CITTÀ DI IMOLA PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI DI AFFISSIONE E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

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1 CITTÀ DI IMOLA PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI DI AFFISSIONE E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA E PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI MODALITA PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L INSTALLAZIONE Approvato con deliberazione C.C. n. 85 del

2 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI ART. 1 - CONTENUTI E FINALITÀ... PAG. 5 ART. 2 ZONIZZAZIONE... PAG. 5 ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI REGOLATI DAL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI... PAG. 5 ART. 4 - INSEGNA DI ESERCIZIO... PAG. 5 ART. 5 PREINSEGNA... PAG. 6 ART. 6 CARTELLO... PAG. 6 ART. 7 MANIFESTO... PAG. 6 ART. 8 - STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA... PAG. 6 ART. 9 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO... PAG. 6 ART.10 - IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA... PAG. 7 ART.11 - IMPIANTI PER LE AFFISSIONI... PAG. 7 ART.12 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO... PAG. 8 ART.13 - SORGENTE LUMINOSA... PAG. 8 TITOLO II CAPO I DISCIPLINA GENERALE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO, DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI ART DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE... PAG. 9 ART CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI... PAG. 10 ART CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI... PAG. 10 ART UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA PAG. 11 ART UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO... PAG. 13 ART DIMENSIONI MASSIME... PAG. 14 ART. 20 ESCLUSIONE... PAG. 14 CAPO II DISCIPLINA PARTICOLARE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO, DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI ART CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE INSEGNE D ESERCIZIO E DELLE LANTERNE... PAG. 15 ART CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE PREINSEGNE... PAG. 16 ART CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE FRECCE DIREZIONALI. PAG. 16 ART. 24 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI... PAG. 16 ART. 25 CARATTERISTICHE DEI MANIFESTI... PAG. 17 ART CARATTERISTICHE DI STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA... PAG. 17 ART. 27 CARATTERISTICHE DEI SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI. PAG. 17 ART CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE TARGHE DI ESERCIZIO... PAG. 17 ART CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE TARGHE PUBBLICITARIE... PAG. 18 ART. 30 CARATTERISTICHE DELLA VETROFANIA... PAG. 18 ART CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI TELI A COPERTURA DEI PONTEGGI DI CANTIERE... PAG. 18 2

3 ART CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLA PUBBLICITÀ A MEZZO VEICOLI... PAG. 18 ART CARRELLI E RIMORCHI... PAG. 18 ART PUBBLICITÀ FONICA... PAG. 18 ART. 35 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO... PAG. 19 ART PUBBLICITÀ ITINERANTE... PAG. 19 ART STAZIONI DI RIFORNIMENTO DI CARBURANTE... PAG. 19 ART MESSAGGI PUBBLICITARI DI ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO... PAG. 19 ART. 39 BACHECHE... PAG. 20 ART. 40 TENDE... PAG. 20 ART CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI... PAG. 20 ART DIVIETO DI UTILIZZO NON CONFORME DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA... PAG. 20 CAPO III DISCIPLINA PARTICOLARE DELLE AFFISSIONI ART. 43 CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE AFFISSIONI... PAG. 21 ART DEFINIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONE DIRETTA... PAG. 21 ART TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI FISSI PER LE AFFISSIONI... PAG. 21 ART IMPIANTI DI AFFISSIONE NEL CENTRO STORICO... PAG. 22 ART SUDDIVISIONE TRA AFFISSIONI COMMERCIALI E SOCIALI. PAG. 22 TITOLO III COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ALL INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE ART NORME GENERALI... PAG. 23 ART COLLOCAZIONE DI INSEGNE, DI TARGHE PROFESSIONALI O DI ESERCIZIO, DI TENDE... PAG. 24 ART BACHECHE ED INSEGNE DI VALORE STORICO... PAG. 24 ART CARATTERISTICHE, DIMENSIONI, MATERIALI DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI... PAG. 24 ART PUBBLICITÀ NEI CANTIERI EDILI... PAG. 24 ART ALTRE ZONE TUTELATE... PAG. 24 TITOLO IV PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE ART NORME GENERALI SULL AUTORIZZAZIONE... PAG. 26 ART PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL COMUNE... PAG. 26 ART ISTRUTTORIA E RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE... PAG. 27 ART INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E MODIFICA... PAG. 27 ART TERMINE DI VALIDITÀ DELL AUTORIZZAZIONE... PAG. 27 ART RINNOVO DELL AUTORIZZAZIONE... PAG. 28 ART VOLTURA DELL AUTORIZZAZIONE... PAG. 28 ART OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL AUTORIZZAZIONE... PAG. 28 ART DECADENZA DELL AUTORIZZAZIONE... PAG. 28 ART CASI PARTICOLARI... PAG. 29 ART INDIRIZZI ORGANIZZATIVI... PAG. 29 ART MEZZI PUBBLICITARI A CARATTERE SANITARIO... PAG. 29 3

