2ª SERIE SPECIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 3 marzo 2016 UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

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1 2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 18 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 3 marzo 2016 IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO <<data_testata>> STATO - VIA SALARIA, ROMA - CENTRALINO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, ROMA UNIONE EUROPEA SOMMARIO REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE Regolamento (UE) 2016/1 della Commissione, del 3 dicembre 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, boscalid, ciazofamid, ciromazina, dazomet, ditiocarbammati, fluazifop-p, mepanipirim, metrafenone, picloram, propamocarb, piridaben, pyriofenone, sulfoxaflor, tebuconazolo, tebufenpirad e tiram in o su determinati prodotti (16CE0541)... Pag. 1 Pubblicato nel n. L 2 del 5 gennaio 2016 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2 della Commissione, del 4 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE0542)... Pag. 63 Decisione (UE) 2016/3 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, che stabilisce i principi per la presentazione di un feedback sull operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti nei gruppi di vigilanza congiunti del Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/36) (16CE0543)... Pag. 66 Pubblicati nel n. L 1 del 5 gennaio 2016 Regolamento (UE) 2016/4 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti essenziali per la protezione ambientale (16CE0544)... Pag. 70 Regolamento (UE) 2016/5 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l attuazione dei requisiti essenziali per la protezione ambientale (16CE0545)... Pag. 72 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per l importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 (16CE0546)... Pag. 74 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (16CE0547)... Pag. 85

2 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/8 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2017 sul lavoro autonomo (16CE0548)... Pag. 104 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/9 della Commissione, del 5 gennaio 2016, relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (16CE0549)... Pag. 110 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/10 della Commissione, del 5 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE0550)... Pag. 115 Direttiva di esecuzione (UE) 2016/11 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che modifica l allegato II della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (16CE0551)... Pag. 117 Pubblicati nel n. L 3 del 6 gennaio 2016 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/12 della Commissione, del 6 gennaio 2016, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (16CE0552)... Pag. 119 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/13 della Commissione, del 6 gennaio 2016, recante duecentoquarantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (16CE0553)... Pag. 128 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/14 della Commissione, del 6 gennaio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE0554)... Pag. 132 Pubblicati nel n. L 4 del 7 gennaio 2016 RETTIFICHE Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell 8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 42 del 17 febbraio 2015) (16CE0555)... Pag. 134 Pubblicato nel n. L 4 del 7 gennaio 2016 Rettifica del regolamento (UE) 2015/2075 della Commissione, del 18 novembre 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, desmedifam, diclorprop-p, alossifop-p, orizalin e fenmedifam in o su determinati prodotti (GU L 302 del 19 novembre 2015) (16CE0556)... Pag. 135 Pubblicato nel n. L 3 del 6 gennaio 2016 AVVERTENZA Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee». II

3 REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE REGOLAMENTO (UE) 2016/1 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2015 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenazato, boscalid, ciazofamid, ciromazina, dazomet, ditiocarbammati, fluazifop-p, mepanipirim, metrafenone, picloram, propamocarb, piridaben, pyriofenone, sulfoxaflor, tebuconazolo, tebufenpirad e tiram in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 1 ), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze bifenazato, ciazofamid, ciromazina, mepanipirim, metrafenone, propamocarb e tebuconazolo sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. I livelli massimi di residui (LMR) per ditiocarbammati e tiram sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze boscalid, dazomet, fluazifop-p, picloram, piridaben, pyriofenone e tebufenpirad sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Per la sostanza sulfoxaflor non sono stati fissati LMR specifici né essa è stata inclusa nell'allegato IV del regolamento; si applica pertanto il valore standard di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. (2) Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva bifenazato su mirtilli, mirtilli giganti americani, uva spina e azzeruoli, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. (3) Per quanto concerne la sostanza boscalid, una domanda simile è stata presentata per fagioli e piselli (con baccello). Per quanto riguarda la sostanza ciazofamid, è stata presentata una domanda simile per le melanzane. Per quanto riguarda la sostanza ciromazina, una domanda simile è stata presentata per «lattughe e insalate», «foglie di spinaci e simili» ed «erbe fresche e fiori commestibili». Per quanto riguarda la sostanza dazomet, una domanda analoga è stata presentata per i frutti con il numero di codice , per carote, ravanelli, ortaggi a frutto (ad eccezione del mais dolce), cavoli a foglia, «lattughe e insalate» e «foglie di spinaci e simili». Per quanto riguarda la sostanza fluazifop-p, è stata presentata una domanda simile per sedani rapa, topinambur, piselli (senza baccello), carciofi, fagioli secchi, lenticchie, lupini, semi di lino, semi di papavero, semi di cartamo, infusioni di erbe (radici essiccate) e spezie (radici o rizomi). Per quanto concerne la sostanza mepanipirim, è stata presentata 1 ) GU L 70 del , pag. 1. 1

4 una domanda simile per fragole, pomodori, melanzane e cetrioli. Per quanto riguarda la sostanza metrafenone, è stata presentata una domanda simile per il luppolo. Per quanto riguarda la sostanza picloram, una domanda simile è stata presentata per la borragine. Per quanto concerne la sostanza propamocarb, è stata presentata una domanda simile per agli, cipolle e scalogni. Per quanto concerne la sostanza piridaben, è stata presentata una domanda simile per le cucurbitacee (con buccia commestibile). Per quanto concerne la sostanza pyriofenone, è stata presentata una domanda simile per le uve da tavola. Per quanto concerne la sostanza tebuconazolo, è stata presentata una domanda simile per cetrioli e zucchine. Per quanto concerne la sostanza tebufenpirad, è stata presentata una domanda simile per agrumi, prugne, fragole, pomodori, peperoni, melanzane, cetriolini, meloni e cocomeri. (4) Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego della sostanza tiram sugli avocado. Il richiedente sostiene che l'impiego autorizzato di tale sostanza su tali prodotti in Australia e Nuova Zelanda determina residui che superano l'lmr di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 e che è pertanto necessario fissare un LMR più alto per evitare di creare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti. (5) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. (6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti ( 1 ). L'Autorità ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico. (7) L'Autorità ha concluso nei suoi pareri motivati che, per quanto riguarda l'uso della sostanza ciromazina sulla scarola e l'uso della sostanza tebufenpirad sui peperoni, non si può escludere un rischio per il consumatore. È pertanto opportuno che gli attuali LMR restino invariati. (8) Per quanto riguarda l'uso della sostanza ciromazina su dolcetta/valerianella ed erbe fresche, della sostanza dazomet sulla frutta e della sostanza tebufenpirad su prugne, cetriolini, meloni e cocomeri, i dati trasmessi ammettono LMR più bassi rispetto agli attuali. Tuttavia, dal momento che resta da verificare se tali LMR più bassi riflettano in modo adeguato le buone pratiche agricole (BPA) critiche utilizzate nell'ue e dato che gli attuali LMR sono sicuri per il consumatore, è opportuno non ridurre gli attuali LMR nel quadro dell'attuale regolamento bensì utilizzare, in sede di riesame di tutti gli attuali LMR per tali sostanze, le informazioni ricavate dai dati presentati. ( 1 ) Relazioni scientifiche dell'efsa disponibili online al seguente indirizzo: Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRL) for bifenazate in blueberries, cranberries, gooseberries and azaroles (kiwiberries) (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza bifenazato in mirtilli, mirtilli giganti americani, uva spina e azzeruoli [baby kiwi]). EFSA Journal 2015; 13(3):4047 [20 pagg.]. Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for boscalid in beans and peas with pods (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza boscalid in fagioli e piselli con baccello). EFSA Journal 2015; 13(3):4045 [19 pagg.]. Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for cyazofamid in aubergines (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza ciazofamid nelle melanzane). EFSA Journal 2015; 13(1):3993 [19 pagg.]. Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyromazine in various leaf vegetables and fresh herbs (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza ciromazina in vari ortaggi a foglia ed erbe fresche). EFSA Journal 2015; 13(1):4004 [22 pagg.]. EFSA Journal 2015; 13(3):4049 [23 pagg.]. EFSA Journal 2015; 13(3):4059 [28 pagg.]. Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for mepanipyrim in tomato, aubergine, strawberry and cucumber (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza mepanipirim in pomodori, melanzane, fragole e cetrioli). EFSA Journal 2015; 13(3):4037 [24 pagg.]. Reasoned opinion on the setting of a new maximum residues level (MRL) for metrafenone in hop cones (Parere motivato sulla fissazione di un nuovo livello massimo di residui (LMR) per la sostanza metrafenone nei coni di luppolo). EFSA Journal 2015; 13(4):4078 [19 pagg.]. Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for picloram in borage and corn gromwell seeds (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui (LMR) per la sostanza picloram nei semi di borragine e di strigolo selvatico). EFSA Journal 2015; 13(3):4062 [20 pagg.]. Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for propamocarb in onions, garlic, shallots and leeks (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza propamocarb in cipolle, agli, scalogni e porri). EFSA Journal 2015; 13(4):4084 [20 pagg.]. Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level maximum residue level (MRL) for pyridaben in cucurbits edible peel (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui (LMR) per la sostanza piridaben nelle cucurbitacee con buccia commestibile). EFSA Journal 2015; 13(3):4041 [21 pagg.]. Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for pyriofenone in table grapes (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui (LMR) per la sostanza pyriofenone nelle uve da tavola). EFSA Journal 2015; 13(3):4071 [16 pagg.]. Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebuconazole in cucumbers and courgettes (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza tebuconazolo in cetrioli e zucchine). EFSA Journal 2015; 13(1):4000 [24 pagg.]. Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tebufenpyrad in various crops (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza tebufenpirad in vari prodotti). EFSA Journal 2015; 13(4):4091 [29 pagg.]. Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for thiram in avocados (Parere motivato sulla modifica dell'attuale livello massimo di residui (LMR) per la sostanza tiram negli avocado). EFSA Journal 2015; 13(1):4003 [21 pagg.]. 2

5 (9) Per i ditiocarbammati, l'autorità ha concluso che occorre fissare un nuovo LMR al livello di 7 mg/kg per gli avocado in modo da tener adeguatamente conto dell'uso della sostanza tiram su tali prodotti. L'LMR proposto è considerato sicuro per il consumatore. (10) Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'autorità ha constatato che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili sotto il profilo della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a tali sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR). (11) Per la sostanza sulfoxaflor l'autorità ha presentato le conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva sulfoxaflor ( 1 ). In tale contesto, l'autorità ha raccomandato di fissare LMR in considerazione sia degli impieghi rappresentativi in base alle BPA nell'unione sia delle richieste di tolleranza all'importazione formulate da vari paesi terzi. La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'unione europea circa i limiti di determinazione (LOD) appropriati. (12) Sulla base dei pareri motivati dell'autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulfoxaflor (Conclusione sul riesame inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativamente alla sostanza attiva sulfoxaflor). EFSA Journal 2014; 12(5):3692 [170 pagg.]. 3

6 A GA Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati: 1) nell'allegato II, le colonne relative alle sostanze bifenazato, ciazofamid, ciromazina, ditiocarbammati, mepanipirim, metrafenone, propamocarb, tebuconazolo e tiram sono sostituite dalle seguenti: Residui e livelli massimi di residui (mg/ g) di antiparassitari Bifenazato (somma di bifenazato e di bifenazato-diazene, espressa in bifenazato) (F) Ciazofamid Ciromazina Ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) Mepanipirim Metrafenone (F) Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali, espressa in propamocarb) (R) Tebuconazolo (R) Tiram (espresso in tiram) Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ( a ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) RUTTA RESCA O CONGELATA RUTTA A GUSCIO 0,05 ( ) 0,01 ( ) Agrumi 0,9 0,01 ( ) 5 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) Pompelmi Arance 0, Limoni Limette/lime Mandarini Altri 5 4

7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) rutta a guscio 0,2 0,02 ( ) 0,02 ( ) 0,01 ( ) 0,05 0,1 ( ) Mandorle 0,05 ( ) Noci del Brasile 0,05 ( ) Noci di anacardi 0,05 ( ) Castagne e marroni 0,05 ( ) Noci di cocco 0,05 ( ) Nocciole 0,05 ( ) Noci del ueensland 0,05 ( ) Noci di pecàn 0,05 ( ) Pinoli 0,05 ( ) Pistacchi 0,05 ( ) Noci comuni 0,1 ( ) Altri 0,05 ( ) Pomacee 0,7 ( ) 0,01 ( ) 5 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) Mele 0, Pere 0, Cotogne 0,5 0,1 ( ) Nespole ( ) ( ) 0,5 ( ) Nespole del Giappone ( ) ( ) 0,5 ( ) Altri 0,5 0,1 ( ) Drupacee 2 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) Albicocche 2 ( ) 0, Ciliege (dolci) 2 ( ) 1 ( ) Pesche 2 ( ) 0, Prugne 2 ( ) Altri 0,05 ( ) 0,02 ( ) 0,1 ( ) 5

8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) acche e piccola frutta a) U e 0,7 2 5 ( ) Uve da tavola 0,5 0,1 ( ) Uve da vino 1 ( ) b) ra ole 3 0,01 ( ) 10 ( ) 3 0,6 0,02 ( ) c) rutti di piante ar usti e 7 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,5 0,1 ( ) More di rovo More selvatiche ( ) Lamponi (rossi e gialli) Altri ( ) d) Altra piccola frutta e acc e 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 1,5 0,1 ( ) Mirtilli 0, 5 ( ) Mirtilli giganti americani 0, 5 ( ) Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) 0,7 5 ( ) Uva spina (verde, rossa e gialla) 0, 5 ( ) Rosa canina (cinorrodonti) 0,01 ( ) ( ) ( ) ( ) More di gelso (nero e bianco) 0,01 ( ) ( ) ( ) ( ) Azzeruoli 0, ( ) ( ) ( ) Bacche di sambuco 0,01 ( ) ( ) ( ) ( ) Altri 0,01 ( ) rutta varia 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) a) rutta con uccia commesti ile 0,1 ( ) Datteri 0,05 ( ) 0,02 ( ) Fichi 0,05 ( ) 0,02 ( ) 6

9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Olive da tavola 5 ( ) 0, Kumquat 0,05 ( ) 0,02 ( ) Carambole ( ) ( ) 0,02 ( ) ( ) Cachi ( ) ( ) 0,02 ( ) ( ) Jambul/ ambolan ( ) ( ) 0,02 ( ) ( ) Altri 0,05 ( ) 0,02 ( ) b) rutti piccoli con uccia non comme sti ile 0,05 ( ) 0,1 ( ) Kiwi (verdi, rossi, gialli) 0,02 ( ) Litci 0,02 ( ) Frutti della passione/maracu a Fichi d'india/fichi di cactus ( ) ( ) 0,02 ( ) ( ) Melastelle/cainette ( ) ( ) 0,02 ( ) ( ) Cachi di Virginia ( ) ( ) 0,02 ( ) ( ) Altri 0,02 ( ) c) rutti randi con uccia non comme sti ile Avocado ( ) 0,02 ( ) Banane 2 ( ) 0,05 0, Manghi 2 ( ) 0,1 0,1 ( ) Papaie 7 ( ) 2 0,1 ( ) Melagrane 0,05 ( ) 0,02 ( ) 0,1 ( ) Cerimolia/cherimolia ( ) ( ) 0,02 ( ) ( ) Guaiave/guave ( ) ( ) 0,02 ( ) ( ) Ananas 0,05 ( ) 0,02 ( ) 0,1 ( ) Frutti dell'albero del pane ( ) ( ) 0,02 ( ) ( ) Durian ( ) ( ) 0,02 ( ) ( ) 7

10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Anona/graviola/guanabana ( ) ( ) 0,02 ( ) ( ) Altri 0,05 ( ) 0,02 ( ) 0,1 ( ) ORTAGGI RESC I O CONGELATI Ortaggi a radice e tubero 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) a) Patate 0,01 ( ) ( ) 0,3 ( ) 0,3 0,02 ( ) b) rta i a radice e tu ero tropicali 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) Radici di cassava/manioca Patate dolci Ignami Maranta/arrow root ( ) ( ) ( ) Altri c) Altri orta i a radice e tu ero escluse le ar a ietole da zucc ero Bietole 0,01 ( ) 0,5 ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) Carote 0,01 ( ) 0,2 ( ) 0,01 ( ) 0, Sedani rapa 0,01 ( ) 0,3 ( ) 0,01 ( ) 0, Barbaforte/rafano/cren 0,1 0,2 ( ) 0,01 ( ) 0, Topinambur 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) Pastinaca 0,01 ( ) 0,2 ( ) 0,01 ( ) 0, Prezzemolo a grossa radice/prez zemolo di Amburgo 0,01 ( ) 0,2 ( ) 0,01 ( ) 0, Ravanelli 0,01 ( ) 2 ( ) 3 0,02 ( ) Salsefrica 0,01 ( ) 0,2 ( ) 0,01 ( ) 0,4 ( ) Rutabaga 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0, Rape 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0, Altri 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) 8

11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Ortaggi a bulbo 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) Agli 0,6 ( ) 2 0, Cipolle 1 ( ) 2 0, Scalogni 1 ( ) 2 0, Cipolline/cipolle verdi e cipollette 1 ( ) 30 0, Altri 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) Ortaggi a frutto 0,1 ( ) a) olanacee Pomodori 0,5 0,6 ( ) 0,6 3 ( ) 1,5 0,4 4 0, Peperoni 3 0,01 ( ) 1,5 5 ( ) 0,01 ( ) 2 3 0, Melanzane 0,5 0,3 0,6 3 ( ) 1,5 0,3 4 0,4 ( ) Okra/gombi 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0,5 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) Altri 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) b) Cucur itacee con uccia commesti ile 0,5 0,2 ( ) 2 2 ( ) 0, Cetrioli 0,5 0, Cetriolini 0,01 ( ) 0,02 ( ) Zucchine 0,6 0, Altri 0,01 ( ) 0,02 ( ) c) Cucur itacee con uccia non comme sti ile 0,5 0,15 ( ) 0,4 1,5 ( ) 0,01 ( ) 0, Meloni 0,2 ( ) Zucche 0, Cocomeri/angurie 0, Altri 0,15 9

12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) d) ais dolce 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0, e) Altri orta i a frutto 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) Cavoli (escluse le radici di brassica e i pro dotti baby leaf di brassica) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) a) Ca oli a infiorescenza 1 ( ) Cavoli broccoli 3 0, Cavolfiori 10 ( ) 0, Altri 0,01 ( ) 0,02 ( ) b) Ca oli a testa 0, Cavoletti di Bruxelles 2 ( ) Cavoli cappucci 3 ( ) 0, Altri 0,05 ( ) 0,01 ( ) c) Ca oli a fo lia 0,5 ( ) 0,02 ( ) Cavoli cinesi/pe-tsai Cavoli ricci Altri 0,01 ( ) d) Ca oli rapa 1 ( ) 0,3 0,02 ( ) Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori com mestibili a) attu e e insalate 0,01 ( ) 0,01 ( ) 5 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0, Dolcetta/valerianella/gallinella 15 ( ) 20 ( ) 0,1 ( ) Lattughe Scarola/indivia a foglie larghe 0,05 ( ) 20 ( ) Crescione e altri germogli e gemme 3 20 ( ) 0,1 ( ) 10

13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Barbarea 3 ( ) ( ) 20 ( ) ( ) Rucola 3 ( ) 30 0,1 ( ) Senape uncea 3 ( ) ( ) 20 ( ) ( ) Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) 3 20 ( ) 0,1 ( ) Altri 3 0,01 ( ) 0,1 ( ) b) o lie di spinaci e simili 0,01 ( ) 0,01 ( ) 3 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) 0,1 ( ) Spinaci 0,05 ( ) Portulaca/porcellana ( ) ( ) 0,01 ( ) ( ) Foglie di bietole da costa e di bar babietole 0,05 ( ) 0,01 ( ) Altri 0,05 ( ) 0,01 ( ) c) o lie di ite e specie simili 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,05 ( ) ( ) 0,01 ( ) ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) ( ) d) Crescione ac uatico 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0,3 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) 0,1 ( ) e) Cicoria itloof cicoria el a 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0,5 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 15 0,15 0,1 ( ) f) r e fresc e e fiori commesti ili 0,02 ( ) 15 ( ) 5 ( ) 0,02 ( ) 0,02 ( ) 30 ( ) 0,1 ( ) Cerfoglio 0,02 ( ) 0,05 ( ) Erba cipollina 0,02 ( ) Foglie di sedano 0,02 ( ) 0,05 ( ) Prezzemolo 0,02 ( ) Salvia 0,02 ( ) ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) Rosmarino 0,02 ( ) ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) Timo 0,02 ( ) ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) Basilico e fiori commestibili 40 ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) Foglie di alloro/lauro 0,02 ( ) ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) Dragoncello 0,02 ( ) ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) Altri 0,02 ( ) 0,05 ( ) 11

14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Legumi 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) Fagioli (con baccello) 7 5 ( ) 1 ( ) 0,1 2 ( ) Fagioli (senza baccello) 0,4 0,05 ( ) 0,1 ( ) 0,01 ( ) 2 ( ) Piselli (con baccello) 7 5 ( ) 1 ( ) 0,01 ( ) 2 ( ) Piselli (senza baccello) 0,4 0,05 ( ) 0,2 ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) Lenticchie 0,4 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) Altri 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) Ortaggi a stelo 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) Asparagi 0,05 ( ) 0,5 ( ) 0,02 ( ) Cardi 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,02 ( ) Sedani 3 ( ) 0,05 ( ) 0,5 ( ) Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Fi renze 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,02 ( ) Carciofi 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0, Porri 0,05 ( ) 3 ( ) 0, Rabarbaro 0,05 ( ) 0,5 ( ) 0,02 ( ) Germogli di bambù 0,05 ( ) ( ) ( ) 0,02 ( ) ( ) Cuori di palma 0,05 ( ) ( ) ( ) 0,02 ( ) ( ) Altri 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,02 ( ) unghi, muschi e licheni 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) 0,1 ( ) Funghi coltivati 10 0, Funghi selvatici 0,05 ( ) 0,01 ( ) Muschi e licheni 0,05 ( ) 0,01 ( ) Alghe e organismi procarioti 0,01 ( ) 0,05 ( ) ( ) 0,01 ( ) ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) ( ) 12

