ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DÌ MESSINA via E. Lombardo Pellegrino is Messina CAPITOLATO SPECIALE

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1 ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DÌ MESSINA via E. Lombardo Pellegrino is Messina CAPITOLATO SPECIALE del servizio di copertura assicurativa globale contro i danni e la responsabilità civile verso i terzi del patrimonio immobiliare, sia in proprietà che in gestione, dell IACP di Messina, periodo 01/05/ /04/2016, nei termini di seguito definiti: - Assicurazione degli immobili di proprietà dell IACP, locati a terzi e/o di terzi affidati in gestione all IACP, denominati in seguito unità immobiliari, ancorchè trattasi di locali ad uso commerciale e/o artigianale facenti parte di fabbricati assicurati e/o separati, costruiti sempre nell ambito delle proprietà dell IACP e di quello ad esso affidate in gestione da parte dello Stato, Regione e Comuni. - All atto della stipula della presente polizza si conviene che restino inclusi, in garanzia, tutte le unità immobiliari come sopra specificate che ammontano a circa n di cui n.360 adibite ad uso non abitativo. - L inclusione di unita immobiliari a seguito di nuove costruzioni e/o acquisizioni in gestione avverrà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione, a decorrere dalla data del positivo collaudo e/o dalla data di acquisto e/o dell acquisizione in affidamento di gestione. - L esclusione di unità immobiliari dopo l avvio della polizza a seguito di trasferimento di proprietà dallo IACP a terzi e/o dismissione dì gestione e /o demolizione, avverrà automaticamente senza obbligo di comunicazione preventiva a far data dalla alienazione e/o dismissione di gestione e/o demolizione. - Dopo il primo anno l IACP comunicherà per iscritto le variazioni del numero delle unità immobiliari eventualmente intervenute nell anno a seguito delle inclusioni e delle esclusioni rispetto al numero iniziale stabilito ad inizio dell anno assicurativo. - La Società assicuratrice emetterà appendice per la regolazione attiva del premio, in base alle variazioni intervenute applicando forfettariamente un conguaglio di premio pari al 50% del premio annuo fissato per ogni unità immobiliare, indipendentemente dalle date in cui si sono verificate le variazioni.

2 - Con la stessa appendice la Società assicuratrice provvederà ad aggiornare il numero delle unità immobiliari ed il corrispondente premio, per l annualità successiva. - Le differenze di premio a credito della Società assicuratrice dovranno essere pagate entro trenta giorni dall avvenuta presentazione dell appendice di regolazione. - Resta comunque convenuto che il premio minimo annuo non potrà essere inferiore all 80% del premio lordo anticipato della prima annualità. GARANZIE PRESTATE SEZIONE INCENDIO E RISCHI ACCESSORI La Società assicuratrice nella forma a valore intero indennizza i danni materiali e diretti causati alle unità immobiliari assicurate, escluso il valore dell area, distrutte o danneggiate da: - incendio (compresi i guasti arrecati allo scopo di impedire o arrestare l incendio); - fulmine, fumo, urto di veicoli, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate; - esplosione, implosione, scoppio con esclusione dei danni da ordigni esplosivi, a macchine e/o impianti, ove i suddetti eventi sono stati originati in conseguenza di usura, corrosione e difetto del materiale; - rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura di congegni; - guasti arrecati da ladri ai fissi ed infissi relativi a vani di uso comune ed ai fissi ed infissi d ingresso delle singole unità immobiliari o furto degli stessi, fino alla concorrenza per sinistro di 1.100,00 (euro millecento/00) - spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del sinistro, fino alla più vicina discarica pubblica, con il limite del 10% e massimo risarcimento di ,00 per sinistro (euro trentatremila/00); - i danni derivanti dalla perdita di pigione o dal mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o abitato dall assicurato proprietario e/o gestore e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. Tale garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l indennizzo relativo non potrà comunque superare il 15% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità sinistrate. I locali adibiti dall assicurato vengono compresi in garanzia, per l importo della pigione presumibile ad essi relativa. - i danni derivanti dagli eventi garantiti dal presente settore e determinati da colpa grave dell Assicurato o del contraente.

