Ministero delle Attività Produttive

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1 Ministero delle Attività Produttive DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI ED I SERVIZI Ufficio D2 Disciplina Commercio Risoluzione del 11/08/2006 prot. n OGGETTO: Legge n. 287 del 25 agosto ISTANZA PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI TIPOLOGIA C. Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune ha proposto un quesito in merito al rilascio di una autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia c di cui all articolo 5, comma 1 della legge 25 agosto 1991, n In particolare, un soggetto ha proposto una istanza per il rilascio di autorizzazione per la citata tipologia c e una ulteriore istanza di licenza per effettuare intrattenimenti danzanti, svago e spettacoli di arte varia dichiarando, a seguito di apposita richiesta di codesto Comune su quale fosse l attività prevalente, di voler esercitare congiuntamente l attività di somministrazione e l attività di intrattenimento e svago, così come previsto dalla citata legge n Al riguardo si fa presente quanto segue. Ai sensi dell articolo 5, comma 1, della citata legge n. 287, le tipologie di esercizi sino quattro e risultano elencati alle lettere a), b), c) e d) del medesimo articolo. Trattasi nello specifico dei seguenti esercizi: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Gli esercizi su elencati sono legittimati ad effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. L articolo 3, comma 6 della legge in argomento, individua, invece, le tipologie di attività di somministrazione riservate ad una cerchia determinata di persone, prevedendo anche il caso dell attività congiunta. (cfr. lettera d). 1

2 Pertanto, la citata legge n. 287 individua due tipologie di esercizi nelle quali l attività di somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente all attività di trattenimento e svago: 1. quella di cui all art. 5, comma 1, lett. c), nella quale è prevalente l attività di somministrazione; 2. quella di cui all art. 3, comma 6, lett. d), nella quale è prevalente, invece, l attività di trattenimento e svago. In conseguenza di quanto sopra, nel caso sottoposto da codesto Comune è necessario che il richiedente dichiari quale sia l attività prevalente in quanto, come evidenziato, sono distinte sia le tipologie di esercizio che le procedure relative all attivazione. 2

3 Risoluzione del 11/08/2006 prot. n OGGETTO: Legge 25 agosto 1991, n STRUMENTI EDILIZI, URBANISTICI E DESTINAZIONE D USO DEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE. Si fa riferimento alla nota a margine indicata, con la quale codesto Comune pone due quesiti in merito alla corretta attivazione dell attività di somministrazione di alimenti e bevande in considerazione degli elementi in oggetto. Al riguardo, la scrivente non può che evidenziare quanto contenuto nell art. 3, comma 7 della legge 287/1991, secondo cui : Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienicasanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d uso dei locali e degli edifici, fatta salva l irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate. Ciò significa che in un locale può essere esercitata esclusivamente l attività corrispondente alla tipologia ammessa. 3

4 Risoluzione del 27/09/2006 prot. n OGGETTO: DECRETO LEGGE N. 223/2006, CONVERTITO IN LEGGE 4 AGOSTO 2006, N Con riferimento a quanto richiesto da codesto Comune ( ), si fa presente quanto segue. L art. 3, comma 1, lett. a) della legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto legislativo n. 223/2006, fa salvi i requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare e quello della somministrazione di alimenti e bevande. Ciò significa che, nonostante la soppressione del Registro Esercenti il Commercio a far data dal 4 luglio 2006, ai fini dell accesso all attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare e all attività di somministrazione di alimenti e bevande il possesso dei requisiti professionali resta obbligatorio. Trattasi, in base alle norme attualmente vigenti, dei requisiti previsti dall art. 5, comma 5, lettere a) e b), del d. lgs. n. 114, per l avvio dell attività di vendita nel settore alimentare e di quelli previsti dall art. 2, comma 2, lettera c), con esclusione ovviamente dell esame, e dall art. 2, comma 3, con esclusivo riferimento alla c.d. pratica commerciale, della legge n. 287, per l attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per effetto delle nuove disposizioni la verifica del possesso e della validità dei requisiti professionali ai fini dell avvio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande è competenza dei Comuni, ai quali, pertanto, spetta l onere di attivare tutte le procedure necessarie alla verifica secondo le disposizioni vigenti, in caso di istanze, dichiarazioni di inizio di attività o comunicazioni che riguardino il settore della somministrazione di alimenti e bevande. 4

