ATTO NORMATIVO DIOCESANO Partecipazione e Responsabilità dei laici nella Chiesa locale

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1 Arcidiocesi di Palermo AZIONE CATTOLICA ITALIANA ATTO NORMATIVO DIOCESANO Partecipazione e Responsabilità dei laici nella Chiesa locale Premessa L AC nel cammino del popolo di Dio La Chiesa di Palermo da circa 20 secoli, in continuità con il mandato apostolico ricevuto, annuncia, celebra e testimonia il vangelo di Gesù Cristo, condividendo la storia degli uomini di questa terra. Terra di luci e di ombre, di risorse e di povertà, di santità e di miserie, che l hanno segnata ed oggi ne esprimono in qualche modo l identità culturale. La Chiesa, ed in essa l Azione Cattolica, si è posta e si pone con coscienza critica di fronte a queste realtà e nella fedeltà a Dio e all uomo si è impegnata a compiere la scelta preferenziale per i poveri ed i sofferenti, ad operare a servizio della giustizia sociale e della legalità, a promuovere il dialogo tra le culture per la costruzione della civiltà dell amore. Tanti sono stati e sono - i testimoni laici, religiosi e sacerdoti, di questo impegno quotidiano, tra i quali ricordiamo le figure di Maria Chiara Magro, Maria Carmelina Leone, Emanuele Sinagra, Pier Santi Mattarella, Mons. Giuseppe Carcione, Don Giuseppe Puglisi. Da più di 100 anni l Azione Cattolica Palermitana, dedicata alla Chiesa locale, ha offerto un servizio alla formazione e alla missione dei laici, contribuendo così all unità e alla continua costruzione e crescita della comunità cristiana e collabora con il Vescovo, il Presbiterio e tutte le altre realtà ecclesiali alla progettazione e attuazione degli itinerari pastorali diocesani. Art. 1 L identità dell AC diocesana L Azione Cattolica Italiana dell Arcidiocesi di Palermo è costituita come associazione ecclesiale formata da tutti i laici che vi aderiscono, disciplinata dalle norme riportate nello Statuto nazionale dell Azione Cattolica Italiana, in seguito denominato semplicemente Statuto, da quanto indicato nel Regolamento Nazionale di attuazione, di seguito indicato come Regolamento, e da quanto contenuto nel presente Atto Normativo. Art. 2 - Rappresentanza e sede L Azione Cattolica dell Arcidiocesi di Palermo è rappresentata dalla presidenza diocesana in carica, costituita secondo le indicazioni statutarie e le specificazioni contenute nel presente atto normativo. Il rappresentante legale, sia in ambito ecclesiale sia civile, è il presidente diocesano in carica. La sede dell AC diocesana è fissata in Palermo, c/o Curia Arcivescovile, Via Matteo Bonello, 2.

2 Art. 3 L adesione all Azione Cattolica L adesione all AC è un atto personale, normalmente maturato accogliendo, attraverso l esperienza di gruppo e la partecipazione alla vita ecclesiale, i principi e le finalità dell associazione. L adesione è pubblica e si esprime nelle forme previste dal Regolamento dell AC, secondo le modalità precisate annualmente dal Consiglio diocesano. L adesione all AC in diocesi significa la scelta del laico di aderire alla Azione Cattolica Italiana, la condivisione e la partecipazione al programma formativo e missionario dell associazione, la collaborazione e corresponsabilità al servizio associativo ed ecclesiale, con la preghiera, l impegno attivo, il sacrificio, lo studio. L adesione all AC comporta anche il contributo economico per sostenere le varie attività dell Associazione, una partecipazione attiva e responsabile ai momenti di elaborazione dei programmi e di partecipazione democratica. I laici simpatizzanti desiderosi di sperimentare le attività formative di AC possono essere ammessi all esperienza di un gruppo, senza aderirvi, per un periodo non superiore a un biennio. Art. 4 - La costituzione e la struttura associativa dell AC in diocesi L AC dell Arcidiocesi di Palermo si organizza in una struttura unitaria e articolata per territorio, fasce di età, ambiente. Si articola in associazioni territoriali, che possono avere carattere parrocchiale o interparrocchiale. L AC diocesana e le singole associazioni territoriali si articolano per fasce di