15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) LEGUMI DA GRANELLA 0,02 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) Fagioli 0,3 0,1 ( ) 0, Lenticchie 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0, Piselli 0,01 ( ) 0,1 ( ) 0, Lupini/semi di lupini 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0, Altri 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0, SEMI E RUTTI OLEAGINOSI 0,02 ( ) 0,05 ( ) 0,02 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) Semi oleaginosi Semi di lino 0,02 ( ) 0,1 ( ) 0, Semi di arachide 0,02 ( ) 0,1 ( ) 0, Semi di papavero 0,02 ( ) 0,1 ( ) 0, Semi di sesamo 0,02 ( ) 0,1 ( ) 0,02 ( ) Semi di girasole 0,02 ( ) 0,1 ( ) 0,02 ( ) Semi di colza 0,02 ( ) 0,5 ( ) 0, Semi di soia 0,02 ( ) 0,1 ( ) 0, Semi di senape 0,02 ( ) 0,1 ( ) 0, Semi di cotone 0,3 0,1 ( ) Semi di zucca 0,02 ( ) 0,1 ( ) 0,02 ( ) Semi di cartamo 0,02 ( ) ( ) ( ) 0,02 ( ) ( ) Semi di borragine 0,02 ( ) ( ) ( ) 0,02 ( ) ( ) Semi di camelina/dorella 0,02 ( ) ( ) ( ) 0,3 ( ) Semi di canapa 0,02 ( ) 0,1 ( ) 0,02 ( ) Semi di ricino 0,02 ( ) ( ) ( ) 0,02 ( ) ( ) Altri 0,02 ( ) 0,1 ( ) 0,02 ( ) 13

16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) rutti oleaginosi 0,02 ( ) Olive da olio 5 ( ) 0, Semi di palma ( ) ( ) 0,02 ( ) ( ) Frutti di palma ( ) ( ) 0,02 ( ) ( ) Capoc ( ) ( ) 0,02 ( ) ( ) Altri 0,1 ( ) 0,02 ( ) CEREALI 0,01 ( ) 0,02 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) Orzo 2 ( ) 0, Grano saraceno e altri pseudo-cereali 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) Mais/granturco 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) Miglio 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) Avena 2 ( ) 0, Riso 0,05 ( ) 0,01 ( ) 1 ( ) Segale 1 ( ) 0,07 0, Sorgo 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) Frumento 1 ( ) 0,07 0, Altri 0,05 ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) T, CA, IN USIONI DI ER E, CACAO E CARRU E 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,1 ( ) 0,1 ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,2 ( ) T 0,05 ( ) Chicchi di caff ( ) ( ) 0,1 ( ) Infusioni di erbe da ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) a) fiori ( ) ( ) ( ) Camomilla ( ) ( ) ( ) Ibisco/rosella ( ) ( ) ( ) 14

17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Rosa ( ) ( ) ( ) Gelsomino ( ) ( ) ( ) Tiglio ( ) ( ) ( ) Altri ( ) ( ) ( ) b) fo lie ed er e ( ) ( ) ( ) Fragola ( ) ( ) ( ) Rooibos ( ) ( ) ( ) Mate ( ) ( ) ( ) Altri ( ) ( ) ( ) c) radici ( ) ( ) ( ) Valeriana ( ) ( ) ( ) Ginseng ( ) ( ) ( ) Altri ( ) ( ) ( ) d) altre parti della pianta ( ) ( ) ( ) Semi di cacao ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) Carrube/pane di san Giovanni ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) LUPPOLO 20 0,05 ( ) 0,1 ( ) 25 ( ) 0,05 ( ) 80 0,05 ( ) 40 ( ) 0,2 ( ) SPE IE ( ) ( ) ( ) Spezie (semi) 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,1 ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) 0,05 ( ) 1,5 ( ) ( ) Anice verde ( ) ( ) ( ) Grano nero/cumino nero ( ) ( ) ( ) Sedano ( ) ( ) ( ) Coriandolo ( ) ( ) ( ) Cumino ( ) ( ) ( ) Aneto ( ) ( ) ( ) 15

18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Finocchio ( ) ( ) ( ) Fieno greco ( ) ( ) ( ) Noce moscata ( ) ( ) ( ) Altri ( ) ( ) ( ) Spezie (frutti) 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,1 ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) Pimenti (della Giamaica)/pepe garofa nato ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) Pepe di Sichuan ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) Carvi ( ) ( ) 1,5 ( ) ( ) Cardamomo ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) Bacche di ginepro ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) Pepe (nero, verde e bianco) ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) Vaniglia ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) Tamarindo ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) Altri ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) Spezie (corteccia) 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,1 ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) ( ) Cannella ( ) ( ) ( ) Altri ( ) ( ) ( ) Spezie (radici e rizomi) ( ) ( ) ( ) Liquirizia 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,1 ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) ( ) Zenzero 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,1 ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) ( ) Radice gialla/curcuma 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,1 ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) ( ) Barbaforte/rafano/cren ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Altri 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,1 ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) ( ) 16

19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Spezie (bocci) 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,1 ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) ( ) Chiodi di garofano ( ) ( ) ( ) Capperi ( ) ( ) ( ) Altri ( ) ( ) ( ) Spezie (pistilli di fiori) 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,1 ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) ( ) Zafferano ( ) ( ) ( ) Altri ( ) ( ) ( ) Spezie (arilli) 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,1 ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) ( ) Macis ( ) ( ) ( ) Altri ( ) ( ) ( ) PIANTE DA UCC ERO 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,05 ( ) ( ) 0,01 ( ) ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) ( ) Barbabietole da zucchero ( ) ( ) ( ) Canne da zucchero ( ) ( ) ( ) Radici di cicoria ( ) ( ) ( ) Altri ( ) ( ) ( ) PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ANI MALI TERRESTRI 0,05 ( ) Tessuti provenienti da 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) a) suini 0,01 ( ) Muscolo 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) Tessuto adiposo 0,05 0,01 ( ) 0,1 ( ) Fegato 0,01 ( ) 0,1 ( ) 0, Rene 0,01 ( ) 0,02 ( ) 0,2 17

20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,01 ( ) 0,1 0, Altri 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) b) o ini 0,01 ( ) Muscolo 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) Tessuto adiposo 0,05 0,01 ( ) 0,1 ( ) Fegato 0,01 ( ) 0,2 ( ) 0, Rene 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,01 ( ) 0,2 0, Altri 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) c) o ini 0,3 ( ) Muscolo 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) Tessuto adiposo 0,05 0,01 ( ) 0,1 ( ) Fegato 0,01 ( ) 0,2 ( ) 0, Rene 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,01 ( ) 0,2 0, Altri 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) d) caprini 0,01 ( ) Muscolo 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) Tessuto adiposo 0,05 0,01 ( ) 0,1 ( ) Fegato 0,01 ( ) 0,2 ( ) 0, Rene 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,01 ( ) 0,2 0, Altri 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) 18

21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) e) e uini 0,01 ( ) ( ) ( ) ( ) Muscolo 0,01 ( ) ( ) ( ) 0,01 0,1 ( ) ( ) Tessuto adiposo 0,05 ( ) ( ) 0,01 0,1 ( ) ( ) Fegato 0,01 ( ) ( ) ( ) 0,2 0,2 ( ) Rene 0,01 ( ) ( ) ( ) 0,05 0,2 ( ) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,01 ( ) ( ) ( ) 0,2 0,2 ( ) Altri 0,01 ( ) ( ) ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) ( ) f) pollame 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) Muscolo 0,02 ( ) Tessuto adiposo 0,01 ( ) Fegato 0,05 ( ) Rene 0,01 ( ) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0, Altri 0,01 ( ) g) altri animali terrestri d'alle amento 0,01 ( ) ( ) ( ) ( ) Muscolo 0,01 ( ) ( ) ( ) 0,01 0,1 ( ) ( ) Tessuto adiposo 0,05 ( ) ( ) 0,01 0,1 ( ) ( ) Fegato 0,01 ( ) ( ) ( ) 0,2 0,2 ( ) Rene 0,01 ( ) ( ) ( ) 0,05 0,2 ( ) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,01 ( ) ( ) ( ) 0,2 0,2 ( ) Altri 0,01 ( ) ( ) ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) ( ) 19

22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Latte 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,02 ( ) Bovini Pecora Capra Cavalla Altri Uova di volatili 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0,1 ( ) Galline Anatre ( ) ( ) ( ) Oche ( ) ( ) ( ) uaglie ( ) ( ) ( ) Altri ( ) ( ) ( ) Miele e altri prodotti dell apicoltura 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) ( ) 0,05 ( ) ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) ( ) Anfibi e rettili 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) ( ) 0,01 ( ) ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) ( ) Animali invertebrati terrestri 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) ( ) 0,01 ( ) ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) ( ) Animali vertebrati terrestri selvatici 0,01 ( ) 0,01 ( ) 0,01 ( ) ( ) 0,01 ( ) ( ) 0,01 ( ) 0,1 ( ) ( ) ( ) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. ( ) Combinazione antiparassitario-codice alla quale si applica l'lmr di cui all'allegato III, parte B. ( a ) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I. (F) Liposolubile ifenazato (somma di bifenazato e di bifenazato-diazene, espressa in bifenazato) ( ) ( ) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative all'idrolisi. In sede di riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 30 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse Pomacee Mele Pere 20

23 Cotogne Nespole Nespole del Giappone Altri ( ) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ arbaforte/rafano/cren Ciazofamid ( ) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. In sede di riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 23 aprile 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse a) Patate Pomodori b) Cucurbitacee con buccia commestibile Cetrioli Cetriolini ucchine Altri c) Cucurbitacee con buccia non commestibile Meloni ucche Cocomeri Altri ( ) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ arbaforte/rafano/cren Ciromazina ( ) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla formazione della melamina. In sede di riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 25 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse Dolcetta/valerianella/gallinella Rucola 21

24 f) Erbe fresche e fiori commestibili Cerfoglio Erba cipollina oglie di sedano Prezzemolo Salvia Rosmarino Timo asilico e fiori commestibili oglie di alloro/lauro Dragoncello Altri ( ) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. In sede di riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 25 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse agioli (con baccello) Piselli (con baccello) ( ) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla formazione della melamina. In sede di riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 25 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse Sedani ( ) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ arbaforte/rafano/cren ( ) LMR di medicinali veterinari c) ovini Muscolo Tessuto adiposo 22

25 egato Rene rattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri Ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) Tra parentesi: origine del residuo (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiram; z: ziram). Gli LMR espressi in CS2 possono derivare da ditiocarbammati differenti e non riflettono quindi un'unica buona pratica agricola. Non è appropriato pertanto utilizzare questi LMR per verificare il rispetto di una buona pratica agricola. ( ) (mz) Agrumi Pompelmi Arance Limoni Limette/lime Mandarini Altri Noci comuni ( ) (ma, mz, me, pr, t, z) Pomacee Mele Pere Cotogne Altri ( ) (mz, t) Albicocche ( ) (mz, me, pr, t, z) Ciliege (dolci) 23

26 ( ) (mz, t) Pesche ( ) (mz, me, t, z) Prugne ( ) (ma, mz, me, pr, t, z) a) Uve Uve da tavola Uve da vino ( ) (t) b) ragole ( ) (mz) Mirtilli Mirtilli giganti americani Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) Uva spina (verde, rossa e gialla) ( ) (mz, pr) Olive da tavola ( ) (t) Avocado ( ) (mz, me, t) anane ( ) (mz) Manghi Papaie ( ) (ma, mz, me, pr, z) a) Patate 24

27 ( ) (mz) ietole Carote ( ) (ma, mz, me, pr, t, z) Sedani rapa ( ) (mz) arbaforte/rafano/cren Pastinaca Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo Ravanelli Salsefrica ( ) (me) Agli ( ) (ma, me, mz) Cipolle Scalogni ( ) (ma, mz) Cipolline/cipolle verdi e cipollette ( ) (mz, pr) Pomodori Peperoni ( ) (me, mz) Melanzane ( ) (mz) O ra/gombi ( ) (mz, me, pr) b) Cucurbitacee con buccia commestibile Cetrioli Cetriolini 25

28 ucchine Altri ( ) (me) c) Cucurbitacee con buccia non commestibile Meloni ucche Cocomeri Altri ( ) (mz) a) Cavoli a infiorescenza Cavoli broccoli Cavolfiori Altri Cavoletti di ruxelles Cavoli cappucci c) Cavoli a foglia Cavoli cinesi/pe-tsai Cavoli ricci Altri d) Cavoli rapa ( ) (mz, me, t) a) Lattughe e insalate Dolcetta/valerianella/gallinella Lattughe Scarola/indivia a foglie larghe Crescione e altri germogli e gemme Rucola Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) Altri 26

29 ( ) (mz) d) Crescione acquatico e) Cicoria itloof/cicoria belga ( ) (mz, me) f) Erbe fresche e fiori commestibili Cerfoglio Erba cipollina oglie di sedano Prezzemolo Altri ( ) (mz) agioli (con baccello) agioli (senza baccello) ( ) (ma, mz) Piselli (con baccello) ( ) (mz) Piselli (senza baccello) ( ) (me, mz) Asparagi ( ) (ma, mz) Porri ( ) (mz) Rabarbaro agioli Piselli ( ) (ma, mz) Semi di colza ( ) (mz, pr) Olive da olio 27

30 ( ) (ma, mz) Orzo Avena Segale rumento ( ) (pr) LUPPOLO Mepanipirim ( ) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ arbaforte/rafano/cren Propamocarb (somma di propamocarb e dei relativi sali, espressa in propamocarb) (R) (R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: codice eccetto , e : N-ossido propamocarb; codici e ; N-desmetil propamocarb ( ) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. In sede di riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse Cavolfiori Dolcetta/valerianella/gallinella Scarola/indivia a foglie larghe Crescione e altri germogli e gemme arbarea Senape uncea Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) f) Erbe fresche e fiori commestibili Cerfoglio Erba cipollina oglie di sedano Prezzemolo Salvia 28

31 Rosmarino Timo asilico e fiori commestibili oglie di alloro/lauro Dragoncello Altri ( ) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ arbaforte/rafano/cren ( ) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. In sede di riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse Muscolo Tessuto adiposo egato Rene ( ) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sull'alimentazione animale. In sede di riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse Muscolo Tessuto adiposo egato Rene Muscolo Tessuto adiposo egato Rene Muscolo Tessuto adiposo egato Rene 29

32 ( ) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sull'alimentazione del pollame. In sede di riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse Muscolo Tessuto adiposo egato ( ) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sull'alimentazione animale. In sede di riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse Latte ovini Pecora Capra Cavalla Altri ( ) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e agli studi sull'alimentazione del pollame. In sede di riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 22 marzo 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse Uova di volatili Galline Anatre Oche uaglie Altri Tebuconazolo (R) (R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: codice tebuconazolo eccetto : somma di tebuconazolo, idrossi-tebuconazolo, e relativi coniugati, espressa in tebuconazolo ( ) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. In sede di riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 25 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse Ciliege (dolci) Uve da vino More selvatiche Altri Salsefrica 30

33 Melanzane Meloni agioli (con baccello) agioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Sedani Riso ( ) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. In sede di riesame dell'lmr la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 25 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale data, della mancanza delle stesse LUPPOLO Spezie (semi) Anice verde Grano nero/cumino nero Sedano Coriandolo Cumino Aneto inocchio ieno greco Noce moscata Altri Carvi ( ) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ arbaforte/rafano/cren Tiram (espresso in tiram) Dal momento che l'insieme dei ditiocarbammati dà il residuo finale CS2, è generalmente impossibile distinguerli gli uni dagli altri. Tuttavia per i residui di propineb, ziram e tiram sono disponibili metodi di prova individuali. Tali metodi vanno utilizzati caso per caso, quando è necessaria la quantificazione specifica delle sostanze propineb, ziram e/o tiram.» 31

34 2) l'allegato III è così modificato: a) nella parte A, le colonne relative alle sostanze boscalid, dazomet, fluazifop-p, picloram, piridaben, pyriofenone e tebufenpirad sono sostituite dalle seguenti: Residui e livelli massimi di residui (mg/ g) di antiparassitari Boscalid (F) (R) Dazomet (metilisotiocianato risultante dall'impiego di dazomet e metam) Fluazifop-P-butile (fluazifop acido (libero e coniugato)) Picloram Piridaben (F) Pyriofenone Tebufenpirad (F) Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ( a ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) RUTTA RESCA O CONGELATA RUTTA A GUSCIO 0,02 ( ) 0,01 ( ) Agrumi 2 0,5 0, Pompelmi 0, Arance 0, Limoni 0, Limette/lime 0, Mandarini 0, Altri 0, rutta a guscio 1 0,2 0,5 0,05 ( ) Mandorle Noci del Brasile Noci di anacardi Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole 32

35 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Noci del ueensland Noci di pecàn Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri Pomacee 2 0,5 0, Mele 0, Pere 0, Cotogne 0, Nespole 0, Nespole del Giappone 0, Altri 0, Drupacee Albicocche 3 0,5 0,5 0, Ciliege (dolci) 4 0, , Pesche 3 0,2 0,5 0, Prugne 3 0,5 0,5 0, Altri 3 0,5 0,5 0, acche e piccola frutta 0, a) U e 5 0, Uve da tavola 0,5 0, Uve da vino 1 0, b) ra ole c) rutti di piante ar usti e 10 0,05 ( ) More di rovo 0, More selvatiche 0,5 33

36 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Lamponi (rossi e gialli) Altri 0, d) Altra piccola frutta e acc e 10 0, Mirtilli Mirtilli giganti americani Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) Uva spina (verde, rossa e gialla) Rosa canina (cinorrodonti) More di gelso (nero e bianco) Azzeruoli Bacche di sambuco Altri rutta varia 0,05 ( ) a) rutta con uccia commesti ile 0,05 ( ) 0,2 0, Datteri Fichi Olive da tavola Kumquat Carambole Cachi Jambul/ ambolan Altri b) rutti piccoli con uccia non commesti ile 0,2 0, Kiwi (verdi, rossi, gialli) Litci 0,05 ( ) Frutti della passione/maracu a 0,05 ( ) Fichi d'india/fichi di cactus 0,05 ( ) 34

37 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Melastelle/cainette 0,05 ( ) Cachi di Virginia 0,05 ( ) Altri 0,05 ( ) c) rutti randi con uccia non commesti ile Avocado 0,05 ( ) 0,2 0, Banane 0,6 0,2 0, Manghi 0,05 ( ) 0,2 0, Papaie 0,05 ( ) 0,2 0, Melagrane 0,05 ( ) 0,2 0, Cerimolia/cherimolia 0,05 ( ) 0,2 0, Guaiave/guave 0,05 ( ) 0,2 0, Ananas 0,05 ( ) 0,1 0,05 ( ) Frutti dell'albero del pane 0,05 ( ) 0,2 0, Durian 0,05 ( ) 0,2 0, Anona/graviola/guanabana 0,05 ( ) 0,2 0, Altri 0,05 ( ) 0,2 0, ORTAGGI RESC I O CONGELATI 0,01 ( ) Ortaggi a radice e tubero 0,05 ( ) 0,05 ( ) a) Patate 2 0,02 ( ) 0, b) rta i a radice e tu ero tropicali 2 0,02 ( ) 0, Radici di cassava/manioca Patate dolci Ignami Maranta/arrow root Altri c) Altri orta i a radice e tu ero escluse le ar a ietole da zucc ero Bietole 2 0,02 ( ) 0, Carote 2 0,02 0, Sedani rapa 2 0,02 ( ) 0, Barbaforte/rafano/cren 2 0,02 ( ) 0,5 35

38 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Topinambur 2 0,02 ( ) 0, Pastinaca 2 0,02 ( ) 0, Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo 3 0,02 ( ) 0, Ravanelli 2 0,05 0, Salsefrica 2 0,02 ( ) 0, Rutabaga 2 0,02 ( ) 0, Rape 2 0,02 ( ) 0, Altri 2 0,02 ( ) 0, Ortaggi a bulbo 0,02 ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) Agli Cipolle 5 0, Scalogni Cipolline/cipolle verdi e cipollette 6 0, Altri 5 0, Ortaggi a frutto a) olanacee 3 0, Pomodori 0,3 0,3 0, Peperoni 0,5 0,5 0, Melanzane 0,5 0,2 0, Okra/gombi 0,5 0,1 0,05 ( ) Altri 0,5 0,1 0,05 ( ) b) Cucur itacee con uccia commesti ile 3 0,1 0,2 0, Cetrioli 0, Cetriolini 0, Zucchine 0, Altri 0, c) Cucur itacee con uccia non commesti ile 3 0,1 0,05 ( ) Meloni 0,1 0, Zucche 0,2 0,05 ( ) 36

39 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Cocomeri/angurie 0,1 0, Altri 0,2 0,05 ( ) d) ais dolce 0,5 0,02 ( ) 0,2 0,05 ( ) 0,05 ( ) e) Altri orta i a frutto 3 0,1 0,2 0,05 ( ) 0,05 ( ) Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di bras sica) 0,05 ( ) 0,05 ( ) a) Ca oli a infiorescenza 5 0,02 ( ) 0, Cavoli broccoli Cavolfiori Altri b) Ca oli a testa 5 0,02 ( ) Cavoletti di Bruxelles Cavoli cappucci 0, Altri 0, c) Ca oli a fo lia 30 0, Cavoli cinesi/pe-tsai 0, Cavoli ricci 0, Altri 0, d) Ca oli rapa 5 0,02 ( ) 0, Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili 0,05 ( ) 0,05 ( ) a) attu e e insalate 0,03 0, Dolcetta/valerianella/gallinella Lattughe Scarola/indivia a foglie larghe Crescione e altri germogli e gemme Barbarea Rucola 30 37

40 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Senape uncea Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) Altri b) o lie di spinaci e simili 30 0, Spinaci Portulaca/porcellana 0, Foglie di bietole da costa e di barbabietole Altri 0, c) o lie di ite e specie simili 0,05 ( ) 0,02 ( ) 0, d) Crescione ac uatico 30 0,02 ( ) 0, e) Cicoria itloof cicoria el a 0,5 0,02 ( ) 0,05 ( ) f) r e fresc e e fiori commesti ili 0,02 ( ) Cerfoglio Erba cipollina 10 0, Foglie di sedano Prezzemolo Salvia 10 0, Rosmarino 10 0, Timo 10 0, Basilico e fiori commestibili 50 0, Foglie di alloro/lauro 10 0, Dragoncello 10 0, Altri 10 0, Legumi 0,02 ( ) Fagioli (con baccello) 5 1 0, Fagioli (senza baccello) 3 1 0,05 ( ) 0,05 ( ) Piselli (con baccello) 5 1 0,05 ( ) 0,05 ( ) Piselli (senza baccello) 3 1,5 0,05 ( ) 0,05 ( ) 38

