FORMAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE DELL ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

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1 FORMAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE DELL ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 1

2 RIFORMA II CICLO DI ISTRUZIONE RIORDINO ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO OBBLIGO DI ISTRUZIONE RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA AVVIO DELL ANNO SCOLASTICO ISCRIZIONI ALUNNI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA GESTIONE DOMANDE IN ECCEDENZA CENTRI PERMANENTI ISTRUZIONE ADULTI C.P.I.A. ALUNNI CON DISABILITA PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELL ORGANICO DI DIRITTO FORMAZIONE DELLE CLASSI CLASSI CON ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA FORMAZIONE DELLE CATTEDRE FORMAZIONE ORGANICI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2

3 RIFORMA II CICLO DI ISTRUZIONE L. n. 53 del 28/3/2003 Delega in materia di norme generali sull istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale D.Lvo n. 226 del 17/10/2005 norme generali relative al secondo ciclo di istruzione Legge n. 133 del 6/8/2008 art. 64 DD.PP.RR del 15 marzo 2010 riordino istruzione professionale, tecnica e liceale 3

4 RIFORMA II CICLO DI ISTRUZIONE D.Lvo n. 226 del 17/10/2005 Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell art. 2 della legge 28 marzo 2003 n. 53. (suppl. ordinario 175 alla Gazz. Uff. 4 novembre n. 257) Art. 1 secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell istruzione secondaria superiore ( ) Assolto l obbligo di istruzione, nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto dovere all istruzione e alla formazione. Legge n. 133 art. 64 del 6/8/ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (Gazz. Uff. n. 195 del 21 agosto Suppl. Ordinario n. 196) 4

5 RIFORMA II CICLO DI ISTRUZIONE Art Disposizioni in materia di organizzazione scolastica comma 4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti; b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; 5

6 RIFORMA II CICLO DI ISTRUZIONE c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi; d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; e)revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa; DD.PP.RR del 15 marzo 2010 regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici; e dell assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell art. 64 comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008 n

7 RIFORMA II CICLO DI ISTRUZIONE Dal 1 settembre 2010 è entrata in vigore, con l emanazione delle leggi richiamate, e l entrata in vigore dei D.P.R. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 la riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione e formazione. Il sistema è stato articolato in: istruzione liceale con 6 settori e 2 opzioni istruzione tecnica con 2 settori e 11 indirizzi istruzione professionale con 2 settori e 6 indirizzi Il sistema IeFP (Istruzione e formazione professionale) di competenza regionale ha un ordinamento di rilievo nazionale che prevede qualifiche triennali e diplomi quadriennali già definiti a livello nazionale nella sede tecnica della Conferenza Stato/Regioni. 7

8 IRIORDINO ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO D.P.R. 87 DEL 15 MARZO 2010 Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,organizzativo e didattico degli istituti professionali ORDINE S E T T O R E INDIRIZZO ARTICOLAZIONE OPZIONI *** PROFESSIONALE SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE (I biennio + II biennio + 5 anno) VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO SERVIZI SOCIO SANITARI (I biennio + II biennio + 5 anno) ODONTOTECNICO (I biennio + II biennio + 5 anno) OTTICO (I biennio + II biennio + 5 anno) SERVIZI SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA (I biennio) ENOGASTRONOMIA (triennio) SERVIZI DI SALA E DI VENDITA (II biennio + 5 anno) ACCOGLIENZA TURISTICA (II biennio + 5 anno) PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI SERVIZI COMMERCIALI (I biennio + II biennio + 5 anno) PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 8

9 SETTORE INDIRIZZO ARTICOLAZIONE OPZIONI *** MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA (I biennio + II biennio + 5 anno) APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI INDUSTRIA E ARTIGIANATO INDUSTRIA (II biennio + 5 anno) PRODUZIONI AUDIOVISIVE PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI (I biennio) ARTIGIANATO (II biennio + 5 anno) PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO *** LE OPZIONI SONO ATTIVABILI DAL PRIMO ANNO DEL SECONDO BIENNIO 9

10 RIORDINO ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO D.P.R. 88 DEL 15 MARZO 2010 Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,organizzativo e didattico degli istituti tecnici ORDINE S E T T O R E INDIRIZZO ARTICOLAZIONE OPZIONI *** TECNICO ECONOMICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (I biennio) SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING AMMINISTRAZIONE FINANZA A MARKETING (II biennio + 5 anno) TURISMO (I biennio + II biennio + 5 anno) TECNOLOGICO MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA (I biennio) MECCANICA E MECCATRONICA ENERGIA TECNOLOGIE DELE MATERIE PLASTICHE TRASPORTI E LOGISTICA (I biennio) ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (I biennio) COSTRUZIONE DEL MEZZO CONDUZIONE DEL MEZZO LOGISTICA ELETTROTECNICA ELETTRONICA AUTOMAZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO 10

