualistica Cna Interpreta Srl (*) A distanza di quasi tre anni dall entrata in vigore della cosiddetta Legge Biagi, il nuovo apprendistato professionalizzante non si può ancora dire pienamente operativo. Le difficoltà principali sono legate alla non semplice armonizzazione delle diverse fonti che sono chiamate a disciplinarlo: legge statale, legge regionale, contrattazione collettiva. Numerosi sono stati gli aggiustamenti in corso d opera, volti principalmente a trovare soluzioni che permettessero, in attesa della piena attuazione dell istituto, il reale ed effettivo utilizzo di uno dei principali strumenti connessi alla creazione di nuovi posti di lavoro. Nel cercare di ricomporre i diversi pezzi del puzzle, gli operatori continuano a trovarsi in estrema difficoltà, avvertendo al contempo una sensazione di disorientamento. L approfondimento che segue tenta di rappresentare un agevole strumento di consultazione attraverso il quale orientarsi ai fini della corretta applicazione dell istituto in esame. A questo fine possono risultare utili le schede riassuntive di alcuni fra i principali contratti collettivi e di alcune leggi regionali che hanno regolamentato l istituto. Causa mista Finalità Settori lavorativi Limiti quantitativi Definizione e ambito di applicazione Il contratto di apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro subordinato a causa mista, mediante il quale il lavoratore si impegna a prestare la propria attività lavorativa in cambio di una congrua retribuzione e un adeguata formazione. La finalità di tale contratto consiste infatti nel conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro. Per qualificazione si intende l acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. La presente tipologia contrattuale non mira dunque all acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale (ai sensi della legge n. 53/2003), come invece accade nell apprendistato per il dirittodovere di istruzione e formazione. L obiettivo dell apprendistato professionalizzante è infatti l accrescimento delle capacità tecniche dell individuo al fine di farlo diventare lavoratore qualificato. Il contratto può essere stipulato in tutti i settori lavorativi, nonché dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Continuano invece a sussistere dei limiti quantitativi per l assunzione di apprendisti: non è possibile assumere apprendisti in numero superiore al 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso uno stesso datore di lavoro; i datori che non hanno alle proprie dipendenze maestranze specializzate e qualificate, o che ne abbiano in numero inferiore a tre, possono assumere al massimo 3 apprendisti; le imprese artigiane sono soggette ai limiti quantitativi disciplinati dalla legge quadro per l artigianato (art. 4, legge n. 443/1985). (*) Gli elenchi e le schede Ccnl/Regioni sono a cura di Gloria Baldoni, Consulente Area lavoro e contrattualistica Cna Interpreta Srl. Guida alle Paghe - Allegato 5/2006 5

2 Regolamentazione regionale e contrattuale Apprendistato professionalizzante Settore artigiano Numero apprendisti Impresa che non lavora in serie 9 (elevabile a 13) Impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata 5 (elevabile a 8) Impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, 16 (elevabile a 24) tradizionali e dell abbigliamento su misura Imprese di costruzioni edili 5 (elevabile a 9) Frazioni di anno Giovani con qualifica Applicabilità nuovi limiti Forma scritta Contenuto Piano formativo Nullità Autorizzazione preventiva Durata Età di assunzione I soggetti destinatari del contratto di apprendistato professionalizzante sono coloro che hanno un età compresa fra i 18 e i 29 anni. Il Ministero del lavoro ha chiarito (circ. n. 30 del 15 luglio 2005) che possono essere assunti anche i soggetti che non hanno ancora compiuto 30 anni. Quindi, il limite massimo di età per l assunzione è pari a 29 anni e 364 giorni. Il contratto può essere stipulato anche con soggetti che hanno compiuto 17 anni e che sono in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 53/2003. I limiti di età di cui sopra non possono essere applicati finché la nuova disciplina dell apprendistato non può considerarsi pienamente operativa alla luce della legislazione regionale e/o della disciplina contrattuale. Forma e durata del contratto Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Lo stesso deve indicare: la prestazione lavorativa cui il lavoratore verrà adibito; la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto; il piano formativo individuale. Il piano formativo individuale deve essere contenuto in un documento distinto dal contratto di lavoro ma che ne costituisce parte integrante e inderogabile e, se assente, decreta la nullità del contratto stesso. Le ipotesi di nullità del contratto sono dunque due: mancanza della forma scritta; assenza del piano formativo. Si evidenzia che la sottoscrizione del contratto non deve essere condizionata ad alcuna preventiva autorizzazione. L obbligo di autorizzazione preventiva da parte della Direzione provinciale del lavoro è stato infatti abrogato dalla stessa Legge Biagi (art. 85, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003). Pertanto, non sono da considerarsi legittime le eventuali procedure di autorizzazione preventiva da parte dell Ente bilaterale, introdotte dalla contrattazione collettiva (si veda il Ccnl Commercio Confcommercio, 2 luglio 2004). Come sottolineato più volte dal Ministero del lavoro (circ. n. 40/2004 e n. 30/2005) infatti, tale adempimento contrattuale può divenire obbligatorio solo se viene reintrodotto dalla regolamentazione regionale. Posto che per legge la durata minima e massima del contratto di apprendistato professionalizzante è pari rispettivamente a 2 e 6 anni, la contrattazione collettiva stabilisce la durata effettiva in base alle competenze di base e tecnico-professionali da conseguire e della eventuale qualifica professionale. Quest ultima deve rispettare i criteri individuati nell istituendo «Repertorio delle professioni» presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 6 Guida alle Paghe - Allegato 5/2006

3 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Repertorio delle professioni Applicabilità nuova durata Rapporti di breve durata Apprendistato stagionale Apprendisti bagnini Detto Repertorio, predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, ha il fine di armonizzare le diverse qualifiche professionali (art. 52, D.Lgs. n. 276/2003). Alla stregua dei limiti di età, anche le nuove durate, minima e massima, dell apprendistato, non possono essere applicate finché la disciplina di tale contratto non può considerarsi pienamente operativa alla luce della legislazione regionale e/o della disciplina contrattuale. In attesa della piena operatività dell istituto, anche in relazione alla durata del contratto rimane pertanto in vigore la previgente normativa (minimo 18 mesi, massimo 4 anni o 5 anni nel settore artigiano), a nulla rilevando diverse pattuizioni in sede di contrattazione collettiva. Per la regolamentazione di rapporti di breve durata, il Ministero del lavoro ha chiarito (circ. n. 30/2005) che è possibile ricorrere ad altre fattispecie contrattuali, quali, ad esempio, i tirocini estivi, la cui regolamentazione è demandata alle Regioni. Tuttavia, i tirocini estivi sono stati dichiarati incostituzionali dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 50/2005). Si ritiene quindi che il chiarimento espresso dal Ministero del lavoro debba essere inteso con riferimento ai tirocini formativi (art. 18, legge n. 196/1997). Con nota successiva (lettera 20 luglio 2005), il Ministero ha chiarito che per «rapporti di breve durata» si intende l apprendistato svolto nelle attività stagionali. Tale tipo di rapporto non può più avvenire per il tramite di contratti di apprendistato, dal momento che il nuovo apprendistato professionalizzante ha una durata minima pari a due anni. L apprendistato stagionale è dunque possibile solo con riferimento alla disciplina previgente (legge n. 196/1997). In contraddizione con quanto sopra, appare tuttavia la recente risposta ad interpello dello stesso Ministero (risp. 5 dicembre 2005, prot. n. 2977), con la quale quest ultimo ritiene applicabile la disciplina dell apprendistato professionalizzante anche alla figura professionale dell «assistente ai bagnanti». Occorre sottolineare che tale figura professionale è decisamente connotata da «stagionalità». L attività lavorativa, infatti, si svolge principalmente nel periodo estivo, salvo il residuale caso dei bagnini occupati nell ambito di piscine aperte anche durante i mesi invernali. Non è dunque da escludersi che la risposta in commento rappresenti una apertura del Ministero del lavoro nei confronti dell apprendistato di breve durata. Condizioni Decreto competitività Aspetti formativi Le condizioni strutturali per considerare operativo l apprendistato professionalizzante poste dalla normativa vigente (art. 49, D.Lgs. n. 276/2003) sono sostanzialmente due: 1) la Regione o la Provincia autonoma, ove ha sede l impresa, deve avere definito il contenuto formativo dei diversi profili degli apprendisti; 2) il contratto collettivo applicato deve prevedere l avvenuta regolamentazione di quanto demandato alle parti sociali dalla legge stessa: durate, retribuzioni, modalità di erogazione ed articolazione della formazione. Tuttavia, dal momento che l attuazione di quanto di propria competenza da parte delle Regioni procedeva molto a rilento, con un provvedimento legislativo (art. 13, comma 13- bis, legge n. 80/2005) entrato in vigore il 15 maggio 2005, si è stabilito che fino all approvazione della legge regionale, la disciplina dell apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Alla luce di tale provvedimento, nelle Regioni in cui l apprendistato professionalizzante non Guida alle Paghe - Allegato 5/2006 7