41 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Lenticchie 3 1 0,05 ( ) 0,05 ( ) Altri 3 1 0,05 ( ) 0,05 ( ) Ortaggi a stelo 0,02 ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) Asparagi 0,05 ( ) 0, Cardi 0,5 0, Sedani 30 0, Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze 30 0, Carciofi 0,5 0, Porri 5 0, Rabarbaro 0,5 0, Germogli di bambù 0,5 0, Cuori di palma 0,5 0, Altri 0,5 0, unghi, muschi e licheni 0,5 0,02 ( ) 0,2 0,05 ( ) 0,05 ( ) Funghi coltivati Funghi selvatici Muschi e licheni Alghe e organismi procarioti 0,05 ( ) 0,02 ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) LEGUMI DA GRANELLA 3 0,02 ( ) 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) Fagioli Lenticchie Piselli Lupini/semi di lupini Altri SEMI E RUTTI OLEAGINOSI 0,02 ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) Semi oleaginosi Semi di lino 1 9 0,01 ( ) Semi di arachide 1 0,5 0,01 ( ) Semi di papavero 1 9 0,01 ( ) 39

42 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Semi di sesamo ,01 ( ) Semi di girasole 1 0,2 0,01 ( ) Semi di colza , Semi di soia 3 5 0,01 ( ) Semi di senape , Semi di cotone ,01 ( ) Semi di zucca 0,5 10 0,01 ( ) Semi di cartamo 1 9 0,01 ( ) Semi di borragine 0,5 15 0, Semi di camelina/dorella 0,5 15 0,01 ( ) Semi di canapa 0,5 15 0,01 ( ) Semi di ricino 0,5 15 0,01 ( ) Altri ,01 ( ) rutti oleaginosi 0,01 ( ) Olive da olio 0,05 ( ) 0, Semi di palma 1 0, Frutti di palma 0,05 ( ) 0, Capoc 1 0, Altri 0,05 ( ) 0, CEREALI 0,02 ( ) 0,1 0,05 ( ) 0,05 ( ) Orzo 3 0,2 0, Grano saraceno e altri pseudo-cereali 0,5 0,01 ( ) Mais/granturco 0,5 0, Miglio 0,5 0,01 ( ) Avena 3 0,2 0, Riso 0,5 0,01 ( ) Segale 0,5 0,01 ( ) 0,01 ( ) Sorgo 0,5 0, Frumento 0,5 0,2 0,01 ( ) Altri 0,5 0,2 40

43 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) T, CA, IN USIONI DI ER E, CACAO E CARRU E 0,5 0,02 ( ) 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0, T 0, Chicchi di caff 0, Infusioni di erbe da a) fiori 0, Camomilla Ibisco/rosella Rosa Gelsomino Tiglio Altri b) fo lie ed er e 0, Fragola Rooibos Mate Altri c) radici Valeriana Ginseng Altri d) altre parti della pianta 0, Semi di cacao 0, Carrube/pane di san Giovanni 0,1 41

44 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) LUPPOLO 60 0,02 ( ) 0,1 0,01 ( ) 10 0, SPE IE Spezie (semi) 0,5 0,02 ( ) 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0, Anice verde Grano nero/cumino nero 0, Sedano 0, Coriandolo Cumino Aneto 0, Finocchio Fieno greco 0, Noce moscata 0, Altri 0, Spezie (frutti) 0,5 0,02 ( ) 0,1 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0, Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato Pepe di Sichuan Carvi Cardamomo Bacche di ginepro Pepe (nero, verde e bianco) Vaniglia Tamarindo Altri Spezie (corteccia) 0,5 0,02 ( ) 0,1 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0, Cannella Altri Spezie (radici e rizomi) Liquirizia 0,5 0,02 ( ) 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0, Zenzero 0,5 0,02 ( ) 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0,1 42

45 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Radice gialla/curcuma 0,5 0,02 ( ) 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0, Barbaforte/rafano/cren ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Altri 0,5 0,02 ( ) 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0, Spezie (bocci) 0,5 0,02 ( ) 0,1 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0, Chiodi di garofano Capperi Altri Spezie (pistilli di fiori) 0,5 0,02 ( ) 0,1 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0, Zafferano Altri Spezie (arilli) 0,5 0,02 ( ) 0,1 0,01 ( ) 0,05 ( ) 0, Macis Altri PIANTE DA UCC ERO 0,02 ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) Barbabietole da zucchero 2 0,5 0,01 ( ) Canne da zucchero 0,5 0,05 ( ) 0, Radici di cicoria 2 0,3 0,01 ( ) Altri 0,5 0,05 ( ) 0,01 ( ) PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ANIMALI TERRESTRI 0,02 ( ) 0,05 ( ) Tessuti provenienti da 0,05 ( ) a) suini Muscolo 0,7 0, Tessuto adiposo 0,7 0,01 ( ) Fegato 0,2 0,01 ( ) Rene 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,2 0, Altri 0,05 ( ) 0,01 ( ) 43

46 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) b) o ini Muscolo 0,7 0, Tessuto adiposo 0,7 0, Fegato 0,2 0,01 ( ) Rene 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,3 0, Altri 0,05 ( ) 0,01 ( ) c) o ini Muscolo 0,7 0, Tessuto adiposo 0,7 0, Fegato 0,2 0,01 ( ) Rene 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,3 0, Altri 0,05 ( ) 0,01 ( ) d) caprini Muscolo 0,7 0, Tessuto adiposo 0,7 0, Fegato 0,2 0,01 ( ) Rene 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,3 0, Altri 0,05 ( ) 0,01 ( ) e) e uini Muscolo 0,7 0, Tessuto adiposo 0,7 0,01 ( ) Fegato 0,2 0,01 ( ) Rene 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,3 0, Altri 0,05 ( ) 0,01 ( ) 44

47 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) f) pollame Muscolo 0,05 ( ) 0, Tessuto adiposo 0,1 0,01 ( ) Fegato 0,1 0,01 ( ) Rene 0,05 0,01 ( ) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,1 0,01 ( ) Altri 0,05 ( ) 0,01 ( ) g) altri animali terrestri d'alle amento Muscolo 0,7 0, Tessuto adiposo 0,7 0,01 ( ) Fegato 0,2 0,01 ( ) Rene 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,3 0, Altri 0,05 ( ) 0,01 ( ) Latte 0,1 0,1 0,05 ( ) Bovini Pecora Capra Cavalla Altri Uova di volatili 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) Galline Anatre Oche uaglie Altri Miele e altri prodotti dell apicoltura 0,5 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,05 ( ) Anfibi e rettili 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) 45

48 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Animali invertebrati terrestri 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) Animali vertebrati terrestri selvatici 0,05 ( ) 0,05 ( ) 0,01 ( ) ( ) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. ( a ) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I. (F) Liposolubile oscalid ( ) (R) (R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Boscalid codice eccetto : somma di boscalid e metabolita 2-cloro-N-(4 -cloro-5-idrossibifenil-2-il)nicotinammide (M 510F01) compresi i suoi coniugati, espressa in boscalid ( ) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ arbaforte/rafano/cren Dazomet (metilisotiocianato risultante dall impiego di dazomet e metam) ( ) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ arbaforte/rafano/cren luazifop-p-butile (fluazifop acido (libero e coniugato)) ( ) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ arbaforte/rafano/cren Picloram ( ) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ arbaforte/rafano/cren 46

49 Piridaben ( ) ( ) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ arbaforte/rafano/cren Tebufenpirad ( ) ( ) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ arbaforte/rafano/cren 47

50 b) nella parte A è aggiunta la seguente colonna relativa alla sostanza sulfoxaflor: Residui e livelli massimi di residui (mg/ g) di antiparassitari Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ( a ) Sulfoxaflor (somma di isomeri) (1) (2) (3) RUTTA RESCA O CONGELATA RUTTA A GUSCIO Agrumi 0,01 ( ) Pompelmi Arance Limoni Limette/lime Mandarini Altri rutta a guscio 0,02 ( ) Mandorle Noci del Brasile Noci di anacardi Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del ueensland Noci di pecàn Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri Pomacee Mele 0, Pere 0, Cotogne 0,01 ( ) Nespole 0,01 ( ) Nespole del Giappone 0,01 ( ) Altri 0,01 ( ) Drupacee Albicocche 0, Ciliege (dolci) 0,01 ( ) 48

51 (1) (2) (3) Pesche 0, Prugne 0,01 ( ) Altri 0,01 ( ) acche e piccola frutta a) U e Uve da tavola Uve da vino 0,01 ( ) b) ra ole 0, c) rutti di piante ar usti e 0,01 ( ) More di rovo More selvatiche Lamponi (rossi e gialli) Altri d) Altra piccola frutta e acc e 0,01 ( ) Mirtilli Mirtilli giganti americani Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco) Uva spina (verde, rossa e gialla) Rosa canina (cinorrodonti) More di gelso (nero e bianco) Azzeruoli Bacche di sambuco Altri rutta varia 0,01 ( ) a) rutta con uccia commesti ile Datteri Fichi Olive da tavola Kumquat Carambole Cachi Jambul/ ambolan Altri b) rutti piccoli con uccia non commesti ile Kiwi (verdi, rossi, gialli) Litci Frutti della passione/maracu a Fichi d'india/fichi di cactus Melastelle/cainette Cachi di Virginia Altri 49

52 (1) (2) (3) c) rutti randi con uccia non commesti ile Avocado Banane Manghi Papaie Melagrane Cerimolia/cherimolia Guaiave/guave Ananas Frutti dell'albero del pane Durian Anona/graviola/guanabana Altri ORTAGGI RESC I O CONGELATI Ortaggi a radice e tubero 0,01 ( ) a) Patate b) rta i a radice e tu ero tropicali Radici di cassava/manioca Patate dolci Ignami Maranta/arrow root Altri c) Altri orta i a radice e tu ero escluse le ar a ietole da zucc ero Bietole Carote Sedani rapa Barbaforte/rafano/cren Topinambur Pastinaca Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo Ravanelli Salsefrica Rutabaga Rape Altri Ortaggi a bulbo 0,01 ( ) Agli Cipolle Scalogni Cipolline/cipolle verdi e cipollette Altri 50

53 (1) (2) (3) Ortaggi a frutto a) olanacee Pomodori 0, Peperoni 0, Melanzane 0, Okra/gombi 0,01 ( ) Altri 0,01 ( ) b) Cucur itacee con uccia commesti ile Cetrioli 0, Cetriolini 0,01 ( ) Zucchine 0, Altri 0,01 ( ) c) Cucur itacee con uccia non commesti ile Meloni 0, Zucche 0,01 ( ) Cocomeri/angurie 0, Altri 0,01 ( ) d) ais dolce 0,01 ( ) e) Altri orta i a frutto 0,01 ( ) Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica) a) Ca oli a infiorescenza Cavoli broccoli 0, Cavolfiori 0,01 ( ) Altri 0,01 ( ) b) Ca oli a testa 0,01 ( ) Cavoletti di Bruxelles Cavoli cappucci Altri c) Ca oli a fo lia Cavoli cinesi/pe-tsai Cavoli ricci 0,01 ( ) Altri 0,01 ( ) d) Ca oli rapa 0,01 ( ) 51

54 (1) (2) (3) Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili a) attu e e insalate Dolcetta/valerianella/gallinella 0,01 ( ) Lattughe Scarola/indivia a foglie larghe 0,01 ( ) Crescione e altri germogli e gemme 0,01 ( ) Barbarea 0,01 ( ) Rucola 0,01 ( ) Senape uncea 0,01 ( ) Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee) 0,01 ( ) Altri 0,01 ( ) b) o lie di spinaci e simili Spinaci Portulaca/porcellana 0,01 ( ) Foglie di bietole da costa e di barbabietole 0,01 ( ) Altri 0,01 ( ) c) o lie di ite e specie simili 0,01 ( ) d) Crescione ac uatico 0,01 ( ) e) Cicoria itloof cicoria el a 0,01 ( ) f) r e fresc e e fiori commesti ili Cerfoglio 0,02 ( ) Erba cipollina 0,02 ( ) Foglie di sedano 1, Prezzemolo 0,02 ( ) Salvia 0,02 ( ) Rosmarino 0,02 ( ) Timo 0,02 ( ) Basilico e fiori commestibili 0,02 ( ) Foglie di alloro/lauro 0,02 ( ) Dragoncello 0,02 ( ) Altri 0,02 ( ) Legumi 0,01 ( ) Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Piselli (senza baccello) Lenticchie Altri Ortaggi a stelo 0,01 ( ) Asparagi Cardi 52

55 (1) (2) (3) Sedani Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze Carciofi Porri Rabarbaro Germogli di bambù Cuori di palma Altri unghi, muschi e licheni 0,01 ( ) Funghi coltivati Funghi selvatici Muschi e licheni Alghe e organismi procarioti 0,01 ( ) LEGUMI DA GRANELLA 0,01 ( ) Fagioli Lenticchie Piselli Lupini/semi di lupini Altri SEMI E RUTTI OLEAGINOSI Semi oleaginosi Semi di lino 0,02 ( ) Semi di arachide 0,02 ( ) Semi di papavero 0,02 ( ) Semi di sesamo 0,02 ( ) Semi di girasole 0,02 ( ) Semi di colza 0, Semi di soia 0, Semi di senape 0,02 ( ) Semi di cotone 0,02 ( ) Semi di zucca 0,02 ( ) Semi di cartamo 0,02 ( ) Semi di borragine 0,02 ( ) Semi di camelina/dorella 0,02 ( ) Semi di canapa 0,02 ( ) Semi di ricino 0,02 ( ) Altri 0,02 ( ) rutti oleaginosi 0,02 ( ) Olive da olio Semi di palma Frutti di palma Capoc Altri 53

56 (1) (2) (3) CEREALI Orzo 0, Grano saraceno e altri pseudo-cereali 0,01 ( ) Mais/granturco 0,01 ( ) Miglio 0,01 ( ) Avena 0, Riso 0,01 ( ) Segale 0,01 ( ) Sorgo 0,01 ( ) Frumento 0, Altri 0,01 ( ) T, CA, IN USIONI DI ER E, CACAO E CARRU E 0,05 ( ) T Chicchi di caff Infusioni di erbe da a) fiori Camomilla Ibisco/rosella Rosa Gelsomino Tiglio Altri b) fo lie ed er e Fragola Rooibos Mate Altri c) radici Valeriana Ginseng Altri d) altre parti della pianta Semi di cacao Carrube/pane di san Giovanni LUPPOLO 0,05 ( ) SPE IE Spezie (semi) 0,05 ( ) Anice verde Grano nero/cumino nero 54

57 (1) (2) (3) Sedano Coriandolo Cumino Aneto Finocchio Fieno greco Noce moscata Altri Spezie (frutti) 0,05 ( ) Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato Pepe di Sichuan Carvi Cardamomo Bacche di ginepro Pepe (nero, verde e bianco) Vaniglia Tamarindo Altri Spezie (corteccia) 0,05 ( ) Cannella Altri Spezie (radici e rizomi) Liquirizia 0,05 ( ) Zenzero 0,05 ( ) Radice gialla/curcuma 0,05 ( ) Barbaforte/rafano/cren ( ) Altri 0,05 ( ) Spezie (bocci) 0,05 ( ) Chiodi di garofano Capperi Altri Spezie (pistilli di fiori) 0,05 ( ) Zafferano Altri Spezie (arilli) 0,05 ( ) Macis Altri PIANTE DA UCC ERO 0,01 ( ) Barbabietole da zucchero Canne da zucchero Radici di cicoria Altri 55

58 (1) (2) (3) PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE ANIMALI TERRESTRI Tessuti provenienti da a) suini Muscolo 0,01 ( ) Tessuto adiposo 0,01 ( ) Fegato 0, Rene 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,01 ( ) Altri 0,01 ( ) b) o ini Muscolo 0, Tessuto adiposo 0, Fegato 0, Rene 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,01 ( ) Altri 0,01 ( ) c) o ini Muscolo 0, Tessuto adiposo 0, Fegato 0, Rene 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,01 ( ) Altri 0,01 ( ) d) caprini Muscolo 0, Tessuto adiposo 0, Fegato 0, Rene 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,01 ( ) Altri 0,01 ( ) e) e uini Muscolo 0, Tessuto adiposo 0, Fegato 0, Rene 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,01 ( ) Altri 0,01 ( ) f) pollame 0,01 ( ) Muscolo Tessuto adiposo 56

59 (1) (2) (3) Fegato Rene Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri g) altri animali terrestri d'alle amento Muscolo 0, Tessuto adiposo 0, Fegato 0, Rene 0, Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,01 ( ) Altri 0,01 ( ) Latte 0, Bovini Pecora Capra Cavalla Altri Uova di volatili 0,01 ( ) Galline Anatre Oche uaglie Altri Miele e altri prodotti dell apicoltura 0,05 ( ) Anfibi e rettili 0,01 ( ) Animali invertebrati terrestri 0,01 ( ) Animali vertebrati terrestri selvatici 0,01 ( ) ( ) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. ( a ) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I. Sulfoxaflor ( ) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ arbaforte/rafano/cren 57

60 c) nella parte B, le colonne relative alle sostanze ditiocarbammati e tiram sono sostituite dalle seguenti: Residui e livelli massimi di residui (mg/ g) di antiparassitari Numero di codice Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ( a ) Ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) Tiram (espresso in tiram) (1) (2) (3) (4) Nespole 5( ) 0,1 ( ) Nespole del Giappone 5( ) 0,1 ( ) Rosa canina (cinorrodonti) 0,05 ( ) 0,1 ( ) More di gelso (nero e bianco) 0,05 ( ) 0,1 ( ) Azzeruoli 0,05 ( ) 0,1 ( ) Bacche di sambuco 0,05 ( ) 0,1 ( ) Carambole 0,05 ( ) 0,1 ( ) Cachi 0,05 ( ) 0,1 ( ) Jambul/ ambolan 0,05 ( ) 0,1 ( ) Fichi d'india/fichi di cactus 0,05 ( ) 0,1 ( ) Melastelle/cainette 0,05 ( ) 0,1 ( ) Cachi di Virginia 0,05 ( ) 0,1 ( ) Cerimolia/cherimolia 0,05 ( ) 0,1 ( ) Guaiave/guave 0,05 ( ) 0,1 ( ) Frutti dell'albero del pane 0,05 ( ) 0,1 ( ) Durian 0,05 ( ) 0,1 ( ) Anona/graviola/guanabana 0,05 ( ) 0,1 ( ) Maranta/arrow root 0,05 ( ) 0,1 ( ) Barbarea 5( ) 0,1 ( ) Senape uncea 5( ) 0,1 ( ) Portulaca/porcellana 5( ) 0,1 ( ) c) o lie di ite e specie simili 0,05 ( ) 0,1 ( ) Salvia 5( ) 0,1 ( ) Rosmarino 5( ) 0,1 ( ) Timo 5( ) 0,1 ( ) Basilico e fiori commestibili 5( ) 0,1 ( ) Foglie di alloro/lauro 5( ) 0,1 ( ) Dragoncello 5( ) 0,1 ( ) 58

61 (1) (2) (3) (4) Germogli di bambù 0,05 ( ) 0,1 ( ) Cuori di palma 0,05 ( ) 0,1 ( ) Alghe e organismi procarioti 0,05 ( ) 0,1 ( ) Semi di cartamo 0,1 ( ) 0,1 ( ) Semi di borragine 0,1 ( ) 0,1 ( ) Semi di camelina/dorella 0,1 ( ) 0,1 ( ) Semi di ricino 0,1 ( ) 0,1 ( ) Semi di palma 0,1 ( ) 0,1 ( ) Frutti di palma 0,1 ( ) 0,1 ( ) Capoc 0,1 ( ) 0,1 ( ) Chicchi di caff 0,1 ( ) 0,2 ( ) Infusioni di erbe da 0,1 ( ) 0,2 ( ) a) fiori 0,1 ( ) 0,2 ( ) Camomilla 0,1 ( ) 0,2 ( ) Ibisco/rosella 0,1 ( ) 0,2 ( ) Rosa 0,1 ( ) 0,2 ( ) Gelsomino 0,1 ( ) 0,2 ( ) Tiglio 0,1 ( ) 0,2 ( ) Altri 0,1 ( ) 0,2 ( ) b) fo lie ed er e 0,1 ( ) 0,2 ( ) Fragola 0,1 ( ) 0,2 ( ) Rooibos 0,1 ( ) 0,2 ( ) Mate 0,1 ( ) 0,2 ( ) Altri 0,1 ( ) 0,2 ( ) c) radici 0,1 ( ) 0,2 ( ) Valeriana 0,1 ( ) 0,2 ( ) Ginseng 0,1 ( ) 0,2 ( ) Altri 0,1 ( ) 0,2 ( ) d) altre parti della pianta 0,1 ( ) 0,2 ( ) Semi di cacao 0,1 ( ) 0,2 ( ) Carrube/pane di san Giovanni 0,1 ( ) 0,2 ( ) SPE IE Spezie (semi) 0,1 ( ) 0,2 ( ) Anice verde 0,1 ( ) 0,2 ( ) Grano nero/cumino nero 0,1 ( ) 0,2 ( ) Sedano 0,1 ( ) 0,2 ( ) Coriandolo 0,1 ( ) 0,2 ( ) 59

