Decisione N del 05 dicembre 2014

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1 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) LEPROUX (RM) ROSSI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore CARATELLI MASSIMO Nella seduta del 03/10/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica Fatto La controversia verte sulla contestazione delle pretese di pagamento avanzate dalla resistente connesse a un prestito contro cessione del quinto dello stipendio accordato da un terzo istituto, il cui credito è stato successivamente ceduto alla banca convenuta. In particolare, in data 12 ottobre 2009, la ricorrente sottoscriveva con una società finanziaria un contratto di cessione del quinto dello stipendio, per un capitale lordo mutuato di euro ,00, da estinguersi con il pagamento di 120 rate mensili di euro 235,00 cadauna. Dalla società finanziaria il credito inerente il contratto veniva ceduto pro-soluto alla resistente, alla quale, in data 27 settembre 2013, perveniva formale reclamo da parte attrice, ribadito a mezzo raccomandata il successivo 5 ottobre. Con le due comunicazioni l istante contestava le continu[e] pretese di pagamento avanzate dalla banca, originate dall asserito Pag. 2/6

2 mancato incasso delle quote di stipendio cedute relative alle mensilità di settembre 2012 fino a febbraio La cliente riteneva tali richieste illegittime giacché le somme rivendicate erano state, dall amministrazione di cui è dipendente, regolarmente corrisposte alla società finanziaria con cui aveva stipulato il contratto di prestito. Di tali pagamenti la ricorrente avrebbe fornito più volte riscontro all istituto di credito senza tuttavia sortire effetti concreti sulla sua posizione, restando, inoltre, in attesa di un nuovo corretto conteggio estintivo, chiesto alla convenuta per estinguere il finanziamento in essere. Parte attrice, al contempo, lamentava disagi sia a livello morale che economico imputabili alla negligenza dell intermediario che, di fatto, le impediva di ottenere un nuovo prestito. Il reclamo veniva riscontrato dalla banca con note del 21 e 29 ottobre Nelle lettere la convenuta si limitava a riconoscere di aver inviato notifica di subentro presso l indirizzo della cliente in data 19 luglio 2013; insisteva, al contempo, nel richiedere l invio della documentazione contabile inerenti i pagamenti al fine di effettuare le opportune verifiche in merito al versamento delle quote. Nel mentre l intermediario trasmetteva copia del conteggio di estinzione relativo al contratto in oggetto. Ritenendo non soddisfatte le proprie istanze, con ricorso pervenuto il 19 dicembre 2013, la ricorrente - con l assistenza dell avvocato - reitera le lamentele già espresse, e chiede che l istituto di credito convenuto si astenga da qualsiasi altra richiesta di pagamento delle mensilità antecedenti la data del 19 luglio 2013 rilasciando relativa quietanza liberatoria. La cliente invoca, altresì, il risarcimento delle spese sostenute e dei danni patrimoniali e morali subiti, che quantifica in euro 5.000,00. Al ricorso replica l intermediario. La resistente riferisce, preliminarmente, di aver acquisito il credito in qualità di cessionaria, subentrando nella posizione della società finanziaria, originaria creditrice, in virtù di un accordo quadro stipulato l 11 settembre Assume, al contempo, la convenuta di aver regolarmente notificato la cessione all Amministrazione Terza Ceduta (ATC) e alla cliente. A supporto di quanto sostenuto, l istituto di credito allega copia delle raccomandate, con avviso di ricevimento, consegnate rispettivamente il 23 e 26 novembre Sostiene, altresì, la resistente di aver trasmesso agli interessati una seconda Pag. 3/6

