6. Cessione di quote in situazioni particolari: crediti del socio, pegno e usufrutto

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "6. Cessione di quote in situazioni particolari: crediti del socio, pegno e usufrutto"

Transcript

1 6. Cessione di quote in situazioni particolari: crediti del socio, pegno e usufrutto Luciano De Angelis - Christina Feriozzi 6.1 Cessione della quota in presenza di finanziamento soci a) Premessa Nelle società a responsabilità limitata, capita spesso che i soci, invece di ricorrere a finanziamenti bancari o a conferimenti in conto capitale o finalizzati ad aumenti di capitale (o in futuro aumento di capitali cioè conferimenti c.d. targati), provvedano in proprio a finanziare la società. Tali finanziamenti possono essere di due tipologie: 1) finanziamento soci fruttifero: si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive disciplinato dalla normativa propria del mutuo. A fronte della consegna di una somma di denaro, la società assume l obbligo di restituire la somma pattuita e di versare periodicamente al socio un interesse; 2) finanziamento soci infruttifero: in questo caso, fermo restando quanto affermato in merito al contratto di mutuo, la società pur assumendo l obbligo di restituzione del prestito non sarà chiamata a pagare alcun interesse per la remunerazione del finanziamento. Tali finanziamenti da un lato costituiscono una valida alternativa ai finanziamenti bancari quando gli stessi risultassero troppo onerosi, quando le garanzie richieste non fossero accettabili per i soci, quando il rating creditizio risultasse troppo basso o l indebitamento troppo alto per accedere al canale bancario e dall altro potrebbero garantire ai soci una remunerazione certa non legata ai risultati della società. Nel caso di finanziamenti infruttiferi, inoltre, la società potrebbe godere di un aiuto gratuito dai soci assolutamente prezioso nei casi di tensioni finanziarie o situazioni di crisi. Di contro, va ricordato che, a seguito della riforma del diritto societario, l art c.c. nel caso di finanziamenti concessi dai soci alla società. in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell in-

2 PARTE PRIMA - ASPETTI GIURIDICI E PROFESSIONALI debitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento il rimborso del finanziamento ai soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se avvenuto nell anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Va ricordato a riguardo, che, secondo il Tribunale di Milano: La postergazione del credito vantato dal socio finanziatore, in deroga alla par condicio fra tutti i creditori, ha validità solo se esiste una condizione di debolezza economica della società finanziata, anche se solo transitoria e gli squilibri ritenuti occasionali, ma tali da rendere improcrastinabile il reperimento di nuovi fondi o di nuovi conferimenti. Nel caso in cui la società non si trovi in una situazione di liquidazione ordinaria o concorsuale ma nel pieno della sua attività imprenditoriale, il credito del socio, scaturente da finanziamenti effettuati a favore della società, dovrà essere soddisfatto senza alcuna dilazione alla scadenza. Sono dovuti gli interessi legali fino all effettivo soddisfo 1. Il problema che può presentarsi al momento del trasferimento della quota è quello attinente al finanziamento prestato dal socio alla società, ancora in essere all atto del trasferimento. A riguardo, infatti, logica vorrebbe che la società rimborsasse il socio creditore anteriormente all atto di cessione della quota in modo da chiudere la partita relativa al debito verso soci. Tale possibilità, tuttavia, viene meno in determinate circostanze per varie ragioni (non ultima la difficoltà finanziaria momentanea della società di rimborsare il debito) e quindi nasce il problema di come regolare contrattualmente i subentri nei crediti da finanziamento inerenti gli ex soci. RESTITUITO DALLA SOCIETÀ AL SOCIO USCENTE IL CREDITO DEL SOCIO PER LA SOCIETÀ RIMANE QUALE DEBITO VERSO TERSI 1 Cassazione, Sezione civile Sentenza , n CEDUTO DAL VENDITORE DELLA QUOTA AL NUOVO SOCIO

3 6. CESSIONE DI QUOTE IN SITUAZIONI PARTICOLARI: CREDITI DEL SOCIO, PEGNO E USUFRUTTO b) La cessione del credito del socio Fra vecchio e nuovo socio può allora porsi in essere un contratto di cessione del credito. Disciplinato dall art e segg. c.c., è il negozio attraverso il quale il creditore (cedente, nella fattispecie il socio uscente) trasferisce il proprio credito verso il debitore (ceduto, nel caso in commento la società) a un terzo (cessionario, il nuovo socio). Il trasferimento, di norma (ma non necessariamente), avviene a titolo oneroso e non necessita del consenso del debitore ceduto. Ai sensi dell art c.c., la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l ha accettata o gli è stata notificata. La cessione del credito è inopponibile alla società fino a che non sia stata notificata alla stessa o questa l abbia espressamente accettata. La cessione del credito può avvenire senza alcun intervento notarile ed è sottoposta ad imposta di registro dello 0,5%. RESTA UN DEBITO NEI CONFRONTI DI TERZI VIENE CEDUTO AL NUOVO SOCIO IL CREDITO DEL SOCIO 143 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI EX ART Ciò premesso, si pone il problema della posizione del cessionario, nuovo socio, nei confronti della società. In altri termini, nel momento in cui sussiste il subentro, il cessionario deve o meno considerarsi sottoposto ai rischi di postergazione ex art c.c.? Si ritiene che se la cessione avviene allo scopo di eludere la disposizione di cui all art c.c., difficilmente il nuovo socio potrà ritenersi estraneo alla postergazione prevista dal codice. Diversamente, cioè, se la cessione del credito avviene in una situazione gestionale sostanziamente priva di tensioni finanziarie che, magari, si producono solo a distanza di qualche anno dalla cessione, è lecito supporre che tale credito acquisito dal nuovo socio in un momento successivo dalla concessione non vada assoggettato né a postergazione né a revocatoria se il fallimento interviene nell anno successivo alla restituzione.

