GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DI FEDERMOBILI

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1 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DI FEDERMOBILI 31 gennaio 2003

2 2 ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto Confcommercio, è costituito, in seno alla Federazione Nazionale Commercianti Mobili e Arredamento Federmobili, il GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI DI FEDERMOBILI (di seguito chiamato GIF), quale espressione unitaria degli imprenditori commerciali del settore mobilearredamento che non abbiano compiuto il 40 anno di età. Il GIF ha sede e segreteria in Milano, Corso Venezia 49, presso la sede operativa della Federazione. Il GIF conforma la propria attività ai principi ispiratori e alle regole di comportamento della Federmobili. Come la Federazione, il GIF, che ne è parte integrante, non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad enti internazionali in armonia con i propri scopi sociali. ARTICOLO 2- FINALITA Il GIF: 1) rappresenta le esigenze dei giovani imprenditori nel settore del mobilearredamento, all interno della Federmobili, promuovendone la crescita professionale; 2) contribuisce allo sviluppo della Federazione, favorendo la partecipazione di propri rappresentanti alle iniziative e agli organismi della stessa e svolgendo azione di elaborazione e proposta nei confronti degli organi della Federmobili; 3) contribuisce a diffondere un immagine innovativa dell imprenditorialità del settore e promuove l impegno associativo quale componente essenziale della stessa; 4) promuove la valorizzazione del ruolo dei giovani imprenditori con gli interlocutori istituzionali e sociali; 5) si propone quale punto di riferimento dei giovani imprenditori del settore, alle cui peculiari esigenze, caratteristiche e problematiche darà voce, anche nei confronti dell opinione pubblica; 6) favorisce l interscambio di informazioni e la collaborazione tra gli imprenditori del settore legno-arredamento;

3 3 7) agevola i processi d innovazione produttiva e commerciale e l aggiornamento tecnico, e promuove l approfondimento di tematiche del settore legnoarredamento, anche attraverso l organizzazione di incontri, convegni, seminari, tavole rotonde; 8) promuove, sia in ambito associativo, sia in campo imprenditoriale, la creazione e l incentivazione di reti informative, comunicazionali e di servizio, anche telematiche; 9) elabora e propone analisi degli scenari e delle dinamiche del mercato e strumenti per il suo sviluppo; 10) contribuisce al dialogo con le organizzazioni locali, anche contribuendo attivamente alla costituzione di Gruppi Giovani Imprenditori del settore all interno dei Sindacati provinciali costituiti nell ambito delle Organizzazioni territoriali aderenti alla Confcommercio. ARTICOLO 3 - SOCI Sono soci di diritto del GIF, gli imprenditori individuali, i soci di società di persone o di capitali e i legali rappresentanti delle stesse, soci effettivi della Federmobili, ai sensi dell art.3 dello statuto federale, che non abbiano compiuto il 40 anno di età. Il Consiglio Direttivo può ammettere al GIF, in qualità di soci aderenti, gli ausiliari e i coadiutori d impresa, che non abbiano compiuto il 40 anno di età, appositamente designati da imprenditori aderenti alla Federazione. Il Consiglio Direttivo può ammettere al GIF, per un periodo non superiore a 4 anni, in qualità di soci aggregati, gli imprenditori individuali, i soci di società di persone o di capitali e i legali rappresentanti delle stesse, non iscritti a Federmobili, o gli ausiliari e i coadiutori d impresa non designati da imprenditori iscritti alla Federazione, purché rappresentanti di operatori del settore legnoarredamento. Al termine del quadriennio, ai fini della prosecuzione dell adesione al GIF, è necessario che l imprenditore si iscriva a Federmobili, o ad altra associazione imprenditoriale del settore legno-arredamento. La qualità di socio del GIF si perde automaticamente: a) per recesso; b) al termine dell'anno nel corso del quale si è compiuto il 40 anno di età, ovvero alla scadenza del mandato se il soggetto ricopre cariche sociali nel GIF;