età: bambini, ragazzi, giovanissimi, giovani, adulti, che fanno riferimento rispettivamente all ACR, al settore giovani, al settore adulti. Possono inoltre costituirsi per specifiche esigenze pastorali gruppi di AC a carattere zonale, diocesano o interdiocesano che sviluppano una specifica attenzione ad un ambiente, età o condizione di vita. I componenti di tali gruppi aderiscono all AC presso l associazione territoriale dove abitano o se questa non è costituita - in quella più vicina e ivi continuano la formazione personale e comunitaria. I gruppi, per essere riconosciuti tali, devono avere carattere di stabilità e di consistenza e devono offrire uno specifico servizio all Associazione diocesana.. Più gruppi di ambiente possono costituire a livello diocesano un movimento di AC e possono collegarsi ai Movimenti già costituiti a livello diocesano e riconosciuti a livello nazionale. Organi della associazione territoriale sono: Art. 5 - L associazione territoriale 1- l assemblea unitaria: E costituita da tutte le persone che aderiscono all AC nella parrocchia o territorio; i ragazzi sono coinvolti secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione. L assemblea si riunisce di norma almeno 2 volte l anno per discutere sulla situazione associativa ed ecclesiale, decidere i programmi e verificare le iniziative svolte. All assemblea partecipa l assistente. Hanno diritto di voto tutti i soci giovani e adulti regolarmente iscritti. Su deliberazione del Consiglio dell Associazione territoriale all assemblea possono essere invitati i simpatizzanti all AC. In base alle scadenze fissate da Statuto e Regolamento, l assemblea unitaria provvede a eleggere i consiglieri dell AC parrocchiale/territoriale, in rapporto al numero degli iscritti, che costituiscono il Consiglio dell associazione territoriale.

3 2. Il Consiglio dell associazione territoriale. Il Consiglio dell associazione territoriale discute e assume le scelte che orientano l associazione territoriale nel suo impegno formativo e di servizio nella Chiesa locale. E costituito dai consiglieri eletti dall assemblea in rappresentanza dei giovani e degli adulti. La composizione e le modalità di elezione dei consiglieri sono riportate nel Regolamento Diocesano. Il Consiglio dell associazione territoriale, dopo la proposta del Presidente, scelto tra i consiglieri eletti, nomina i responsabili dei Settori e dell A.C.R., i quali possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio; su proposta del Presidente, nomina il Segretario e l Amministratore o il Segretario-Amministratore. Questi ultimi, se non eletti, entrano a far parte di diritto del Consiglio. Il Consiglio approva annualmente il rendiconto economico e finanziario. 3. Il presidente, proposto dal Consiglio dell associazione territoriale in comunione con il parroco o il responsabile ecclesiastico competente, nominato dal Vescovo. I nominativi dei Responsabili dell associazione territoriale vengono comunicati ufficialmente all AC diocesana e in tal modo vengono indicati come componenti dell assemblea diocesana con diritto di voto. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento riferite all associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all associazione diocesana. Art. 6 - La costituzione di una nuova associazione territoriale L'associazione diocesana intende vivere un rapporto costante con le parrocchie e le strutture ecclesiali in cui si articola la diocesi, al fine di sostenere, sviluppare e fondare gruppi e associazioni territoriali, in comunione con i parroci e i responsabili ecclesiastici competenti. La costituzione di una nuova associazione territoriale avviene attraverso un cammino formativo ed ecclesiale di laici sensibili a tale vocazione associativa, sostenuto dal centro diocesano, che comprende: a) l acquisizione di una maggiore consapevolezza della vocazione e missione dei laici e di una capacità di lettura dei problemi del mondo di oggi alla luce della fede; b) un itinerario di formazione, di spiritualità e di servizio secondo le scelte tipiche dell associazione; c) una assemblea