Capitolo Decimo... Le confessioni religiose diverse dalla cattolica

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1 Capitolo Decimo... Le confessioni religiose diverse dalla cattolica 1. Il concetto di confessione religiosa e la libertà di organizzazione La posizione giuridica delle confessioni religiose diverse dalla cattolica trova la sua principale fonte di regolamentazione nella Costituzione agli artt. 8, 19 e 20, ove sono sanciti i principi fondamentali cui si ispira lo Stato italiano in tale ambito (cfr. Cap. 2). Relativamente alla definizione di confessione religiosa, la giurisprudenza costituzionale ha individuato i seguenti criteri di identificazione: la stipulazione di un intesa con lo Stato; eventuali precedenti riconoscimenti pubblici; l esistenza di uno statuto che esprima i caratteri dell organizzazione; la considerazione che ci si trovi di fronte ad una siffatta comunità. La Cassazione ha ulteriormente precisato che, per quanto siano diverse le credenze religiose o per differenti che siano le sue strutture normative e organizzative, non si può escludere che si tratti di confessione religiosa anche quando il suo credo non si identifichi con un complesso di dottrine incentrato sull esistenza di un essere trascendente e sul concetto di salvezza dell anima e di vita eterna. Anche l originalità della concezione di vita non rappresenta un elemento discriminante, così come lo svolgimento di un attività commerciale, purché in questo caso i proventi non siano destinati a fini di lucro degli aderenti, ma agli scopi istituzionali di religione del gruppo. Le confessioni acattoliche, organizzate in base all art. 8, co. 2 Cost., dunque, si pongono, rispetto allo Stato, in una posizione di autonomia e indipendenza, potendo autorganizzarsi e autodeterminarsi a proprio piacimento, sia pure con il limite del rispetto dell «ordinamento giuridico italiano» con cui esse non possono porsi in contrasto, pena la illiceità delle stesse. La Corte costituzionale, in particolare, ha individuato tale limite nel rispetto dei principi fondamentali dell ordinamento che esprimono i suoi valori essenziali, come la tutela della dignità e dei diritti e delle libertà dell individuo (sent. 43/1988). In proposito, il Parlamento europeo, con risoluzione del 22 maggio 1984, ha raccomandato che per l esame, la registrazione e la valutazione dell attività delle organizzazioni che operano al riparo della libertà di religione vengano impiegati, fra gli altri, i seguenti criteri: i minorenni non dovrebbero essere obbligati ad assumere impegni di adesione a lungo termine e determinante per il loro avvenire; dovrebbe essere garantito un sufficiente periodo di riflessione sull impegno che si intende assumere; dovrebbero essere comunque garantiti i contatti con la famiglia e gli amici; non si dovrebbe impedire ai membri di portare a termine eventuali corsi di formazione già inziati prima dell adesione;

