Circolare Informativa n 2/2014. La legge di Stabilità 2014
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- Vito Vitali
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1 Circolare Informativa n 2/2014 La legge di Stabilità 2014 Pagina 1 di 12
2 INDICE Premessa pag.3 1) Incentivi per la stabilizzazione dei call-center pag. 3 2) Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti pag.4 3) Agevolazioni giovani agricoltori pag.4 4) Finanziamento programmi di ricerca pag.4 5) Imprese ed agenzia di fornitura di lavoro temporaneo nel settore portuale pag.4 6) Rideterminazione dell importo delle detrazioni IRPEF pag.4 7) Riduzione premi INAIL pag.6 8) Deduzione IRAP per incremento della base occupazionale pag.7 9) Stabilizzazione associati in partecipazione pag.7 10) Contributo addizionale pag.7 11) Contributo contratto di somministrazione pag.8 12) Reddito imponibile transfrontalieri pag.8 13) Fondo incentivi pag.8 14) Rifinanziamento ammortizzatori sociali pag.8 15) Fondi di solidarietà bilaterali pag.9 16) Contratti di solidarietà pag.9 17) Incentivi all occupazione pag.9 18) Sospensione contributi Enti non commerciali pag.10 19) Deroghe in materia pensionistica pag.10 20) Risorse lavoratori socialmente utili pag.10 21) Fondo per le politiche attive del lavoro pag.10 22) Detassazione Riduzione risorse pag.11 23) Aumento aliquote Gestione separata INPS pag.11 24) Proroga decorrenza addizionali regionali pag.11 25) Contrasto ai rimborsi indebiti 730 pag.11 26) Sanzione intermediari pag.12 27) Contributo INPS Gestione separata pag.12 Pagina 2 di 12
3 Premessa In G.U. n.302 S.O. n.87 del 27 dicembre scorso, è stata pubblicata la Legge n.147/2013 concernente le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. La c.d. Legge di stabilità 2014 si compone di un solo articolo e di 749 commi. Il nostro elaborato ha lo scopo di approfondire unicamente le disposizioni di particolare interesse per i datori di lavoro e le imprese. 1) INCENTIVI PER LA STABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DI CALL CENTER (COMMA 22) Al fine di tutelare la continuità occupazionale, è stato previsto per l anno 2014 un incentivo a favore delle aziende che operano nel settore dei servizi call center, le quali hanno posto in essere una politica di stabilizzazione dei collaboratori a progetto. Per beneficiare dell agevolazione è necessario che le aziende interessate abbiano provveduto alla stabilizzazione nei termini e secondo le modalità procedurali di cui alla Finanziaria 2007, altresì i collaboratori a progetto devono essere ancora in forza al 31 dicembre Nella specie, per ciascun lavoratore stabilizzato spetta un incentivo pari ad 1/10 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo massimo di dodici mesi. L incentivo viene corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili nel periodo di riferimento. Il valore mensile del beneficio non può superare i 200 euro per ogni lavoratore ed il valore annuale dell incentivo non può superare i 3 milioni di euro per ciascuna azienda ed in ogni caso non può superare il 33% dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge, ovvero nel periodo successivo al 1 gennaio 2014 sempre con riguardo al personale stabilizzato ed ancora in forza al 31 dicembre L incentivo in parola, viene riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, il Ministro del Lavoro di concerto col Ministro dell Economia e delle Finanze dovranno emanare apposito decreto concernente le modalità attuative del beneficio in esame, nonché le modalità di interruzione dello stesso una volta raggiunta la soglia massima di erogazione per ciascuna azienda ovvero, una volta raggiunto il limite massimo di spesa programmato. Si sottolinea che, per la fruizione dell agevolazione ciascuna azienda interessata dovrà inviare entro 30 giorni dall entrata in vigore della legge, apposita autocertificazione alla sede INPS territorialmente competente, contenente il numero dei lavoratori interessati. L azienda dovrà poi fornire mensilmente un aggiornamento di tale elenco. Pagina 3 di 12
4 2) SEMPLIFICAZIONI DEGLI STRUMENTI DI ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DI SVILUPPO D IMPRESA (COMMA 25) Ai fini della concessione delle agevolazioni in materia di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa di cui all art.43 D.L. n.108/2012, viene stabilita una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse saranno destinate nella misura del 50% ai contratti di sviluppo nel settore industriale (sono inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici) e per la restante metà, ai contratti di sviluppo in ambito turistico. 