I Minibond. Convegno: «Gli strumenti di finanziamento non bancario» Perugia, 15 settembre Sabrina Setini - Senior Associate

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1 I Minibond Convegno: «Gli strumenti di finanziamento non bancario» Perugia, 15 settembre 2017 Sabrina Setini - Senior Associate

2 Introduzione Scopo di questa presentazione è illustrare in via preliminare i Minibond e la struttura di una operazione di emissione e di ammissione alle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO gestito da Borsa Italiana S.p.A.. La presentazione sarà strutturata in 5 parti: 1. overview legale sulla normativa applicabile ai Minibond; 2. individuazione e descrizione dei soggetti coinvolti nel processo di emissione; 3. descrizione della documentazione contrattuale e delle principali previsioni standard; 4. breve analisi della disciplina comunitaria in materia di abusi di mercato; 5. individuazione dei principali trend di mercato. 2

3 I Minibond da un punto di vista giuridico Il termine «Minibond» Il termine «Minibond» è stato coniato per identificare obbligazioni, cambiali finanziarie o titoli similari: non si tratta di nuovi strumenti ma solo di una qualificazione di strumenti già esistenti e disciplinata dalla legge. Il legislatore, nel 2012, ha introdotto una disciplina (per lo più fiscale) ad hoc per permettere anche alle società non quotate di fare ricorso al mercato del debito. 3

4 I Minibond da un punto di vista giuridico - Overview Lo strumento dei c.d Minibond nasce a supporto delle imprese non quotate (ivi comprese le piccole e medie imprese) come canale alternativo a quello bancario a seguito degli effetti del credit crunch. Le principali finalità dei Minibond sono: Svincolare le società non quotate (comprese le PMI) dalla dipendenza dal credito bancario (e dalla sua contrazione) Consentire anche alle imprese non quotate di accedere al mercato mobiliare per reperire finanza. Evoluzione Normativa Decreto Sviluppo (D.L. 83/2012) Decreto Sviluppo-bis (D.L. 179/2012) Decreto Destinazione Italia (D.L. 145/2013) Decreto Competitività (D.L. 91/2014) Le principali innovazioni Superamento dei limiti di emissione per le S.p.A. in caso di quotazione Parificazione alle società quotate: deducibilità e trattamento fiscale interessi - Deducibilità costi di emissione Estensione garanzia del Fondo Centrale di Garanzia anche a favore di SGR di Fondi Minibond Intervento sulle norme di cartolarizzazione includendo obbligazioni e titoli similari Le assicurazioni possono investire in mini-bond a copertura delle riserve tecniche 4

5 I Minibond da un punto di vista giuridico La Normativa Il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con Legge 134/2012 (c.d. Decreto Sviluppo), come modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con Legge 221/2012 (c.d. Decreto Sviluppo bis) ha introdotto nuove disposizioni dirette, tra l altro, ad incentivare il ricorso da parte di società non quotate (comprese le piccole e medie imprese ma ad eccezione delle microimprese), all emissione di strumenti di finanziamento quali obbligazioni e titoli similari (ai fini delle presenti slide, i Minibond ). In particolare: è stata eliminata, in relazione alle società per azioni, l applicazione dei limiti quantitativi di cui all articolo 2412, comma1e2,delcodicecivile (doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili) per l emissione di obbligazioni destinate alla quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione; è stato introdotto un regime fiscale di favore per l emissione dei Minibond relativo alla deducibilità degli interessi passivi e la disapplicazione della ritenuta del 26% prevista dall art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (come di seguito specificato nel paragrafo relativo al Regime Fiscale dei Minibond). l estensione dell ambito di applicazione della cartolarizzazione alle obbligazioni ed ai titoli similari; Con il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. Decreto Destinazione Italia), come modificato dalla legge di conversione del 21 febbraio 2014, n. 9 ha ulteriormente dato impulso all emissione di Minibond attraverso: l estensione, su scelta della società emittente, dell applicabilità del regime dell imposta sostitutiva (pari allo 0,25%) in materia di garanzie concesse nell ambito di operazioni di emissione di Minibond; l estensione della disapplicazione della ritenuta d acconto sui proventi derivanti dai Minibond, qualora questi ultimi siano sottoscritti da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali Minibond; l estensione dell applicabilità del privilegio speciale sui beni mobili destinati all esercizio dell impresa, previsto dall art. 46 del Testo Unico Bancario - prima previsto solo per i finanziamenti a medio e lungo termine - anche alle obbligazioni e titoli similari emessi da società ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, aventi una scadenza a medio lungo termine, la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati. Con il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. Decreto Crescita), come modificato dalla legge di conversione del 11 agosto 2014, n. 116 il legislatore: ha inserito un ulteriore agevolazione estendendo l esenzione della ritenuta d acconto nel caso di Minibond emessi da società non quotate purché detenuti da «investitori qualificati» (ai sensi dell articolo 100 del TUF). 9/20/2017 5