4 PARTE PRIMA - ASPETTI GIURIDICI E PROFESSIONALI Potrebbe, infine, verificarsi che il finanziamento sia concesso alla società da un soggetto terzo che solo successivamente magari in seguito alla difficoltà della società di restituire lo stesso o per altre ragioni attinenti alla crescita industriale della società diventi socio. Ove ciò accada, secondo Assonime, il prestito concesso da un terzo divenuto socio in un momento successivo non costituisce ipotesi di finanziamento anomalo ai sensi dell art c.c. e quindi non sarà mai da assoggettare a postergazione 2. c) Il credito nei confronti del terzo Da ultimo, può accadere che il credito vantato dal socio uscente nei confronti della società non venga né estinto dalla società, né ceduto dal vecchio al nuovo socio. In tale circostanza, si avrà una sorta di trasformazione del credito che da debito della società nei confronti del socio diventa un debito nei confronti terzo. I più ritengono che ove tale trasformazione non avvenga in frode ai creditori, ossia con l intenzionalità al momento della cessione della quota di sovvertire le regole di cui all art c.c., il trascorrere del tempo non possa che consolidare la novellata natura del credito, che da postergato andrà a connaturare un credito di terzi non solo non attratto nella sfera della postergazione dell art c.c., e della revocatoria, se restituito nell anno precedente la dichiarazione di fallimento, ma di fatto, tutelato proprio a seguito delle disposizioni di cui all art c.c. che, va ricordato, specificamente nella tutela dei creditori terzi trova la sua ragion d essere. 6.2 Pegno ed usufrutto su quota Secondo il novellato art bis c.c., anche le partecipazioni in srl possono formare oggetto di pegno e usufrutto. Tale possibilità è tuttavia condizionata dal fatto che la facoltà non sia espressamente vietata dall atto costitutivo e a patto che tali partecipazioni siano liberamente trasferibili. A riguardo, l articolo in parola dispone che, nelle società a responsabilità limitata, valgono le stesse regole che l art c.c. prevede per le società per azioni, con l unica eccezione che la partecipazione non risulti liberamente trasferibile (in pre- 2 Assonime circolare n. 40 del 17 luglio

5 6. CESSIONE DI QUOTE IN SITUAZIONI PARTICOLARI: CREDITI DEL SOCIO, PEGNO E USUFRUTTO senza, cioè, di clausole limitative o ostative della circolazione della partecipazione). a) Il Pegno: è un diritto reale di garanzia su un bene mobile altrui che si risolve in un vincolo di indisponibilità del medesimo. La titolarità della quota, così come il diritto di opzione e gli obblighi di versamenti sulle quote, rimangono al socio debitore mentre l esercizio del diritto di voto, salvo convenzione contraria, spettano al creditore pignoratizio. Il pegno sulla partecipazione dovrà essere costituito nel rispetto del codice civile per il pegno di diritti diversi dai crediti, ai sensi dell art c.c. Da ciò consegue che ai fini della costituzione in pegno si dovranno osservare le modalità previste dagli artt e 2470 c.c. relativi al trasferimento delle partecipazioni, con deposito presso il registro delle imprese di copia dell atto di pegno e con la trascrizione del pegno nel libro soci, necessaria per rendere opponibile alla società l esistenza del pegno sulla partecipazione. Diritti patrimoniali ed amministrativi sulla quota in pegno a) Il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio, salva convenzione contraria; b) Il diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale a pagamento spetta al socio e le nuove partecipazioni sono a lui attribuite in piena proprietà. Anche in questo caso solo qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie ad esercitare il diritto di opzione e gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo dovrà essere alienato per conto del socio a mezzo banca o intermediario abilitato alla negoziazione sui mercati regolamentati; c) Nel caso di aumento gratuito di capitale il pegno si estende automaticamente alle nuove partecipazioni; d) Qualora siano richiesti versamenti sulle partecipazioni, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le partecipazioni e qualora gli altri soci si offrano di acquistarle queste devono essere alienate per suo conto a mezzo banca od intermediario od intermediario autorizzato alla negoziazione sui mercati regolamentati; e) Al creditore pignoratizio spetteranno anche i diritti patrimoniali connessi alla partecipazione, ed in particolare il diritto agli utili ed il diritto alla somma rappresentativa del valore della quota, a prescindere dalla situazione in cui tale somma venga liquidata. f) Gli altri diritti sociali di tipo amministrativo spettano invece sia al socio sia al creditore pignoratizio, salva diretta convenzione. b) L usufrutto è un diritto reale di godimento su bene altrui, mobile o immobile che sia. Valgono le considerazioni fatte per il pegno salvo per la disciplina dei versamenti sulle quota ove il richiamato art. 145