11 INDIRIZZO ARTICOLAZIONE OPZIONE *** INFORMATICA E INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI (I biennio) TELECOMUNICAZIONI GRAFICA E COMUNICAZIONE (I biennio + II biennio + 5 anno) CHIMICA, MATERIALI E CHIMICA E MATERIALI BIOTECNOLOGIE BIOTECNOLOGIE EMBIENTALI (I biennio) BIOTECNOLOGIE SANITARIE SISTEMA MODA (I biennio) TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA (I biennio) PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO COSTRUZIONI, AMBIENTE E COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO TERRITORIO (II biennio + 5 anno) (I biennio) GEOTECNICO TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI *** LE OPZIONI SONO ATTIVABILI DAL PRIMO ANNO DEL SECONDO BIENNIO 11

12 RIORDINO ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO D.P.R. 89 DEL 15 MARZO 2010 Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale,organizzativo e didattico dei licei ORDINE S E T T O R E I N D I R I Z Z O ARTICOLAZIONE O P Z I O N E *** CLASSICO CLASSICO SCIENTIFICO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE LINGUISTICO LINGUISTICO LICEALE ARTISTICO ARCHITETTURA ED AMBIENTE ARTI FIGURATIVE AUDIOVISIVO E MULTIMEDIA SCENOGRAFIA DESIGN GRAFICA SCIENZE UMANE SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE MUSICALE E COREUTICO SEZIONE MUSICALE *** LE OPZIONI SONO ATTIVABILI DAL PRIMO ANNO DEL PRIMO BIENNIO 12

13 OBBLIGO DI ISTRUZIONE D.Lvo n. 76 del 15/4/2005 L. 296 DEL 27/12/2006 D.M. 139 del 22/8/2007 D.Lvo 167 del 14/9/2011 C.M. 96 del 17/12/

14 OBBLIGO DI ISTRUZIONE D.L.vo n. 76 del 15/4/ Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 103 del 5 maggio 2005) Art. 3 La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni ( ) anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute. 14

15 OBBLIGO DI ISTRUZIONE L. 296 DEL 27/12/ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria Art. 1 commi 622,623,624. Comma 622 L istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o il conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. 15

16 OBBLIGO DI ISTRUZIONE D.M. 139 del 22/8/ Regolamento recante norme in materia di adempimento dell obbligo di istruzione Art. 1 - Adempimento dell obbligo di istruzione Comma 1. L istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo. Comma 2. L adempimento dell obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18 anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. Comma 3. L obbligo di istruzione di cui al presente articolo decorre a partire dall anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell anno scolastico 2006/

17 OBBLIGO DI ISTRUZIONE D.Lvo 167 del 14/9/ Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n Art. 3 - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale Comma 1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto e' determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. 17

18 OBBLIGO DI ISTRUZIONE C.M. 96 del 17/12/ Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l anno scolastico 2013/2014. Punto 2) Obbligo di istruzione Nell attuale ordinamento, l obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma, con la frequenza dei primi due anni (primo biennio) di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato, ai sensi dell art.3, comma 1, del Decreto legislativo n.167 del 14 settembre I dieci anni dell obbligo si collocano nell ambito del diritto-dovere all istruzione e alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18 anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. 18

19 OBBLIGO DI ISTRUZIONE L obbligo di istruzione nell attuale ordinamento si assolve dopo il conseguimento del diploma di licenza media, con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale (IeFP) nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato. Al termine dei primi due anni di IeFP, inoltre, viene rilasciato - su richiesta dello studente - il certificato di assolvimento dell obbligo di istruzione e da parte dell istituzione scolastica statale la certificazione delle competenze. I dieci anni dell obbligo si collocano nell ambito del diritto dovere all istruzione e alla formazione che si estende fino al 18 anno d i età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18 anno di età. L Istruzione 19

20 RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELL AUTONOMIA DELLE SCUOLE DEL II CICLO Art. 1, D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 (Criteri e parametri relativi al dimensionamento della rete scolastica) Alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n Sulla norma ha inciso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 200/2009 che ha attribuito la materia del dimensionamento della rete scolastica alla competenza legislativa concorrente delle Regioni con ciò escludendo l intervento della potestà regolamentare statale. D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. L. 15 luglio 2011, n. 111 (art. 19, Razionalizzazione della spesa relativa all organizzazione scolastica commi 4 e 5) Fissazione dei parametri per il riconoscimento dell autonomia scolastica 20

