Decreto Legislativo del Governo n 285 del 30/04/1992 Nuovo codice della strada. SOMMARIO

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1 Decreto Legislativo del Governo n 285 del 30/04/1992 Nuovo codice della strada. 392B LN 3B 1PR /30/1992 GUSO /18/1992 6o4o1 Doc. 392B di Origine Nazionale emanato/a da : Presidente della Repubblica e pubblicato/a su : Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n 114 del 18/05/1992 riguardante : TRASPORTI - Sicurezza stradale - Norme generali SOMMARIO NOTE TESTO TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1. Principi generali. - Art. 2. Definizione e classificazione delle strade. - Art. 3. Definizioni stradali e di traffico. - Art. 4. Delimitazione del centro abitato. - Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale. - Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati. - Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. - Art. 8. Circolazione nelle piccole isole. - Art. 9. Competizioni sportive su strada. - Art. 10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. - Art. 11. Servizi di polizia stradale. - Art. 12. Espletamento dei servizi di polizia stradale. - TITOLO II - Della costruzione e tutela delle strade Capo I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche Art. 13. Norme per la costruzione e la gestione delle strade. - Art. 14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade. - Art. 15. Atti vietati. - Art. 16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati. - Art. 17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati. - Art. 18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati. - Art. 19. Distanze di sicurezza dalle strade. - Art. 20. Occupazione della sede stradale. - Art. 21. Opere, depositi e cantieri stradali. - Art. 22. Accessi e diramazioni. - Art. 23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli. - Art. 24. Pertinenze delle strade. - Art. 25. Attraversamenti ed uso della sede stradale. - Art. 26. Competenza per le autorizzazioni e le concessioni. - Art. 27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni. - Art. 28. Obblighi dei concessionari di determinati servizi. - Art. 29. Piantagioni e siepi. -

2 Art. 30. Fabbricati, muri e opere di sostegno. - Art. 31. Manutenzione delle ripe. - Art. 32. Condotta delle acque. - Art. 33. Canali artificiali e manufatti sui medesimi. - Art. 34. Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali. - Capo II - Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale Art. 35. Competenze. - Art. 36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana. - Art. 37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale. - Art. 38. Segnaletica stradale. - Art. 39. Segnali verticali. - Art. 40. Segnali orizzontali. - Art. 41. Segnali luminosi. - Art. 42. Segnali complementari. - Art. 43. Segnalazioni degli agenti del traffico. - Art. 44. Passaggi a livello. - Art. 45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni. - TITOLO III - Dei veicoli Capo I - Dei veicoli in generale Art. 46. Nozione di veicolo. - Art. 47. Classificazione dei veicoli. - Art. 48. Veicoli a braccia. - Art. 49. Veicoli a trazione animale. - Art. 50. Velocipedi. - Art. 51. Slitte. - Art. 52. Ciclomotori. - Art. 53. Motoveicoli. - Art. 54. Autoveicoli. - Art. 55. Filoveicoli. - Art. 56. Rimorchi. - Art. 57. Macchine agricole. - Art. 58. Macchine operatrici. - Art. 59. Veicoli con caratteristiche atipiche. - Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico. - Art. 61. Sagoma limite. - Art. 62. Massa limite. - Art. 63. Traino veicoli. - Capo II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi Art. 64. Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte. - Art. 65. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte. - Art. 66. Cerchioni alle ruote. - Art. 67. Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte. - Art. 68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositiv i di equipaggiamento dei velocipedi. - Art. 69. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi. - Art. 70. Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte. - Capo III - Veicoli a motore e loro rimorchi

3 Sezione I - Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione Art. 71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi. - Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi. - Art. 73. Veicoli su rotaia in sede promiscua. - Art. 74. Dati di identificazione. - Art. 75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione. - Art. 76. Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità. - Art. 77. Controlli di conformità al tipo omologato. - Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione. - Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione. - Art. 80. Revisioni. - Art. 81. Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C. - Sezione II - Destinazione ed uso dei veicoli Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli. - Art. 83. Uso proprio. - Art. 84. Locazione senza conducente. - Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. - Art. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi. - Art. 87. Servizio di linea per trasporto di persone. - Art. 88. Servizio di trasporto di cose per conto terzi. - Art. 89. Servizio di linea per trasporto di cose. - Art. 90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza. - Art. 91. Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio. - Art. 92. Estratto dei documenti di circolazione o di guida. - Sezione III - Documenti di circolazione e immatricolazione Art. 93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. - Art. 94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario. - Art. 95. Carta provvisoria di circolazione ed estratto della carta di circolazione. - Art. 96. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica. - Art. 97. Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori. - Art. 98. Circolazione di prova. - Art. 99. Foglio di via. - Art Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. - Art Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe. - Art Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa. - Art Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi. - Capo IV - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici Art Sagome e masse limite delle macchine agricole. - Art Traino di macchine agricole. - Art Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole. - Art Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole. - Art Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole. - Art Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole. - Art Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole. - Art Revisione delle macchine agricole in circolazione. -