4 Regolamentazione regionale e contrattuale Apprendistato professionalizzante Disciplina dei profili Operatività Profili formativi 120 ore di formazione Formazione formale Parere di conformità è ancora stato disciplinato, è ugualmente possibile fare ricorso a tale contratto purché i contratti collettivi nazionali di lavoro abbiano regolamentato tutti gli aspetti di loro competenza. Per quanto concerne i profili formativi, di esclusiva competenza delle Regioni, nel predetto periodo transitorio i contratti collettivi possono provvedere alla regolamentazione degli stessi anche mediante un rinvio agli enti bilaterali ovvero a prassi già esistenti e codificate dall Isfol. Poste le condizioni di operatività del contratto di apprendistato professionalizzante, laddove queste non siano rispettate si deve continuare ad applicare, nel suo complesso (età, durata, retribuzione, etc), la disciplina del «vecchio apprendistato» (art. 47, c. 3, D.Lgs. n. 276/ 2003). Ruolo delle Regioni La regolamentazione degli aspetti formativi è principalmente demandata alle Regioni che a tal fine devono operare in sinergia con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale. Tale collaborazione è fondamentale nella definizione del principale elemento da cui prende origine la formazione: la definizione dei profili formativi, vale a dire l individuazione dell insieme delle competenze e delle conoscenze che ciascun apprendista deve sviluppare al fine di ottenere la qualificazione professionale oggetto del contratto. Sulla base del profilo formativo adeguato, viene di conseguenza strutturato l intero percorso formativo, che deve svolgersi nel rispetto di alcuni importanti criteri direttivi. Deve essere previsto un monte ore minimo di 120 ore annue di formazione formale per l acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali. Si sottolinea che non viene più utilizzata l espressione «120 ore medie annue», come invece accadeva nella previgente disciplina (art. 16, c. 2, legge n. 196/1997). Pertanto pare doversi rispettare l obbligo delle 120 ore minime di formazione con riferimento a ciascun anno, non come media calcolata sulla durata dell apprendistato nel suo complesso. Nonostante ciò, molti contratti collettivi, in sede di regolamentazione dell apprendistato professionalizzante, continuano ad utilizzare l espressione «120 ore medie». Sarà pertanto opportuno un chiarimento ministeriale in materia. Tale formazione può essere svolta o all interno dell azienda o all esterno di questa. Non è dunque più previsto un monte minimo di formazione da effettuarsi esclusivamente all esterno dell azienda. Tuttavia la formazione, anche se effettuata internamente, deve essere formale, deve cioè essere erogata in base a percorsi strutturati di formazione on the job e in affiancamento certificabili secondo le modalità che saranno definite dalle stesse Regioni. L eventuale formazione esterna, invece, dovrà essere erogata attraverso strutture accreditate. La formazione potrà anche svolgersi in modalità e-learning o di formazione a distanza. Appare chiaro che la formazione in modalità e-learning, se non integrata con fasi di addestramento pratico in azienda, non sembra attuabile in relazione a contratti di apprendistato aventi ad oggetto lo svolgimento di attività poco qualificate. Nel regolamentare gli aspetti formativi, le Regioni possono altresì introdurre l obbligo di richiedere un parere di conformità fra piano formativo individuale e profilo formativo individuato nel contratto di apprendistato. Nella maggior parte delle disposizioni regionali, il predetto parere di conformità può essere richiesto alternativamente: agli Enti/Organismi bilaterali; alla Provincia competente. Il parere di conformità potrebbe anche essere previsto dal contratto collettivo nazionale. In 8 Guida alle Paghe - Allegato 5/2006

5 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Tutor Rinvio ai contratti collettivi Regolamentazioni disomogenee Monte ore minimo Erogazione e articolazione Operatività questi casi, tuttavia, lo stesso sarà obbligatorio solo se previsto anche dalla normativa regionale. In caso contrario, non sarà vincolante (Min. lav., circ. n. 40/2004 e n. 30/2005). La formazione formale presuppone l esistenza di un tutor, appositamente formato e con competenze adeguate. Nel caso in cui la formazione sia impartita attraverso strumenti di e- learning, anche l attività di tutoring potrà essere effettuata a distanza (tele-affiancamento, video-comunicazione da remoto, etc.). Le specifiche competenze del tutor dovranno essere definite dalle Regioni. Il ruolo del tutor può essere svolto: dal datore di lavoro, se in possesso di competenze adeguate; da un lavoratore che sia inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che dovrà conseguire l apprendista. Nel disciplinare gli aspetti formativi, le Regioni sono anche tenute a fare rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, ai fini della determinazione, anche all interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e dell articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni. In conclusione, alle Regioni viene assegnato il compito di regolamentare tutti gli aspetti relativi alla formazione, sebbene nel rispetto delle particolarità tipiche di ciascun comparto produttivo. Tuttavia, alcune Regioni hanno scelto la strada della regolamentazione unilaterale, al limite della costituzionalità (come la Regione Puglia). Altre hanno saputo trovare il giusto compromesso fra competenza regionale e competenza contrattuale (come la Regione Veneto). Altre ancora hanno adottato una tecnica legislativa che, pur avendo come obiettivo il puntuale rispetto della Legge statale, ha finito col rendere molto complicata l attuazione dell istituto in esame (come la Regione Emilia Romagna). Regione Puglia La Regione Puglia, con una recente legge (legge regionale 22 novembre 2005, n. 13) ha regolamentato gli aspetti formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, specificando che la formazione deve essere svolta prevalentemente all esterno presso strutture accreditate. Tale formazione deve altresì rispettare un monte ore minimo che varia a seconda della durata del contratto: 240 ore, se il contratto ha durata pari a 2 anni; 375 ore, se il contratto ha durata superiore a 2 anni e fino a 3 anni; 525 ore, se il contratto ha durata superiore a 3 anni e fino a 4 anni; 696 ore, se il contratto ha durata superiore a 4 anni e fino a 5 anni; 891 ore, se il contratto ha durata superiore a 5 anni e fino a 6 anni. La Legge regionale in esame stabilisce dunque in modo unilaterale sia l ammontare minimo della formazione formale sia le modalità con cui quest ultima deve essere erogata. Non viene previsto infatti alcun rinvio alla contrattazione collettiva al fine di stabilire, anche in considerazione della capacità formativa dell azienda, quanta parte della formazione formale possa essere svolta all interno di quest ultima. La formazione, infatti, deve essere prevalentemente esterna e deve essere erogata da strutture già accreditate presso la Regione o che si accrediteranno in base al bando che la Regione stessa è tenuta ad emanare in tempi brevi. Pur sollevando numerose critiche da parte di alcune rappresentanze sindacali e dei datori di lavoro, in quanto fortemente sbilanciata sulle competenze regionali in materia di formazione e scarsamente attenta alle esigenze della controparte, la legge della Regione Puglia ha tuttavia il pregio di rendere operativo il contratto di apprendistato professionalizzante anche Guida alle Paghe - Allegato 5/2006 9

