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1 Fiditalia Srl Via Nerino Milano (MI) Tel: Fax: fiditalia@aladata.it Vincenzo Lamberti Carlo Lamberti Alessandra Izzo Enza Laudicina Alessandra Salemi Gianpaolo Dileo Circolare informativa n 14/12 FOCUS 1. Novità fiscali Decreto Sviluppo 2. Ravvedimento IMU 3. Novità per la denuncia alla questura per i contratti di locazione e di comodato fabbricati 4. Parere di conformità degli enti bilaterali e recesso in apprendistato 5. Obbligo di consegna del prospetto paga 6. Il rimborso di false trasferte giustifica il licenziamento NOTIZIE FLASH ACCERTAMENTO - Indagini finanziarie, per gli operatori dal 1 lug lio online le richieste di proroga - Approvati gli studi di settore anticrisi ADEMPIMENTI - Versamenti: mediatori assicurativi, fissata la misura del contributo Versamenti: proroga estesa al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio - Leasing, locazione e noleggio: slittano i termini per la comunicazione dei dati AGEVOLAZIONI - A Firenze un premio per le piccole e micro imprese in rosa - Calamità naturali: terremoto Emilia, individuati gli enti per dedurre le donazioni IMMOBILI - Ipoteche: cancellazione semplificata per le ipoteche ultraventennali non rinnovate IMPOSTE DIRETTE - Imposte sui redditi: beni dell'impresa in godimento a soci o familiari, le entrate spiegano la Manovra di Ferragosto 2011 Circolare per il cliente n. 14 del 2 luglio pag. 1

2 IVA E IMPOSTE INDIRETTE - Imposta sui voli: tassa su aerotaxi e aeromobili privati, c'è il provvedimento attuativo - Iva agevolata per interventi edilizi e detrazione del 55 per cento: chiarimenti dal fisco - Iva al 4 per cento, precisazioni sugli impianti per il superamento delle barriere architettoniche - Auto per disabili, Iva al 4 per cento per il leasing traslativo MUTUI - Surrogazione dei mutui ipotecari, dal 28 giugno possibile l'invio online della copia autentica PREVIDENZA - Professionisti, artigiani e commercianti, per i contributi vale la proroga delle scadenze fiscali - TFR, anche le società finanziarie possono chiedere l intervento del fondo di garanzia - Terremoto Emilia, sospese le rate dei prestiti Inps - Dall'Inps chiarimenti sull'indennità di disoccupazione - Terremoto Emilia, chiarimenti sulla sospensione dei termini SANZIONI - Violazioni: autotrasporto, in Gazzetta il decreto sulle sanzioni SOCIETÀ - Finanza locale: Enti locali, bilancio di previsione entro il 31 agosto - Imprese: certificazione dei crediti nei confronti della PA INDICI E STATISTICHE 1. Cambio delle valute estere del mese di maggio Indici mensili prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) applicabili alle locazioni immobili urbani 3. T.F.R. Coefficienti di rivalutazione anno 2012 Circolare per il cliente n. 14 del 2 luglio pag. 2