21 RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELL AUTONOMIA DELLE SCUOLE DEL II CICLO Corte Costituzionale sent. n. 147/2012_Dichiarazione di incostituzionalità dell art. 19, comma 4, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 Legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 4, commi 69 e 70)_Variazione della soglia minima di alunni per il riconoscimento dell autonomia scolastica per conservare l autonomia gli istituti devono essere costituiti con almeno 600 alunni, ridotti a 400 per le istituzioni site nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. (Legge 183/2011 art. 69) Delibere Giunta Regionale n. 164 del 28 dicembre 2012, n. 172 dell 8 febbraio 2013, Delibera Provinciale n.141 del 12/3/

22 RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELL AUTONOMIA DELLE SCUOLE DEL II CICLO LA COMPETENZA IN MATERIA DI DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA È DELLA REGIONE I PARAMETRI REGIONALI: delibera del Consiglio regionale 27 luglio 2012, n. 184 (Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle Autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell offerta formativa per l a.s.2013/2014); 3.1) (All. A) Autonomie scolastiche formate da scuole del II ciclo - scuole secondarie di 2 grado: il numero 500 è sostituito dal numero 600; nelle deroghe il numero 300 è sostituito dal numero ) (All. B) Autonomie scolastiche formate da scuole del II ciclo - scuole secondarie di 2 grado. Per acquisire o mantenere l autonomia le scuole secondarie di 2 grado devono avere un numero di alunni attualmente compreso tra i 600 ed i 900 tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni del biennio successivo; 22

23 RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELL AUTONOMIA DELLE SCUOLE DEL II CICLO Non possono essere assegnati Dirigenti Scolastici a tempo indeterminato a istituzioni scolastiche con un numero di alunni inferiore al parametro suindicato. Le stesse sono conferite in reggenza a Dirigenti Scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche. 23

24 RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELL AUTONOMIA DELLE SCUOLE DEL II CICLO Le istituzioni scolastiche che non rientrano nei suindicati parametri sono soppresse come autonomia ed accorpate ad altro istituto dello stesso settore o di settore diverso costituendo l I.I.S. (istituto istruzione superiore). Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici (Legge 111/2011 art. 5) 24

25 RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELL AUTONOMIA DELLE SCUOLE DEL II CICLO Procedure per la definizione della programmazione della rete scolastica e dell offerta formativa per l a.s. 2013/2014 Piano Provinciale Le province nel rispetto dei criteri indicati dal piano regionale della programmazione della rete scolastica e dell offerta formativa, per una giusta condivisione delle proposte tra i diversi livelli istituzionali: - attivano incontri con i comuni, le comunità montane e collinari, le autonomie scolastiche, gli uffici territoriali provinciali e tutti quei soggetti che ritengono di coinvolgere; - acquisiscono le proposte deliberate dai comuni, con i relativi pareri dell autonomia scolastica interessata relativamente alle scuole del I ciclo; 25

26 RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELL AUTONOMIA DELLE SCUOLE DEL II CICLO - acquisiscono le proposte ed i pareri delle autonomie scolastiche delle scuole secondarie di 2 grado ; - definiscono, approvano il piano e lo trasmettono alla Regione secondo le modalità indicate e nei tempi da essa previsti; - inviano alla Regione la proposta di piano provinciale. Piano regionale La Regione riceve le proposte dei Piani provinciali: - acquisisce il parere della competente commissione consiliare; - approva, definitivamente con una deliberazione della Giunta regionale, il piano regionale e lo trasmette all Ufficio Scolastico Regionale per i dovuti adempimenti 26

27 AVVIO DELL ANNO SCOLASTICO L anno scolastico prende avvio con le ISCRIZIONI degli alunni alle scuole ed istituti di ogni ordine e grado. Si tratta di un adempimento annuale che assume la forma di una CIRCOLARE MINISTERIALE adottata, di norma, tra dicembre e gennaio. Per l a.s. 2013/2014 il riferimento è la C.M. N. 96 DEL 17/12/ disciplina le iscrizioni 2. è destinata alle famiglie, istituzioni scolastiche, USR, Regioni, ee.ll. 3. ha fissato il termine di scadenza per la presentazione delle domande (al 28 febbraio 2013) 27

28 ISCRIZIONI ALUNNI Per effetto del D.L. n. 95/2012 Art. 7 comma 28 (conv. L. n. 135/2012), A decorrere dall'anno scolastico , le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalita' on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie. Le iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) sono state effettuate esclusivamente on line. Sono escluse dalla procedura di iscrizioni on line la scuola dell infanzia, le scuole paritarie (per queste ultime la partecipazione al progetto iscrizioni on line è facoltativa) le scuole carcerarie, i corsi serali, gli iscritti alla I.eFP. Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi l iscrizione è disposta d ufficio. 28