6 Regolamentazione regionale e contrattuale Apprendistato professionalizzante per quei contratti collettivi che non hanno disciplinato le modalità di articolazione ed erogazione della formazione. Si ritiene, tuttavia, che ai fini della piena operatività sia necessario attendere l emanazione del bando regionale con cui verranno selezionate le nuove strutture formative da accreditare. Formazione formale Formazione interna Operatività Formazione esterna Regione Veneto La Regione Veneto, a parere di chi scrive, ha articolato una disciplina dell apprendistato professionalizzante che tiene conto sia delle competenze regionali sia delle competenze dei contratti collettivi. La Regione (deliberazione Giunta Regionale n. 197/2005) provvede innanzitutto a definire la formazione formale, vale a dire quella: svolta in un ambiente organizzato e strutturato; assistita da figure professionali competenti; esplicitamente progettata come apprendimento in termini di obiettivi, tempi e risorse; intenzionale dal punto di vista del soggetto che apprende; con esiti verificabili e certificabili. La suddetta formazione formale può anche essere svolta in azienda, purché siano rispettati i criteri elencati. In particolare, le aziende possono svolgere anche integralmente la formazione formale al proprio interno, purché siano caratterizzate da: presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze; tutor con formazione e competenze tecnico professionali adeguate; locali idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione. Solo nel caso in cui l azienda non possieda capacità formativa come sopra esplicitata, l intero monte ore di formazione formale dovrà essere svolta esclusivamente all esterno presso strutture accreditate. La formazione interna sarà invece obbligatoria, limitatamente all acquisizione di competenze tecnico-professionali, se il contratto collettivo applicato all azienda non stabilisce la ripartizione fra formazione esterna ed interna. La Regione Veneto ha dunque provveduto a fornire un quadro normativo completo, per quanto concerne gli aspetti formativi, del contratto di apprendistato professionalizzante, rendendolo così operativo con riferimento a tutti quei contratti collettivi che, pur avendolo disciplinato, non hanno esplicitato le modalità di erogazione ed articolazione della formazione. Regione Emilia Romagna La Regione Emilia Romagna (legge regionale 1º agosto 2005, n. 17) ha scelto di regolamentare gli aspetti formativi del contratto di apprendistato professionalizzante mediante rinvio ad apposite delibere di Giunta (D.G.R. n. 1256/2005, D.G.R. n. 2183/2005, D.G.R. n. 236/2006). In particolare, la Regione individua il proprio compito di regolamentazione nell ambito della formazione esterna e identifica questa formazione come quella realizzata da soggetti formativi specificamente accreditati o autorizzati. La «formazione esterna per apprendisti» si caratterizza per essere: professionalizzante, per le competenze che sviluppa e che fanno riferimento a qualifichefigure professionali caratterizzanti il sistema economico-produttivo regionale e validate dalle parti sociali; di qualità, in quanto adotta metodologie didattiche che valorizzano le differenti caratteristiche e condizioni di apprendimento dei giovani; certificabile, secondo un processo trasparente e rigoroso che assicura ai giovani interessati l acquisizione di un titolo certo; 10 Guida alle Paghe - Allegato 5/2006

7 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale S.R.Q. Rinvio alla contrattazione Parere del Ministero Definizione della durata Articolazione e erogazione formazione Formazione interna Periodo transitorio appropriata, rispetto alle esigenze delle imprese che possono selezionare l intervento all interno di un sistema ampio di offerta; fruibile con flessibilità, in quanto la formazione si articola in interventi formativi a cui gli apprendisti accedono a seconda delle loro caratteristiche e delle esigenze delle imprese. La formazione esterna promossa dalla Regione prende a riferimento le qualifiche comprese nel Sistema regionale delle qualifiche (S.R.Q.) e viene realizzata attraverso «cataloghi» che comprendono corsi differenziati e auto-consistenti che perseguono l obiettivo della professionalizzazione degli apprendisti. I corsi possono prevedere lo sviluppo di conoscenze-capacità di base, trasversale e tecnico-professionali. Oltre a dover essere coerente con il sistema regionale delle qualifiche, la disciplina regionale degli aspetti formativi deve anche rispettare le previsioni dei contratti collettivi di lavoro in relazione alla articolazione della formazione e alla sua erogazione. Tale ultimo rinvio alla contrattazione collettiva, a parere del Ministero del lavoro (risposta ad interpello n. 2464/2005), rende inoperante la legge della Regione Emilia Romagna fintantoché ciascun contratto collettivo non avrà esplicitato le modalità di articolazione della formazione e della successiva erogazione. In assenza della regolamentazione contrattuale, pertanto, le aziende non potranno stipulare contratti di apprendistato professionalizzante. Le stesse dovranno continuare a siglare contratti di apprendistato ai sensi della previgente disciplina, perdendo, nella maggior parte dei casi, la possibilità di beneficiare dell innalzamento dell età massima di assunzione e della durata del contratto di apprendistato professionalizzante. Ruolo dei contratti collettivi La legge assegna alla contrattazione collettiva principalmente il compito di disciplinare la durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire (art. 49, c. 3, D.Lgs. n. 276/2003). In secondo luogo, i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, devono determinare, anche all interno degli enti bilaterali, le modalità di erogazione e l articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni (art. 49, c. 5, lett. b), D.Lgs. n. 276/2003). Una simile previsione ha il pregio di assegnare alle parti sociali, anche a livello aziendale, il compito di stabilire quando la formazione può essere svolta, anche completamente, all interno dell azienda, al fine di risultare maggiormente rispondente alle esigenze aziendali. La maggiore critica mossa al modello di formazione, esclusivamente esterna, introdotto dalla previgente disciplina, consisteva infatti nel sostenere che fosse troppo standardizzato e assolutamente inadeguato a preparare i giovani apprendisti ad affrontare i diversi contesti produttivi. La normativa vigente, facendo tesoro della precedente esperienza, assegna alle parti sociali, maggiori conoscitrici delle diverse realtà, il compito di definire in che modo debba essere articolata ed erogata la formazione, prevedendo sia un concorso di formazione esterna e formazione interna, sia esclusivamente la formazione interna, affinché la stessa possa risultare realmente efficace. Il potere contrattuale delle parti sociali in materia di formazione si è inoltre maggiormente rafforzato con l entrata in vigore del cosiddetto decreto competitività (legge n. 80/2005), in base al quale, a partire dal 15 maggio 2005, e in via transitoria, vale a dire finché le Regioni non avranno definito gli aspetti di propria competenza, i contratti collettivi possono regolamentare integralmente l apprendistato professionalizzante, al fine di renderlo pienamente operativo. Guida alle Paghe - Allegato 5/

