CITTA DI GRANAROLO DELL EMILIA Provincia di Bologna

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1 Allegato 1 deliberazione C.C. n. 3 del 25 febbraio 2004 Visto: LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Nicoletta Tartari Dott. Alfio Sapienza REGOLAMENTO PER INTERVENTI DI SUPPORTO E DI AIUTO ALLA PERSONA TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 1 - Oggetto art. 2 - Norme generali INDICE TITOLO II - ASSISTENZA DOMICILIARE E PRESTAZIONI COLLEGATE Art. 4 - Disposizioni comuni al Titolo II Art. 5 - Gestione e coordinamento del servizio di assistenza domiciliare - Rinvio Art. 6 - Fornitura pasti a domicilio Art. 7 - Trasporto Art. 8 - Telesoccorso TITOLO III - ASSISTENZA ECONOMICA CAPO I - PRINCIPI GENERALI Art. 9 - Finalità degli interventi Art Destinatari Art Tipologia di interventi Art Criteri per la scelta del tipo di intervento CAPO II - ORGANI E PROCEDURE Art Diritto di accesso alle prestazioni Art Procedura Art Modalità di versamento Art Opposizioni Art Controlli e recupero indebito CAPO III - PRESTAZIONI Art Sussidi economici ed esenzioni Art Tirocini lavorativi Art Prestiti sull onore Art Rette per inserimento anziani in strutture - Partecipazione al costo del servizio Art Integrazione rette da ricovero Art Attività utili alla comunità TITOLO IV - NORME FINALI Art Recupero crediti Art Trattamento dei dati personali Art Norma di chiusura

2 TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 1 - Oggetto Il presente regolamento disciplina i casi di intervento socio-assistenziale da parte del Comune nei seguenti settori, secondo le norme di dettaglio dei successivi titoli: a) assistenza domiciliare e prestazioni collegate; b) assistenza economica. Art. 2 - Norme generali Al presente regolamento si applicano le disposizioni previste in materia di procedimenti amministrativi dall'apposito regolamento comunale in attuazione della Legge 241/90; il termine per la conclusione dei singoli procedimenti è fissato in giorni 60. Relativamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio si applicano le disposizioni del D.P.R. 445/2000. Relativamente all ISE si applica il vigente regolamento comunale e le norme di legge in materia. Per l individuazione dei casi di handicap grave ed invalidità si fa riferimento all art. 3 della L. 104/92.

3 TITOLO II ASSISTENZA DOMICILIARE E PRESTAZIONI COLLEGATE Art. 4 - Disposizioni comuni al Titolo II Le domande relative ai procedimenti del presente titolo vanno presentate al Servizio Socio-assistenziale comunale e vengono istruite dalla stesso ufficio il quale procederà ad eventuali ulteriori accertamenti in relazione allo specifico tipo di servizio. L'utente è tenuto a contribuire alla spesa per i servizi di cui al presente titolo in misura variabile rispetto alla propria situazione economica secondo quanto stabilito nella specifica disciplina tariffaria. Art. 5 - Gestione e coordinamento del servizio di assistenza domiciliare - Rinvio La gestione ed il coordinamento del servizio di assistenza domiciliare, per ciò che concerne la descrizione delle prestazioni, i soggetti ammissibili ed i criteri per l'accesso, sono disciplinati dalle norme di apposito regolamento A.U.S.L. al quale si fa rinvio e che verrà recepito a tal fine con apposito provvedimento. Art. 6 - Fornitura pasti a domicilio L'istituzione del servizio di fornitura pasti a domicilio consiste nella preparazione e consegna dei pasti caldi per tutti i giorni dell'anno solare, secondo le seguenti tipologie d'intervento: 1. Interventi contingibili ed urgenti: fornitura straordinaria di un pasto a nuclei familiari indigenti; Il Servizio, sulla base della valutazione del caso, secondo il criterio del buon padre di famiglia, autorizza l'erogazione del pasto, mediante apposito atto. Questo intervento non è cumulabile con un contemporaneo intervento di sussidio economico. 1. Interventi continuativi: fornitura di pasti caldi ad anziani ultra 65enni, portatori di Handicap adulti ed invalidi, residenti nel territorio comunale e anche coloro che vi dimorano temporaneamente, che non siano in grado di provvedere alla preparazione del pasto, o direttamente per motivi economici od impedimenti fisici, oppure aventi familiari impossibilitati a fare ciò per impegni lavorativi o per condizioni di nonautosufficienza. L'interessato o chi per lui deve presentare domanda di ammissione al servizio sul modulo fornito dal Comune. Il Servizio Socio-assistenziale comunale provvederà ad acquisire apposita relazione da parte del competente assistente sociale dalla quale evincere lo stato di effettivo bisogno e la necessita' di attivare un intervento continuativo con indicazione del relativo periodo. L'utente e' tenuto a corrispondere al Comune la tariffa prevista per il servizio nelle forme di cui all apposita disciplina sulle tariffe del servizio di assistenza domiciliare. Inoltre, qualora l'assistito ne faccia richiesta si può prevedere la fornitura, assieme al pasto di mezzogiorno, di un pasto anche per la sera. Qualora l'utente intenda, per un motivo qualsiasi, non usufruire del pasto, deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Socio-assistenziale comunale, almeno entro le ore del giorno precedente. In caso contrario il costo del pasto verrà ugualmente addebitato. Art. 7 - Trasporto Il servizio di trasporto consiste nella possibilità di effettuare un accompagnamento assistito a favore degli utenti presso centri di diagnosi e cura, oppure altrove si rendesse per loro necessario per motivi non famigliari. Il servizio è rivolto a: 1. Portatori di handicap, anche temporaneo (esclusi i casi per i quali è prevista espressamente l'ambulanza o

