Allianz S.p.A. Divisione Allianz RAS

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1 Allianz S.p.A. Divisione Allianz RAS Polizza Convenzione Gruppo Greenpower S.p.A. Impianti Fotovoltaici Fascicolo informativo FI-0004-MGEN-06XXX Contratto di assicurazione Contro i DANNI Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa Al Contraente comprensiva del Glossario; 2) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

2 Nota Informativa al Contraente NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE Contratto di Assicurazione contro i Danni Polizza Convenzione LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL ISVAP, MA IL SUO CONTENUTO NON E SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL ISVAP. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA A. Informazioni sulla Società di Assicurazione 1. Informazioni Generali Denominazione sociale e forma giuridica della Società di Assicurazione Allianz S.p.A., società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE Monaco (Germania) Sede legale Largo Ugo Irneri, Trieste (Italia). Recapito Telefonico Sito Internet Indirizzo info@allianz.it 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n ed iscritta all'albo delle Imprese di Assicurazione n e all'albo Gruppi Assicurativi n Informazioni Patrimoniali Il Patrimonio netto dell Impresa è pari a milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari milioni di euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 281,6% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2011. Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet B. Informazioni sul Contratto Rinnovo del Contratto AVVERTENZA: ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 60 giorni prima della scadenza si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art c.c., secondo comma. Per maggior dettaglio si rinvia all Art. 7 Proroga dell assicurazione e Periodo di assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nota Informativa al Contraente Ed. del 31/05/ Convenzione Gruppo Greenpower Pag. 1 di 7

3 Nota Informativa al Contraente 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed Esclusioni Coperture assicurative Il contratto permette di assicurarsi contro i Rischi derivanti da Incendio. Si rinvia per la disciplina specifica agli Articoli delle Condizioni di Assicurazione di seguito indicati: Norme che regolano l Assicurazione Incendio Art Oggetto dell Assicurazione ; - 4 Condizioni particolari Art Franchigia per qualsiasi tipo di danno ; Art Spese di demolizione e Sgombero ; Art Eventi atmosferici ; Art Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi ; Art Sovraccarico neve ; Art Fumo ; Art Onda Sonica ; Art Urto veicoli ; Art Buona fede ; Art Colpa grave. Limitazioni ed Esclusioni AVVERTENZA: Il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo, come disciplinato negli Articoli delle condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio. - Principi generali della Polizza Convenzione Operatività della Polizza Convenzione ; Premessa Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, Art. 3 Modifiche dell assicurazione, Art. 4 Aggravamento del rischio Norme che regolano l Assicurazione Incendio Art. 12 Esclusioni, Art. 13 Esclusione rischio informatico, Art. 14 Cose assicurabili a condizioni speciali, Art. 17 Obblighi in caso di sinistro Art. 18 Esagerazione dolosa del danno, Art. 23 Assicurazione presso diversi assicuratori, Art. 26 Premio anticipato e regolazione AVVERTENZA: Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia alle somme assicurate indicate nei singoli certificati di assicurazione applicati al contratto ed agli Articoli delle condizioni di Assicurazione che di seguito si riportano - Condizioni particolari Art. 28 Franchigia per qualsiasi tipo di danno Esemplificazione dell applicazione di scoperto e/o franchigia: FRANCHIGIA IN CIFRA FISSA Somma Assicurata = Danno subito = Limite di indennizzo della garanzia = 100% della Somma Assicurata Franchigia di polizza = 50 Calcolo per la detrazione = Indennizzo spettante all assicurato = 950 Nota Informativa al Contraente Ed. del 31/05/ Convenzione Gruppo Greenpower Pag. 2 di 7