8 Regolamentazione regionale e contrattuale Apprendistato professionalizzante Difficoltà operative Formazione formale Articolazione della formazione Modalità della formazione Piano formativo Profili formativi Formazione interna e capacità formativa Tuttavia, non tutti i contratti collettivi hanno provveduto a fornire la predetta regolamentazione, sicuri del fatto che il soggetto principalmente competente in materia di formazione fosse la Regione. Per cui l operatore si trova a dover gestire, da un lato, contratti collettivi assolutamente completi, come quello recentemente rinnovato del settore metalmeccanico, che non pongono particolari problemi; dall altro, contratti che si limitano a riprodurre pedissequamente il contenuto della legge, e che non disciplinano, o lo fanno in maniera minima, gli aspetti formativi. In relazione a questi ultimi, occorre dunque interrogarsi circa la effettiva operatività dell istituto in commento. Di seguito si riportano alcuni esempi di regolamentazione della formazione da parte dei contratti collettivi, al fine di desumere i criteri generali in base ai quali si può o meno concludere per l immediata operatività del contratto di apprendistato professionalizzante. Ccnl Metalmeccanica Confindustria In occasione del rinnovo della parte economica del Ccnl in esame, avvenuto lo scorso 19 gennaio, è stata introdotta la disciplina dell apprendistato professionalizzante in modo completo ed organico, anche con riferimento agli aspetti formativi. Affinché possa essere operativo anche nelle Regioni in cui l apprendistato non è stato regolamentato, il contratto provvede a: fornire una definizione di formazione formale: è tale il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali; individuare l articolazione della formazione formale: sono previste tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale, nonché tematiche trasversali articolate in quattro diverse aree di contenuto; definire le modalità con cui potrà svolgersi la formazione formale: aula, e-learning, on the job, affiancamento, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali; predisporre un modello di Piano formativo individuale: definisce il percorso formativo dell apprendista in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualificazione da conseguire e con le conoscenze e abilità già possedute dallo stesso; fornire un elenco di profili formativi; prevedere la possibilità della formazione interna: la formazione formale può essere erogata, in tutto o in parte, all interno dell azienda qualora questa disponga di capacità formativa. Quest ultima, che deve essere certificata dall azienda e comunicata ad apposita Commissione territoriale, sussiste solo se: 1) esiste un tutor competente; 2) l azienda ha gli strumenti per erogare direttamente o organizzare, avvalendosi di docenti esterni, l erogazione di interventi formativi. Capacità formativa interna Formazione teorica: presenza, in azienda o in aziende collegate, di locali idonei. Sono tali i locali distinti da quelli prevalentemente destinati alla produzione e dotati di strumenti adeguati alla modalità di formazione da erogare Formazione in generale: presenza in azienda, o in aziende collegate, di lavoratori, con esperienzaotitolodistudioadeguati,ingradodi trasferire competenze Entrata in vigore Alla luce di quanto sopra, le aziende che applicano il contratto collettivo esaminato, potranno stipulare contratti di apprendistato professionalizzante in qualsiasi Regione, anche laddove non sia operativa una disciplina regionale in materia. 12 Guida alle Paghe - Allegato 5/2006

9 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Parere di conformità Durata della formazione Rinvio all Isfol Articolazione attività formative Contenuti trasversali Contenuti tecnico-professionali Durata formazione Formazione ridotta Ccnl Terziario, distribuzione, servizi Confcommercio Il Ccnl terziario, distribuzione, servizi Confcommercio 2 luglio 2004 disciplina gli aspetti formativi dell apprendistato professionalizzante in base ad un articolato che, alla stregua del Ccnl del settore metalmeccanico, permette alle aziende di fare ricorso a tale tipologia contrattuale anche nelle Regioni in cui la stessa non sia ancora stata regolamentata. Occorre innanzitutto premettere che il contratto prevede la necessità di richiedere, all Ente bilaterale, un parere di conformità del piano formativo individuale rispetto sia alle norme del Ccnl sia ai programmi di formazione indicati dall azienda, in relazione alla qualifica professionale che si intende conseguire. Una simile previsione, tuttavia, si considera operativa solo laddove la normativa regionale, nel regolamentare l apprendistato professionalizzante, abbia stabilito l obbligo di richiedere un parere di conformità preventivo. In caso contrario, il contratto di apprendistato si considera validamente concluso anche in assenza del predetto parere (Min. lav., circ. n. 40/2004 e n. 30/2005). Il monte ore di formazione è fissato in almeno 120 ore annue. La formazione può essere svolta sia esternamente sia internamente. A questo proposito, il contratto prevede la possibilità, per l azienda, di anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le parti hanno altresì provveduto a stabilire che per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati dalle parti stipulanti il Ccnl in esame secondo il modello sperimentale sottoscritto presso l Isfol in data 10 gennaio In particolare, le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti cinque aree di contenuti: accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; competenze relazionali; organizzazione ed economia; disciplina del rapporto di lavoro; sicurezza sul lavoro. I contenuti e le competenze tecnico-professionali, da conseguire mediante esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Ccnl Edili e affini cooperative Il Ccnl edili e affini cooperative 24 maggio 2004 stabilisce, in primo luogo, che la durata della formazione per l apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue medie ed è finalizzata all acquisizione di competenze di base e tecnico professionali. L impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza, per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere. Una simile previsione, non trovando esplicito riscontro nella normativa vigente, appare di difficile applicabilità. La stessa non appare tuttavia isolata. Previsioni circa la possibilità di riduzione del monte ore minimo di formazione si ritrovano infatti in numerosi altri con- Guida alle Paghe - Allegato 5/

10 Regolamentazione regionale e contrattuale Apprendistato professionalizzante Scuole edili Cumulo rapporti Attestato di frequenza Operatività Organismo bilaterale Articolazione ed erogazione Formazione ridotta Operatività tratti collettivi (ad esempio: Ccnl Tessile abbigliamento Confindustria 24 aprile 2004; Ccnl Alimentazione Confindustria 17 settembre 2005; etc.). Appare dunque auspicabile un chiarimento ministeriale alla luce del quale i datori di lavoro possano applicare la norma contrattuale senza incorrere nel rischio di dover restituire la contribuzione fruita a causa del mancato rispetto dell obbligo di formazione minima individuato dal Legislatore. Le parti, inoltre, rinviano alle Regioni la definizione di una congrua articolazione di formazione esterna (su aspetti generali e comuni alla professione) e interna (su aspetti specifici del contesto organizzativo e produttivo) all azienda, individuando gli enti scuola edili tra i soggetti prioritari della formazione esterna ed individuando altresì specifici criteri di accreditamento dei tutors aziendali, la cui formazione, ove necessaria, avverrà prioritariamente attraverso il sistema degli enti scuola edili. In coerenza con quanto sopra, alla Scuola edile sono affidati i compiti di: raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Cassa edile; definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle Regioni d intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti; individuazione delle modalità di erogazione dell attività formativa; formazione per i tutors aziendali; consulenza e accompagnamento per l impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest ultimo; attestazione dell effettuazione della fase formativa ai fini della registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest ultimo fine l apprendista deve documentare l avvenuta partecipazione all attività formativa con l attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola edile e/o con l attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione. Posto quanto sopra, si ritiene che il contratto in esame, sebbene mediante rinvio alle Casse edili, contenga le disposizioni necessarie perché l apprendistato professionalizzante possa dirsi operativo. Ccnl Tessile abbigliamento Confindustria Il Ccnl tessile abbigliamento Confindustria 24 aprile 2004, rappresenta uno dei molteplici esempi di regolamentazione degli aspetti formativi dell apprendistato professionalizzante, mediante rinvio ad un Organismo bilaterale. Le parti, attraverso l Organismo bilaterale nazionale Tessile abbigliamento moda, dovranno infatti definire: le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare, esterna ed interna alle aziende; la quota parte di 120 ore di formazione, da svolgere con priorità temporale, da destinare alla sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione infortuni; le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli apprendisti che avessero intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe, e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione. Appare dunque evidente che, finché l Organismo bilaterale non avrà disciplinato gli aspetti sopra elencati, le aziende che applicano il contratto collettivo esaminato, non potranno utilizzare l apprendistato professionalizzante. Faranno eccezione quelle imprese 14 Guida alle Paghe - Allegato 5/2006