4 TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI ART. 66 VIGILANZA... PAG. 30 ART SANZIONI AMMINISTRATIVE... PAG. 30 TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART NORMA TRANSITORIA... PAG. 31 ART ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO... PAG. 31 ART NORMA PER L EMERSIONE DELL ABUSIVISMO... PAG. 31 ALLEGATO A... PAG. 32 ALLEGATO B... PAG. 46 ALLEGATO C... PAG. 49 4

5 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI ART.1 - CONTENUTI E FINALITÀ 1.Il Piano generale degli impianti di affissione e altri mezzi di pubblicità disciplina la quantità, la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale dei mezzi pubblicitari di qualunque materiale caratteristica e forma, che mirano a diffondere messaggi di pubblicità o, comunque, di informazione o di comunicazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in relazione alle esigenze di carattere sociale ed economico, della concentrazione demografica, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche. 2. La materia è disciplinata nell osservanza delle disposizioni di carattere generale contenute: nel Codice della strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nel Piano territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna, nella normativa urbanistica comunale e sovraordinata, nel D.Lgs 15/11/1993, n.507 e successive modificazioni. 3. La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti esistenti sul territorio comunale e di disciplinare i criteri e le modalità per l installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell ambiente urbano e di tutelare i valori storico - architettonici e quelli paesaggistici del territorio comunale. ART.2 - ZONIZZAZIONE 1.Al fine di disciplinare la distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale si considera suddiviso nelle seguenti zone: A.Centro Storico, corrispondente alla zona territoriale omogenea A Insediamento urbano storico del PRG vigente; B.Centri Abitati (escluso il Centro Storico), come definiti dall art. 3 del D.Lgs 285/92 (Codice della Strada) e delimitati con apposita deliberazione comunale ai sensi dell art. 4 del suddetto decreto. C.Aree esterne ai centri abitati, comprendenti tutte le zone agricole e le zone territoriali extraurbane definite dalla delibera sopra indicata e individuate nel Piano Regolatore Generale. D.Zone di interesse artistico, storico, culturale ed ambientale. Le zone meritevoli di tutela di interesse artistico, culturale, architettonico, paesaggistico e storicoambientale esterne al centro storico, sono individuate e disciplinate e negli strumenti di pianificazione urbanistica. ART.3 - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI REGOLATI DAL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI 1. Ai fini del presente Piano, sono mezzi pubblicitari l insegna di esercizio", la preinsegna", la sorgente luminosa, il cartello", il manifesto", lo striscione, la locandina, lo stendardo e la bandiera, l impianto pubblicitario di servizio, il segno orizzontale reclamistico", l impianto di pubblicità o propaganda, gli impianti per le affissioni, come definiti negli articoli seguenti. 2. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, le bandiere, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio, gli impianti di pubblicità o propaganda, e gli impianti per le affissioni, sono indicati, per brevità, con il termine altri mezzi pubblicitari, ovvero, impianti. ART.4 - INSEGNA DI ESERCIZIO 1. E da considerarsi "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell attività a cui si riferisce o nelle 5

6 pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 2. Per pertinenze accessorie, di cui al comma 1, si intendono gli spazi e le aree limitrofi alla sede dell attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. 3. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in: a) insegna a bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione); b) insegna a bandiera verticale (in aggetto da una costruzione); c) insegna frontale; d) insegna a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività produttive, del terziario o a funzioni direzionali; e) insegna su palina o collocata su supporto proprio; f) iscrizioni pittoriche che identificano l attività o l esercizio cui si riferiscono, realizzate direttamente su muro. ART.5 PREINSEGNA 1. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, esclusivamente finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. 2. La preinsegna è ammissibile esclusivamente all interno delle zone definite dal PRG industriali, artigianali e commerciali. 3. Nelle zone diverse da quelle indicate dal comma 2 possono essere utilizzate unicamente frecce direzionali. ART.6 CARTELLO 1.Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 2.Quindi risultano compresi in questa definizione i mezzi con messaggio pubblicitario prevalentemente di tipo commerciale che non comportano l affissione di manifesti installati su spazi pubblici o privati che non sono sede o pertinenza accessoria della attività oggetto di pubblicità. 3. I cartelli possono essere illuminati per luce indiretta e si caratterizzano per la contemporaneità dell installazione dell impianto con il messaggio che viene incorporato al mezzo. ART.7 MANIFESTO 1. Si considera "manifesto" l elemento bidimensionale realizzato in materiale cartaceo, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici affisso in un momento successivo alla installazione degli appositi supporti, diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari che, ai fini della presente disciplina, non sono impianti per le affissioni. ART.8 - STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA 1. Si considera "striscione, locandina, stendardo e bandiera" l elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o eventi. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. ART.9 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO 1. E da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 6