4 Nota Informativa al Contraente SCOPERTO IN PERCENTUALE Somma Assicurata = Danno subito = Limite di indennizzo della garanzia = 100% della Somma Assicurata Scoperto di polizza = 20% Calcolo per la detrazione = (20%*1.000) Indennizzo spettante all assicurato = 800 Esemplificazione dell applicazione del limite di indennizzo Somma Assicurata = Quantificazione del danno subito dall assicurato, riconducibile (AD ESEMPIO) a Eventi atmosferici = Limite di indennizzo della garanzia Portavalori = 80% della somma assicurata Indennizzo spettante all assicurato = al lordo della franchigia/scoperto previsto in polizza per tale garanzia AVVERTENZA: Se il valore dei beni assicurati dichiarato in polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di sinistro non trova applicazione la cosiddetta regola proporzionale in quanto la forma di assicurazione viene prestata senza l applicazione del disposto di cui all Art del Codice Civile. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli, contenuti nelle norme di Denuncia e liquidazione dei sinistri delle condizioni di Assicurazione che di seguito si riportano - Denuncia e liquidazione dei sinistri: Art. 22 Forma dell assicurazione. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze di rischio 5. Aggravamento e Diminuzione del rischio Dichiarazioni del Contraente e/o dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c., come disciplinato nell Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione cui si rinvia per maggior dettaglio Aggravamento e Diminuzione del rischio Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall Assicurato. Per la disciplina delle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli articoli che di seguito si riportano: - Principi generali della Polizza Convenzione - Condizioni Generali di Assicurazione Art. 3 Modifiche dell assicurazione ; Art. 4 Aggravamento del rischio ; Art. 5 Diminuzione del rischio. 6. Premi Nota Informativa al Contraente Ed. del 31/05/ Convenzione Gruppo Greenpower Pag. 3 di 7 Esemplificazione: Aggravamento: Si intende un mutamento sopravvenuto nello stato del rischio dichiarato inizialmente in polizza che può incidere, in maniera peggiorativa, sulla possibilità del verificarsi dell evento dannoso, per esempio: modifiche peggiorative delle caratteristiche costruttive del Fabbricato su cui è installato l impianto fotovoltaico assicurato. Diminuzione: Si intende un mutamento sopravvenuto nello stato del rischio dichiarato inizialmente in polizza che può incidere, in maniera migliorativa, sulla possibilità del verificarsi dell evento dannoso, per esempio: modifiche migliorative delle caratteristiche costruttive del Fabbricato su cui è installato l impianto fotovoltaico assicurato. Pagamento del Premio Il premio consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa. Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione

5 Nota Informativa al Contraente di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. In caso di pagamento frazionato del premio non è prevista l applicazione di addizionale Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Società di assicurazione oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto. AVVERTENZA: L'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dalla Società. Adeguamento del premio Il contratto prevede: adeguamento del premio minimo imponibile annuo anticipato comunque acquisito dalla Società; la regolazione del premio alla fine di ciascun Periodo di assicurazione; la cui disciplina è riportata nei Principi generali della Polizza Convenzione Premessa e all Art. 26 Premio anticipato e regolazione delle Norme che regolano l Assicurazione Incendio. 7. Rivalse 8. Diritto di Recesso AVVERTENZA AI sensi dell Art C.C, l assicuratore che ha pagato l indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell ammontare di essa, nei diritti dell assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. Diritto di recesso alla scadenza contrattuale AVVERTENZA: nel contratto la regolamentazione del Diritto di Recesso può variare a seconda della scelta effettuata dal Contraente/Assicurato in ordine alla durata del contratto stesso, come di seguito precisato. CONTRATTO DI DURATA ANNUALE Entrambe le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, inviando lettera raccomandata nei termini, con gli effetti e con le modalità disciplinate all Art. 7 Proroga dell assicurazione e Periodo di assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rinvia. Diritto di recesso per sinistro AVVERTENZA: Le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, come di seguito precisato. Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell Art. 3 del D.lgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per la Società. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia all Articolo 6 Recesso in caso di Sinistro di cui alle Condizioni generali di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio. 9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 10. Legge applicabile al contratto 11. Regime Fiscale Prescrizione dei Diritti Ai sensi dell'art c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell Art del C.C. per cui, se l Assicurato non adempie l obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all indennizzo, mentre se l Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto; per maggior dettaglio si rinvia a quanto disciplinato nel capitolo Denuncia e liquidazione dei sinistri Art. 17 Obblighi in caso di sinistro. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. Trattamento Fiscale applicabile al contratto Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta: - Incendio: 22.25%; - Incendio: regime di esenzione fiscale (ad esempio per beni vincolati ai Beni Culturali ed Ambientali, aziende ubicate nel territorio di San Marino o altri casi documentabili): 0,00%. Nota Informativa al Contraente Ed. del 31/05/ Convenzione Gruppo Greenpower Pag. 4 di 7

