ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE. Prot. n. 121 LC/lc Torino, 4 novembre 2011

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1 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE Prot. n. 121 LC/lc Torino, 4 novembre 2011 On.le Ministero delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione IV Ufficio IV ROMA Oggetto: schema di regolamento ministeriale di attuazione dell articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n Premessa Assoprevidenza quale centro tecnico nazionale di previdenza e assistenza complementari, privo di fini di lucro e non rappresentativo di alcun interesse di mercato, esprime una generale condivisione dei principi generali che hanno condotto alla redazione dello schema di Regolamento ministeriale di attuazione dell art. 7-bis, c. 2, del d. lgs. n. 252/2005, che, recependo le disposizioni di cui all art. 17 della Direttiva 2003/41/CE (nel seguito, semplicemente Direttiva IORP ), detta i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni (nel seguito, semplicemente Regolamento ). Non v è dubbio, infatti, che la predisposizione di un adeguato regime di solvibilità delle forme pensionistiche rappresenta un presupposto ineludibile per la costruzione di un efficace sistema di previdenza complementare, correttamente ed opportunamente segnalato e disciplinato dalla Direttiva IORP, in base al quadro normativo europeo al tempo vigente. Tuttavia non può non rilevarsi come dal momento dell approvazione della citata Direttiva la normativa in tema di solvibilità si sia profondamente modificata sia con riferimento al comparto assicurativo, con l approvazione della Direttiva 2009/138/CE (nel seguito, semplicemente Direttiva Solvency II ) sia con specifico riferimento al comparto previdenziale, per il quale le istituzioni Europee non solo hanno sancito la non applicabilità tout court della Direttiva Solvency II, ma hanno esplicitamente riconosciuto l esigenza della definizione di un adeguato e peculiare quadro normativo attivando prontamente un approfondita consultazione al riguardo con gli operatori del comparto. Assoprevidenza Telefono Fax: Via Pomba, 23 Mobile: Torino laura.crescentini@assoprevidenza.com C.F.:

2 Rinviando alle considerazioni esposte con riferimento all art. 5 del Regolamento per un analisi più approfondita della materia, pur comprendendo l esigenza di dare luogo all adeguamento della disciplina richiesto dalla Direttiva IORP, ci limitiamo qui a sottolineare l opportunità di un attenta valutazione della possibilità di differire la previsione di regole specifiche ad un momento successivo alla conclusione della riflessione comunitaria in materia, al fine di pervenire alla definizione di un quadro normativo aggiornato, adeguato e coerente con l impostazione UE. Ciò anche nella consapevolezza che allo stato la solvibilità delle forme pensionistiche contemplate dallo Schema è puntualmente monitorata dalla Covip, circostanza che consente di affrontare con significativa tranquillità l eventuale differimento del nuovo impianto di solvibilità nella fondata convinzione che non vi sia la possibilità che il differimento in parola sia causa di gravi pregiudizi nei confronti degli aderenti alle forme stesse. - Art. 2: Ambito di applicazione Preliminarmente si rileva come alla luce della normativa italiana e dell attuale quadro operativo, in virtù delle esclusioni contemplate dall art. 2, c. 1, il Regolamento in consultazione interessa essenzialmente le forme pensionistiche già costituite alla data dell entrata in vigore della l. n. 421/1992 (con esclusione di quelle di cui all art. 20, c. 7, del d. lgs. n. 252/2005), poiché i fondi pensione costituiti successivamente a tale data non assumono direttamente né rischi biometrici né garanzie di rendimento, affidando entrambe le copertura a soggetti esterni (tipicamente, Compagnie di assicurazione) ai quali è altresì demandata l erogazione delle rendite. Fra le esclusioni dal campo di applicazione dovrebbero peraltro essere espressamente contemplate, così come previsto dall art. 17, c. 1, della Direttiva IORP, le forme pensionistiche nei cui Statuti/Regolamenti è formalmente contenuta la garanzia del datore di lavoro nei confronti degli impegni assunti dal forma stessa. Si sottolinea inoltre che la locuzione impegni finanziari non sembra rappresentare correttamente la realtà delle forme pensionistiche i cui impegni sono individuati dalle modalità di calcolo delle prestazioni previste dalla normativa statutaria/regolamentare, delle quali gli aspetti finanziari rappresentano solo un aspetto, ancorché significativo. Al riguardo appare quindi più opportuno sostituire la locuzione in parola con impegni connessi con la realizzazione del piano pensionistico. - Art. 3: Principi generali Concordando con la necessità di garantire adeguati processi di calcolo delle riserve tecniche, si rappresenta come per la maggior parte delle forme pensionistiche tali compiti sono attualmente svolti in outsourcing, in considerazione di opportune valutazione costi/benefici. Si segnala quindi l esigenza di ritenere soddisfatti i requisiti previsti dal comma 2 dell articolo in parola anche allorquando gli stessi siano nella disponibilità della forma pensionistica per il tramite di soggetti esterni alla forma stessa. Ciò anche in considerazione della previsione dell art. 4, c. 2, del Regolamento che stabilisce la certificazione delle riserve tecniche da parte di un attuario, figura professionale non sempre presente all interno delle forme pensionistiche. Una diversa interpretazione prefigurerebbe l obbligo per le forme pensionistiche di dotarsi al proprio interno di un ufficio attuariale, circostanza che rappresenterebbe per la maggior parte 2