7 ART.10 - IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA 1. Si definisce impianto di pubblicità e propaganda qualunque manufatto o struttura mobile o fissa che ha natura intrinseca di mezzo di diffusione di messaggi diretti alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come manifesto, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio, come espressamente definiti e distinti nel presente capo I. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 2. L impianto di pubblicità e propaganda è caratterizzato dalla contemporaneità dell installazione dell impianto con il messaggio che viene incorporato al mezzo. 3. A titolo esemplificativo rientrano nella categoria degli impianti pubblicitari, i seguenti: a) "targa di esercizio", ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, con le caratteristiche previste all art. 28, installata nella sede di esercizio dell attività o nelle pertinenze accessorie di cui all art. 4, comma 2. Deve essere priva di luminosità propria; b) "targa pubblicitaria", cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lettera a), quando è posta in luogo diverso da quello in cui ha sede l esercizio dell attività e dalle relative pertinenze accessorie, come disciplinata dall art. 29 del presente Piano; c) impianto a messaggio variabile impianto caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse, alternabili nel corso delle 24 ore; d) "vetrofania", cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici; e) "telo per ponteggi di cantiere", il manufatto mobile posto in aderenza alla copertura dei ponteggi o recinzioni di cantiere, riportante messaggi pubblicitari; f) le strutture mobili (es. carrelli appendice) e gli autoveicoli per uso speciale (c.d. posterbus., vale a dire le autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie di cui all art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/92); g) impianto di insegne coordinate si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne di esercizio monofacciali o bifacciali; h) bacheche si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all esposizione di menu, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi; i) tende si intendono manufatti mobili o semi mobili in tessuto o materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine ed ingressi; l) lanterne si intendono i manufatti che si configurano come una insegna di esercizio a bandiera caratterizzata da una forma tridimensionale; m) proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti. ART.11 - IMPIANTI PER LE AFFISSIONI 1. Sono impianti per le affissioni, gli impianti destinati all affissione di manifesti, avvisi, fotografie, ecc. costituiti da materiale cartaceo, il cui formato si sviluppa, di norma, su multipli di cm. 70x100. Essi sono articolati, quanto alla loro conformazione, secondo le tipologie di cui all art Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione. 3. L installazione degli impianti e le attività di gestione delle affissioni, ai sensi delle norme del D.Lgvo n. 507/93 e succ., compete al Comune, direttamente o a mezzo di concessione del servizio a terzi. 4. Fatta salva la concessione del servizio, è vietata ai privati l installazione di impianti per le affissioni; la installazione di impianti per le affissioni su aree o beni demaniali o ferroviari, ove i messaggi siano percepibili dai luoghi pubblici o aperti al pubblico, è consentita previa autorizzazione, di cui alla presente normativa, e nullaosta ai sensi dell art. 23, comma quinto, D.Lgvo n. 285/92, nel rispetto delle norme di pianificazione e regolamentari emanate dal Comune e del Codice della Strada. 5. Con riferimento all art. 51, comma 1, del D.P.R. 495/1992, è vietata ogni forma di affissione diretta da parte di soggetti non legittimati o in contrasto con le norme della presente disciplina e del Codice della strada o al di fuori degli appositi supporti. 7

8 ART.12 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO 1. E definito "impianto pubblicitario di servizio", qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell ambito dell arredo urbano e stradale (quali paline, pensiline per fermata autobus, transenne parapedonali, cestini per rifiuti, panchine, orologi e simili) che reca incorporato uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. ART.13 - SORGENTE LUMINOSA 1. E da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. 8

9 TITOLO II CAPO I DISCIPLINA GENERALE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO, DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI ART DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. La pubblicità lungo le strade e sui veicoli è normata dal Nuovo Codice della strada all art In prossimità o lungo le strade, sia su aree pubbliche che private, purchè il messaggio pubblicitario sia percepibile dai luoghi pubblici o aperti al pubblico, è vietato collocare insegne, preinsegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità, impianti per le affissioni, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, che, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione ovvero, a causa dell eccessiva quantità dei messaggi, determinano: a) confusione con la segnaletica stradale e occultamento di targhe toponomastiche; b) difficoltà di comprensione o riduzione di visibilità o efficacia della medesima segnaletica; c) disturbo visivo o distrazione agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; d) contrasto o, comunque, lesione nella percezione estetica dello stato o delle caratteristiche panoramiche, storico-ambientali o naturali dei luoghi; e) barriere architettoniche od intralci per la circolazione degli invalidi. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica. E possibile collocare cartelli nelle rotatorie nelle modalità e secondo le caratteristiche di cui all art È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. 4. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, per la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari deve essere richiesta specifica autorizzazione come meglio precisato all art La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. 6. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. 7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 8. L installazione di preinsegne e cartelli pubblicitari su beni immobili privati o su aree e beni demaniali, compreso il demanio ferroviario, deve rispettare le norme vigenti, in particolare quelle in materia di codice della strada, in materia edilizia-urbanistica e quelle generali e speciali della presente disciplina regolamentare, ove il messaggio pubblicitario sia percepibile da luogo pubblico o aperto al pubblico. 9