3 raccomandata di notifica, in data 19 luglio 2013, a seguito di comunicazione del datore di lavoro circa il subentro di una nuova amministrazione quale ATC della ricorrente. Il testo di tale raccomandata è prodotto in atti da parte attrice, che non ne contesta la ricezione. Evidenzia la banca che la missiva in oggetto non costituisce una nuova notifica ma un rinnovo della precedente ai fini della prosecuzione delle trattenute di quote mensili di stipendio; a detta dell intermediario, tale comunicazione non incide, pertanto, sui termini di decorrenza a partire dai quali il debitore ceduto è tenuto al versamento delle somme a favore della nuova cessionaria, da ricondursi all anno Allo stesso modo, la convenuta contesta che la cliente abbia mai fornito evidenza all istituto dell avvenuto pagamento da parte della propria amministrazione delle somme dovute. Ugualmente, l intermediario lamenta che non abbiano prodotto esito favorevole le comunicazioni di sollecito rivolte al datore di lavoro. In virtù di quanto precede, la banca resistente giudica legittima la richiesta di escutere le quote insolute e/o di avere le relative evidenze attestanti l incasso da parte di terzi. L intermediario ritiene, di conseguenza, che nessuna responsabilità o violazione possa essergli contestata, e chiede dunque all Arbitro il rigetto di ogni pretesa prospettata dalla controparte. Si evidenzia, in aggiunta, che, nelle more del ricorso, è pervenuta da parte attrice copia delle buste paga dei mesi in contestazione attestanti le trattenute operate dal datore di lavoro della cliente a favore della società finanziaria contraente il prestito. Diritto La cliente chiede anzitutto che l istituto di credito convenuto si astenga da qualsiasi altra richiesta di pagamento delle mensilità antecedenti la data del 19 luglio 2013, in cui ritiene sia avvenuta la notifica di cessione, e rilasci quietanza liberatoria delle trattenute operate in busta paga. L intermediario resistente afferma, all opposto, di non aver mai ricevuto gli importi contestati. Tuttavia, parte attrice ha prodotto in atti alcune copie di cedolini dai quali si evince che l amministrazione della ricorrente, nei mesi in contestazione successivi all avvenuta cessione, ha continuato a versare il quinto dello stipendio all intermediario cedente, piuttosto che al cessionario odierno resistente. Pag. 4/6

4 Assume la convenuta di aver regolarmente notificato il subentro all Amministrazione Terza Ceduta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che produce in atti, consegnata il 23 novembre Preme qui segnalare che il riferimento al destinatario riportato sull avviso, pur se simile, differisce da quello indicato in contratto, riguardando tra l altro la Provincia di Ancona, piuttosto che il Comune di Ascoli Piceno indicato tra i dati del cedente/mutuatario; Comune, quest ultimo, che ricorre anche nella raccomandata del 19 luglio 2013, la cui ricezione non è, viceversa, contestata dagli odierni convenuti. Per di più, la firma resa sul tagliando trasmesso all amministrazione a novembre 2010 non consente di identificare chiaramente il ricevente. Orbene, in base alle evidenze documentali prodotte dalle parti, ritiene questo Collegio che i pretesi insoluti imputati alla cliente derivino in realtà dall errore occorso nel notificare la cessione al datore di lavoro, avvenuto verosimilmente per un disallineamento informativo fra cedente e cessionario all atto della notifica, le cui conseguenze negative non possono essere riversate su parte attrice, tanto più in considerazione del fatto che la cessione - il cui perfezionamento non richiede l intervento della ricorrente o dell amministrazione ceduta -, costituisce un evento a cui quest ultima è certamente rimasta estranea (cfr. Decisione n del 9 giugno 2011). Lo attesta lo stesso datore di lavoro, in una mail prodotta in atti dalla resistente e datata 19 marzo 2013, in cui contesta risulti a lui mai pervenuta in precedenza alcuna comunicazione di cessione delle quote in oggetto. Dispone a questo proposito il secondo comma dell art c.c. che il debitore che in buona fede abbia adempiuto al cedente anziché al cessionario, prima della notifica o dell accettazione o in assenza delle stesse, è liberato. Il pagamento effettuato all intermediario cedente ha, pertanto, effetto liberatorio; spetterà, invece, al cessionario rivolgere al cedente istanza di ripetizione degli importi corrispondenti alle quote rimborsate. Appare meritevole di accoglimento, altresì, l istanza di liquidazione delle spese di assistenza professionale sub specie di danno patrimoniale subito dalla cliente per effetto dell illegittima condotta dell intermediario, che si liquidano in via equitativa in euro 250,00. Viene, al contempo, respinta ogni ulteriore istanza risarcitoria giacché priva di prova alcuna del pregiudizio lamentato. Pag. 5/6

5 P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6

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