6 PARTE PRIMA - ASPETTI GIURIDICI E PROFESSIONALI 2352, comma 4 c.c., prevede che sia l usufruttuario a dover provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al temine dell usufrutto. Anche per la costituzione del diritto di usufrutto sono necessarie le forme richieste per il trasferimento delle partecipazioni, ai sensi dell art c.c. I diritti patrimoniali ed amministrativi della partecipazione data in usufrutto 1 Il diritto di voto, salvo convenzione contraria (eventualmente finalizzata anche alla sospensione del diritto di voto) spetta all usufruttuario, 2 In caso di aumento di capitale se la partecipazione attribuisce un diritto di opzione, questo spetterà al socio in relazione alle quote sottoscritte. Tuttavia, qualora questi non provveda al versamento delle somme necessarie almeno 3 giorni prima della scadenza del termine e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo dovrà essere alienato per suo conto a mezzo di banca o intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati. 3 Nel caso di aumento gratuito del capitale sociale le nuove partecipazioni vengono attribuite solo in nuda proprietà 4 Se sono richiesti versamenti sulle partecipazioni ad essi dovrà provvedere l usufruttuario, salvo il diritto alla restituzione al termine dell usufrutto. 5 All usufruttuario spetteranno anche i diritti patrimoniali connessi alla partecipazione, ed in particolare, il diritto agli utili ed il diritto alla somma rappresentativa del valore della quota, a prescindere dalla situazione in cui tale somma venga liquidata. 6 Gli altri diritti amministrativi spettano sia al socio che al creditore pignoratizio (usufruttuario), salvo che dal titolo non risulti diversamente. Da evidenziare che, per il notariato di Milano, come per quello del Triveneto, sono legittime le clausole dell atto costitutivo che vietino la costituzione di usufrutto o di pegno su partecipazioni di srl e clausole di mero gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno su partecipazioni di srl. Attraverso la costituzione del pegno e dell usufrutto su partecipazione si verifica, infatti, il trasferimento ad un terzo estraneo dei diritti di tipo amministrativo spettanti al titolare della partecipazione che sono caratterizzanti l intervento del socio nella vita sociale. Tali clausole, atte a preservare le quote da pegno o usufrutto, sono quindi finalizzate ad un interesse oggettivamente tutelato dalla norma e cioè la stabilità del gruppo dei soci che in tal modo viene protetta da ingerenze esterne indesiderate dalla struttura sociale. Ci si deve chiedere, inoltre se clausole di questo tipo legittimino, o meno, per il socio il diritto di recesso ad-nutum. A riguardo, nono- 146

7 6. CESSIONE DI QUOTE IN SITUAZIONI PARTICOLARI: CREDITI DEL SOCIO, PEGNO E USUFRUTTO stante il Notariato del Triveneto, ritenga che ai limiti previsti nell atto costitutivo in merito alla libera possibilità di costituire in pegno le quote, si applichi la disciplina dei limiti alla circolazione delle quote stesse, compreso il diritto di recesso, siamo dell opinione che, anche in presenza di clausole che vietino il diritto di iscrivere pegno o usufrutto su quote, il diritto di recesso invece non spetti. Ciò in quanto l interesse del socio protetto attraverso il recesso e cioè quello di non rimanere prigioniero della propria partecipazione e quindi bloccato in società, non viene leso dall apposizione di simili clausole, che non impediscono certo il diritto di exit dalla compagine sociale. In senso conforme, peraltro dispone la massima n. 33 del notariato di Milano. PEGNO ED USUFRUTTO DI QUOTE Art bis, c.c. Le partecipazioni in srl dei soci possono formare oggetto di pegno e usufrutto. A patto che: 1. la procedura non sia vietata dall atto costitutivo; 2. tali partecipazioni siano liberamente trasferibili. 6.3 Il trasferimento di quote gravate da diritti reali Un ulteriore questione, che in questi ultimi anni ha interessato operatori ed interpreti attiene alla trasferibilità, attraverso il meccanismo della firma digitale di quote di srl gravate da pegno ed usufrutto. In un primo momento, la prassi intervenuta sull argomento ha considerato tali iscrizioni sostanzialmente riferite all art c.c. e quindi estranea agli istituti dell art bis c.c., ed ha, pertanto, ritenuto esclusi detti atti dalle nuove possibilità operative 3. Una posizione meno ostruzionistica ma più attendista sul tema è stata successivamente assunta da Unioncamere che nella propria circolare del 22 settembre 2008, ha evidenziato come nella fase iniziale sia opportuno che i dottori commercialisti chiedano al registro delle imprese..solo atti di trasferimento della piena proprietà, ritenendo utile effettuare ulteriori riflessioni sull eventuale applicazione della norma ad altre 3 In tal senso, nella prassi la nota operativa emanata dalla Camera di commercio di Brescia del 27 agosto

8 PARTE PRIMA - ASPETTI GIURIDICI E PROFESSIONALI fattispecie 4. La dottrina successivamente intervenuta, tuttavia, ha assunto una posizione permissiva in merito a tali trasferimenti attraverso la procedura della firma digitale. A riguardo è stato, ad esempio, semplicemente ma lucidamente osservato come risulta difficile comprendere perché mai usufrutto e pegno, che sono diritti reali minori rispetto alla piena proprietà (e che per di più hanno una sicura minore rilevanza anche sotto il profilo delle esigenze di ordine pubblico che hanno condotto all attuale formulazione dell art c.c.), debbano essere considerati di rilevanza diversa o addirittura maggiore allorquando si tratti di verificare le forme e le procedure con cui possono essere redatti e pubblicati 5. Della stessa Opinione, peraltro, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti attraverso una specifica circolare dell ottobre 2008, in cui si legge: Si ritiene che la costituzione di usufrutto e pegno su quote debba rispettare le formalità previste dall art c.c. e, dunque, possa essere assoggettata alla nuova procedura di cui alla legge n. 133/ L espropriazione e il sequestro Il diritto all espropriazione è riconosciuto ai creditori particolari del socio per debiti dallo stesso contratti. Nell espropriazione forzata sulle quote di srl l oggetto non è la quota, come misura del conferimento, 4 Circolare Unioncamere 22 settembre 2008, prot. n A riguardo, è opportuno evidenziare come, con nota n del 4 dicembre 2008 la Camera di commercio di Padova abbia evidenziato che le Camere di Commercio del Triveneto hanno sospeso il ricevimento in deposito degli atti di trasferimento di diritti reali su quote di srl (con esclusione di quella di Verona). In attesa di un chiarimento chiesto ad Unioncamere i dottori e ragionieri commercialisti non possono quindi depositare nelle Camere di Commercio del Triveneto atti aventi a riguardo la costituzione di pegno e usufrutto su quote, la costituzione di fondi patrimoniali su quote. Inoltre non sono accettati anche gli atti di trasferimento nei quali in luogo della persona fisica proprietaria della quota da trasferire intervenga un suo procuratore, né gli atti in cui interviene il procuratore dell acquirente persona fisica. 5 In tal senso, sulla base anche di una serie di ulteriori motivazioni si veda V. Donativi, in Il trasferimento delle quote di srl con firma digitale, alla luce delle recenti novità legislative, in Le società, 2009, pag. 410 e segg. Secondo l illustre autore, peraltro l art. 36, comma 1 bis, (della legge n ) è applicabile anche nelle ipotesi come quella del trasferimento della proprietà di quota effettuato ai fini della liquidazione della quota di socio receduto o escluso ex artt e 2473 bis c.c.; del trasferimento della proprietà di una quota in cui il dante causa è titolare di diritti particolari ai sensi e per gli effetti di cui all art. 2468, comma 3, c.c.; del trasferimento effettuato in sede di intestazione fiduciaria o di reintestazione al fiduciante. 6 Circ. n. 6/IR del 22 ottobre 2008 integralmente riportata in appendice. 148

