Circolare informativa monotematica n.5 del 18 Maggio 2017 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA: LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

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1 A cura del Comitato Scientifico: Pozzato Giuseppe Commercialista e Revisore Legale Gasparinetti Raffaella Commercialista Bisson Alessandra Commercialista Silvestri Michela Consulente del Lavoro Chemello Valeria Consulente del Lavoro Zimello Edoardo Consulente Aziendale Pozzato Alice Dottore in Economia Tognon Laura Dottore in Economia Minchio Alice Dottore in Consulente del Lavoro Casarotto Claudio Commercialista e Revisore Legale Tessaro Mauro Commercialista e Revisore Legale Todeschini Stefano Commercialista e Revisore Legale Cipolla Fernando Consulente Tributario Baccinelli Alessandra Commercialista e Revisore Legale Masolo Nicola Commercialista Maino Mariarosa Avvocato De Negri Enrico Avvocato Fracasso Maria Avvocato Circolare informativa monotematica n.5 del 18 Maggio 2017 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA: LA COMPILAZIONE DEL MODELLO Il 31 maggio 2017 è in scadenza l invio della comunicazione delle liquidazioni Iva relative al primo trimestre 2017, previsto dal D.L. 193/2016 con l introduzione del nuovo articolo 21-bis, D.L. 78/1010; con provvedimento n /2017, il direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato il modello con cui effettuare tale comunicazione. Il D.L. 193/2016, con l articolo 4, comma 2, interviene nel D.L. 78/2010 introducendo un nuovo articolo 21-bis: esso stabilisce un adempimento periodico, riguardante la necessità di comunicare all Agenzia delle Entrate i dati sintetici delle liquidazioni periodiche Iva, adempimento per il quale è stata prevista una cadenza trimestrale. Tale comunicazione non sostituisce la Dichiarazione Annuale Iva (che è certamente più completa dei dati comunicati periodicamente), ma serve per anticipare all Amministrazione finanziaria le informazioni riguardanti le liquidazioni, al fine di consentire un più immediato incrocio con i versamenti effettuati dai contribuenti. Questo dovrebbe consentire (almeno nei propositi dell Agenzia delle Entrate) un più efficiente contrasto alle evasioni di versamento nel comparto Iva, con riduzione del cosidetto VAT gap. Come si legge nel provvedimento con il quale è stato approvato il modello di comunicazione, questi adempimenti aggiuntivi dovrebbero consentire di instaurare un dialogo pre-dichiarativo tra l Agenzia delle Entrate e quei contribuenti per i quali, dall analisi dei dati trasmessi, emergano potenziali incoerenze. Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, viene stabilito che le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell imposta effettuati rispetto all importo da versare indicato nelle comunicazioni saranno rese consultabili nel cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell area autenticata dell interfaccia web Fatture e Corrispettivi, nel sito internet dell Agenzia delle Entrate. Esoneri Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione a parte dei i soggetti passivi che non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione annuale Iva ovvero all effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. 1

2 Ad esempio, coloro che pongono in essere solo operazioni esenti ovvero hanno esercitato la dispensa dagli adempimenti Iva ex articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972. Questi soggetti, comunque, perdono l esonero nel periodo in cui sono interessati da altre operazioni (come ad esempio il caso di inversione contabile): se quindi fosse registrata una operazione in inversione contabile nel terzo trimestre, andrebbe inviata la comunicazione relativa solo a quel trimestre. Sono altresì esonerati i contribuenti minimi e forfettari in quanto soggetti che realizzano operazioni fuori dal campo di applicazione dell Iva e per i quali è preclusa la detrazione dell imposta assolta sugli acquisti. Tali soggetti sono peraltro esonerati anche dall obbligo di presentazione della comunicazione delle fatture (la cui prima scadenza è il prossimo 16 settembre per il primo semestre 2017). Sono esonerati i produttori agricoli che applicano il regime di esonero di cui all'articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, anche se non situati nelle zone montane ex articolo 9, D.P.R. 601/1973 (condizione di esonero prevista per l obbligo di invio della comunicazione delle fatture). Sono inoltre esclusi dall obbligo di presentazione dalla comunicazione delle liquidazioni anche gli enti non commerciali che si avvalgono del regime agevolato ex L. 398/1991. Tale esonero non riguarda la comunicazione delle fatture: attraverso la circolare n. 1/E/2017 l Agenzia delle entrate ha precisato che l invio comunque riguarda esclusivamente i dati delle fatture emesse per le attività rientranti nel regime agevolato. In considerazione del fatto che detti soggetti non sono tenuti a registrare le fatture ricevute, i dati delle stesse non devono essere trasmessi. Sanzioni Nelle istruzioni viene chiarito che la comunicazione andrà inviata anche nel caso in cui la liquidazione Iva si concluda con una eccedenza a credito, quindi anche quando per quel trimestre non vi sia alcun obbligo di versamento a carico del contribuente. Al contrario, non risulta altrettanto chiaro se sussista o meno l obbligo di comunicazione qualora nel trimestre di riferimento non siano state effettuate operazioni e nemmeno le istruzioni a oggi risolvono tale aspetto; in via cautelativa pare comunque consigliabile procedere all invio, anche viste le non trascurabili sanzioni che oggi sono previste. Infatti, per l omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, la sanzione va da un minimo di 500 euro a un massimo di euro. Inoltre, la sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene (ovvero viene corretta) entro 15 giorni dalla scadenza stabilita. Tale sanzione è prevista dall articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997. Sanzioni Ordinarie Da 500 euro a euro Ridotte (invio/correzione entro 15 giorni) Da 250 euro a euro Modalità e termini di presentazione Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni 2