4 la presenza di un medico); 2. Beneficiari di assistenza domiciliare o altri utenti di servizi socio assistenziali comunali; 3. Anziani con un ISEE inferiore ad Euro 5.104,00. L'evasione delle richieste terrà conto dell'ordine di cui sopra. Per l'ammissione al servizio occorre presentare domanda su apposito modulo fornito dal Comune unitamente a certificazione medica, per i casi sub 1), dichiarazione delle circostanze sub 2), attestazione ISE per i casi sub 3). Art. 8 - Telesoccorso Il servizio di telesoccorso consiste nella fornitura di apposito apparecchio, atto a segnalare emergenze sanitarie occorse all'utente, collegato ad una centrale di ascolto operante 24 ore su 24 che provvede ad attivare idonea procedura di soccorso. Esso è rivolto principalmente ad anziani ultra 65-enni, portatori di handicap adulti ed invalidi residenti nel territorio comunale e anche coloro che vi dimorano temporaneamente i quali, a causa del fatto di essere soggetti a particolari infermità, sono inseribili in un programma di assistenza domiciliare. Il Servizio Socio-assistenziale comunale provvede, per i casi di cui al precedente comma, ad acquisire una relazione da parte del competente assistente sociale. Il servizio può essere esteso anche a persone non inseribili in un programma di assistenza domiciliare, in tale caso, ferme le modalità di accesso sopraindicate l'utente si accollerà l'intero costo dell'installazione.

5 TITOLO III ASSISTENZA ECONOMICA CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 9 - Finalità degli interventi L assistenza economica si prefigge, nel rispetto della persona umana e della sua dignità, di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell esclusione sociale e l opportunità di autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli. Questo tipo di intervento intende stimolare l autosufficienza ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale. Art Destinatari Fatte salve eventuali leggi speciali, hanno diritto ad ottenere le prestazioni di assistenza economica disciplinate dal presente Regolamento le persone residenti nell ambito del Comune di Granarolo dell Emilia, che versino in stato di bisogno, come individuato nell art. 13, e quindi risultino esposte al rischio di marginalità sociale. Nella individuazione dei destinatari si terrà conto di quanto delegato all azienda AUSL in materia di tutela dei minori. Le persone maggiorenni abili al lavoro non impegnate nell attività di cura di figli con età inferiore a tre anni o di persone con handicap grave o con invalidità superiore al 66%, possono usufruire dell assistenza economica alla condizione che diano la disponibilità a svolgere una delle attività utili alla comunità che verranno proposte dal Comune. Art Tipologia di interventi Gli interventi di assistenza economica si distinguano in due categorie: contributi economici ed integrazioni totale o parziale delle rette relative ai servizi anziani e disabili in strutture residenziali. I contributi economici sono i seguenti: sussidi straordinari; sussidi ordinari; riduzione o esenzione rette per servizi pubblici comunali; prestiti sull onore; tirocini lavorativi. Art Criteri per la scelta del tipo di intervento Il servizio competente a vagliare la domanda e a decidere il tipo di intervento si atterrà ai seguenti criteri: a) sussidi straordinari: sono utilizzabili per aiutare la persona ad affrontare una specifica situazione di disagio, rappresentata da un imprevisto di qualunque natura (es. sfratto, spesa sanitaria o funeraria) e sono erogati in un unica soluzione; b) sussidi ordinari: sono utilizzati per affrontare comprovate situazioni di bisogno e sono erogati sotto forma di sussidio mensile della durata massima di sei mesi, rinnovabili previa verifica della sussistenza dei requisiti; c) riduzione/esenzione delle rette relative all accesso ai servizi pubblici comunali: sono utilizzabili allo scopo di favorire l accesso ai servizi, sono erogabili per la durata massima di un anno, sono cumulabili con gli altri interventi assistenziali e rinnovabili. Per gli altri interventi si rinvia a quanto previsto al III Capo. CAPO II ORGANI E PROCEDURE