6 Nota Informativa al Contraente C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri liquidazione dell indennizzo Modalità e termini della denuncia AVVERTENZA: Il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati: - Denuncia e liquidazione dei sinistri Art. 17 Obblighi in caso di sinistro Art. 19 Procedura per la valutazione del danno ; Art. 20 Mandato dei periti; Art. 21 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno ; Art. 23 Assicurazione presso diversi assicuratori Art. 24 Limite massimo di Indennizzo : Art. 25 Pagamento dell indennizzo. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a Allianz S.p.A. Pronto Allianz Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, Milano Numero Verde Fax Indirizzo e.mail: info@allianz.it. Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ivass, Via del Quirinale, Roma Fax , corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all Impresa ed il relativo riscontro. Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e ed un impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all Isvap che provvede all inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso. 14. Arbitrato Ricorso all Arbitrato In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l Autorità Giudiziaria. Allianz SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. Allianz SpA Nota Informativa al Contraente Ed. del 31/05/ Convenzione Gruppo Greenpower Pag. 5 di 7

7 Nota Informativa al Contraente Glossario DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato Assicurazione Contraente Franchigia Indennizzo Massimo indennizzo Polizza Convenzione/ Certificato di Assicurazione Periodo di assicurazione della Polizza Convenzione Premio Rischio Scoperto Sinistro: Società: Incendio Esplosione Scoppio Fabbricato il soggetto che ha stipulato con Gruppo Green Power S.p.A. il contratto di acquisto di un impianto fotovoltaico ad uso privato, il cui interesse è protetto dall assicurazione; il contratto di assicurazione; il soggetto che stipula l assicurazione; somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell Assicurato e che viene dedotta dall ammontare del danno indennizzabile; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Somma massima che la Società potrà essere tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri denunciati alla Società nel periodo assicurativo per il quale è stato versato il premio; il documento che prova l assicurazione; nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di polizza; nel caso in cui il contratto sia stipulato per una durata inferiore all'anno detto periodo coincide con quest'ultima la somma dovuta dal Contraente alla Società; la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne; parte dell ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell Assicurato espressa in percentuale sul danno indennizzabile in base alle condizioni tutte di polizza; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; l impresa assicuratrice. Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. La costruzione edile costituente l insieme dei locali adibiti a civile abitazione, incluse le relative quote di parti comuni. Sono comprese: opere di fondazione interrate, fissi ed infissi, nonché altri impianti fissi ala servizio del fabbricato, quali idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, scale mobili, ascensori e montacarichi, antenne ed altre installazioni considerate immobili per natura e destinazione, recinzioni, compresi gli eventuali cancelli, anche elettrici Macchinario Tutto l impianto destinato alla produzione di energia elettrica, integrato o ancorato al (Impianto tetto di fabbricati destinati a civile abitazione, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaico) fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione (fissato agli appositi Nota Informativa al Contraente Ed. del 31/05/ Convenzione Gruppo Greenpower Pag. 6 di 7

8 Nota Informativa al Contraente sostegni e collaudato) nell ambito delle ubicazioni dichiarate nei singoli certificati di assicurazione. Il macchinario assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportare nell allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni Esplodenti Incombustibilità Tetto - Copertura - Solai Terrorismo Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l aria o con l acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. - Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazione e soffittature. Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola9, diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico Nota Informativa al Contraente Ed. del 31/05/ Convenzione Gruppo Greenpower Pag. 7 di 7