29 ISCRIZIONI ALUNNI CM 96 del 17/12/2012 CM 10 del 21/03/2013 Cm 96/12 - Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo predisposti dagli EE.LL. Cm 10/13 - Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi di studio sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto individua i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa istituzione scolastica, ferma restando la possibilità per tali alunni di chiedere l iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti. A tal proposito la Provincia di Torino con nota prot del 24/1/2013 ha ribadito che il numero di classi previsionali non può essere superiore al numero di classi attualmente funzionanti. 29

30 ISCRIZIONE ALUNNI ISCRIZIONE ALLE CLASSI TERZE NEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI Istituti Tecnici Gli studenti hanno la possibilità di richiedere l iscrizione ad uno degli indirizzi e/o articolazioni del medesimo settore (Economico o Tecnologico) frequentato e che siano presenti nell offerta formativa del proprio istituto scolastico. Istituti Professionali gli studenti che frequentano uno degli indirizzi/articolazioni del settore Industria e Artigianato, hanno la possibilità di richiedere l iscrizione ad altro indirizzo/articolazione presente all interno del medesimo settore; gli studenti che frequentano una delle articolazioni previste per l indirizzo Servizi per l enogastronomia e l ospitalità alberghiera (settore Servizi) hanno la possibilità di richiedere l iscrizione ad altra articolazione dello stesso indirizzo. 30

31 ISCRIZIONE ALUNNI 10 MARZO termine scadenza iscrizioni on line. DALL 11 MARZO AL 20 MARZO Presa in carico e successive operazioni di accettazione o smistamento ad altre scuole delle domande. 20 marzo 2013 acquisizione iscrizioni dirette 26 marzo 2013 migrazione iscrizioni sull anagrafe scuole 12 aprile 2013 attivazione funzioni alle scuole per spostamento o trasferimento di iscrizione 31

32 ACCOGLIENZA E INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA L alunno con disabilità che consegua in sede di esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l attestato di credito formativo ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18 anno di età, prima dell inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di IeFP, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati. L alunno con disabilità ultra diciottenne, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, non frequentate l istruzione secondaria di secondo grado, ha diritto a frequentare i corsi per adulti presso i Centri di istruzione per adulti. 32

33 GESTIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE IN ECCEDENZA Nota MIUR Prot. N. 487 del 22 febbraio 2013 e successiva nota di chiarimento prot. n. 547 del 4 marzo 2013 nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di Istituto, da rendere pubblica, prima dell acquisizione delle iscrizioni, con affissione all albo, con pubblicazione sul sito web dell istituzione scolastica Ferma restando la necessità di presentare una sola domanda di iscrizione, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie, all atto dell iscrizione, possono indicare in subordine fino ad un massimo di due istituti di proprio gradimento. 33

34 GESTIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE IN ECCEDENZA La gestione delle richieste di iscrizione in eccedenza avviene in base a criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto che DEVONO essere stati pubblicati prima del 21 gennaio 2013 mediante affissione all albo, pubblicazione sul sito web e predisposizione di apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola. I criteri di precedenza debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a titolo esemplificativo, quello della viciniorietà della residenza dell alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori. 34

35 GESTIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE IN ECCEDENZA La prima scuola di destinazione prescelta dalla famiglia Esamina la domanda di iscrizione in base ai criteri di precedenza deliberati e resi noti mediante pubblicazione dal Consiglio di Istituto Valuta la possibilità di accogliere la domanda nei limiti dell offerta didattica già programmata delle disponibilità di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici Nel caso di mancato accoglimento cura la fase dello smistamento della domanda ad altre scuole rispettando, ove possibile, le preferenza espresse dalla famiglia 35

36 GESTIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE IN ECCEDENZA Guida operativa Gestione Alunni Rilevazione Iscrizioni per l anno scolastico 2013/14 consultabile sulla rete Intranet del MIUR dell 11 marzo Lo smistamento si compie principalmente nella rosa delle tre scuole ( una sola è obbligatoria) preventivamente indicate dalla famiglia ma è comunque consentito lo smistamento verso scuole diverse da quelle indicate nella domanda. Questa possibilità risolve anche la necessità di smistare la domanda in altra scuola per indisponibilità di posti nel caso in cui il genitore non abbia indicato scelte alternative, o nel caso che le tre preferenze sulle scuole siano state tutte investigate e non ci sia modo di accoglierle, o ancora quando il genitore abbia commesso errori nell individuazione delle scuole di proprio interesse. La scuola di destinazione che è stata indicata dalla famiglia come prima scelta deve controllare con la funzione di visualizzazione, tutto l iter della domanda, anche gli eventuali smistamenti successivi che la stessa potrà subire fino alla collocazione dell alunno. 36