4 Art Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione. - Art Targhe delle macchine agricole. - Art Circolazione su strada delle macchine operatrici. - TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Art Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali. - Art Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli. - Art Limitazioni nella guida. - Art Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli. - Art Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida. - Art Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida. - Art Esame di idoneità. - Art Esercitazioni di guida. - Art Autoscuole. - Art Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici. - Art Validità dela patente di guida. - Art Durata e conferma della validità della patente di guida. - Art Permesso provvisorio di guida. - Art Revisione della patente di guida. - Art Sospensione della patente di guida. - Art Revoca della patente di guida. - Art Agenti diplomatici esteri. - Art Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri. - Art Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione. - Art Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri.- Art Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri. - Art Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea. - Art Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida. - Art Veicoli e conducenti delle Forze armate. - Art Patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale. - TITOLO V - Norme di comportamento Art Principio informatore della circolazione. - Art Velocità. - Art Limiti di velocità. - Art Posizione dei veicoli sulla carreggiata. - Art Circolazione dei veicoli per file parallele. - Art Precedenza. - Art Violazione della segnaletica stradale. - Art Comportamento ai passaggi a livello. - Art Sorpasso. - Art Distanza di sicurezza tra veicoli. - Art Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna. - Art Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi. - Art Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli. - Art Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi. - Art Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre. - Art Limitazione dei rumori. - Art Uso dei dispositivi di segnalazione acustica. - Art Arresto, fermata e sosta dei veicoli. - Art Divieto di fermata e di sosta dei veicoli. - Art Rimozione e blocco dei veicoli. - Art Sosta degli animali. - Art Ingombro della carreggiata. -

5 Art Segnalazione di veicolo fermo. - Art Convogli militari, cortei e simili. - Art Sistemazione del carico sui veicoli. - Art Traino di veicoli in avaria. - Art Trasporto di cose su veicoli a trazione animale. - Art Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi. - Art Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi. - Art Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore. - Art Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote. - Art Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote. - Art Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta. - Art Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida. - Art Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose. - Art Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. - Art Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. - Art Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze. - Art Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo. - Art Cronotachigrafo. - Art Possesso dei documenti di circolazione e di guida. - Art Esposizione dei contrassegni per la circolazione. - Art Circolazione dei velocipedi. - Art Circolazione dei veicoli a trazione animale. - Art Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi. - Art Circolazione e sosta delle autocaravan. - Art Guida sotto l'influenza dell'alcool. - Art Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. - Art Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide. - Art Comportamento in caso di incidente. - Art Comportamento dei pedoni. - Art Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni. - Art Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti. - Art Obblig o dell'assicurazione di responsabilità civile. - TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni Sezione I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime Art Disposizioni di carattere generale. - Art Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. - Art Principio di solidarietà. - Art Concorso di persone nella violazione. - Art Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie. - Art Non trasmissibilità dell'obbligazione. - Art Contestazione e verbalizzazione delle violazioni. - Art Notificazione delle violazioni. - Art Pagamento in misura ridotta. - Art Ricorso al prefetto. - Art Provvedimenti del prefetto. - Art Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria. - Art Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. - Art Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE. - Art Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. - Art Prescrizione. -

6 Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie Art Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale. - Art Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive. - Art Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività. - Art Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa. - Art Fermo amministrativo del veicolo. - Art Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo. - Art Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida. - Art Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione. - Art Sanzione accessoria della sospensione della patente. - Art Revoca della patente di guida. - Capo II - Degli illeciti penali Sezione I - Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni Art Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice. - Art Connessione obiettiva con un reato. - Sezione II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali Art Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati. - Art Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato. - Art Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente. - TITOLO VII.- Disposizioni finali e transitorie. Capo I - Disposizioni finali. Art Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali. - Art Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale. - Art Servizio e dispositivi di monitoraggio. - Art Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice. - Art Attuazione di direttive comunitarie. - Art Educazione stradale. - Art Abrogazione di norme precedentemente in vigore. - Capo II - Disposizioni transitorie Art Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione. - Art Norme transitorie relative al titolo I. - Art Norme transitorie relative al titolo II. - Art Norme transitorie relative al titolo III. - Art Norme transitorie relative al titolo IV. - Art Norme transitorie relative al titolo V. - Art Norme transitorie relative al titolo VI. - Art Norme transitorie relative al titolo VII. - Art Entrata in vigore delle norme del presente codice. - NOTE