3 NOVITÀ FISCALI DECRETO SVILUPPO D.L. 22 giugno 2012, n Misure urgenti per la crescita del Paese È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2012 ed è contestualmente entrato in vigore il Decreto Sviluppo del 22 giugno 2012, n. 83. Anticipiamo alcune novità riferite al settore edile. IVA edilizia L art. 9 del decreto produce i seguenti rilevanti effetti IVA nel settore edile. CESSIONI DI CASE DI ABITAZIONE effettuate da imprese costruttrici o di ripristino: entro 5 anni dall ultimazione della costruzione si applica l iva (4% prima casa, 10% altre abitazioni, 21% case di lusso); oltre i 5 anni la cessione è esente da Iva (quindi con applicazione dell imposta di registro, ipotecaria e catastale complessivamente al 3% se prima casa e al 10% nei restanti casi). Tuttavia il cedente può optare in atto per l applicazione dell IVA, come per le cessioni avvenute nei 5 anni. In caso di opzione per l Iva da parte del cedente, se l acquirente è un impresa o un professionista, la cessione è in reverse charge. CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI effettuate da imprese costruttrici o di ripristino: entro 5 anni dall ultimazione della costruzione si applica l iva (10% se immobili in edifici Tupini, 21% nei restanti casi, oltre ad ipotecarie e catastali al 3+1%); oltre i 5 anni la cessione è esente da Iva (quindi con applicazione dell imposta di registro, ipotecaria e catastale, complessivamente all 11%).Tuttavia il cedente può optare in atto per l applicazione dell IVA, come per le cessioni avvenute nei 5 anni; in tal caso, se l acquirente è un impresa o un professionista, la cessione è in reverse charge. LOCAZIONI effettuate da imprese costruttrici o di ripristino: le locazioni di abitativi e strumentali sono esenti da Iva ma il locatore ha sempre la possibilità di optare per l applicazione dell Iva (10% sugli abitativi e 21% sugli strumentali oltre ad imposta proporzionale di registro 1%). Detrazione IRPEF ristrutturazioni La detrazione IRPEF per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2013, per ristrutturazioni edilizie, sale dal 36% al 50% con tetto di 96mila euro (prima era a 48mila). Viene allineata al 50% (invece del 55%), per le spese sostenute dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013, anche la detrazione IRPEF per l'efficienza energetica. IMU sull invenduto delle imprese edili Contrariamente alle indiscrezioni anticipate prima dell approvazione del decreto, risultano assoggettati ad IMU anche i fabbricati invenduti delle imprese edili di costruzioni. RAVVEDIMENTO IMU Lo scorso 18 giugno 2012 è scaduto il termine per il versamento della prima rata IMU. Per i ritardatari, decorso il termine del 18 giugno 2012 resta però la possibilità di ravvedersi. In particolare: entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario è possibile ricorrere al ravvedimento sprint che prevede la sanzione ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo: varia quindi dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo; decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di avvalersi del cosiddetto ravvedimento breve che consente di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 3% (un decimo del 30%); e infine, decorsi i 30 giorni, resterà la possibilità di avvalersi del ravvedimento lungo che consente di sanare il Circolare per il cliente n. 14 del 2 luglio pag. 3