9 6. CESSIONE DI QUOTE IN SITUAZIONI PARTICOLARI: CREDITI DEL SOCIO, PEGNO E USUFRUTTO ma il valore che ne risulterà mediante la vendita e quindi non è applicabile il procedimento di esecuzione forzata per la consegna di beni mobili. Il procedimento di espropriazione ha inizio con l atto di pignoramento, che dovrà essere notificato, dall ufficiale giudiziario, alla società e al debitore. L atto di pignoramento dovrà contenere l ingiunzione al debitore di cui all art. 492 c.p.c. nonché le indicazioni previste dall art. 543 c.p.c., oltre che alla citazione sia della società, che del debitore, a comparire davanti al giudice dell esecuzione. La società sarà chiamata a rendere la dichiarazione prevista dall art. 547 c.p.c. in merito soprattutto alle qualità del socio debitore, l ammontare della partecipazione riferibile al debitore stesso con i relativi versamenti effettuati nonché eventuali atti cautelari allo stesso notificati precedentemente. Al fine di garantire un efficace sistema di pubblicità nei confronti dei terzi, le annotazioni dell atto di pignoramento dovranno essere trascritte ad opera del creditore nel registro delle imprese. Inoltre, l annotazione del pignoramento dovrà essere effettuata senza indugio da parte degli amministratori nel libro soci. La notifica alla società dell ordinanza di vendita del giudice dovrà essere prodotta dal creditore. Qualora la partecipazione non risulti liberamente trasferibile, cioè sia assistita da una clausola di intrasferibilità assoluta o relativa, il terzo comma dell art c.c. prevede una disciplina particolare. Occorre, in questi casi, un accordo a tre, fra creditore procedente, debitore esecutato e società per le modalità di vendita all aspirante acquirente. In mancanza di accordo, si procede con la vendita all incanto. In tale ultima ipotesi, la vendita potrebbe, tuttavia, perdere efficacia se la società presenta entro dieci giorni un altro acquirente disposto a pagare lo stesso prezzo. Da rilevare, infine, che la partecipazione del socio ad una società a responsabilità limitata potrà essere sottoposta a sequestro. Quest ultimo potrà essere: sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.), in base al quale il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento; 149

10 PARTE PRIMA - ASPETTI GIURIDICI E PROFESSIONALI sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.), che il giudice può autorizzare su: 1) beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea; 2) libri, registri, documenti modelli, campioni o ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto all esibizione o alla comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea. Da evidenziare peraltro che, il sequestro giudiziario delle quote di srl, seppur non pacificamente accettato in dottrina era ammesso anche prima della riforma dalla giurisprudenza prevalente 7. Relativamente al diritto agli utili, seppur nel silenzio dell art c.c., si può ragionevolmente ritenere che gli utili spettanti siano incamerati dal custode. Quest ultimo adempierà all obbligo di restituzione al soggetto che si dimostrerà proprietario al termine del giudizio sulla titolarità delle quote, ovvero all obbligo di aggregarli alla massa attiva in caso di conversione del sequestro conservativo in pignoramento. I DIRITTI PATRIMONIALI ED AMMINISTRATIVI NEL SEQUESTRO Il diritto di voto spetta al custode; Il diritto di opzione (in caso di aumento di capitale sociale a pagamento) spetta al socio e le nuove partecipazioni sono ad esso attribuite in piena proprietà. Solo qualora il socio non provveda, almeno tre giorni prima della scadenza, al versamento delle somme necessarie ad esercitare il diritto di opzione e gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo dovrà essere alienato per conto del socio a mezzo banca o intermediario abilitato alla negoziazione sui mercati regolamentati; Negli aumenti gratuiti di capitale sociale il sequestro si estende automaticamente alle nuove partecipazioni; Gli altri diritti amministrativi spettano al custode. 7 Trib. Milano 21/1/87; conf. Trib. Napoli 6/4/