6 I Minibond da un punto di vista giuridico Regime Fiscale VANTAGGIO PER L EMITTENTE DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI per i Minibond emessi da società non quotate: nei casi in cui i Minibond emessi da società non quotate (i) siano negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero, in alternativa, (ii) siano sottoscritti da investitori qualificati ai sensi dell articolo 100 del TUF, gli interessi passivi sono deducibili dal reddito di impresa del soggetto emittente secondo le regole ordinarie previste dall art. 96 del TUIR (nei limiti del 30% del ROL). VANTAGGIO PER GLI INVESTITORI DISAPPLICAZIONE DELLA RITENUTA del 26% prevista dall art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (come modificato dalle previsioni del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116): sugli interessi ed altri proventi dei Minibond emessi da banche o società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri della UE e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo nonché sugli interessi ed altri proventi dei Minibond negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime; sugli interessi ed altri proventi dei Minibond sottoscritti da (a) organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia o in altro stato membro dell UE, le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ed il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50% in Minibond e (b) società per la cartolarizzazione emittenti titoli detenuti da investitori qualificati ed il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50% in Minibond; sugli interessi ed altri proventi dei Minibond emessi da società non quotate sottoscritti da investitori qualificati ai sensi dell articolo 100 del TUF. DISAPPLICAZIONE, A FAVORE DELL'EMITTENTE, DELLA IMPOSTA DI BOLLO nel caso in cui i Minibond siano emessi in forma dematerializzata. 6

7 Gli investitori Dall 11 febbraio 2013, Borsa Italiana ha attivato il Segmento ExtraMOT PRO dedicato alla quotazione di, inter alia, i Minibond. Il segmento ha la medesima struttura del mercato ExtraMOT, ma è consentita la negoziazione ai solo investitori professionali. Ai sensi del Regolamento ExtraMOT, con il termine «Investitori Professionali» si intendono «i soggetti di cui all allegato II, parte 1 e 2 della direttiva 2004/39/CE (Mifid). Tale definizione indica inoltre gli investitori qualificati ossia i soggetti di cui all art. 100 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che, in forza del duplice rinvio all art. 34-ter del Regolamento Emittenti (i.e. il Regolamento Consob n del 14 maggio 1999) e all art. 26 del Regolamento Intermediari (i.e. il Regolamento Consob n del 29 ottobre 2007) equivale alla definizione di clienti professionali prevista dalla disciplina MiFID» Clienti professionali di diritto Clienti professionali su richiesta Soggetti che, tra l altro, soddisfano almeno due dei seguenti requisiti: - hanno effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; - il valore del proprio portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, supera Euro ; - lavorano o hanno lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. 7

8 Gli investitori Chi può investire in titoli obbligazionari (art c.c.) La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite. (Art. 2412, comma 1) Investitori Professionali / Investitori Retail (fermo restando quanto previsto dal TUF in materia di offerte al pubblico) Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. (Art. 2412, comma 2) Investitori Professionali / Retail (entro limite di cui all art. 2412, comma 1) Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale (per l eccedenza) Investitori Professionali (per successiva circolazione) I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni. (Art. 2412, comma 5) Investitori Professionali / Retail Mercati regolamentati Investitori Professionali - Segmento ExtraMOT PRO 8