6 Art Diritto di accesso alle prestazioni Per accedere alla fruizione di interventi economici si fa riferimento a due ordini di parametri: 1) situazione economica del richiedente rilevata attraverso l ISEE; 2) individuazione dei fattori socio-assistenziali che concorrono a determinare la situazione di bisogno e l'entità dell'intervento. L'aspetto sub 1) viene accertato d'ufficio dal Servizio Socio-assistenziale comunale e integrato con l'aspetto sub 2) che viene accertato a seguito di valutazione da parte dell'assistente sociale mediante relazione in cui vengono presi in considerazione i fattori connessi al significato e alla finalizzazione delle prestazioni in rapporto alla situazione di bisogno e ad un apposito progetto globale di intervento. Dal quadro complessivo del comma precedente viene determinata la necessità di contribuzione la cui concreta quantificazione viene effettuata sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento. Hanno diritto ad accedere ai contributi economici previsti dal presente regolamento (e diversi da esenzioni/riduzioni, tirocini lavorativi, prestiti sull onore) i cittadini il cui ISEE sia inferiore ad Euro 5.104,00 (minimo vitale). I richiedenti debbono inoltre essere privi di patrimonio mobiliare o immobiliare, fatta eccezione per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale; è ammessa la titolarità di un patrimonio mobiliare del nucleo fino ad Euro 2.600,00. Contributi economici disposti in deroga ai requisiti reddituali e patrimoniali di cui ai precedenti capoversi costituiscono eccezioni da motivare congruamente. Art Procedura I destinatari degli interventi di assistenza economica che intendono usufruire delle prestazioni previste dal presente Regolamento devono presentare domanda al Servizio Socio-assistenziale del Comune, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione necessaria. La domanda deve contenere le generalità, i dati anagrafici ed il codice fiscale. Ogni richiedente deve allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell atto di notorietà con la quale dichiara la propria situazione personale, fornisce le informazioni previste dal presente Regolamento e provvede ad indicare nominativi ed indirizzi dei tenuti per legge agli alimenti ai sensi dell art. 433 e seguenti del c.c. Deve inoltre allegare copia del contratto di affitto (o ricevuta di pagamento delle rate del canone) e copia delle bollette relative alle utenze (luce, gas, acqua, etc.). Alla domanda deve sempre essere allegata l attestazione ISEE in corso di validità. Per i richiedenti i sussidi straordinari si dovrà allegare la documentazione relativa alle spese effettuate o il preventivo di spese, cui dovrà far seguito, a pena di recupero dell indebito, la documentazione (fattura o altro) relativa alle spese effettivamente sostenute. Per i richiedenti l integrazione rette da ricovero si dovrà inoltre produrre: copia del verbale U.V.G.; preventivo della retta richiesta dalla struttura; dichiarazione indicante le eventuali donazioni effettuate nell ultimo quinquennio. Le domande di esenzione/riduzione delle tariffe dei servizi scolastici comunali devono essere presentate prima dell inizio dell anno scolastico. Eventuali richieste di esenzione/riduzione della tariffa inoltrate successivamente avranno efficacia dal mese in corso, qualora accolte, se presentate entro il secondo giorno del mese stesso. L assistente sociale esamina con il richiedente i motivi che determinano la richiesta e provvede a completare la domanda con una relazione che deve contenere le notizie riguardanti:

7 gli interventi in atto e quelli programmati; la proposta sull entità del sussidio da erogare; il parere dell operatore, che per i nuovi casi deve preliminarmente effettuare una visita domiciliare con lo scopo di accertare la situazione di fatto. Nella predisposizione dell istruttoria, per una puntuale conoscenza del caso, l assistente sociale può avvalersi anche del contributo conoscitivo del Servizio Socio-assistenziale dell AUSL e di altre amministrazioni comunali. La domanda completata viene quindi protocollata e l Assistente sociale è responsabile del procedimento avviato. A tutti i richiedenti verrà comunicato l esito del procedimento. Art Modalità di versamento Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell aiuto economico, accertati dall assistente sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa dal destinatario, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario e/o del suo nucleo familiare. Il contributo può inoltre essere disposto a favore dell interessato ma con liquidazione effettuata direttamente a creditori dello stesso (ad es. per il pagamento di bollette non saldate). Art Opposizioni Il cittadino richiedente può presentare opposizione contro la decisione del Servizio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all esito negativo della sua domanda. L opposizione scritta dovrà essere indirizzata al Responsabile del Servizio Socio-assistenziale Comunale e dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame. Il Servizio riesaminerà la posizione dando risposta entra i successivi 30 giorni. Art Controlli e recupero indebito Ai fini dell accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate si rinvia al Regolamento comunale per l applicazione dell ISE. Nei casi in cui si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, il Comune segnalerà il fatto all Autorità Giudiziaria e provvederà al recupero delle somme erogate, oltre agli interessi ed alle relative spese, con le modalità previste dall art. 23. L interessato perderà il diritto alle prestazioni. CAPO III PRESTAZIONI Art Sussidi economici ed esenzioni I sussidi ordinari mensili, fermo restando il raggiungimento del minimo vitale individuato dall art. 13, non possono essere superiori alla somma di Euro 260,00 mensili. I sussidi straordinari, erogabili per situazioni particolarmente gravi e opportunamente documentate, possono raggiungere la somma di Euro 1.000,00, salvo la facoltà di raddoppio per interventi ritenuti indispensabili dagli operatori. L esenzione o riduzione delle tariffe per i servizi pubblici comunali è di regola prevista per servizi per i quali la stessa tariffa non è graduata in funzione della situazione economica del richiedente, a norma del vigente regolamento comunale di applicazione dell ISE. In tali casi la riduzione può essere disposta a favore dei soggetti il cui ISEE sia inferiore ad Euro 7.104,00 e l esenzione può essere disposta a favore dei soggetti il cui ISEE sia inferiore ad Euro 4.104,00, fatti salvi casi eccezionali opportunamente motivati.

