IL RISCHIO DA AGENTI FISICI. A cura di: Massimo Cecchini e Danilo Monarca

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1 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VITERBO CORSO DI AGGIORNAMENTO 40 h per C.S.P. e C.S.E. AI SENSI DELL ALLEGATO XIV del D.LGS. 81/08 e smi in collaborazione con CEFAS VITERBO IL RISCHIO DA AGENTI FISICI A cura di: Massimo Cecchini e Danilo Monarca

2 TITOLO VIII AGENTI FISICI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art (Definizioni e campo di applicazione) 1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono: il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

3 TITOLO VIII AGENTI FISICI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, esposizione a vibrazioni si applica il capo III, esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, Per esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V. 3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti é disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.

4 Art Valutazione dei rischi 1. Nell ambito della valutazione di cui all articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. 2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici é programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi é aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

5 Valutazione dei rischi 3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi é riportata sul documento di valutazione di cui all articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

6 Art (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi) 1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto. 2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

7 Art (Lavoratori particolarmente sensibili) Art (Informazione e formazione dei lavoratori) Art (Sorveglianza sanitaria) Art (Cartella sanitaria e di rischio)

8 RUMORE IN AMBIENTE DI LAVORO Decreto Legislativo 15 agosto 1991 n. 277 Capo IV Decreto Legislativo 10 aprile 2006 n. 195 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione deid lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore). Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 Titolo V-bis Protezione da agenti fisici Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Titolo VIII Protezione da agenti fisici Capo II Rumore

9 ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AL RUMORE D.Lgs. 626/94 Titolo V-bis D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II FINALITA (art. 49-bis D.Lgs. 626/94) CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 187 D.Lgs. 81/2008) Protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall esposizione a rumore durante il lavoro e in particolare per l udito.

10 DEFINIZIONI Livello di esposizione giornaliera al rumore LEX,8h [dba riferito a 20 µpa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di 8 ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, compreso il rumore impulsivo. Livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h) LEX,w : valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di 5 giornate lavorative di 8 ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. nota 2.

11 DEFINIZIONI Pressione acustica di picco (p peak ): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza C.

12 IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE [PERSONALE] L EX,8h

13 IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE [PERSONALE] L EX,8h

14 IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE [PERSONALE] L EX,8h L EX,8h L EX,8h L EX,8h

15 CALCOLO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE [PERSONALE] OPERATORE N. 01 (Cognome Nome) MACCHINA N. OPERAZIONE Leq [db(a)] Tempo [ h ] 1 1 Leq 1 t Leq 2 t Leq 3 t Leq 4 t Leq 5 t Leq 6 t m Leq n t n

16 CALCOLO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE [PERSONALE] OPERATORE N. 01 (Cognome Nome) LAeq,Te = 10 log [ 1/T e x i n = ,1 x Leqi x t ] i [db(a)] L EX LEP,d,8H = LAeq,T e + 10 log T e /T o [db(a)] T o = 8 ore

17 NUOVI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE Valori limite di esposizione: L EX,8h = 87 db(a) p peak = 200 Pa (140 dbc) Valori superiori di azione: L EX,8h = 85 db(a) p peak = 140 Pa (137 dbc) Valori inferiori di azione: L EX,8h = 80 db(a) p peak = 112 Pa (135 dbc)

18 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO Livello di esposizione: qualsiasi Misure di tutela: Valutazione del rischio Livello, tipo e durata dell'esposizione (anche rumore impulsivo) Lavoratori particolarmente sensibili al rumore Effetti derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni Effetti indiretti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni Informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura Esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore Prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile Informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria (anche da letteratura scientifica) Disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito

19 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO Livello di esposizione: > valori inferiori di azione Misure di tutela: Valutazione del rischio Misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti Riporta i risultati sono riportati nel documento di valutazione Metodi e apparecchiature adattati (campionatura si, purché rappresentativa dell'esposizione del lavoratore) Metodi e strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica Tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni secondo la prassi metrologica Valutazione individua misure di prevenzione e protezione necessarie ed è documentata Valutazione e misurazione programmante ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione Valutazione aggiornata in occasione di notevoli mutamenti o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità

20 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO Livello di esposizione: qualsiasi Misure di tutela: Misure di prevenzione e protezione Elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione Adozione di altri metodi di lavoro Scelta di attrezzature adeguate Progettazione della struttura luoghi e posti di lavoro Informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature Misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento Programmi di manutenzione attrezzature, luogo di lavoro, sistemi Migliore organizzazione del lavoro (limitazione durata e intensità dell'esposizione e adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo)

21 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO Livello di esposizione: > valori inferiori di azione Misure di tutela: Misure di prevenzione e protezione Elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1 Se presenti locali di riposo, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo Livello di esposizione: > valori superiori di azione Misure di tutela: Misure di prevenzione e protezione I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali Dette aree sono delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione

22 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO Livello di esposizione: > valori inferiori di azione Misure di tutela: Dispositivi di Protezione Individuale Uditivi Mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito Sceglie DPIU che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti Verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito Livello di esposizione: valori superiori di azione Misure di tutela: Dispositivi di Protezione Individuale Uditivi Fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito Tiene conto dell'attenuazione prodotta dai DPIU indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione

23 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO Livello di esposizione: > valori limite di esposizione Misure di tutela: Misure per la limitazione dell'esposizione Adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione Individua le cause dell'esposizione eccessiva Modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta

24 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO Livello di esposizione: valori inferiori di azione Misure di tutela: Informazione e formazione dei lavoratori Natura dei rischi Misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio da rumore e circostanze in cui si applicano dette misure Valori limite di esposizione e valori di azione Risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore e spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali Uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito Utilità e mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito Circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a sorveglianza sanitaria e obiettivo della stessa Procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore

25 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO Livello di esposizione: > valori superiori di azione (estesa agli esposti a livelli > valori inferiori di azione, su loro richiesta o se il medico competente ne conferma l'opportunità) Misure di tutela: Sorveglianza sanitaria Nel caso la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore Negli stessi casi il datore di lavoro: a) riesamina la valutazione del rischio b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio d) adotta le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga

26 DEROGHE Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei DPIU e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza maggiori Le deroghe sono concesse, sentite le parti sociali, dall'organo di vigilanza territorialmente competente ne dà comunicazione, specificandone ragioni e circostanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere La concessione delle deroghe richiede una intensificazione della sorveglianza sanitaria e condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell'unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse

27 NUOVI OBBLIGHI Le principali novità rispetto al D.Lgs. 277/91 sono: Settori navigazione aerea e marittima (dal 2011), musica e attività ricreative (dal 2008) Limite di esposizione L EX,8h 87 dba anziché L EP,d 90 dba Fornitura DPI a esposti L EX,8h 80 dba o p peak 135 dbc Uso obbligatorio DPI per esposti L EX,8h 85 dba o p peak 137 dbc Segnalazione e perimetrazione zone a rischio L EX,8h 85 dba o p peak 137 dbc Sorveglianza sanitaria: periodicità non definita dalla legge Ponderazione C del picco (+ differenziazione in 3 livelli limite) Requisiti strumenti (non definiti) Ripetizione valutazione ogni 4 anni (e per modifiche sostanziali ) Sanzioni (riduzione)

28 NUOVI OBBLIGHI Principali novità rispetto al D.Lgs. 626/94 Titolo V bis: - Art Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile - Art Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center

29 Le novità del D.Lgs Come noto, il D.Lgs. 81/2008 è stato modificato di recente dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato sul Supplemento Ordinario N. 142 della Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto Anche il Titolo VIII AGENTI FISICI è stato modificato; con particolare riferimento al rumore le modifiche hanno riguardato gli artt. 190, 192, 193 e 198 del Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro. Di seguito prenderemo in considerazione le modifiche intervenute ai succitati articoli, approfondendo quelli riguardanti le misure di prevenzione e protezione.

30 Le novità del D.Lgs L articolo Valutazione del rischio è stato modificato dall art. 97 del D.Lgs. 106/2009, che ha introdotto un nuovo comma 5-bis che, a sua volta, corrisponde al testo dell art. 103 del D.Lgs. 81/2008 che è stato abrogato: 5-bis. L emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento. Con questa importante modifica si rende possibile l effettuazione di valutazioni acustiche previsionali, utilizzando valori di emissione sonora di macchine e attrezzature validati dalla Commissione consultiva permanente, nei casi di nuovi insediamenti produttivi per i quali non si dispone di propri dati di rumore, estendendo il campo di applicazione dai cantieri temporanei e mobili, trattati nel Titolo IV, a tutti i comparti produttivi.