11 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale operanti in Regioni dove tali aspetti sono stati definiti a monte da parte della normativa regionale. Operatività Interpello Unionapi Modalità di articolazione ed erogazione Disciplina compiuta Regolamentazione parziale Rinvio ad organismi bilaterali Regione Emilia Romagna Altre regioni Ccnl Alimentazione Confapi Il Ccnl 6 maggio 2004 non disciplina in alcun modo gli aspetti formativi dell apprendistato professionalizzante. Si limita esclusivamente a stabilire le percentuali massime di assunzione, la durata, il sottoinquadramento, la necessità di un tutor e poco altro. Le aziende che applicano tale contratto, a meno che non si trovino in Regioni in cui esiste una regolamentazione regionale completa in relazione agli aspetti formativi, non potranno stipulare contratti di apprendistato professionalizzante. Regioni e contratti collettivi: il «caso Emilia Romagna» Alla luce della risposta del Ministero del lavoro all interpello proposto da Unionapi (n. 2464/ 2005) paiono essere operativi solo quei contratti collettivi che abbiano disciplinato tutti gli aspetti che la legge (art. 49, D.Lgs. n. 276/2003) considera di loro competenza: durata del contratto (comma 3); modalità di erogazione ed articolazione della formazione interna ed esterna all azienda, anche per il tramite degli enti bilaterali (comma 5). Poiché la legge della Regione Emilia Romagna, a detta del Ministero del lavoro «all articolo 29, comma 1, dispone un rinvio per alcuni rilevanti contenuti del contratto di apprendistato, quali l articolazione della formazione e la sua erogazione, a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro», finché i contratti collettivi non avranno disciplinato i suddetti aspetti, non potrà dirsi operativo l apprendistato professionalizzante, ma si dovrà applicare la disciplina previgente. La difficoltà operativa sta nel comprendere cosa significa disciplinare «le modalità di erogazione ed articolazione della formazione interna ed esterna». Alcuni contratti collettivi appaiono disciplinare compiutamente le modalità con cui deve articolarsi ed essere erogata l attività formativa. Per tali contratti, quindi, l apprendistato professionalizzante nella Regione Emilia Romagna è sicuramente operativo. Altri, invece, non disciplinano affatto tali aspetti, limitandosi ad una generica disciplina della formazione, senza alcun riferimento ai contenuti e alla modalità di erogazione della stessa. Con riferimento a tali contratti, nella Regione Emilia Romagna, si dovrà continuare ad utilizzare il vecchio apprendistato. Infine, in un area grigia, si collocano, in particolare, alcuni contratti che disciplinano gli aspetti formativi rinviando agli organismi bilaterali. Si ritiene che, finché tali enti/organismi non avranno regolamentato la formazione, non potrà dirsi operativo l apprendistato professionalizzante. Le difficoltà operative emergono principalmente in Regioni, come l Emilia Romagna, che non regolamentano tutti gli aspetti concernenti la formazione, rinviando, come detto, alla contrattazione collettiva per alcuni importanti elementi della stessa. Ove, viceversa, le Regioni abbiano disciplinato l intera materia della formazione, intesa sia come individuazione dei diversi profili professionali degli apprendisti, sia per le modalità di erogazione ed articolazione della formazione, si ritiene che il nuovo apprendistato professionalizzante sia attivabile anche laddove i contratti collettivi abbiano disciplinato quanto di loro competenza (durate, inquadramenti, retribuzione, ecc.), pur se trascurando o rimandando ad Enti bilaterali, organismi per la formazione, ecc., il compito di articolare le modalità formative. Guida alle Paghe - Allegato 5/

12 Regolamentazione regionale e contrattuale Apprendistato professionalizzante Nello schema che segue sono evidenziati alcuni dei principali contratti collettivi per i quali, nella regione Emilia Romagna, è sicuramente operativo l apprendistato professionalizzante (contrassegnati dal «sì») e altri per i quali pare di potersi escludere l operatività (contrassegnati dal «no»). Ccnl Apprendistato profess.te disciplinato Regolamentazione della formazione e della sua erogazione - disciplinata Ccnl Federmeccanica Confindustria si si 19/1/2006 Ccnl metalmeccanica Confapi 24/1/2006 si si Ccnl edili e affini Ance-Confindustria si si 20/5/2004 Ccnl edili e affini artigianato 1º/10/2004 si si Ccnl cooperative edili e affini 24/5/2004 si si Ccnl edili e affini Aniem-Confapi 11/6/2004 si si Ccnl tessile abbigliamento Confindustria 24/4/2004 Ccnl tessile abbigliamento Confapi 4/5/2004 Ccnl pelli e cuoio Confindustria 21/5/2004 Ccnl spazzole e pennelli Confindustria 8/6/2004 Ccnl calzature Confindustria 18/5/2004 Ccnl giocattoli Confindustria 24/5/2004 Ccnl occhiali e affini Confindustria 27/5/2004 Ccnl ombrelli e ombrelloni Confindustria 2/7/2004 Ccnl lavanderie industriali 16/12/2003 Ccnl gomma plastica Confindustria 2/6/2004 Ccnl terziario distribuzione servizi Confcommercio 2/7/2004 Ccnl terziario distribuzione servizi Confesercenti 6/7/2004 si si si si no le modalità di erogazione e di articolazione della formazione sono demandate ad un organismo bilaterale nazionale che per quanto risulta non le ha ancora definite no le modalità di erogazione e di articolazione della formazione sono demandate ad un organismo bilaterale nazionale che per quanto risulta non le ha ancora definite Ccnl distribuzione cooperativa 2/7/2004 si si Ccnl autoferrotranviari 18/11/2004 si no generica disciplina della formazione, senza alcun riferimento ai contenuti ed alla modalità di erogazione della stessa Ccnl istituzioni socio-sanitarie Anaste 25/5/2004 si si si no generica disciplina della formazione, senza alcun riferimento ai contenuti ed alla modalità di erogazione della stessa Ccnl lavoratori dei porti 4/3/2005 si no generica disciplina della formazione, senza alcun riferimento ai contenuti ed alla modalità di erogazione della stessa Ccnl chimica farmaceutica Confindustria si si 28/5/2004 Ccnl autotrasporti e spedizione merci/ Ccnl magazzini generali 18/10/2005 si si segue 8 16 Guida alle Paghe - Allegato 5/2006

13 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Ccnl Ccnl panificazione Confesercenti 20/7/2005 Ccnl panificazione Federpanificatori 19/7/2005 Ccnl scuole private a gestione laica Aninsei 16/9/2005 Apprendistato profess.te disciplinato si si si Regolamentazione della formazione e della sua erogazione - disciplinata si si no generica disciplina della formazione, senza alcun riferimento ai contenuti ed alla modalità di erogazione della stessa Ccnl gomma e plastica Confapi si si 16/9/2005 Ccnl cooperative alimentari 21/9/2005 si si Ccnl alimentazione Confindustria si si 17/9/2005 Ccnl pompe funebri 15/7/2005 si no generica disciplina della formazione, senza alcun riferimento ai contenuti ed alla modalità di erogazione della stessa Ccnl autoscuole 5/7/2005 si no generica disciplina della formazione, senza alcun riferimento ai contenuti ed alla modalità di erogazione della stessa Ccnl farmacie private 5/5/2005 si no generica disciplina della formazione, senza alcun riferimento ai contenuti ed alla modalità di erogazione della stessa Ccnl alimentazione Confapi 6/5/2004 si no totale assenza disciplina della formazione Piano di dettaglio Piano formativo Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere corredato del piano formativo individuale, che ne costituisce parte integrante ed inderogabile. Dal momento che il modello nazionale non può tenere conto di tutte le specificità legate a ciascun soggetto che si intende assumere e al contesto aziendale nel quale quest ultimo deve inserirsi, il piano formativo deve essere integrato con un piano individuale di dettaglio, elaborato insieme al tutor, nel quale occorre indicare con maggiore precisione il percorso formativo dell apprendista. Emerge quindi con estrema chiarezza la necessità, da parte del datore di lavoro, di personalizzare ogni singolo piano formativo in base alle competenze del soggetto che si vuole assumere con contratto di apprendistato. Non sembra dunque che si possano usare formulari standard, eccetto che per il piano formativo individuale generico per il quale dovrebbe essere predisposto un unico modello a livello nazionale. Principali caratteristiche del piano formativo individuale Documento allegato al contratto che ne forma parte integrante e inderogabile Regioni e Province autonome predisporranno un modello unico nazionale Deve contenere il percorso di formazione formale e non formale, in base al bilancio delle competenze dell apprendista e degli obiettivi perseguiti In esso dovrà essere indicata la ripartizione fra formazione interna ed esterna all azienda Dovrà essere elaborato in coerenza con i profili formativi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, con il supporto tecnico del Repertorio delle professioni Guida alle Paghe - Allegato 5/