11 6. CESSIONE DI QUOTE IN SITUAZIONI PARTICOLARI: CREDITI DEL SOCIO, PEGNO E USUFRUTTO Giurisprudenza Espropriazione forzata limitata dalla clausola di prelazione Cassazione, 12 maggio 2010, n La clausola statutaria che prevede in caso di trasferimento della quota, il diritto di prelazione a favore dei soci limita la libera trasferibilità della quota stessa, con conseguente possibilità per la società, anche in caso di espropriazione forzata della quota e di vendita all incanto (ex art comma 3 c.c. previgente attuale art. 2471, comma 3, c.c.), di presentare entro dieci giorni un altro acquirente purché al medesimo prezzo versato dall aggiudicatario. Tutto ciò in quanto la clausola di prelazione è formulata in modo tale da essere sostanzialmente assimilabile ad una clausola di gradimento posta nell interesse della società (V. anche sent. 691 del 2005). Per il sequestro giudiziario di quote di srl, richiesto il periculum in mora Trib. Catania, 16 gennaio 2009 Ai fini della concessione del sequestro giudiziario su quote delle srl oltre alla controversia sulla proprietà o sul possesso della quota deve sussistere il periculum in mora, cioè il pericolo anche astratto che i beni controversi subiscano deterioramenti, alterazioni o sottrazioni nel corso del giudizio di merito Per il sequestro conservativo essenziale l iscrizione al registro imprese Tribunale di Monza 8 ottobre 2008 La mancata iscrizione nel registro delle imprese del sequestro conservativo di quote di srl lo rende inopponibile al creditore pignorante e quindi non consente al sequestrante di intervenire nell espropriazione forzata. In sede di espropriazione della quota basta il presidente del cda a designare l altro acquirente in luogo dell aggiudicatario, anche se per il trasferimento era previsto l assenso consiliare Cass. Civ., sez. III, , n (I) In tema di espropriazione forzata di quote di società a responsabilità limitata non liberamente trasferibili, qualora, pur in presenza di una clausola statutaria di previsione della necessità del consenso del consiglio di amministrazione per il trasferimento delle quote, la facoltà di designare un altro acquirente in sostituzione dell aggiudicatario sia stata esercitata dal presidente del consiglio di amministrazione, quale legale rappresentante della società, senza una conforme deliberazione di detto consiglio, la relativa questione non è deducibile con l opposizione agli atti esecutivi da parte dell aggiudicatario, neppure se questi sia socio della società (come nella specie), poiché, concernendo una violazione di norme attinenti alla formazione della volontà sociale, non integra una questione afferente alla validità della rappresentanza in giudizio della società ai fini della dichiarazione di designazione e, quindi, all atto processuale di designazione. (Rigetta, Trib. Bolzano Sez. Bressanone, 4 Gennaio 2004) 151

12 PARTE PRIMA - ASPETTI GIURIDICI E PROFESSIONALI Espropriazione: Terzo presentabile anche se l aggiudicatario è un socio Cass. Civ., sez. III, 29 febbraio 2008, n (II) L art. 2480, (oggi 2471 c.c.), comma 3, c.c. nel testo previgente, al d.lgs. n. 6 del 2003, nel prevedere il diritto di presentazione di altro acquirente a favore della società a responsabilità limitata, nel caso di intrasferibilità della quota, trova applicazione anche nell ipotesi in cui in sede di espropriazione l aggiudicazione sia avvenuta a favore di un socio della società, a meno che la previsione statutaria di intrasferibilità non sia stata limitata al caso del trasferimento della quota ad un non socio. (Rigetta, Trib. Bolzano Sez. Bressanone, 4 Gennaio 2004) Sequestro giudiziario ammissibile su quote di srl Trib. di Isernia La quota di partecipazione in una s.r.l. è equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell art. 812 c.c. e, come tale, è suscettibile di essere oggetto di un sequestro giudiziario. La prelazione non blocca l espropriazione forzata della quota Cass. civ. Sez.I, 14 gennaio 2005, n. 691 In tema di espropriazione forzata di quote di società a responsabilità limitata, le disposizioni dell art (attuale art. 2471), commi terzo (per il quale se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo ) e quarto (che estende le disposizioni del terzo alla vendita delle quote del socio fallito) c.c., si applicano anche allorché la non libera trasferibilità delle quote derivi dall esistenza di clausola statutaria di prelazione Sequestro giudiziario ammissibile su quote di SRL Cass. civile, sez. I, 26 maggio 2000, n La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell art. 812 c.c., onde ad essa possono applicarsi, a norma dell art. 813 c.c., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, giacché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti e non come un mero diritto di credito; ne consegue che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di sequestro giudiziario e, avendo il sequestro ad oggetto i diritti inerenti la suddetta quota, ben può il giudice del sequestro attribuire al custode l esercizio del diritto di voto nell assemblea dei soci ed eventualmente, in relazione all oggetto dell assemblea, stabilire i criteri e i limiti in cui tale diritto debba essere esercitato nell interesse della custodia. 152

13 6. CESSIONE DI QUOTE IN SITUAZIONI PARTICOLARI: CREDITI DEL SOCIO, PEGNO E USUFRUTTO Revocabile dal curatore la vendita di partecipazioni sottocosto a soci. Cass. civ. Sezione 1, 14 marzo 2000, n In sede espropriativa concorsuale della quota sociale, il curatore, a norma dell art c.c., non è vincolato da un prezzo determinato, ma, quale amministratore del patrimonio del fallito e nel contempo garante degli interessi della massa, deve pervenire ad un accordo con la società (che va, a sua volta, garantita dall ingresso di terzi estranei), in mancanza del quale la vendita ha luogo all incanto, con facoltà di presentazione di altro acquirente che, tuttavia, offra lo stesso prezzo di aggiudicazione provvisoria. Ne consegue che, nell ipotesi in cui una società ceda alcune quote di propria partecipazione in altra società a soci che quelle quote acquistano, in esercizio del loro diritto di prelazione, al prezzo predeterminato e pari al valore dell ultimo bilancio approvato, l atto di cessione è soggetto a revocatoria fallimentare, se si accerta che il valore delle quote è superiore a quello pagato, visto che lo eventus damni è verificabile nel fatto che il curatore non sarebbe stato vincolato a quel prezzo Il pignoramento non si estingue con l azzeramento del capitale Cass. civile, sez. III, 09- dicembre -1992, n Il pignoramento della quota di società a responsabilità limitata non si estingue con l azzeramento del capitale sociale, perché esso si concentra, per estensione ex art c.c., sulla quota di liquidazione nel caso di deliberazione di scioglimento della società ovvero sul diritto di opzione ove sia deliberata la ricostituzione del capitale sociale. In tale ultima ipotesi ne consegue che, se questo diritto non venga esercitato, il pignoramento produrrà i suoi effetti sul valore dello stesso diritto di opzione e l espropriazione continuerà anche solo limitatamente a questo valore. Pignoramento non efficace nei confronti dell acquisto in buona fede Cass. civ. Sezione III, 12 dicembre 1986, n La quota sociale della società a responsabilità limitata non essendo incorporata in una azione e, quindi, in un documento avente natura di cosa materiale è bene immateriale equiparato, ex art. 812 c.c., al bene mobile materiale (non iscritto in pubblico registro) e resta sottoposta alla disciplina legislativa di questa categoria di beni. Tuttavia stante la necessità della collaborazione degli organi sociali ai fini dell individuazione della quota il pignoramento della quota stessa deve avvenire nella forma del pignoramento presso terzi. Con riferimento alla quota sociale della società a responsabilità limitata, che è un bene immateriale equiparato ex art. 812 c.c. a bene mobile materiale non iscritto in pubblico registro e quindi sottoposto alla relativa disciplina legislativa, trova applicazione, per l ipotesi di alienazione della quota che sia stata già pignorata, la disciplina dell art c.c. che fa salvi dall inefficacia gli effetti del possesso di buona fede, equiparando estensivamente a tale possesso l iscrizione nel libro dei soci della società a responsabilità limitata del trasferimento della quota sociale che immette l acquirente nell organizzazione societaria e lo pone in grado di esercitare i suoi poteri di socio. Ne consegue che, pignorata la quota di un socio di una società a responsabilità limitata ed alienata successivamente la quota dal socio ad un terzo, con iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, il pignoramento non è efficace, e quindi non è opponibile, nei confronti del terzo acquirente in buona fede. 153