10 9. La collocazione particolare di impianti di preinsegne su suolo pubblico (marciapiedi, piste ciclabili, ecc.) non deve in alcun modo ostacolare la libera circolazione dei pedoni e dei ciclisti o comunque interferire con le aree e gli spazi di circolazione a loro destinati. In taluni casi di interesse dell Ente può esserne consentita l installazione solo se posizionati parallelamente al senso di marcia dei veicoli. 10. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e di propaganda disciplinati dal presente Piano, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piano o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dell Amministrazione comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti. 11. Le insegne di esercizio, i cartelli, i manifesti, gli altri mezzi pubblicitari, escluse le preinsegne, non possono contenere, a completamento del messaggio pubblicitario, elementi grafico pittorici di indicazione direzionale stradale, né recare scritte del tipo ALT!, STOP!, svolta a destra, fermati a 100 metri, ecc.; in quanto possono ingannare o distrarre l automobilista, o comunque ingenerare confusione con la segnaletica stradale. Eventuali deroghe potranno essere concesse solo per farmacie, ambulatori, posti di pronto soccorso, ecc. 12. E vietato il lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli in tutto il territorio comunale (come da art. 10 del Regolamento Comunale di Polizia Locale). ART CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI 1. La collocazione dei cartelli, delle insegne d esercizio e degli altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico. 2. I cartelli, le insegne d esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l osservanza delle stesse e l adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell autorizzazione di cui all articolo 23, comma 4, del Codice della strada. 3. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale. 4. Particolare cautela è adottata nell uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni. Occorre, altresì, evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d obbligo, limitandone la percettibilità. 5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore di 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia fuori che dentro i centri abitati, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata. 6. All interno dei centri abitati non si applica la quota minima di m. 1,5 di cui al comma precedente, per le vetrofanie, le scritte sulle vetrine, le scritte pittoriche su muro, le insegne di esercizio installate su sostegni tridimensionali (totem), le locandine e cartelli di carattere temporaneo e gli impianti per le affissioni. ART CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI 1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento. 2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. 10

11 Particolare cautela è adottata nell uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell ente concedente l autorizzazione. 3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso. 4. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, per l installazione di nuove croci per la segnalazione delle farmacie, in conformità a quanto praticato nei Paesi della Comunità europea, è consentito l utilizzo della croce verde luminosa. 5. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, nei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l installazione, non possono avere luce nè intermittente, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. Nei centri abitati, nel caso di intersezioni semaforizzate, i suddetti mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose non possono essere posizionati in senso trasversale rispetto all asse della carreggiata e comunque ad una distanza dalle stesse inferiore a quella sotto tabellata. E vietato l uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a una distanza dal bordo della carreggiata inferiore a quella sotto riportata in funzione del tipo di strada, salvo motivata deroga da parte dell ente concedente l autorizzazione. TIPO STRADA URBANA Come definito dall art. 2 del Codice della strada Distanza dal bordo della carreggiata Minimo ml Distanza da intersezione semaforizzata Minimo ml D E F ART.17 - UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA 1. Fermo restando quanto prescritto dall art. 15, comma 1, lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita, ai sensi dell art. 51,comma 1, del DPR 495/92, l affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti, come individuati nel successivo Capo III. 2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: a) m 3 dal limite della carreggiata; b) m 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) m 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) m 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) m 150 prima dei segnali di indicazione; f) m 100 dopo i segnali di indicazione; g) m 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice della strada; h) m 250 prima delle intersezioni; i) m 100 dopo le intersezioni. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l installazione, è comunque vietato nei seguenti punti: 11

12 a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve come definite all art. 3, comma 1, punto 20), del Codice della strada e su tutta l area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 ; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. 4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dal presente Piano, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall articolo 23, comma 6, del Codice della strada: a)50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b)30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; c)25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; d) 3 m, dal limite della carreggiata. e) 30 m dalla circonferenza esterna della rotatoria. Le distanze di cui sopra sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all art. 2 del D. Lgs n. 285, come di seguito indicato: e)30 m dai segnali stradali e dalle intersezioni, dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; f)20 m, da altri cartelli o mezzi pubblicitari; dai segnali di indicazione e dopo segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni; g)2 m, dal limite della carreggiata. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lett. c) non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o, fuori ed entro i centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata semprechè siano rispettate le disposizioni dell art. 15 comma 1, del presente Piano. 6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori ed entro i centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata. Entro i centri abitati la percentuale massima della superficie utilizzabile per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quella del prospetto del fabbricato è quella indicata all art. 21, c Entro i centri abitati le distanze di cui al comma 4 non si applicano per gli impianti fissi per le affissioni collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli. 8. Entro i centri abitati è vietata, entro la distanza di mt. 50, l installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari su ponti, sottoponti e altri manufatti di attraversamento attinenti alla circolazione pedonale, veicolare e ferroviaria, nel rispetto dell.art. 1, comma 1, del D.Lgs. 285/ Fuori ed entro i centri abitati nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui è prevista la collocazione degli impianti, già esistano costruzioni fisse, muri, filari di alberi e manufatti vari, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento di impianti fissi per le affissioni in allineamento con le costruzioni fisse, i muri, con i tronchi degli alberi e i manufatti vari. Gli impianti non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 10. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante 12