62 (1) (2) (3) (4) Cumino 0,1 ( ) 0,2 ( ) Aneto 0,1 ( ) 0,2 ( ) Finocchio 0,1 ( ) 0,2 ( ) Fieno greco 0,1 ( ) 0,2 ( ) Noce moscata 0,1 ( ) 0,2 ( ) Altri 0,1 ( ) 0,2 ( ) Spezie (frutti) 0,1 ( ) 0,2 ( ) Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato 0,1 ( ) 0,2 ( ) Pepe di Sichuan 0,1 ( ) 0,2 ( ) Carvi 0,1 ( ) 0,2 ( ) Cardamomo 0,1 ( ) 0,2 ( ) Bacche di ginepro 0,1 ( ) 0,2 ( ) Pepe (nero, verde e bianco) 0,1 ( ) 0,2 ( ) Vaniglia 0,1 ( ) 0,2 ( ) Tamarindo 0,1 ( ) 0,2 ( ) Altri 0,1 ( ) 0,2 ( ) Spezie (corteccia) 0,1 ( ) 0,2 ( ) Cannella 0,1 ( ) 0,2 ( ) Altri 0,1 ( ) 0,2 ( ) Spezie (radici e rizomi) Liquirizia 0,1 ( ) 0,2 ( ) Zenzero 0,1 ( ) 0,2 ( ) Radice gialla/curcuma 0,1 ( ) 0,2 ( ) Barbaforte/rafano/cren ( ) ( ) Altri 0,1 ( ) 0,2 ( ) Spezie (bocci) 0,2 ( ) Chiodi di garofano 0,1 ( ) 0,2 ( ) Capperi 25 0,2 ( ) Altri 0,1 ( ) 0,2 ( ) Spezie (pistilli di fiori) 0,1 ( ) 0,2 ( ) Zafferano 0,1 ( ) 0,2 ( ) Altri 0,1 ( ) 0,2 ( ) Spezie (arilli) 0,1 ( ) 0,2 ( ) Macis 0,1 ( ) 0,2 ( ) Altri 0,1 ( ) 0,2 ( ) PIANTE DA UCC ERO 0,1 ( ) Barbabietole da zucchero 2 0,1 ( ) Canne da zucchero 0,05 ( ) 0,1 ( ) Radici di cicoria 0,05 ( ) 0,1 ( ) Altri 0,05 ( ) 0,1 ( ) 60

63 (1) (2) (3) (4) e) e uini 0,05 ( ) Muscolo 0,05 ( ) Tessuto adiposo 0,05 ( ) Fegato 0,05 ( ) Rene 0,05 ( ) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,05 ( ) Altri 0,05 ( ) g) altri animali terrestri d'alle amento 0,05 ( ) Muscolo 0,05 ( ) Tessuto adiposo 0,05 ( ) Fegato 0,05 ( ) Rene 0,05 ( ) Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) 0,05 ( ) Altri 0,05 ( ) Anatre 0,05 ( ) Oche 0,05 ( ) uaglie 0,05 ( ) Altri 0,05 ( ) Miele e altri prodotti dell apicoltura 0,05 ( ) Anfibi e rettili 0,05 ( ) Animali invertebrati terrestri 0,05 ( ) Animali vertebrati terrestri selvatici 0,05 ( ) ( ) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. ( a ) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I. Ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) Tra parentesi: origine del residuo (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiram; z: ziram). Gli LMR espressi in CS2 possono derivare da ditiocarbammati differenti e non riflettono quindi un'unica buona pratica agricola. Non è appropriato pertanto utilizzare questi LMR per verificare il rispetto di una buona pratica agricola. ( ) (ma, mz, me, pr, t, z) Nespole Nespole del Giappone ( ) (mz, me, t) arbarea Senape uncea Portulaca/porcellana ( ) (mz, me) Salvia Rosmarino Timo asilico e fiori commestibili 61

64 oglie di alloro/lauro Dragoncello ( ) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ arbaforte/rafano/cren Tiram (espresso in tiram) Dal momento che l'insieme dei ditiocarbammati dà il residuo finale CS2, è generalmente impossibile distinguerli gli uni dagli altri. Tuttavia per i residui di propineb, ziram e tiram sono disponibili metodi di prova individuali. Tali metodi vanno utilizzati caso per caso, quando è necessaria la quantificazione specifica delle sostanze propineb, ziram e/o tiram. ( ) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice ), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/ arbaforte/rafano/cren 16CE

65 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2 DELLA COMMISSIONE del 4 gennaio 2016 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

66 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale 64

67 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione MA 92,0 ZZ 92, MA 88,9 ZZ 88, MA 36,1 ZZ 36, EG 48,7 ZA 74,1 ZZ 61, MA 69, , , , ZZ 69,2 TR 86,4 ZZ 86, TR 96,9 ZZ 96, CL 85,7 US 154,1 ZZ 119,9 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 16CE

68 DECISIONE (UE) 2016/3 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 18 novembre 2015 che stabilisce i principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti nei gruppi di vigilanza congiunti del Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/36) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( 1 ), in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 7, considerando quanto segue: (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del (di seguito «il regolamento sull'mvu») prevede che la Banca centrale europea (BCE) sia responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU). Il considerando 79 del regolamento sull'mvu afferma che una vigilanza efficace presuppone personale estremamente motivato, adeguatamente formato e imparziale. (2) In conformità agli articoli da 3 a 6 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea ( 2 ) (di seguito, «il regolamento quadro sull'mvu»), la BCE è responsabile dell'istituzione e della composizione dei gruppi di vigilanza congiunti (GVC), composti da personale della BCE e delle autorità nazionali competenti (ANC). Il coordinatore del GVC, assistito dal sub-coordinatore o dai sub-coordinatori delle ANC, assicura il coordinamento dei lavori all'interno del gruppo di vigilanza congiunto. (3) Alla luce dell'importante ruolo dei sub-coordinatori delle ANC nel coordinamento dei membri del GVC appartenenti alla rispettiva ANC, appare necessario e proporzionato introdurre un procedimento uniforme per la presentazione di un feedback sul loro operato nei GVC. Coadiuvando il miglioramento continuo dell'operato dei sub-coordinatori delle ANC, il feedback sull'operato nell'mvu aiuta ad assicurare il corretto funzionamento dei GVC. Il feedback sull'operato nell'mvu assume inizialmente la forma di una prova sul campo limitata nel tempo. Sulla base dell'esperienza acquisita durante la prova sul campo, sarà valutata una più ampia adozione del meccanismo relativo al feedback sull'operato nell'mvu. Le ANC e la BCE sono esclusivamente responsabili per la valutazione dell'operato del proprio personale. Le ANC possono usare il feedback ricevuto ai sensi della presente decisione nella gestione quotidiana del proprio personale, ed esso può servire da contributo ai sistemi valutativi interni delle ANC, se consentito dalla pertinente normativa nazionale. (4) Riconoscendo che il feedback sull'operato è necessario per la gestione dei GVC, il Garante europeo della protezione dei dati ha approvato il meccanismo relativo al feedback sull'operato nell'mvu, a condizione che il funzionamento preciso del meccanismo sia definito in un atto giuridico adottato a livello adeguato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento sull'mvu e all'articolo 2 del regolamento quadro sull'mvu. ( 1 ) GU L 287 del , pag. 63. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'mvu) (BCE/2014/17) (GU L 141 del , pag. 1). 66

69 Articolo 2 Feedback sull'operato nell'mvu 1. I sub-coordinatori delle ANC nei GVC ricevono un feedback sull'operato proprio e del proprio gruppo di vigilanza nell'assolvimento dei rispettivi compiti in seno al GVC, nel rispetto ed in conformità dei principi stabiliti nell'allegato I. 2. Dopo che sono stati stabiliti i principali compiti ed obiettivi dei sub-coordinatori delle ANC, il feedback è fornito in relazione al ciclo di feedback che inizia nel giorno di entrata in vigore della presente decisione, come indicato all'articolo 3, e termina il 29 febbraio La presente decisione entra in vigore il 20 novembre Articolo 3 Entrata in vigore Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 novembre Per il Consiglio direttivo della BCE Il Presidente della BCE Mario DRAGHI 67

70 ALLEGATO I Principi per la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle anc nei gruppi di vigilanza congiunti del Meccanismo di vigilanza unico (Feedback sull'operato nell'mvu) Principio 1 Ambito del feedback sull'operato nell'mvu I sub-coordinatori delle ANC nei GVC saranno destinatari del feedback sull'operato nell'mvu, a condizione che essi prestino il proprio lavoro in un GVC sulla base di almeno il 25 % di una posizione equivalente a tempo pieno, come definita nella disciplina del rapporto di impiego della rispettiva ANC. Principio 2 Finalità del feedback sull'operato nell'mvu Al fine di assicurare e di migliorare il funzionamento dell'mvu nel suo complesso, il feedback sull'operato nell'mvu fornirà un riscontro e valuterà l'operato dei sub-coordinatori delle ANC nell'assolvimento dei propri compiti, al fine di sviluppare ulteriormente la comprensione da parte di essi degli obiettivi e delle competenze comuni all'mvu, accrescendo in tal modo la motivazione tra i membri del gruppo. Principio 3 Procedimento relativo al feedback sull'operato nell'mvu per i sub-coordinatori delle ANC 1. All'inizio del ciclo di feedback, il coordinatore del GVC fissa i principali compiti ed obiettivi del sub-coordinatore dell'anc di cui al Principio 1, dopo averlo consultato. Tali principali compiti ed obiettivi saranno indicati nel modulo di feedback dell'mvu. 2. Il coordinatore del GVC deve fornire a ciascun sub-coordinatore dell'anc di cui al Principio 1 un orientamento continuo e un feedback informale durante tutto il ciclo di feedback. Al termine del ciclo di feedback, il coordinatore del GVC presenterà a ciascun sub-coordinatore dell'anc di cui al Principio 1 un feedback di fine ciclo, sia oralmente che in forma scritta nel modulo di feedback dell'mvu. 3. Sia i feedback intermedi che quello di fine ciclo terrano in considerazione i principali compiti e obiettivi dei subcoordinatori delle ANC, come indicati nel modulo di feedback dell'mvu, le competenze dell'mvu indicate nell'allegato II e il contributo dei rispettivi gruppi al funzionamento complessivo del GVC. Principio 4 Accesso al feedback sull'operato nell'mvu 1. Il feedback di fine ciclo sull'operato dei sub-coordinatori delle ANC in un GVC può essere reso accessibile alla rispettiva ANC e può essere da essa usato al fine di rendere più agevole la gestione ordinaria del proprio personale, se consentito dalle discipline nazionali applicabili. 2. Le ANC possono scegliere di usare il feedback sull'operato nell'mvu come contributo aggiuntivo ai propri sistemi interni di valutazione delle prestazioni, se consentito dalle discipline nazionali applicabili. 3. L'accesso al feedback sull'operato nell'mvu, compreso il suo trasferimento, sarà consentito alle ANC in conformità all'articolo 8, lett. a), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). ( 1 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del , pag. 1). 68

71 Principio 5 Protezione dei dati personali trattati nel contesto del feedback sull'operato nell'mvu 1. I dati relativi al feedback sull'operato nell'mvu saranno trattati dalla BCE in conformità al Regolamento (CE) n. 45/ I dati relativi al feedback sull'operato devono essere usati esclusivamente per le finalità descritte nei Principi 2 e 4, e i dati devono essere conservati per un periodo massimo di cinque anni. ALLEGATO II ELENCO DELLE COMPETENZE DELL'MVU Conoscenza professionale: Conoscenza delle politiche, delle metodologie e delle normative di vigilanza, in particolare nel contesto dell'mvu, nonchè del funzionamento delle istituzioni finanziarie. Si mantiene aggiornato sugli sviluppi in tali campi e applica le conoscenze alle aree di lavoro pertinenti. Comunicazione: Comunica le informazioni in maniera chiara e concisa a gruppi ed individui, in forma orale o scritta, in modo da garantire che essi comprendano le informazioni ed il messaggio. Ascolta e risponde in maniera pertinente agli altri. Cooperazione e collaborazione: Costruisce e mantiene rapporti di lavoro collaborativi nel continuo con i colleghi, per il raggiungimento degli obiettivi europei del gruppo. Sviluppa e mantiene rapporti efficaci con gli altri, al fine di incoraggiare e supportare il lavoro di gruppo. Condivide in maniera proattiva dati, informazioni e conoscenza all'interno del gruppo. Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi: Svolge i compiti con tenacia e perseveranza, persegue soluzioni orientate al successo adattando il proprio comportamento in modo da individuare un approccio adeguato a raggiungere un esito favorevole. Capacità di giudizio e intrusività di analisi: Analizza e valuta situazioni, dati e informazioni al fine di sviluppare strategie, piani e politiche appropriati. Comprende ed elabora prospettive diverse e opposte su una medesima questione, se necessario, adatta gli approcci come richiesto dal mutamento degli elementi di una situazione, considera i problemi da prospettive nuove e amplia e sviluppa le opinioni o le soluzioni proposte da altri. Si sforza di comprendere appieno le questioni prima di formulare una raccomandazione o raggiungere una conclusione, raccogliendo per quanto necessario informazioni complete e corrette, arriva a conclusioni solide ponendo in maniera rispettosa una serie di domande intrusive e rimanendo continuamente attento ad individuare potenziali questioni e informazioni. Grado di consapevolezza e capacità di anticipare gli eventi: Guarda oltre il proprio ruolo per individuare il più ampio contesto in cui opera, avendo una piena comprensione delle differenti funzioni/aree, dimostrando consapevolezza dei diversi contesti culturali e dei diversi punti di vista, e valutando le implicazioni delle proprie decisioni su altri. Guarda in avanti e precorre le opportunità e le minacce future, assumendo l'iniziativa per creare opportunità o evitare un problema futuro. Agire in maniera obiettiva con integrità e indipendenza: Agisce in maniera indipendente ed obiettiva, nell'interesse dell'unione nel suo insieme, sulla base degli standard di professionalità dell'mvu, verifica le circostanze per acquisire un quadro completo e realistico di una situazione. Si sforza di ridurre o eliminare le prevenzioni, i pregiudizi o le valutazioni soggettive, basandosi su dati e fatti verificabili. Gestione di gruppi dell'mvu (applicabile al solo personale di grado manageriale): Dirige gruppi (virtuali/remoti) e li guida verso gli obiettivi del gruppo. Coordina le attività del gruppo al di là dei rispettivi confini, indicando la direzione e usando le competenze e la diversità del gruppo nel modo più efficace ed efficiente. Lavora per ridurre e fare fronte all'ambiguità e trova modi per dirigere e fornire risultati in circostanze incerte. 16CE

72 REGOLAMENTO (UE) 2016/4 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti essenziali per la protezione ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ( 1 ), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale contenuti nei volumi I e II dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale (di seguito denominata la «convenzione di Chicago»), nella versione in vigore il 17 novembre 2011, fatte salve le appendici di tale allegato. (2) I volumi I e II dell'allegato 16 della convenzione di Chicago sono stati modificati nel 2014 con l'introduzione di nuove norme acustiche. (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 216/2008. (4) Le misure previste nel presente regolamento si basano sul parere rilasciato dall'agenzia europea per la sicurezza aerea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 216/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale riportati nell'emendamento 11-B del volume II e nell'emendamento 8 del volume II dell'allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione entrata in vigore il 1 o gennaio 2015, fatte salve le appendici dell'allegato 16.» ( 1 ) GU L 79 del , pag

73 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 16CE

74 REGOLAMENTO (UE) 2016/5 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'attuazione dei requisiti essenziali per la protezione ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ( 1 ), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008 dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze devono soddisfare i requisiti per la protezione ambientale contenuti nei volumi I e II dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale (di seguito denominata la «convenzione di Chicago»), nella versione in vigore il 17 novembre 2011, fatte salve le appendici di tale allegato. Tali requisiti sono stati attuati nel diritto dell'unione mediante il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione ( 2 ). (2) I volumi I e II dell'allegato 16 della convenzione di Chicago sono stati modificati nel 2014 con l'introduzione di nuove norme acustiche. (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n 748/2012. (4) Le misure previste nel presente regolamento si basano sul parere rilasciato dall'agenzia europea per la sicurezza aerea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'allegato I (parte 21) del regolamento (CE) n. 748/2012, il testo della lettera a) del punto 21.A.18 è sostituito dal seguente: «a) I requisiti acustici di riferimento per il rilascio di certificati di omologazione di aeromobili sono quelli prescritti ai sensi delle disposizioni del capitolo 1 dell'allegato 16, volume 1, parte 2 della Convenzione di Chicago e: 1. per i velivoli subsonici a reazione, nel volume I, parte II, capitoli 2, 3, 4 e 14, secondo i casi; 2. per i velivoli ad elica, nel volume I, parte II, capitoli 3, 4, 5, 6, 10 e 14, secondo i casi; 3. per gli elicotteri, nel volume I, parte II, capitoli 8 e 11, secondo i casi; ( 1 ) GU L 79 del , pag. 1. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del , pag. 1). 72

75 4. per i velivoli supersonici, nel volume I, parte II, capitolo 12, secondo i casi. nonché 5. per gli aeromobili a rotore basculante, nel volume I, parte II, capitolo 13, secondo i casi.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 16CE

76 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/6 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 1 ), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii), considerando quanto segue: (1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell'unione per i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute pubblica e degli animali e l'ambiente qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri. (2) Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento negli alimenti applicabili in Giappone. Tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione ( 2 ). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 ( 3 ), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 ( 4 ). Quest'ultimo è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 ( 5 ), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 ( 6 ). (3) Dal momento che il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 prevede che le misure ivi stabilite siano riesaminate entro il 31 marzo 2015, e al fine di tener conto degli ulteriori sviluppi della situazione e dei dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari per il 2014, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 e adottare un nuovo regolamento. (4) Le misure in vigore sono state riesaminate tenendo conto di oltre dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e di oltre dati di occorrenza sulla radioattività nella carne bovina forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il quarto periodo vegetativo successivo all'incidente. (5) Le bevande alcoliche di cui ai codici NC da 2203 a 2208 non sono più esplicitamente escluse dal campo di applicazione poiché gli obblighi di campionamento e analisi e di dichiarazione si applicano a un elenco definito di alimenti per animali e prodotti alimentari. (6) I dati presentati dalle autorità giapponesi dimostrano che non occorre più imporre, prima dell'esportazione nell'unione, il campionamento e l'analisi di alimenti per animali e prodotti alimentari originari delle prefetture di Aomori e Saitama per accertare la presenza di radioattività. ( 1 ) GU L 31 dell' , pag. 1. ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 80 del , pag. 5). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011 (GU L 252 del , pag. 10). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 29 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (GU L 92 del , pag. 16). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (GU L 299 del , pag. 31). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 95 del , pag. 1). 74

77 (7) Per quanto concerne gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari della prefettura di Fukushima, l'assenza di casi di non conformità riscontrati dalle autorità giapponesi per due anni consecutivi (2013 e 2014) è stata utilizzata, ai fini dell'attuale riesame, come criterio per revocare l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'unione per tali alimenti per animali e prodotti alimentari. Per gli altri alimenti per animali e prodotti alimentari originari di detta prefettura, è opportuno mantenere in vigore l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'unione. (8) Al fine di agevolare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno formularne le disposizioni raggruppando insieme le prefetture per le quali esiste l'obbligo, prima dell'esportazione nell'unione, di campionamento e analisi degli stessi tipi di alimenti per animali e prodotti alimentari. (9) Per quanto riguarda le prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Iwate e Chiba, sono attualmente obbligatori il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'unione, di funghi, prodotti della pesca, riso, semi di soia, grano saraceno e talune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. Lo stesso obbligo si applica ai prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % questi prodotti. I dati di occorrenza per il quarto periodo vegetativo dimostrano che per molti di tali alimenti per animali e prodotti alimentari non è più opportuno imporre il campionamento e l'analisi prima dell'esportazione nell'unione. (10) Per quanto riguarda le prefetture di Akita, Yamagata e Nagano, sono attualmente obbligatori il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'unione, di funghi e talune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. I dati di occorrenza per il quarto periodo vegetativo dimostrano che per una delle piante selvatiche commestibili non è più opportuno imporre il campionamento e l'analisi prima dell'esportazione nell'unione. Poiché sono stati invece riscontrati casi di non conformità in una pianta selvatica commestibile, è opportuno imporre il campionamento e l'analisi di tale pianta selvatica commestibile originaria delle prefetture indicate. (11) I dati di occorrenza per il quarto periodo vegetativo dimostrano che è opportuno mantenere in vigore l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'unione dei funghi originari delle prefetture di Shizuoka, Yamanashi e Niigata. Poiché sono stati riscontrati casi di non conformità in una pianta selvatica commestibile, è opportuno imporre il campionamento e l'analisi di tale pianta selvatica commestibile originaria delle prefetture indicate. (12) I controlli effettuati all'importazione indicano che le condizioni particolari stabilite dal diritto dell'unione sono correttamente applicate dalle autorità giapponesi e che non sono stati riscontrati casi di non conformità in occasione dei controlli all'importazione per più di tre anni. È pertanto opportuno mantenere la bassa frequenza dei controlli all'importazione e abrogare l'obbligo per gli Stati membri di informare ogni tre mesi la Commissione di tutti i risultati delle analisi mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF). (13) Le misure transitorie previste dalla legislazione giapponese di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 non sono più rilevanti per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari attualmente importati dal Giappone e non dovrebbero pertanto essere più contemplate dal presente regolamento. (14) È opportuno prevedere un riesame delle disposizioni del presente regolamento quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi intesi ad accertare la presenza di radioattività in alimenti per animali e prodotti alimentari del quinto periodo vegetativo (2015) successivo all'incidente, vale a dire entro il 30 giugno I criteri del riesame saranno determinati al momento del riesame. (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Campo di applicazione Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio ( 1 ) («i prodotti») originari del Giappone o da esso provenienti, esclusi: a) i prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011; ( 1 ) Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del , pag. 11). 75

78 b) le scorte personali di alimenti per animali e prodotti alimentari di origine animale di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione ( 1 ); c) le scorte personali di alimenti per animali e prodotti alimentari di origine non animale, a carattere non commerciale e destinate a una persona fisica unicamente per uso e consumo personale. In caso di dubbio, l'onere della prova incombe al destinatario dei prodotti. Ai fini del presente regolamento, per «partita» si intende: Articolo 2 Definizione per i prodotti per i quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi a norma dell'articolo 5, una quantità di qualsiasi alimento per animali o prodotto alimentare che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, della stessa classe o descrizione, oggetto degli stessi documenti, trasportata con gli stessi mezzi di trasporto e proveniente dalla stessa prefettura del Giappone, per gli altri prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, una quantità di qualsiasi alimento per animali o prodotto alimentare che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, oggetto degli stessi documenti, trasportata con gli stessi mezzi di trasporto e proveniente da una o più prefetture del Giappone, nei limiti della dichiarazione di cui all'articolo 5. Articolo 3 Importazione nell'unione Possono essere importati nell'unione solo i prodotti conformi al presente regolamento. Articolo 4 Livelli massimi di cesio-134 e cesio-137 I prodotti rispettano i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137 di cui all'allegato I. Articolo 5 Dichiarazione per taluni prodotti 1. Ogni partita di funghi, pesce e prodotti della pesca ad eccezione dei pettinidi, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o di prodotti da essi derivati o di alimenti per animali e prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, originari del Giappone o da esso provenienti, è accompagnata da una dichiarazione valida redatta e firmata a norma dell'articolo La dichiarazione di cui al paragrafo 1 attesta che i prodotti sono conformi alla legislazione vigente in Giappone. 3. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che: a) il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011; o b) il prodotto non è originario di una delle prefetture elencate nell'allegato II ( 2 ) per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto, né proveniente da una di esse; o ( 1 ) Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del , pag. 1). ( 2 ) L'elenco di prodotti figurante all'allegato II lascia impregiudicate le prescrizioni del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del , pag. 1). 76