14 Massime del Notariato PARTE PRIMA - ASPETTI GIURIDICI E PROFESSIONALI Notariato Triveneto: I.I.16 - (LIMITI STATUTARI ALLA COSTITUZIONE IN PEGNO DELLE PARTE- CIPAZIONI - 1 pubbl. 9/04) Ai limiti eventualmente previsti nell atto costitutivo in merito alla libera possibilità di costituire in pegno le quote si applica la disciplina dei limiti alla circolazione delle quote dettata dall art c.c., compreso il diritto di recesso. Notariato Triveneto: I.I.26 - (DIRITTI PARTICOLARI EX ART. 2468, III COMMA, C.C. NEL CASO DI USUFRUTTO O PEGNO DELLE PARTECIPAZIONI - 1 pubbl. 9/06) Gli eventuali diritti particolari attribuiti dallo statuto a singoli soci ex art. 2468, III comma, c.c., non sono in linea di principio incorporati nella partecipazione, e quindi trasferibili con essa, né possono spettare ad un non socio. Si ritiene pertanto che in caso di usufrutto o pegno, in tutto o in parte, di una partecipazione societaria detti diritti continuino ad essere attribuiti in via esclusiva al socio. A detta fattispecie non è dunque applicabile la previsione di cui all ultimo comma dell art c.c. Notariato Triveneto: I.I.27 - (CLAUSOLA STATUTARIA DI ESCLUSIONE DELL ESTENSIONE DEL PEGNO, USUFRUTTO O SEQUESTRO AGLI AUMENTI DI CAPITALE A TITOLO GRATUITO - ILLEGITTIMITÀ - 1 pubbl. 09/06) La disposizione di cui al III comma dell art. 2352, c.c., richiamato dall art. 2471bis per le s.r.l., è inderogabile; sono pertanto illegittime le clausole statutarie che escludono l estensione del pegno, usufrutto o sequestro di partecipazioni agli aumenti di capitale ex art. 2481ter c.c. (omologo per le s.r.l. dell art c.c.). Notariato di Milano 33. Clausole di divieto o di mero gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno su partecipazioni di srl (art c.c.): Sono legittime e non danno luogo a diritto di recesso, le clausole che vietano la costituzione di usufrutto o di pegno su partecipazioni di srl e le clausole di mero gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno di partecipazioni di s.r.l. 154

Factoring Tour: Bari

Factoring Tour: Bari Factoring Tour: Bari Il factoring: la gestione professionale dei crediti al servizio dell impresa LA CESSIONE DEI CREDITI IVA E NOVITA IN TEMA DI REVOCATORIA FALLIMENTARE Intervento di Massimo Lupi, avvocato

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti

Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti 1 Le operazioni sul capitale Il capitale può subire, nel corso della gestione aziendale, variazioni di due tipi: Aumenti di capitale Riduzioni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Bilancio - Corso Avanzato

Bilancio - Corso Avanzato Università di Roma Tre - M. TUTINO 101 Università di Roma Tre - M. TUTINO 102 Università di Roma Tre - M. TUTINO 103 Università di Roma Tre - M. TUTINO 104 Università di Roma Tre - M. TUTINO 105 Università

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Sito internet: Milano. ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 162 PRESUNZIONE ASSOLUTA

Dettagli

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento

Dettagli

Come cambia l antiriciclaggio

Come cambia l antiriciclaggio Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo

Dettagli

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI

6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI 6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI L IMPRESA è L ATTIVITA SVOLTA DALL IMPRENDITORE IN MODO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATO DIVERSO è IL CONCETTO DI AZIENDA AZIENDA COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI DALL IMPRENDITORE

Dettagli

Indice analitico. Capitolo I. Sezione Prima IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO

Indice analitico. Capitolo I. Sezione Prima IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO 491 Prefazione... p. 9 Capitolo I IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO 1. Premessa...» 11 2. Il titolo esecutivo, definizione e funzione (art. 474 c.p.c.)...» 11 2.1 Contenuto del titolo esecutivo...» 12

Dettagli

Fondazione Luca Pacioli

Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli DI CAPITALI TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE ALL INTERNO DELLO STESSO COMUNE Documento n. 30 del 18 novembre 2005 La variazione dell indirizzo della sede della società non comporta

Dettagli

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico

Dettagli

LEZIONE 10 GENNAIO 2014

LEZIONE 10 GENNAIO 2014 LEZIONE 10 GENNAIO 2014 SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA> Come noto, è un ente dotato di personalità giuridica che rientra nel novero delle società di capitali. La riforma ha portato un integrale revisione

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

GUIDA OPERATIVA ALLA PUBBLICITA DEI TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE DI SRL

GUIDA OPERATIVA ALLA PUBBLICITA DEI TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE DI SRL CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO UFFICIO REGISTRO IMPRESE GUIDA OPERATIVA ALLA PUBBLICITA DEI TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE DI SRL Ottobre 2010 Conservatore R.I.: Dott. Pierluigi Giuntoli REV2 GUIDA/TRASF/SRL2

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.