4 versamento entro un anno dalla violazione, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%). NOVITÀ PER LA DENUNCIA ALLA QUESTURA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI COMODATO FABBRICATI Comunicato Stampa 26 giugno D.L. 20 giugno 2012, n. 79 A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, non è più necessario, per i contratti di locazione e di comodato di un fabbricato, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza l ubicazione dell immobile, le generalità del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene. Sarà l'agenzia delle entrate ad individuare le informazioni, acquisite nel corso della registrazione nel sistema informativo dei contratti, e successivamente a trasmetterle in via telematica al ministero dell'interno. Se invece il contratto, anche verbale, non è soggetto a registrazione in termine fisso, il predetto obbligo rimane ma potrà essere assolto inviando un apposito modello informatico, che sarà approvato con decreto del ministero dell'interno, da adottare entro novanta giorni dall entrata in vigore del decreto, che stabilirà le modalità di trasmissione. PARERE DI CONFORMITÀ DEGLI ENTI BILATERALI E RECESSO IN APPRENDISTATO D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167; Risposta a Interpello 15 giugno 2012, n. 16 La Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a un quesito del Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla nuova disciplina dell apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011). In particolare l'istante ha chiesto se sia o meno obbligatorio il parere di conformità richiesto dalla contrattazione collettiva in relazione al Piano Formativo Individuale (PFI) e se sia o meno obbligatoria l iscrizione all Ente bilaterale di riferimento anche ai fini del rilascio di tale parere; e, inoltre, se sia possibile recedere dal rapporto di apprendistato così come previsto dalla legge al termine del periodo formativo se tale momento cade nei periodi in cui vige il divieto di licenziamento per causa di matrimonio o maternità, ovvero in un periodo di assenza temporanea per una delle cause previste e tutelate dall ordinamento generale (malattia, infortunio, congedo parentale ecc.). Il Ministero ha risposto che, indipendentemente dalla previsione normativa, non può negarsi che la contrattazione collettiva possa legittimamente assegnare un ruolo fondamentale agli Enti bilaterali, ruolo del tutto legittimo e non in conflitto con i principi normativi ma che tuttavia non può configurarsi come condicio sine qua non di carattere generale per una valida stipulazione del contratto di apprendistato. Pertanto, almeno con riferimento ai datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato, non vi è un obbligo di sottoporre il PFI all Ente bilaterale di riferimento salvo, per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ove tale passaggio sia previsto dalla legislazione regionale. Rimarrebbe in ogni caso escluso l obbligo di iscriversi all Ente bilaterale per ottenere il parere di conformità. In relazione al secondo quesito, concernente la possibilità di recedere dal rapporto di apprendistato nelle ipotesi indicate in premessa, va osservato che è sufficiente evidenziare che eventuali cause di nullità del licenziamento (ad es. a causa del matrimonio, a causa dello stato di gravidanza ecc.) trovano evidentemente applicazione anche con riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di apprendistato. Anche per essi valgono inoltre le disposizioni limitatrici del licenziamento in costanza di malattia e infortunio. Ciò tuttavia non toglie che, al termine dei periodi di divieto, il datore di lavoro possa legittimamente esercitare il diritto di recesso: in tal caso il periodo di preavviso, decorso il quale il rapporto potrà ritenersi risolto, non potrà che decorrere, se non dal termine del periodo di formazione, dal termine dei periodi di divieto di licenziamento sopra indicati. OBBLIGO DI CONSEGNA DEL PROSPETTO PAGA Risposta a Interpello 30 maggio 2012, n. 13 La Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito alla problematica concernente la possibilità di assolvimento degli obblighi ex artt. 1 e 3, L. n. 4/1953, da parte di un datore di lavoro privato, oltre che mediante l utilizzo della posta elettronica certificata, anche attraverso sito web, dotato di un area riservata con accesso consentito al proprio personale mediante password individuale. In particolare, l istante chiede se possa ritenersi sufficiente la semplice collocazione dei prospetti di paga di volta in volta elaborati (contestuale al pagamento mensile della retribuzione con bonifico bancario e/o altro mezzo), nell apposita area riservata del sito web, prospetti questi ultimi consultabili e scaricabili esclusivamente dal lavoratore interessato utilizzando una password individuale. Il Ministero risponde che l assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 3, L. n. 4/1953 da parte del datore di lavoro privato possa essere effettuato anche mediante la collocazione dei prospetti di paga su sito web dotato di un area riservata con accesso consentito al solo lavoratore interessato, mediante utilizzabilità di una postazione internet dotata di stampante e l assegnazione di apposita password o codice segreto personale. Nelle suddette ipotesi, per garantire la verifica immediata da parte del lavoratore o comunque gli eventuali accertamenti dell organo di vigilanza, appare peraltro Circolare per il cliente n. 14 del 2 luglio pag. 4

5 necessario che della collocazione mensile dei prospetti di paga risulti traccia nello stesso sito. IL RIMBORSO DI FALSE TRASFERTE GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO Cassazione, Sentenza 9 maggio 2012, n La Corte di Cassazione ha sentenziato che deve essere considerato legittimo il licenziamento del dipendente che abbia avanzato richieste di rimborso di missioni non effettuate. Il caso si riferiva al direttore di una filiale di banca che, al fine di ottenere rimborsi non dovuti, aveva presentato all istituto distinte di trasferte che, in seguito ad accertamenti analitici, erano risultate false. Il dipendente riteneva il licenziamento illegittimo, in quanto non proporzionato alla gravità della contestazione disciplinare. Inoltre, il dipendente era stato giudicato più volte meritevole di incarichi di responsabilità. La Corte sottolinea che, per la fattispecie concreta, occorreva considerare la particolarità dei fatti addebitati, riferibili ad un lungo arco temporale, la natura dell attività lavorativa, la particolare qualifica rivestita dal dipendente, l abusiva condotta di trarre vantaggio dalla posizione di vertice nella filiale. Tali elementi sono stati valutati come incompatibili con la permanenza in servizio, ed il licenziamento è stato considerato legittimo. Circolare per il cliente n. 14 del 2 luglio pag. 5