7 Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del presente Decreto legislativo, del quale si ritiene peraltro utile riportare anche la premessa, è stato adottato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n Art. 2: l'articolo è stato così corretto con avviso pubblicato nella G. U. 9 febbraio 1993, n. 32. e modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 1, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 3: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 2, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 5: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 3 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 Art. 6: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 Art. 7, punto 1, lett. C): la lettera è stata così corretta con avviso pubblicato nella G. U. del 13 febbraio 1993, n. 36. Art. 7: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 5 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 Art. 8: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 6 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 Art. 10: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 7 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n Si veda la Circolare 23 maggio 1997, n Relativamente all'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo, si veda l'art. 1 del D.L. 21 aprile 1995, n.117. Art. 10, comma 3, lett. f-bis): la lettera è stata aggiunta dall'art. 14 del D.L. 29 marzo 1993, n. 82. Art. 12, punto 4, lett. f): la lettera è stata aggiunta, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 8del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 Art. 13: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 9 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 Art. 14: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 10 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 Art. 16: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 11 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 Art. 20: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 12 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 Art. 23: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 Art. 24: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 14 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 Art. 26: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 15 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360

8 Art. 28: l'articolo è stato così sostituito, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 16 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 Art. 36: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 17 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 Art. 41: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 18 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 Art. 44, comma 4: il comma è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 19 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 Art. 45, comma 6: il comma è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 20 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 TITOLO III - Dei veicoli: ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 (G. U. 30 giugno 1993, n. 151), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, le disposizioni del titolo III si applicano dal 1 ottobre 1993). Art. 47: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 21 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 Art. 52: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ot tobre 1993, dall'art. 22 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, che ha soppresso la lettera c) del comma 1); Art. 53, comma 1 lett. e): la lettera è stata così modificata, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 23, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 56: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 24 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 57: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 25 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 60: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 26 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 61: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 27, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 e successivamente, ai commi 1, lett. a), c), 2, dall'art. 8 del D.L. n. 517 del 4 ottobre Art. 62: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 28, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, e corretto con avviso pubblicato nella G. U. 13 febbraio 1993, n. 36. Art. 65: l'articolo è stato corretto con avviso pubblicato nella G. U. 13 febbraio 1993, n. 36); Art. 66, comma 5: il comma è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 68: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 69: l'articolo è stato corretto con avviso pubblicato nella G. U. 13 febbraio 1993, n. 36);

9 Art. 71: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 31, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 73: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 74: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 33, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 75: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 34, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Si veda il D.M. 25 novembre 1997: "Controllo di conformita' ai sensi degli articoli 75 e 77 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni". Art. 76: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 35, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 80: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 36, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 83, comma 5: il comma è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 37, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 84: il comma è stato così sostituito, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 38, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 90: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 39, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 92, commi 2 e 3: i commi sono stati così modificati dall'art. 40 del D. Lgs. n. 360/1993,e dall'art. 3, L. 4 gennaio 1994, n. 11 e corretto per effetto dell'avviso di rettifica al predetto D. Lgs. n. 360/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 1994); Art. 92: l'articolo è stato nel suo complesso modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 40, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 93: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 41, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 94: l'articolo è stato modificato, dall'art. 42 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 e, successivamente, dall'art. 17, comma 18 della L. 27 dicembre 1997, n.449. Art. 95 l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 43, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 97: l'articolo è stato così corretto con avviso pubblicato nella G. U. 13 febbraio 1993, n. 36 e modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 44, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 100 l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 45, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 101 l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 46, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360.

10 Art. 102 l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 47, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 103, comma 1: il comma è stato corretto con avviso di errata corrige pubblicato nella G. U. 13 febbraio 1993, n. 36 e corretto con avviso di rettifica pubblicato nella G. U. 9 febbraio 1993, n. 32); Art. 103, commi 3, 4, 5, secondo periodo sono stati abrogati dall'art.56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs.. Art. 104 l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 48, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 105: l'articolo è stato corretto con avviso di errata corrige pubblicato nella G. U. 13 febbraio 1993, n. 36. Art. 106, comma 2: il comma è stato così corretto con avviso pubblicato nella G. U. 13 febbraio 1993, n. 36. Art. 107 l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 49, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 108 l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 50, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 110 l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 51, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 111: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 52, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 53, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 113: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 54, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 114: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 55, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 115: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 56, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 116: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 57, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 117: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 58, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 118: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 59, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 60, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 e così corretto per effetto dell'avviso di rettifica al predetto D. Lgs. n. 360/199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 1994);

11 Art. 120, comma 1: si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 354 del 21 ottobre 1998 Art. 121: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 61, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 124: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 62, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 125: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 63, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 126: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 64, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 ; il comma 4, è stato così modificato dall'art. 17, comma 27 della L.27 dicembre 1997, n.449. Art. 127: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 65, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 e corretto per effetto dell'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo Art. 128: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 66, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 129: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 67, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 e corretto per effetto dell'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 1994; Art. 130: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 68, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 130, comma 1, lett. b) : si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 354 del 21 ottobre Art. 132, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 53, D.L. 30 agosto 1993, n. 331; Art. 138: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 69, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 ; il comma 1 è stato così modificato dall'art. 17, comma 28 della L.27 dicembre 1997, n.449. Art. 142: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 70, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 143, comma 6: il comma è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 71, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 146, comma 2: il comma è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 72, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 147, comma 1: il comma è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 73, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 148: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 74, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 75, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360,