14 Regolamentazione regionale e contrattuale Apprendistato professionalizzante Competenze delle Regioni Modello ministeriale Finalità Rilascio del libretto formativo Limiti operativi Schemi di certificazione Le Regioni e le Province autonome definiranno le modalità per lo svolgimento, la valutazione, la certificazione e la registrazione sul libretto formativo delle competenze acquisite mediante il percorso di apprendistato. Registrazione della formazione La formazione formale effettuata durante il periodo di apprendistato deve essere registrata nel libretto formativo, in base ai criteri di riconoscimento della formazione, sulla base delle competenze tecnico-professionali acquisite durante il periodo di apprendistato, stabiliti dalle Regioni. Il modello di libretto formativo del cittadino è stato recentemente approvato dal Ministero del lavoro (D.M. 10 ottobre 2005, in G.U. 3 novembre 2005, n. 256). Esso rappresenta il documento nel quale vengono registrate e documentate tutte le informazioni, i dati e le attestazioni, in relazione alle esperienze svolte dal cittadino, nell arco di tutta la propria vita lavorativa, in ambito di istruzione, formazione e lavoro. In particolare, quale strumento sintetico di trasparenza dell apprendimento, il libretto formativo risponde all esigenza di rendere codificabile e riconoscibile anche l apprendimento non formale o informale, che necessita di essere ricostruito, documentato ed eventualmente certificato ai fini della trasparenza delle competenze. Tale documento, in formato cartaceo ed elettronico, viene rilasciato dalle Regioni o da soggetti delegati dalle medesime, mentre la responsabilità dell aggiornamento è essenzialmente a carico del soggetto titolare. Si rileva, tuttavia, che l operatività del libretto formativo incontra un forte limite nell attuale assenza a livello nazionale di un sistema di standard minimi di competenze, nonché di riconoscimento e certificazione delle stesse. In tal senso, lo stesso documento tecnico definisce il libretto formativo come «strumento in progress, che dovrà essere adeguato ed integrato mano a mano che si andranno definendo le caratteristiche di un sistema condiviso di standard minimi a livello nazionale». Pertanto, il vigente modello di libretto formativo rappresenta una prima tappa nella definizione dello strumento, mentre la piena operatività dello stesso potrà realizzarsi soltanto a seguito dell individuazione delle condizioni minime comuni a livello nazionale per la riconoscibilità e certificabiltà delle competenze. Pertanto, in attesa che il libretto formativo divenga pienamente operativo, la certificazione delle competenze acquisite durante il percorso di apprendistato professionalizzante può essere effettuata mediante schemi, predisposti nel rispetto dei criteri per la certificazione definiti dalle Regioni o dalle Province autonome, da parte delle stesse Regioni, o, in mancanza, da parte degli enti che erogano la formazione formale esterna, o dallo stesso datore di lavoro in caso di formazione formale interna. Alla pagina successiva si fornisce l esempio di modello di autocertificazione aziendale della formazione allegato al Ccnl Metalmeccanica Confindustria (rinnovo 19 gennaio 2006). 18 Guida alle Paghe - Allegato 5/2006

15 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Esempio di modello di autocertificazione aziendale della formazione Formazione effettuata durante il contratto di apprendistato Aree tematiche/contenuti (con riferimento al piano formativo individuale) Durata in ore/ Periodo Modalità adottata Firma Tutor e Apprendista ore Periodo ore Periodo ore Periodo ore Periodo & Aula & On the job & Affiancamento & e-learning & Esterna &... & Aula & On the job & Affiancamento & e-learning & Esterna &... & Aula & On the job & Affiancamento & e-learning & Esterna &... & Aula & On the job & Affiancamento & e-learning & Esterna &... FIRMA TUTOR FIRMA APPRENDISTA FIRMA TUTOR FIRMA APPRENDISTA FIRMA TUTOR FIRMA APPRENDISTA FIRMA TUTOR FIRMA APPRENDISTA Totale ore: FIRMA TUTOR AZIENDALE TIMBRO E FIRMA DELL AZIENDA FIRMA APPRENDISTA Data Guida alle Paghe - Allegato 5/

16 Regolamentazione regionale e contrattuale Apprendistato professionalizzante Divieto di cottimo Retribuzione percentualizzata Sottoinquadramento Contratti collettivi Normativi Economici Retribuzione Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante non può essere retribuito in base a tariffe di cottimo. Ciò non rappresenta una novità, in quanto tale divieto sussisteva anche con riferimento al vecchio apprendistato. Nel ricordare questo principio, il Ministero del lavoro ha sottolineato, in più di una occasione (circ. n. 40/2004 e n. 30/2005), che è da ritenersi ancora in vigore la disposizione (art. 13, c. 1, legge n. 25/1955) in base alla quale la retribuzione dell apprendista può essere determinata mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base all anzianità di servizio, con riferimento alla retribuzione del livello di uscita definita dalla contrattazione collettiva. Al contempo, tuttavia, occorre rispettare la nuova disposizione normativa (art. 53, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003) che stabilisce che, durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. Molti dei contratti collettivi, in occasione del rinnovo, hanno recepito integralmente quest ultimo criterio, rinunciando alla definizione delle retribuzioni in base al principio della percentualizzazione. Altri (es: edilizia artigianato 1º ottobre 2004) hanno invece continuato ad applicare la percentualizzazione. Entrambe le soluzioni, come già anticipato, appaiono condivise dal Ministero del lavoro. Incentivi In caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, sono riconosciuti due tipi di incentivi: normativi ed economici. Innanzitutto, come già anticipato, durante il rapporto di lavoro, la categoria di inquadramento può essere inferiore, per massimo due livelli, a quella di destinazione. Ciò permette al datore di lavoro di retribuire l apprendista in misura decisamente contenuta. In secondo luogo, fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l applicazione di particolari normative. Infine, in attesa che intervenga la riforma del sistema degli incentivi all occupazione, continuano ad essere applicabili gli attuali benefici contributivi, il cui riconoscimento, tuttavia, sarà condizionato alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Settore Contributo settimanale datore di lavoro Contributo apprendista Generalità E 2,89 (senza Inail) 5,54% E 2,98 (con Inail) Artigianato E 0,02 5,54% Sanzioni In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità dell apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza fra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. La maggiorazione così stabilita esclude l applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione (art. 53, c. 3, D.Lgs. n. 276/2003). 20 Guida alle Paghe - Allegato 5/2006