3 SEZIONE EVENTI SPECIALI EVENTI SOCIO POLITICI La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all unità immobiliare assicurata da incendio, esplosione e scoppio, verificatosi in conseguenza di sciopero, tumulto popolare o sommossa. La Società, inoltre, indennizza gli altri danni materiali e diretti arrecati all immobile assicurato anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi. Sono esclusi i danni: - causati da furto o tentato furto; - verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati, per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata. TERRORISMO, SABOTAGGIO ORGANIZZATO ED ATTENTATI La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all immobile assicurato da incendio esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo, di sabotaggio organizzato ed attentati. La Società, inoltre, indennizza gli altri danni materiali e diretti arrecati all immobile assicurato anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi. Sono esclusi i danni: - causati da furto o tentato furto; - verificatisi in corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati, per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrata. Relativamente agli eventi di cui ai precedenti punti eventi socio politici, terrorismo, sabotaggio organizzato ed attentati per ogni unità immobiliare o per ogni fabbricato non sarà indennizzato, per sinistro, importo superiore al 70%. La Società e il contraente IACP hanno facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia attentati e terrorismo mediante preavviso di giorni 15 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Compagnia assicurativa questa provvederà al rimborso della parte di premio da conteggiarsi sulla base del 5% del tasso imponibile annuo della partita incendio relativa al periodo di rischio non corso.

4 EVENTI ATMOSFERICI La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati all immobile assicurato da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d aria e da qualunque altra perturbazione quando la violenza che caratterizza gli eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di beni. La garanzia comprende i danni di bagnamento che si verificassero all interno dell immobile, purchè direttamente causati dalla caduta di pioggia o di grandine attraverso rotture, brecce, o lesione provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli anzidetti eventi. Sono inoltre in garanzia i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato da sovraccarico di neve sul tetto o sul lastrico solare. Sono esclusi i danni causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d acqua o specchi d acqua naturali o artificiali; - mareggiate e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli; - accumulo esterno d acqua; - rottura o rigurgito di sistemi di scarico; - gelo; - valanghe e slavine; -cedimenti o franamento di terreno, ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra subiti da: insegne, antenne (ameno che con siano centralizzate radioriceventi ) e consimili installazione esterne; tettoie, vetrate, lucernai, tende da sole, pannello solari; manufatti in materia plastica e lastre in fibrocemento o cemento amianto per effetto di grandine. La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% e, comunque, con una franchigia di 300,00 (euro trecento/00). Per le sezioni incendio, rischi accessori ed eventi speciali, le parti convengono che, in caso di sinistro, i danni per ogni evento verranno risarciti con i seguenti massimi di indennizzo: a) ,00 (euro sessantacinquemila/00) per ogni singola unita abitativa; b) ,00 (euro ottomilioni/00) quale limite massimo, per ogni fabbricato o corpi di fabbrica contigui e/o comunicanti e/o separati da spazio vuoto inferiore a dieci metri. La Società, limitatamente a tutte le garanzie prestate, effettuerà il pagamento dell indennizzo, con applicazione di una franchigia fissa di 300,00 (euro trecento) per ogni sinistro (franchigia assoluta).

5 SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari e i dipendenti dell Ente, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (compresi autoveicoli e ciclomotori) ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà, alla gestione e/o la conduzione di immobili e dei relativi impianti, compresi ascensori e montacarichi. Le parti convengono che, in caso di sinistro, i danni per ogni evento, verranno risarciti con i seguenti massimi di indennizzo: ,00 (euro tremilioni/00) per sinistro ; ,00 (euro unmilioneseicentomila/00) per danni a persone; ,00 (euro unmilioneseicentomila/00) per danni a cose ed animali. L assicurazione comprende anche i danni derivanti: - da spargimento d acqua e rigurgiti di fognatura, solo se conseguenti a rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento; - da occlusione e/o conseguente rigurgito dì sistemi dì scarico; - da incendio, esplosione o scoppio originati nel fabbricato assicurato ; - da inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo purchè derivanti da impianti fissi di pertinenza del fabbricato assicurato la garanzia è prestata fino alla concorrenza di ,00 (euro settantacinquemila/00); - dalla proprietà, gestione, conduzione di spazi (anche tenuti a giardino) corti comuni, strade private adiacenti e/o di pertinenza dei fabbricati, compresi parchi, attrezzature sportive e per giochi, nonché di alberi anche di alto fusto, con esclusione dei danni derivanti da lavori di potatura e abbattimento; - da caduta accidentale di antenne di qualsiasi tipo ; - da caduta accidentale di neve dai tetti e dalle coperture in genere del fabbricato; - da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole, commerciali o di servizio, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10%, per ogni sinistro con il minimo assoluto di 500,00 (euro cinquecento/00), con il massimo risarcimento di ,00 (euro trentamila/00), per il periodo annuo di assicurazione, indipendentemente dal numero dei sinistri, e per sinistro.