79 c) il prodotto è proveniente da una delle prefetture elencate nell'allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto, ma non è originario di una di esse né è stato esposto a radioattività durante il transito; o d) il prodotto è originario di una delle prefetture elencate nell'allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto ed è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi; o e) se non è nota l'origine del prodotto o degli ingredienti presenti in misura superiore al 50 %, il prodotto è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi. 4. Il pesce e i prodotti della pesca catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba o Iwate sono accompagnati dalla dichiarazione di cui al paragrafo 1 e da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi, indipendentemente dal loro luogo di sbarco. Articolo 6 Redazione e firma della dichiarazione 1. La dichiarazione di cui all'articolo 5 è redatta conformemente al modello riportato nell'allegato III. 2. Per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e c), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità giapponese competente o da un rappresentante autorizzato di un ente autorizzato dall'autorità giapponese competente sotto l'autorità e la supervisione dell'autorità giapponese competente. 3. Per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere d) ed e), e all'articolo 5, paragrafo 4, la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità giapponese competente ed è accompagnata da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi. Articolo 7 Identificazione Ogni partita di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è identificata da un codice che è riportato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, nel rapporto di analisi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, nel documento comune di entrata o nel documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e nel certificato sanitario che accompagna la partita. Articolo 8 Posti d'ispezione frontalieri e punto di entrata designato 1. Le partite di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono immesse nell'unione attraverso un punto di entrata designato ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ( 1 ) («punto di entrata designato»). 2. Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio ( 2 ). Tali partite sono immesse nell'unione attraverso un posto d'ispezione frontaliero ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), di tale direttiva. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del , pag. 11). ( 2 ) Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del , pag. 9). 77

80 Articolo 9 Notifica preventiva 1. Gli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o i loro rappresentanti notificano anticipatamente l'arrivo di ogni partita di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo Ai fini della notifica preventiva, gli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o i loro rappresentanti compilano: a) per i prodotti di origine non animale: la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009, tenendo presenti le note orientative per la compilazione del DCE figuranti nell'allegato II di detto regolamento. Ai fini del presente regolamento, la casella I.13 del DCE può contenere più di un codice di prodotto; b) per il pesce e i prodotti della pesca: il documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione ( 1 ). Il rispettivo documento è trasmesso all'autorità competente del punto di entrata designato o del posto d'ispezione frontaliero almeno due giorni lavorativi prima dell'arrivo fisico della partita. Articolo 10 Controlli ufficiali 1. Le autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano i seguenti controlli sui prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1: a) controlli documentali su tutte le partite; b) controlli casuali di identità e fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di cesio-134 e cesio-137. I risultati delle analisi sono resi disponibili entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi. 2. Qualora i risultati delle analisi di laboratorio provino che le garanzie fornite nella dichiarazione di cui all'articolo 5 sono false, la dichiarazione è ritenuta non valida e la partita di alimenti per animali e di prodotti alimentari non è conforme al presente regolamento. Articolo 11 Spese Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali di cui all'articolo 10 e dalle eventuali misure adottate in caso di non conformità sono a carico degli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari. Articolo 12 Immissione in libera pratica 1. L'immissione in libera pratica di ogni partita di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è soggetta alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o di un suo rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta effettuati tutti i controlli ufficiali. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 del DCE e sia firmata nella casella II.21 del DCE. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE. L'immissione in libera pratica di tali partite è soggetta al regolamento (CE) n. 136/2004. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del , pag. 11). 78

81 Articolo 13 Prodotti non conformi I prodotti che non rispettano le prescrizioni del presente regolamento non vengono immessi sul mercato. Tali prodotti sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati in Giappone. Articolo 14 Riesame Il presente regolamento è riesaminato entro il 30 giugno Il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 è abrogato. Articolo 15 Abrogazione Articolo 16 Disposizione transitoria In deroga all'articolo 3, possono essere importati nell'unione: a) i prodotti conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014; e b) i prodotti che hanno lasciato il Giappone prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o che hanno lasciato il Giappone dopo l'entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 1 o febbraio 2016 e che sono accompagnati da una dichiarazione conforme al regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014, emessa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 17 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 79

82 ALLEGATO I Livelli massimi per i prodotti alimentari ( 1 ) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia Latte e bevande a base di latte Acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate Altri prodotti alimentari Somma di cesio-134 e cesio ( 2 ) 50 ( 2 ) 10 ( 2 ) 100 ( 2 ) ( 1 ) Per i prodotti essiccati destinati ad essere consumati ricostituiti, il livello massimo si applica al prodotto ricostituito pronto per il consumo. Per i funghi essiccati si applica un fattore di ricostituzione pari a 5. Per il tè il livello massimo si applica all'infuso di foglie di tè non fermentate. Il fattore di trasformazione per il tè essiccato è 50; di conseguenza il livello massimo di 500 Bq/kg per le foglie di tè essiccate garantisce che il livello nell'infuso non ecceda il valore massimo di 10 Bq/kg. ( 2 ) Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87. Livelli massimi per gli alimenti per animali ( 1 ) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese Alimenti destinati a bovini ed equini Alimenti destinati ai suini Alimenti destinati al pollame Alimenti destinati ai pesci ( 3 ) Somma di cesio-134 e cesio ( 2 ) 80 ( 2 ) 160 ( 2 ) 40 ( 2 ) ( 1 ) Livello massimo relativo a un alimento con un tenore di umidità del 12 %. ( 2 ) Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (GU L 83 del , pag. 78). ( 3 ) Eccetto gli alimenti per pesci ornamentali. 80

83 ALLEGATO II Alimenti per animali e prodotti alimentari per i quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell'esportazione nell'unione a) Prodotti originari della prefettura di Fukushima: funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , , , , , , , , , , e ; pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, , , 1604 e 1605, ad eccezione dei pettinidi di cui ai codici NC , e ; riso e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC 1006, , , , , , , , , , , 1901, , , e ; semi di soia e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , e 1507; farfaraccio maggiore o giapponese (fuki) (Petasites japonicus) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , , , e ; felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; kaki (Diospyros sp.) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , , e ; b) prodotti originari delle prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba o Iwate: funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , , , , , , , , , , e ; pesci e prodotti della pesca che rientrano nei codici NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, , , 1604 e 1605, ad eccezione dei pettinidi di cui ai codici NC , e ; Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , , , e ; felce maggiore (Pteridium aquilinum) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; 81

84 felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; felce penna di struzzo (Matteuccia struthioptheris) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; c) prodotti originari delle prefetture di Akita, Yamagata o Nagano: funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , , , , , , , , , , e ; Aralia spp. e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; germogli di bambù (Phyllostacys pubescens) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , , , e ; felce florida giapponese (Osmunda japonica) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; d) prodotti originari delle prefetture di Yamanashi, Shizuoka o Niigata: funghi e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , , , , , , , , , , e ; koshiabura (germoglio di Eleuterococcus sciadophylloides) e relativi prodotti derivati che rientrano nei codici NC , , e ; e) prodotti composti contenenti per oltre il 50 % prodotti di cui alle lettere da a) a d) del presente allegato. 82

85 ALLEGATO III Dichiarazione per l'importazione nell'unione di... (prodotto e paese di origine) Codice identificativo del lotto... Numero della dichiarazione... A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima,... [rappresentante autorizzato di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6] DICHIARA che [prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6] della presente partita così composta: (descrizione della partita, prodotto, numero e tipo di colli, peso netto o lordo) imbarcata a... (luogo di imbarco) il... (data di imbarco) da... (identificazione del trasportatore) diretta a... (località e paese di destinazione) proveniente dallo stabilimento (denominazione e indirizzo dello stabilimento) è conforme alla legislazione in vigore in Giappone per quanto riguarda i livelli massimi per la somma di cesio-134 e cesio-137. DICHIARA che la partita contiene: funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011; funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, che non sono originari di una delle prefetture elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tali prodotti, né provenienti da una di esse; funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, che sono provenienti da una delle prefetture elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tali prodotti, ma non sono originari di una di esse né sono stati esposti a radioattività durante il transito; funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, che sono originari di una delle prefetture elencate nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tali prodotti e che sono stati campionati il... (data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il... (data) presso... (nome del laboratorio) per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi; 83

86 funghi, pesce e prodotti della pesca, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura di origine sconosciuta o prodotti da essi derivati o alimenti per animali o prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti quali ingredienti di origine sconosciuta, che sono stati campionati il... (data) e sottoposti ad analisi di laboratorio il... (data) presso... (nome del laboratorio) per stabilire il livello dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137. Si allega il rapporto di analisi. Fatto a... il... Timbro e firma del rappresentante autorizzato di cuiall'articolo 6, paragrafo 2 o 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 16CE

87 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( 1 ), in particolare l'articolo 59, paragrafo 2, e la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ( 2 ), in particolare l'articolo 80, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Uno dei principali obiettivi delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE è ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici, non da ultimo le piccole e medie imprese. Il documento di gara unico europeo (DGUE) costituisce uno degli elementi fondamentali a tal fine. È pertanto opportuno elaborare il modello di formulario per il DGUE in modo tale da eliminare la necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Nel perseguimento della stessa finalità il modello di formulario dovrebbe fornire altresì le pertinenti informazioni sui soggetti delle cui capacità si avvale un operatore economico, in modo che la verifica di tali informazioni possa essere effettuata contestualmente alla verifica relativa all'operatore economico principale e alle medesime condizioni. (2) Il DGUE dovrebbe inoltre essere a disposizione degli enti aggiudicatori soggetti alla direttiva 2014/25/UE, i quali sono tenuti, nell'applicare i criteri di esclusione e di selezione stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE, a seguire le identiche modalità e rispettare le identiche condizioni delle amministrazioni aggiudicatrici. (3) Per evitare oneri amministrativi alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori nonché indicazioni eventualmente contraddittorie nei diversi documenti di gara, le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE dovrebbero essere indicate chiaramente e in anticipo dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nell'avviso di indizione di gara, oppure mediante richiami in tale documento ad altre parti dei documenti di gara, che gli operatori economici devono in ogni caso esaminare attentamente in vista della loro partecipazione e dell'eventuale presentazione di offerte. (4) Il DGUE dovrebbe concorrere a un'ulteriore semplificazione a vantaggio sia degli operatori economici sia delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori anche sostituendo le variegate e differenti forme di autocertificazione nazionali con un modello di formulario stabilito a livello europeo. Questa soluzione dovrebbe contribuire altresì a ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla lingua, poiché il modello di formulario sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali. Il DGUE dovrebbe così favorire una maggiore partecipazione transfrontaliera alle procedure di appalto pubblico. (5) Il trattamento e lo scambio di dati in relazione al DGUE dovrebbero essere effettuati in conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), in particolare in conformità alle disposizioni nazionali applicabili al trattamento dei dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, di tale direttiva. (6) È opportuno rammentare che la Commissione riesaminerà l'applicazione pratica del DGUE tenendo conto degli sviluppi tecnici delle banche dati negli Stati membri e riferirà in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile In tale occasione la Commissione potrà altresì prendere in considerazione eventuali suggerimenti per il miglioramento della funzionalità del DGUE con l'obiettivo di aumentare le possibilità di ( 1 ) GU L 94 del , pag. 65. ( 2 ) GU L 94 del , pag ( 3 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del , pag. 31). 85

88 partecipazione transfrontaliera agli appalti pubblici, non da ultimo per le PMI, o interventi di semplificazione entro il quadro stabilito dalla direttiva 2014/24/UE; essa potrà inoltre esaminare eventuali problematiche inerenti alla prassi di richiedere in modo sistematico certificati o altre forme di prove documentali a tutti i partecipanti a una data procedura di appalto, o le prassi volte a individuare in maniera discriminatoria gli operatori economici ai quali richiedere tale documentazione. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dall'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 2016, per l'elaborazione del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE è utilizzato il modello di formulario riportato nell'allegato 2 del presente regolamento. Le istruzioni per il suo uso figurano nell'allegato 1 del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 86

89 ALLEGATO 1 Istruzioni Il DGUE è un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Per agevolare gli operatori economici nella compilazione del DGUE gli Stati membri hanno facoltà di adottare linee guida sul suo utilizzo, per spiegare ad esempio quali norme del diritto nazionale sono rilevanti in relazione alla parte III, sezione A ( 1 ), quali elenchi ufficiali di operatori economici o certificati equivalenti potrebbero non essere riconosciuti o rilasciati in un determinato Stato membro, oppure per precisare quali riferimenti e informazioni occorre dare per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di acquisire un determinato certificato per via elettronica. Quando predispongono i documenti di gara per una data procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono indicare nell'avviso di indizione di gara, nei documenti di gara ivi citati o nell'invito a confermare interesse quali informazioni sono richieste agli operatori economici, indicando tra l'altro in forma esplicita se dovranno essere fornite le informazioni di cui alle parti II e III ( 2 ) in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento ( 3 ). Per facilitare il compito agli operatori economici, tali informazioni possono essere indicate direttamente in una versione elettronica del DGUE, ad esempio a mezzo del servizio DGUE ( ( 4 )) che i servizi della Commissione metteranno gratuitamente a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. Il DGUE compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste deve accompagnare sia l'offerta, nelle procedure aperte, sia la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione ( 5 ). Tranne nel caso taluni appalti basati su accordi quadro, l'offerente al quale si intende aggiudicare l'appalto dovrà fornire certificati e documenti complementari aggiornati. Gli Stati membri possono disciplinare l'utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche nell'ambito delle procedure di appalto non soggette, o soggette solo parzialmente, alle norme procedurali dettagliate delle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE, ad esempio nel caso di appalti per importi inferiori alle soglie rilevanti o per appalti soggetti alle norme particolari riguardanti i servizi sociali e altri servizi specifici (il «regime alleggerito») ( 6 ). Analogamente, gli Stati membri possono disciplinare l'utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche per l'aggiudicazione dei contratti di concessione, soggetti o meno alla direttiva 2014/23/UE ( 7 ). ( 1 ) Ad esempio specificare che gli operatori economici condannati per i reati di cui agli articoli x, y, e z del codice penale nazionale devono indicarlo quando compilano le informazioni relative alle condanne penali per partecipazione a un'organizzazione criminale o riciclaggio dei proventi di attività criminose ( 2 ) Informazioni sui motivi di esclusione. ( 3 ) Cfr. l'articolo 71, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2014/24/UE, e l'articolo 88, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE. ( 4 ) Si riporta il link alla versione preliminare ancora in lavorazione. Il link alla versione completa sarà inserito o reso altrimenti disponibile appena questa sarà pronta. ( 5 ) La situazione è più complessa nel caso delle procedure negoziate senza previa pubblicazione o indizione di gara di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 50 della direttiva 2014/25/UE, in quanto le norme citate si applicano a realtà molto diverse. La richiesta di un DGUE costituirebbe un onere amministrativo superfluo, o sarebbe comunque inopportuna 1) quando può esservi un solo partecipante già noto (per le due direttive si vedano, rispettivamente, l'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere b) e d), e paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE, e l'articolo 50, lettere c), e), f) e i), della direttiva 2014/25/UE) e 2) per ragioni di urgenza (rispettivamente, articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE e articolo 50, lettere d) e h), della direttiva 2014/25/UE), oppure in considerazione delle caratteristiche peculiari della transazione relativa a forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (articolo 32, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, e articolo 50, lettera g), della direttiva 2014/25/UE). Il DGUE sarebbe invece pienamente giustificato e dovrebbe essere richiesto negli altri casi, contraddistinti dalla possibile partecipazione di più di un partecipante e dall'assenza di urgenza o di caratteristiche peculiari della transazione, come nei casi previsti dall'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE nonché dall'articolo 50, lettere a), b) e j), della direttiva 2014/25/UE. ( 6 ) Articoli da 74 a 77 della direttiva 2014/24/UE e articoli da 91 a 94 della direttiva 2014/25/UE. ( 7 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'appalto dei contratti di concessione (GU L 94 del , pag. 1). 87

90 L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può chiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. L'operatore economico può essere escluso dalla procedura di appalto o essere perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. Il modo più semplice di procedere è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Sarà ovviamente possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (copia-incolla), ad esempio delle informazioni contenute nelle attrezzature elettroniche (PC, tablet, server ) dell'operatore economico. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica, in ottemperanza all'articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE; l'applicazione di tale disposizione può però essere rinviata al più tardi fino al 18 aprile 2018 ( 8 ). Ciò significa che le due versioni del DGUE, quella interamente elettronica e quella su carta, possono coesistere al più tardi fino al 18 aprile Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in forma elettronica in tutti i casi, mettendoli così in grado di avvalersi pienamente delle funzionalità offerte (non ultima quella di riutilizzare le informazioni). Per l'utilizzo nelle procedure di appalto per le quali l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici è stato rinviato (anche questo è possibile al più tardi fino al 18 aprile 2018) il servizio DGUE permette agli operatori economici di stampare il DGUE compilato elettronicamente per ottenere un documento cartaceo che può quindi essere trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici ( 9 ). Come già ricordato, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico in cui si attesta che i pertinenti motivi di esclusione non si applicano, che i pertinenti criteri di selezione sono soddisfatti e che l'operatore fornirà le informazioni rilevanti come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione ( 10 ) sono diversi tra i vari lotti si dovrebbe compilare un DGUE per ogni lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione). Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari ( 11 ) e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sarà in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono decidere di limitare le informazioni richieste in merito ai criteri di selezione ad una sola domanda, che preveda la risposta «sì» o «no» sul fatto che gli operatori economici soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, o possono essere vincolati a tale limite dagli Stati membri ( 12 ). Sebbene a ciò possano far seguito richieste di ulteriori informazioni e/o documentazione, si dovrebbe provvedere a evitare di imporre eccessivi oneri amministrativi agli operatori economici richiedendo sistematicamente la presentazione di certificati e altre forme di prove documentali a tutti i partecipanti a una data procedura di appalto, e ad astenersi dalla prassi di selezionare in maniera discriminatoria gli operatori economici ai quali richiedere tale documentazione. L'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di ottenere direttamente la certificazione pertinente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro si applica anche ai casi in cui le informazioni richieste inizialmente in merito ai criteri di selezione si limitano ad una domanda con risposta «sì» o «no». Se viene richiesta una documentazione elettronica di tale tipo, gli operatori economici forniranno quindi all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore tutti i dati necessari per ottenere la documentazione in questione durante la verifica dei criteri di selezione, invece che direttamente nel DGUE. ( 8 ) Cfr. l'articolo 90, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE. ( 9 ) Si potrà inoltre generare il DGUE come file in formato.pdf che può essere trasmesso elettronicamente come allegato. Per poter riutilizzare le informazioni successivamente gli operatori economici devono salvare il DGUE compilato in un formato elettronico idoneo (quale il formato.xml). ( 10 ) Ciò potrebbe verificarsi per il fatturato minimo richiesto, che in questi casi deve essere determinato in funzione del valore massimo stimato dei singoli lotti. ( 11 ) Tranne il caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori abbiano indicato che è sufficiente in prima battuta un'informazione di carattere generale («sì»/«no») in merito al possesso dei requisiti. Si veda oltre per maggiori spiegazioni su questa opzione. ( 12 ) Tale vincolo può essere di carattere generale o limitato unicamente a determinate situazioni, ad esempio alle sole procedure aperte, oppure, per le procedure in due fasi, solo al momento in cui sono invitati a partecipare tutti i candidati in possesso dei requisiti minimi. 88

91 Se l'estratto del registro pertinente, ad esempio l'estratto del casellario giudiziario, è a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore per via elettronica, l'operatore economico può indicare dove sono reperibili le informazioni (nome del registro, indirizzo Internet, identificazione del file o della registrazione ecc.), in modo che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possa acquisirle. Indicando tali informazioni l'operatore economico accetta che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore acquisisca la documentazione d'interesse, fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE ( 13 ) sul trattamento dei dati personali, in particolare di categorie specifiche di dati quali quelli relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza. Relativamente alle informazioni richieste dalle parti da III a V, l'articolo 64 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che l'operatore economico iscritto in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti o in possesso della pertinente certificazione di un organismo di diritto pubblico o privato possa presentare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore il certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti ( 14 ) per ciascuno dei soggetti interessati. Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V. In tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna può dover firmare lo stesso DGUE, in conformità alle norme nazionali, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati. Per quanto riguarda la firma o le firme da apporre a un DGUE, si osservi che la firma del DGUE può non essere necessaria se il DGUE è trasmesso all'interno di un pacchetto di documenti la cui autenticità e integrità sono garantite mediante le prescritte firme dei mezzi di trasmissione ( 15 ). Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il citato servizio DGUE elettronico. Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'autorità aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore devono compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto. Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere compilate dall'operatore economico. Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti: Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. Parte II. Informazioni sull'operatore economico ( 13 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del , pag. 31). ( 14 ) Cfr. parte II, sezione C. ( 15 ) Ad esempio: se l'offerta e il relativo DGUE in una procedura aperta sono trasmessi a mezzo posta elettronica provvista di una firma elettronica del tipo prescritto, possono non essere necessarie firme aggiuntive del DGUE. Potrebbe inoltre non essere necessario l'utilizzo della firma elettronica del DGUE se tale documento è integrato in una piattaforma elettronica per gli appalti il cui accesso presuppone un'autenticazione elettronica. 89

