Prot. n. 2 LC/lc Torino, 7 gennaio AGLI ASSOCIATI Loro sedi
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1 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE Prot. n. 2 LC/lc Torino, 7 gennaio 2014 Anno 2014, circ. n. 1 AGLI ASSOCIATI Loro sedi Oggetto: Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa - Risoluzione 17 dicembre 2013, n. 97/E. I) L OGGETTO DELLA RISOLUZIONE N. 97/E DEL 17 DICEMBRE Con la risoluzione in epigrafe la Direzione Centrale Normativa dell Agenzia delle Entrate affronta, rispondendo ad un istanza di consulenza giuridica formulata da associazioni di categoria altamente rappresentative del mercato finanziario, la questione del trattamento IVA delle commissioni percepite dalla Banche depositarie per le attività rese nei confronti dei Fondi comuni di investimento (OICR). Com è noto, il tema è comune anche ai fondi pensione che, parimenti, sono tenuti ad avvalersi per la gestione dei propri patrimoni di una banca depositaria, incaricata oltre che di attività riconducibili alla gestione, come tali esenti da IVA anche dell attività di controllo e sorveglianza, nonché del deposito dei titoli ed altre attività finanziarie in cui è investito il patrimonio del fondo, attività, invece, imponibili IVA. II) IL CONTENUTO DELLA RISOLUZIONE. La risoluzione prende testualmente posizione sul comportamento degli organi di controllo dell Amministrazione Finanziaria che in sede di accertamento delle annualità pregresse, hanno riqualificato come imponibili, ai Assoprevidenza Telefono Fax: Via Pomba, 23 Mobile: Torino laura.crescentini@assoprevidenza.com C.F.:
2 fini IVA, le commissioni, complessivamente considerate, percepite dalle banche depositarie, stante l unicità dei corrispettivi stabiliti dalle parti in relazione alle prestazioni fornite dalle banche depositarie e la conseguente difficoltà di distinguere la quota dei corrispettivi riferibile all attività di controllo, imponibile ad IVA, dalla quota relativa alle altre attività riconducibili alla gestione esente. La questione, come ricorda la stessa risoluzione, origina dall evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell Unione Europea, secondo cui i servizi quali il controllo e la sorveglianza svolti dalla banca depositaria risultano esclusi dal regime di esenzione di cui all art. 13, parte B, lett. d), punto 6, della Sesta Direttiva (ora trasfuso nell art. 135, par. 1, lett. g), della Direttiva 2006/112/CE). Gli Uffici dell Agenzia delle Entrate osservano che, dal momento che nei contratti stipulati dalle banche depositarie non era possibile individuare la quota del corrispettivo riferibile alle prestazioni imponibili piuttosto che a quelle esenti, veniva contestato l intero mancato assoggettamento ad IVA. Sulla base di tale premessa, la risoluzione in esame fa innanzitutto riferimento all attività svolta dall Amministrazione Finanziaria che con alcuni operatori del settore, ha[nno] avviato un analisi delle attività svolte dalla banca depositaria nei confronti degli OICR, per individuare la quota di corrispettivo che può ragionevolmente ritenersi rappresentativa dell attività di controllo e sorveglianza, imponibile ad IVA, rispetto alla restante quota relativa alle altre attività esenti. Tale quota (imponibile) è stata ritenuta pari al 28,3 per cento del corrispettivo complessivo, assunto al netto della parte riferibile alla custodia e amministrazione dei beni degli OICR. La restante parte del corrispettivo dovrà, quindi, imputarsi ad attività esenti. Viene altresì aggiunto che poiché l esame è stato condotto con riferimento ai servizi che la banca depositaria rende a tutte le tipologie di fondi (i.e. fondi comuni aperti, fondi di tipo chiuso, fondi immobiliari, ecc.), la percentuale individuata può considerarsi rappresentativa dell attività di controllo e di sorveglianza svolta nei confronti di tutte le tipologie di OICR, a prescindere dall oggetto dell investimento degli stessi e dal modello organizzativo adottato. La risoluzione si premura, tuttavia, di aggiungere che le parti potranno discostarsi dalla percentuale suddetta, individuando il corrispettivo dell attività di controllo e di sorveglianza da assoggettare ad IVA in una percentuale diversa, sempre che, sulla base di criteri oggettivamente riscontrabili, possa considerarsi rappresentativa dell effettivo peso attribuibile a tali attività rispetto alla totalità dei servizi forniti dalla banca depositaria. Ciò posto l Agenzia delle Entrate affronta una serie di questioni tecniche, che erano state sottoposte alla sua attenzione, di seguito riassunte. 2
3 Con riferimento alle annualità anteriori al 2013 si pongono le seguenti questioni: 1) Rivalsa dell imposta accertata. Si pone il problema se operi l art. 60, del d.p.r. n. 600/1973 (come modificato dall art. 93 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1) per il quale Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione. L Agenzia chiarisce che la novella legislativa trova applicazione in relazione agli accertamenti divenuti definitivi successivamente alla sua entrata in vigore, vale a dire successivamente al 24 gennaio La definitività presuppone la definizione dell accertamento ed il pagamento dell imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni (ove dovute) e degli interessi per mancata impugnazione nei termini o per acquiescenza, ovvero a seguito di adesione o di conciliazione giudiziale, o per effetto del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal giudice tributario. In questi casi le banche depositarie potranno addebitare la maggiore IVA in via di rivalsa. Con riferimento al 2013 ed alle annualità successive al 2013 si pongono le seguenti questioni: 2) Future convenzioni. L Agenzia osserva che, in sede di stipula delle nuove convenzioni e di rinnovo di quelle in essere con le banche depositarie, va attribuita evidenza al corrispettivo imputabile all attività di banca depositaria. A tal fine è possibile assumere in via convenzionale quale quota imponibile ad IVA, rappresentativa del peso dell attività di controllo e di sorveglianza il 28,3 per cento del totale dei corrispettivi dovuti alla banca depositaria, salvo che le parti siano in grado di discostarsi sulla base di criteri oggettivamente riscontrabili. 