4 4 c) per cessazione dell appartenenza a Federmobili, per i soci di diritto; d) per cessazione dell appartenenza a Federmobili per i designanti di soci aderenti; e) per mancato pagamento del contributo annuale di cui all art. 3 bis del presente Statuto. Nei casi di cui ai punti c) e d), il Consiglio Direttivo del GIF, su richiesta motivata, può ammettere l interessato al GIF, quale socio aggregato. ARTICOLO 3 bis CONTRIBUZIONE Il contributo annuale di adesione è determinato dal Consiglio Direttivo, eventualmente anche in misura differenziata per categorie di soci del GIF. Per specifiche esigenze, il Consiglio Direttivo può deliberare contributi straordinari a carico dei soci. ARTICOLO 4 - ORGANI Gli organi del Gruppo sono: l'assemblea il Consiglio Direttivo il Comitato di Presidenza il Presidente Alle riunioni degli organi del GIF ha diritto di partecipare il Presidente Federmobili o un suo delegato. ARTICOLO 4 bis AUTONOMIA Il GIF, nel rispetto dei limiti derivanti dall appartenenza a Federmobili e al sistema Confcommercio, svolge le proprie attività e persegue i propri obiettivi in piena autonomia politico-sindacale e completa autogestione finanziaria.

5 5 Tuttavia, ai fini del rispetto dei limiti derivanti dall appartenenza a Federmobili e al sistema confederale, la Giunta della Federazione ha il potere di sospendere e di chiedere il riesame delle deliberazioni degli organi del GIF, qualora non fossero coerenti e in linea con la politica e la strategia sindacale della Federazione, sottoponendo al GIF per iscritto le osservazioni del caso. Decorsi 60 giorni dalla comunicazione delle delibere GIF, si presuppone il tacito assenso della Giunta Federmobili. ARTICOLO 5 - DURATA DELLE CARICHE, INCOMPATIBILITA', DECADENZA Le cariche degli organi sono "ad personam" e il loro esercizio non può essere delegato salvo quanto espressamente previsto dal presente Regolamento. Tutte le cariche sono gratuite e hanno durata quadriennale. Il Presidente ed i Vicepresidenti che hanno ricoperto i rispettivi incarichi per due mandati consecutivi, non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica. Le cariche di Presidente e Vicepresidente sono incompatibili con incarichi di carattere politico accompagnati da funzioni di Governo a livello delle Amministrazioni pubbliche territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari o incarichi di partito o di movimento politico. L'incompatibilità non sussiste quando gli incarichi di partito o di movimento politico abbiano ambito di riferimento inferiore al livello cittadino. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduto dalla carica il Consigliere che sia risultato assente ingiustificato alle riunioni per tre sedute consecutive. In ogni caso, il Consiglio si riserva la facoltà di valutare caso per caso la fondatezza delle giustificazioni addotte ed eventualmente di dichiarare ugualmente decaduto il Consigliere risultato assente per tre sedute consecutive. In questo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri di Federmobili entro il termine di giorni 15. ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con gli adempimenti stabiliti dal presente Regolamento e con il versamento dei contributi associativi di cui all art. 3-bis del presente Statuto.

6 6 Essa si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente che la convoca almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione, tramite comunicazione sulla rivista FederMobili o, se ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, con lettera semplice o con altri mezzi di comunicazione. La convocazione deve contenere giorno, data, luogo della riunione oltre all'ordine del giorno. Nell'avviso può essere indicata la seconda convocazione che può essere tenuta anche un'ora dopo la prima, qualora la prima andasse deserta. L'Assemblea: fissa gli indirizzi generali dell'azione del Gruppo; elegge i componenti del Consiglio Direttivo; delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno il 50% degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto della parte che comprende il Presidente. Se riguardano persone, le votazioni sono prese a scrutinio segreto; in caso di parità vengono ripetute, salvo che per le elezioni a nomine, ove prevale la persona di maggiore età. ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA L'Assemblea in seduta straordinaria, è convocata dal Presidente con le stesse modalità di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, su iniziativa dello stesso Presidente o dei due terzi del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci in regola con gli adempimenti previsti dal presente Regolamento e con il versamento dei contributi associativi di cui all art. 3-bis del presente Statuto. In quest'ultimo caso i proponenti forniranno l'ordine del giorno. In ogni caso la convocazione deve contenere giorno, ora e luogo dell'incontro. Essa delibera su argomenti di particolare rilievo che il Presidente o il Consiglio Direttivo o i Soci che hanno chiesto la convocazione intendono sottoporre.