9 Gli investitori Chi può investire in titoli di debito e cambiali finanziari TITOLI DI DEBITO I titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. (Art c.c.) Investitori Professionali Soggetti a Vigilanza Prudenziale Successiva Circolazione: No Investitori Retail responsabilità per solvenza Cambiali finanziarie emesse da S.p.A. Investitori Professionali CAMBIALI FINANZIARIE Le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. (art. 2, comma 2-bis, lett. d) della Legge 13 gennaio 1994 n. 43) Cambiali finanziarie emesse da S.r.l. Investitori Professionali 9

10 Soggetti coinvolti Società Emittente Generalmente, società non quotate (ivi comprese le piccole e medie imprese) Arranger / Sponsor L Arranger struttura, con l ausilio dell Advisor Legale, l operazione di emissione e ammissione alle negoziazioni. Banca Agente La Banca Agente assiste le Società Emittenti (i) nella gestione dei pagamenti degli importi dovuti ai portatori dei Minibond e nei rapporti con Monte Titoli (c.d. agente pagatore / banca d appoggio / centro servizi). Parti Principali Collocatore Soggetto incaricato dall Emittente a svolgere il servizio di collocamento dei Minibond presso gli investitori. Soggetti autorizzati allo svolgimento in Italia dei servizi di sottoscrizione e /o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell emittente ai sensi dell articolo 1, comma 5, lettera c) del TUF. Agenzia di Rating L Agenzia di Rating è un soggetto indipendente che viene incaricato da ciascuna Società Emittente (solicited) di valutare e classificare il rischio o merito di credito della stessa tramite l assegnazione di un credit rating e il relativo monitoraggio. Investitori Si v. sezione «Gli investitori» Advisor Legale L Advisor Legale presta consulenza e assistenza legale in relazione alla strutturazione dell operazione. 10

11 Gli adempimenti societari Principali adempimenti societari necessari alla: (A) emissione da parte di società italiane non quotate, anche di piccole e medie dimensioni ( PMI ) di obbligazioni, titoli di debito e cambiali finanziarie ( Minibond ) (B) ammissione dei Minibond alla negoziazione sul segmento professionale del Mercato ExtraMOT, denominato Extramot PRO gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. (il Segmento ExtraMOT PRO ), riservato ad investitori professionali. Libro delle obbligazioni Delibera di Emissione (A) Modifica (eventuale) dello Statuto: necessaria per cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli di debito, a seconda delle relative previsioni statutarie Modifica (eventuale) dello Statuto (B) Delibera di emissione (ai sensi di 2410 c.c. per s.p.a. e 2483 c.c. per s.r.l.) (C) Istituzione del libro delle obbligazioni /registro emittente per obbligazioni/titoli di debito. 11

12 Statuto dell Emittente e (eventuali) modifiche Società per azioni Se l emittente è una società per azioni, non è necessario che lo statuto preveda espressamente la possibilità di emissione di obbligazioni. Le società per azioni, ai sensi dell articolo 2410 c.c., possono ex lege emettere obbligazioni. L unico caso in cui pertanto si renderebbe necessario intervenire sullo statuto è quello in cui in esso sia espressamente previsto un divieto di emissione di obbligazioni. La delibera di emissione deve essere assunta, se non previsto diversamente dallo statuto, dal consiglio di amministrazione. La delibera di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed essere iscritta presso il registro delle imprese territorialmente competente. Società a responsabilità limitata Se l emittente è una società a responsabilità limitata, lo statuto dovrebbe espressamente prevedere la possibilità per la società di emettere titoli di debito. Lo statuto dovrebbe altresì prevedere l organo competente ad assumere la delibera di emissione, eventuali limiti all emissione, modalità e maggioranze per la decisione. Nel caso in cui si debba procedere alla modifica dello statuto, si può valutare con il Notaio della società emittente l opportunità di assumere la decisione di modifica dello statuto e quella relativa all emissione ed all ammissione dei Minibond sul Segmento ExtraMOT PRO con un unica delibera. Società cooperativa Ai sensi di quanto previsto all art c.c. (i) alle società cooperative si applicano le disposizioni sulle società per azioni e (ii) l atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiori a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad Euro