6 Sono inoltre in garanzia: - la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali debba rispondere, anche ai sensi dell art.2049 codice civile; - la responsabilità civile derivante da straordinaria manutenzione e committenza lavori ai sensi del D.Lgs. n.494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e riparazione del fabbricato indicato in polizza. Tale estensione è operante alla condizione che l Assicurato abbia designato i responsabili dei lavori e, ove previsto, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, nonché per l esecuzione dei lavori. La garanzia è prestata fino al massimale previsto in polizza, con il limite di ,00 (euro cinquecentomila/00) per il periodo annuo di assicurazione, indipendentemente dal numero dei sinistri, e per sinistro. L assicurazione non comprende i danni derivanti: - da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; - dall esercizio da parte dell Assicurato o di terzi di industrie,commerci,arti, professioni, o dall attività personale dell Assicurato, degli inquilini, condomini o loro familiari e/o conviventi; - da furto; - alle cose ed agli animali che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. - da detenzione o impiego di esplosivi; - da campi elettromagnetici; - dalla presenza, detenzione e impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto. A parziale modifica delle condizioni generali e particolari di polizza si conviene che la Società, limitatamente a tutte le garanzie prestate, fatti salvi gli eventuali scoperti previsti nelle singole garanzie, effettuerà il pagamento dell indennizzo con applicazione di una franchigia fissa di 300,00 (euro trecento/00) per sinistro (franchigia assoluta) DANNI AI VETRI La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata di ,00 (euro diecimila/00) e nella forma a primo rischio assoluto rimborsa all Assicurato le spese

7 sostenute per sostituire le lastre di vetro in genere pertinenti agli ingressi, alle scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato, distrutte o danneggiate a seguito di rottura per cause accidentali, comprese quelle derivanti da colpa grave dell Assicurato. Sono esclusi i danni derivanti: - da grandine, uragani, bufere, trombe d aria, temporali, neve, vento e urto di cose trasportate o crollate per effetto del vento; - determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti; - quelli che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano le prestazioni di operai; - da rigature, segnature, screpolature, scheggiature; - da vizio di costruzione o da difettosa installazione; - da furto o tentato furto, salvo quanto previsto nella garanzia incendio; - da dolo dell Assicurato o dai locatari, conduttori e loro conviventi. Le parti convengono che la garanzia è prestata con l applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia fissa di 150,00 (euro centocinquanta/00). In nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere per evento e per annualità assicurativa somma maggiore di ,00 (euro diecimila/00). Il massimo risarcimento, per singola lastra, è fissato in 1.000,00 (euro mille/00 ). RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa ad essa spettante, a termini dell art del codice civile, nei confronti dei locatari e conduttori. DETERMINAZIONE DEL PREMIO Complessivamente per le garanzie sopra esposte il premio annuo convenuto per singola unità abitativa è stabilito in 10,00 (euro dieci/00) incluse tasse. Detto premio è computato sul numero totale delle unità immobiliari che, all atto dell emissione della polizza, è determinato in n per un importo complessivo, inclusi oneri e tasse, pari a ,00 per l intero periodo.