6 ACCERTAMENTO INDAGINI FINANZIARIE, PER GLI OPERATORI DAL 1 LUGLIO ONLINE LE RICHIESTE DI PROROGA - Provvedimento 20 giugno 2012 (Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 21 giugno 2012 sul sito Internet dell'agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ) Emanato il provvedimento che - modificando il Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 22 dicembre ha sostituito la tabella degli operatori finanziari destinatari delle richieste di indagine. In particolare, nel novero degli operatori finanziari sono ora compresi le società e gli enti di assicurazione (a seguito dell'entrata in vigore dell art. 23, commi 24 e 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla L. 15 luglio 2011 n. 111). Inoltre viene previsto che dal 1 luglio 2012 le istanze di proroga degli operatori finanziari presentate ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 51, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dovranno essere effettuate esclusivamente in via telematica, secondo lo schema XML allegato al Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 12 novembre ACCERTAMENTO: APPROVATI GLI STUDI DI SETTORE ANTICRISI - D.M. 13 giugno 2012 (Ministero dell Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2012 ) È in Gazzetta Ufficiale il decreto che approva la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d imposta 2011, ai sensi dell art. 8 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. La revisione si riferisce agli studi relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti dell attuale crisi economica. I contribuenti che per il periodo d'imposta 2011 dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi non inferiori all ammontare risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi in commento, per tale annualità non sono soggetti ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della L. 8 maggio 1998, n ADEMPIMENTI VERSAMENTI: MEDIATORI ASSICURATIVI, FISSATA LA MISURA DEL CONTRIBUTO D.M. 19 giugno 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2012 ) Determinato l'importo del contributo dovuto (entro il 31 luglio 2012) dai mediatori di assicurazione e riassicurazione al relativo Fondo di garanzia, di cui all'art. 115 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). Per il 2012 l'importo è stato fissato nella misura dello 0,08 per cento delle provvigioni acquisite dai mediatori nel corso del Si ricorda che sempre entro il 31 luglio i mediatori dovranno trasmettere al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le provvigioni acquisite nel VERSAMENTI: PROROGA ESTESA AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO - Nota 28 giugno 2012, n (Ministero dello Sviluppo Economico ) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che la proroga dei termini di versamento delle imposte risultanti dai modelli Unico e Irap (prevista dal D.P.C.M. 6 giugno 2012) si applica anche al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio. LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO: SLITTANO I TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI - Provvedimento 25 giugno 2012 (Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 26 giugno 2012 sul sito Internet dell'agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ) Differito dal 30 giugno al 29 ottobre 2012 il termine per la comunicazione all'anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio, ai sensi dell'art. 7, comma 12, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 e del Provvedimento Agenzia Entrate 5 agosto 2011 (punto 2.4). Circolare per il cliente n. 14 del 2 luglio pag. 6