37 CENTRI PERMANENTI ISTRUZIONE ADULTI C.P.I.A. Legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 comma 632 DM 22 agosto 2007 n. 139 Nota MIUR 2665 del 31 agosto 2010 Nota MIUR 1073 del 5 giugno 2012 D.P.R. N. 263 del 29 ottobre 2012 Delibera Consiglio Regionale 27 luglio 2012 n. 184 CM 10 del 21 marzo 2013 Con D.P.R. del nr. 263 pubblicato sulla G.U. nr. 74 del 25 febbraio 2013 sono stati istituiti i CPIA che dovrebbero partire dall a.s. 2013/14. CM 10 del 21 marzo 2013 Poiché la tardiva pubblicazione del citato regolamento non ha consentito alle Regioni di programmare, nell ambito delle definizione della rete scolastica e dell offerta formativa, l attivazione dei CPIA, gli stessi verranno attivati dall a.s. 2014/15 37

38 CENTRI PERMANENTI ISTRUZIONE ADULTI C.P.I.A. Al momento si attendono le Linee guida che il Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, di concerto con il MEF, dovrà adottare per definire le modalità del passaggio al nuovo ordinamento. Del. Reg. 184/2012 Punto 6 (All.B) Centri Provinciali Istruzione per gli Adulti (CPIA) La bozza di decreti di istituzione dei Centri Provinciali Istruzione per gli Adulti non è ancora stata approvata. Pertanto al momento la normativa di riferimento rimane il decreto ministeriale del 25 ottobre (Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della L. 27 dicembre 2006, n. 296) Il TERMINE DI SCADENZA per la presentazione delle domande di iscrizione resta il 31 MAGGIO 2013 La domanda di iscrizione va presentata in FORMA CARTACEA con esclusione della procedura on line (C.M. n. 96 del 17 dicembre 2012). 38

39 ALUNNI CON DISABILITA Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la PRESENTAZIONE ALLA SCUOLA PRESCELTA DELLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL ASL DI COMPETENZA corredata da: PROFILO DESCRITTIVO DI FUNZIONAMENTO DELL ALUNNO DISABILE redatto SECONDO IL MODELLO DELL ICF (D.G.R. n del 1 febbraio 2010 avente ad oggetto le indicazioni operative per la trattazione dei casi nuovi di allievi con disabilità e per l aggiornamento delle diagnosi previsto al passaggio da un ordine di scuola ad un altro; a livello provinciale si veda la Circolare UST n. 32 del 8/02/2013) Tuttavia, nell attuale fase di progressivo adeguamento al nuovo modello ICF, permangono ancora casi nei quali la procedura di accertamento avviene secondo il vecchio modello con DIAGNOSI FUNZIONALE, RELAZIONE OSSERVATIVA E PROFILO DINAMICO FUNZIONALE prevista dalla precedente Circolare Regionale 11/SAP/95. 39

40 ALUNNI CON DISABILITA Con circolare n. 73 del 23 marzo 2013 indicazioni operative alunni disabili a.s. 2013/14 - sono stati inviati i modelli A, B e H per la rilevazione dei dati relativi agli allievi disabili. c o d i c e s c u o l a c o d. fi s c al e al u n n o co gn o m e e no m e al un no d a t a d i n a s c i t a l u o g o d i n a s c it a c l a s s e e s e z i o n e n a l u n n i c l a s s e te m po sc uo la de lla cl as se PREVISIONI PROSSIMO ANNO SCOLASTICO ore sett ima nali di freq uen za dell' alun no solo sec. II grado: ore settim anali di sosteg no richies te (AD0..) ore setti manal i di sosteg no richie ste (inf,p rim, I grado ) ore richi este di ass. educ ativa agli enti local i ore settiman ali di assisten za di base (B) e/o ore assisten za specialis tica (S) nuo vo inse rim ent o nell' istit uto (SI/ NO) Diagn osi Funz. (DF) o Prof. Descr. Funz. (PDF) e anno nu ov a ce rti fic azi on e (SI /N O) asl di rif eri me nto INFORMAZIONI ANNO SCOLASTICO IN CORSO ore sett ima nali di freq uen za dell' alun no solo sec. II grado ore settima nali di sostegn o assegna te e area (AD0..) ore settim anali di sosteg no assegn ate(inf, prim, sec I grado) ore di sosteg no richies te dal PEI ore ricev ute di ass. educ ativa dagli enti local i ore settiman ali di assisten za di base (B) e/o ore assisten za specialis tica (S) solo sec. II grad o valut azio ne conf orm e SI/N O. 40