8 CLAUSOLE PARTICOLARI A parziale deroga delle condizioni generali e particolari, nella polizza dovranno essere inserite le seguenti clausole: a) che i termini per la denuncia di ogni sinistro siano in ogni caso estesi per l'assicurato IACP, ad almeno 45 giorni dalla data del sinistro stesso; b) che in caso di eventuale recesso anticipato da parte della Società, dopo ogni sinistro, il termine di preavviso venga fissato in almeno 180 giorni dalla data del preavviso stesso; c) che la Società si impegni, qualora nel corso del contratto venga trasferita la proprietà di interi fabbricati o parte di essi, dall'iacp agli assegnatari, a stornare detti fabbricati ceduti o porzione degli stessi, con decurtazione del relativo premio corrispondente, e ad una automatica risoluzione del contratto nel caso di cessione di tutti gli immobili; d) che i singoli fabbricati, destinati ad abitazioni civili, si intendono assicurati nel loro insieme, compreso eventuali posti auto, box auto, ripostigli, portici, locali (non adibiti ad abitazioni),accessori, servizi ed impianti di pertinenza (anche se fuori corpo di fabbrica principale), nonché cortili, recinzioni, alberature e tutte le parti di uso comune, ecc., secondo lo stato effettivo dei luoghi. e) che, qualora l unità immobiliare assicurata costituisca la porzione di un fabbricato in condominio, l assicurazione comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti costituenti proprietà comune. CONDIZIONI COMUNI Impegni - La Società si impegna ad accertare l entità ed a gestire e definire tutti i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nei limiti dell eventuale scoperto e/o franchigia. L IACP, sin d ora, dà ampio ed irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento a terzi danneggiati rientranti nello scoperto e/o franchigie e, perciò, si impegna e si obbliga a rimborsare le somme eventualmente anticipate per suo conto. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

9 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24,00 del 30/04/2014, senza obbligo di disdetta da ambo le parti, anche se il pagamento del premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro trenta giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa. La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a concedere eventualmente la proroga dell assicurazione in questione, ai fini del completamento delle procedure di gara della nuova assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali in vigore e per un periodo massimo di novanta giorni; il relativo rateo sarà conteggiato in dodicesimi del premio annuo lordo per ogni mese di proroga per un massimo di 3/12. Il premio annuo offerto resterà invariabile per tutta la durata del contratto, ad eccezione delle variazioni di legge e di quelle che potranno intervenire a seguito di eventuale aumento di imposte e tasse. I premi devono essere pagati all agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla sede della Società assicuratrice la quale si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, derivanti dall esecuzione del presente appalto, di cui all art.3 della legge 136/2010 e successive modifiche. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art.1901 del codice civile. Resta comunque esclusa la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa. Diminuzione del rischio - Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell Art del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Modifiche dell assicurazione - Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Gestione vertenze La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, Comunicazioni - Oltre che a mezzo raccomandata o raccomandata a mano, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte, e debbono quindi ritenersi valide, anche a mezzo telegramma, telefax o posta certificata. Oneri fiscali - Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del contraente. Foro competente Per ogni controversia riguardante l esecuzione del presente contratto il foro competente è quello di Messina.

10 Legge che regola il contratto Per tutto quanto non sia espressamente regolato dal presente capitolato e relativa polizza, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia. Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all assicurato IACP di Messina. Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Anticipo indennizzi L IACP ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato dalla Società in base alle risultanze acquisite, a condizione però che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno ,00 (euro centomila/00). La Società adempirà all obbligazione entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell anticipo. Sinistri Si fa riferimento al normativo di ciascuna Società o Compagnia di Assicurazione che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o dall Agente munito di procura speciale ed allegato alla documentazione di gara. Il predetto normativo deve essere conforme alle disposizioni dell ISVAP. Trasformazione e/o cambiamento ragione sociale della contraente Nei casi di trasformazione, variazione e/o cambiamento della denominazione o della ragione sociale, la polizza continua ad avere effetto con la nuova Contraente sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Trattamento dei dati Ai sensi del D.Lgs.196/2003 la parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali. - dalla proprietà, gestione, conduzione di spazi (anche tenuti a giardino) corti comuni, strade private adiacenti e/o di pertinenza dei fabbricati, compresi parchi, attrezzature sportive e per giochi, nonché di alberi anche di alto fusto, con esclusione dei danni derivanti da lavori di potatura e abbattimento;

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