CAPITOLATO SPECIALE DI FINANZIAMENTO

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1 VICE DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE Settore Finanza e Fiscale CAPITOLATO SPECIALE DI FINANZIAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL ART. 56 DEL D.L.gs 163/2006 Banca Affidataria Del Servizio Di Concessione Di Mutui triennio ART. 1 Oggetto del contratto a. Oggetto del contratto è la concessione da parte della banca, a favore del Comune Torino, di finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di spese di investimento di pubblica utilità, il tutto alle condizioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie di seguito descritte, ai sensi degli artt. 10 e 42 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n 385, e del D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267. b. Il finanziamento dovrà essere effettuato nel rispetto del presente Capitolato Speciale. c. La presentazione dell'offerta, implica per l'offerente, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni ivi previste. d. L'offerta è vincolante per l'offerente fin dal momento della sua presentazione. e. L'offerta deve essere comprensiva di ogni onere e spesa relativa all'esecuzione del contratto escluse le spese contrattuali. f. L'assunzione di finanziamenti per Euro ,00, che dovrà avvenire attraverso l adozione di un formale impegno, sarà a tasso variabile. ART. 2 Requisiti d'ammissione Possono partecipare alla gara le imprese che svolgono attività bancaria e l'esercizio del credito alle opere pubbliche ai sensi degli artt. 10 e 42 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n 385, nonché le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello stato membro dell unione Europea in cui sono stabilite, sono autorizzate all esercizio dell attività indicata. Dette imprese devono avere il possesso di un patrimonio utile ai fini della Vigilanza Banca d'italia almeno pari a 500 milioni di Euro ed aver effettuato finanziamenti nell'ultimo triennio pari a 500 milioni di Euro/annue, ciò attestato da dichiarazione a firma del rappresentante dell istituto, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni. Ai fini dell ammissione alla gara i concorrenti dovranno produrre la dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e s.m., di autorizzazione all'esercizio dell attività bancaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. 385/93, dimostrata dal numero di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del medesimo D.Lgs., nel quale la Banca d'italia iscrive le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2 ART. 3 Durata e valore del contratto 1 Il servizio disciplinato dal presente capitolato ha durata triennale e comunque scadrà il Il valore complessivo stimato dei finanziamenti pari a (euro) ,00 è riferito alle previsioni di investimento incluse nel bilancio 2006 e nel bilancio pluriennale approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione dell 6 febbraio 2006 n. ord. 32 (n. mecc /24) esecutiva dal 20 febbraio Trattandosi di una previsione programmatica basata sull'attuale bilancio, l Amministrazione si riserva, senza che l Istituto aggiudicatario possa rivendicare alcun onere aggiuntivo oltre quelli previsti in sede di gara, di: (a) Realizzarla nei tempi e nei limiti che riterrà opportuni, attivandola con singoli atti amministrativi in relazione alle esigenze che di volta in volta si renderanno concrete. (b) Di variare l ammontare del singolo investimento programmato nonché l oggetto dello stesso nell ambito dell ammontare complessivo. (c) Ricorrere al mercato finanziario pubblico (quali ad esempio: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Credito Sportivo B.E.I.), qualora le condizioni di detti Istituti risultassero di volta in volta più convenienti o opportune rispetto a quelle risultanti dall esito di gara. 4 Il Comune non assume alcun impegno circa l ammontare dei mutui da contrarre. Il valore stimato dell appalto è pertanto puramente indicativo e sull importo inutilizzato non peseranno commissioni, penali o quant altro. ART. 4 Impegno formale di concessione 1. L impegno Formale di Concessione" è un prodotto finanziario ideato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta di un provvedimento di finanziamento che assicura la copertura finanziaria del programma di investimenti, irrevocabile per un triennio, relativo alla concessione di uno o più mutui a valere sull'impegno stesso. Questi potranno essere perfezionati in relazione all'effettiva disponibilità dei progetti esecutivi delle opere e nel rispetto delle condizioni vigenti al momento della concessione dei singoli mutui. 2. In analogia al comma precedente il Comune di Torino valuta, per il reperimento immediato di risorse finanziarie, la possibilità di un impegno formale di concessione" mediante stipula di apposita convenzione, con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., intesa come obbligo ad assumere mutui a tasso variabile, entro il 31/12/2008, per gli importi presunti indicati. 3. Il perfezionamento contrattuale dei singoli mutui avverrà sulla base di specifiche richieste effettuate dall'amministrazione, compatibilmente con le disposizioni legislative vigenti in materia di finanziamenti agli Enti locali in base all'art. 7 del presente capitolato. 4. Si afferma in ogni caso che l'ammistrazione non si vincola a nessun obbligo, valendo anche in questa circostanza quanto stabilito all'art. 3 comma tre e quattro del presente capitolato.