92 Parte III. Criteri di esclusione: A: Motivi legati a condanne penali (applicati obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE. L'applicazione di tali motivi è obbligatoria anche per le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2015/25/UE, mentre gli enti aggiudicatori diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di applicare tali criteri di esclusione). B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali (la cui applicazione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE in caso di decisione definitiva e vincolante. Alle stesse condizioni, l'applicazione di tali motivi è obbligatoria anche per le amministrazioni aggiudicatrici a norma dell'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2015/25/UE, mentre gli enti aggiudicatori diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di applicare tali criteri di esclusione. Si osservi che la legislazione nazionale di taluni Stati membri può rendere obbligatoria l'esclusione anche quando la decisione non è definitiva e vincolante). C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali (cfr. l'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE) (casi nei quali l'operatore economico può essere escluso; gli Stati membri possono imporre alle rispettive amministrazioni aggiudicatrici l'applicazione di tali motivi di esclusione. Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, tutti gli enti aggiudicatori, anche se sono amministrazioni aggiudicatrici, possono decidere di applicare tali criteri di esclusione o esservi obbligati dal rispettivo Stato membro). D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore. Parte IV. Criteri di selezione ( 16 ): α: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione A: Idoneità. B: Capacità economica e finanziaria. C: Capacità tecniche e professionali. D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale ( 17 ) ( 18 ). Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati ( 19 ). Parte VI. Dichiarazioni finali ( 16 ) Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, gli enti aggiudicatori, anche se sono amministrazioni aggiudicatrici, possono decidere di applicare i criteri di selezione di cui all'articolo 58 della direttiva 2014/24/UE (parte IV, sezioni A, B e C). ( 17 ) L'utilizzo del DGUE da parte degli enti aggiudicatori in relazione a requisiti connessi a programmi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (parte IV, sezione D) non è previsto esplicitamente dalla direttiva 2014/25/UE ma dovrebbe comunque essere consentito per motivi pratici, in quanto l'articolo 62 della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 81 della direttiva 2014/25/UE sono sostanzialmente identici. ( 18 ) Ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, e dell'articolo 78, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, gli enti aggiudicatori selezionano i partecipanti in base a norme e criteri oggettivi. Come indicato in precedenza, tali criteri possono in alcuni casi essere quelli stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE o comportare disposizioni di tenore sostanzialmente identico (cfr. nota a piè di pagina 16). Le norme e i criteri oggettivi possono però essere anche specifici in relazione a un dato ente aggiudicatore o ad una data procedura di appalto. Tali casi non possono però rientrare in un modello di formulario. ( 19 ) L'utilizzo del DGUE da parte degli enti aggiudicatori in relazione alla riduzione del numero di candidati qualificati (Parte V) non è previsto esplicitamente dalla direttiva 2014/25/UE ma dovrebbe comunque essere consentito per motivi pratici, in quanto l'articolo 65 della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE prevedono entrambi che tale limitazione del numero avvenga in base a criteri o regole obiettivi e non discriminatori. 90

93 ALLEGATO 2 MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 91

94 Parte II: Informazioni sull'operatore economico 92

95 93

96 94

97 Parte III: Motivi di esclusione 95

98 96

99 97

100 98

101 Parte IV: Criteri di selezione 99

102 100

103 101

104 102

105 Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati Parte VI: Dichiarazioni finali 16CE

106 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/8 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2017 sul lavoro autonomo (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità ( 1 ), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Al fine di monitorare i progressi compiuti verso gli obiettivi comuni enunciati nella strategia Europa 2020, la Commissione dovrebbe ricevere dagli Stati membri una serie completa di dati sul lavoro autonomo che consenta di effettuare confronti tra gli Stati membri. (2) Il regolamento (UE) n. 318/2013 ( 2 ) della Commissione istituisce un modulo ad hoc sul lavoro autonomo. (3) Il regolamento delegato (UE) n. 1397/2014 ( 3 ) della Commissione specifica e fornisce una descrizione dei settori di informazioni specialistiche («sottomoduli ad hoc») da includere nel modulo ad hoc 2017 sul lavoro autonomo. (4) La Commissione dovrebbe specificare le caratteristiche tecniche, i filtri, i codici e il termine per la trasmissione dei dati di cui al sottomodulo ad hoc sul lavoro autonomo. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2017 sul lavoro autonomo, i filtri e i codici da utilizzare, nonché il termine entro il quale i risultati devono essere trasmessi alla Commissione sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. ( 1 ) GU L 77 del , pag. 3. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione, dell'8 aprile 2013, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2016 al 2018, ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 99 del , pag. 11). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 1397/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2016 al 2018, ai fini dell'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 370 del , pag. 42). 104

107 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 105

108 ALLEGATO Nel presente allegato sono definiti le caratteristiche tecniche, i filtri e i codici da utilizzare nel modulo ad hoc sul lavoro autonomo previsto per il Sono inoltre stabilite le date di trasmissione dei dati alla Commissione. Termine per la trasmissione dei risultati alla Commissione: 31 marzo Filtri e codici da utilizzare per la trasmissione dei dati: come definiti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione ( 1 ). Colonne riservate a fattori di ponderazione facoltativi da utilizzare in caso di sottocampionamento o di mancata risposta: le colonne contengono numeri interi, le colonne contengono decimali. 1) Sottomodulo «Lavoro autonomo economicamente dipendente» Nome/colonna Codice Descrizione Filtro MAINCLNT Dipendenza economica STAPRO = 1,2 211 Numero e importanza dei clienti negli ultimi 12 mesi 1 Nessun cliente negli ultimi 12 mesi 2 Un solo cliente negli ultimi 12 mesi clienti negli ultimi 12 mesi, ma con uno più importante clienti negli ultimi 12 mesi, di importanza equiparabile 5 Più di 9 clienti negli ultimi 12 mesi, ma con uno più importante 6 Più di 9 clienti negli ultimi 12 mesi, di importanza equiparabile 9 Non pertinente (non incluso nel filtro) Nulla Non sa/non risponde WORKORG Dipendenza organizzativa STAPRO = 1,2 E MAINCLNT Influenza sulle decisioni relative all'orario di lavoro 1 Decide il rispondente 2 Decide/decidono il/i cliente/i del rispondente 3 Decide un'eventuale altra parte 9 Non pertinente (non incluso nel filtro) Nulla Non sa/non risponde ( 1 ) Regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento (GU L 114 del , pag. 57). 106

109 2) Sottomodulo «Condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi» Nome/colonna Codice Descrizione Filtro REASSE Motivo principale per cui si è diventati lavoratori autonomi STAPRO = 1,2 213 Motivo principale per diventare lavoratori autonomi nel momento in cui si è iniziato a lavorare come lavoratori autonomi nell'attuale posto di lavoro 1 Non è riuscito a trovare un lavoro dipendente 2 Il precedente datore di lavoro del rispondente gli ha chiesto di diventare lavoratore autonomo 3 È prassi consolidata nel settore del rispondente 4 Si è presentata un'occasione adeguata 5 Ha proseguito l'attività familiare 6 Non voleva o intendeva lavorare in proprio, ma ha iniziato a farlo per un motivo diverso dai precedenti 7 Desiderava lavorare in proprio per via degli orari di lavoro flessibili 8 Desiderava lavorare in proprio per altri motivi 9 Non pertinente (non incluso nel filtro) Nulla Non sa/non risponde SEDIFFIC Principali difficoltà del lavoro autonomo STAPRO = 1,2 214 Principali difficoltà percepite nel lavorare in proprio nel corso degli ultimi 12 mesi 0 Mancanza di influenza sulla fissazione del prezzo del proprio lavoro 1 Mancanza di accesso ai finanziamenti per le imprese 2 Pagamenti ritardati o mancati 3 Oneri amministrativi eccessivi 4 Mancanza di reddito in caso di malattia 5 Periodi di difficoltà finanziaria 6 Periodi di inattività per mancanza di clienti, incarichi o progetti 7 Altre difficoltà 8 Nessuna difficoltà 9 Non pertinente (non incluso nel filtro) Nulla Non sa/non risponde REASNOEM Motivo principale per non assumere dipendenti STAPRO = Motivo principale percepito per non assumere dipendenti 0 Il rispondente vuole in primo luogo lavorare per se stesso 1 Non c'è abbastanza lavoro 107

110 Nome/colonna Codice Descrizione Filtro 2 Difficoltà nel trovare personale adeguato 3 Il quadro giuridico è troppo complicato 4 Contributi di previdenza sociale troppo alti 5 Non è possibile nel lavoro del rispondente 6 Il rispondente preferisce lavorare con subappaltatori o collaboratori 7 Il/i cliente/i del rispondente vuole/vogliono che il lavoro sia eseguito personalmente 8 Altro motivo 9 Non pertinente (non incluso nel filtro) Nulla Non sa/non risponde BPARTNER Lavorare con partner commerciali STAPRO = 1,2 216 Lavorare con soci e/o in una rete di altri lavoratori autonomi 1 Collabora con un socio 2 Collabora con altri lavoratori autonomi nell'ambito di una rete 3 Entrambi 4 Né l'uno né l'altro 9 Non pertinente (non incluso nel filtro) Nulla Non sa/non risponde PLANEMPL Previsione di assumere dipendenti o subappaltatori STAPRO = 1,2 217 Prevede di assumere o subappaltare nei prossimi 12 mesi 1 Prevede di assumere solo dipendenti a tempo indeterminato 2 Prevede di assumere solo dipendenti temporanei 3 Prevede di assumere sia dipendenti a tempo indeterminato che temporanei 4 Prevede di assumere solo subappaltatori 5 Prevede di assumere sia subappaltatori che dipendenti 6 Non prevede di assumere dipendenti o subappaltatori 9 Non pertinente (non incluso nel filtro) Nulla Non sa/non risponde 3) Sottomodulo «Lavoratori autonomi e dipendenti» Nome/colonna Codice Descrizione Filtro JBSATISF Soddisfazione professionale WSTATOR = 1,2 218 Livello di soddisfazione professionale nell'attività lavorativa principale 1 Molto soddisfatto 2 Abbastanza soddisfatto 108

111 Nome/colonna Codice Descrizione Filtro 3 Poco soddisfatto 4 Del tutto insoddisfatto 9 Non pertinente (non incluso nel filtro) Nulla Non sa/non risponde AUTONOMIA Autonomia professionale WSTATOR = 1,2 219 Livello di influenza su contenuto e ordine dei compiti nell'attività lavorativa principale 1 In grado di influenzare sia contenuto che ordine dei compiti 2 In grado di influenzare il contenuto ma non l'ordine dei compiti 3 In grado di influenzare l'ordine ma non il contenuto dei compiti 4 Non in grado di influenzare contenuto né ordine dei compiti 9 Non pertinente (non incluso nel filtro) Nulla Non sa/non risponde PREFSTAP Status professionale preferito per l'attività lavorativa principale 220 Preferenza a lavorare come dipendente se lavoratore autonomo, o viceversa 1 Non vuole cambiare status professionale 2 È autonomo ma vorrebbe lavorare come dipendente 3 È un lavoratore dipendente o collaboratore familiare ma vorrebbe lavorare in proprio 9 Non pertinente (non incluso nel filtro) Nulla Non sa/non risponde WSTATOR = 1,2 OBSTACSE Motivo principale per non diventare lavoratore autonomo nell'attività lavorativa principale 221 Motivo principale per cui chi lavora come dipendente o coadiuvante familiare che vorrebbe diventare lavoratore autonomo non l'ha fatto 1 Incertezza economica 2 Difficoltà a ottenere finanziamenti per il lavoro 3 Stress, responsabilità o rischi eccessivi 4 Minore copertura di protezione sociale 5 Altro motivo 9 Non pertinente (non incluso nel filtro) Nulla Non sa/non risponde PREFSTAP = 3 16CE

112 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/9 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 relativo alla trasmissione comune di dati e alla condivisione di dati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( 1 ), in particolare l'articolo 132, considerando quanto segue: (1) Ai fini della registrazione delle sostanze, i titoli II e III del regolamento (CE) n. 1907/2006 contengono disposizioni che prevedono l'obbligo per i fabbricanti e gli importatori di condividere i dati e trasmettere insieme le informazioni all'agenzia. (2) L'esperienza acquisita dalle autorità in occasione delle scadenze di registrazione del 2010 e del 2013, di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per le sostanze soggette a un regime transitorio, insieme alle informazioni ricevute dalle parti interessate direttamente e in occasione del seminario sulla registrazione REACH che si è svolto a Bruxelles il 10 e 11 dicembre 2013, indicano che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 in materia di condivisione e trasmissione comune dei dati non sono state utilizzate in tutto il loro potenziale, visto che la loro attuazione è risultata inferiore alle aspettative. Ciò si è rivelato particolarmente pregiudizievole per le piccole e medie imprese. (3) Affinché il sistema di condivisione dei dati, istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006, sia applicato in modo efficace, è necessario promuovere buone pratiche di gestione e assicurare l'efficiente funzionamento degli accordi riguardanti la condivisione di tali dati. Occorre pertanto stabilire delle regole per un'efficace attuazione del regolamento in questione per quanto riguarda la condivisione dei dati. (4) I costi relativi alla condivisione e alla trasmissione comune delle informazioni, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'articolo 27, paragrafo 3, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, dovrebbero essere determinati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio. (5) È necessario precisare che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, sia i costi amministrativi che i costi inerenti alle prescrizioni in materia di informazione dovrebbero essere condivisi soltanto se tali costi riguardano informazioni che una parte è tenuta a trasmettere per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione, a norma del regolamento in questione. I costi legati alle prescrizioni in materia di informazione comprendono tutti i costi per uno studio già realizzato o uno studio da effettuare, sia in relazione alla preparazione delle specifiche necessarie che alla stipula di un contratto con un laboratorio o al monitoraggio dell'efficacia dello studio. Dovrebbero essere inclusi anche i costi legati al rispetto di un obbligo di informazione, nell'ambito del regolamento REACH, che non comporta l'utilizzo di studi. (6) Al fine di garantire che i dati siano comunicati in modo trasparente ed efficace, tutti gli accordi relativi alla condivisione di dati ai fini del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbero essere strutturati in modo che tutti i costi pertinenti siano chiaramente descritti e identificabili. Tuttavia, qualora le parti di accordi in materia di condivisione di dati, già vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano soddisfatte del funzionamento di tali accordi, con il consenso di tutte le parti si dovrebbe poter derogare all'obbligo di elencare per singole voci i costi. ( 1 ) GU L 396 del , pag

113 (7) Al fine di accertarsi che i costi della condivisione di dati siano giustificati e ripartiti in maniera adeguata tra le parti di un accordo di condivisione di dati, le parti in questione dovrebbero conservare i rendiconti annuali sui costi sostenuti e le compensazioni ricevute. A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, le parti di accordi vigenti in materia di condivisione dei dati dovrebbero fare il possibile per fornire le prove dei costi sostenuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. (8) Ai fini della coerenza con l'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e per garantire che siano documentati i costi di tutti gli studi che possono essere oggetto di un accordo di condivisione, i registri annuali dovrebbero essere conservati per almeno12 anni dopo la trasmissione di uno studio nell'ambito di una registrazione ai sensi di tale regolamento. (9) Un accordo di condivisione di dati dovrebbe includere un modello per la condivisione di tutti i costi pertinenti. Ciascun modello di condivisione dei costi dovrebbe prevedere un meccanismo di rimborso per consentire l'eventuale adeguamento della quota di costi che ogni dichiarante paga se altri dichiaranti aderiscono all'accordo in una fase successiva. (10) Al fine di garantire che non venga imposto un onere amministrativo superfluo alle parti di accordi di condivisione di dati già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti in questione dovrebbero poter rinunciare all'obbligo di includere un meccanismo di rimborso se tutte sono d'accordo. Nel caso di accordi di questo tipo, i potenziali dichiaranti che intendono aderire all'accordo vigente dovrebbero poter chiedere l'inclusione di un meccanismo di rimborso. (11) Ai fini della certezza giuridica, è opportuno precisare che, in conformità dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i costi associati a una decisione di valutazione di una sostanza possono applicarsi anche ai dichiaranti che hanno già cessato le loro attività a norma dell'articolo 50, paragrafi 2 o 3, di tale regolamento. (12) Il principio di «una sostanza, una registrazione», su cui si fonda il funzionamento dei titoli II e III del regolamento (CE) n. 1907/2006, dovrebbe essere rafforzato sottolineando il ruolo dell'agenzia nell'assicurare che tutte le trasmissioni di informazioni relative ad una determinata sostanza confluiscano nella stessa registrazione, a norma del regolamento in questione. (13) Laddove gli esperimenti su animali vertebrati non siano necessari ai fini della registrazione di una parte a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, è opportuno precisare che tale parte non è tenuta a condividere i dati con altri dichiaranti della stessa sostanza e può optare per una trasmissione separata delle informazioni di cui all'articolo 10, lettera a), conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, o all'articolo 19, paragrafo 2, dello stesso regolamento. (14) Al fine di assicurare la coerenza con il principio di «una sostanza, una registrazione», l'agenzia dovrebbe garantire che una trasmissione separata delle informazioni, di cui all'articolo 10, lettera a), giustificata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, confluisca comunque nella registrazione esistente per la sostanza in questione. (15) Al fine di promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli associati alle sostanze e per ridurre al minimo la sperimentazione sugli animali, il presente regolamento incoraggia la condivisione di studi pertinenti (su animali o con altri metodi) condotti su sostanze strutturalmente analoghe alla sostanza in fase di registrazione (raggruppamento o metodo del nesso esistente, detto «read-across»). (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce i doveri e gli obblighi specifici applicabili alle parti degli accordi qualora, ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, sia prevista la condivisione di informazioni e dei relativi costi. 111

114 Articolo 2 Trasparenza 1. Quando più dichiaranti della stessa sostanza o più partecipanti a un forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF) sono tenuti a scambiarsi informazioni a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, essi si adoperano per giungere ad un accordo sulla condivisione delle informazioni. Questo accordo di condivisione di dati, che riguarda esclusivamente le persone o gli organismi soggetti al regolamento in questione, deve essere chiaro e comprensibile per tutte le parti e comprendere le seguenti sezioni: a) l'elenco per voce dei dati da condividere, compreso il costo di ogni voce e una descrizione delle prescrizioni in materia di informazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 cui ciascun costo corrisponde, spiegando in che modo i dati da condividere soddisfano le prescrizioni in materia di informazione; b) l'elenco per voce e la giustificazione di eventuali costi per la creazione e la gestione dell'accordo di condivisione dei dati e la trasmissione comune delle informazioni tra dichiaranti della stessa sostanza, a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, applicabili a tale accordo di condivisione dei dati (in appresso denominati «costi amministrativi»); c) un modello di condivisione dei costi, che comprende un meccanismo di rimborso. 2. Qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento esista già un accordo di condivisione dei dati, le parti di tale accordo possono, all'unanimità, rinunciare all'obbligo di elencare per voce i dati come indicato al paragrafo 1, lettere a) e b). A meno che non fornisca il suo consenso scritto ai dichiaranti precedenti, un dichiarante potenziale di una sostanza, per la quale un accordo di condivisione dei dati è già stato concluso da dichiaranti precedenti, che richieda la condivisione di uno studio o di una serie di studi a norma degli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006 non è vincolato da una deroga esistente e ha il diritto di chiedere l'elenco per voce, come indicato al paragrafo 1, lettere a) e b). Quando viene fatta una richiesta di questo tipo, i precedenti dichiaranti sono tenuti a: a) elencare per voce tutti i costi pertinenti sostenuti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, come indicato al paragrafo 1, lettere a) e b); b) fornire la prova del costo di ogni studio, completato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, richiesto a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006; c) fare il possibile per fornire un elenco per voce di tutti gli altri costi pertinenti, compresi i costi amministrativi e le spese per gli studi non contemplati alla lettera b), sostenuti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, come indicato al paragrafo 1, lettere a) e b). L'elenco per voce dei costi è trasmesso al dichiarante potenziale senza indebito ritardo. 3. Quando dichiaranti della stessa sostanza hanno condiviso informazioni e le hanno trasmesse congiuntamente a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, essi documentano annualmente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti in relazione all'applicazione dell'accordo di condivisione di dati. La documentazione annuale contiene le sezioni di cui al paragrafo 1 e comprende, ai fini del meccanismo di rimborso, la registrazione di eventuali compensazioni ricevute dai nuovi dichiaranti. In assenza di una documentazione dettagliata dei costi sostenuti o delle compensazioni ricevute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le parti di un accordo si adoperano per raccogliere prove o elaborare la migliore approssimazione possibile di tali costi e compensazioni per ogni anno a partire dall'inizio di tale accordo. Questa documentazione annuale è conservata dai dichiaranti per un minimo di 12 anni successivamente all'ultima trasmissione di uno studio ed è resa disponibile, a titolo gratuito, su richiesta di una parte dell'accordo di condivisione di dati, entro un termine ragionevole e tenendo conto di tutte le prescrizioni relative ai termini di registrazione applicabili. 112