9 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e concordate con l intermediario di riferimento. AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio alla "Scheda di polizza" si precisa che il rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/risarcimento nonchè eventuali Scoperti e Franchigie. AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato in polizza" ovvero negli spazi di polizza in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/risarcimento nonchè eventuali Scoperti e Franchigie. INDICE METODOLOGICO Principi generali della Polizza Convenzione 1.0 Definizioni (Integralmente contenute nel Glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente) 2.0 Condizioni Generali di Assicurazione 3.0 Norme che regolano l assicurazione Furto 4.0 Condizioni Particolari Condizioni di assicurazione Ed. del 31/05/ Polizza Convenzione Gruppo Greenpower Pag. 1 di 13

10 Principi generali della Polizza Convenzione Oggetto della Polizza Convenzione E l assicurazione contro i danni e le perdite che possono derivare all Assicurato in conseguenza di un evento, garantito dal contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente, che abbia colpito le Cose assicurate, ovunque ubicate nell ambito dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano, le cui ubicazioni sono dichiarate in ciascun Certificato di Assicurazione che viene emesso in riferimento, ovvero in applicazione, al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente. Operatività della Polizza Convenzione E condizione essenziale per l efficacia della copertura assicurativa, pena la decadenza del diritto all Indennizzo, che l impianto fotovoltaico ad uso privato assicurato sia stato acquistato dall Assicurato, stipulando apposito contratto di compravendita, da Gruppo Green Power S.p.A. Il codice/numero identificativo dell impianto fotovoltaico dovrà essere espressamente indicato nel Certificato di assicurazione applicato al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente. Premessa Premesso che: lo Spettabile Gruppo Green Power S.p.A - con sede in Marghera (Ve) Via Banchina dell Azoto, 15/A - nell esercizio della sua attività vende ed installa - su fabbricati adibiti a civile abitazione - impianti fotovoltaici ad uso privato; lo Spettabile Gruppo Green Power S.p.A intende offrire alla propria clientela un servizio assicurativo per la copertura dei suddetti impianti fotovoltaici contro i danni e le perdite che possono derivare all Assicurato in conseguenza di un evento garantito dal contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente, mediante l'emissione di un Certificato di Assicurazione rilasciato al Cliente sottoscrittore di tale contratto, tra Gruppo Green Power SpA e Allianz SpA si conviene quanto segue: 1) L assicurazione di cui all Oggetto della Polizza Convenzione è realizzata mediante Certificato di Assicurazione, ed è regolata dalle Definizioni, Condizioni e Normative di seguito riportate e che formano parte integrante del contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente; 2) la Società fornirà al Contraente i "certificati di assicurazione", conformi al facsimile allegato al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente. Qualsiasi alterazione, variazione ed aggiunta apportata al suddetto documento rende nulla l'assicurazione. Il Contraente provvederà, per il tramite dell Agenzia Allianz di Padova Pedrocchi, sotto la propria responsabilità, alla consegna del Certificato di Assicurazione, nonché di copia completa delle condizioni di assicurazione, ai singoli clienti assicurati; 3) l'intestatario del Certificato di Assicurazione sarà considerato a tutti gli effetti come l'assicurato; 4) Sul Certificato di Assicurazione, formante parte integrante della Polizza Convenzione, saranno indicati: la ragione sociale dell Assicurato, oppure il nome e Cognome; il codice/numero identificativo del contratto di compravendita sottoscritto dall Assicurato con Greenpower SpA; il codice/numero identificativo dell impianto fotovoltaico oggetto del suddetto contratto di compravendita; l ubicazione del rischio (vale a dire l ubicazione del fabbricato adibito a civile abitazione sul quale l impianto fotovoltaico è stato installato); la Somma assicurata; le date di decorrenza e di scadenza dell Assicurazione; Qualsiasi modifica ad un qualunque dato riportato nel Certificato di Assicurazione sarà attuato mediante emissione di un nuovo completo Certificato sostitutivo del precedente; 5) l'assicurazione avrà effetto dalle ore del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione e si intende operante purché la Contraente ne dia comunicazione scritta alla Società e/o all Agenzia Allianz di Padova Pedrocchi tramite lettera raccomandata, a mezzo fax, o altro mezzo equivalente con data certa, compresa la consegna brevimano, entro e non oltre le ore dell ultimo giorno del mese solare - intendendosi per tale l intervallo di tempo che intercorre dal primo all ultimo giorno di ogni mese - nel quale ciascun Certificato di Assicurazione è emesso e ha data di decorrenza; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno della comunicazione; Pag. 2 di 13