fondativa, in cui l'associazione territoriale si costituisce e delinea un proprio programma. Spetta al consiglio diocesano riconoscere la costituzione di un nuova associazione territoriale di AC. Art. 7 - L Associazione Diocesana Organi della associazione diocesana sono: - L assemblea unitaria: L Assemblea diocesana definisce gli obiettivi e le linee programmatiche dell Associazione diocesana ed elegge il Consiglio Diocesano. La costituiscono e vi partecipano con diritto di voto tutti i responsabili delle associazioni territoriali (Presidente, i Responsabili dei settori e dell A.C.R.), i segretari dei Movimenti diocesani di AC, i componenti il consiglio diocesano e la presidenza diocesana in carica, rappresentanti della FUCI, del MIEAC e del MEIC in numero da 1 a 3 secondo quanto

4 stabilito dal Consiglio Diocesano con apposita deliberazione; i ragazzi sono rappresentati nella assemblea unitaria secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione. L assemblea si riunisce di norma almeno 1 volta l anno per esaminare la situazione associativa, incontrare il Vescovo, condividere le linee associative annuali (o triennali), decidere i programmi e verificare le iniziative svolte. Può essere convocata, in via straordinaria, su richiesta di due terzi dei Consiglieri Diocesani, per motivazioni e obiettivi non precedentemente previsti. All assemblea partecipano con diritto solo di parola i sacerdoti assistenti, diocesani e parrocchiali, e sono invitati i rappresentanti di altri movimenti o associazioni ecclesiali. In base alle scadenze fissate da Statuto e Regolamento, l assemblea unitaria si riunisce come assemblea diocesana elettiva e provvede a eleggere 21 consiglieri diocesani (7 per il settore adulti, 7 per il settore giovani, 7 per l A.C.R.). A tale scopo la presidenza diocesana in carica può provvedere a comporre liste orientative di persone disponibili ad assumersi la responsabilità associativa, in modo che siano rappresentati per quanto possibile e in modo significativo tutte le componenti dell associazione. Possono essere votati e risultare eletti i soci regolarmente iscritti all AC in diocesi e che abbiano compiuto il 18 anno di età. Almeno 30 giorni prima del suo svolgimento il Consiglio Diocesano uscente provvede ad approvare ed emanare un regolamento di svolgimento dell Assemblea diocesana elettiva. - Il consiglio diocesano unitario Il consiglio diocesano è responsabile della realizzazione del programma di attività e assume le scelte che orientano il servizio dell AC nella chiesa locale e nella società; esamina la situazione delle associazioni territoriali e riconosce la costituzione di nuovi gruppi e associazioni territoriali; cura la formazione di animatori e responsabili; approva il bilancio e controlla la gestione dell associazione diocesana; discute ed approva eventuali modifiche al regolamento, nonché le proposte di modifica all atto normativo diocesano da sottoporre all assemblea diocesana. Definisce, all inizio di ogni anno associativo, le linee comuni di indirizzo per la programmazione con il MIEAC, il MEIC e la FUCI. Fanno parte di diritto del consiglio diocesano i consiglieri eletti, i componenti non eletti della presidenza diocesana, il segretario dei movimenti diocesani di AC. In base a un criterio di reciprocità e di scambio permanente per una piena condivisione di obiettivi a livello diocesano, è chiamato a far parte di diritto del Consiglio il presidente diocesano del MIEAC, del MEIC e della FUCI, o loro delegati, nel quadro di un accordo che prevede la partecipazione di diritto del Presidente diocesano di ACI o suo delegato negli organismi dei citati Movimenti. Su indicazioni della presidenza diocesana, possono essere chiamati a far parte del consiglio diocesano, con voto consultivo, una coppia per l attenzione alla famiglia, rappresentanti di associazioni i cui documenti normativi hanno specifici riferimenti all Azione Cattolica e che prevedano una reciprocità di partecipazione negli organismi rappresentativi, altri responsabili di gruppi di AC o referenti di attenzioni specifiche non altrimenti