115 Articolo 3 Una sostanza, una registrazione 1. Fatti salvi gli articoli 11, paragrafo 3, e 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, spetta all'agenzia garantire che tutti i dichiaranti della stessa sostanza siano associati nella stessa registrazione, a norma del regolamento in questione. 2. Quando l'agenzia autorizza un dichiarante potenziale di una sostanza già registrata a fare riferimento alle informazioni da lui richieste in conformità dell'articolo 27, paragrafo 6, e dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, essa provvede affinché qualsiasi successiva trasmissione di informazioni da parte di tale potenziale dichiarante confluisca nella trasmissione comune per tale sostanza. 3. Se un dichiarante potenziale ha adempiuto ai suoi obblighi ai sensi degli articoli 26 o 29 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e si è assicurato che non è tenuto a condividere gli esperimenti su animali vertebrati ai fini della sua registrazione, egli può decidere di far valere l'articolo 11, paragrafo 3, o l'articolo 19, paragrafo 2, per procedere ad una trasmissione separata di tutte o di parte delle informazioni in questione di cui all'articolo 10, lettera a), del regolamento. In questi casi, il dichiarante potenziale informa gli eventuali precedenti dichiaranti di tale sostanza in merito alla sua decisione. Egli ne informa anche l'agenzia che è tenuta ad assicurare che questa trasmissione separata, effettuata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, confluisca nella registrazione esistente per tale sostanza, conformemente al paragrafo 1. Articolo 4 Equità e non discriminazione 1. Ai sensi degli articoli 27, paragrafo 3, e 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, ogni dichiarante di una sostanza deve condividere unicamente i costi delle informazioni che è tenuto a trasmettere all'agenzia per soddisfare le prescrizioni in materia di registrazione, a norma di tale regolamento. Lo stesso vale anche per i costi amministrativi. 2. Il modello di condivisione dei costi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), si applica a tutti i dichiaranti di tale sostanza, compresi gli eventuali futuri dichiaranti che aderiscono all'accordo di condivisione di dati in una fase successiva. Il modello di condivisione dei costi include, per tutti i dichiaranti di una determinata sostanza, le disposizioni relative alla condivisione dei costi legati ad un'eventuale decisione di valutazione della sostanza in questione. Ai fini di un accordo su un particolare modello di condivisione dei costi occorre tenere conto anche dei fattori seguenti: il numero stimato di dichiaranti potenziali della sostanza in questione e la possibilità di futuri obblighi aggiuntivi di informazione per tale sostanza, diversi da quelli derivanti da un'eventuale decisione di valutazione della sostanza. Qualora un modello di condivisione dei costi comprenda la possibilità di coprire i costi di futuri obblighi aggiuntivi di informazione per tale sostanza, diversi da quelli derivanti da un'eventuale decisione di valutazione della sostanza, tale possibilità deve essere giustificata e indicata separatamente dagli altri costi nell'accordo di condivisione dei dati. La raccolta delle informazioni per stabilire le similarità delle sostanze non dovrebbe essere soggetta alla condivisione dei costi tra dichiaranti precedenti e dichiaranti potenziali. 3. A norma degli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006, se le parti di un accordo di condivisione di dati non raggiungono un'intesa sul modello di condivisione dei costi, ciascun partecipante è tenuto a pagare una quota uguale dei costi legati alla sua partecipazione all'accordo. Si procede comunque al rimborso di parte delle spese sostenute, come se si fosse giunti ad un accordo sul meccanismo di rimborso ai sensi del paragrafo 4, primo comma. 4. I modelli di condivisione dei costi devono comunque prevedere il meccanismo di rimborso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e un metodo di ridistribuzione proporzionale a ciascun partecipante della sua quota di costi, qualora un dichiarante potenziale aderisca all'accordo successivamente. 113

116 Il meccanismo di rimborso tiene anche conto dei seguenti fattori: la possibilità di futuri obblighi aggiuntivi in materia di registrazione per la sostanza in questione, diversi da quelle derivanti da un'eventuale decisione di valutazione della sostanza e la sostenibilità economica di taluni rimborsi, qualora i costi del rimborso risultino superiori all'importo da rimborsare. 5. Qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento esista già un accordo di condivisione di dati, le parti di tale accordo possono, all'unanimità, rinunciare all'obbligo di includere un meccanismo di rimborso nel loro modello di condivisione dei costi. Un dichiarante potenziale che intenda aderire a un accordo di condivisione di dati esistente non è vincolato da una deroga esistente, a meno che non fornisca il suo consenso scritto ai precedenti dichiaranti, e ha il diritto di ottenere l'inclusione di un meccanismo di rimborso nel modello di condivisione dei costi, a norma del presente regolamento. 6. I dichiaranti che abbiano cessato le proprie attività a norma dell'articolo 50, paragrafo 2 o 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 possono comunque essere tenuti a condividere i costi risultanti dalla decisione di valutazione di una sostanza, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, di tale regolamento. Articolo 5 Risoluzione delle controversie 1. In sede di risoluzione di una controversia in materia di condivisione dei dati a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, e dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1097/2006, l'agenzia tiene conto del rispetto, ad opera delle parti, degli obblighi di cui agli articoli 2, 3 e 4 di tale regolamento. 2. Il presente regolamento non pregiudica la piena e completa applicazione del diritto della concorrenza dell'unione. Articolo 6 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 16CE

117 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/10 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

118 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione IL 236,2 MA 77,5 TR 111,7 ZZ 141, MA 88,9 TR 156,8 ZZ 122, MA 43,8 TR 144,8 ZZ 94, EG 53,0 MA 64,8 TR 70,6 ZA 74,1 ZZ 65, IL 171, , , , MA 67,7 ZZ 119,5 IL 118,6 MA 86,7 TR 66,6 ZZ 90, TR 96,5 ZZ 96, CL 83,4 US 150,1 ZZ 116, TR 130,5 ZZ 130,5 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 16CE

119 DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/11 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che modifica l'allegato II della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ( 1 ), in particolare l'articolo 24, considerando quanto segue: (1) L'allegato II, sezione I, la lettera b), punto 2) della direttiva 2002/57/CE stabilisce la purezza varietale minima delle sementi di ibridi di colza. (2) L'attuale norma di purezza fissata al 90 %, applicabile per le varietà ibride di colza sia primaverile sia invernale, non rispecchia più le particolari caratteristiche tecniche né le limitazioni alla produzione di sementi di colza primaverile. (3) Le condizioni per la produzione di sementi stabilite dalla direttiva 2002/57/CE si basano su norme ammesse a livello internazionale dai sistemi relativi alle sementi istituiti dall'ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici). (4) La purezza varietale per le sementi di colza primaverile dovrebbe essere adattata al livello stabilito dall'ocse. (5) Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato II della direttiva 2002/57/CE. (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifiche della direttiva 2002/57/CE Nell'allegato II, sezione I, della direttiva 2002/57/CE il punto 2, lettera b) è sostituito dal seguente: «b) La purezza varietale minima delle sementi è la seguente: sementi di base, componente femminile: 99,0 %; sementi di base, componente maschile: 99,9 %; ( 1 ) GU L 193 del , pag

120 sementi certificate di varietà di colza invernale: 90,0 %; sementi certificate di varietà di colza primaverile: 85,0 %.» Articolo 2 Recepimento 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o gennaio Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 3 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Articolo 4 Destinatari Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 16CE

121 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/12 DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2016 che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ( 1 ) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ( 2 ) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, considerando quanto segue: 1. Misure in vigore (1) Con il regolamento (UE) n. 513/2013 ( 3 ) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'unione europea («l'unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («Cina»). (2) Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («la CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Risulta chiaramente dai termini di tale impegno sui prezzi che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa. (3) Con la decisione 2013/423/UE ( 4 ) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi per quanto riguarda il dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 ( 5 ) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio. (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 ( 6 ) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'unione di moduli e celle originari o provenienti dalla Cina («il prodotto in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 ( 7 ) il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'unione del prodotto in esame. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 51. ( 2 ) GU L 188 del , pag. 93. ( 3 ) GU L 152 del , pag. 5. ( 4 ) GU L 209 del , pag. 26. ( 5 ) GU L 209 del , pag. 1. ( 6 ) GU L 325 del , pag. 1. ( 7 ) GU L 325 del , pag

122 (5) Successivamente alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») in collaborazione con la CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE ( 1 ), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. (6) Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE ( 2 ) la Commissione ha accettato una proposta del gruppo di produttori esportatori in collaborazione con la CCCME in merito ad alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno per i prodotti oggetto dello stesso, ovvero i moduli e le celle originari o provenienti dalla Cina, attualmente designati con i codici NC ex (codici TARIC , , e ), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/866 ( 3 ) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1403 ( 4 ) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un ulteriore produttore esportatore. (8) Le misure antidumping e compensative di cui al considerando 4, unitamente all'impegno e alle relative decisioni di cui ai considerando 3, 5 e 6, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure in vigore». 2. Disposizioni pertinenti contenute nell'impegno (9) In base all'impegno sui prezzi accettato dalla Commissione, il prezzo minimo all'importazione («PMI») del prodotto oggetto dell'impegno viene rettificato trimestralmente in funzione dei prezzi internazionali a pronti dei moduli, inclusi i prezzi cinesi, quali indicati dalla banca dati Bloomberg («il valore di riferimento esistente»). (10) Nell'impegno si afferma anche che «i prezzi a pronti, esclusi i prezzi cinesi, possono essere utilizzati come valore di riferimento se resi disponibili dalla banca dati Bloomberg.» 3. Domanda di riesame intermedio parziale (11) Il 29 gennaio 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale presentata da EU ProSun («il richiedente»), un'associazione di produttori di moduli e di celle nell'unione. La domanda si limitava al valore di riferimento utilizzato per il meccanismo di adeguamento del PMI definito nell'impegno. (12) La richiesta si basava sul fatto che il valore di riferimento esistente non è più rappresentativo dell'evoluzione dei prezzi dei moduli. Il richiedente ha addotto elementi di prova sufficienti da cui risulta che le circostanze in base alle quali il valore di riferimento esistente era stato accettato erano cambiate e che tali cambiamenti avevano carattere duraturo: a) il numero di rispondenti cinesi che comunicano dati inclusi nel valore di riferimento esistente era aumentato notevolmente dopo l'accettazione dell'impegno, in particolare dall'inizio del 2014; b) di conseguenza, nell'ambito del valore di riferimento esistente, il peso dei rispondenti cinesi era aumentato, incidendo in modo considerevole sulla sua evoluzione; c) inoltre, i prezzi indicati dai rispondenti cinesi erano stati storicamente inferiori ai prezzi comunicati da altri rispondenti. (13) Secondo il richiedente tali elementi di prova avrebbero dovuto dimostrare che il valore di riferimento esistente non era più rappresentativo dell'evoluzione dei prezzi dei moduli. Il richiedente ha pertanto chiesto di sostituire l'attuale parametro di riferimento per il meccanismo di adeguamento del PMI con la sottoserie di prezzi International Average (media internazionale) pubblicata da Bloomberg, che esclude i prezzi notificati dai rispondenti cinesi. 4. Apertura del riesame intermedio parziale (14) Dopo aver informato gli Stati membri, la Commissione ha stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un riesame intermedio parziale limitato al valore di riferimento utilizzato come riferimento per il meccanismo di adeguamento del PMI. ( 1 ) GU L 325 del , pag ( 2 ) GU L 270 dell' , pag. 6. ( 3 ) GU L 139 del , pag. 30. ( 4 ) GU L 218 del , pag

123 (15) Lo scopo del presente riesame è valutare se il valore di riferimento esistente è ancora rappresentativo dell'evoluzione dei prezzi dei moduli e se quindi soddisfa ancora l'obiettivo stabilito nelle misure in vigore. (16) Il governo cinese è stato invitato a partecipare alle consultazioni preliminari in conformità con il regolamento antisovvenzioni di base e tali consultazioni hanno avuto luogo. (17) Il 5 maggio 2015 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale delle misure in vigore a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base. L'avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea ( 1 ). 5. Parti interessate dall'inchiesta (18) La Commissione ha inviato un questionario a Bloomberg New Energy Finance («Bloomberg») per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell'inchiesta. (19) La Commissione ha inoltre invitato i rispondenti che hanno comunicato a Bloomberg prezzi dei moduli a manifestarsi, a trasmettere alla Commissione le loro comunicazioni a Bloomberg e a comunicare le proprie osservazioni in merito al riesame. (20) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 6. Risposte al questionario e visite di verifica (21) La Commissione ha ricevuto una risposta al proprio questionario da Bloomberg. La Commissione ha inoltre ricevuto osservazioni da un certo numero di rispondenti che hanno comunicato i prezzi dei moduli a Bloomberg, nonché manifestazioni di interesse per il riesame da vari soggetti nell'unione e altrove. (22) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riesame. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi di Bloomberg a Zurigo (Svizzera) e a Hong Kong, regione amministrativa speciale di Hong Kong (Cina). 7. L'inchiesta (23) La Commissione ha valutato se il valore di riferimento esistente sia ancora rappresentativo dell'evoluzione dei prezzi dei moduli e se pertanto soddisfi ancora gli obiettivi stabiliti nelle misure in vigore Il valore di riferimento esistente e le sue sottoserie (24) Il valore di riferimento esistente è la serie di prezzi Average all (media generale), costituita dai prezzi a pronti dei moduli segnalati in tutto il mondo. Bloomberg pubblica inoltre due sottoserie della serie Average all per i prezzi a pronti di moduli che sono rilevanti ai fini della presente inchiesta, vale a dire: a) la sottoserie Chinese Average (media cinese), che contiene i prezzi notificati dai rispondenti cinesi; e b) la sottoserie International Average (media internazionale), che contiene tutti gli altri prezzi comunicati. (25) I dati relativi a tali serie e sottoserie di prezzi sono generalmente raccolti e pubblicati su base settimanale. Tutte le serie sono pubblicate in USD. Tutte le quotazioni sono controllate regolarmente da specialisti di Bloomberg del settore solare che possono contattare i rispondenti per avere chiarimenti sulle quotazioni nel caso essi presentino frequentemente dati al di fuori dei margini definiti o sembrino tentare di influenzare il risultato finale. (26) Bloomberg calcola il prezzo medio settimanale a condizione di aver ricevuto almeno tre quotazioni. Se un rispondente comunica varie quotazioni, Bloomberg effettua una media e le considera come un'unica quotazione. ( 1 ) GU C 147 del , pag

124 (27) Al fine di evitare quotazioni eccezionalmente alte o basse, Bloomberg segnala automaticamente agli analisti tutte le quotazioni che deviano di oltre il 20 % (in eccesso o in difetto) dalla media del periodo selezionato, in modo che possano chiedere chiarimenti al rispondente. Gli analisti decideranno se includere la quotazione. Viene quindi calcolata la media delle restanti quotazioni. (28) Tutti i rispondenti devono essere attivi nella fabbricazione o nell'acquisto di moduli e Bloomberg deve approvare manualmente la loro partecipazione prima che essi possano iniziare a contribuire con le loro quotazioni Aumento del numero e della proporzione di rispondenti cinesi (29) Il richiedente ha affermato che il numero di società cinesi rispondenti per il valore di riferimento esistente è aumentato notevolmente dopo l'accettazione dell'impegno, in particolare dall'inizio del (30) Ha inoltre affermato che «rispetto alla partecipazione generale alla comunicazione dei prezzi a Bloomberg, la partecipazione cinese è quasi triplicata dal 2013 e ha fortemente influenzato l'evoluzione [del valore di riferimento esistente] nel 2014». (31) Sebbene nella richiesta il richiedente avesse fornito informazioni complete per gli anni 2013 e 2014, i suoi argomenti si basavano unicamente sul confronto di due periodi isolati di tre mesi, vale a dire maggio-luglio 2013 e ottobre-dicembre (32) La Commissione ha considerato i dati totali della partecipazione settimanale per il 2013 e il 2014 presentati dal richiedente e li ha analizzati aggregando il numero di partecipanti per trimestre. In tal modo la Commissione ha constatato che: a) Il numero medio di rispondenti cinesi per trimestre nel valore di riferimento esistente è effettivamente aumentato di circa 20 rispondenti (56 %) tra il 2013 e il 2014; b) mentre il numero medio di rispondenti non cinesi per trimestre è diminuito di oltre 100 unità ( 46 %) tra il 2013 e il (33) Pertanto, l'aumento della proporzione di rispondenti cinesi nel valore di riferimento esistente era dovuto sia a una diminuzione del numero di rispondenti non cinesi sia a un aumento del numero di rispondenti cinesi. (34) Inoltre la proporzione di rispondenti cinesi è aumentata passando da un livello piuttosto basso a un livello che rispecchia meglio la quota della Cina nel mercato mondiale del solare. Come riferito da Bloomberg si stima che nel 2014 la produzione cinese di celle e moduli fotovoltaici cinesi abbia costituito il 78 % della produzione mondiale. (35) Il grafico 1 di seguito mostra la partecipazione aggregata dei rispondenti nel valore di riferimento esistente e le sue due sottoserie su base trimestrale. Fonte: Domanda di riesame 122

125 7.3. Sviluppo dei prezzi cinesi e non cinesi (36) Il richiedente ha affermato che in passato la sottoserie Chinese Average era storicamente rimasta al di sotto della sottoserie International Average. La Commissione osserva che la sottoserie Chinese Average è in effetti storicamente al di sotto della sottoserie International Average. (37) Il richiedente ha sostenuto inoltre che la sottoserie di prezzi International Average«[ ] [è] rimasta essenzialmente stabile dal momento dell'accettazione dell'[impegno]». (38) L'inchiesta ha dimostrato che, contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, la sottoserie di prezzi International Average non è rimasta stabile dopo l'accettazione dell'impegno. In realtà nel 2013 e nel 2014 le sottoserie di prezzi International Average e Chinese average hanno mostrato una tendenza analoga (tipicamente entro ± 0,01 USD). Il grafico 2 di seguito mostra l'andamento delle due sottoserie rispetto alla serie Average all dall'inizio del 2013 alla fine del Fonte: Bloomberg, inchiesta 7.4. Assenza di un sostanziale effetto al ribasso sul valore di riferimento esistente (39) Le argomentazioni del richiedente di cui alle sezioni 7.2 e 7.3 portano alla conclusione che sia l'aumento del numero di rispondenti cinesi sia l'aumento della loro proporzione nella serie di prezzi Average all ha avuto un «sostanziale impatto negativo» sul valore di riferimento esistente. Pertanto l'adeguamento del PMI, basandosi sull'attuale valore di riferimento, ha finora essenzialmente rispecchiato l'aumento del numero di rispondenti cinesi che comunicano prezzi più bassi a Bloomberg. (40) La Commissione ha verificato tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, raccolti nel corso dell'inchiesta. Le conclusioni dell'inchiesta sono esposte alle sezioni 7.2 e 7.3, vale a dire: a) in primo luogo, vi è stato un aumento del numero di rispondenti cinesi che trasmettono dati da pubblicare nella sottoserie di prezzi Chinese Average; b) in secondo luogo, come illustrato nel grafico 1, tale aumento di rispondenti cinesi era associato a una riduzione ancor maggiore del numero di rispondenti non cinesi; c) in terzo luogo, l'aumento della proporzione di rispondenti cinesi è dovuto sia all'aumento nel numero di rispondenti cinesi sia al calo del numero di rispondenti non cinesi; 123

126 d) in quarto luogo, la proporzione di rispondenti cinesi è aumentata passando da un livello piuttosto basso a un livello che rispecchia meglio la quota della Cina nel mercato mondiale del solare, e e) infine come risulta dal grafico 2, sia la sottoserie di prezzi Chinese Average sia la sottoserie di prezzi International Average del valore di riferimento esistente mostrano una tendenza analoga per il 2013 e il Conclusioni (41) La Commissione conclude quanto segue: a) il valore di riferimento esistente è ancora rappresentativo dell'evoluzione dei prezzi dei moduli a livello mondiale, poiché include i prezzi cinesi comunicati dai rispondenti cinesi; b) e poiché entrambe le sottoserie hanno avuto un andamento simile, cioè la sottoserie Chinese Average è effettivamente inferiore alla sottoserie International Average ma non ha subìto cali più rapidi rispetto a quest'ultima; pertanto c) la proporzione di rispondenti cinesi nel valore di riferimento esistente è aumentata fino a raggiungere un livello che rispecchia meglio la quota di produttori cinesi sul mercato mondiale del solare; d) il valore di riferimento esistente soddisfa quindi ancora l'obiettivo stabilito nelle misure in vigore. (42) La Commissione ha deciso pertanto di chiudere il presente riesame Osservazioni scritte (43) Le conclusioni dell'inchiesta sono state comunicate alle parti interessate che hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni a norma dell'articolo 20 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 30 del regolamento antisovvenzioni di base. Il richiedente e il governo della Repubblica popolare cinese hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Osservazioni del richiedente (44) In primo luogo il richiedente ha affermato che «sebbene il livello di partecipazione cinese nell'indice Bloomberg sia aumentato sensibilmente [ ], la quota di mercato cinese globale è rimasta pressoché invariata, indicando che per quel periodo l'evoluzione dell'indice dei prezzi Bloomberg Average all non ha rispecchiato la realtà dell'evoluzione della quota di mercato globale.» (45) La Commissione riconosce che la quota di mercato globale cinese non è in effetti cambiata sostanzialmente tra il 2013 e il Tale constatazione tuttavia conferma solamente che la rappresentatività del valore di riferimento esistente è migliorata per i motivi già esposti al considerando 34. Lo scopo di tale serie di prezzi, inoltre, è di riflettere l'evoluzione dei prezzi e non quella delle quote di mercato. (46) In secondo luogo il richiedente ha affermato che «si è verificato un calo sostanziale nella sottoserie di prezzi Chinese Average, che era già ben al di sotto del livello dei prezzi della sottoserie International Average; tale calo è stato maggiore di più del 5 % rispetto al calo dei prezzi relativo allo stesso periodo della sottoserie International Average.» (47) La Commissione osserva che se si considera l'intero periodo che va dal 2013 al 2014 (il periodo relativo ai dati presentati dal richiedente), quest'affermazione è di fatto errata. In realtà nessuna delle tre serie di prezzi in esame mostra una reale tendenza al ribasso nel 2013 e nel 2014, come mostrato nel grafico 2 al considerando (38) e nella tabella 1 di seguito. (48) Contrariamente a quanto asserito dal richiedente, le tre serie di prezzi evidenziano punti di partenza e di arrivo molto vicini tra di loro (divergenza di massimo 0,01 USD in più e 0,02 USD in meno) e una generale fluttuazione nel periodo intermedio. Tale fluttuazione segue un andamento simile per tutte e tre le serie, con un picco nel terzo e quarto trimestre del 2013 (Q3 e Q4). Anche la differenza tra il punto più alto e il punto più basso dei dati è comparabile (0,09 USD per la serie Average all, 0,06 USD per la serie International Average e 0,08 USD per la serie Chinese Average). 124

