InPratica L adempimento che guida al rispetto delle principali scadenze
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- Marco Spada
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1 InPratica L adempimento che guida al rispetto delle principali scadenze N CdS da difensivi ad espansivi: come presentare la domanda A cura di Daniele Bonaddio Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Cigs Il Decreto Correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016), entrato in vigore l 8 ottobre 2016, interviene in maniera importante sul recente D.Lgs. n. 148/2015, che dal 24 settembre 2015 ha riformato gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, le novità s inseriscono nell ambito: 1. dell art. 41, co. 3 che disciplina i contratti di solidarietà espansivi; 2. e dell art. 25, co. 2 che regola la decorrenza della CIGS. Ed è proprio su questi due punti che il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 31/2016 ha fornito le prime indicazioni operative; specificando, con particolare riguarda alla trasformazione dei CdS da difensivi a espansivi, che quest ultima deve essere effettuata direttamente sull applicativo CIGSonline del Ministero del Lavoro, compilando un apposito modulo messo a disposizione, al quale va allegato: il contratto collettivo di trasformazione stipulato; e l elenco nominativo dei lavoratori interessati alla riduzione dell orario di lavoro. Tavola sinottica ADEMPIMENTO Presentare telematicamente, all interno della pratica di CIGSonline già acquisita dalla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., una comunicazione di trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in solidarietà espansiva, utilizzando il modulo reso disponibile dallo stesso Ministero del Lavoro. 1
2 I CDS ANTE DECRETO CORRETTIVO AL JOBS ACT I CDS POST DECRETO CORRETTIVO AL JOBS ACT I REQUISITI MODALITÀ DI TRASFORMAZIONE INCENTIVI LAVORATORE INCENTIVI DATORE DI LAVORO Il contratto di solidarietà fa parte di una delle tre causali di intervento per cui è possibile chiedere l intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi dell art. 21, co. 1 del D.Lgs. n. 148/2015 Il Decreto Correttivo al Jobs Act ha introdotto all interno dell articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015, il comma 3-bis, che disegna una particolare fattispecie di solidarietà espansiva volta a consentire la trasformazione del contratto di solidarietà, inteso come causale per l accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in contratto di solidarietà espansiva. Possono essere trasformati in CdS espansivi: i contratti di solidarietà difensivi, in corso da almeno 12 mesi; ovvero: quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016 (a prescindere dalla circostanza che siano in corso da 12 mesi); a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. I contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs n. 81/2015, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. 1. Copertura piena a fini pensionistici; 2. Integrazione al 100% della retribuzione persa; 3. Conservazione del posto di lavoro 1. Tfr maturato su retribuzione INPS a carico INPS; 2. Contributo addizionale ridotto al 50%; 3. Contributo a fondo perduto sulle nuove assunzioni per 3 anni; 2
3 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LIMITI E COMPUTABILITÀ NORMATIVA E PRASSI 4. Contribuzione INPS ridotta al 10% in caso di assunzione di lavoratori under 30. Le quote di TFR dei CdS espansivi sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell ambito di una procedura di licenziamento collettivo. Il contratto di solidarietà trasformato si conteggia ai fini della durata massima complessiva di intervento della CIGS che, per ogni unità produttiva non può complessivamente superare i 24 mesi in un quinquennio mobile. D.Lgs. n. 186/2015; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 31/2016; D.Lgs. n. 148/2015; Art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015; D.M. n /2016. Adempimento L impresa istante deve inoltrare telematicamente, all interno della pratica di CIGSonline già acquisita dalla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., una comunicazione di trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in solidarietà espansiva, utilizzando il modulo sotto riportato. 3
4 Oltre al modulo, alla comunicazione va allegato: il contratto collettivo di trasformazione sottoscritto; e l elenco nominativo dei lavoratori interessati alle riduzioni di orario. 4
5 La comunicazione va inviata anche alla DTL competente per territorio e all INPS. I CdS ante Decreto Correttivo al Jobs Act Prima di introdurre i correttivi apportati dal D.Lgs. n. 185/2016, nonché le modalità operative per richiedere la trasformazione dei contratti di solidarietà da difensivi ad espansivi, appare opportuno ricordare che tale forma di tutela, ai sensi dell art. 21, co. 1 del D.Lgs. n. 148/2015, fa parte di una delle tre causali di intervento per cui è possibile chiedere l intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria. CIGS: causali d intervento 1. Riorganizzazione aziendale; 2. Crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa; 3. Contratto di solidarietà. Al comma 5 del predetto articolato viene stabilito che esso deve essere sottoscritto obbligatoriamente con le organizzazioni sindacali nazionali o territoriali appartenenti alle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA o con la RSU, con specifico richiamo all'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015. L accordo, come specifica il D.M. n /2016, è volto a ridurre l orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria è soggetta a due limiti ben precisi: 1. non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà; 2. per ciascun lavoratore, la riduzione complessiva dell orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. 5