5 Risoluzione del 3/10/2006 prot. n OGGETTO: ARTICOLO 3, COMMA 1 LEGGE 4 AGOSTO 2006 E ARTICOLO 5, LETT. B), LEGGE 30 APRILE 1962, N Si fa riferimento alla nota ( ), con la quale codesta Camera ha chiesto di conoscere se: è possibile proseguire un provvedimento di cancellazione dal Registro esercenti il Commercio, già avviato ai sensi dell art. 2, comma 4, lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287, in seguito all entrata in vigore della Legge 4 agosto 2006, n. 248 che ha soppresso a far data dal 4 luglio 2006 il suddetto registro, e se il reato di violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui all art. 5, lettera b) della legge 30 aprile 1962, n. 283 possa essere ricompreso tra quelli contro la sanità pubblica di cui all art. 2, comma 4, lettera c della legge 287/1991. Al riguardo nel confermare che il REC è stato soppresso a far data dal 4 luglio 2006, così come disposto dall art. 3, comma 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del DL n. 223/2006 la scrivente ritiene che codesto ente non può proseguire l iter procedurale relativo alla cancellazione di un soggetto dal REC ma dovrà limitarsi a trasmettere la documentazione al Comune competente per territorio. Per quanto concerne poi il secondo quesito proposto si ritiene che i fatti puniti dall art. 5 della citata legge n. 283/1962, così come quelli di cui agli artt. 6, 9 e 13 della medesima rientrino tra quelli identificati come reati contro la sanità pubblica dalla lettera c dell art. 2, comma 4 della legge n. 287/1991. ( ). 5

6 Risoluzione del 3/10/2006 prot. n OGGETTO: Decreto legislativo 18 maggio 2001, n VENDITA AL DETTAGLIO DA PARTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI. Si fa riferimento alla nota di codesto Comune con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla disciplina da applicare ai produttori agricoli nel caso di attività di vendita dei propri prodotti. In particolare, codesto Comune chiede se possa essere consentita la presenza di un certo numero di imprenditori agricoli che, previa una semplice comunicazione al comune competente per territorio, si ritrovino allo stesso orario e nella stessa area nella quale si svolge il normale mercato settimanale. A tale riguardo si fa presente quanto segue. Si richiama il disposto del comma 2 dell articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 il quale dispone che Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non e' richiesta la comunicazione di inizio attività. Come risulta evidente dal contenuto, la disposizione consente all imprenditore agricolo di esercitare la vendita dei propri prodotti agricoli, oltre che sul proprio fondo, anche su aree private delle quali abbia la disponibilità, senza l obbligo di alcuna comunicazione. Ciò significa che nel caso in cui l attività sia, invece, esercitata su area pubblica, essa è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, alle disposizioni regionali emanate in materia, nonché alle disposizioni comunali relative all individuazione delle aree, all l istituzione dei mercati e all assegnazione dei posteggi. In conseguenza di quanto sopra, la scrivente concorda pienamente con la posizione assunta dalla Regione che, in linea con quanto previsto dalle proprie disposizioni, le quali sanciscono il limite del 3% dei posteggi all interno dei mercati settimanali riservati ai produttori agricoli e, pertanto, ha negato il nullaosta per l istituzione di un mercato settimanale composto da soli imprenditori agricoli. 6

7 Risoluzione del 6/10/2006 prot. n OGGETTO: Decreto.Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5. RIFORMA ORGANICA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI A NORMA DELL ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 14 MAGGIO 2005, N. 80 ABROGAZIONE DEL PUBBLICO REGISTRO DEI FALLITI. Si fa seguito alla nota della scrivente ( ), con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all art. 47 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che ha abrogato l art. 50 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che istituiva il pubblico registro dei falliti. Al riguardo, si precisa che l Ufficio Legislativo della scrivente Amministrazione ha confermato quanto già sostenuto in una precedente nota di risposta ad un quesito ( ) in ordine alla interpretazione della portata applicativa del citato art. 47, con riferimento alla applicabilità o meno della norma anche ai procedimenti fallimentari già definiti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (16 gennaio 2006 data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale) e alla sopravvivenza o meno del procedimento riabilitativo in conseguenza del venir meno del pubblico registro dei falliti. Nello specifico il predetto Ufficio ha precisato quanto segue. L art. 47 cit., nell abrogare il precedente art. 50 del R.D. n. 267/1942, non ha previsto alcuna efficacia retroattiva della disposizione, né tantomeno il D.Lgs. n. 5 del 2006 contiene alcuna disciplina transitoria (..). Invero l art. 150 ( disciplina transitoria ) prevede solo che i ricorsi per dichiarazioni di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell entrata in vigore del decreto, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore, con ciò confermando la applicabilità ex nunc della nuova disciplina. Si ritiene, pertanto, che gli effetti delle sentenze dichiarative di fallimento già intervenute alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. continuino ad applicarsi secondo quanto indicato dalla precedente disciplina, anche per ciò che attiene ai procedimento per la cessazione delle incapacità civili stabilite dalla legge. 7

8 Risoluzione del 6/10/2006 prot. n OGGETTO: DECRETO LEGGE N. 223/2006, CONVERTITO IN LEGGE 4 AGOSTO 2006, N Si fa riferimento alla nota con la quale codesta Confederazione chiede chiarimenti in merito alle modalità applicative dell art. 3 del decreto 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n Al riguardo, per quanto concerne i requisiti di accesso, si fa rinvio ai chiarimenti forniti al punto 2 della circolare esplicativa n. 3603/c del , che si allega in copia. Per quanto concerne il quesito relativo alla valenza dei corsi abilitanti, si precisa che le disposizioni della citata legge n. 248 non comportano conseguenze sulla validità di quelli frequentati, né sul contenuto di quelli che gli enti territoriali regionali dovranno autorizzare. 8