31 Le novità del D.Lgs L articolo 192 Misure di prevenzione e protezione al comma 1 afferma che: Fermo restando quanto stabilito dall art. 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure: a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

32 Le novità del D.Lgs e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

33 Le novità del D.Lgs L articolo 192 prosegue con altri tre commi: 2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. 4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

34 Le novità del D.Lgs L art. 98 del D.Lgs. 106/2009 ha modificato il comma 2, mentre i commi 1, 3 e 4 sono rimasti uguali. Rilevante è la modifica apportata al comma 2, ove si è sostituito il riferimento ai valori inferiori di azione (80 db(a) di LEX e/o 135 db(c) di picco) con quello ai valori superiori di azione (85 db(a) di LEX e/o 137 db(c) di picco). Infatti, il riferimento ai livelli superiori di azione ripristina la formulazione dell art. 49-sexies del D.Lgs. 626/94, che aveva recepito la previsione normativa contenuta nell art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/10/CE (rumore) dove si parla, appunto, di valori superiori di azione. Il Legislatore ha ritenuto quindi di modificare la precedente situazione che vedeva l Italia in una posizione di maggior rigore rispetto ad ogni altro Paese europeo, con conseguenze in termini di aggravio di adempimenti connessi ai diversi livelli considerati.

35 Le novità del D.Lgs Il successivo articolo 193 Uso dei dispositivi di protezione individuali - al comma 1 riafferma che, in ottemperanza a quanto previsto dall art. 18, comma 1, lettera c2, il datore di lavoro qualora i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i DPIu conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

36 Le novità del D.Lgs Il comma 2 prosegue affermando che Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l efficienza dei DPI uditivi e il rispetto dei valori limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche. Questo comma è stato modificato dall art. 99 del D.Lgs. 106/2009 rispetto al precedente testo, sostituendo nell ultimo paragrafo le parole mantengono un livello di rischio uguale o inferiore ai livelli inferiori di azione con le parole e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche. Si è ritenuto con questa modifica di ancorare le prestazioni dei dispositivi di protezione individuale dell udito (DPI-u) alle normative tecniche, suscettibili di aggiornamento in base ai progressi della tecnica, piuttosto che a un valore di legge statico. La norma tecnica di riferimento in Italia è la UNI 9432:2008.

37 Le novità del D.Lgs Proseguendo, l articolo Misure per la limitazione dell esposizione - recita: 1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; b) individua le cause dell'esposizione eccessiva; c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta. Questo articolo non è stato modificato dal D.Lgs. 106/2009,

38 ART VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ A LIVELLO DI ESPOSIZIONE MOLTO VARIABILE 1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell udito; b) l informazione e la formazione; b) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all articolo 192, comma Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo

39 ART LINEE GUIDA PER I SETTORI DELLA MUSICA, DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE E DEI CALL CENTER 1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l igiene del lavoro di cui all articolo 6, sentite la parti sociali, entro un anno dall entrata in vigore del presente Capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l applicazione del presente Capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center.

40 VECCHIE SANZIONI (D.Lgs. 626/94) Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione, tra l altro, dell art. 49-quinquies, commi 1 e 6. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti, inoltre, con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli artt. 49- quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49- septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo.

41 SANZIONI (D.Lgs. 81/2008 Art. 219) Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro è punito con l arresto da quattro a otto mesi o con l ammenda da a euro per la violazione degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216, comma Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con arresto da quattro a otto mesi o con l ammenda da a euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 184, 185, 190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, 202, 203, 205, comma 4, 209, commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217, comma 1; b) con l arresto da due a quattro mesi o con l ammenda da euro a euro per la violazione degli articoli 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.

42 SANZIONI (D.Lgs. 81/2008 Art. 220) Sanzioni a carico del medico competente 1. Il medico competente è punito con l arresto fino tre mesi o con l ammenda da euro a euro per la violazione degli articoli 185 e 186.

43 SANZIONI (D.Lgs. 81/2008 Art. 220) Articolo Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi Capi del presente Titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. 2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;

44 SANZIONI (D.Lgs. 81/2008 Art. 220) Articolo 186 Cartella sanitaria e di rischio 1. Nella cartella di cui all articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici Capi del presente Titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

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