13 e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata e ad eccezione dei limiti di altezza da terra di cui all art I segni orizzontali reclamistici, di cui all art. 27, sono ammessi unicamente: a) all interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. 12. L esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli ed eventi secondo le modalità e caratteristiche indicate all art. 26. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a m.50 ed a m.12, Fuori ed entro i centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati è consentito un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti unicamente per i messaggi riportanti informazioni di interesse utile alla sicurezza ed alla regolamentazione della circolazione stradale. 14. É vietata l apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali. 15. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m. 16. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 14 comma 5 (da art. 23 Codice della strada) al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela. 17. Gli impianti installati dal Comune di Imola o dai suoi concessionari possono derogare dalle distanze indicate al comma 4 del presente articolo sulla base di scelte pianificatorie stabilite dal Comune. ART.18 - UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO 1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l 8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C, D, E ed F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In assenza della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell articolo 2, comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l area di parcheggio. 2. Nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, è consentita l installazione di impianti fissi per le affissioni, anche lungo il fronte stradale, in deroga alla percentuale di superficie complessiva prevista dal precedente comma. 3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato. 4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. 5. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 4 nel rispetto delle distanze e norme precedentemente indicate ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata. 13

14 ART DIMENSIONI MASSIME 1. Fuori dal centro abitato i mezzi pubblicitari ad esclusione delle insegne di esercizio non devono superare la superficie di mq 6. ART. 20 ESCLUSIONE 1.I mezzi di pubblicità collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente Capo. 14

15 CAPO II DISCIPLINA PARTICOLARE DEI CARTELLI, DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO, DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI ART.21 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE INSEGNE D ESERCIZIO E DELLE LANTERNE 1. Le insegne di esercizio di cui all art.4 devono rispettare le caratteristiche di seguito riportate. 2.Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti: - per quelle individuate ai punti a), b), c) ed e) del comma 3 del precedente art.4, collocate parallelamente all asse della carreggiata, 8 mq e non collocate parallelamente all asse della carreggiata, 2,5 mq; - per quelle individuate al punto d)del comma 3 del precedente art. 4, la superficie non deve superare il 10% della superficie del prospetto del fabbricato. 3. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio poste fuori dai centri abitati collocate parallelamente all asse della carreggiata o in aderenza ai fabbricati destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali possono raggiungere i 20 mq, nel caso la facciata dell edificio in cui ha sede l attività superi i 100 mq la superficie dell insegna può essere aumentata in misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino al limite di 50 mq. Per le insegne non collocate parallelamente all asse della carreggiata la dimensione massima non deve superare i 6 mq. 4. La collocazione di insegne, e la dimensione delle stesse, nelle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale viene disciplinata dal Titolo III del presente regolamento. 5. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell edificio non può superare i 2/3 dell ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml 1, La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti. 7. Le insegne frontali devono preferibilmente essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l altezza della porta non lo consentano. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm 15 ed essere contenute all interno della proiezione verticale del vano stesso. 8. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell edificio. 9. Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml 6, È vietata la installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici, ad eccezione dei casi di cui al successivo art È vietata la installazione di insegne sui parapetti di balconi, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei portici. Tale collocazione è consentita sulle facciate, a tetto o su pensiline in edifici destinati a funzioni di carattere industriale, artigianale, commerciale, direzionale e del terziario. Per le attività indicate, inserite in edifici prevalentemente residenziali, la collocazione è consentita sulla facciata. 12. In caso di utilizzo dell unica pertinenza relativa all esercizio di più attività, è obbligatorio installare un mezzo pubblicitario unico (insegne coordinate), che può contenere molteplici messaggi pubblicitari su supporti autonomi ma omogenei per forma, dimensioni e materiali. Diversamente gli impianti devono essere distanziati fra loro di almeno 15 m. Il manufatto dovrà avere complessivamente una dimensione massima di mq 12. se realizzato parallelamente all asse della carreggiata e di mq 6 se realizzato non parallelamente. 13. La lanterna con insegna può essere installata in alternativa all insegna a bandiera, al fine di individuare i pubblici esercizi. Dovra essere installata una sola lanterna per esercizio, se sopra alla porta di ingresso, due lanterne qualora lateralmente alla porta di ingresso. 14. Caratteristiche: - SOPRA ALLA PORTA DI INGRESSO: Dimensioni in pianta massima di cm. 35 x 35, altezza massima di cm. 37,5 per la superficie illuminante laterale, altezza totale di massimo ingombro (supporto e fregi eventuali compresi) cm 60; 15