2 88 Capitolo Decimo dovrebbero essere rispettati alcuni diritti fondamentali come il diritto di recesso dall organizzazione, il diritto di mantenere contatti con l esterno e di chiedere aiuto e consiglio, il diritto all assistenza medica; nessuno deve essere incoraggiato ad infrangere la legge; si devono sempre specificare denominazione e principi dell organizzazione in fase di proselitismo; le organizzazioni devono informare se richieste le autorità sulla residenza o dimora dei membri; le persone che svolgono attività per l organizzazione devono essere coperte da assicurazioni sociali; ai figli dei membri deve essere impartita un educazione e deve essere evitato tutto quello che può nuocere al loro benessere. È evidente che tali raccomandazioni fanno riferimento soprattutto a quei nuovi movimenti religiosi che assumono spesso i tratti chiusi ed oppressivi delle sette, il cui agire assume talvolta i connotati della violenza e del condizionamento fisico e psicologico. 2. Fonti Il quadro delle fonti disciplinanti la materia delle confessioni acattoliche risulta estremamente variegato. Da un lato, infatti, si collocano le norme costituzionali (artt. 8, 19 e 20), indirizzate a tutte le confessioni religiose, dall altro, e solo con riguardo alle confessioni acattoliche che hanno stipulato intese con lo Stato (ex art. 8, comma 3, Cost.), trovano applicazione le disposizioni contenute nelle leggi di attuazione delle intese (v. infra). Per quanto concerne tutte le altre confessioni acattoliche, la principale fonte di regolamentazione risulta essere, ancora oggi, la L , n. 1159, contenente disposizioni sull esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei medesimi culti, unitamente al R.D , n. 289 di attuazione di detta legge. Si tratta di una fonte di carattere sussidiario che trova applicazione soltanto nei confronti di quelle confessioni che non hanno ancora stipulato, con lo Stato italiano, le intese di cui all art. 8, comma 3 Cost. (competenza residuale). Bisogna, peraltro, evidenziare che la Corte Costituzionale è più volte intervenuta sulla legge in questione, al fine di apportare ad essa gli opportuni adattamenti resisi necessari dopo l emanazione della Costituzione. Nonostante però le modifiche introdotte dalla Corte Costituzionale in materia, la posizione giuridica delle confessioni acattoliche non stipulatarie di intese, risulta essere, ancora oggi, più sfavorevole rispetto a quella riservata alle confessioni che tali intese hanno raggiunto. 3. Le intese Se la libertà di organizzazione (art. 8, co. 2, Cost.) attiene alla sfera interna dell esistenza e dell attività dei culti acattolici, quanto all attività «esterna» e in primo luogo ai rapporti con lo Stato italiano, l art. 8, co. 3, stabilisce che detti rapporti siano regolati per legge, «sulla base di intese». Rimasta per anni inoperante, la norma sulle intese, risponde al cd. principio pattizio, cioè «al più generale principio per cui la legislazione statale in materia ecclesiastica deve essere preventivamente concordata e non unilaterale» (Crisafulli).

3 Le confessioni religiose diverse dalla cattolica 89 Lo Stato italiano sarebbe titolare soltanto di una facoltà e non di un obbligo di stipulare intese con i culti acattolici (sent. Corte cost. 59/1958): una volta raggiunta l intesa, ne conseguirebbe per lo Stato l obbligo di emanare una legge conforme ad essa. Circa la natura giuridica delle intese, parte della dottrina ha ravvisato in esse un aspetto non dissimile da quella del concordato, mentre altra parte le ha considerate nuove convenzioni di diritto pubblico. Altra parte ancora (Tedeschi) sottolinea come, pur essendo atti di diritto interno, le intese vertono sulle stesse tematiche prese in considerazione dai concordati (ministri di culto, assistenza spirituale, matrimonio, regime giuridico degli enti, aspetti tributari e finanziari etc.). Va, ad ogni modo, sottolineato che a tutt oggi lo Stato italiano è ricorso in modo limitato ad intese nei rapporti con le confessioni acattoliche. Paradossalmente questa situazione ha portato ad un rafforzamento delle norme contenute nella legislazione previgente alla Costituzione, riguardanti le confessioni acattoliche non stipulatarie d intese. È evidente, peraltro, che tali norme, ove fossero in contrasto con la Costituzione, sarebbero inapplicabili e la Corte costituzionale, una volta investita del caso, dovrebbe, come di fatto è accaduto per talune norme del R.D. 289/1930 e del R.D. 1731/1930, dichiararne la illegittimità. Attraverso le intese si riconosce, alle confessioni religiose interessate, un ampio regime di libertà, tale da garantire a queste ultime un trattamento non dissimile da quello riservato alla Chiesa Cattolica. I fondamentali principi cui si ispirano le intese, caratterizzanti il regime giuridico delle confessioni religiose stipulatarie, possono essere così riassunti: non applicabilità della legge sui culti ammessi (L. 1159/1929), che prevede un controllo penetrante sulla vita e sull attività delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; rinuncia da parte delle confessioni acattoliche a qualunque contribuzione finanziaria statale e a qualunque privilegio, cui corrisponde l impegno, da parte dello Stato, di astenersi da qualunque forma di ingerenza nelle strutture ecclesiastiche; tuttavia la maggioranza delle confessioni stipulatarie è stata ammessa a concorrere, con lo Stato e la Chiesa cattolica, alla ripartizione della quota pari all otto per mille dell IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali; possibilità di svolgere assistenza spirituale ai militari, ai degenti in istituti ospedalieri, ai ricoverati in case di cura o di riposo, ai ristretti in istituti di prevenzione e pena, senza che tuttavia questo comporti oneri per lo Stato; migliori garanzie per l esonero dall insegnamento religioso cattolico nella scuola pubblica; facoltà di esercitare nelle scuole, ove richiesti, l insegnamento religioso, restando a carico delle chiese i relativi oneri finanziari; riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme delle confessioni religiose che hanno stipulato intese; riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici appartenenti a dette confessioni, autonomia di gestione degli enti;

