IL SEGRETO PROFESSIONALE E IL SEGRETO D UFFICIO. Mariano Di Meo
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1 IL SEGRETO PROFESSIONALE E IL SEGRETO D UFFICIO Dott. Mariano Di Meo
2 trenta minuti con
3 il segreto professionale e
4 l evoluzione del rapporto medico-paziente la Deontologia Medica il reato penale della sua rivelazione le giuste cause di rivelazione la testimonianza del medico il segreto d ufficio aspetti particolari
5 IL SEGRETO PROFESSIONALE
6 E È un dovere morale T I C A
7 Segreto professionale Da secretus, participio passato di secerno separare, dividere
8 PUBBLICO PRIVATO DIRITTI DEL SINGOLO ANTINOMIA ESIGENZE DELLA COLLETTIVITA
9 Sfera dell attività privata Coinvolge esclusivamente le due persone legate dal rapporto medico-paziente
10 Sfera dell attività pubblica Il medico ottempera ad obblighi giuridici osservando norme e disposizioni legislative
11 DIFFICOLTA NEL RISPETTO DEL SEGRETO PROFESSIONALE specializzazione della professione medica progressiva scomparsa della connotazione privatistica del rapporto medico-paziente, quasi completamente spersonalizzato contemporaneo incremento del rapporto tra strutture sanitarie ed utenti, con tutti i risvolti di natura organizzativa, burocratica e di gestione economica diversa percezione sociale della malattia nei tempi moderni
12 Questa trasformazione la si può scorgere anche nella evoluzione delle norme deontologiche in merito al segreto professionale nei vari Codici di Deontologia Medica Nel 1989 ammetteva solo due deroghe: l ubbidienza ad un obbligo di Legge e l autorizzazione dell interessato. Nel 1995, epoca in cui la problematica e la discussione sulla liceità dell informazione sullo stato di sieropositività per l HIV erano particolarmente sentite, il Codice era più elastico lasciando al medico la valutazione sulla opportunità della deroga quando fosse in grave pericolo la salute o la vita di terzi. Nel 1998 la discrezionalita concessa al medico era subordinata all autorizzazione del garante per la protezione dei dati personali nell ambito della normativa sulla cosiddetta privacy.
13 CODICE DI DEONTOLOGIA APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI NEL 2006 ART. 10 SEGRETO PROFESSIONALE ART. 11 RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
14 ART. 10 CODICE DEONTOLOGIA MEDICA SEGRETO PROFESSIONALE Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell esercizio della professione. La morte del paziente non esime il medico dall obbligo del segreto. Il medico deve informare i suoi collaboratori dell obbligo del segreto professionale. L inosservanza del segreto medico costituisce mancanza grave quando possa derivarne profitto proprio o altrui ovvero nocumento della persona assistita o di altri. La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall adempimento di un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie, notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai successivi artt. 11 e 12. Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto professionale. La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.
15 ART. 11 CODICE DEONTOLOGIA MEDICA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale. Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge. Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona.
16 ART. 12 CODICE DEONTOLOGIA MEDICA TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI Al medico, è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del paziente previa richiesta o autorizzazione da parte di quest ultimo, subordinatamente ad una preventiva informazione sulle conseguenze e sull opportunità della rivelazione stessa. Al medico peraltro è consentito il trattamento dei dati personali del paziente in assenza del consenso dell interessato solo ed esclusivamente quando sussistano le specifiche ipotesi previste dalla legge ovvero quando vi sia la necessità di salvaguardare la vita o la salute del paziente o di terzi nell ipotesi in cui il paziente medesimo non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire e/o di intendere e di volere; in quest ultima situazione, peraltro, sarà necessaria l autorizzazione dell eventuale legale rappresentante laddove precedentemente nominato. Tale facoltà sussiste nei modi e con le garanzie dell art. 11 anche in caso di diniego dell interessato ove vi sia l urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi.
17 OLTRE CHE UN OBBLIGO MORALE E DEONTOLOGICO, IL SEGRETO PROFESSIONALE E ANCHE UN PRECISO OBBLIGO GIURIDICO ART. 622 CODICE PENALE RIVELAZIONE DI SEGRETO PROFESSIONALE Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a 1 anno o con la multa da lire a lire Il delitto è punibile a querela della persona offesa
18 DUE DIVIETI: RIVELARE IL SEGRETO Giusta causa UTILIZZARE IL SEGRETO Senza deroghe
19 SEGRETO Deve ritenersi tale ogni notizia o fatto non noto che riguardi qualsiasi aspetto della vita privata dell assistito e che quest ultimo abbia interesse a che non venga rivelata e della quale il medico sia venuto a conoscenza per motivi professionali. Il Segreto può essere anche una notizia che si riferisca alla sfera intima del soggetto di natura patrimoniale, familiare, sentimentale, emotiva, ecc, che questo ha interesse a che non venga rivelata. Anche quando la notizia è di dominio pubblico, si è tenuti al segreto, perché rivelarlo può, se non altro, confermare o avvalorare la notizia stessa.
20 Anche quando la notizia è di dominio pubblico, si è tenuti al segreto, perché rivelarlo può, se non altro, confermare o avvalorare la notizia stessa.