11 6) sulla base delle comunicazioni di cui al precedente punto 5) l Agenzia Allianz di Padova Pedrocchi, entro e non oltre le ore dell ultimo giorno del mese solare nel quale ciascun Certificato di Assicurazione è emesso e ha data di decorrenza, provvederà a compilare in modo dettagliato e completo i Certificati di Assicurazione stessi; 7) l'assicurazione di cui al suddetto Certificato di Assicurazione avrà durata pari alla durata del vincolo stipulato sull impianto fotovoltatico assicurato semprechè la data di inizio della copertura assicurativa sia entro il periodo di validità del contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente; 8) le garanzie previste nel contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente vengono prestate dietro versamento, da parte del Contraente, di un Premio annuo anticipato che rimane comunque acquisito dalla Società. In base ai "certificati di assicurazione" emessi in ciascun mese la Società emetterà - al termine di ogni mese - un'appendice di regolazione Premio, sulla base del premio imponibile di cui all allegato A del contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente; le modalità operative del pagamento Premio sono riportate nell Art Premio anticipato e regolazione; 9) il contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse dei clienti "assicurati" ed avrà la durata annuale con tacito rinnovo. Pag. 3 di 13

12 1 Definizioni Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente. 2 Condizioni Generali di Assicurazione Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art Codice Civile Art. 3 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art Codice Civile Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini del contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente e fino al 60 giorno dalla data dell atto di pagamento o rifiuto dell Indennizzo, la Società avrà diritto di recedere, con preavviso di 30 giorni: - dal singolo certificato di assicurazione relativo al bene assicurato colpito da sinistro; - dal contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente. In tal caso i certificati di assicurazione applicati al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente si intenderanno operanti ed efficaci sino e non oltre la data della prima scadenza del periodo di assicurazione in corso indicata in ciascun Certificato di assicurazione, quand anche tale data sia successiva alla data di cessazione del contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente. Successivamente alla scadenze succitate la copertura assicurativa prestata da ciascun Certificato di Assicurazione si intenderà cessata; - dal contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente inclusi tutti i beni assicurati sino a quella data anche se non colpiti da sinistro. Tale facoltà potrà essere esercitata dalla Società qualora sia stato raggiunto il triennio di validità contrattuale del contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente e l andamento tecnico complessivo del contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente relativo all ultimo triennio misurato dal rapporto sinistri a premi risultasse superiore a 70% (percento). Per rapporto sinistri a premi s intende il rapporto fra il totale dei sinistri (pagati e riservati) ed il totale dei premi di competenza relativi all ultimo triennio del contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente; Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo. Art. 7 - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 60 giorni prima della scadenza indicata in polizza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. La predetta disdetta potrà avere ad oggetto: Pag. 4 di 13

13 - il contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente. In tal caso i certificati di assicurazione applicati al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente si intenderanno operanti ed efficaci sino e non oltre la data della prima scadenza del periodo di assicurazione in corso indicata in ciascun certificato, quand anche tale data sia successiva alla data di cessazione del contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente. Successivamente alla scadenze succitate la copertura assicurativa prestata da ciascun Certificato di Assicurazione si intenderà cessata; - il contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente inclusi tutti i beni assicurati sino a quella data anche se non colpiti da sinistro. Tale facoltà potrà essere esercitata dalla Società qualora sia stato raggiunto il triennio di validità contrattuale del contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente e l andamento tecnico complessivo del contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente relativo all ultimo triennio misurato dal rapporto sinistri a premi risultasse superiore a 70% (percento). Per rapporto sinistri a premi s intende il rapporto fra il totale dei sinistri (pagati e riservati) ed il totale dei premi di competenza relativi all ultimo triennio del contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente.. Art. 8 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Pag. 5 di 13