17 Apprendistato professionalizzante Regolamentazione regionale e contrattuale Ipotesi di inadempimento Al termine Durante il rapporto L inadempimento del datore di lavoro sarà valutato, ad esempio, in base a: quantità della formazione: nel caso in cui la formazione impartita, anche periodicamente, sia inferiore rispetto a quella prevista nel piano individuale di formazione o stabilito dalla regolamentazione regionale; assenza di un tutor con competenze adeguate; altri elementi che provino l inadempienza del datore in relazione all obbligo formativo. In caso di applicazione della sanzione appena descritta, il datore di lavoro non può continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale. Recesso Il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato dando disdetta con congruo preavviso (art c.c.), senza incorrere nei vincoli della normativa in materia di licenziamento. Nel caso in cui il datore non dia la citata disdetta nei termini e modi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, il rapporto di lavoro prosegue, oltre il termine, nella forma del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. È consigliabile dunque accertarsi che ci sia assoluta coincidenza fra scadenza dell apprendistato e termine del preavviso. È invece vietato recedere dal contratto di apprendistato prima del termine, in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In tali casi, dunque, si rende applicabile la disciplina vigente in materia di licenziamenti individuali. Vecchio e nuovo apprendistato: le principali differenze Istituto Vecchio apprendistato Apprendistato professionalizzante Autorizzazione preventiva Obbligatoria. La stessa è stata poi abrogata dall art. 85, D.Lgs. n. 276/2003 Non obbligatoria. La reintroduzione dell obbligo può esser prevista dalle Regioni Età In generale: 16 anni - 24 anni (elevabili a 26 in aree In generale: 18 anni - 29 anni e 364 gg. svantaggiate) Portatori di handicap: 16 anni - 26 anni (elevabili a 28 in aree svantaggiate) Settore artigiano: 16 anni - 29 anni (per qualifiche ad alto contenuto professionale individuate dai Ccnl) Settori Tutti Tutti Durata minima 18 mesi - 4 anni (elevabile a 5 anni nel 24 mesi - 6 anni e massima settore artigiano) Piano formativo Non previsto Previsto come parte integrante e inderogabile del contratto Formazione Solo esterna 120 ore medie annue, riducibili in caso Esterna o interna 120 ore annue di soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all attività da svolgere Retribuzione Percentualizzata Sottoinquadramento (con possibilità di percentualizzazione in base alle previsioni dei Ccnl) Sanzioni per mancata formazione Restituzione della contribuzione fruita in misura ridotta Versamento della differenza fra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100% Guida alle Paghe - Allegato 5/

18 Apprendistato professionalizzante - Profili legali Durata e profili formativi Francesco Rotondi Avvocato in Milano, LabLaw - Studio Legale Failla Rotondi & Zambelli Nel presente contributo, si cercherà di fornire una panoramica in merito alle varie tipologie di apprendistato introdotte dal D.Lgs. n. 276/2003 (1) e ciò con particolare riferimento alla fattispecie dell apprendistato professionalizzante ed all implementazione della stessa. Come noto, la c.d. riforma Biagi del mercato del lavoro del 2003 (attuata mediante il D.Lgs. n. 276/2003) è intervenuta a disciplinare e razionalizzare le forme contrattuali la cui precipua funzione è quella di fornire uno strumento di accesso al lavoro attraverso un percorso formativo. In quest ottica, il D.Lgs. n. 276/2003 ha previsto il superamento del vecchio contratto di formazione e lavoro, ha implementato il contratto di apprendistato (tipologia peraltro già conosciuta e disciplinata nell ordinamento italiano dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25) ed ha introdotto l ulteriore tipologia contrattuale del contratto di inserimento (il quale - in sede di prima lettura - era stato considerato come l erede del contratto di formazione e lavoro, mentre successivamente la circolare ministeriale (2) è intervenuta a chiarire che in questo contratto il contributo formativo è puramente eventuale). Nel contesto appena descritto, appare evidente che il principale contratto formativo sia quello d apprendistato. In termini generali, il contratto d apprendistato si caratterizza rispetto ad un ordinario contratto di lavoro per il fatto che la causa fondante l instaurazione del rapporto non si esaurisce nella mera messa a disposizione delle energie lavorative dell apprendista a fronte del pagamento della retribuzione ma richiede, anche, che al lavoratore siano forniti adeguati insegnamenti per il conseguimento di una «qualifica professionale, di una qualificazione tecnicoprofessionale o di titoli di studio di livello secondario, universitari, o specializzazioni dell alta formazione» (2). Per qualificare questo particolare assetto di interessi in cui unitamente agli elementi tipici del rapporto di lavoro concorre l aspetto formativo, si è parlato di contratto a «causa mista». In particolare, il legislatore - a seguito della novella del ha previsto tre distinte tipologie di contratto d apprendistato: il contratto d apprendistato per l espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione; il contratto d apprendistato c.d. professionalizzante, volto a conseguire una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico-professionali; il contratto d apprendistato per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Attraverso la diversificazione delle tre tipologie d apprendistato appena descritte, il legislatore ha disegnato un meccanismo di accesso al mercato del lavoro modellato in funzione del «target/qualificazione professionale» che il lavoratore intende ottenere. In altre parole, potremmo trovarci innanzi a carriere che, come chiarisce lo stesso Ministero (2), si sviluppano attraverso la successione delle diverse tipologie di contratto d apprendistato. Fonti regolatrici Attualmente la regolamentazione del contratto d apprendistato è fornita dal combinato disposto di molteplici fonti: la legge dello Stato, le leggi regionali e le previsioni della contrattazione collettiva. A livello di legislazione nazionale, l apprendistato è regolato dagli articoli 47 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 nonché dalle norme, «in quanto compatibili», della legge n. 25/1955. Diversamente, è affidata alla legislazione regionale la regolamentazione dei profili formativi delle singole tipologie contrattuali. Da ultimo, alla contrattazione collettiva (di livello nazionale, territoriale ed aziendale) è demandata la regolamentazione delle modalità di erogazione della formazione, interna ed esterna, nell ambito degli standard fissati dalla legislazione regionale. In particolare, con riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, alle parti collettive è demandata la determinazione della durata del contratto di apprendistato. Limiti quantitativi alla stipulazione L art. 47 del D.Lgs. n. 276/ 2003 statuisce il limite massi- Note: (1) In Dir. prat. lav., 2003, 40, inserto e 42, (2) Min. welfare, circ. n. 40 del 14 ottobre 2004, in Dir. prat. lav., 2004, 44, Percorsi DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 26/