6 Art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015 Comma 5. Il Contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente. I CdS post Decreto Correttivo al Jobs Act In tal contesto, l art. 2, co. 1, lettera c), del D.Lgs. n. 185/2016 introduce, nell ambito dell articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015, recante la disciplina dei Contratti di solidarietà espansiva, una nuova disposizione, il comma 3-bis, che disegna una particolare fattispecie di solidarietà espansiva volta a consentire la trasformazione del contratto di solidarietà, inteso come causale per l accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in contratto di solidarietà espansiva. 6
7 Art. 2, co. 1, lettera c), del D.Lgs. n. 185/2016 All articolo 41, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50 per cento della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 è ridotta in misura pari al 50 per cento. Il contributo di cui al comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5. Dunque, lo spirito con il quale il Legislatore è andato a mettere mano alla normativa da poco novellata, è quello di incentivare la trasformazione dei contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi allo scopo di favorire l incremento degli organici e l inserimento di nuove e più aggiornate competenze. I requisiti Il nuovo art. 41, co. 3-bis prevede che: i contratti di solidarietà difensivi, in corso da almeno 12 mesi; ovvero, quelli stipulati prima del 1 gennaio 2016 (a prescindere dalla circostanza che siano in corso da 12 mesi); possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansivi, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. 7
8 REQUISITI BASE CdS in corso da al meno 12 mesi oppure CdS stipulati prima del TRASFORMAZIONE OK Modalità di trasformazione Quanto alle modalità di trasformazione, la Circolare ministeriale citata ricalca quanto già previsto dall articolo 41, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, il quale prevede che: al fine di incrementare gli organici, i contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'inps, di cui all'articolo 37 della Legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento. Incentivi lavoratore In caso di Cds espansivi, ai lavoratori cui è stato ridotto l orario di lavoro spetta: un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto; l integrazione, a carico del datore di lavoro, del trattamento di cui al punto precedente almeno sino alla misura dell integrazione salariale originaria. L integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali ma il lavoratore è coperto da contribuzione figurativa. 8
9 VANTAGGI PER I LAVORATORI 1. Copertura piena a fini pensionistici 2. Integrazione al 100% della retribuzione persa 3. Conservazione del posto di lavoro Incentivi datore di lavoro Tra i vantaggi in favore del datore di lavoro, invece, è possibile evidenziare la riduzione al 50% del contributo addizionale previsto dall art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015 (9%, 12% e 15%), quindi passeranno rispettivamente al: 4,5%, 6% e 7,5%. Contributo addizionale in caso di trasformazione in CdS espansivo a) 4,5% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 6% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 7,5% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile. Altro fattore da considerare come è possibile apprendere dalla lettura del disposto normativo - è il contributo mensile concesso per ogni lavoratore assunto sulla base del contratto collettivo trasformato in contratto di solidarietà espansivo, pari al: 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile, per i primi 12 mesi; 10% e al 5% per ciascuno dei due anni successivi. Ancora più incentivante è l assunzione di lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni mediante il contratto di solidarietà espansiva; in tali casi, è previsto, in sostituzione del contributo appena illustrato: per i primi 3 anni e comunque non oltre il 29 anno di età del lavoratore assunto la contribuzione a carico del datore di lavoro, che è quella prevista per gli apprendisti; la contribuzione a carico del lavoratore resta quella prevista per la generalità dei lavoratori. 9
10 Resta fermo che il contributo o le agevolazioni previste trovano applicazione per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza. VANTAGGI PER I DATORI DI LAVORO 1. Tfr maturato su retribuzione INPS a carico INPS 2. Contributo addizionale ridotto al 50% 3. Contributo a fondo perduto sulle nuove assunzioni per 3 anni 4. Contribuzione INPS ridotta al 10% in caso di assunzione di lavoratori under 30 Trattamento di fine rapporto Quanto alla gestione delle quote di TFR, ossia alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro per stipula di contratto di solidarietà espansiva, sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente. Limiti e computabilità La norma stabilisce, inoltre, che il contratto di solidarietà trasformato si conteggi ai fini della durata massima complessiva di intervento della cassa. Quest ultima, in genere, per ogni unità produttiva non può complessivamente superare i 24 mesi (tranne alcune particolarità), in un quinquennio mobile. Ai fini del raggiungimento dei 2 anni si considerano la Cigo e la Cigs. Infine, si ritiene utile precisare che: per i contratti di solidarietà è previsto un computo di maggior favore, in quanto i mesi di durata nel biennio sono conteggiati al 50%; le agevolazioni economiche e contributive non possono essere 10
11 riconosciute alle imprese che nei 12 mesi precedenti hanno fatto ricorso a trattamenti integrativi salariali straordinari o hanno proceduto a licenziamenti collettivi per riduzione di personale; le assunzioni dovranno essere effettuate in modo tale da non determinare variazioni della percentuale tra manodopera maschile e femminile o viceversa, sempre che ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva in ragione delle qualifiche per le quali vengono effettuate le assunzioni; i lavoratori assunti attraverso il contratto di solidarietà espansivo non rientrano nel computo dell organico aziendale limitatamente alle disposizioni che regolano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio. Essi rientrano invece nel computo ai fini della normativa sui disabili e della quantificazione dei contratti a tempo determinato stipulabili nell'anno di riferimento. - Riproduzione riservata - 11
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