3 delle forme stesse un significativo aggravio dei costi al quale non corrisponderebbe un adeguato vantaggio operativo. - Art. 4: Riserve tecniche - Comma 1 Si ribadiscono le medesime considerazioni circa l espressione impegni finanziari già espresse con riferimento all art. 2; - Comma 3 In primo luogo si rileva come la formulazione della lettera a) riprende solo in parte i contenuti delle disposizioni di cui all art. 15, comma 4, lett. a) della Direttiva IORP, ponendo l accento esclusivamente sulla necessità che siano tutelati i diritti dei soggetti pensionati e i diritti maturati dagli iscritti attivi presenti al momento della valutazione. Peraltro nella medesima lett. a) la Direttiva IORP sottolinea come l importo minimo delle riserve tecniche è calcolato secondo un metodo attuariale sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi, conformemente alla disciplina pensionistica dell'ente. In una forma pensionistica a prestazione definita la stabilità economica è definita in un orizzonte operativo ampio, che tiene conto dell evoluzione futura della forma stessa. Nella valutazione delle riserve entrano quindi a pieno titolo non solo gli impegni relativi ai soggetti già pensionati e ai diritti maturati dagli iscritti attivi ma anche gli impegni relativi alla copertura dei diritti futuri e le contribuzioni future degli iscritti attualmente in attività nonché gli impegni e le contribuzioni relative al contingente di coloro che si iscriveranno alla forma successivamente alla data di valutazione stessa. Inoltre non appare chiaro il significato da attribuire all indicazione del calcolo su base individuale in quanto potrebbe dare adito ad interpretazioni non coerenti con le usuali tecniche attuariali utilizzate per le valutazioni in parola, così come illustrate nelle relative linee guida promulgate dall Ordine degli attuari ed accettate dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell Economia con il dm 29 novembre 2007 con riferimento alle valutazioni attuariali per gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Da ultimo si sottolinea come nell ambito del processo di revisione della Direttiva IORP, la definizione dei criteri per la determinazione delle riserve tecniche costituisca uno dei punti qualificanti al quale la consultazione attualmente in corso condotta dall EIOPA dedica ampio spazio, nella consapevolezza che anche i criteri esposti nella Direttiva Solvency II al riguardo non sono coerenti con l operatività dei fondi pensione. Sulla base delle considerazioni suesposte, si propone di eliminare il riferimento al calcolo su base individuale e agli iscritti al fondo alla data della valutazione, riproponendo quindi il testo originale dell art. 15, c. 4, lett. a) della Direttiva IORP. Con riferimento alla determinazione del tasso di interesse, si segnala come le considerazioni svolte al punto i) della lett. a) hanno una portata generale e quindi devono trovare applicazione nella scelta del tasso nel suo complesso, non solo nella definizione del suo limite massimo. Circa tale ultimo aspetto, concordando con l opportunità di fissare in via regolamentare un limite massimo del tasso di attualizzazione, si esprime una netta preferenza per l ipotesi 1 (coerente, fra l altro, con quanto previsto nel citato dm ) sulla base delle medesime considerazioni esposte nella Sintesi esplicativa del Regolamento che evidenziano come il tasso di interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e 3