4 90 Capitolo Decimo mancanza dell approvazione governativa in ordine alla nomina dei ministri di culto. Bisogna, peraltro, rilevare che, pur essendo venuta meno, per effetto delle mutate condizioni di costume della società, la situazione di illibertà che caratterizzava la vita delle minoranze religiose, manca tuttavia ancora oggi un intervento legislativo volto ad abrogare le disposizioni contenute nella legge sui culti ammessi (L , n. 1159), che limitando la libertà delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e non stipulatarie di intese, creano nei loro confronti delle discriminazioni contrarie ai principi contenuti nella Costituzione. Intese tra Stato italiano e confessioni acattoliche Confessione religiosa Data intesa Legge di approvazione Tavola valdese L , n. 449 L , n. 409 L , n. 68 Assemblee di Dio in Italia L , n. 517 Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7 giorno Unione Comunità Ebraiche italiane Unione Cristiana Evangelica Battista (UCEBI) L , n. 516 L , n. 637 L , n. 67 L , n. 101 L , n L , n. 116 L , n. 34 Chiesa evangelica Luterana in Italia (CELI) L , n. 520 Sacra Arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa Meridionale Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni L , n L , n. 127 Chiesa Apostolica in Italia L , n. 128 Unione Buddista italiana (UBI) L , n. 245 Unione Induista italiana L , n. 246 Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai L , n I ministri di culto delle confessioni acattoliche In ordine ai ministri di culto appartenenti alle confessioni religiose acattoliche, occorre distinguere tra ministri di culto appartenenti a confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato e ministri di culto appartenenti alle altre confessioni religiose, disciplinate dalla L. 1159/1929. Per quanto riguarda i primi rivestono la qualifica di «ministri di culto» quelli nominati dalle rispettive confessioni religiose, senza alcuna ingerenza da parte dello Stato in ordine a tale nomina.

5 Le confessioni religiose diverse dalla cattolica 91 Per quanto riguarda i secondi, la nomina da parte della confessione religiosa di appartenenza non è sufficiente, occorrendo a tale scopo, un decreto di approvazione da parte del Ministero dell Interno perché gli atti compiuti da tali soggetti producano effetti civili (v. art. 3, L. 1159/1929). La mancata approvazione da parte dell Autorità governativa, pur non essendo di ostacolo all esercizio, da parte del ministro del culto del proprio ministero, impedisce che gli atti da questi compiuti abbiano valore nell ordinamento giuridico statale (ad es. egli non può chiedere che dinanzi a lui siano celebrati matrimoni con effetti civili). 5. Enti ecclesiastici delle confessioni acattoliche Anche le confessioni religiose diverse dalla cattolica possono istituire enti con finalità di culto in senso lato. Quanto alla disciplina cui detti enti sono soggetti, bisogna ancora una volta distinguere tra enti ecclesiastici promananti da confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato le intese di cui all art. 8, comma 3, Cost., ed enti promananti da tutte le altre confessioni acattoliche. Il trattamento riservato ai primi risulta sicuramente più favorevole sia sotto il profilo del riconoscimento della personalità giuridica sia sotto il profilo dei controlli legati alla loro attività. Quanto al riconoscimento della personalità giuridica, la normativa contenuta nelle rispettive leggi di attuazione delle intese si diversifica da confessione a confessione. Ad esempio ricordiamo che: gli enti delle Chiese valdesi metodiste ottengono il riconoscimento da parte dello Stato su richiesta della Tavola Valdese, allegando una delibera del Sinodo che attesti il fine di culto, istruzione o beneficenza dell ente; gli enti delle Chiese avventiste ottengono il riconoscimento se ed in quanto abbiano un fine di religione o di culto (accertato dall autorità amministrativa) e siano rappresentate giuridicamente da un cittadino italiano. Con riferimento all attività di questi enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, la normativa contenuta nelle rispettive intese (art. 12, L. 449/1984; art. 25, L. 516/1988; art. 16, L. 517/1988; art. 25, L. 101/1989; art. 12, L. 116/1995; art. 23, L. 520/1995; art. 18, L. 126/2012; art. 20, L. 127/2012; art. 18, L. 128/2012) prevede che la gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione si svolgano sotto il controllo delle competenti autorità ecclesiastiche e senza ingerenza dello Stato. Gli enti delle confessioni acattoliche che non hanno stipulato intese con lo Stato possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell Interno, udito il Consiglio dei Ministri (art. 2, L. 1159/1929). È da segnalare che il Consiglio dei Ministri è chiamato a valutare, discrezionalmente, l opportunità del riconoscimento sotto il profilo politico. Norme speciali per l esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di riconoscimento.