21 Non è importante se la notizia la si è appresa direttamente dalla persona assistita; l espressione avendo notizia vuole dire che l obbligo del segreto non si riferisce a quei fatti o circostanze riferite direttamente dall assistito, ma anche a quello che si è appalesato al medico durante la sua prestazione. Può accadere, infatti, che la stessa persona può ignorare la notizia stessa, come nel caso del paziente la cui malattia, scoperta dal medico o dagli accertamenti diagnostici praticati, non sia stata ancora comunicata al paziente.
22 Importante è tenere presente che il medico non può decidere cosa è segreto e cosa non lo è, non può essere arbitro nel valutare ciò che merita e ciò che non merita di esser considerato segreto, in quanto è solo la persona assistita che lo decide.
23 SOGGETTO OBBLIGATO AL SEGRETO PROFESSIONALE L obbligo riguarda chiunque si trovi depositario del segreto, per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte L espressione definisce la differenza tra il segreto professionale e il segreto naturale generico
24 Per ragione del proprio stato sta a significare che è tenuto al segreto professionale non solo chi esercita un attività professionale, ma anche chi, avendo rapporti, lavorativi e non, con il professionista, viene, per il suo stato, ad apprendere notizie riservate: coniuge, figli e familiari del medico segretarie e collaboratori dello studio medico personale domestico, ecc. studente che fa pratica, ecc.
25 Per ragione del proprio ufficio indica che è ugualmente tenuto al segreto professionale anche chi è venuto a conoscenza del segreto nell assolvere a doveri e compiti (portiere, centralinista di ospedale, ecc.) Per ragione della propria professione o arte si riferisce a tutti i professionisti (medici, avvocati, farmacisti, biologi, ecc.) ed esercenti arti (arti sanitarie)
26 Per quanto riguarda la parola rivela, la rivelazione può essere effettuata anche con semplici gesti o sottintesi, purchè questi siano idonei e sufficienti a far comprendere ad altri ciò che rappresenta un segreto.
27 COME PUO AVVENIRE LA RIVELAZIONE? Non custodendo in modo adeguato la documentazione sanitaria, come le cartelle cliniche, le schede, ecc. e permettendo che persone non tenute al segreto ne prendano visione. Parlandone in modo manifesto o con cenni, gesti, allusioni che consentano di intuire il segreto. Non ottemperando all obbligo dell anonimato nelle denunce ove questo è richiesto. Presentando il referto nei casi non dovuti.
28 GIUSTA CAUSA DI RIVELAZIONE IMPERATIVE PERMISSIVE Impongono la rivelazione del segreto per doveri espressamente stabiliti dalla legge Consentono o permettono la rivelazione, anche se non obbligano espressamente alla rilevazione stessa In effetti si ha trasmissione di segreto
29 CAUSE IMPERATIVE Le denunce (malattia infettiva, causa della morte, ecc) I certificati obbligatori Il referto (art. 365 cp) La perizia e la consulenza tecnica L arbitrato Dott. Mariano D Le visite medico-legali di controllo, ecc.
30 CAUSE PERMISSIVE CORRISPONDONO A SITUAZIONI CHE ESCLUDONO LA PUNIBILITA DEI REATI IN GENERE, PERCHE ELIMINANO L ANTIGIURIDICITA DEL FATTO (CAUSE SCRIMINANTI) Il caso fortuito o la forza maggiore (art. 45 cp). Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore Il costringimento fisico (art. 46 cp) L errore di fatto (art. 47 cp) L errore determinato dall altrui inganno (art. 48 cp) L esercizio di un diritto o l adempimento di un dovere (art. 51 cp): può configurare causa imperativa La difesa legittima (art. 52 cp)
31 Lo stato di necessità (art. 54 cp). Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere di esporsi al pericolo
32 Il consenso dell avente diritto (art. 50 cp) Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne. La validità del consenso dell avente diritto presuppone che esso sia informato, esplicito, autentico, libero ed immune da vizi. La questione è di particolare interesse in quanto il consenso a rivelare un segreto è valido solo per quanto si riferisce alle situazioni conosciute dal paziente e non può essere valido per quanto concerne situazioni di cui egli non ha piena consapevolezza.
33 SEGRETO PROFESSIONALE E TESTIMONIANZA Art. 200 del cpp; Segreto professionale Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l obbligo di riferirne all autorità giudiziaria: (omissis) c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria. (omissis) Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. (omissis).
34 SEGRETO D UFFICIO Quando il medico riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, può incorrere nel reato di Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, previsto dall art. 326 del codice penale. E il caso del personale medico e non medico del 118 e dei reparti ospedalieri e territoriali di pronto soccorso.
35 SEGRETO D UFFICIO MEDICO PU oppure IPS Reato previsto dall art. 326 del codice penale Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Il pubblico ufficiale e la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l agevolazione è solo colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
36 SEGRETO PROFESSIONALE DIFFERENZA TRA SEGRETO D UFFICIO art 622 cp Chiunque per ragione del proprio stato o ufficio o professione o arte art. 326 cp PU o IPS Doloso anche Colposo Punibile a querela di parte Perseguibile d ufficio Punito con misure più severe
37 grazie per l attenzione
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