41 PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELL ORGANICO DI DIRITTO Legge n. 244/2007_Art. 1, comma 411, lett. c (Finanziaria per il 2008)_L incremento del numero delle classi è possibile solo in casi eccezionali connessi all aumento effettivo del numero degli alunni rispetto a quanto previsto a livello di organico di diritto; D.l. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008 (art. 64, IV comma) _ Previsione nell arco del triennio 2009/2011 del contenimento della consistenza di organico del personale docente ed ATA; D.l. n. 98/2011 conv. L. 111/2011 (art. 19, VII comma): le dotazioni organiche relative all anno scolastico 2012/2013 sono state determinate non superando, a livello nazionale, la consistenza delle dotazioni fissate per l anno 2011/2012; DPR n. 81/2009 artt. 5, 16 e 17 C.M. 10/2013 Le dotazioni organiche relative all A.S. 2013/2014 sono state determinate non superando, a livello nazionale, la consistenza delle dotazioni fissate per l a.s. 2011/

42 PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELL ORGANICO DI DIRITTO 1) Il MIUR (Dipartimento per l Istruzione) con Circolare n. 10 del 21 marzo 2013 Dotazione organiche personale docente per l a.s. 2013/14 Trasmissione schema di Decreto Interministeriale ha dettato le disposizioni in ordine alla rilevazione delle dotazioni di organico di personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche 2) In sede di elaborazione del piano di assegnazione dell organico regionale alle singole province la Direzione Regionale coinvolge le Regioni e gli EE.LL., anche nell ottica di una funzionale coerenza tra le previsioni del piano regionale di dimensionamento e la localizzazione delle istituzioni scolastiche. 3) Informativa da parte della DGR alle OO.SS. di categoria sulle richieste e ripartizione del contingente regionale alle singole province 4) Ripartizione della dotazione organica a livello provinciale 5) Determinazione delle risorse di organico a livello di singole istituzioni scolastiche. 42

43 PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELL ORGANICO DI DIRITTO Il Direttore Generale di norma delega agli UST la determinazione dell organico di diritto, per tutti gli ordini e gradi di istruzione. L assegnazione dell organico di diritto ai singoli istituti non può superare nel complesso il budget provinciale assegnato dalla DGR. La DGR mediante gli UST procede alle verifiche e ai controlli (MONITORAGGI) dei dati inseriti al SIDI. 43

44 PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELL ORGANICO DI DIRITTO Il numero delle classi costituisce il parametro fondamentale per la determinazione delle dotazioni organiche a livello di singole istituzioni scolastiche e deve basarsi su dati oggettivi e previsioni attendibili. L UST a conclusione dell inserimento al SIDI, da parte delle Istituzioni Scolastiche, dei dati relativi agli alunni e alle classi le Aree alle scuole per effettuare i controlli di competenza. Prima fase viene richiesta la fase deterministica, con la quale vengono sviluppate dal SIDI solo le cattedre interne; Seconda fase - viene richiesta la fase associativa, con la quale vengono abbinati gli spezzoni orari residui e costituite le cattedre orario esterne (C.O.E.). Le C.O.E., sono immodificabili da parte del SIDI, possono essere modificate solo manualmente. Fra la fase deterministica e quella associativa è possibile richiedere da parte delle scuole l applicazione della quota di autonomia. 44

45 D.P.R. n. 81/2009 Art. 16 FORMAZIONE DELLE CLASSI I comma Le classi del primo anno di corso (classi prime del primo biennio e classi prime del secondo biennio) degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi II comma gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto ( ) senza superare comunque il numero di 30 studenti per classe. Si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità. 45

46 FORMAZIONE DELLE CLASSI D.P.R. n. 81/2009 Art. 16 III comma Negli istituti in cui sono presenti ordini di studio o sezioni di liceo musicale e coreutico di diverso tipo, le classi del primo anno di corso si formano separatamente per ogni ordine o sezione di diverso tipo. IV Comma Il numero delle classi del primo anno di corso e di quelle iniziali dei periodi successivi al primo biennio si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi e corsi di studio 46

47 FORMAZIONE DELLE CLASSI D.P.R. n. 81/2009 Art. 16 V comma Le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25 VI comma E consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità Il SIDI non consente l articolazione fra indirizzi di studio che non hanno materie comuni. Le norme richiamate sono confermate anche dalla CM10/