4 lungo periodo sia caratterizzato da poca volatilità e coincida in termini di orizzonte temporale con gli impegni del Fondo. - Comma 7 La fattispecie della cessazione della forma pensionistica è specificatamente disciplinata dagli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 252/2005: appare quindi opportuno che la coerenza con la predetta disciplina sia espressamente prevista nel comma 7. - Art. 5: Attività supplementari Prima di entrare nel dettaglio delle disposizioni contenute nell articolo in parola, appare utile ribadire come la definizione di un adeguato regime di Solvibilità per i fondi pensione è da tempo uno degli elementi centrali del dibattito in ambito UE in materia di previdenza complementare. Allo stato è possibile senz altro affermare che vi è un generale consenso su alcuni principi fondamentali: - la definizione di un regime di solvibilità per i fondi pensione è necessaria e deve essere individuata in base a criteri ad hoc in considerazione delle loro caratteristiche peculiari (funzione sociale, gestione di lungo periodo, ricorso alla solidarietà, partecipazione delle parti sociali alla gestione, ecc.); - le disposizioni previste nell art. 17 della Direttiva IORP, fondate sui contenti degli artt. 27 e 28 della direttiva 2002/83/CE (nel seguito, semplicemente Direttiva Solvency I ) non sembrano essere adeguate, sia in virtù delle già evocate specificità, sia perché le suddette disposizioni risultano superate anche per il comparto assicurativo, a seguito dell emanazione della Direttiva Solvency II; - esiste la necessità di aggiornare la Direttiva IORP, anche con riferimento alla tematica della solvibilità. A tal fine la Commissione ha chiesto un parere tecnico all EIOPA che dovrebbe essere formulato nel primo trimestre del 2012 a seguito di un lungo e complesso processo di consultazione che vede coinvolti tutti gli attori del comparto nei diversi paesi membri. In particolare lo scorso 25 ottobre è stata pubblicata la seconda consultazione (la prima si è conclusa nello scorso agosto) che, al punto 9 dedica ampio spazio agli emendamenti al regime stabilito dalla Direttiva Solvency II che si ritengono necessari per la definizione dell analogo regime dedicato ai fondi pensione. Alla luce di quanto suesposto appare molto probabile che nel medio periodo la normativa europea in materia sarà profondamente modificata. Appare quindi quantomeno opportuno interrogarsi circa l opportunità di imporre ai fondi pensione di compiere comportamenti che potrebbero avere un impatto anche significativamente negativo sulla loro operatività per adeguarsi ad una normativa oramai riconosciuta obsoleta e non adeguata. Ciò anche in considerazione di due ulteriori considerazioni: a) se è vero che il comma 2 dell art. 17 della Direttiva IORP fa espresso riferimento al margine di solvibilità previsto nella Direttiva Solvency I, è anche vero che dalla lettura sistematica dei commi 1 e 3 emerge una sostanziale autonomia degli Stati membri nella determinazione dei fondi propri obbligatori ( stabiliscano norme più particolareggiate ), a condizione che: o il loro importo rifletta la tipologia dei rischi e di attività in relazione al complesso degli schemi che gestiscono; 4

5 o siano giustificate sotto il profilo prudenziale; b) l impianto di controllo e l attento monitoraggio posto in essere dalla Covip si è dimostrato sinora perfettamente in grado di garantire la stabilità economica delle forme pensionistiche. Entrando nel dettaglio delle modalità di calcolo del margine di solvibilità si sottolinea come la misura prevista nel Regolamento, pari al 4% delle riserve, potrebbe non rappresentante le reali necessità di accantonamento a copertura dei rischi effettivamente assunti dai fondi pensione, per varie motivazioni: si limita a considerare i rischi biometrici, di garanzia di investimento o legati a prestazioni definite e non considera altri rischi gestionali/organizzativi (rischi invece contemplati nel nuovo regime Solvency II e oggetto della consultazione EIOPA); non tiene in alcun modo conto delle ipotesi sulla base delle quali sono calcolate le riserve tecniche, premiando, paradossalmente, quei fondi che, adottando basi tecniche meno prudenziali (ad esempio circa il tasso di attualizzazione o la mortalità) perverranno a riserve di consistenza inferiore. A conclusione dell analisi non può che ribadirsi la ferma convinzione che nella redazione del Regolamento accanto alle condivisibili preoccupazioni di tipo formale debbano trovare adeguato spazio le considerazioni di tipo sostanziale, nella consapevolezza che il differimento dell applicazione di un nuovo regime di solvibilità non porterebbe pregiudizio ai diritti degli iscritti ai fondi pensione, poiché il mantenimento del vigente regime consente di garantire la stabilità economica dei fondi pensione. *** *** *** Nella convinzione che codesto onorevole Ministero non mancherà di valutare le tematiche segnalate, le strutture di Assoprevidenza rimangono a disposizione per ogni eventuale confronto tecnico reputato opportuno. Con i più deferenti ossequi. IL PRESIDENTE (Sergio Corbello) 5

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