3 trimestre. La comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all ultimo trimestre entro l ultimo giorno del mese di febbraio. In sintesi, con riferimento al 2017, il contribuente dovrà rispettare i seguenti termini: 1 trimestre: 31 maggio trimestre: 18 settembre 2017 (il 16 settembre è di sabato) 3 trimestre: 30 novembre trimestre: 28 febbraio 2018 Qualora il termine di presentazione della comunicazione cada di sabato o in giorni festivi lo stesso viene prorogato al primo giorno feriale successivo. In caso di presentazione di più comunicazioni riferite allo stesso periodo, l ultima sostituisce le precedenti. Va ricordato che il nuovo adempimento non influisce sui termini di versamento delle liquidazioni Iva periodiche che rimangono fissati: al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento per i contribuenti mensili; al giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento per i contribuenti trimestrali. I dati delle liquidazioni periodiche devono essere trasmessi con un file in formato XML; possono essere presentati anche in formato compresso (.zip) contenente uno o più file XML. Il file da inviare deve essere preventivamente firmato dal soggetto inviante tramite: - una firma elettronica - il sigillo elettronico dell Agenzia delle Entrate; questa ipotesi è possibile solo in caso di invio del file tramite upload sull interfaccia web del servizio offerto dell Agenzia denominato Fatture e Corrispettivi. La trasmissione dei files al sistema ricevente dell Agenzia delle Entrate (Sistema di Interscambio) può essere effettuato utilizzando uno dei seguenti canali: SDICOOP: si tratta di un sistema di cooperazione applicata ossia il sistema ricevente mette a disposizione in Internet un web Service, fruibile attraverso protocollo HTTPS. Tale modalità prevede la sottoscrizione da parte del soggetto inviante di uno specifico accordo di servizio, la trasmissione di un solo file per volta e la gestione di certificati per l accreditamento; SPCOOP: si tratta di un sistema di cooperazione applicata tramite porte di dominio attestate su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività), previa sottoscrizione di uno specifico accordo. Tale modalità prevede la trasmissione in un solo file per volta; FTP: è un sistema di trasmissione dati basato su protocollo FTP all interno di circuiti chiusi, che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale. A tal fine va sottoscritto un accordo di servizio che regola il flusso telematico fra il soggetto inviante e il sistema ricevente. Non è possibile inviare file compressi (.zip); WEB: tale modalità prevede l utilizzo dell interfaccia web del servizio Fatture e Corrispettivi accessibile dal sito Internet dell Agenzia mediante le credenziali Entratel/Fiscoline, SPID o una CNS registrata ai servizi telematici. 3

4 Ricevute di presentazione Le notifiche sull esito dell elaborazione dei file vengono inoltrate attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione. La notifica di esito, è rappresentato da un file XML firmato elettronicamente. La ricevuta di avvenuta trasmissione dei dati è disponibile al contribuente nel proprio Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell area autenticata dell interfaccia web Fatture e Corrispettivi. Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione di scarto. La struttura del modello Il modello è composto: dal frontespizio che accoglie i dati del contribuente, dal modulo VP nel quale inserire i dati della liquidazione oggetto di comunicazione. Gli importi, da riportare tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell articolo 26, D.P.R. 633/1972, devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5. I contribuenti che eseguono liquidazioni mensili devono compilare un modulo per ciascun mese, mentre quelli trimestrali devono compilare un unico modulo per ciascuno dei trimestri. I contribuenti che effettuano liquidazioni sia mensili che trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per ciascun trimestre. Nel frontespizio vanno indicati i seguenti dati: - l anno d imposta delle liquidazioni oggetto dell invio; - la partita iva del contribuente o della società controllante, se la comunicazione è presentata da parte di una società che ha adottato nel trimestre la liquidazione dell Iva di gruppo; - i dati del dichiarante diverso dal contribuente che provvede alla sottoscrizione della comunicazione; - i codice fiscale dell incaricato all invio e i dati dell impegno alla trasmissione telematica. Nel modello VP occorre fornire i seguenti dati: VP1 Periodo di riferimento (caselle 1 e 2): va indicato il mese o il trimestre di riferimento; VP1 Subforniture (casella 3): va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi delle agevolazioni previste per i contratti di subfornitura ossia la possibilità di effettuare il versamento dell Iva a debito derivante dai contratti di subfornitura con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla periodicità di effettuazione delle liquidazioni Iva periodiche; VP1 Eventi eccezionali (casella 4): va compilato dai contribuenti che hanno usufruito delle agevolazioni fiscali previste a seguito di calamità naturali/eventi eccezionali; VP2 - Totale operazioni attive: va indicato l ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento al netto dell Iva, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell Iva (imponibili, non imponibili, esenti, etc.) annotate nel registro delle 4

