V corso di formazione per tirocinanti IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ROSSELLA MILONE E MARIA ROSARIA SODANO
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1 V corso di formazione per tirocinanti IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ROSSELLA MILONE E MARIA ROSARIA SODANO
2 La causa del contratto di assicurazione. L alea Art c.c. L assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
3 Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può Il contratto di assicurazione della responsabilità civile. Il rischio art c.c assicurato Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
4 Segue: il contratto di assicurazione della responsabilità civile La questione inerente la derogabilità delle disposizioni di cui all art c.c. secondo l art.1932 c.c.
5 Le clausole claims made Nozione Le clausole miste e pure L assicurabilità del rischio pregresso Le dichiarazioni false o reticenti ex art c.c.
6 Cass. Sezioni Unite 9140/2016 (Cass. sez. un. 6 maggio 2016 n. 9140, Rel. Amendola) non è vessatoria la clausola che, nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, subordina l operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (c.d. clausola claims made mista o impura); essa tuttavia può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza o perchè determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
7 Le clausole vessatorie - Nozione - La differenza con le clausole che delimitano il rischio - -Cass.2469/2015,Cass. 430/2015
8 La causa mista nel contratto di assicurazione Le polizze LINKED Nozione e disciplina Gli obblighi dell assicuratore legge 28 dicembre 2005, n.262 e d.lgs. 29 dicembre 2006 n.303
9 Segue le POLIZZE LINKED In materia di contratto di assicurazione, l'assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario - ai sensi degli artt. 1175, 1337 e 1375 cod. civ. - di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione con cui la corte di merito aveva escluso che un'impresa assicuratrice - in relazione ad una polizza sulla vita a contenuto finanziario - avesse l'obbligo di informare il cliente del rischio che i rendimenti da essa garantiti potessero essere inferiori al capitale dal medesimo versato, e ciò sul rilievo che la circolare dell'isvap, disciplinante "ratione temporis" la materia, nulla prevedesse a riguardo) CASS. 8412/15
10 Gli obblighi dell assicurato ancora sull art c.c. (i questionari sulla salute) Art c.c. (la regolazione del premio) Art e 1914 c.c. (la denuncia del sinistro e l obbligo di evitare o diminuire il danno)
11 Gli obblighi dell assicuratore Corresponsione dell indennità Obbligo a contrarre RCA responsabilità civile professionisti
12 La prescrizione nel contratto di assicurazione l art c.c. e l interpretazione dei commi III e IV in tema di sospensione della prescrizione Cass /2014: In tema di assicurazione della responsabilità civile, anche quando l'azione nei confronti dell'assicuratore sia esercitata in via surrogatoria dal terzo danneggiato, ai fini della cessazione della sospensione della prescrizione inerente ai diritti dell'assicurato, iniziata per effetto della comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo o dell'azione dallo stesso proposta, non è sufficiente una sentenza, seppur esecutiva, di condanna dell'assicurato al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato, ma è invece necessario, ove la determinazione quantitativa del credito dell'assicurato avvenga giudizialmente, che la sentenza sia passata in giudicato.
13 Ancora sulla sospensione della prescrizione Sez. 3, Sentenza n del 18/09/2015 (Rv ) In tema di assicurazione, l'effetto sospensivo della prescrizione disciplinato dall'art. 2952, comma 4, c.c., si verifica anche se la comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del danneggiato provenga da quest'ultimo, o da un terzo, invece che dall'assicurato, senza, peraltro, che possa negarsi l'operatività di tale effetto qualora sia stata omessa l'esatta determinazione del "quantum" risarcitorio, sempreché l'atto sia univoco nell'esplicitare la volontà di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell'assicurato stesso.
14 I Caso pratico L assicurato Tizio denuncia in data al proprio assicuratore per la responsabilità civile di aver ricevuto in data la notifica di una citazione contenente una richiesta risarcitoria. In data viene pronunciata la sentenza di primo grado che condanna l assicurato a risarcire il danno e ne determina l ammontare La sentenza viene impugnata e il giudice d appello respinge il gravame con sentenza pronunciata il La S.C. dichiara inammissibile il ricorso per cassazione con sentenza depositata il Tizio risarcisce il danno e chiede al proprio assicuratore di essere tenuto indenne in data L assicuratore eccepisce la prescrizione biennale. E fondata l eccezione di prescrizione?
15 II Caso pratico L assicurato Tizio, invocando la copertura assicurativa prevista da un contratto stipulato il con durata annuale e con clausola c.d. claims made, denuncia al proprio assicuratore per la responsabilità civile di aver ricevuto una richiesta risarcitoria in data per fatti che risalgono al L assicuratore eccepisce la nullità della clausola che prevede la copertura anche per fatti risalenti ad un triennio antecedente alla stipulazione richiamando l art c.c. E fondata l eccezione di nullità?
16 III Caso pratico L assicurato Tizio denuncia di aver subito il furto del proprio veicolo che era stato consegnato ad un autoriparatore per interventi di manutenzione. L assicuratore, deducendo che il veicolo era stato lasciato incustodito dall autoriparatore, eccepisce l inoperatività della copertura richiamando una clausola delle condizioni generali che esclude l indennizzo se il danno è stato cagionato dalla colpa grave delle persone a cui l assicurato ha affidato la custodia del veicolo La clausola non è specificamente sottoscritta E fondata l eccezione?
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