13 Delibera di emissione e libro delle obbligazioni/registro dell emittente Delibera di Emissione L organo risultante competente ai sensi dello statuto della società emittente delibera in merito all emissione dei Minibond e all ammissione degli Segmento ExtraMOT PRO, nonché al conferimento dei poteri di esecuzione della delibera stessa. La delibera di emissione deve contenere, in linea con quanto previsto dall art c.c., tra l altro, le seguenti informazioni: (i) l'ammontare complessivo dell'emissione, (ii) il valore nominale di ciascun titolo, (iii) i diritti con essi attribuiti, (iv) il rendimento o i criteri per la sua determinazione, (v) il modo di pagamento e di rimborso, (vi) l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società, (vii) le eventuali garanzie da cui sono assistiti e (viii) la data di rimborso del prestito. Libro delle obbligazioni / registro dell Emittente Nel caso in cui l emittente sia una S.p.A., ex articolo 2421 c.c., l emittente deve istituire il libro delle obbligazioni per indicazione: (i) ammontare obbligazioni emesse; (ii) dati del sottoscrittore (in caso di obbligazioni nominative); (iii) trasferimenti e vincoli relativi alle obbligazioni. S.r.l.: registro emittente ex articolo 2021 c.c. 13

14 I principali contratti/documenti dell operazione Lettera di Intenti Società Emittente / Arranger Contratto di fornitura dei servizi di rating (se solicited) Società Emittente / Agenzia di Rating Contratto di Arrangement Società Emittente / Arranger Principali Contratti Contratto per lo svolgimento del ruolo di Banca Agente Mandato di Collocamento Società Emittente / Banca Agente Società Emittente / Collocatore Contratto di Sottoscrizione Società Emittente / Investitore Regolamento del Prestito Società Emittente / Arranger / Investitori Documento di Ammissione Società Emittente / Borsa Italiana 14

15 I principali contratti dell operazione A) LETTERA DI INTENTI La Lettera di Intenti viene sottoscritta tra la Società Emittente e l Arranger ed è finalizzata a (i) formalizzare le prime decisioni assunte nel corso delle negoziazioni e (ii) disciplinare il prosieguo delle trattative. B) CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI DI RATING Il Contratto di Fornitura dei Servizi di Rating (solicited) viene sottoscritto tra la Società Emittente e un Agenzia di Rating indipendente ed è finalizzato a disciplinare le modalità, le tempistiche e i costi relativi all attribuzione del rating alla Società Emittente e al successivo monitoraggio dello stesso. C) CONTRATTO DI ARRANGEMENT Il Contratto di Arrangement disciplina il conferimento all Arranger, da parte della Società Emittente, dell incarico relativo alla strutturazione dell operazione di emissione dei Minibond e ammissione degli stessi alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO. In particolare, l Arranger assiste la Società Emittente nello svolgimento delle seguenti attività: o verifiche societarie; o raccolta dei dati e delle informazioni necessari per la predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell operazione; o predisposizione della documentazione dell emissione; o richiesta del codice ISIN; o accentramento dei Minibond presso Monte Titoli. 15

16 I principali contratti dell operazione D) CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO DI BANCA AGENTE Il Contratto per lo svolgimento del ruolo di Banca Agente disciplina il conferimento dell incarico, da parte della Società Emittente, in favore della Banca Agente di svolgere, in tutto o in parte le seguenti attività: o o o Pagamenti in favore dei portatori dei titoli; Pagamenti degli importi dovuti dalla Società Emittente a titolo di competenze in favore di Monte Titoli; Centro Servizi. E) MANDATO DI COLLOCAMENTO Il Mandato di Collocamento disciplina il conferimento al Collocatore, da parte della Società Emittente, del mandato per lo svolgimento del servizio di collocamento in Italia e/o all estero delle Obbligazioni presso gli investitori professionali/investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale. In particolare, questo contratto è finalizzato a disciplinare le modalità operative relative allo svolgimento dell attività di collocamento, nel rispetto della normativa regolamentare vigente. F) CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE Il Contratto di Sottoscrizione viene sottoscritto tra la Società Emittente e l Investitore/Collocatore. Tale contratto include, inter alia: o l impegno della Società Emittente ad emettere i Minibond; o l impegno del sottoscrittore a sottoscrivere i Minibond e pagare il relativo prezzo di emissione; o le condizioni di emissione e di sottoscrizione dei Minibond; o il rilascio di reciproche dichiarazioni e garanzie. 16

