La nuova black list. DDL di Stabilità 2015
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- Gaetana Mancini
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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N La nuova black list DDL di Stabilità 2015 Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2015 Nel DDL di Stabilità 2015 il Legislatore demanda al Ministero dell Economia l emanazione di una Black list ai fini dell applicazione dell 10, co bis del Tuir, utilizzando come unico parametro di riferimento l esistenza di accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni. Premessa Nella normativa attualmente in vigore, esistono 4 black list e una white list: in tema di residenza fiscale, è in vigore la black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 che riguarda la possibilità di applicare la presunzione di residenza di cui all art. 2, co. 2-bis, D.P.R. 917/1986 che individua quei territori fiscalmente privilegiati nei quali il trasferimento di residenza di un cittadino italiano, salvo prova contraria, non è opponibile al Fisco; la black list per l applicazione della CFC (controlled foreign companies) ex 67 e 168 del Tuir, ovvero quella di cui al D.M. 21 novembre 2001; la black list IVA data dall unione dei Decreti 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001; la black list prevista dal D.M. 23 gennaio 2002 che stabilisce invece l'indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese situate in determinati Paesi o territori a fiscalità privilegiata; la white list D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni, utilizzata anche ai fini della compilazione del quadro RW, che ha fissato un elenco di Stati collaborativi ai fini del regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. 1
2 Il DDL di Stabilità 2015 dispone che Ai fini dell applicazione delle disposizioni dell articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all articolo 168-bis del medesimo testo unico, l individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni. Con la citata disposizione normativa, si prevede, in sostanza, di modificare la Black List di cui al D.M. 23 gennaio 2002, nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all articolo 168-bis dello stesso Tuir. In tal modo, afferma la relazione illustrativa, senza attendere la revisione complessiva delle Black List, che richiederà un complesso lavoro istruttorio nei confronti di tutti i paesi e territori interessati, sarà possibile procedere a modifiche puntuali della lista di cui al decreto del 2002, facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni. Tale revisione dovrà avvenire in ogni caso, ovviamente, previa verifica d intesa con l Agenzia delle Entrate, della effettività di uno scambio di informazioni che renda efficace l azione di contrasto delle pratiche elusive. La normativa sull indeducibilità dei costi black list L 10, co. 10 e ss. D.P.R. 917/1986, sancisce la non deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, nonché dalle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in detti Stati o territori. Il legislatore nel definire l ambito oggettivo dell istituto parla di spese e altri componenti negativi. In sostanza, si tratta di un riferimento particolarmente ampio che consente di estendere l ambito applicativo della norma a qualunque componente negativo di reddito derivante da transazioni commerciali, e anche finanziarie, poste in essere con fornitori Black List. Di conseguenza, sono da considerare indeducibili gli ammortamenti, le svalutazioni, le perdite, le minusvalenze e ogni altro componente negativo derivante da operazioni intercorse con soggetti Black List. Questi, infatti, sono componenti negativi che derivano in ogni caso da un operazione intercorsa con un soggetto residente in un paradiso fiscale e che, anche se in periodi d imposta successivi rispetto a quello in cui la transazione è stata effettuata, comportano una diminuzione del reddito imponibile dell impresa italiana. 2
3 Inoltre, l Amministrazione Finanziaria con la C.M. 35/E/2012 è intervenuta sul tema precisando che nella disciplina in oggetto rientrano i componenti negativi derivanti non solo da transazioni commerciali, ma anche da transazioni di natura finanziaria, quali, ad esempio, interessi e oneri finanziari assimilati. Per quanto riguarda l elemento soggettivo, le disposizioni richiamate prevedono che l istituto trovi applicazione per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato relativamente alle operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti o localizzati in paesi Black List. Per l individuazione dei paesi Black List, il legislatore, con l introduzione dell 68 bis del Tuir, ha previsto il passaggio ad un apposita white list, che evidenzierà l elenco dei Paesi virtuosi, individuando, per esclusione, i paesi per i quali si applicherà la suddetta disciplina. In attesa dell emanazione del decreto ministeriale ai sensi dell 68-bis del Tuir, i Paesi con regime fiscale privilegiato sono ancora quelli individuati con il D.M. 23 gennaio Il suddetto D.M. si compone di tre articoli: 1. nell articolo 1 vengono individuati gli Stati che si considerano sempre a fiscalità privilegiata; 2. nell articolo 2 si fornisce un elenco di Stati per i quali la disciplina si applica in ogni caso, con l esclusione di alcune tipologie societarie; 3. nell articolo 3 si elencano gli Stati che si considerano black list limitatamente a determinate tipologie di società ovvero a soggetti che godono di un regime fiscale similare. Nella seguente tabella si riporta il contenuto del citato Decreto Ministeriale. Tabella: i Paesi black list Paese D.M Limitazioni Alderney (Isole del Canale) Andorra Angola art. 3 con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code 3
