REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CULTURA COLLEGIO PROFESSIONALE DEI

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1 COLLEGIO PROFESSIONALE TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CULTURA COLLEGIO PROFESSIONALE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PERIODO DESCRIZIONE MODIFICHE REDAZIONE VERIFICA DELIBERAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 1 01 gennaio febbraio 2017 Revisione complessiva M. Caliari M. Maines

2 INDICE Titolo I SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 3 Articolo 1 OBIETTIVI DELLA COMMISSIONE...3 Articolo 2 COMPETENZE DEL PROFESSIONISTA...3 Articolo 3 CAMPO DI APPLICAZIONE...3 Articolo 4 RIFERIMENTI...3 Titolo II COMMISSIONE CULTURA... 4 Articolo 5 FUNZIONI DELLA COMMISSIONE CULTURA...4 Articolo 6 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CULTURA...5 Articolo 7 NOMINA DELLA COMMISSIONE CULTURA...5 Articolo 8 CRITERI E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE...5 Articolo 9 MODALITÀ OPERATIVE...5 Articolo 10 ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO ANNUALE...6 Articolo 11 VALIDAZIONE DEL PIANO FORMATIVO ANNUALE...6 Articolo 12 Articolo 13 RELAZIONE SULL ATTIVITÀ FORMATIVA ANNUALE...7 VALUTAZIONE CONGRUENZA SCIENTIFICA CON LA PROFESSIONE RAPPRESENTATA NEI PROGETTI FORMATIVI PRESENTATI FUORI PIANO FORMATIVO ANNUALE...7 COLLEGIO TSRM COMMISSIONE CULTURA pag. 2 di 7

3 Titolo I SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Articolo 1 OBIETTIVI DELLA COMMISSIONE Obiettivo primario della Commissione è dare esecuzione alla disposizione di cui al D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 art. 3. lettera d) recante: Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni (omissis) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti. Scopo di questa istruzione operativa è governare la gestione delle attività culturali, formative e di aggiornamento del Collegio Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) della Provincia Autonoma di Trento, in linea con le finalità istituzionali del Collegio e, in particolare, con quanto richiesto dal programma di Educazione Continua in Medicina (ECM). Articolo 2 COMPETENZE DEL PROFESSIONISTA La professionalità di un operatore della Sanità è definita da tre caratteristiche fondamentali: il possesso di conoscenze teoriche aggiornate; il possesso di abilità tecniche o manuali; il possesso di capacità comunicative e relazionali. Il rapido e continuo sviluppo della medicina ed, in generale, delle conoscenze biomediche, nonché l'accrescersi continuo delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative, rendono sempre più difficile per il singolo operatore della sanità mantenere queste tre caratteristiche al massimo livello: in altre parole mantenersi "aggiornato e competente". È per questo scopo che, in tutti i Paesi del mondo, sono nati i programmi di educazione continua; essa comprende l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo desideri (si tratti di una Società Scientifica o di una Società professionale, di una Azienda Ospedaliera, o di una Struttura specificamente dedicata alla Formazione in campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori per la Salute. Naturalmente, ogni operatore della Sanità provvederà, in piena autonomia, al proprio aggiornamento; dovrà privilegiare, comunque, gli obiettivi formativi d'interesse nazionale, regionale e delle province autonome. La E.C.M. è finalizzata a conservare ed accrescere in capo al singolo professionista sanitario il livello delle sue capacità e competenze; la E.C.M., inoltre, è lo strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale. Articolo 3 CAMPO DI APPLICAZIONE L'istruzione operativa si applica alle attività del Collegio professionale per i suoi fini statutari e in qualità di provider nell ambito del Programma ECM. Articolo 4 RIFERIMENTI Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233; Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1946, n. 241, e ratificato con Legge 17 aprile 1956, n. 561, Con le modifiche apportate dalla Legge 5 gennaio 1955, n. 15, dalla Legge 21 ottobre 1957, n. 1027, dalla Legge 8 novembre 1991, n. 362, e dal Decreto Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1360; nello specifico l art. 2, lettera d, laddove nello specificare le attribuzioni del Consiglio direttivo è indicato di ) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti COLLEGIO TSRM COMMISSIONE CULTURA pag. 3 di 7