5 fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, a esclusione di quelle esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972, (vanno, invece, indicate le operazioni esenti di cui ai n. 11, 18 e 19 dell articolo 10, D.P.R. 633/1972, per le quali resta in ogni caso fermo l obbligo di fatturazione e registrazione). Vanno altresì indicate le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7- septies, D.P.R. 633/1972 per le quali è obbligatoria l emissione della fattura ex articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972. Nel rigo deve essere compreso anche l imponibile relativo alle operazioni per le quali l imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (inversione contabile); VP3 - Totale operazioni passive: va indicato l ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nel periodo di riferimento al netto dell Iva, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell Iva (imponibili, non imponibili, esenti, etc.) compresi quelli con Iva indetraibile. Si tratta quindi degli acquisti interni, oltre che quelli intracomunitari (anche non imponibili ai sensi dell articolo 42, comma 1, D.L. 331/1993 e le triangolazioni comunitarie con intervento dell operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente ex articolo 40, comma 2), nonché le importazioni. VP4 - Iva esigibile: va indicato l ammontare dell Iva a debito, relativa alle operazioni per le quali si è verificata l esigibilità nel periodo di riferimento; VP5 - Iva detratta: va indicato l ammontare dell Iva a credito, relativa agli acquisti per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento; VP6 Iva dovuta o a credito: va indicato la differenza tra i valori Iva a debito ed Iva a credito; VP7 - Debito periodo precedente non superiore a 25,82 euro; VP8 - Credito periodo precedente: va indicato l ammontare dell Iva a credito risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare; evidentemente in questo rigo non deve essere indicato un eventuale credito già chiesto a rimborso ovvero in compensazione attraverso il modello TR; VP9 - Credito anno precedente: va indicato l ammontare del credito Iva compensabile nel modello F24 che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare; VP10 - Versamenti auto UE: va indicato l ammontare complessivo dei versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento relativi all imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario; VP11 - Crediti d imposta: va indicato l ammontare dei particolari crediti d imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24; VP12 - Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali: va indicato l ammontare degli interessi dovuti (pari all 1%) calcolati sugli importi da versare relativamente alla liquidazione del trimestre; VP13 - Acconto dovuto: va indicato l ammontare dell acconto dovuto, anche se non versato; VP14 - Iva da versare o a credito: va indicato l ammontare dell Iva da versare o da trasferire all ente o società controllante (nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell Iva di gruppo) oppure 5

6 l ammontare dell Iva a credito o da trasferire all ente o società controllante (nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell Iva di gruppo). Casi particolari di presentazione Liquidazione quarto trimestre: i contribuenti che si avvalgono delle possibilità di liquidare l Iva trimestralmente devono altresì provvedere a inviare la comunicazione per il IV trimestre solare senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio che eventualmente devono essere effettuate all interno della dichiarazione Iva annuale (le istruzioni richiamano il caso del ricalcolo del pro rata annuale, ma le stesse considerazioni valgono anche nel caso di necessità di rettifica della detrazione ovvero di ricalcolo di un regime speciale). Tuttavia, il versamento dell Iva dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell 1%, in sede di conguaglio annuale, entro l ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Pertanto, tali contribuenti, nella comunicazione relativa al IV trimestre, non devono compilare i righi VP11 (crediti d imposta), VP12 (interessi dovuti per liquidazioni trimestrali) e VP14 (iva da versare). Operazioni in inversione contabile: nelle istruzioni viene fatto notare come l imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario (ad esempio acquisti intracomunitari e articolo 17, commi 2, 5, 6 e 7), D.P.R. 633/1972, ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (ad esempio articolo 74, comma 1, lettera e), D.P.R. 633/1972, articolo 74-ter, comma 8), D.P.R. 633/1972, deve essere compresa, quale Iva esigibile, nel rigo VP4 e, quale Iva detratta, nel rigo VP5. Tale modalità di compilazione vale anche con riferimento alle importazioni di materiale d oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d argento puro per le quali l imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli articoli 23 (o 24) e dell articolo 25, D.P.R. 633/1972. Contabilità separate: i contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell articolo 36, D.P.R. 633/1972, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento. Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, della presente comunicazione, i dati di quest ultima attività non devono essere compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l obbligo dichiarativo. Le regole di compilazione differiscono a seconda della periodicità delle diverse contabilità separate: 6

7 contribuenti con la stessa periodicità (mensile o trimestrale). Tali contribuenti devono presentare la comunicazione riepilogando nel modulo relativo a ciascun periodo (mese o trimestre) tutte le attività per le quali il soggetto tiene contabilità separate; contribuenti con periodicità diversa (sia mensile sia trimestrale). Il contribuente che effettui, per le diverse attività esercitate, sia liquidazioni periodiche mensili sia trimestrali deve, in via generale, presentare la comunicazione con moduli distinti (mensili e trimestrali) con riferimento alle rispettive liquidazioni. Operazioni straordinarie: ***** Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento. 7

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