16 - LATERALMENTE ALLA PORTA DI INGRESSO: Dimensioni in pianta massima di cm. 25 x 25, altezza massima di cm. 30 per la superficie illuminante laterale, altezza totale di massimo ingombro (supporto e fregi eventuali compresi) cm. 45; 15.La sporgenza fuori tutto, compreso il braccio di aggancio al muro, non potrà essere superiore a cm 50 se la lanterna sarà collocato sopra lo stipite della porta di ingresso, ma comunque dovranno essere rispettati i metri 2,40 dal piano viabile. Dovra essere collocata solamente al piano terra degli edifici. L unica scritta ammissibile sarà il nome dell attivita e dovra essere apposta sul vetro opalino, la fonte luminosa interna dovra possedere intensita moderata e tecnologia tradizionale; Dovra essere collocata solamente su muratura e rispettare comunque gli eventuali elementi lapidei; il punto di installazione dovra risultare al di sotto del davanzale del primo corso di finestre soprastanti al piano terra. 16. Per quanto riguarda insegne e scritte collocate negli spazi ed elementi definiti dehors si fa riferimento allo specifico regolamento. ART.22 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE PREINSEGNE 1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni di 1,25 x 0,25 m. 2. Il colore di fondo delle preinsegne deve essere grigio con scritte e frecce di colore giallo. Eventuali simboli e marchi possono avere il colore originale del marchio della ditta; devono avere dimensione non superiore ad un terzo della superficie della preinsegna. 3. Le preinsegne possono essere installate secondo le seguenti tipologie all interno delle zone di attività industriale, artigianale e commerciale nelle posizioni individuate dal Servizio competente: Cartello TIPO 1 preinsegne da collocare in prossimità delle aziende site all interno della zona di attività industriale, artigianale e commerciale (Allegato B fig.1); Cartello TIPO 2 preinsegne da collocare all inizio di una strada interna alla zona di attività industriale, artigianale e commerciale (Allegato B fig. 2). 4. Le tipologie di cartelli sopra descritte possono essere realizzate esclusivamente secondo le prescrizioni dimensionali contenute all interno dell Allegato B. 5. E ammesso l abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse costituiscano oggetto di un unica autorizzazione. 6. Le preinsegne devono essere raggruppate in un "gruppo segnaletico unitario". In ogni gruppo segnaletico unitario devono essere rispettati i seguenti criteri: a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi; b) le frecce indicanti "diritto" devono essere poste al di sopra delle altre; qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale; c) le frecce indicanti "sinistra" devono essere poste sotto le frecce "dritto", e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti "destra". Qualora su una stessa struttura di sostegno vengano collocati meno di sei cartelli, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore a scendere verso il basso. ART.23 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE FRECCE DIREZIONALI 1. Nelle zone diverse da quelle indicate al comma 3. art 22 possono essere installate esclusivamente frecce direzionali come definite dal codice della Strada e secondo le tipologie indicate dal Codice stesso. ART.24 CARATTERISTICHE DEI CARTELLI 1. I cartelli pubblicitari, da installarsi prevalentemente nei pressi degli insediamenti commerciali o direzionali e comunque non in zone agricole o in zone territoriali extraurbane, dovranno essere conformi alle caratteristiche e tipologie indicate nell art.45 del presente Piano. 2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull esistente (cartello a parete). 3. All interno delle rotatorie l installazione di cartelli pubblicitari è consentita limitatamente alla pubblicità della Ditta che sponsorizza la realizzazione o la manutenzione del verde della rotatoria stessa e a condizione che la rotatoria abbia un diametro di almeno 6 ml e che i cartelli: 16