7 AGEVOLAZIONI A FIRENZE UN PREMIO PER LE PICCOLE E MICRO IMPRESE IN ROSA - Comunicato stampa 25 giugno 2012 (Camera di Commercio di Firenze ) La Camera di Commercio del capoluogo toscano ha promosso un concorso per premiare (con assegni dai 3mila ai 5mila euro) le piccole e micro imprese femminili del territorio provinciale che nell ultimo triennio hanno mantenuto o aumentato i livelli occupazionali. Le domande dovranno pervenire entro il 18 luglio CALAMITÀ NATURALI: TERREMOTO EMILIA, INDIVIDUATI GLI ENTI PER DEDURRE LE DONAZIONI - Decreto 11 giugno 2012, Decreto 11 giugno 2012 (Ufficio Territoriale del Governo di Bologna; Ufficio Territoriale del Governo di Modena - Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2012 ) Pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti che individuano, rispettivamente, per i territori delle province di Bologna e di Modena, le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art. 27 della L. 13 maggio 1999, n. 133, attraverso i quali è possibile effettuare erogazioni liberali deducibili dal reddito d'impresa, a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio In particolare, si tratta delle Onlus, delle altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, nonché delle Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, degli enti pubblici non economici e delle associazioni sindacali e di categoria. IMMOBILI IPOTECHE: CANCELLAZIONE SEMPLIFICATA PER LE IPOTECHE ULTRAVENTENNALI NON RINNOVATE - Provvedimento 25 giugno 2012 (Direttore Agenzia del Territorio - Pubblicato il 25 giugno 2012 sul sito Internet dell'agenzia del Territorio ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ) Estesa alle ipoteche iscritte da più di vent anni e non rinnovate (ai sensi dell art del codice civile) la procedura semplificata di cancellazione prevista dall art. 40-bis del Testo unico bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), modificato da ultimo dall art. 6 del decreto semplificazioni-bis (D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modifiche dalla L. 26 aprile 2012, n. 44). Si tratta delle ipoteche che furono iscritte a garanzia di finanziamenti concessi da aziende di credito, intermediari finanziari o enti di previdenza obbligatoria ai propri iscritti o dipendenti. IMPOSTE DIRETTE IMPOSTE SUI REDDITI: BENI DELL'IMPRESA IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI, LE ENTRATE SPIEGANO LA MANOVRA DI FERRAGOSTO Circolare 15 giugno 2012, n. 24/E (Agenzia delle Entrate ) L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità applicative della disciplina tracciata dall'art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, della Manovra di Ferragosto 2011 (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche dalla L. 14 settembre 2011, n. 148) con riferimento ai beni concessi in godimento a soci o familiari. Si tratta, in particolare, delle disposizioni introdotte al fine di contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all impresa a soci o familiari dell imprenditore per fini privati. IVA E IMPOSTE INDIRETTE IMPOSTA SUI VOLI: TASSA SU AEROTAXI E AEROMOBILI PRIVATI, C'È IL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO - Provvedimento 28 giugno 2012 (Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 28 giugno 2012 sul sito Internet dell'agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ) Emanato il provvedimento dell'agenzia delle Entrate che attua l'art. 16, commi 10-bis e 11, del decreto Salva Italia (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214) in materia di imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati. Si ricorda che la disposizione richiamata, introdotta Circolare per il cliente n. 14 del 2 luglio pag. 7

8 dall art. 3-sexies del decreto semplificazioni-bis (D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla L. 26 aprile 2012, n. 44), prevede un tributo a carico di ciascun passeggero e all effettuazione di ciascuna tratta, nella misura di 100 euro, in caso di tragitto non superiore a chilometri, e di 200 euro, in caso di tragitto superiore a chilometri. IVA AGEVOLATA PER INTERVENTI EDILIZI E DETRAZIONE DEL 55 PER CENTO: CHIARIMENTI DAL FISCO - Risoluzione 25 giugno 2012, n. 71/E (Agenzia delle Entrate ) Ai sensi del n. 127-terdecies) della Tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972, sono assoggettati all aliquota Iva ridotta del 10 per cento i beni finiti, escluse le materie prime e semilavorate, impiegati per gli interventi di recupero di cui all art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della L. 457 del 1978, esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b). Per beni finiti si intendono i beni che, anche successivamente al loro impiego nell'intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell immobile (Circolare Ministero Finanze 2 marzo 1994, n. 1). Non si considerano beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario (come ad esempio mattoni, maioliche, chiodi, ecc.). Si considerano invece beni finiti, ad esempio, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas ecc. (Circolare Ministero Finanze 17 aprile 1981, n. 14). Inoltre, l'agenzia specifica che per il rifacimento del pavimento contro terra spetta la detrazione Irpef del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sempreché sussistano tutti i requisiti prescritti dalla normativa. IVA AL 4 PER CENTO, PRECISAZIONI SUGLI IMPIANTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - Risoluzione 25 giugno 2012, n. 70/E (Agenzia delle Entrate ) L'Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi dell'ambito applicativo dell'aliquota Iva del 4 per cento con riferimento agli impianti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche. In particolare, viene precisato che la locuzione servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie - contenuta nel punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n si riferisce esclusivamente a quegli impianti di sollevamento che, per le loro specificità tecniche (come ad esempio dispositivi di sicurezza, agevole manovrabilità dei comandi, bassa velocità, portata limitata) sono individuabili, in concreto, come strutture idonee a garantire la mobilità dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie presso le unità abitative e/o gli spazi aperti al pubblico. L aliquota ridotta del 4 per cento è applicabile ad ogni fase di commercializzazione del bene, anche nel caso in cui il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o strutture simili. AUTO PER DISABILI, IVA AL 4 PER CENTO PER IL LEASING TRASLATIVO - Risoluzione 20 giugno 2012, n. 66/E (Agenzia delle Entrate ) In merito all applicabilità dell'aliquota Iva agevolata del 4 per cento ai canoni di leasing e al prezzo di riscatto relativi agli autoveicoli per disabili, l'agenzia delle Entrate ricorda che il mezzo deve essere trasferito al disabile o al familiare che lo ha a carico; pertanto non è sufficiente la mera concessione in godimento del bene. Ne consegue che il contratto di leasing deve essere di tipo traslativo. MUTUI SURROGAZIONE DEI MUTUI IPOTECARI, DAL 28 GIUGNO POSSIBILE L'INVIO ONLINE DELLA COPIA AUTENTICA - Provvedimento 26 giugno 2012 (Direttore Agenzia del Territorio - Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2012) Dal 28 giugno 2012, i notai possono inviare telematicamente la copia autentica informatizzata degli atti di surrogazione dei mutui ipotecari agli Uffici provinciali del Territorio presso i quali è attivo il servizio di trasmissione telematica del titolo degli atti immobiliari. Si ricorda che con la surrogazione nei contratti di finanziamento (cosiddetta portabilità dei mutui ) il contratto di finanziamento viene trasferito, alle condizioni stipulate tra il cliente e l intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. La novità si applica, ai sensi dell art. 120-quater del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ai contratti di finanziamento conclusi da banche o intermediari finanziari con persone fisiche o micro-imprese, nonché ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti. PREVIDENZA PREVIDENZA: PROFESSIONISTI, ARTIGIANI E COMMERCIANTI, PER I CONTRIBUTI VALE LA PROROGA DELLE SCADENZE FISCALI - Circolare 27 giugno 2012, n. 90 (Inps ) Circolare per il cliente n. 14 del 2 luglio pag. 8