19 Percorsi mo al numero di contratti di apprendistato che possono essere conclusi dal singolo datore di lavoro. Tale limite non potrà essere superiore al 100% delle «maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso». La norma prosegue affermando che, laddove la società datrice di lavoro non annoveri nel proprio organico maestranze specializzate (o ne abbiano in numero inferiore a tre), la stessa potrà concludere non più di tre contratti di apprendistato, con l eccezione delle imprese artigiane (a cui si continueranno ad applicare le disposizioni di cui all articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443) (3). Sotto diverso profilo, occorre segnalare che il legislatore ha ritenuto d eliminare il riferimento, previsto dalla disciplina del 1955, alla necessità di ottenere l autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro per stipulare i contratti d apprendistato (4). Tre tipologie Premesso e chiarito quanto sopra in merito al contratto di apprendistato in generale, si procederà, qui di seguito, alla descrizione sommaria delle singole tipologie d apprendistato, soffermando in particolare l attenzione sull apprendistato professionalizzante. Espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione L art. 48 del D.Lgs. n. 276/ 2003 regolamenta la prima tipologia di apprendistato ossia quella volta all espletamento del dovere di istruzione e formazione per i giovani e gli adolescenti che hanno compiuto i quindici anni (5). La durata del periodo di apprendistato è determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi già in possesso dell apprendista ed agli ulteriori crediti che potrebbero essere assegnati all esito del tirocinio. In ogni caso, la durata di tale tipologia di apprendistato non potrà superare il limite dei tre anni. Per quanto attiene alla determinazione dell effettiva durata del contratto, il tema è stato rimesso alla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) a cui, inoltre, è demandata anche la regolamentazione delle modalità di erogazione della formazione, secondo i limiti determinati dalle Regioni tramite i regolamenti attuativi. Sotto il profilo dei requisiti formali, il contratto - che richiede la forma scritta ad substantiam - deve contenere i seguenti elementi: l indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto; l indicazione del piano formativo individuale; l indicazione della qualifica da conseguire. In caso di mancanza della forma scritta, il contratto sarà affetto da nullità e conseguentemente il rapporto sarà da ricondursi all interno di un normale rapporto di lavoro. Per ciò che riguarda le ore dedicate alla formazione, si precisa che queste dovranno essere svolte sia all interno che all esterno del luogo di lavoro alla presenza di un tutor aziendale dotato di formazione e competenze adeguate, secondo quanto definito dalla contrattazione collettiva e sulla base degli standard fissati dalle Regioni competenti (6). Al termine del periodo fissato, l apprendista avrà diritto al riconoscimento del livello professionale raggiunto, che verrà riportato sul libretto formativo. Acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione Il legislatore, coerentemente con l intento di introdurre uno strumento che consentisse la realizzazione di percorsi di formazione anche mediante il conseguimento di elevate professionalità, ha introdotto l apprendistato per l acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Questa forma di apprendistato (disciplinata dall art. 50 del D.Lgs. n. 276/2003) si rivolge a lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (7) (17 anni per i soggetti in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53). L apprendista, al termine del contratto, tende a conseguire un titolo di studio di livello secondario, di livello universitario o di alta formazione ovvero la specializzazione tecnica superiore di cui all art. 69 della legge 17 maggio 1999, n Anche in questo caso, il legislatore non fissa direttamente la durata del periodo di apprendistato e delega alle Regioni, previo accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative (8), la disciplina degli aspetti relativi all erogazione della formazione. Note: (3) Per le imprese artigiane che non lavorano in serie, il numero di apprendisti sarà di 9 elevabile a 13; per le imprese artigiane che lavorano in serie con lavorazione non del tutto automatizzata, il numero di apprendisti sarà di 5 elevabile a 8. Per le imprese artigiane che svolgono attività su misura, artistiche o nel mercato dell abbigliamento, il numero di apprendisti sarà di 16 elevabile a 24. Per le imprese edili, il numero di apprendisti sarà di 5 elevabile a 9. (4) Art. 85, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003. (5) Cfr. Tiraboschi, Il nuovo contratto di apprendistato e il contratto di inserimento, insupplementi di Guida al lavoro, 2003, 4. (6) Le Regioni e le Province autonome dovranno definire la qualifica professionale ed il monte ore di formazione, esterna ed interna, ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53. (7) Il limite dei 29 anni è da intendersi nel senso che è possibile concludere un contratto di apprendistato fino al compimento dei 30 anni (29 anni e 264 giorni), così come precisato dalla circolare del Ministero del welfare 25 gennaio 2006, n. 2, in Dir. prat. lav., 2006, 7, 383. (8) Non viene fornita alcune linea guida circa i principi generali ai quali dovranno attenersi le Regioni e gli altri enti DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 26/2006

20 Apprendistato professionalizzante Il contratto d apprendistato professionalizzante rappresenta, in ragione delle finalità che intende conseguire, della tipologia dei lavoratori cui è rivolto nonché della maggior diffusione dello stesso in termini numerici, la forma contrattuale d apprendistato di maggiore interesse. Nella presente panoramica, si cercherà dunque di fornire alcuni cenni non soltanto in merito alla disciplina dell istituto de quo prevista dal D.Lgs. n. 276/2003, ma anche allo stato di implementazione del predetto nelle varie Regioni. Campo di applicazione, limiti di età, durata In primo luogo, occorre precisare che il contratto di apprendistato professionalizzante, come del resto le altre tipologie di apprendistato, è rivolto ai datori di lavoro appartenenti a tutte le categorie produttive, senza alcuna distinzione. L elemento caratterizzante di questo contratto consiste nel finalizzare il rapporto al conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro e l acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali (9). Possono, pertanto, accedere al contratto di apprendistato professionalizzante tutti i giovani di età compresa fra i 18 ed i 29 anni (10) che hanno concluso il loro percorso formativo (anche attraverso l apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e formazione) (11). Teoricamente, dunque, saranno ipotizzabili periodi di durata pari a sei anni nel corso dei quali il dipendente svolge due tipologie/livelli di apprendistato. Sotto questo profilo, è evidente la fiducia che il legislatore ha inteso riporre in quest istituto. Tale considerazione assume maggior rilevanza se si considera che il contratto di formazione e lavoro aveva una durata massima di due anni e che la precedente disciplina dell apprendistato prevedeva che la durata massima del contratto fosse di quattro anni. In ogni caso, è demandata ai contratti collettivi stipulati «dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale o regionale» la determinazione della durata effettiva dell apprendistato in relazione alla professionalità da conseguire. Anche sotto questo profilo, occorre evidenziare che la durata minima (che nella precedente disciplina era fissata in diciotto mesi) non può essere oggi inferiore a due anni; il ché riconferma la centralità che il legislatore ha inteso conferire al contratto di apprendistato nell ambito degli strumenti di accesso al mercato del lavoro. A mero titolo esemplificativo, si riportano, qui di seguito, alcune tabelle relative ai contratti collettivi che hanno fissato la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante. A) Il contratto collettivo del Commercio, siglato in data 2 luglio 2004, ha previsto la seguente durata: Livello Durata 2 48 mesi 3 48 mesi 4 48 mesi 5 36 mesi 6 24 mesi B) Il contratto collettivo dei Lavoratori edili Confindustria, siglato in data 20 maggio 2004, ha stabilito la seguente durata: Livello Durata 2 3 anni 3 4 anni 4 5 anni 5 5 anni 6 5 anni 7 5 anni Forma e divieto di tariffe a cottimo Analogamente a quanto accadeva nel vigore della precedente disciplina e come abbiamo già avuto modo di osservare con riferimento al contratto d apprendistato per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, il legislatore ha richiesto la forma scritta del contratto d apprendistato professionalizzante ad substantiam. Nel contratto, peraltro, dovranno essere indicati i seguenti elementi: la prestazione lavorativa oggetto del contratto; la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro; il piano formativo individuale (elemento quest ultimo non richiesto dalla precedente disciplina). Sotto il profilo della quantificazione della retribuzione spettante all apprendista, il D.Lgs. n. 276/2003 ha previsto il divieto di determinare il compenso dell apprendista secondo tariffe di cottimo, come già peraltro previsto dalla precedente normativa. Regolamentazione dei profili formativi Il tema della regolamentazione dei profili formativi del contratto d apprendistato professionalizzante è quello che, sicuramente, riveste il maggior interesse. Note: (9) Cfr. punto 4.1 della circolare del Ministero del welfare 14 ottobre 2004, n. 40, cit. (10) Sotto questo profilo, la circolare del Ministero del welfare del 15 luglio 2005, n. 30 (in Dir. prat. lav., 2005, 32, 1779) ha chiarito che l assunzione potrà essere effettuata fino al compimento del trentesimo anno di età ossia 29 anni e 364 giorni e nello stesso senso si è orientata la giurisprudenza del Supremo Collegio (Cass. n /2004). (11) Cfr. punto 4.3 della circolare del Ministero del welfare 14 ottobre 2004, n. 40, nella quale viene ribadito che può essere prevista la stipulazione di un contratto di apprendistato professionalizzante dopo quella di un contratto di apprendistato per il diritto-dovere di istruzione, ancorché,inquesto caso, la durata massima cumulativa dei due contratti non possa essere superiore ai sei anni. Percorsi DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 26/

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