17 siano monofacciali; abbiano lo stesso formato dimensionale e caratteristiche per ogni rotatoria, ed abbiano colore conforme a quanto prescritto dal Codice della Strada; non eccedano in altezza cm 50 dall estradosso del cordolo di contenimento dell area verde; non eccedano 0,5 mq di superficie e siano di forma rettangolare; siano appoggiati con continuità al suolo in modo che appoggi il lato più lungo e orientati parallelamente al cordolo; siano disposti con passo minimo di metri 6 gli uni dagli altri lungo una circonferenza concentrica col nocciolo della rotatoria, la quale risulti arretrata di almeno cm 100 dal cordolo di contenimento dell area verde; il numero massimo di impianti installabili per ogni rotatoria non sia superiore a quattro; il materiale dei supporti e delle plance sia cedevole agli urti. ART.25 CARATTERISTICHE DEI MANIFESTI 1. L aff issione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati ed è consentita solo su appositi supporti; è in generale vietata l affissione diretta sui muri. 2. Le caratteristiche tecniche, il materiale da usare e le tecniche di installazione degli impianti fissi per le affissioni sono indicate all art. 45. ART.26 - CARATTERISTICHE DI STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA 1. Su tali mezzi, oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo, della manifestazione o evento, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale. 2. L esposizione di striscioni, locandine, bandiere e stendardi che si affacciano sulle strade è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione, dell evento o dello spettacolo cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso. 3. Gli striscioni non possono avere altezza superiore a m 1,0. 4. Il bordo inferiore di striscioni e di stendardi posizionati al di sopra della carreggiata stradale, anche trasversalmente, deve risultare sempre superiore a m 5,1 rispetto al piano stradale. 5. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: le insegne montate su supporto proprio o su palina devono rispettare un altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml 6,00. ART.27 CARATTERISTICHE DEI SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI 1. I segni orizzontali reclamistici, disposti nel rispetto dell art. 17, c. 11, devono essere realizzati con materiali rimovibili (quali ad esempio le pellicole adesive), ma ben ancorati, nel momento dell utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. 2. A garanzia della rimozione potrà essere richiesta dal Servizio Competente una idonea cauzione che sarà restituita a seguito del ripristino dell avvenuta rimozione. ART.28 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE TARGHE DI ESERCIZIO 1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm 50 x 25, fatto salvo quanto previsto per le zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale per cui vengono seguite le disposizioni del Regolamento Edilizio e del Titolo III del presente regolamento. 2. Il loro posizionamento deve essere effettuato seguendo corretti criteri di regolarità compositiva. 17

18 ART.29 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLE TARGHE PUBBLICITARIE 1. Le targhe pubblicitarie sono consentite nei soli casi in cui la sede dell attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico e possono avere dimensioni massime di cm 50 x 25, fatto salvo quanto previsto per le zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale per cui vengono seguite le disposizioni del Regolamento Edilizio e del Titolo III del presente regolamento. ART.30 CARATTERISTICHE DELLA VETROFANIA 1. L apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti l attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra. ART.31 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI TELI A COPERTURA DEI PONTEGGI DI CANTIERE 1. Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l installazione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, quindi in materiali opachi non cartacei, anche illuminati in modo indiretto. 2. La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 50% del ponteggio o della recinzione. Tale limite non si applica nei seguenti casi: - nel caso di disegni che riproducano la facciata dell edificio oggetto dei lavori; - nel caso di unico telo che riproduca un solo messaggio pubblicitario. 3. I teli pubblicitari devono essere di colore prevalentemente chiaro. 4. E ammessa la collocazione di teli pubblicitari in aderenza ai ponteggi di cantiere per una durata massima di sei mesi, prorogabili, previo nulla osta del proprietario dell immobile. 5. Resta a carico di chi viene autorizzato ogni responsabilità in merito alla sicurezza ed alla stabilità del manufatto. ART.32 - CARATTERISTICHE PARTICOLARI DELLA PUBBLICITÀ A MEZZO VEICOLI 1. Non è soggetta ad autorizzazione la pubblicità effettuata a mezzo di veicoli. La pubblicità a mezzo veicoli è ammessa unicamente alle condizioni e nei limiti di cui all art. 23 del Codice della strada e dell art. 57 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e del successivo comma Nel territorio comunale è vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g), art. 56, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 285/92, art. 203, comma II, lettera q) e art. 204, comma 2 del D.P.R. n. 495/92 ancorché in area privata se visibile dalla pubblica via o in luoghi aperti al pubblico, se non specificamente autorizzata dal competente servizio comunale. Devono comunque essere rispettate le caratteristiche e distanze prescritte dal presente regolamento e le norme in materia di sicurezza. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli nei casi consentiti dal Codice della Strada, l'interessato deve esibire, sul luogo o a richiesta, l'autorizzazione e l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità. Ove i veicoli adibiti a fini pubblicitari sostino nel territorio comunale, saranno applicate le disposizioni previste dal comma 4 dell art. 8 del D.Lgs. 507/93. 3.Il veicolo pubblicitario, anche se con motore, si considera quale impianto fisso se sosta in un luogo oltre 48 ore. ART CARRELLI E RIMORCHI 1. Nel caso di strutture pubblicitarie quali grandi cartelloni posti su rimorchio, il posizionamento statico oltre le 48 ore identifica il mezzo pubblicitario come impianto fisso e pertanto dovrà essere richiesta la relativa autorizzazione ai sensi dell art. 47 comma 8 del regolamento di esecuzione C.d.S. Devono comunque essere rispettate le caratteristiche e distanze prescritte dal presente regolamento e le norme in materia di sicurezza. ART PUBBLICITÀ FONICA 1. La pubblicità fonica sulle strade è consentita: 18