6 92 Capitolo Decimo 6. Celebrazione del matrimonio con effetti civili A) Regime generale (L. 1159/1929) Il matrimonio celebrato innanzi a ministri di confessioni religiose diverse dalla cattolica (cd. «matrimonio acattolico») produce, dal giorno della celebrazione, a seguito della iscrizione nei registri dello stato civile, gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l ufficiale dello stato civile. Tale matrimonio, ex art. 83 c.c., è regolato dalle disposizioni del codice civile concernenti il matrimonio celebrato innanzi l ufficiale di stato civile salvo quanto stabilito dalla legge speciale concernente tale matrimonio (L , n e R.D. di attuazione , n. 289). Ne consegue che, a differenza del matrimonio concordatario, il matrimonio acattolico è regolato dalle norme che disciplinano il matrimonio civile per quanto concerne: le condizioni necessarie per contrarre matrimonio (capacità delle parti, impedimenti, dispense etc.), non rilevando in tal caso le norme interne dei gruppi confessionali acattolici; le formalità preliminari e di celebrazione, salvo alcune particolarità circa le modalità della celebrazione stessa previste dalla citata L. 1159/1929 per attuare un certo parallelismo con il matrimonio cattolico; i motivi e le azioni di nullità (art. 11 L. 1159/1929), non rilevando, quindi, le dottrine proprie di ciascuna confessione circa l invalidità del matrimonio e il suo scioglimento (ripudio, divorzio etc.). Dottrina Una parte della dottrina afferma che il matrimonio acattolico non costituisce un tipo a sé di matrimonio (che si affianchi a quello civile e a quello concordatario), ma è solo una forma particolare dello stesso matrimonio civile: esso, per opportunità pratica, è celebrato, invece che innanzi all ufficiale di stato civile, innanzi al ministro acattolico «a seguito di una speciale delegazione che l ufficiale di stato civile fa al ministro del culto per la celebrazione del matrimonio agli effetti civili» (relaz. ministeriale alla L. 1159/1929). Altra parte della dottrina (Tedeschi) sostiene che il matrimonio acattolico costituisce un terzo tipo di matrimonio, in quanto non può essere assimilato: né al matrimonio canonico, dal momento che non si applicano le norme delle singole confessioni relative al matrimonio, ma si riconosce agli sposi appartenenti a uno dei culti ammessi dallo Stato la possibilità di scegliere un diverso tipo di matrimonio; né al matrimonio civile, visto che, anche se il negozio matrimoniale si forma per intero all interno dell ordinamento statuale ed è sottoposto al regime giuridico di quest ultimo, non si è voluto imporre a chi ha un fede religiosa diversa da quella cattolica un matrimonio civile, ma dare loro la possibilità di stipulare un diverso tipo di matrimonio. Affinché un matrimonio acattolico possa conseguire effetti civili è necessaria la celebrazione secondo le forme legali obbligatorie vigenti in Italia (artt L. 1159/1929 e R.D. 289/1930). In particolare: l ufficiale dello stato civile, a seguito di dichiarazione di chi intenda celebrare il matrimonio nella forma acattolica, dovrà adempiere tutte le