48 FORMAZIONE DELLE CLASSI D.P.R. n. 81/2009 Art. 17 I comma le classi intermedie (classi seconde del primo biennio e classi seconde del secondo biennio)(seconde e quarte) sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22 II comma le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni 48

49 FORMAZIONE DELLE CLASSI CLASSI PRIME DEL I BIENNIO E CLASSI PRIME DEL II BIENNIO - n. alunni non inferiore a 27 e non superiore a 30 (MAX 30 IN CASO DI RESTI) Si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità CLASSI ARTICOLATE n. alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità CLASSI UNICHE funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25 INTERMEDIE n. medio alunni per classe 22 TERMINALI n. alunni per classe minimo 10 49

50 CORSI UNICI IN AMBITO PROVINCIALE E ZONE DISAGIATE C.M. 10 del 21 MARZO 2013 Al fine poi di garantire un offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate 50

51 CLASSI CON ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA D.P.R. 81/2009 Art. 5 - II COMMA Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado [ ] sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. CM POSTI DI SOSTEGNO Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni. 51

52 FORMAZIONE DELLE CATTEDRE Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 art. 35 comma 1 - Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarieta', escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario gia' comprese in cattedre costituite fra piu' scuole. 52

53 FORMAZIONE DELLE CATTEDRE Legge n. 133/2008 art. 64 ( )si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti; b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi; d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa; 53

54 FORMAZIONE DELLE CATTEDRE Ai sensi dell art. 35, 1 comma, della legge 27 dic embre 2002 n. 289 e dell art. 19 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l unitarietà d insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell offerta formativa. Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all art. 64) è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore e che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente 54

55 FORMAZIONE DELLE CATTEDRE ABBINAMENTI CATTEDRE ORARIO ESTERNE (C.O.E.) D.P.R. 81/2009 ART. 19 Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi, della stessa istituzione scolastica e successivamente tra istituzioni scolastiche autonome diverse, secondo il criterio della facile raggiungibilità. Nei corsi serali eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica. Nei corsi serali eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica. 55

56 FORMAZIONE DELLE CATTEDRE COSTITUZIONE UFFICIO TECNICO D.P.R. 87/2010, art. 8, comma 7, D.P.R. 88/2010, art. 8, comma 4, C.M. 10/2013 Legge 133/2008 Gli istituti professionali per il settore industria e artigianato e gli istituti Tecnici settore tecnologico sono dotati di un ufficio tecnico (Legge n. 133/2008 art. 4 comma 3). CM10/2013 Relativamente all Ufficio tecnico, l art. 8, comma 4, del regolamento relativo all istruzione tecnica e l art. 8, comma 7, del regolamento relativo all istruzione professionale, stabiliscono che i posti dell Ufficio tecnico sono coperti prioritariamente con personale titolare nell istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulle utilizzazioni. 56

57 FORMAZIONE DELLE CATTEDRE COSTITUZIONE UFFICIO TECNICO Tuttavia, qualora le risorse di organico assegnate per l a.s. 2013/2014 lo consentano, è possibile istituire l Ufficio tecnico già in organico di diritto, precisando che può essere attivato un solo Ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti superiori costituiti da istituti di ordine diverso e che la scelta della classe di concorso cui assegnare l Ufficio tecnico deve essere prioritariamente finalizzata alla riduzione dell esubero nella scuola e in subordine nella provincia. 57

58 FORMAZIONE DELLE CATTEDRE ATIPICITA (C.M. 10/2013 e relativo Decreto Interministeriale) NOTA MIUR 2916 del 21/3/2013 In attesa dell emanazione del Regolamento relativo alle nuove classi di concorso, vengono confermate le classi di concorso di cui al D.M. 39/98. Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso devono essere considerati atipici. La relativa attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario: 1) la tutela della titolarità dei docenti presenti nell istituzione scolastica. In tale ottica, le scuole, opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal SIDI. 2) In assenza di titolari da tutelare l attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l UST, attingendo prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale. 3) In mancanza delle citate situazioni il dirigente scolastico, d intesa con l Ufficio scolastico territoriale, e sulla base del parere del collegio dei docenti reso in coerenza con il POF e in analogia con le procedure di delibera dello stesso, individuerà la classe di concorso alla quale assegnare l insegnamento, assicurando una equilibrata distribuzione dei posti alle classi di concorso al fine di venire incontro alle aspettative dei docenti inclusi nelle graduatorie ad 58