Dettagli

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.)

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) COSTITUZIONE AMMINISTRAZIONE EFFICACIA OPPONIBILITA REVOCATORIA CESSAZIONE REGIME FISCALE DOTT.SSA ALESSANDRA DE LEONARDIS OBIETTIVI DEL FONDO CONCETTO DI FAMIGLIA

Dettagli

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie; Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali Art. 1 Scopo Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci, sia persone fisiche che giuridiche, in conformità all art. 4 dello Statuto

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009 RISOLUZIONE N. 263/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Soggetto passivo d imposta nel concordato fallimentare

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Inventario, custodia e reperimento delle attività

Inventario, custodia e reperimento delle attività Inventario, custodia e reperimento delle attività Genova 28 marzo 2014 La gestione della crisi d impresa Dott. Marco Abbondanza abbondanzamarco@odcge.it Effetti sul patrimonio del fallito LO SPOSSESSAMENTO

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui

Dettagli

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI.

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Eventuali osservazioni,

Dettagli

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 Con l entrata in vigore della riforma del processo esecutivo ex D.L. 132/2014, limitatamente agli aspetti pratici e in attesa di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Fiscal News N. 108. Natura contabile finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 10.04.2014. Premessa

Fiscal News N. 108. Natura contabile finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 10.04.2014. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 108 10.04.2014 Natura contabile finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Nell'ambito delle problematiche di

Dettagli

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A. Sede legale: Milano, Via Bernardo Quaranta n. 40. Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 19.100.

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A. Sede legale: Milano, Via Bernardo Quaranta n. 40. Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 19.100. GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A. Sede legale: Milano, Via Bernardo Quaranta n. 40 Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 19.100.389,26 Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029 Iscritta al

Dettagli

I CONFERIMENTI DEI SOCI A FONDO PERDUTO ED IN CONTO FINANZIAMENTI

I CONFERIMENTI DEI SOCI A FONDO PERDUTO ED IN CONTO FINANZIAMENTI I CONFERIMENTI DEI SOCI A FONDO PERDUTO ED IN CONTO FINANZIAMENTI Catania, 6 maggio 2011 Prof. Dott. Francesco Rossi Ragazzi I FINANZIAMENTI DEI SOCI I versamenti che i soci decidono di effettuare al fine

Dettagli

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti

Dettagli

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/33 41100 Modena TEL. 059-31.21.62 FAX 059-45.04.41 www.granterre.it Art. 1 Il presente Regolamento

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della TerniEnergia S.p.A. sulla proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento

Dettagli

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura

Dettagli

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa Relazione illustrativa Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all Acquisto ed alla Disposizione di Azioni proprie da sottoporre all Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

CODICE CIVILE. Libro Sesto Della tutela dei diritti. Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti. Capo II Dell'esecuzione forzata

CODICE CIVILE. Libro Sesto Della tutela dei diritti. Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti. Capo II Dell'esecuzione forzata CODICE CIVILE Libro Sesto Della tutela dei diritti Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti Capo II Dell'esecuzione forzata Sezione I Dell'espropriazione 1 - Disposizioni generali Art. 2910.

Dettagli

OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio.

OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio. RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 6 ottobre 2003 OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI

FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI TUTELA PATRIMONIALE FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI Fonti normative FONDO PATRIMONIALE: artt. 167 ss. cod. civ. Fonti normative FONDO PATRIMONIALE: artt. 167 ss. cod. civ.

Dettagli

RECESSO DEL SOCIO DI SOCIETA DI PERSONE. A cura di Andrea Silla e Flavia Silla

RECESSO DEL SOCIO DI SOCIETA DI PERSONE. A cura di Andrea Silla e Flavia Silla RECESSO DEL SOCIO DI SOCIETA DI PERSONE A cura di Andrea Silla e Flavia Silla Generalità I soci possono recedere dalla società di persone in qualsiasi momento: se la società è a tempo indeterminato; quando

Dettagli

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Comune di Palagianello Provincia di Taranto Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge

Dettagli

- A. Torcini Adempimenti fiscali del Curatore fallimentare - ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE FALLIMENTARE. A cura di Alessandro TORCINI

- A. Torcini Adempimenti fiscali del Curatore fallimentare - ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE FALLIMENTARE. A cura di Alessandro TORCINI ADEMPIMENTI FISCALI DEL CURATORE FALLIMENTARE A cura di Alessandro TORCINI 1 ADEMPIMENTI FISCALI INIZIALI predisporre i registri IVA entro 30 giorni dalla notifica, comunicare all Agenzia delle Entrate

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

A.1) per riportare, allegandolo al modello S1, i dati essenziali dei soci al momento della costituzione della società e, allegandolo al modello S2 i

A.1) per riportare, allegandolo al modello S1, i dati essenziali dei soci al momento della costituzione della società e, allegandolo al modello S2 i MODELLO INT. S Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali Avvertenze generali Soggetti utilizzatori del modello Società a responsabilità limitata, anche unipersonali Società

Dettagli

Documento per la consultazione

Documento per la consultazione VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA Documento per la consultazione I PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE PER I SOGGETTI NON FALLIBILI. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del

Dettagli

Il passaggio generazionale: questioni giuridiche e fattori di successo - aspetti giuridici -

Il passaggio generazionale: questioni giuridiche e fattori di successo - aspetti giuridici - Il passaggio generazionale: questioni giuridiche e fattori di successo - aspetti giuridici - Verona, 29 settembre 2011 Avv. Simone Rossi Passaggio generazionale Trasferimento della proprietà e della gestione

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

Tutti i soci sono tenuti alla massima e più scrupolosa osservanza delle norme in esso contenute.