8 Qualora la domanda di esenzione/riduzione venga presentata eccezionalmente per un servizio pubblico la cui tariffa è determinata in funzione dell ISE, l assistente sociale, nell ambito della valutazione di cui al punto 2) dell art. 13, tiene conto di particolari situazioni di disagio economico e/o sociale, opportunamente documentate, che possano giustificare l intervento. Dall importo massimo dei contributi erogabili si detraggono tutti gli emolumenti a qualunque titolo e da chiunque erogati, rapportati alla composizione del nucleo familiare secondo il valore appropriato della scala di equivalenza di cui al D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni. Art Tirocini lavorativi Il Comune eroga un compenso a favore dei cittadini nella fascia di età anni che siano in precarie condizioni socio-economiche e sanitarie e non risultino in grado di mantenere un attività lavorativa continuativa, per i quali siano stati formulati progetti individuali di tirocinio lavorativo. Il compenso mensile può variare fino al massimo di Euro 155,00, fatti salvi gli interventi effettuati sulla base di normative regionali o nazionali. Art Prestiti sull onore Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedersi prestiti sull onore. I prestiti sono erogabili per aiutare i destinatari a far fronte alle spese necessarie per l alloggio (es. anticipo affitto, arredo), per il lavoro autonomo (es. acquisto materiali/attrezzature), per la formazione o qualificazione professionale, per l acquisto di un automobile necessaria per il lavoro o per gli spostamenti dei bambini, per le spese legali relative a separazioni o divorzi, per le spese legate a problemi sanitari dei figli ed in genere per ogni situazione che sia valutata come determinante per il raggiungimento dell autonomia. Detti prestiti vengono erogati da un istituto di credito, a seguito di apposita convenzione che prevederà le condizioni di ammortamento della quota capitale a carico del beneficiario, per un importo minimo di Euro 516,46 ed uno massimo di Euro 6.197,48. Il costo degli interessi è a carico del Comune. I prestiti sull onore possono essere attivati anche a livello sovracomunale nell ambito dei Piani di zona di cui alla L. 328/2000. Art. 21 Rette per inserimento anziani in strutture autorizzate al funzionamento - Partecipazione al costo del servizio Per i servizi di cui è titolare il Comune di Granarolo dell Emilia, prima che sia disposta l ammissione dell anziano, i parenti vengono convocati per accertare il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e per informarli dell obbligo di contribuzione al costo del servizio; qualora, invece, l anziano risulti privo di rete familiare sarà l assistente sociale responsabile del caso a gestire il progetto di inserimento. L anziano ammesso in una struttura autorizzata al funzionamento è tenuto a pagare la retta mensile di ricovero a carico dell utente, utilizzando a tal fine i proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento e/o il proprio patrimonio sia mobiliare che immobiliare, sempreché la proprietà immobiliare dell anziano non costituisca, da almeno un triennio, abitazione principale dei tenuti agli alimenti. Costituisce onere delle strutture ospitanti ottenere la sottoscrizione di una valida obbligazione al pagamento delle rette. Nel caso di redditi futuri (pensioni, indennità di accompagnamento, ecc.) o acquisibili mediante l alienazione o locazione di immobili, il Comune può anticipare la spesa per le rette da ricovero nei limiti massimi di un anno, previa sottoscrizione di apposito impegno al rimborso, comprensivo di interessi legali, da parte dell interessato.

9 Art Integrazioni rette da ricovero La concessione di contributi da parte del Comune a ricoverati in strutture residenziali socio-assistenziali autorizzate al funzionamento avviene nei seguenti casi: 1. quando il ricovero avviene a seguito di completo o parziale decadimento fisico o psichico che ha inciso sull'autosufficienza della persona e che rende impossibile l'accudimento da parte dei familiari; 2. quando sono esaurite tutte le condizioni per l'assistenza domiciliare. Possono usufruire del contributo gli anziani e/o invalidi adulti che non siano in grado di provvedere al pagamento della retta di degenza con proprie risorse economiche e nel caso in cui i tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, non siano in condizioni economiche tali da supplirvi o lo siano solo parzialmente. In caso di ricovero in struttura privata, il contributo verrà erogato a condizione che l'utente sia inserito nelle liste di attesa di una struttura pubblica o convenzionata territorialmente competente e che il trasferimento avvenga non appena ciò risulti possibile. A) Intervento economico a favore di anziani privi di rete familiare Il Comune eroga un contributo economico a favore degli utenti ospitati in strutture residenziali o semiresidenziali autorizzate al funzionamento, qualora gli stessi non siano grado di provvedere all integrale copertura della retta e non esistano parenti, affini, donatari tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del c.c. E comunque garantita all utente, cui il Comune integra la retta, la disponibilità della quota per le spese personali prevista dalla normativa vigente. L intervento economico integrativo è determinato nella misura necessaria alla copertura della retta ed è versato direttamente alla struttura che ospita l anziano. B) Intervento economico finalizzato all assolvimento delle responsabilità familiari Su richiesta degli interessati il Comune concede altresì un contributo economico integrativo finalizzato all assolvimento delle responsabilità di familiari e affini di cui all art. 433 c.c., anche se non residenti nel Comune di Granarolo dell Emilia, che risultino impossibilitati ad assolvere alla prestazione alimentare, secondo il principio del concorso degli obbligati disciplinato dall art. 441 c.c. L importo di detto contributo sarà pari al 100% della somma necessaria alla copertura della retta da ricovero nel caso in cui l ISEE, determinato in relazione al nucleo estratto dell obbligato e familiari a suo carico ai fini IRPEF, al netto delle spese documentate per interventi sanitari ed ortodontici straordinari e assegni alimentari disposti da provvedimenti giudiziari, sia inferiore ad Euro 8.300,00. Nell ipotesi in cui venga superata detta soglia l entità del contributo è determinata dalla seguente formula: Contributo = Somma da pagare Valore ISEE (come sopra determinato) eccedente la franchigia di Euro 8.300,00 Nell ipotesi in cui il tenuto agli alimenti costituisca un nucleo monocomponente il suo ISEE viene ridotto del 30%. L intervento economico integrativo è versato direttamente alla struttura che ospita l anziano. Non si procede all erogazione del contributo per i richiedenti che siano proprietari d immobili, salvo che gli stessi non siano privi di valore commerciale o non costituiscano l abitazione principale dei tenuti agli alimenti; alla medesima condizione è assimilata la vendita d immobili a parenti e/o le donazioni effettuate nell ultimo quinquennio. La preclusione di cui al precedente capoverso può essere superata qualora tra le parti vengano definite specifiche modalità di cessione o di comodato gratuito degli immobili in favore del Comune. Tali immobili potranno essere gestiti e utilizzati dal Comune in forma diretta o attraverso specifiche convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di garantire la copertura parziale o totale dell intervento economico integrativo.