3) AGEVOLAZIONI AI GIOVANI AGRICOLTORI (COMMI ) Allo scopo di sostenere e rafforzare la nascita di imprese agricole ed agroalimentari da parte di giovani imprenditori, gli interventi di cui alla Legge n.289/2002 art.66 Sostegno della filiera agroalimentare co.3, concernenti l accesso al mercato dei capitali, vanno rivolti prioritariamente ai giovani imprenditori agricoli e ittici di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Ulteriori interventi riguardano l alienazione e la locazione di terreni demaniali agricoli relativamente ai quali, viene inserita una riserva nell ordine del 20%, a favore della loro locazione da parte di giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. 4) FINANZIAMENTO PROGRAMMI DI RICERCA (COMMA 38) Per quanto riguarda il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo vengono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno ) IMPRESE ED AGENZIA DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO NEL SETTORE PORTUALE (COMMA 108) Viene prevista la possibilità di destinare contributi a favore di imprese ed agenzie che svolgano, esclusivamente o prevalentemente, fornitura di lavoro temporaneo nel settore portuale e che versino in stato di grave crisi economica a seguito dell andamento congiunturale dei mercati. Tali contributi possono essere attribuiti da parte dell ente di gestione del porto nella misura non eccedente il 15% delle proprie entrate per iniziative a sostegno dell occupazione, per le esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell impresa o agenzia. I contributi sono riconosciuti nel rispetto di limite temporali e delle condizioni stabilite dalla disposizioni normative in esame, ovvero tali contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente i cinque anni e sono condizionati alla riduzione di almeno 5% all anno della manodopera impiegata. 6) RIDETERMINAZIONE DELL IMPORTO DELLE DETRAZIONI IRPEF (127) La Legge di Stabilità 2014 ridetermina l importo delle detrazioni IRPEF relativamente ai redditi Pagina 4 di 12
5 da lavoro dipendente e assimilato. I ritocchi riguardano le detrazioni previste all art.13 co.1 lett a), b) e c) del TUIR, pertanto vengono ridefinitele fasce di reddito e l importo della relativa detrazione. Nella specie: se il reddito complessivo (RC) del lavoratore non supera gli euro, viene previsto un aumento da 1840 a 1880 euro su base annua delle detrazioni IRPEF per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati. Resta confermato che, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, tale ammontare non potrà invece essere minore di euro. se il reddito complessivo supera gli euro ed è inferiore ai euro, l ammontare della detrazione sarà pari a 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo risultante dal rapporto tra euro (diminuito del reddito complessivo) e euro, nella specie: *( RC)/ euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. La detrazione spettante corrispondente al rapporto tra l'importo di euro (diminuito del reddito complessivo) e l'importo di euro; nella specie 978*( RC)/ Le detrazioni in esame riguardano nello specifico i redditi di lavoro dipendente ed assimilati, pertanto sono da escludersi le seguenti categorie: pensioni ed assegni equiparati; compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, qualora il soggetto beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, sempreché tali collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali dell attività di lavoro dipendente. Gli importi di tali detrazioni, infine, vanno rapportati al periodo di lavoro nell anno. Ai fini IRPEF, rammentiamo che vige il principio del periodo di imposta allargato secondo il quale si considerano relative al periodo di imposta le somme percepite fino al 12 gennaio dell'anno successivo. In ogni caso, fermo restando le modifiche sopraesposte concernenti gli importi nelle ipotesi indicate, nulla cambia riguardo alle altre detrazioni spettanti ai sensi del TUIR. Pagina 5 di 12
6 7) RIDUZIONE PREMI INAIL (COMMA ) A far data dal 1 gennaio 2014, con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze, su proposta dell INAIL ed in considerazione dell andamento infortunistico aziendale, viene statuita la riduzione percentuale dell importo dei premi e contributi dovuti per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il decreto dovrà definire anche le modalità di applicazione della riduzione nei riguardi di imprese che abbiano intrapreso l attività da non oltre un biennio. La riduzione viene applicata con riguardo a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a milioni di euro per l anno 2014, milioni di euro per l anno 2015 e milioni di euro a decorrere dall anno Restano esclusi dalla riduzione i premi e contributi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con riguardo alle seguenti categorie di soggetti: apprendisti; lavoratori che svolgono esclusivamente attività di lavoro in ambito domestico; prestatori di lavoro accessorio; lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Altresì, viene stabilito che: la riduzione dei premi e contributi di cui sopra è applicata nelle more dell aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo. A partire dall anno 2016, l Istituto assicurativo procederà ad effettuare una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Dal 