14 3 Norme che regolano l Assicurazione Incendio Art Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: a) Incendio; b) Fulmine; c) Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; d) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate. La Società indennizza altresì: i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 m da esse; i guasti cagionati alle cose assicurate per ordine dell Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l incendio. Art Esclusioni Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) causati da atti dolosi a chiunque riferibili compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; d) causati con colpa grave del Contraente, dell Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata; e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni; f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; g) alla macchina od all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l assicurazione; i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione; j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Sono altresì escluse: k) le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro. Sono esclusi dall assicurazione: - boschi, alberi, coltivazioni, raccolti, animali in genere; - merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza; - aeromobili e natanti; - veicoli iscritti al P.R.A.; - il valore del terreno, i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno; - acqua, terra, suolo; - miniere sotterranee e caverne; - off-shore; impianti off-shore di trivellazione e/o produzione; - beni spaziali quali satelliti ed altri beni affini; - linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del Contraente o dell Assicurato. Art Esclusione rischio informatico Sono esclusi i danni di: 1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti 1. e 2. causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a : a) uso di internet o intranet; Pag. 6 di 13

15 b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili; d) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet; e, per i danni di cui ai precedenti punti 2. e 3., dovuti a: f) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale; g) violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazione/i; semprechè tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dal contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente. Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti 1. e 2. Derivi altro danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente, la Società indennizza solo tale parte di danno. Art Cose assicurabili a condizioni speciali Senza espressa pattuizione non sono compresi nell assicurazione: a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; c) apparecchiature elettroniche; d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici; e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo. Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), d), e), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite. Art Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art Codice Civile b) darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art Codice Civile L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art Codice Civile Il Contraente o l Assicurato deve altresì: c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità, approssimativa, del danno. Copia ditale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Pag. 7 di 13

16 Art Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo Art Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provveda alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito è ripartita a metà. Art Mandato dei Periti I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 17 Obblighi in caso di sinistro ; 3) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all art. 21 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno ; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell art. 19 Procedura per la valutazione del danno comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui ai commi 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: Macchinario (impianto fotovoltaico) - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. L ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all Erario. Art Forma dell assicurazione L assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all art del Codice Civile. Art Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Pag. 8 di 13

17 Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art Limite massimo di Indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata indicata in ciascun Certificato di assicurazione Art Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall art. 12 Esclusioni commi c) e d) Art Premio anticipato e regolazione Il Premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, di cui all allegato A del contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente, viene: anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati; regolato alla fine di ciascun mese solare del contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo. A) Comunicazione dei dati e pagamento del Premio di regolazione: Entro 30 giorni dalla fine di ogni mese solare del contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente o della minore durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ovvero all Agenzia cui è appoggiata la polizza,quanto segue: un elenco dei certificati di assicurazione emessi nel mese solare appena trascorso riportante, per ciascun certificato, i seguenti dati: nr. di protocollo del certificato di assicurazione ; la ragione sociale dell Assicurato, oppure il nome e cognome; il codice/numero identificativo del contratto di compravendita sottoscritto dall Assicurato con Gruppo Greenpower S.p.A.; il codice/numero identificativo dell impianto fotovoltaico oggetto del suddetto contratto di compravendita; somma assicurata per il suddetto impianto fotovoltaico; data decorrenza dell assicurazione; data scadenza dell assicurazione; premio annuo imponibile; premio imponibile riferito all intera durata decennale dell assicurazione; l ubicazione del rischio (vale a dire l ubicazione del fabbricato adibito a civile abitazione sul quale l impianto fotovoltaico è stato installato). Al ricevimento di tale comunicazione la Società emetterà un atto di regolazione il cui importo, calcolato sulla base di quanto disciplinato dall allegato A del contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente, deve essere pagato entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il Premio minimo imponibile annuo anticipato stabilito, indicato in Scheda della Polizza Convenzione. B) Inosservanza dell obbligo di comunicazione dei dati o dell obbligo di pagamento Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati anzidetti ovvero non abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto a titolo di regolazione premio, la garanzia prestata per i certificati di assicurazione emessi nel trimestre in questione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell Art. 1901, comma 2, Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente per il recupero del premio. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. C) Verifiche e controlli La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari. Il Premio minimo imponibile annuo anticipato del contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente, comunque acquisito, sarà pari a quanto riportato in Scheda della Polizza Convenzione. Pag. 9 di 13