7 Le confessioni religiose diverse dalla cattolica 93 formalità stabilite dal codice civile, ai fine di accertare che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le norme civili; effettuati detti accertamenti, l ufficiale dello stato civile rilascerà autorizzazione scritta, con l indicazione nominativa del ministro di culto acattolico (che già sia provvisto della debita autorizzazione del Ministro dell Interno, ai sensi dell art. 3 L. 1159/1929) dinanzi al quale la celebrazione deve aver luogo; il ministro di culto dovrà dare lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147 c.c. e ricevere, alla presenza di due testimoni, idonei secondo la legge civile, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, uno dopo l altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie. Tale dichiarazione non può essere sottoposta né a termine né a condizione (art. 108 c.c.); immediatamente dopo la celebrazione deve essere redatto, in unico originale e in lingua italiana, l atto di matrimonio che deve contenere tutte le indicazioni elencate nell art. 10 della L. 1159/1929 cit.; subito dopo e, comunque non oltre cinque giorni dalla celebrazione, tale atto, a cura del ministro di culto autorizzato alla celebrazione del matrimonio, deve essere trasmesso all ufficiale di stato civile autorizzante il quale, entro le ventiquattro ore, dovrà curarne la trascrizione nei registri dello stato civile. Dell avvenuta trascrizione dovrà essere data notizia al ministro che ha celebrato il matrimonio: da notare che il ministro, a differenza del parroco cattolico, non ha facoltà di rilasciare copia né certificato dell atto di matrimonio innanzi a lui celebrato. B) Regime speciale (intese ex art. 8, co. 3, Cost.) La disciplina contenuta nelle intese stipulate dalle confessioni acattoliche con lo Stato italiano ricalcano grosso modo il contenuto dell art. 8, n. 1 del Concordato del 1984, prevedendo il riconoscimento degli effetti civili per tali matrimoni a condizione che l atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale. L intesa con l Unione buddista italiana, peraltro, non prevede alcuna disposizione specifica sul matrimonio. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme della rispettiva confessione debbono comunicare tale intenzione all ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. L ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme del relativo ordinamento confessionale e nel Comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo (solo per gli ebrei

8 94 Capitolo Decimo e i mormoni, tale lettura è fatta dal ministro di culto dopo la celebrazione del matrimonio). Il ministro di culto (che in alcune intese, ma non in tutte, deve avere cittadinanza italiana), davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall ufficiale dello stato civile all atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. Inoltre egli deve trasmettere all ufficiale dello stato civile un originale dell atto di matrimonio, affinché venga effettuata la trascrizione, non oltre i cinque giorni successivi alla celebrazione. L ufficiale dello Stato civile, constatata la regolarità dell atto e l autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell atto e ne dà notizia al ministro di culto. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

9 A Accordo di Villa Madama L , n. 121 Per ( ) ci si riferisce al Concordato stipulato il in Roma (Villa Madama) tra il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e il Cardinale segretario di Stato della Santa Sede [vedi ]. L ( ) si compone di 14 articoli (cui si aggiunge un Protocollo addizionale) e ha prodotto una serie di modifiche consensuali ai Patti lateranensi [vedi ] che hanno trasformato sostanzialmente i rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica [vedi ]. In particolare è stato superato il principio della religione cattolica come religione di Stato [vedi ], garantendo alla Chiesa cattolica la piena libertà organizzativa senza alcun controllo da parte dell ordinamento statale (come, invece, era ancora previsto nel Concordato del 29). L ( ) prevede anche modifiche in materia di trascrizione civile dei matrimoni cattolici [vedi Matrimonio concordatario], di insegnamento della religione cattolica nelle scuole etc. Con L. 121/1985 è stata data piena e intera attuazione all ( ) (e al relativo protocollo addizionale). [vedi anche Concordato ecclesiastico]. Arcivescovo [vedi Vescovo]. Assegni supplementari di congrua [vedi Supplementi di congrua]. Assistenza spirituale nelle strutture obbliganti art. 19 Cost.; art. 11 L , n. 121; artt R.D , n. 289 L art. 19 della Costituzione riconosce la libertà religiosa [vedi ] di tutti, anche di coloro che si ritrovano, temporaneamente o definitivamente, all interno di strutture obbliganti o chiuse come le Forze armate, gli ospedali, gli istituti penitenziari, i centri di accoglienza per immigrati che, comportando una diminuzione della libertà personale, possono compromettere l esercizio della libertà di culto di fronte alla discrezionalità dell autorità obbligante. Necessita, dunque, che venga riconosciuta a tutti la parità d esercizio del proprio culto. Per quanto concerne gli appartenenti alla Chiesa cattolica, l art. 11 del Concordato dell 84 [vedi Concordato ecclesiastico] espressamente prevede che la Repubblica italiana assicura che l appartenenza alle Forze armate, alla Polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcuno impedimento nell esercizio della libertà religiosa e nell adempimento delle pratiche di culto dei cattolici. L ( ) ai cattolici è assicurata dalla presenza in tali strutture di ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l organico e le modalità stabiliti d intesa fra tali autorità. Per i culti acattolici [vedi ] che non hanno stipulato intese [vedi ] recepite in leggi, invece, gli articoli 5, 6 e 8 del R.D. n. 289 del 1930 consentono ai ministri di culto [vedi ] di prestare assistenza religiosa ai ricoverati in luoghi di cura o di ritiro, agli internati in istituti di prevenzione e pena e in caso di mobilitazione delle Forze armate. In tali casi sono richieste le autorizzazioni delle autorità preposte a tali luoghi o funzioni e l ( ) si svolge nell osservanza delle norme contenute nei regolamenti che disciplinano tali luoghi, o secondo le indicazioni contenute nelle stesse autorizzazioni. Per i culti i cui rapporti sono regolati da intese recepite in legge, infine, disposizioni specifiche sono contenute appunto in tali intese. In particolare, gli oneri finanziari per lo svolgimento delle diverse forme di ( ) sono, diversamente da quanto ac-