9 Risoluzione del 10/10/2006 prot. n OGGETTO: Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n Art. 3, comma 1, lettera d). Si fa riferimento al quesito di codesto Comune, con il quale si chiede un parere circa la corretta interpretazione dell art. 3, comma 1, lett. d) della legge in oggetto. Detta disposizione stabilisce che le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: ( ) d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale; ( ). Nello specifico si domanda se il predetto principio si riferisca anche alla determinazione dei parametri numerici previsti per il rilascio delle autorizzazioni, relative all attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n Al riguardo, si richiama il punto 5.1 della circolare n del 28 settembre u.s., nel quale la scrivente ha precisato che il suddetto principio, facendo espresso richiamo non solo alle quote di mercato, ma anche al volume di vendite non può che riferirsi alle attività commerciali disciplinate dal decreto legislativo n. 114/98. Non solo, nella medesima circolare, al punto 11.1, la scrivente ha richiamato espressamente l attuale vigenza della programmazione mediante appositi atti, per tale intendendo la predisposizione da parte dei comuni dei parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 5, comma 1, lettere, a). b) c) e d) della legge 287/91. A conferma di quanto sopra riferito, interviene, inoltre, il punto 9.3 della citata circolare che, nel richiamare l art. 2 della legge n. 25/96, assicura la vigenza del metodo di programmazione basato sui parametri, in quanto precisa che l unico effetto delle nuove disposizioni sul comma 1 del medesimo art. 2 è quello dell eliminazione del conforme parere delle commissioni previste dell art. 6 (in quanto soppresse dall art. 11, comma 1 della legge in oggetto n. 248). 9

10 Risoluzione del 13/10/2006 prot. n OGGETTO: Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n Artt. 3 e 11. Si fa riferimento alla nota ( ), con la quale codesto Assessorato chiede di conoscere se l articolo 11 della legge 4 agosto 2006, n. 248 (di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223), che prevede espressamente la soppressione delle commissioni istituite dall art. 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287, possa in qualche modo interferire sul normale funzionamento della commissione consultiva provinciale istituita ex art. 20 comma 4 L. R. n. 30/2003. Al riguardo si fa presente, preliminarmente, che l articolo 11, comma 1, della citata legge n. 248/2006, si riferisce agli ambiti territoriali nei quali è ancora vigente la legge statale in materia di somministrazione di alimenti e bevande (legge 25 agosto 1991, n. 287). Infatti, il disposto di cui al citato articolo 11 fa esplicito riferimento alle commissioni istituite dall art. 6 della legge 287/1991. Per quanto riguarda, invece, come nel caso di specie, le commissioni provinciali istituite negli ambiti territoriali in cui è vigente una disposizione regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande ( ), queste continueranno ad operare fino a che la Regione non provvederà ad adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui alla citata legge n. 248 e, cioè, entro il 1 gennaio 2007 (cfr art 3, comma 4). 10

11 Risoluzione del 13/10/2006 prot. n OGGETTO: D.P.R. 4 APRILE 2001, N ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE NEI CIRCOLI PRIVATI. Si fa riferimento alla nota ( ), con la quale codesto Comune pone un quesito relativo all attività di somministrazione svolta nei circoli privati. In particolare si chiede di conoscere se la consumazione in piedi, sulla pubblica via, di una bevanda acquistata all interno di un circolo privato, sia ammissibile, viste le disposizioni di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n Al riguardo si fa presente, preliminarmente, che il citato D.P.R. n. 235/2001 regolamenta il procedimento per l avvio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati, facendo riferimento nelle premesse alle norme del TULPS nonché a quelle della normativa nazionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande (legge 25 agosto 1991, n. 287). In particolare, il citato DPR n. 235 si limita a regolare tutte le procedure che devono essere seguite dalle associazioni e i circoli, per il tramite dei propri legali rappresentanti, al fine di avviare l attività di somministrazione di alimenti e bevande all interno del circolo medesimo (cfr. artt 2 e 3). Nello specifico, non è prevista alcuna disposizione nel provvedimento in discorso che consente di sostenere l obbligo di consumazione all interno dei locali del circolo. Stante quanto sopra, con riferimento al caso specifico evidenziato da codesto comune, la scrivente non ritiene che possa legittimamente sostenersi il divieto di consumare una bevanda, in piedi, sulla pubblica via. Infatti, in particolari circostanze, tendenzialmente derivanti da motivi di ordine pubblico, solamente l autorità di pubblica sicurezza, nella persona del prefetto, può, con ordinanza, vietare la vendita di bevande alcoliche e in taluni casi anche di vetro, per un determinato e limitato periodo di tempo, legato allo svolgimento di un evento particolare. ( ). 11

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