18 Art Aggiornamento del contratto A seguito del ricevimento dell elenco dei certificati di assicurazione emessi nel trimestre appena trascorso,di cui al precedente Art. 26 Premio anticipato e regolazione, la Società, contestualmente all atto di regolazione Premio, emetterà una appendice di aggiornamento al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente riportante i dati degli Assicurati. Pag. 10 di 13

19 4 Condizioni particolari Art Franchigia per qualsiasi tipo di danno Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a 1.000,00, salvo quanto diversamente stabilito dalle singole estensioni di garanzia, relativamente alle stesse. Art Spese di demolizione e sgombero L Impresa, a parziale deroga dell'art. 12 "Esclusioni", rimborsa le spese sostenute per demolire, per sgomberare e per trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D. Lgs. n 22 del 5/2/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza fermo quanto previsto dall' Art. 24 "Limite massimo dell'indennizzo. Art Eventi atmosferici La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non. La Società non risponde dei danni: a) verificatisi all interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; b) causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, sovraccarico di neve; cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; c) subiti da: alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; cose all aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili; baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre di cemento - amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Agli effetti della presente estensione di garanzia: il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a 1.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore al 80% della somma assicurata alla singola partita di ciascun Certificato di assicurazione. Art Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi La Società indennizza: 1. i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti dolosi compresi quelli vandalici esclusi quelli di terrorismo; 2. gli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, esclusi quelli di terrorismo o sabotaggio. La Società, ferme restando tutte le esclusioni previste dall Art. 12 Esclusioni delle Condizioni di Assicurazione, salvo quanto espressamente derogato ai precedenti punti 1) e 2), non risponde dei danni: a) causati da dolo del Contraente, dell Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; b) di inondazione o frana o dispersione di liquidi; c) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; d) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; Pag. 11 di 13

20 e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; f) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; g) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; h) causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico e/o nucleare. Ferme le condizioni sopra richiamate, la presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, qualora l occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Agli effetti della presente estensione di garanzia: il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a 1.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore al 80% della somma assicurata alla singola partita di ciascun Certificato di assicurazione. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio calcolata sulla base del tasso imponibile pari a 0,05 e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta. Art Sovraccarico neve A parziale deroga ed integrazione della Condizione Particolare Eventi atmosferici, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dal crollo totale o parziale di fabbricati, anche aperti ai lati, e di tettoie dovuto a sovraccarico per eccessivo accumulo di neve sui tetti. Sono esclusi i danni: a) causati da valanghe e slavine; b) causati da gelo, ancorché conseguente ad evento previsto dalla presente estensione di garanzia; c) a fabbricati e tettoie non conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate dal crollo totale o parziale degli stessi; d) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento (a meno che detti ampliamento e rifacimento siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia), nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate dal crollo totale o parziale degli stessi; e) a capannoni pressostatici ed a tensostrutture, nonché alle altre cose assicurate, dal crollo totale o parziale degli stessi; f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere e ad impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato. Agli effetti della presente estensione di garanzia: il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a 1.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore al 50% della somma assicurata alla singola partita di ciascun Certificato di assicurazione. Art Fumo La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. In caso di sinistro il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a 1.000,00. Art Onda sonica La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da onda sonica provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica. In caso di sinistro il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a 1.000,00. Pag. 12 di 13

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