rappresentate. La composizione del Consiglio deve essere costituito in misura maggioritaria dai membri eletti. Il consiglio diocesano si può riunire anche per Settori e A.C.R., al fine di predisporre l attività associativa specificamente rivolta a ragazzi, giovani o adulti. A tale scopo può invitare a collaborare agli impegni diocesani altri responsabili parrocchiali laici, sacerdoti, seminaristi, religiosi ed esperti. Per valutare gli itinerari associativi e discutere le linee di lavoro dell associazione diocesana, il consiglio si può riunire insieme al comitato dei presidenti delle associazioni territoriali. Per la nomina del Presidente il consiglio diocesano si riunisce entro 15 giorni dall Assemblea elettiva e, presieduto dal membro più anziano, elegge una terna di candidati, da sottoporre al Vescovo,

5 seguendo la procedura indicata dal Regolamento. In una successiva seduta, appositamente convocata, sono eletti dal Consiglio Diocesano, su proposta del Presidente, il Segretario e l Amministratore, nonché il comitato per gli affari economici, e, su proposta dei consiglieri dei Settori e dell A.C.R., i Vice-presidenti dei Settori, il cui numero viene preventivamente determinato in sede di Regolamento Diocesano, e il Responsabile dell A.C.R.. Se un consigliere eletto è nominato Presidente Diocesano, Segretario diocesano, Amministratore, Vice-presidente o Responsabile A.C.R., si può procedere immediatamente alla integrazione del numero dei consiglieri con il primo dei non eletti del settore o componente. - La presidenza diocesana Rappresenta l AC diocesana nella comunità ecclesiale e civile. E composta dal presidente, dal segretario, dall amministratore, dai Vice-Presidenti dei Settori e dal Responsabile dell A.C.R. Il numero dei componenti la presidenza è fissato dal consiglio diocesano in relazione alla situazione associativa. La presidenza può invitare a partecipare ai suoi lavori esperti in ambiti specifici (formazione, comunicazione, ). Possono essere altresì invitati, di volta in volta, i segretari diocesani dei Movimenti costituiti, la coppia responsabile della Commissione Famiglia, i responsabili di uffici o di attività di interesse unitario nominati dal Consiglio. Tutti i componenti la presidenza sono corresponsabili dell intera vita associativa e collaborano col presidente per la conduzione unitaria dell AC diocesana. Su delega del Presidente, possono rappresentare l Associazione diocesana in Organismi ecclesiali o civili aventi specifiche finalità e caratteristiche. Gli assistenti diocesani fanno parte del consiglio diocesano e della presidenza diocesana, senza diritto di voto. Curano in particolare i rapporti col Vescovo e con il presbiterio diocesano; partecipano alle iniziative associative diocesane, regionali e nazionali. E compito della presidenza diocesana a) predisporre la programmazione delle attività da sottoporre al consiglio diocesano, alla luce degli itinerari pastorali indicati dal Vescovo, individuando le iniziative da svolgere unitariamente o in forma articolata, così da offrire una proposta qualificata di formazione spirituale per i soci; b) curare i rapporti con le associazioni e le parrocchie, promuovendo occasioni di incontro e dialogo; c) preparare le attività del consiglio diocesano, secondo il programma concordato con il consiglio stesso, curando in particolare la comunicazione e la collaborazione tra i Settori e le articolazioni e, quando opportuno, con il comitato dei presidenti delle associazioni territoriali. d) Gestire unitariamente l associazione in base alle linee e programmi decisi in consiglio diocesano; curare i rapporti con il Vescovo, i sacerdoti, i consigli pastorale e presbiterale e gli altri organismi diocesani; e) stendere un regolamento per lo svolgimento delle assemblee elettive delle associazioni territoriali e per le elezioni del consiglio diocesano, coerente con lo Statuto, il Regolamento e col presente atto normativo. Le riunioni degli organi di cui sopra sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto.le deliberazioni sono adottate se votate dalla maggioranza dei presenti.