127 Tabella 1 Dati della serie di prezzi Average, in USD per watt, Trimestre Average all International Average Chinese Average 2013 Q1 0,81 0,83 0, Q2 0,85 0,86 0, Q3 0,86 0,87 0, Q4 0,88 0,89 0, Q1 0,84 0,88 0, Q2 0,83 0,87 0, Q3 0,83 0,87 0, Q4 0,79 0,84 0,69 Fonte: Bloomberg, inchiesta (49) Sulla base di tali dati, non esiste indicazione alcuna che una qualsiasi manipolazione degli indici potesse andare a buon fine. È vero che a seguito dell'aumento della partecipazione delle società cinesi la serie dei prezzi Average all mostra un calo leggermente più marcato rispetto alla sottoserie International Average, ma questo dato non può rimettere in discussione l'adeguatezza dell'uso della serie di prezzi Average all. È semplicemente la conseguenza naturale del fatto che i contributi per quella serie di prezzi rappresentano meglio la quota di mercato della Cina nel mercato globale rispetto a prima. In altri termini, la serie di prezzi Average all si rivela adesso ancor più affidabile rispetto al momento in cui è stata introdotta. (50) Anche l'affermazione secondo cui il calo dei prezzi della serie Chinese average era superiore di più del 5 % rispetto alla serie International Average è errata. La serie Chinese Average ha avuto in effetti un calo del 2,8 % mentre la serie International Average ha avuto un aumento dell'1,2 %, per una differenza combinata totale del 4 %. (51) La Commissione osserva inoltre che ancora una volta l'affermazione del richiedente si basa unicamente sul confronto tra due trimestri isolati, ossia il Q e il Q L'analisi della Commissione tiene invece conto dell'evoluzione delle serie di prezzi nel periodo tra il 2013 e il 2014, vale a dire l'intero periodo per il quale il richiedente ha presentato informazioni nella propria richiesta. (52) Il richiedente ha supposto che «[ ] il maggior numero di rispondenti cinesi ha inevitabilmente fatto calare il valore di riferimento esistente oltre il livello in cui si troverebbe se il numero di rispondenti cinesi non fosse aumentato.» (53) La Commissione respinge tale affermazione perché il richiedente non ha fornito neanche in questo caso prove a sostegno della sua asserzione. (54) Il richiedente ha affermato che la Commissione non ha analizzato «[ ] l'effetto dell'aumento della partecipazione dei rispondenti cinesi sul valore di riferimento [esistente] [ ]», «[ ] né l'effetto sui prezzi del cambiamento generale in proporzione né l'effetto sui prezzi per le due singole componenti [ ]» né «[ ] se sussistessero fattori diversi dall'aumento dei prezzi cinesi comunicati che potessero portare a quel risultato». (55) La Commissione respinge tale affermazione poiché ha effettuato tale analisi, le cui conclusioni sono riportate nelle sezioni 7.2 e

128 (56) Il richiedente ha inoltre affermato che la Commissione non ha analizzato «[ ] la possibilità che l'uso della sottoserie di prezzi International Average come valore di riferimento potesse condurre a risultati sostanzialmente diversi rispetto all'uso del valore di riferimento esistente durante il periodo in esame». Il richiedente domanda inoltre di effettuare tale analisi. (57) La Commissione respinge sia l'affermazione sia la relativa richiesta poiché essa esula dalla portata di questo riesame intermedio, indicato nell'avviso di apertura e ribadito al considerando 15. L'obiettivo di questo riesame non è valutare la possibilità che durante il periodo in esame l'uso di altri valori di riferimento avrebbe portato a risultati sostanzialmente diversi rispetto all'uso del valore di riferimento esistente. (58) La Commissione sottolinea che un valore di riferimento adeguato deve essere oggettivo e trasparente e deve coprire il maggior numero di dati possibile. L'esclusione dei produttori cinesi, che rappresentano il 78 % del mercato globale del solare, non è giustificabile in questo caso. (59) Il richiedente ha affermato che la conclusione di cui al considerando 40, lettera d, «ammette tacitamente la non rappresentatività del valore di riferimento [esistente] al momento dell'avvio dell'impegno, elemento che sarebbe di per sé sufficiente per scegliere un altro valore di riferimento, dato che il trimestre che precede l'entrata in vigore dell'impegno è mantenuto come periodo di riferimento». Il richiedente ha anche affermato che «la semplice inclusione di prezzi comunicati da rispondenti cinesi non garantisce in sé la rappresentatività del valore di riferimento esistente in termini di prezzi globali dei moduli». (60) La Commissione respinge tale affermazione perché l'aumento della proporzione di rispondenti cinesi nel valore di riferimento esistente ne ha di fatto migliorato la rappresentatività ed esso rispecchia meglio la quota di produttori cinesi sul mercato mondiale del solare. (61) Infine il richiedente ha chiesto alla Commissione di proseguire l'inchiesta al fine di giungere a ulteriori risultati ma non ha tuttavia fornito nuovi elementi oltre a quelli presentati nella domanda di riesame di cui al considerando 12. La Commissione non ha pertanto elementi per proseguire l'inchiesta. Osservazioni del governo della Repubblica popolare cinese (62) Il governo della Repubblica popolare cinese ha presentato osservazioni che vanno a ulteriore sostegno della conclusione della Commissione di chiudere il presente riesame Conclusioni sulle osservazioni scritte e sul riesame (63) Nonostante le precedenti osservazioni delle parti interessate, le conclusioni formulate dalla Commissione nella presente inchiesta sono mantenute. La Commissione chiude quindi il presente riesame. (64) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 597/2009, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese è chiuso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. 126

129 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER 16CE

130 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/13 DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2016 recante duecentoquarantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda ( 1 ), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. (2) Il 10 dicembre 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di modificare dodici voci dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato. (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Capo del servizio degli Strumenti di politica estera ( 1 ) GU L 139 del , pag

131 ALLEGATO L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato: 1) le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono così modificate: a) la voce «Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias (a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, (b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, (c) Abu Abdallah). Data di nascita: Luogo di nascita: Mosul, Iraq. Cittadinanza: irachena. Altre informazioni: a) alto funzionario di Al-Qaeda, b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d'america dal luglio 2007.» è sostituita da quanto segue: «Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi (alias (a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, (b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, (c) Omar Uthman Mohammed, (d) Abdul Hadi Arif Ali, (e) Abu Abdallah, (f) Abdul Hadi al-taweel, (g) Abd al-hadi al-ansari, (h) Abd al-muhayman, (i) Abu Ayub). Numero di identificazione nazionale: tessera di razionamento n Data di nascita: Luogo di nascita: Mosul, Iraq. Cittadinanza: irachena. Altre informazioni: (a) nome del padre: Abd al-razzaq Abd al-baqi, (b) nome della madre: Nadira Ayoub Asaad. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'onu». b) La voce «Mohammad Tahir Hammid (alias Abdelhamid Al Kurdi). Titolo: Imam. Data di nascita: Luogo di nascita: Poshok, Iraq. Altre informazioni: (a) decreto di espulsione emesso dalle autorità italiane il ; (b) considerato latitante dalle autorità italiane (settembre 2007). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): » è sostituita da quanto segue: «Mohammad Tahir Hammid Hussein (alias Abdelhamid Al Kurdi). Titolo: Imam. Data di nascita: Luogo di nascita: Poshok, Iraq. Cittadinanza: irachena. Indirizzo: Sulaymaniya, Iraq. Altre informazioni: nome della madre: Attia Mohiuddin Taha. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: » c) La voce «Ata Abdoulaziz Rashid (alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data di nascita: Luogo di nascita: Sulaimaniya, Iraq. Cittadinanza: irachena. Indirizzo: Germania Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): » è sostituita da quanto segue: «Ata Abdoulaziz Rashid (alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data di nascita: Luogo di nascita: Sulaimaniya, Iraq. Cittadinanza: irachena. Indirizzo: Germania Numero di identificazione nazionale: tessera di razionamento n Altre informazioni: nome della madre: Khadija Majid Mohammed. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: » d) La voce «Farhad Kanabi Ahmad (alias (a) Kaua Omar Achmed, (b) Kawa Hamawandi (già elencato come). Data di nascita: Luogo di nascita: Arbil, Iraq. Cittadinanza: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco ( Reiseausweise ) A (revocato con decorrenza settembre Indirizzo: Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): » è sostituita da quanto segue: «Farhad Kanabi Ahmad (alias (a) Kaua Omar Achmed, (b) Kawa Hamawandi (già elencato come) (c) Kawa Omar Ahmed. Data di nascita: Luogo di nascita: Arbil, Iraq. Cittadinanza: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco ( Reiseausweis ) A (revocato con decorrenza settembre 2012). Indirizzo: Arbil Qushtuba house no. SH 11, alley 5380, Iraq. Altre informazioni: nome della madre: Farida Hussein Khadir. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: » e) La voce «Ibrahim Mohamed Khalil (alias (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil). Data di nascita: (a) , (b) , (c) , (d) 1972, (e) Luogo di nascita: (a) Dayr Az-Zawr, Syria, (b) Baghdad, Iraq, (c) Mosul, Iraq. Cittadinanza: siriana. N. passaporto: T (sospensione temporanea della deportazione concessa dall'ufficio stranieri della città di Mainz, scaduta l' ). Indirizzo: centro accoglienza rifugiati Alte Ziegelei, Mainz, Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): » è sostituita da quanto segue: «Ibrahim Mohamed Khalil (alias (a) Khalil Ibrahim Jassem, (b) Khalil Ibrahim Mohammad, (c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, (d) Khalil, (e) Khalil Ibrahim al-zahiri). Data di nascita: (a) , (b) , (c) , (d) 1972, (e) Luogo di nascita: (a) Day Az-Zawr, Syria, (b) Baghdad, Iraq, (c) Mosul, Iraq. Cittadinanza: siriana. N. passaporto: T Indirizzo: centro accoglienza rifugiati Alte Ziegelei, Mainz, Germania. Foto e impronte digitali disponibili per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'onu. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: » 129

132 f) La voce «Najmuddin Faraj Ahmad (alias (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin). Indirizzo: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvegia. Data di nascita: (a) , (b) Luogo di nascita: Olaqloo Sharbajer, governatorato di Al-Sulaymaniyah, Iraq. Cittadinanza: irachena.» è sostituita da quanto segue: «Najmuddin Faraj Ahmad (alias (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin). Indirizzo: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvegia. Data di nascita: (a) , (b) Luogo di nascita: Olaqloo Sharbajer, governatorato di Al-Sulaymaniyah, Iraq. Cittadinanza: irachena.» g) La voce «Akram Turki Hishan Al-Mazidih (alias (a) Akram Turki Al-Hishan, (b) Abu Jarrah, (c) Abu Akram). Data di nascita: (a) 1974, (b) 1975 (c) Indirizzo: Zabadani, Repubblica araba siriana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): » è sostituita da quanto segue: «Akram Turki Hishan Al-Mazidih (alias (a) Akram Turki Al-Hishan, (b) Abu Jarrah, (c) Abu Akram). Data di nascita: (a) 1974, (b) 1975, (c) Indirizzo: (a) governatorato di Deir ez-zor, Repubblica araba siriana; (b) Iraq, (c) Giordania. Numero di identificazione nazionale: tessera di razionamento n Altre informazioni: nome della madre: Masouma Abd al-rahman. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'onu. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: » h) La voce «Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (alias (a) Ghazy Fezzaa Hishan, (b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, (c) Abu Faysal, (d) Abu Ghazzy). Data di nascita: (a) 1974, (b) Indirizzo: Zabadani, Repubblica araba siriana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): » è sostituita da quanto segue: «Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (alias (a) Ghazy Fezzaa Hishan, (b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, (c) Abu Faysal, (d) Abu Ghazzy). Data di nascita: (a) 1974, (b) Indirizzo: (a) Repubblica araba siriana, (b) Iraq. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: » i) La voce «Muthanna Harith Al-Dari (alias (a) Dr. Muthanna Al Dari, (b) Muthana Harith Al Dari, (c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari, (d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari, (e) Muthanna Hareth Al-Dhari, (f) Muthana Haris Al-Dhari, (g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', (h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, (i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-zawba'i, (j) Muthanna Hareth al-dari, (k) Muthana Haris al- Dari, (l) Doctor Muthanna al-dari, (m) Dr. Muthanna Harith al-dari al-zowbai). Titolo: Dottore. Indirizzo: (a) Amman, Giordania, (b) Khan Dari, Iraq (indirizzo precedente), (c) villaggio di Asas, Abu Ghurayb, Iraq (indirizzo precedente), (d) Egitto (indirizzo precedente). Data di nascita: Luogo di nascita: Iraq. Cittadinanza: irachena. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): » è sostituita da quanto segue: «Muthanna Harith Al-Dari (alias (a) Dr. Muthanna Al Dari, (b) Muthana Harith Al Dari, (c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari, (d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari, (e) Muthanna Hareth Al-Dhari, (f) Muthana Haris Al- Dhari, (g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', (h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al- Zobai, (i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-zawba'i, (j) Muthanna Hareth al-dari, (k) Muthana Haris al-dari, (l) Doctor Muthanna al-dari, (m) Dr. Muthanna Harith al-dari al-zowbai). Titolo: Dottore. Indirizzo: (a) Amman, Giordania, (b) Khan Dari, Iraq (indirizzo precedente), (c) villaggio di Asas, Abu Ghurayb, Iraq (indirizzo precedente), (d) Egitto (indirizzo precedente). Data di nascita: Luogo di nascita: Iraq. Cittadinanza: irachena. Numero di identificazione nazionale: tessera di razionamento n Altre informazioni: nome della madre: Heba Khamis Dari. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'onu. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: » j) La voce «Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (alias (a) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-badri al- Samarrai', (b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-badri al-samarrai, (c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-samarra'i, (d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-samarra'i, (e) Abu Du'a, (f) Abu Duaa, (g) Dr. Ibrahim, (h) Abu Bakr al-baghdadi al-husayni al- Quraishi, (i) Abu Bakr al-baghdadi. Titolo: Dr. Indirizzo: Iraq. Data di nascita: Luogo di nascita: (a) Samarra, Iraq, (b) Iraq. Cittadinanza: irachena. Altre informazioni: (a) leader di Al-Qaeda in Iraq; (a) attualmente basato in Iraq; (c) noto soprattutto con il nome di battaglia (Abu Du'a, Abu Duaa'). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): » è sostituita da quanto segue: «Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (alias (a) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-badri al- Samarrai', (b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-badri al-samarrai, (c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-samarra'i, (d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-samarra'i, (e) Abu Du'a, (f) Abu Duaa, (g) Dr. Ibrahim, (h) Abu Bakr al-baghdadi al-husayni al- Quraishi, (i) Abu Bakr al-baghdadi. Titolo: Dr. Indirizzo: (a) Iraq; (b) Siria. Data di nascita: Luogo di nascita: (a) Samarra, Iraq, (b) Iraq. Cittadinanza: irachena. Numero di identificazione: tessera di razionamento n Altre informazioni: (a) attualmente basato in Iraq e in Siria; (b) noto soprattutto con il nome di battaglia (Abu Du'a, Abu Duaa'); (c) nome della moglie: Saja Hamid al-dulaimi; (d) nome della moglie: Asma Fawzi Mohammed al-kubaissi. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'onu. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: » 130

133 k) La voce «Abu Mohammed Al-Jawlani (alias (a) Abu Mohamed al-jawlani, (b) Abu Muhammad al-jawlani, (c) Abu Mohammed al-julani, (d) Abu Mohammed al-golani, (e) Abu Muhammad al-golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-jawlani, (h) Shaykh al-fatih; (i) Al Fatih). Data di nascita: tra il 1975 e il Luogo di nascita: Siria. Cittadinanza: siriana. Indirizzo: in Siria (giugno Altre informazioni: da gennaio 2012 è a capo di Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): » è sostituita da quanto segue: «Abu Mohammed Al-Jawlani (alias (a) Abu Mohamed al-jawlani, (b) Abu Muhammad al-jawlani, (c) Abu Mohammed al-julani, (d) Abu Mohammed al-golani, (e) Abu Muhammad al-golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-jawlani, (h) Shaykh al-fatih, (i) Al Fatih, (j) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-naimi, (k) Abu Ashraf). Data di nascita: (a) tra il 1975 e il 1979; (b) Luogo di nascita: Siria. Cittadinanza: siriana. Indirizzo: (a) Mosul, Souq al-nabi Yunis; (b) in Siria (giugno 2013). Altre informazioni: nome della madre: Fatma Ali Majour. Descrizione: carnagione scura. Statura: 1,70 m. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'onu. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: » l) La voce «Tarkhan Ismailovich Gaziev (alias (a) Ramzan Oduev, (b) Tarkhan Isaevich Gaziev, (c) Husan Isaevich Gaziev, (d) Umar Sulimov, (e) Wainakh, (f) Sever, (g) Abu Bilalal, (h) Abu Yasir, (i) Abu Asim, (j) Husan); Data di nascita: Luogo di nascita: villaggio di Bugaroy, distretto di Itum-Kalinskiy, Repubblica dei Ceceni, Federazione russa; Indirizzo: a) Repubblica araba siriana (localizzazione dell'agosto 2015), b) Iraq (possibile localizzazione alternativa dell'agosto 2015); cittadinanza: (non registrato come cittadino della Federazione russa); n. passaporto: (passaporto russo per l'estero); Altre informazioni: Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'onu. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: » è sostituita da quanto segue: «Tarkhan Ismailovich Gaziev (alias (a) Ramzan Oduev, (b) Tarkhan Isaevich Gaziev, (c) Husan Isaevich Gaziev, (d) Umar Sulimov, (e) Wainakh, (f) Sever, (g) Abu Bilalal, (h) Abu Yasir, (i) Abu Asim, (j) Husan). Data di nascita: Luogo di nascita: villaggio di Bugaroy, distretto di Itum-Kalinskiy, Repubblica dei Ceceni, Federazione russa. Indirizzo: a) Repubblica araba siriana (localizzazione dell'agosto 2015), b) Iraq (possibile localizzazione alternativa dell'agosto 2015). Cittadinanza: (non registrato come cittadino della Federazione russa). Altre informazioni: Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'onu. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: » 2) La voce seguente è depennata dall'elenco «Persone fisiche»: «Rafik Mohamad Yousef (alias Mohamad Raific Kairadin). Data di nascita: Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Cittadinanza: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco ( Reiseausweis ) A Indirizzo: Germania Altre informazioni: (a) membro di Alsar Al-Islam; (b) in carcere in Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): » 16CE

134 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/14 DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2016 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ( 2 ), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2016 Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 ) GU L 347 del , pag ( 2 ) GU L 157 del , pag

135 ALLEGATO Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice dei paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione IL 236,2 MA 89,3 TR 120,0 ZZ 148, MA 87,6 TR 151,3 ZZ 119, MA 55,7 TR 142,9 ZZ 99, EG 53,0 MA 65,7 TR 73,6 ZZ 64, IL 171, , , , MA 79,2 ZZ 125,2 IL 123,7 JM 113,7 MA 86,7 TR 80,3 ZZ 101, TR 87,4 ZZ 87, CL 83,4 US 160,9 ZZ 122, TR 138,5 ZZ 138,5 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del , pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini». 16CE

136 RETTIFICHE Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 42 del 17 febbraio 2015) Pagina 156, allegato XXXIII, punto 1.1: anziché: leggasi: «treno di rotolamento si intende un sistema comprendente almeno due rulli portanti, separati fra loro ad una distanza specifica in un piano (in linea), e un cingolo continuo metallico o di gomma che gira su tali rulli;» «sottocarro cingolato si intende un sistema comprendente almeno due rulli portanti, separati fra loro ad una distanza specifica in un piano (in linea), e un cingolo continuo metallico o di gomma che gira su tali rulli;». Pagina 156, allegato XXXIII, punto 1.2: anziché: leggasi: «rulli portanti si intende il sistema che trasmette il peso del veicolo e del treno di rotolamento al suolo mediante il cingolo, che trasmette la coppia dal sistema di trazione del veicolo al cingolo e che può determinare un cambiamento di direzione del cingolo in movimento;» «rulli portanti si intende il sistema che trasmette il peso del veicolo e del sottocarro cingolato al suolo mediante il cingolo, che trasmette la coppia dal sistema di trazione del veicolo al cingolo e che può determinare un cambiamento di direzione del cingolo in movimento;». Pagina 156, allegato XXXIII, punto 3.2: anziché: leggasi: «I treni di rotolamento non devono danneggiare le strade. I veicoli dotati di treno di rotolamento non danneggiano le strade quando:» «I sottocarri cingolati non devono danneggiare le strade. I veicoli dotati di sottocarri cingolati non danneggiano le strade quando:». Pagina 156, allegato XXXIII, punto 3.2.2: anziché: leggasi: «la superficie di contatto del treno di rotolamento con la pavimentazione stradale è di materiale elastomerico (come gomma ecc.).» «la superficie di contatto del sottocarro cingolato con la pavimentazione stradale è di materiale elastomerico (come gomma ecc.).». Pagina 158, allegato XXXIII, punto 3.9.3: anziché: leggasi: «Veicoli di cui al punto 2.1.1, o il cui treno di rotolamento è composto da un asse munito di ruote in combinazione con una serie di cingoli corrispondenti» «Veicoli di cui al punto 2.1.1, o il cui sottocarro è composto da un asse munito di ruote in combinazione con una serie di cingoli corrispondenti.» 16CE

137 Rettifica del regolamento (UE) 2015/2075 della Commissione, del 18 novembre 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di abamectina, desmedifam, diclorprop-p, alossifop-p, orizalin e fenmedifam in o su determinati prodotti (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 302 del 19 novembre 2015) Pagina 34, testo della prima nota relativa alla sostanza «Fenmedifam»: anziché: leggasi: «(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.» «(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 19 novembre 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.» 16CE0556 LOREDANA COLECCHIA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore (WI-GU GUE- 018 ) Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 135

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139 MODALITÀ PER LA VENDITA La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell Istituto sono in vendita al pubblico: presso presso le librerie concessionarie riportate nell elenco consultabile su. L Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Via Salaria, Roma fax: informazioni@gazzettaufficiale.it vendo cura di specificare nell ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

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141 Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1 OTTOBRE 2013 GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione 257,04) (di cui spese di spedizione 128,52) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione 19,29) (di cui spese di spedizione 9,64) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione 41,27) (di cui spese di spedizione 20,63) Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione 15,31) (di cui spese di spedizione 7,65) Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione 50,02) (di cui spese di spedizione 25,01)* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione 383,93)* (di cui spese di spedizione 191,46) CANONE DI ABBONAMENTO - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale - annuale - semestrale 438,00 239,00 68,00 43,00 168,00 91,00 65,00 40,00 167,00 90,00 819,00 431,00 N.B.: L abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 56,00 PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione) Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico I.V.A. 4% a carico dell Editore 1,00 1,00 1,50 1,00 6,00 PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI (di cui spese di spedizione 129,11)* (di cui spese di spedizione 74,42)* GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (di cui spese di spedizione 40,05)* (di cui spese di spedizione 20,95)* - annuale - semestrale - annuale - semestrale 302,47 166,36 86,72 55,46 Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,01 ( 0,83 + IVA) Sulle pubblicazioni della 5 Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% Volume separato (oltre le spese di spedizione) I.V.A. 4% a carico dell Editore 18,00 190,00 180,50 N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO * tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

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144 * * 9,00

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