3) Applicazione della percentuale per il 2013 modalità di fatturazione. In relazione al 2013, l applicazione dell IVA alle attività di controllo e di sorveglianza rese dalla banca depositaria assumendo come base imponibile la percentuale del 28,3 per cento comporta l obbligo, in capo alla banca depositaria, di emettere le note di variazione in aumento, ai sensi dell art. 26, primo comma, del d.p.r. n. 633/1972, ad integrazione delle fatture emesse in esenzione da IVA in relazione ai corrispettivi già percepiti nel corso del 2013 a fronte delle predette attività. La regolarizzazione delle operazioni mediante l emissione delle note di variazione in aumento, deve avvenire, in linea generale, entro i termini di liquidazione IVA previsti per la fattura originaria (precedentemente emessa in esenzione da imposta). 4) Regime IVA del servizio di calcolo del valore della quota del fondo (N.A.V.). Quanto al regime IVA applicabile al servizio di calcolo del valore unitario della quota di ciascun fondo, sulla base in un rinvio integrale alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell Unione Europea, viene detto che esso può fruire del regime di esenzione poiché costituisce una funzione specifica ed essenziale 3
4 riconducibile alla complessiva gestione dei fondi comuni d investimento. Occorre però verificare, in concreto, le tipologie di servizi forniti. A tale proposito è precisato che non possono fruire dell esenzione i servizi consistenti nella fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica come, ad esempio, la messa a disposizione di un sistema informatico. III) L APPLICABILITÀ DELLA RISOLUZIONE AI FONDI PENSIONE. Com è ben noto, il trattamento IVA delle attività rese dalle banche depositarie a favore dei fondi pensione è omologato a quello previsto per i fondi comuni di investimento. Pertanto, la risoluzione in esame ancorché testualmente si riferisca ai fondi comuni di investimento non può, in linea di massima, che ritenersi applicabile anche nei confronti delle forme di previdenza complementare. Ciò significa che anche nei confronti dei fondi pensione dovranno distinguersi le commissioni loro addebitate dalle banche depositarie in: a) commissioni relative all attività di controllo e sorveglianza, imponibile IVA (con applicazione dell aliquota ordinaria del 22%); b) commissioni relative ai servizi di custodia e amministrazione dei beni, imponibile IVA (con applicazione dell aliquota ordinaria del 22%); c) commissioni relative agli altri servizi di gestione, esenti da IVA. Nei confronti dei fondi pensione, peraltro, rimane impregiudicato il fatto se nella ripartizione fra quota imponibile e quota esente delle commissioni addebitate debba parimenti trovare applicazione la percentuale forfetaria (del 28,3%) calcolata dalla risoluzione in esame per i fondi comuni di investimento. Ferma restando ovviamente la possibilità anche nel caso dei fondi pensione di eventualmente discostarsi dalla percentuale suddetta, individuando il corrispettivo dell attività di controllo e di sorveglianza da assoggettare ad IVA in una percentuale diversa, sempre che, sulla base di criteri oggettivamente riscontrabili, possa considerarsi rappresentativa dell effettivo peso attribuibile a tali attività rispetto alla totalità dei servizi forniti dalla banca depositaria, si ritiene che in mancanza di diverse indicazioni da parte dell Amministrazione Finanziaria è più che probabile che il settore bancario si adegui a tale percentuale anche nei confronti dei fondi pensione, applicando la medesima percentuale pure nel caso di emissione di note di variazione per il recupero dell IVA relativa alle fatture emesse nel corso dell anno IV) ALCUNE CONSIDERAZIONI CRITICHE. Non appare questa la sede per discutere le linee di principio della soluzione adottata dall Amministrazione Finanziaria italiana (che, peraltro, come accennato, riprende conclusioni formulate a livello comunitario), ma solo per osservare che la percentuale forfetariamente determinata (si ripete, del 28,3%, 4
5 al netto delle commissioni relative ai servizi di custodia e amministrazione dei beni) è stata calcolata con riguardo specifico al comparto dei fondi comuni di investimento, senza alcuna indagine nei confronti dei fondi pensione. Trattandosi di un forfait, buon senso avrebbe richiesto un estensione di indagine anche al comparto dei fondi pensione, al fine di verificare la congruità della determinazione statistica effettuata. È, pertanto, intenzione della scrivente Associazione di chiedere all Agenzia delle Entrate un supplemento di istruttoria al fine, quanto meno, di verificare la congruità anche nei confronti delle forme complementari della suddetta percentuale forfetaria. La qual cosa, ricercando il coinvolgimento e la collaborazione in argomento di tutte le entità esponenziali del settore e di settoti connessi (casse di previdenza professionali). Con i migliori e più cordiali saluti. IL PRESIDENTE (F.to Sergio Corbello) 5
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