6 - Il Presidente Il Presidente promuove e coordina l attività della Presidenza, in fraterna collaborazione con l assistente unitario e gli altri assistenti; ha la responsabilità, in via esecutiva, dell attività ordinaria dell Associazione diocesana. Convoca e presiede gli Organi Associativi (Presidenza, Consiglio, Assemblea Diocesana, Comitato Presidenti delle associazioni territoriali) e garantisce l unitarietà e la collegialità dell Associazione. In caso di assenza o di impedimento temporaneo le sue funzioni sono svolte dal Responsabile più anziano o da un membro della Presidenza appositamente delegato. - Il Comitato dei presidenti delle associazioni territoriali E un organo consultivo del Consiglio e della Presidenza Diocesana, composto da tutti i presidenti delle associazioni territoriali della diocesi. Si riunisce almeno due volte in un anno, di norma all inizio e al termine dell anno associativo, per coadiuvare il Consiglio Diocesano nella progettazione ed elaborazione delle linee programmatiche, nell analisi delle situazioni territoriali e nella verifica del cammino associativo. E convocato dal presidente Diocesano su indicazione del Consiglio Diocesano o su proposta di almeno 1/5 dei suoi componenti. Sono consentite riunioni dei presidenti di uno stesso territorio (Zona pastorale, quartiere, ) per l esame di tematiche e problematiche inerenti quelle associazioni. In questi casi è necessario che alle riunioni sia chiamato a partecipare il Presidente diocesano o un suo delegato. - Il Collegio degli Assistenti diocesani Gli Assistenti diocesani partecipano alla vita e all attività dell associazione e alle riunioni del Consiglio Diocesano e della Presidenza. Periodicamente e ogni volta si reputi necessario si riuniscono, su invito dell Assistente Unitario, per un esame della situazione, per favorire incontri con gli assistenti parrocchiali e i parroci, e curare in modo particolare la crescita spirituale dell associazione. Art. 8 - La partecipazione all ACI nazionale e il collegamento regionale E compito della presidenza e del consiglio diocesano curare i rapporti con l AC nazionale e con il collegamento regionale, accogliendo le indicazioni, discutendole e proponendole a livello diocesano e parrocchiale, nonché offrire un attiva collaborazione alle iniziative nazionali e regionali contribuendo, con la riflessione e condivisione delle esperienze, alla elaborazione di percorsi comuni attraverso sussidi e strumenti formativi. L AC diocesana sostiene e collabora ai progetti internazionali dell AC. Art. 9 - La gestione amministrativa ed economica dell AC diocesana La gestione amministrativa ed economica è responsabilità della presidenza diocesana, che la esercita in forma collegiale ed in particolare attraverso l opera dell amministratore. Il Consiglio Diocesano, su proposta del Presidente diocesano, per sostenere il lavoro dell amministratore, nomina un comitato per gli affari economici individuando persone competenti. Il comitato è presieduto e convocato dall amministratore diocesano. La presidenza diocesana stila un bilancio annuale che sottopone al consiglio diocesano per l approvazione.

7 Art Approvazione e modifica dell atto normativo Regolamento Diocesano Il presente Atto normativo diocesano, approvato dalla Assemblea diocesana, diviene operativo a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio nazionale. Qualsiasi modifica deve essere approvata dall assemblea diocesana regolarmente costituita (2/3 degli aventi diritto) e con il voto favorevole della metà degli aventi diritto, e successivamente confermata dal consiglio nazionale. Le norme inerenti la composizione dei Consigli diocesano e territoriali nonché le modalità di svolgimento delle assemblee territoriali e diocesane a carattere elettivo, fanno parte di un regolamento Diocesano, approvato e modificabile dal Consiglio Diocesano con una votazione a maggioranza qualificata. Le eventuali richieste di integrazione formulate dal Consiglio Nazionale (art. 14 comma 7 del Regolamento) possono essere recepite dal Consiglio Diocesano con apposita deliberazione. Per quanto non espressamente indicato nel presente Atto Normativo si fa riferimento a quanto riportato nello Statuto, nel Regolamento e nelle norme canoniche e civili in materia di associazioni in quanto applicabili.

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