1 gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella tabella indennizzo danno biologico di cui all art. 13, co.2, lett, a) del D.Lgs. 23 febbraio, n.38, ed in via del tutto straordinaria viene riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall INAIL a titolo di recupero del valore dell indennizzo del danno biologico, di non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall anno Successivamente verranno rese note con apposito decreto le regole operative. Viene anche modificato l art.85 del D.P.R. n.1124/1965 TU infortuni, difatti viene previsto che laddove l infortunio ha quale conseguenza la morte del lavoratore, spetta a favore dei superstiti una rendita nella misura prevista dallo stesso art.85 ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni previste dal TU infortuni. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1 gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata sul massimale di cui all art.116 TU infortuni. Pagina 6 di 12
7 Infine, si provvede all'individuazione dei beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Nella specie, soggetti beneficiari sono il coniuge superstite ed i figli legittimi, naturali o adottivi. Con riguardo ai i figli trovano applicazione i limiti di età previsti per la rendita INAIL in favore dei superstiti. In mancanza dei soggetti summenzionati, i beneficiari sono gli ascendenti ed i genitori adottanti, qualora siano a carico del defunto, ed i fratelli o sorelle, se conviventi con l infortunato ed a suo carico. 8) DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO DELLA BASE OCCUPAZIONALE (COMMA 132) Viene prevista una nuova deduzione IRAP concernente il costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d imposta precedente. La deduzione spetta fino a euro per ciascun nuovo dipendente assunto. Va specificato che, la deduzione forfettaria ( base e maggiorata per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato c.d. cuneo fiscale) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono alternative unicamente alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di euro prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla deduzione in esame, più specificatamente i soggetti che beneficiano del c.d. cuneo fiscale possono allo stesso tempo beneficiare anche della deduzione per l incremento della base occupazionale. 9) STABILIZZAZIONE ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (COMMA 133) Vengono modificati i termini relativi alla stabilizzazione degli associati in partecipazione (art. 7- bis D.L. 28 giugno 2013, n. 76). Nella specifico: viene esteso sino al 31 marzo 2014 l intervallo di riferimento per la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato (precedentemente era sino al 30 settembre 2013); slitta al 31 luglio 2014 (precedentemente 31 gennaio 2014) il termine ultimo per il deposito all INPS dei nuovi contratti, gli atti di conciliazione e dell attestazione dell avvenuto versamento del contributo straordinario. 10) TRASFORMAZIONI DI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO E CONTRIBUTO ADDIZIONALE (COMMA 135) A partire dal 1 gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, al datore di lavoro viene riconosciuta la restituzione del contributo addizionale ASpI pari all 1,4%, non più nei limiti delle ultime sei mensilità, bensì in relazione all intera durata del rapporto a termine. Resta confermata la disposizione relativamente alla quale, tale restituzione viene riconosciuta anche nell ipotesi di stabilizzazione ossia, riassunzione dello stesso lavoratore con contratto a tempo Pagina 7 di 12
8 indeterminato avvenuta successivamente alla scadenza del contratto a termine, sempreché la riassunzione avvenga entro 6 mesi dalla suddetta scadenza, detraendo dalle mensilità spettanti, (pari all intera durata del rapporto a termine) un numero di mensilità pari all intervallo temporale trascorso dalla cessazione del contratto a termine alla riassunzione a tempo indeterminato. 11) CONTRIBUTO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (COMMA 136) Il co. 39 dell art.2 Legge n.92/2012 aveva previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2014 l aliquota del contributo dovuto dalle Agenzia di somministrazione al Fondo per la formazione e l integrazione del reddito scendesse dal 4% al 2.6%. Con la Legge di Stabilità 2014 tale comma viene abrogato, pertanto il contributo rimane fermo al 4%. 12) REDDITO IMPONIBILE TRANSFRONTALIERI (COMMA 175) A far data dal 1 gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato in zona di frontiera o, in paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l importo eccedente euro. 13) FONDO INCENTIVI (COMMA 180) Viene prevista la costituzione presso il Ministero del Lavoro di un Fondo Incentivi allo scopo di: incentivare le iniziative legate alla partecipazione dei lavoratori al capitale ed agli utili di impresa; favorire la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti. I criteri e le modalità di utilizzo del Fondo saranno determinati con decreto ministeriale entro 60 giorni dall entrata in vigore della Legge di Stabilità. 14) RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI (COMMA ) In materia di ammortizzatori sociali, la Legge di Stabilità prevede l incremento dell autorizzazione di spesa di 600 milioni di euro, per l anno 2014, da destinarsi al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all art. 2, commi 64, 65 e 66 della Legge n. 92/2012. Vengono ulteriormente stanziati 40 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di solidarietà delle aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS. Infine, viene autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 50 milioni di euro per il finanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività. Il comma 184 della Legge di Stabilità prevede, inoltre, per l anno 2014, la destinazione di una somma fino a 30 milioni di euro al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. 15) FONDI DI SOLIDARIETA BILATERALI (COMMA 185) In materia di istituzione e/o modifiche ai fondi di solidarietà bilaterali previsti dalla Riforma Pagina 8 di 12
9 Fornero, il DL n.76/2013 aveva stabilito il differimento al 31 ottobre 2013: della creazione dei fondi relativamente ai CCNL che non prevedano sistemi di integrazione salariale tramite realtà bilaterali; della modifica dei fondi già previsti dalla contrattazione collettiva secondo le disposizioni contenute nella Legge n.92/2013. Relativamente ai settori contrattuali in cui i predetti fondi non siano istituiti/modificati, a partire dal 1 gennaio 2014 viene prevista l attivazione del Fondo di solidarietà residuale istituito presso l INPS. L aliquota di finanziamento del Fondo di solidarietà residuale è pari allo 0,50%, a carico dei datori di lavoro e lavoratori, ripartita nella misura rispettivamente di due terzi ed un terzo, ferma restando la possibilità di stabilire eventuali addizionali contributive. L istituzione del Fondo residuale avviene con decreto non regolamentare del Ministro del Lavoro di concerto col ministro dell economia e delle Finanze con riguardo ai settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali superiori ai quindici dipendenti non coperti da dalla normativa in materia di integrazione salariale. Infine, nell ipotesi in cui alla data del 1 gennaio 2014, risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, l obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale è sospeso, fino al completamento delle predette procedure e comunque non oltre il 31 marzo Durante tale periodo non sono riconosciute le relative prestazioni. E chiaro che, in caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014 l obbligo di costituzione viene ripristinato anche con riguardo alle mensilità sospese ovvero, i primi 3 mesi del 2014 Altresì, viene previsto che i fondi di solidarietà bilaterali possano garantire ai lavoratori una tutela integrativa rispetto ai trattamenti di integrazione salariale stabiliti dalla normativa vigente. 16) CONTRATTI DI SOLIDARIETA (COMMA 186) Per quanto riguarda i contratti di solidarietà di aziende soggette alla CIGS viene stabilito per l anno 2014, un incremento pari al 10% (precedentemente era pari al 20%) della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, pertanto il trattamento di integrazione salariale sale al 70% della retribuzione persa. L'aumento è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro, per il 2014, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. 17) INCENTIVI ALL OCCUPAZIONE (COMMA 187) Viene stabilito che, il Ministero del Lavoro oltre a prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, possa anche disciplinare incentivi per favorire l'occupazione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione, cessazione di attività o di lavoro da aziende che occupano fino a 15 dipendenti. Pagina 9 di 12
10 18) SOSPENSIONE CONTRIBUTI ENTI NON COMMERCIALI (COMMA 188) Viene confermata la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per gli enti non commerciali che hanno una sede operativa nelle regioni Molise, Sicilia, Puglia con lo spostamento del termine ultimo al 31 dicembre dal 1 gennaio 2017 è stabilito il versamento, da parte degli enti interessati, degli importi dovuti all INPS in 120 rate mensili di uguale importo, senza interessi legali. 19) DEROGHE IN MATERIA PENSIONISTICA (COMMI ) Viene prevista la costituzione di nuovi contingenti di soggetti relativamente ai quali trova applicazione la disciplina previgente - rispetto alle disposizioni di cui all art.24 del D.L. n. 201/ sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità. A partire dall anno 2014, viene incrementato di unità il contingente numerico dei lavoratori esodati. 