3 ART. 5 Procedure d'aggiudicazione e valutazione dell'offerta 1. La concessione dei mutui al Comune di Torino verrà affidata ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs 267/2000 e rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 157/95 e s.m.i. che comprende i servizi bancari e finanziari indicati al punto 6b dell'allegato 1 al citato D.Lgs.. 2. Per ciò che concerne le modalità di gara si fa espresso rinvio al bando. 3. I mutui dovranno possedere le seguenti caratteristiche: Ammortamento alla francese a rate costanti (con quote crescenti di capitale) con scadenze semestrali prefissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno; La decorrenza dell ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell anno successivo a quello della stipula del contratto - a richiesta dell ente mutuatario, gli istituiti di credito abilitati sono tenuti a far decorrere l ammortamento dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto -; Facoltà di riduzione, rinegoziazione o estinzione anticipata del prestito; Per ogni singolo contratto di mutuo il tasso effettivamente applicato dovrà essere dato dalla sommatoria semplice (al millesimo) del tasso variabile nominale annuo e dello spread SENZA ALCUN ARROTONDAMENTO; Facoltà di optare all atto della stipula del mutuo per il tasso fisso. Tale tasso dovrà essere equivalente finanziariamente al tasso variabile applicabile in quel momento. Durata dei mutui da 20 a 30 anni; Tempi tecnici di concessione del prestito dalla richiesta 15 gg. Max. 4. Si precisa che: a) Per Tasso Variabile nominale annuo si intende quello parametrato al tasso EURIBOR a 6 mesi (ACT/360) rilevabile alla pagina EURIBOR01del Circuito Reuters e alla pagina 248 del Circuito Telerate due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi (art. 3 del Decreto del Ministro del Tesoro 10 maggio 1999). b) Sulle somme che dovessero essere somministrate anteriormente alla data di inizio ammortamento, saranno pagati interessi di preammortamento come da art. 204 D.Lgs. 267/2000, calcolati come da precedente punto a), al tasso rilevato due giorni lavorativi bancari antecedenti la data dell'effettiva erogazione e, per i semestri successivi, i due giorni bancari lavorativi antecedenti la data di inizio dei semestri stessi, aumentato dello spread di riferimento; 5. Le offerte dovranno indicare: i basis point, espressi al millesimo (con una cifra decimale), da dedurre dallo spread (valore Min. 0) attualmente praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per i diversi anni della durata del mutuo (anni 20, 25 e 30); Durata bps max bps var. In deduzione Peso (y) 20 anni var anni var anni var

4 ART. 6 Individuazione del miglior offerente Miglior offerta sarà quella che presenterà il punteggio più alto risultante dalla formula seguente: Σ(bps var * y) 100 ART. 7 Formalità dei contratti di mutuo 1. Per i contratti di mutuo il "contratto-tipo" da utilizzare, contenente gli elementi essenziali previsti all'art. 204, comma 2, del D.Lgs 267/2000, sarà quello concordato da questa Amministrazione con la banca aggiudicataria nel rispetto di quanto previsto dal bando e dal capitolato d'appalto. 2. In relazione agli obblighi assunti il Comune di Torino rilascerà la garanzia prevista dagli artt. 206 e 220 del D.Lgs. n 267/ Il Comune di Torino si riserva, senza che l'istituto possa chiedere alcuna variazione delle condizioni offerte, la facoltà di: APPROVARE PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE (nei limiti stabiliti dall'art. 25 della Legge 109/94 e s.m.i.) il cui importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso, con le modalità stabilite dall'art. 20 comma secondo della Legge 412/91 e s.m.i.; DEVOLVERE tutto o parte del capitale mutuato ad altra opera diversa da quella originariamente prevista nel contratto di mutuo, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 203 e 204 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i.. L'atto di approvazione della devoluzione deve essere comunque comunicato per presa d'atto alla banca mutuante; Di richiedere, per i mutui non interamente erogati, la RIDUZIONE degli stessi per economie realizzate, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui verrà concessa la riduzione e con conseguente diminuzione della rata di ammortamento del mutuo. ART. 8 Estinzione anticipata a. Il Comune di Torino ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il suo debito in corrispondenza della scadenza delle rate, a condizione che siano trascorsi 18 mesi dalla data di inizio dell'ammortamento. Il tutto dovrà avvenire con preavviso alla banca mutuante almeno 60 giorni prima della scadenza stessa. b. L'esercizio della facoltà di estinzione anticipata sarà possibile, in analogia a quanto previsto agli enti locali dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per i prestiti a tasso fisso e variabile. c. La penalità prevista in caso di estinzione anticipata sarà pari all ammontare della penale applicata dalla C.D.P. S.p.A. relativa ai mutui della stessa durata sia a tasso fisso che variabile.

5 Art. 9 Modalità di presentazione delle offerte 1. Le modalità di presentazione delle offerte sono richiamate nell'apposito bando di gara. 2. Il concorrente in sede di gara dovrà dichiarare di aver preso visione del capitolato e di conoscerne ed accettarne tutte le condizioni. 3. Le offerte pervenute oltre il termine suddetto, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta pervenuta nei termini, saranno considerate nulle. Le offerte incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del bando di gara e del presente Capitolato saranno escluse dalla gara. Art. 10 Risoluzione del contratto 1. In caso di disaccordo il presente contratto potrà essere risolto, su iniziativa delle parti, senza penalità alcuna. I mutui già stipulati continueranno ad essere regolati alle condizioni previste nei singoli contratti di mutuo in ossequio alle disposizioni di legge. ART. 11 Foro competente Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente atto le parti dichiarano la competenza esclusiva del Foro di Torino. ART. 12 Spese di stipulazione o registrazione Le spese di stipulazione dei contratti di mutuo sono a carico del Comune di Torino, le eventuali altre spese per partecipare alla gara sono a carico dell offerente. ART. 13 Inserzione automatica di clausole Le clausole del presente capitolato modificate da disposizioni di legge future sono variate con inserzione automatica delle clausole sostitutive, a norma dell'art del codice civile.

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