12 Art. 152 l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 76, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 153 l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 77, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 154, comma 2: il comma è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 78, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 155, comma 4: il comma è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 79, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 158: l'articolo è stato corretto con avviso pubblicato nella G. U. 9 febbraio 1993, n. 32 e modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 80, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 159: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 81, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 162: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 82, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 164: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 83, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 166, comma 1: il comma è stato corretto con avviso pubblicato nella G. U. 13 febbraio 1993, n. 36 e con avviso pubblicato nella G. U. 9 febbraio 1993, n. 32; Art. 167: l'articolo è stato corretto con avviso pubblicato nella G. U. 9 febbraio 1993, n. 32 e modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 84, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 168: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 85, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 169: l'articolo è stato corretto con avviso pubblicato nella G. U. 9 febbraio 1993, n. 32, modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 86, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 a sua volta corretto per effetto dell'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 1994; Art. 170: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 87, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 171: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 88, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 172: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 89, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 e corretto per effetto dell'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 1994.; Art l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 90, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 91, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360,

13 Art. 176 l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 92, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 93, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 ; il comma 1 è stato così modificato dall'art. 17, comma 28 della L.27 dicembre 1997, n.449. Art. 179: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 94, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 180: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 95, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 182: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 96, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 97, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 185: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 98, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 187: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 99, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 190: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 100, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 195, comma 2: il comma è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 101, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 195, comma 3: con D.M. 4 gennaio 1995 (riguardo alla cui efficacia si v. il Comunicato emesso in data 11 gennaio 1995) è stato disposto l'aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni amministrative, previsto dal presente comma. Prima con D.M. 20 dicembre 1996 e successivamente con D.M. 22 dicembre 1998 è stato disposto l'aggiornamento della misura delle sanzioni amministrative. Art. 196: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 102, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 201: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 103, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 202: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 104, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 203: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 105, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 204 comma 1: il comma è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 106, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Il termine indicato nel presente comma per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto è fissato in centottanta giorni, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3 del D.L. 2 novembre 1999, n. 391 "Disposizioni interpretative delle norme sul conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni al codice della strada" (G.U. 3 novembre 1999, n. 258).

14 Art. 205: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 107, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 207: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 108, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 208, comma 2: il comma è stato così sostituito, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 109, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 210, comma 3: il comma è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 110, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 211: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 111, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 213, comma 1: il comma è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 112, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 214: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 113, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 215: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 114, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 216: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 115, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 217: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 116, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 218: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 117, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 219: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 118, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 220: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 119, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 223: l'articolo è stato così sostituito, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 120, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 224: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 121, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 226: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 122, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 227, comma 1: il comma è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 123, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 231: sono state riportate le correzioni di cui all'avviso pubblicato nella G. U. 9 febbraio 1993, n. 32 e le modifiche apportate, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 124, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360,

15 Art. 232: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 125, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 233, comma 3: aggiunto, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 126, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art 234: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 127, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 e successivamente, al comma 1, dall'art. 8 del D.L. n. 517 del 4 ottobre 1996 Art. 234, comma 1: comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 marzo 1999, n.83. Art. 235: l 'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 128, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 e successivamente, al comma 8, dall'art. 8 del D.L. n. 517 del 4 ottobre Art. 235, comma 8: il term ine previsto dal presente comma, è stato prorogato al 30 settembre 1999, dalla L. 17 agosto 1999, n. 290 Art. 236, comma 2: il comma è stato così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 (G. U. 30 giugno 1993, n. 151), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e poi dall'art. 129, D.Lgs. 10 settembre 1993, n Art. 237: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 130, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, Art. 239: l'articolo è stato così modificato, a partire dal 1 ottobre 1993, dall'art. 131, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, TESTO Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato «Codice della strada» in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati; Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi; Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati in data 1 febbraio 1992; Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992; Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;

16 Emana il seguente decreto legislativo: TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1. Principi generali La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico. 2. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale. 3. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo. Art. 2. Definizione e classificazione delle strade Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. 2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade locali. 3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime: A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade. 4. È denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa. 5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade «statali», «regionali», «provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate «strade militari», ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale. 6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:

17 A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale. B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico. C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico. D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali. 7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. 8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento. 10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale. Art. 3. Definizioni stradali e di traffico Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: 1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico. 2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. 3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli. 4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati. 5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione. 6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni. 7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine. 8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. 9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada. 10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta,

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