20) RISORSE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (COMMA 207) Viene previsto uno stanziamento complessivo di 126 milioni di euro per il 2014, a favore dei lavoratori socialmente utili così così ripartito: 100 milioni in favore del Comune e della Provincia di Napoli e del Comune di Palermo per la prosecuzione di lavori socialmente utili; 1 milione ai fini della concessione di un contributo da parte del Ministero del Lavoro previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai comuni con meno di abitanti, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili che siano a carico del bilancio comunale da almeno otto anni; 25 milioni in favore dei lavoratori socialmente utili e di quelli di pubblica utilità della Regione Calabria ed in favore dei lavoratori oggetto dei piani di reinserimento lavorativo della Regione stessa. 21) FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (COMMA 215) Viene istituito presso il Ministero del Lavoro un Fondo per le politiche attive del lavoro la cui dotazione è pari a 15 milioni di euro per l anno 2014, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e Tale Fondo è finalizzato al reinserimento lavorativo dei soggetti che fruiscono di ammortizzatori in deroga o di coloro che sono in stato disoccupazione involontaria. Entro 90 giorni dall entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014, un decreto di natura non regolamentare del Ministero del Lavoro, con coinvolgimento della Conferenza permanente Stato Regioni, definirà le iniziative finanziabili per il potenziamento delle politiche attive nonché i programmi formativi. Pagina 10 di 12
11 22) DETASSAZIONE RIDUZIONE RISORSE (COMMA 413) Viene stabilito un taglio ai fondi per la detassazione, difatti per l anno 2014 lo stanziamento viene ridotto di 95 milioni di euro. 23) AUMENTO ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS (COMMA 491) È disposto l incremento dell aliquota relativa ai contributi dovuti alla Gestione Separata INPS dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali. In particolare, la predetta aliquota: per l anno 2014 è pari al 22%; per l anno 2015 è fissata al 23,5%. 24) PROROGA DECORRENZA NORME IN MATERIA DI ADDIZIONALI REGIONALI (COMMA 509) Viene posticipata al 2015 l entrata in vigore delle nuove regole sull addizionale regionale all'irpef di cui all art.6 del D.Lgs. n.68/2011. Nello specifico si tratta: del limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione ha disposto la riduzione dell IRAP. Tale maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di reddito (euro ); della possibilità per le regioni di stabilire aliquote dell addizionale regionale all IRPEF differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale al fine assicurare la razionalità del sistema tributario; della possibilità, per le regioni, nell ambito della addizionale regionale all IRPEF, di disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, nonché misure di sostegno economico a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta non consentono la fruizione delle detrazioni in esame; la possibilità, per le regioni, nell ambito della addizionale regionale all IRPEF, di disporre, con propria legge, detrazioni dall addizionale stessa in luogo dell erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale. 25) CONTRASTO AI RIMBORSI INDEBITI 730 (COMMI ) Al fine di contrastare l erogazione di indebiti rimborsi IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, è previsto che, entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei predetti modelli o dalla data di presentazione qualora la dichiarazione è inviata dopo la scadenza, l Agenzia delle Entrate procede alla verifica della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in presenza di un rimborso superiore a euro 4.000, anche laddove determinato da eccedenze IRPEF degli anni trascorsi. La novella disposizione trova applicazione a partire dalle dichiarazioni presentate a partire dal Pagina 11 di 12
12 Al termine delle operazioni di controllo, il rimborso sarà erogato dall Agenzia delle Entrate. 26) SANZIONE INTERMEDIARI (COMMA 616) La sanzione da euro 516 a euro prevista in caso di omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni e degli altri atti è applicabile, oltre che agli intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti, associazioni di categoria, CAF), anche ai soggetti di cui all art. 15, DM 31 luglio 1998, trattasi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica e finanziaria e che devono operare nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ed essere preventivamente autorizzati dall Amministrazione finanziaria. 27) CONTRIBUTO INPS GESTIONE SEPARATA (COMMA 744) Resta al 27% per un altro anno, l aliquota contributiva delle partite IVA iscritte esclusivamente alla gestione separata INPS. Ci si riserva, in ogni caso, il consueto aggiornamento, in ragione degli sviluppi che si determineranno non appena saranno formulate ulteriori indicazioni da parte degli organi amministrativi. Cordiali saluti Cafasso & Figli Circolari e News del Lavoro Pagina 12 di 12
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