LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO OLTRE L ETA PENSIONABILE
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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA MASTER DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE A.A. 2016/2017 LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO OLTRE L ETA PENSIONABILE Dott.ssa Marianna Russo Ispettore del lavoro ITL Roma Dottore di ricerca in Diritto del lavoro Docente a contratto Università di Roma La Sapienza
2 Il prolungamento della vita lavorativa - Come conseguenza dell invecchiamento demografico; - Come tentativo di attuazione delle politiche di c.d. active ageing; - Come esigenza di contenimento della spesa pubblica.
3 Art. 24 d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/ Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economicofinanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri: a) Equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
4 Art. 24, comma 4, d.l. n. 201/2011 Per i lavoratori la cui pensione è liquidata a carico dell'a.g.o. e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della L. n. 300/1970 opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.
5 Un solo comma tanti interrogativi Ambito soggettivo di applicazione Modalità di esercizio Limiti ordinamentali Qualificazione giuridica Tutele
6 Ambito soggettivo di applicazione Solo per i lavoratori a cui si applica l art. 18 S.L.? Dirigenti? Pubblici dipendenti: v. art. 2, comma 5, d. l. n. 101/2013, convertito dalla l. n. 125/2013 Giornalisti
7 Giornalisti Cass. SS.UU. n /2015 esclude l applicabilità dell opzione ai giornalisti Nonostante l ambiguità dell espressione normativa, si esclude che le disposizioni contenute nell art. 24, comma 4, possano avere un estensione così ampia da abbracciare anche posizioni assicurative ricomprese nell ambito del successivo comma 24.
8 Limiti ordinamentali Cass. SS.UU. n /2015 «Pur nella consapevolezza della genericità della formulazione della disposizione legislativa, secondo la lettura più ragionevole [ ] l incentivazione al prolungamento del rapporto di lavoro non deve collidere con le disposizioni che, sul piano legislativo, regolano gli specifici comparti di appartenenza».
9 Modalità di esercizio - Nessun obbligo di comunicazione da parte del lavoratore (Trib. Torino 29 marzo 2013; Corte d appello Genova 8 gennaio 2014); - Analogia con le precedenti opzioni in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro (artt. 6 l. n. 791/1981 e art. 6 l. n. 407/1990).
10 Qualificazione giuridica Diritto soggettivo: Trib. Roma 24 febbraio 2014; Diritto potestativo: Trib. Milano 10 aprile 2013; Valore meramente programmatico: Trib. Roma 5 novembre 2013, 17 dicembre 2013, 14 aprile 2014.
11 Qualificazione giuridica Cass. SS.UU. n /2015 «La norma non crea alcun automatismo, ma solo prefigura la formulazione di condizioni previdenziali che costituiscano un incentivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro per un lasso di tempo che può estendersi fino a settanta anni. [ ] Le parti devono consensualmente stabilire la prosecuzione del rapporto sulla base di una reciproca valutazione di interessi».
12 Qualificazione giuridica Trib. Roma 6 ottobre 2015 «Seppur l'art. 24 sopra citato richiede il consenso del datore di lavoro, non è però previsto che tale consenso debba essere espresso in forme sacramentali e in mancanza di alcuna esplicita previsione normativa, vige il principio generale di libertà di forma». V. Anche Trib. Como 21 gennaio 2016
13 Tutele nei confronti del lavoratore pensionabile optante Trib. Genova 11 novembre 2013 «L art. 24, comma 4, d. l. n. 201/2011 non innova al quadro normativo preesistente, in forza del quale, raggiunta l età massima lavorativa, non è applicabile, ex art. 4 co. 2 legge 108/90, la tutela ex art. 18 legge 300/70».
14 Art. 4, comma 2, l. n. 108/1990 «Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dell'articolo 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604».
15 Quale tutela? - Alla luce dell art. 18 Stat. Lav.? - Alla luce del d. lgs. n. 23/2015? - Configurabilità di un licenziamento discriminatorio per età?
16 Licenziamento discriminatorio per età nell UE Art 2, comma 2, direttiva n. 2000/78 del 27 novembre 2000 «Gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari».
17 Licenziamento discriminatorio per età in Italia Nell ambito dei licenziamenti collettivi: «La svalutazione del privilegio tradizionale dell anzianità di servizio, nei confronti dei lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti di età e di contribuzione per fruire di un trattamento di quiescenza, può essere giustificata in una situazione del mercato del lavoro tale da escludere per i lavoratori più giovani la possibilità di trovare a breve termine un altro posto di lavoro». (Corte Cost. 30 giugno 1994, n. 268; Cass. 10 novembre 2015, n ; Cass. 5 maggio n. 9061).
18 Licenziamento discriminatorio per età in Italia Rare le pronunce in materia di licenziamenti individuali: v. Trib. Genova 4 ottobre 2012 e Trib. Roma 14 ottobre 2015.
19 Per un approfondimento: Canavesi G., Età pensionabile, prosecuzione del rapporto fino a settant anni e licenziamento nella riforma pensionistica del 2011, in Dir. rel. ind., 2013, n. 3, p. 665; Cinelli M., La Riforma delle pensioni del Governo tecnico. Appunti sull art. 24 della legge n. 214 del 2011, in Riv. it. dir. lav., 2012, n. 2, p. 385; Ferrante V., Licenziamento dell ultrasessantenne in possesso dei requisiti per la pensione (art. 24, co. 4, d.l. 201/2011): lex minus dixit quam voluit?, in Riv. it. dir. lav., 2014, n. 2, p. 221; Izzi D., Invecchiamento attivo e pensionamenti forzati, in Riv. it. dir. lav., 2014, n. 4, p. 584; Piccininno S., Età pensionabile flessibile e cessazione del rapporto di lavoro nel sistema della riforma pensionistica del 2011, in Arg. dir. lav., 2014, n. 1, p. 32; Piccininno S., Flessibilità dell età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la riforma delle pensioni, in Arg. dir. lav., 2015, n. 6, p. 1272; Sandulli P., Il settore pensionistico tra una manovra e l altra. Prime riflessioni sulla legge n. 214/2011, in Riv. dir. sic. soc., 2012, n. 1, p. 1;
20 Per un approfondimento: M. Russo, Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro. Tutele individuali e misure di ricambio generazionale, ES, Napoli, 2017; M. Russo, Licenziamento di un giornalista pensionabile: spunti di riflessione su regime previdenziale INPGI, prosecuzione del rapporto di lavoro fino a settant anni e discriminazione per età, in Lav. prev. Oggi, 2013, n. 3-4, p. 203; M. Russo, Licenziamento per raggiunti requisiti pensionistici: dal recesso ad nutum alla discriminazione per età, in Riv. giur. lav., 2014, n. 2, p. 343; M. Russo, Lavorare fino a settant anni: disciplina, tutele ed effetti sul mercato del lavoro dell art. 24 L. n. 214/2011, in Lav. prev. oggi, 2014, n. 5-6, p. 273; M. Russo, Licenziamento del dirigente con requisiti pensionistici: tentativi di tutela nell attuale quadro normativo, in Lav. prev. oggi, 2014, n. 7-8, p. 454; M. Russo, Il licenziamento discriminatorio per età pensionabile nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell Unione Europea, in Diritto & Diritti, settembre 2014; M. Russo, Incentivazione al proseguimento del rapporto di lavoro fino a settant anni: chi, come e perché, in Riv. giur. lav., 2016, n. 2, p. 206.
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