4 Decreto Legislativo n 229, 19 giugno 1999, Articolo 14 - Integrazioni all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, Art. l6-bis (Formazione continua) Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale Regolamenti ECM: Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012 (e precedenti) Allegato 1 Accordo Stato Regioni 19 aprile 2012: Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 Gennaio 2010 Manuale per gli osservatori della qualità dell Educazione Continua in Medicina, Edizione 26 maggio 2011 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 2 febbraio 2017 Titolo II COMMISSIONE CULTURA Articolo 5 FUNZIONI DELLA COMMISSIONE CULTURA La Commissione cultura è un organo di iniziativa, consultivo e di indirizzo formalizzato, composto da professionisti rappresentativi di tutti i TSRM iscritti all Albo della Provincia di Trento o operanti sul territorio provinciale; in particolare la sua attività è indispensabile al Consiglio direttivo per confronto e supporto nelle decisioni finalizzate allo sviluppo culturale dei professionisti iscritti e al costante miglioramento qualitativo della sua formazione in termini sia di contenuti che di metodo. La Commissione svolge le funzioni e le attività previste per il Comitato scientifico dai Regolamenti e dagli accordi emanati dalla Conferenza Stato Regioni. La Commissione collabora strettamente con il Collegio nell adempiere a: vigilanza sull assolvimento dell obbligo formativo da parte dei loro iscritti; emanazione, ove previsti dalla normativa vigente, dei provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento dell obbligo formativo; attestazione, ai professionisti sanitari che ne facciano richiesta, del numero di crediti COLLEGIO TSRM COMMISSIONE CULTURA pag. 4 di 7

5 formativi effettivamente maturati e registrati e certificano il pieno soddisfacimento dell obbligo formativo del triennio; proporre alla Commissione nazionale ECM e alla Province autonome di Trento gli obiettivi formativi che ritengono strategici o le tematiche di particolare rilevanza tecnico-professionale. Articolo 6 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CULTURA La Commissione cultura è costituita da: membri del Consiglio direttivo esperti in diverse aree professionali iscritti al Collegio dei TSRM consulenti esperti che hanno accettato la proposta del Consiglio direttivo del collegio, motivata dall'analisi delle competenze curriculari e dalla conoscenza diretta, di far parte della commissione. La Commissione comprende al suo interno diverse tipologie di professionisti per fornire un contributo per l'individuazione del fabbisogno formativo, la pianificazione di attività formative, la valutazione degli eventi formativi. Il Presidente del Collegio presiede la Commissione. Al suo interno è presente almeno un componente con competenze di progettazione e pianificazione della formazione. La Commissione si può avvalere, sentito il parere del Consiglio direttivo del Collegio, di consulenti esperti per la predisposizione di proposte nell ambito culturale-formativo o per governare specifiche e peculiari iniziative. Questi esperti esercitano il mandato secondo le istruzioni impartite dalla Commissione cultura e del Consiglio direttivo, nel rispetto dei tempi stabiliti e terminano la loro funzione al momento della presentazione delle conclusioni degli atti derivanti. Le conclusioni predisposte dovranno, comunque, essere sottoposte all approvazione della Commissione cultura. Articolo 7 NOMINA DELLA COMMISSIONE CULTURA Il Consiglio direttivo del Collegio nomina, con proprio atto formale e motivato, la Commissione; nella deliberazione è indicato il componente che svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui delegate. È facoltà del Consiglio direttivo revocare uno o più componenti, integrare e sciogliere la Commissione motivandone le cause ed informando tempestivamente l intera Commissione. Articolo 8 CRITERI E MODALITÀ DI CONVOCAZIONE La Commissione cultura è convocata dal Presidente almeno una volta all anno o su richiesta scritta e motivata, di almeno un terzo dei componenti entro dieci giorni dall inoltro della richiesta. L avviso di convocazione viene inviato almeno sette giorni prima, per oppure con le modalità che la Commissione concorda all unanimità dei componenti. Le sedute della Commissione non sono di norma pubbliche e possono essere condotte anche utilizzando sistemi di conferenza a distanza, a patto che sia garantita la fruibilità degli strumenti necessari da parte di ciascun componente. Articolo 9 MODALITÀ OPERATIVE La Commissione cultura assicura il monitoraggio generale degli eventi relativamente alla qualità scientifica; la sua attività è sostanzialmente strutturata in quattro momenti COLLEGIO TSRM COMMISSIONE CULTURA pag. 5 di 7