9 L'Inps fornisce chiarimenti in merito alle modalità di versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all art. 2, comma 26, della Riforma Dini (L. 8 agosto 1995, n. 335). In particolare, viene precisato che, ai sensi del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modifiche dalla L. 15 giugno 2002, n. 112, i suddetti devono essere versati alle scadenze previste per i versamenti fiscali. Si deve pertanto tenere presente la proroga disposta dal D.P.C.M. 6 giugno TFR, ANCHE LE SOCIETÀ FINANZIARIE POSSONO CHIEDERE L INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA - circolare 26 giugno 2012, n. 89 (Inps ) Modificando quanto illustrato con la circolare 15 luglio 2008, n. 74, l Inps fornisce chiarimenti in merito all intervento del Fondo di garanzia per il Tfr di cui all art. 2 della L. 29 maggio 1982, n. 297, che può essere chiesto dal lavoratore o dai suoi aventi diritto (per la cui definizione si rinvia alle sentenze della Corte di Cassazione, sez. lav., nn /2010, 25256/2010, 25257/2010, 25258/2010, 25259/2010, 25260/2010, 25261/2010 e 25262/2010). Tra i soggetti che possono presentare la domanda di intervento del Fondo sono ora comprese anche le società finanziarie e gli altri cessionari a titolo oneroso del Tfr. TERREMOTO EMILIA, SOSPESE LE RATE DEI PRESTITI INPS - Messaggio 20 giugno 2012, n (Inps ) L'Inps dispone la sospensione senza interessi fino al 30 settembre 2012 delle rate dei finanziamenti erogati dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nei confronti dei soggetti che ne facciano richiesta, residenti nei Comuni individuati dal D.M. 1 giugno DALL'INPS CHIARIMENTI SULL'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE - Messaggio 20 giugno 2012, n (Inps ) Il reddito risultante da indennità di disoccupazione non rileva ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per fruire dei benefici contributivi previsti dall art. 8, comma 9, della L. n. 407 del L'Inps ricorda al riguardo che la competenza a certificare lo stato di disoccupazione è attribuita ai Centri per l impiego presso cui il lavoratore ha dichiarato la propria disponibilità a lavorare. PREVIDENZA: TERREMOTO EMILIA, CHIARIMENTI SULLA SOSPENSIONE DEI TERMINI - Circolare 15 giugno 2012, n. 85 (Inps ) L Inps fornisce chiarimenti in merito alla sospensione dei termini previdenziali disposta nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio Si ricorda che in tali territori gli adempimenti e i versamenti contributivi sono sospesi dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012 (D.L. 6 giugno 2012, n. 74, attualmente all esame del Parlamento per la conversione in legge). Possono beneficiare della sospensione i datori di lavoro privati (anche del settore agricolo e di lavoro domestico), i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e gli iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, ecc.). SANZIONI VIOLAZIONI: AUTOTRASPORTO, IN GAZZETTA IL DECRETO SULLE SANZIONI - D.M. 20 aprile 2012 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2012 ) Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in materia di autotrasporto, attua l'art. 83-bis, commi 14 e 15, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla L. 6 agosto 2008, n Ai sensi di tali norme, alla violazione dei commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis dell articolo 83-bis citato conseguono l'esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalla legge, e l'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi. SOCIETÀ FINANZA LOCALE: ENTI LOCALI, BILANCIO DI PREVISIONE ENTRO IL 31 AGOSTO D.M. 20 giugno 2012 (Ministero dell'interno - Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 ) Circolare per il cliente n. 14 del 2 luglio pag. 9