59 FORMAZIONE DELLE CATTEDRE ATIPICITA (C.M. 10/2013 e relativo Decreto Interministeriale) NOTA MIUR 2916 del 21/3/2013 esaurimento, evitando di assegnare tutte le ore ad una classe di concorso a discapito di altre (come è avvenuto, ad esempio, nel decorso anno quando le ore di italiano e latino del primo Biennio del liceo classico sono state assegnate generalmente alla 51/A a discapito della 52/A, con la conseguenza che solo in limitati casi gli abilitati della 52/A hanno avuto la possibilità di essere chiamati sia per le supplenze annuali che per le immissioni in ruolo e delle classi di concorso A047, A048 e A049). 4) Per ulteriori precisazioni si rinvia alla nota n del 21 marzo 2012 avente ad oggetto Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative ai primi quattro anni di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino. 59

60 FORMAZIONE ORGANICI QUOTA RISERVATA ALL AUTONOMIA Legge 133/2008 CM 10/2013 Manuale utente determinazione Organico Diritto del 24/4/2012 La percentuale del monte ore riservata all autonomia è determinata dai Regolamenti dei singoli ordini di istruzione ai sensi della Legge 133/2008. CM 10/ Com è noto, i tre regolamenti relativi al riordino del 2 ciclo prevedono che le istituzioni scolastiche possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia nell ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita. Ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riguardo alle attività di laboratorio, sia per l eventuale attivazione di ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell offerta formativa. Poiché l utilizzo di tale quota, da calcolare tenendo conto della proiezione sull intero percorso quinquennale, non potrà comunque determinare esuberi di personale a regime, il sistema informativo ha attivato una apposita funzione a mezzo della 60

61 FORMAZIONE ORGANICI QUOTA RISERVATA ALL AUTONOMIA quale le istituzioni scolastiche potranno apportare le modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno) e, contestualmente, gli Uffici scolastici territoriali potranno verificare il determinarsi o meno di situazioni di esubero, e quindi, autorizzare interventi modificativi del quadro orario. L utilizzo della quota dell autonomia non potrà determinare a regime situazioni di soprannumerarietà (né trasformazione di cattedre interne in cattedre orario esterne) a livello scuola e, pertanto, si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili. La nuova funzione riguarda esclusivamente le classi prime, seconde, terze e quarte interessate al riordino, mentre per la classi quinte si applicano i criteri previsti dal DPR n. 275/99. MANUALE UTENTE A partire dall A.S. 2010/2011 gli USP hanno la possibilità di aggiornare le ore residue su classi di concorso risultanti al termine della fase deterministica al fine di gestire la quota di autonomia a livello di singola istituzione scolastica 61

62 FORMAZIONE ORGANICI QUOTA RISERVATA ALL AUTONOMIA LA RICHIESTA DI VARIAZIONE DELLA QUOTA DI AUTONOMIA PUO ESSERE RICHIESTA DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN UN PERIODO ABBASTANZA RISTRETTO CHE E COMPRESO TRA LA RICHIESTA DELLA FASE DETERMINISTICA E QUELLA ASSOCIATIVA. (GENERALMENTE NON PIU DI UNA SETTIMANA) QUOTE AUTONOMIA LICEI: 20% DEL MONTE ORE COMPLESSIVO NEL PRIMO BIENNIO 30% DEL MONTE ORE COMPLESSIVO NEL SECONDO BIENNIO 20% DEL MONTE ORE COMPLESSIVO NEL QUINTO ANNO ISTITUTI PROFESSIONALI: 20% DEL MONTE ORE COMPLESSIVO DAL PRIMO BIENNIO AL QUINTO ANNO ISTITUTI TECNICI: 20% DEL MONTE ORE COMPLESSIVO DAL PRIMO BIENNIO AL QUINTO ANNO 62

63 FORMAZIONE ORGANICI D.P.R. 88/2010 art. 8 comma 2 lettera d QUOTE FLESSIBILITA La quota di flessibilità consente di articolare le aree di indirizzo in opzioni non previste dal regolamento governativo per rispondere a documentate richieste del territorio, del mondo del lavoro e delle professioni. Gli studenti dell istruzione tecnica e professionale scelgono le opzioni a conclusione del primo biennio. Istituti tecnici Direttiva nr. 4 del 16/1/2012 Le quote di flessibilità applicabili esclusivamente al monte ore delle attività e degli insegnamenti nell area di indirizzo nella misura del 30% del secondo biennio, del 35% del quinto anno, possono prevedere, a differenza della quota di autonomia, anche la sostituzione di una o più discipline di indirizzo e si possono cumulare con la quota di autonomia. La quota di flessibilità non è applicabile all area di indirizzo del primo biennio. 63

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