17 Il Regolamento del Prestito REGOLAMENTO DEL PRESTITO Il Regolamento del Prestito disciplina i termini e le condizioni relativi ai Minibond, quali a titolo esemplificativo: valore nominale; limiti alla sottoscrizione e circolazione dei Minibond; prezzo di emissione; interessi sui Minibond; modalità di rimborso; eventuale rimborso anticipato; impegni dell Emittente (covenant non finanziari); covenants finanziari assemblea degli obbligazionisti. Principali covenants NON finanziari Change of Control; Change of Core Business; mantenere invariata la partecipazione nelle Società del Gruppo no riduzione del capitale sociale; no distribuzione di riserve/distribuzione di dividendi Principali covenants finanziari: Interest Coverage Ratio; Leverage Ratio; PFN/EBITDA. 17

18 Il Documento di Ammissione DOCUMENTO DI AMMISSIONE Aspetti rilevanti Individuazione/indicazione dati finanziari e fattori di rischio società emittente o gruppo; Uso dei proventi: descrizione analitica Descrizione contenzioni e relativi accantonamenti Conflitto di interessi Ruolo delle parti coinvolte Il Documento di Ammissione alla negoziazione dei Minibond sul Segmento ExtraMOT PRO viene redatto secondo le linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT PRO che rinvia al Regolamento Prospetto n. 809/2004 e, in particolare, alle seguenti sezioni dello stesso: Persone responsabili (Sez. 1, Allegato IX) Fattori di rischio (Sez. 3, Allegato IX) Informazioni sull emittente (storia ed evoluzione) (Sez. 4.1., Allegato IX) Struttura organizzativa (Sez. 6, Allegato IX) Principali Azionisti (Sez. 10, Allegato IX) Informazioni finanziarie riguardanti l emittente (Sez. 11, Allegato IX) Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari (Sez. 4, Allegato XIII) Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione (Sez. 5, Allegato XIII). Il Documento di ammissione viene redatto dalla società emittente usualmente con l assistenza del consulente legale. Il Documento di ammissione viene condiviso, fin dalla prima versione, con la Borsa Italiana. 18

19 La disciplina comunitaria in materia di abusi di mercato Il Regolamento (UE) n. 596/2015 relativo agli abusi di mercato (c.d. MAR) ha ampliato l ambito di applicazione della disciplina market abuse anche gli emittenti strumenti finanziari negoziati, ammessi alle negoziazioni, o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su MTF (multilateral trading facilities) (ivi compreso il segmento ExtraMOT PRO) In particolare, la MAR ha previsto l applicazione dei seguenti principali obblighi: 1. obbligo di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate; 2. obbligo di istituire e conservare elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (c.d. registro insider); 3. specifici obblighi di comunicazione in materia di operazioni effettuate da soggetti con cariche di amministrazione, controllo e direzione dell emittente e delle persone a questi strettamente collegate (c.d. internal dealing): 4. divieto per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente di effettuare operazioni sugli strumenti finanziari dell emittente nei 30 giorni precedenti l annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici (c.d. closing periods). Ai sensi della MAR, per informazione privilegiata si intende un informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o piu emittenti o uno o piu strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati 19

20 Principali trend di mercato Principali trend di mercato aggiornati al primo trimestre del 2017 (*) riduzione del taglio medio delle emissioni (Euro 8.1 mln al ), della cedola media (5.31% al ) e della maturity media (5.4 anni al 31/03/2017); il settore di appartenenza delle imprese emittenti più rappresentato è quello delle attività manifatturiere, seguito dal settore sistemi di informazione e comunicazione e dal settore fornitura di acqua ; incremento di emissioni da parte di imprese operanti nei settori Media & ICT e Construction; spiccata concentrazione delle emissioni da parte di imprese del Nord Italia; incremento di emissioni da parte di società che già avevano fatto ricorso ai minibond negli anni precedenti. (*) Fonte: MiniBondItaly.it e Osservatorio sui Miibond del Politecnico di Milano «Terzo Report italiano sui Mini-bond» 20

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