6 fondamentali: analisi del fabbisogno formativo annuale validazione del piano formativo annuale a livello scientifico valutazione del report formativo annuale della relazione sull'attività formativa annuale valutazione congruenza scientifica con la professione rappresentata nei progetti formativi presentati fuori piano formativo annuale Le richieste di collaborazione e consultazione possono avvenire per via telematica o attraverso un confronto diretto, sia in forma singola che in forma collegiale. Nella richiesta di consultazione, sarà specificata la modalità e i tempi di risposta. Di norma viene indicato un tempo congruo di risposta o con la formula del silenzio/assenso. Sono possibili ulteriori attività di consultazione della Commissione cultura nel suo complesso, per la valutazione di progetti o problematiche che eventualmente si evidenziassero nel corso delle attività formative, lungo tutto il processo. In caso vi sia la necessità di inserire nuovi membri all'interno del Comitato Scientifico, questi sono proposti al Presidente per il formale atto di nomina e/o di convenzione da parte del Consiglio direttivo del Collegio professionale. Articolo 10 ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO ANNUALE L'analisi del fabbisogno formativo annuale avviene attraverso quanto definito nel documento rilevazione necessità formative. La consultazione della Commissione cultura viene ad essere un ulteriore modalità utilizzata per l'analisi del fabbisogno formativo, per la particolare capacità di leggere i contesti organizzativi e la loro evoluzione. I singoli membri dovranno evidenziare, attraverso la compilazione del modulo i fabbisogni formativi della professione da loro rappresentata, con particolare riferimento a: problemi emergenti rilevati nella pratica professionale affrontabili in termini formativi; bisogni di salute e di cure dei cittadini/comunità rilevati nella pratica professionale affrontabili in termini formativi; argomenti prioritari per la formazione continua e l'aggiornamento dei professionisti sanitari relativi alla propria area di competenza, in un'ottica di sviluppo della qualità innovazioni tecnologiche/organizzative/scientifiche all'interno della propria area di competenza che possono essere affrontate con la formazione continua; esigenze formative espresse più frequentemente dai professionisti afferenti alla propria area di competenza; metodologie e modalità formative maggiormente richieste dai professionisti afferenti alla propria area di competenza. Il documento complessivo di analisi del fabbisogno formativo predisposto dalla Commissione cultura, verrà ulteriormente condiviso con il Consiglio Direttivo. Articolo 11 VALIDAZIONE DEL PIANO FORMATIVO ANNUALE Il piano formativo annuale/triennale viene redatto in base alla analisi dei bisogni formativi e comprende: le finalità principali e le strategie didattiche da adottare, nonché le modalità per la valutazione del piano, gli eventi programmati nell'anno e la loro tipologia, con gli obiettivi formativi, il target di riferimento, il Responsabile Scientifico. Il piano formativo annuale deve essere trasmesso alla Provincia Autonoma di Trento entro il COLLEGIO TSRM COMMISSIONE CULTURA pag. 6 di 7

7 28 febbraio di ogni anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato cultura impostano il piano da sottoporre alla validazione del Consiglio Direttivo. Il piano formativo annuale, viene inviato al Consiglio Direttivo per validazione formale, che dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno, per consentire eventuali modifiche o integrazioni prima della trasmissione alla Provincia Autonoma di Trento. Articolo 12 RELAZIONE SULL ATTIVITÀ FORMATIVA ANNUALE La relazione sull'attività formativa annuale contiene tutti i dati relativi agli eventi proposti e realizzati nell'anno precedente. La Commissione cultura esamina i risultati delle valutazioni dei singoli eventi, anche ai fini della loro eventuale riproposizione in relazione alla qualità dei contenuti e delle evidenze scientifiche. Vengono valutate anche la percentuale di attività realizzate rispetto a quelle programmate, e le motivazioni che non hanno permesso la realizzazione dei singoli eventi, indicatori importanti per le proposte relative al Piano formativo dell'anno successivo. Durante il mese di gennaio, la Commissione cultura imposta la relazione da sottoporre alla validazione del Consiglio direttivo del Collegio professionale. Articolo 13 VALUTAZIONE CONGRUENZA SCIENTIFICA CON LA PROFESSIONE RAPPRESENTATA NEI PROGETTI FORMATIVI PRESENTATI FUORI PIANO FORMATIVO ANNUALE Qualora nel corso dell'anno vi fosse l'opportunità e/o la necessità di realizzare eventi formativi non inseriti nel piano formativo annuale, il progetto, dopo la valutazione della Commissione cultura sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio direttivo. COLLEGIO TSRM COMMISSIONE CULTURA pag. 7 di 7

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