19 a) fuori dai centri abitati, dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore 19.30, previa autorizzazione dall Ente proprietario della strada; b) entro i centri abitati, nei soli giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore 19.00, esclusivamente per iniziative di carattere politico, sindacale, sociale, culturale, sportivo e pubbliche manifestazione e spettacoli, previa autorizzazione del Sindaco. 2. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell art. 7 della L. 24/04/75 n. 130 e successive modifiche ed integrazioni. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. 3. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione fissati dal DPCM 1/03/ La pubblicità fonica è, comunque, sempre vietata all interno del centro storico e nelle strade, piazze e vie immediatamente adiacenti gli ospedali, case di cura e simili; detta forma pubblicitaria dovrà essere effettuata a distanze non inferiori a 500 metri da tali strutture. ART. 35 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO 1.Lungo le strade e in prossimità di esse, è ammessa l installazione di impianti pubblicitari di servizio di cui all art.12 purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati e le norme fissate dal successivo comma. 2.L installazione di impianti pubblicitari di servizio è subordinata al parere degli Uffici Competenti che, valutata l entità dell intervento, possono procedere alla stipula di apposita convenzione nella quale sono indicati anche durata ed oneri della autorizzazione. Tale installazione deve essere conforme a quanto previsto nei piani particolareggiati o nei piani di arredo urbano approvati dal Comune. 3. Per gli impianti pubblicitari di servizio recanti spazi pubblicitari con superficie inferiore ai 3,00 mq, non si applicano fuori dai centri abitati le distanze di cui all art. 17 comma 2, ed all interno dei centri abitati l installazione è subordinata al parere del corpo di Polizia Municipale, semprechè siano rispettate le disposizioni dell art. 23 c. 1 del Codice della (Titolo III).Strada. 4.La collocazione di impianti pubblicitari di servizio lungo i percorsi pedonali deve sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento di attuazione. ART PUBBLICITÀ ITINERANTE 1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità itinerante, intendendosi con questa definizione l uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredate da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell attività. 2. Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dagli art. 134 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada. ART STAZIONI DI RIFORNIMENTO DI CARBURANTE 1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le modalità di cui al 5 comma del precedente art All interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal 5 comma dell articolo 18, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a ml 10. ART.38- MESSAGGI PUBBLICITARI DI ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO 1. Sulle strutture di attività con carattere temporaneo o stagionale è consentita l installazione della sola insegna di esercizio. 19

20 ART.39 BACHECHE 1. La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura. ART.40 TENDE 1. Le tende riportanti messaggi pubblicitari a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un altezza minima consentita dai lembi inferiori alla quota del marciapiede di ml 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un aggetto inferiore di almeno cm 20 rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a ml Le tende possono essere collocate in deroga alle distanze minime di cui all art. 17 del presente regolamento nel caso in cui non riportino alcun tipo di messaggio pubblicitario o qualora il messaggio sia disposto parallelamente all asse della carreggiata. 3. Negli altri casi seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari. 4. Per quanto riguarda l installazione di tende in zone storiche e paesaggistiche ed in edifici soggetti a vincolo di conservazione dovranno essere ottemperate le disposizioni del Regolamento Edilizio e del Titolo III del presente regolamento. ART.41 - CARTELLI PUBBLICITARI TEMPORANEI 1. Cartelli pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale, sportivo e commerciale, aperte al pubblico, devono essere autorizzati dal Comune sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo Titolo IV, sia se da collocarsi su suolo pubblico che su spazi sovrastanti anche secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali Cosap o di arredo urbano. 2. È consentita l esposizione massima di n.50 cartelli per manifestazione; questi non possono superare le dimensioni di m x La collocazione di tali cartelli deve essere autorizzata previo parere favorevole della Polizia Municipale ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell iniziativa cui si riferisce oltre che i 10 giorni precedenti e le 48 ore successive, per un periodo complessivo massimo inferiore a tre mesi nell arco dell anno. 4. La collocazione di tali cartelli deve comunque garantire ogni aspetto che riguardi la sicurezza statica ed la sicurezza rispetto ad eventi atmosferici nonché il decoro. 5. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre che si svolgono all interno delle gallerie comunali è consentita la installazione di strutture tipo sandwich bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo. Tale disposizione si applica anche nelle zone di cui al Titolo III. ART DIVIETO DI UTILIZZO NON CONFORME DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA 1. E assolutamente vietato un utilizzo degli impianti di pubblicità e propaganda diverso da quello indicato dagli articoli precedenti. 2. L utilizzo degli impianti di cui agli articoli precedenti, in qualunque area o bene collocati, anche demaniali e ferroviari, con messaggi non conformi alle prescrizioni, per strumenti e modalità di trasmissione del messaggio, genera la mancata conformità dell impianto stesso alle norme della presente disciplina, ne determina la condizione di abusività e ne fa decadere la legittimazione, già, eventualmente, ottenuta. 20

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