4 Anguilla Antigua art. 3 Antille Olandesi Aruba Bahamas Bahrein art. 2 Barbados Barbuda Belize, Bermuda Brunei Costa Rica art. 3 Dominica; art. 3 Emirati Arabi Uniti art. 2 Ecuador art. 3 Filippine Giamaica art. 3 con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'international Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale Legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che 4
5 Gibilterra Gibuti (ex Afar e Issas) Grenada Guatemala Guernsey (Isole del Canale) Herm (Isole del Canale) Hong Kong Isola di Man Isole Cayman Isole Cook Isole Marshall Isole Turks e Caicos Isole Vergini britanniche Isole Vergini statunitensi Jersey (Isole del Canale) Kenia art. 3 Kiribati (ex Isole Gilbert) Libano Liberia Liechtenstein Lussemburgo NO Macao Maldive Malesia usufruiscono dei benefici fiscali dell'export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones; (solo per D.M ) con riferimento alle società holding di cui alla locale Legge del 31 luglio 1929; 5
6 Maurizio art. 3 Montserrat Nauru Niue Nuova Caledonia Oman Panama art. 3 Polinesia francese Monaco art. 2 San Marino NO Portorico art. 3 Saint Kitts e Nevis Salomone Samoa Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Sant'Elena con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Offshore Companies e alle International Companies con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones; con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993; Sark (Isole del 6
7 Canale) Seychelles Singapore art. 2 Taiwan NO Svizzera art. 3 Tonga Tuvalu (ex Isole Ellice) Uruguay (Republica Oriental del art. 3 Uruguay); Vanuatu (solo per D.M ) con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio"; con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività offshore. Il suddetto Decreto è stato oggetto di modifiche con il D.M , con il quale sono stati espunti la Corea del Sud e Malta dall art. 3 del D.M Sempre dal medesimo D.M è stata espunto Cipro dall del D.M Già con il D.M. 27 dicembre 2002 era stato espunto il Kuwait dall art. 2 del D.M Le possibili modifiche Nel DDL di Stabilità 2015 il Legislatore demanda al Ministero dell Economia l emanazione di una Black list ai fini dell applicazione dell 10, co bis del Tuir, utilizzando come unico parametro di riferimento l esistenza di accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni. L esigenza di emanare tale black list è collegata in primo luogo alle recenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall Italia (Hong Kong, Singapore, ecc ), nelle quali vengono sempre inserite disposizioni atte a garantire un adeguato scambio di informazioni tra gli Stati contraenti. Generalmente, infatti, le suddette Convenzioni contengono disposizioni atte a garantire un adeguato scambio di informazioni tra gli Stati contraenti, anche per quanto concerne le informazioni detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che operi in qualità di agente o fiduciaria. 7
8 Inoltre, lo sviluppo di accordi internazionali volti a favorire lo scambio di informazioni tra Stati, farà si che altri Stati finora considerati black list possano essere espunti dal D.M È da evidenziare infine che già con la C.M. 38/E/2013 l Amministrazione Finanziaria, in occasione dei chiarimenti forniti sulle nuove regole per il monitoraggio fiscale, aveva individuato una serie di Stati che assicurano comunque la possibilità di un controllo da parte dell Amministrazione finanziaria italiana da attuare tramite lo strumento dello scambio di informazioni. Si tratta degli Stati o territori inclusi nella white list (D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni) ma anche dei Paesi che, pur non inclusi nella white list, prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale (ad esempio, un tax information exchange agreement TIEA) o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa. TABELLA STATI WHITE LIST (D.M e succ. modif.) Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia. TABELLA STATI E TERRITORI con un adeguato scambio di informazione con l Italia Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, Moldova, Mozambico, Oman, Qatar, San Marino (con effetto dal 2014), Senegal, Siria, Uganda, Uzbekistan. A titolo esemplificativo, si può evidenziare che Singapore, presente nell art. 2 del D.M , è già incluso tra gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni nella C.M. 38/E/
9 Lo stesso vale per l Oman, incluso nell del D.M Anche le Mauritius, incluse nell art. 3 del D.M , con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies, sono indicate nella C.M. 38/E/2013 come Stato che consente un adeguato scambio di informazioni. Anche Hong Kong è candidato alla esclusione dal D.M L art. 25 della recente Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l Italia e Hong Kong prevede per l appunto uno scambio su richiesta delle informazioni. Tale scambio non potrà essere rifiutato in base al principio del segreto bancario. Dunque, con l entrata in vigore della Convenzione anche Hong Kong potrebbe essere ricompreso nella lista dei paesi collaborativi, come accaduto per San Marino. - Riproduzione riservata - 9
Paesi Black list ordine alfabetico. LISTA DI APPARTENENZA D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.1999 D.M. 21.11.2001 (art.1) D.M. 4.5.
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