10 Art Attività utili alla Comunità Il Servizio Socio-Assistenziale comunale individua le attività socialmente utili che possono essere proposte a quei cittadini, abili al lavoro e non impegnati in attività di cura, che richiedono uno degli interventi di assistenza economica disciplinati dal presente Regolamento. Lo svolgimento di una delle suddette attività, svolte su base volontaria e gratuita e con la necessaria copertura assicurativa, costituiscono un elemento essenziale di valutazione per l ammissione alle prestazioni di assistenza economica.

11 TITOLO IV NORME FINALI Art Recupero crediti Si applica l art. 1 della Legge n del 1931 (che regola la rivalsa delle spese di ricovero sostenute dai Comuni in favore di coloro che non si trovino in condizioni di povertà ), in relazione a persona inserita in un servizio socio-assistenziale reso a domanda, con anticipazione degli oneri da parte del Comune e con il diritto dell Ente di agire direttamente nei riguardi del ricoverato (sulla base della convenzione stipulata e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal presente regolamento) e o, in via di rivalsa, nei riguardi di coloro che sarebbero stati obbligati alla prestazione alimentare (ex artt. 433 e 437 c.c.) durante il periodo della degenza. Qualora l obbligato non corrisponda le somme dovute si procederà attraverso riscossione coattiva nelle forme di cui al R.D. 14/04/1910 n. 639 ovvero avvalendosi del concessionario della riscossione dei tributi, ai sensi del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 come modificato dal D.P.R. 28/01/1997 n. 43, tenuto conto del disposto di cui al comma 6 dell art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n Resta impregiudicata, per tali crediti, la possibilità di recupero mediante ricorso al giudice ordinario, purché ne venga data idonea motivazione in relazione all opportunità ed alla convenienza economica. E attribuita al funzionario responsabile individuato dall ente nel P.E.G. o al soggetto di cui all art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs 446/97, la firma dell ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/1910 n Per le entrate per le quali è prevista la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 602/73, come modificato dal D.P.R. 43/88, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile individuato dall ente nel P.E.G. o al soggetto di cui all art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs 446/97. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dal Servizio Socio-assistenzale comunale corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione. Art Trattamento dei dati personali I dati personali dei destinatari delle prestazioni assistenziali, di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell applicazione del presente Regolamento, sono trattati per lo svolgimento delle funzioni di assistenza economica ivi previste. Il Comune periodicamente verifica la pertinenza dei dati raccolti, la loro necessità e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, provvedendo ad eliminare quelli che risultassero superflui o non pertinenti. Al momento della raccolta dei dati, all interessato vengono fornite le informazioni di cui all art. 10 L. 675/96 ed in particolare che è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti, relativi alla sua situazione patrimoniale e lavorativa, ad altre pubbliche amministrazioni, per i controlli previsti dall art. 17 del presente Regolamento ed ai soggetti eventualmente incaricati del recupero crediti. Art Norma di chiusura Nell erogazione degli interventi previsti dal presente Regolamento si dovrà tenere conto delle disponibilità di bilancio. La Giunta Comunale ha la facoltà di rivedere annualmente le soglie di accesso e gli importi degli interventi, per adeguarli al costo della vita e dei servizi. Per le prestazioni agevolate che hanno una durata pluriennale, i richiedenti devono ripresentare la propria attestazione ISE ogni anno.

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