10 128 Associazioni di fedeli cade per la Chiesa cattolica, a carico degli organi ecclesiastici competenti e le stesse non vengono, di norma, soggette a particolari limitazioni. Associazioni di fedeli art. 7 L , n. 222 Associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica [vedi Associazioni religiose], in cui i fedeli, sia chierici [vedi ], sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l azione comune, all incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell ordine temporale mediante lo spirito cristiano (can. 298). Tali ( ) si distinguono in: private, se costituite dai fedeli mediante accordo privato tra di loro e successivo riconoscimento da parte della Chiesa; pubbliche se erette direttamente dall autorità ecclesiastica. Le ( ), sia pubbliche che private devono avere i loro statuti; la loro autonomia (soprattutto per quelle private) è relativa e imperfetta. Tra le associazioni dei fedeli assumono particolare rilevanza i cd. terzi ordini [vedi ] e le confraternite [vedi ]. Richiami di diritto canonico A norma del diritto canonico si dicono fedeli i battezzati che si trovano nella piena comunione della Chiesa mediante i vincoli della professione di fede, dei Sacramenti e del governo ecclesiastico. Tale status costituisce il necessario presupposto di ogni specifica posizione ecclesiale, connessa all esercizio di una determinata funzione o alla pratica di uno stato di vita. Si dicono laici i fedeli che per esclusione non sono né chierici né religiosi. I laici hanno una condizione costituzionale propria e autonoma espressamente riconosciuta e tutelata dall ordinamento canonico. I laici come tutti i fedeli sono tenuti all obbligo generale dell apostolato e hanno diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni. È diritto dei fedeli laici che venga loro riconosciuta la libertà che compete ad ogni cittadino; nell esercizio di questa libertà essi devono, però, ispirare la loro attività allo spirito evangelico e alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa, evitando, nelle questioni opinabili, di proporre la propria opinione come dottrina della Chiesa stessa. Associazioni religiose art. 20 Cost.; artt. 7-9 L , n. 222 Associazioni che si propongono una finalità religiosa o di culto. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Ferma restando la pesonalità giuridica degli enti ecclesiastici [vedi ] che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi. Attualmente l art. 7 della L. 222/1985 prevede che possano essere riconosciuti agli effetti civili: a) gli istituti religiosi e le società di vita apostolica che abbiano la sede principale in Italia; b) le province italiane di istituti religiosi e di società di vita apostolica, aventi la sede principale all estero, sempreché siano rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia; questa disposizione, però, non si applica alle case generalizie e alle procure degli enti stessi. Ulteriori limitazioni sono previste: per gli istituti religiosi di diritto diocesano, riconoscibili soltanto previo assenso della Santa Sede [vedi ] e sempre che sussistano garanzie di stabilità;

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica

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