7 7 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di oltre il 50% degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto della parte che comprende il Presidente. Se riguardano persone, le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto; in caso di parità vengono ripetute, salvo che per le elezioni a nomine, ove prevale la persona di maggiore età. Ove l'assemblea straordinaria sia richiesta dai due terzi del Consiglio Direttivo o da un terzo dei Soci in regola con gli adempimenti del presente Regolamento e con il versamento dei contributi associativi, il Presidente ha l'obbligo di procedere alla convocazione nei 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta. ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da tredici Consiglieri eletti dall'assemblea; fra di essi, deve essere assicurata una rappresentanza territoriale adeguata. Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente uscente che non sia rieleggibile per scadenza del secondo mandato. Il Consiglio Direttivo: 1. elegge al proprio interno il Presidente del Gruppo e, su proposta di quest'ultimo, un Vicepresidente Vicario, che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento, e fino a quattro Vicepresidenti; 2. determina annualmente i contributi a carico degli associati, eventualmente anche in misura differenziata per categoria di soci; 3. provvede all'inizio di ogni anno alla redazione del programma di attività e ne cura l'esecuzione; 4. è responsabile dell'ordinaria e straordinaria amministrazione; 5. nomina i componenti dei gruppi di lavoro incaricati dell'attuazione delle attività, anche scegliendo tra gli associati; 6. designa nel proprio ambito un membro delegato ai rapporti con il Gruppo Nazionale Giovani Imprenditori;

8 8 7. designa nel proprio ambito un membro delegato ai rapporti con Federmobili, oltre al Presidente; il delegato partecipa di diritto al Consiglio Nazionale Federmobili senza diritto di voto; 8. su proposta del Presidente, procede alla cooptazione di nuovi Consiglieri fino a un massimo di cinque, al fine di rappresentare al suo interno aree territoriali non coperte dai consiglieri eletti dall Assemblea; 8* il Consiglio Direttivo inoltre può cooptare, su proposta del Presidente, persone di particolare esperienza e competenza in grado di contribuire al raggiungimento dei fini istituzionali del Gruppo, in numero non superiore a cinque, anche se di età superiore ai 40 anni. (*) modifica deliberata dal consiglio direttivo GIF il 2 ottobre 2006 in ottemperanza alle modifiche introdotte nel Regolamento Giovani Confcommercio. 9. nomina un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto della parte che comprende il Presidente. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che riguardino persone. In caso di parità vengono ripetute, salvo che per le elezioni a nomine, ove prevale la persona di maggiore età. ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE Il Presidente è eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento. E il legale rappresentante del Gruppo. Ha la firma, che può delegare ai Vicepresidenti anche per specifiche aree o materie. Convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni tre mesi, presiede l'assemblea e, nei casi di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio riferendo alla prima riunione dello stesso per la convalida del suo operato. Il Presidente viene cooptato in seno al Consiglio Nazionale Federmobili. Designa un Vicepresidente Vicario e sino a quattro Vicepresidenti.

9 9 ARTICOLO 10 DISPOSIZIONI VARIE Tutte le deliberazioni degli organi del GIF devono essere trasmesse in copia a Federmobili. Le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza possono svolgersi, oltre che in riunione personale, anche in videoconferenza, se possibile, e le convocazioni possono essere fatte anche per . La gestione della Tesoreria compete al Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere riferisce sulla gestione al Presidente di Federmobili. ARTICOLO 11 - RINVIO Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste dallo Statuto di Federmobili; e quanto previsto dal codice civile. ARTICOLO 12 - MODIFICA REGOLAMENTO Il Consiglio Direttivo può avanzare proposta di modifica del presente Regolamento al Consiglio Direttivo di Federmobili.

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