10 Differito al 31 agosto 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2012 da parte degli enti locali. IMPRESE: CERTIFICAZIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PA - D.M. 22 maggio 2012 (Ministero dell'economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 ) Pubblicato il decreto che disciplina le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Stabilite altresì le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato. Circolare per il cliente n. 14 del 2 luglio pag. 10

11 CAMBIO DELLE VALUTE ESTERE DEL MESE DI MAGGIO 2012 MEDIA DEI CAMBI FISCALI del mese di maggio Provvedimento del 22 giugno 2012 Paese Valuta Codice ISO Codice UIC Quantità di valuta estera per 1 Euro ALBANIA Lek ALL ,371 ARGENTINA Peso Argentina ARS 216 5,68794 AUSTRALIA Dollaro Australiano AUD 109 1,28252 BRASILE Real BRL 234 2,53565 CANADA Dollaro Canadese CAD 012 1,29162 COREA DEL SUD Won Sud KRW ,36 GIAPPONE Yen Giapponese JPY ,97 HONG KONG (Cina) Dollaro Hong Kong HKD 103 9,92907 INDIA Rupia Indiana INR ,6407 MESSICO Peso Messicano MXN ,4237 NORVEGIA Corona Norvegese NOK 008 7,5655 POLONIA Zloty PLN 237 4,29365 REGNO UNITO Sterlina Gran Bretagna GBP 002 0, ROMANIA Leu RON 270 4,44116 RUSSIA Rublo Russia RUB ,5585 SINGAPORE Dollaro Singapore SGD 124 1,6152 STATI UNITI Dollaro USA USD 001 1,27889 SVIZZERA Franco Svizzero CHF 003 1,20124 THAILANDIA Baht THB ,0774 TURCHIA Lira Turca TRY 267 2,31488 UNGHERIA Forint Ungherese HUF ,672 Circolare per il cliente n. 14 del 2 luglio pag. 11

12 INDICI MENSILI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI (FOI) APPLICABILI ALLE LOCAZIONI IMMOBILI URBANI Per contratti di locazione occorre applicare il 75% dell incremento Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del Le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell anno precedente e di due anni precedenti sono le seguenti: TABELLA VARIAZIONI 2012 Mese Gazzetta Ufficiale Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo Dell anno precedente Di due anni precedenti GENNAIO n. 50 3,2 5,4 FEBBRAIO n. 71 3,3 5,6 MARZO n. 90 3,2 5,8 APRILE n ,2 5,9 MAGGIO n ,0 5,8 GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE Circolare per il cliente n. 14 del 2 luglio pag. 12

13 T.F.R. - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE ANNO 2012 COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE ANNO 2012 Mese Indice ISTAT Coefficiente di rivalutazione Montante mese GENNAIO 104,4 0, , FEBBRAIO 104,8 0, , MARZO 105,2 1, , APRILE 105,7 1, , MAGGIO 105,6 1, , GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE Circolare per il cliente n. 14 del 2 luglio pag. 13

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