Tutti i soci sono tenuti alla massima e più scrupolosa osservanza delle norme in esso contenute. REGOLAMENTO DEI DEPOSITI DEI SOCI PREMESSA Il presente regolamento interno ha come scopo la disciplina dei conferimenti in denaro, a titolo di prestito, effettuati dai soci per il conseguimento dell oggetto

Dettagli

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio

Dettagli

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento

Dettagli

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE REGISTRO DELLE IMPRESE LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE 1/2006 marzo 2006 www.an.camcom.it INDICE PREMESSA...3 INTRODUZIONE...3 1. DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE...3

Dettagli

Diritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015

Diritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015 Diritto Commerciale I Lezione del 04/11/2015 Artt. 2555-2562 c.c. -La definizione codicistica sottolinea il carattere di strumentalità dell azienda, intesa come complesso organizzato di beni, per l esercizio

Dettagli

SRL SEMPLIFICATA. A cura del Dott. Davide Colarossi

SRL SEMPLIFICATA. A cura del Dott. Davide Colarossi SRL SEMPLIFICATA A cura del Dott. Davide Colarossi 1 RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 3 COMMA 1 DEL D.L. 1/2012 CONVERTITO IN LEGGE 27/2012 INTRODUCE ART. 2463-BIS CODICE CIVILE 2 COSTI PER LA COSTITUZIONE COSTI

Dettagli

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale Paolo Tonalini Notaio Il fondo patrimoniale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia in collaborazione con Banca Generali Relazione al Convegno del 6 marzo 2015 NOTAIO PAOLO

Dettagli

Appello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Il conferimento. Università degli Studi di Bergamo Corso di Ragioneria Applicata 21 Febbraio 2008

Il conferimento. Università degli Studi di Bergamo Corso di Ragioneria Applicata 21 Febbraio 2008 Il conferimento Università degli Studi di Bergamo Corso di Ragioneria Applicata 21 Febbraio 2008 1 Agenda 21 febbraio: Aspetti generali, legali e valutativi 22 febbraio: Aspetti contabili e fiscali 2 Indice

Dettagli

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n 1763158 Relazione

Dettagli

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale Procedure per le Operazioni sul capitale 6 ottobre 2014 3 marzo 2014 Procedure per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie 3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative

Dettagli

Periodico informativo n. 20/2011. Finanziamento soci

Periodico informativo n. 20/2011. Finanziamento soci Periodico informativo n. 20/2011 Finanziamento soci Gentile cliente, alla luce delle difficoltà finanziarie che stanno attraversando in questo periodo le imprese, sovente per garantire il funzionamento

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Il sequestro giudiziario di beni, il sequestro conservativo e la tutela cautelare urgente

Il sequestro giudiziario di beni, il sequestro conservativo e la tutela cautelare urgente Evento formativo Il sequestro giudiziario di beni, il sequestro conservativo e la tutela cautelare urgente ORARIO 14.30 18.30 Bergamo, 21 febbraio 2014 Sesto San Giovanni (MI), 28 febbraio 2014 Brescia,

Dettagli

Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli

Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli Nell illustrare le modalità operative per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività irregolarmente

Dettagli

INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL ART. 130 E 131 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999 N.P.A., L&B CAPITAL S.P.A., ROOFTOP VENTURE S.R.L.R.L.

INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL ART. 130 E 131 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999 N.P.A., L&B CAPITAL S.P.A., ROOFTOP VENTURE S.R.L.R.L. INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL ART. 130 E 131 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999 N. 11971 RELATIVE AL PATTO PARASOCIALE FRA EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS S.P.A., L&B CAPITAL S.P.A., ROOFTOP VENTURE

Dettagli

1. Motivazioni della richiesta

1. Motivazioni della richiesta Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi

Dettagli

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive

Dettagli

4. Cosa può essere oggetto di conferimento nella s.p.a.? Disciplina dei conferimenti in denaro e dei conferimenti di beni in natura o crediti.

4. Cosa può essere oggetto di conferimento nella s.p.a.? Disciplina dei conferimenti in denaro e dei conferimenti di beni in natura o crediti. Le società di capitali 89 anche se non iscritte, vengono ad esistenza pur assumendo la condizione di società irregolari. In particolare, la società in nome collettivo non registrata è irregolare per tutto

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Studio n. 59-2006/I Acquisto di quote o azioni proprie da parte di un confidi operante in forma di società cooperativa Approvato dal Gruppo di Studio Consorzi Fidi il

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI

SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI Anagrafe Economica registro.imprese@an.camcom.it SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI Guida a cura del Registro delle Imprese di Ancona Per informazioni registro.imprese@an.camcom.it Versione 1 - ottobre

Dettagli

FINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALE PROPRIO: LA COSTITUZIONE DI SOCIETA

FINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALE PROPRIO: LA COSTITUZIONE DI SOCIETA FINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALE PROPRIO: LA COSTITUZIONE DI SOCIETA Definizione di SOCIETA : (art.2247 Codice Civile) Con in contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l esercizio

Dettagli

MONTEFIBRE S.p.A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MODIFICHE DELLO STATUTO. Provvedimenti ai sensi dell art. 2446 del Codice Civile.

MONTEFIBRE S.p.A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MODIFICHE DELLO STATUTO. Provvedimenti ai sensi dell art. 2446 del Codice Civile. MONTEFIBRE S.p.A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MODIFICHE DELLO STATUTO Provvedimenti ai sensi dell art. 2446 del Codice Civile. Signori Azionisti, come illustrato nella Relazione sulla

Dettagli

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15

Dettagli

17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO

17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO 17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO di Luciano Quattrocchio, Professore Sommario: 1. I riferimenti normativi - 2. La disciplina nel contesto fallimentare - 3.

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli