ACE - chiarimenti e recenti modifiche normative

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1 CONFINDUSTRIA AREA POLITICHE FISCALI FISCO Circolare ACE - chiarimenti e recenti modifiche normative 1. Premessa e considerazioni introduttive 2. Chiarimenti dell Agenzia delle entrate - circolare 23 maggio 2014, n Nuove disposizioni in materia di ACE - articolo 19 del d.l. n. 91/2014

2 2 AREA POLITICHE FISCALI ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative 1. Premessa e considerazioni introduttive 1.1 Con circolare n. 12/E del 23 maggio 2014, l Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di importanti chiarimenti per l applicazione dell agevolazione fiscale c. d. ACE - introdotta dall art. 1 del d. l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) volta a favorire la capitalizzazione delle imprese attraverso il riconoscimento della deduzione dal reddito del costo figurativo del capitale proprio di nuova formazione rispetto a quello risultante dal bilancio dell esercizio in corso al 31 dicembre L impianto normativo dell agevolazione, che nella generalità dei casi (soggetti con esercizio coincidente con l anno solare) si è resa applicabile a partire dal periodo d imposta 2011, è stato completato dalle disposizioni attuative contenute nel decreto 14 marzo 2012 del Ministro dell Economia e delle Finanze, con il quale sono state introdotte anche specifiche regole di natura antielusiva nei confronti delle imprese appartenenti a gruppi societari. Da ultimo, inoltre, la disciplina è stata interessata da due ulteriori interventi normativi, volti a renderla ancora più efficace. Con il primo, operato dalla Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), di cui abbiamo già dato notizia nella circolare mensile di gennaio, si è provveduto a maggiorare per il triennio il coefficiente di rendimento nozionale da applicare al nuovo capitale agevolabile (c.d. base ACE ), per ottenere il costo figurativo deducibile dal reddito. In particolare, il coefficiente, la cui a- liquota era stata in origine fissata al 3% per tutti e tre gli anni è stato elevato, rispettivamente; al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il Con il secondo intervento normativo, recato dal recentissimo d.l. n. 91 del 24 giugno 2014, tuttora in corso di conversione, sono state apportate due modifiche di particolare rilievo sistematico. L art. 19 del citato provvedimento, introduce anzitutto la possibilità, nel caso in cui la deduzione accordata dall agevolazione ACE non trovi capienza nel reddito imponibile del periodo di competenza, di convertire il beneficio in un credito d imposta spendibile per l assolvimento dell IRAP. L altra modifica, la cui efficacia, stante il suo carattere selettivo, è però sospesa in attesa dell autorizzazione comunitaria, è rivolta alle società neo-quotate e consiste in una maggiorazione (virtuale) della base ACE, per il periodo di quotazione e per i due successivi. 1.2 Nel rinviare al successivo paragrafo 3 il commento di tali modifiche normative, appare utile, prima di entrare nel dettaglio dei chiarimenti contenuti nella circolare di Agenzia, richiamare in sintesi i tratti fondamentali dell agevolazione in oggetto e descriverne il meccanismo di calcolo e applicazione. A tal fine, ricordiamo, anzitutto, che la disciplina dell ACE è di carattere permanente e in questo senso, pur essendo stata collocata all esterno del TUIR, deve considerarsi parte integrante delle regole di determinazione del reddito d impresa. Con essa si è inteso in qualche modo riequilibrare il trattamento del capitale proprio rispetto a quello del capitale di debito, approntando un meccanismo che riconosca in deduzione dal reddito anche il costo figurativo del capitale proprio di nuova formazione. In quest ottica, la disciplina dell ACE va, per così dire, combinata con quella concernente il regime degli interessi passivi, contenuta, per ciò che riguarda i soggetti IRES, nell art. 96 dello stesso TUIR. Le due discipline, tuttavia, non interferiscono, nel senso che l ACE svolge solo Decreto legge 6 dicembre 2011, n Decreto Ministeriale 14 marzo 2012 Circolare dell Agenzia delle entrate del 23 maggio 2014, n. 12/E

3 AREA POLITICHE FISCALI ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative 3 una funzione incentivante all autofinanziamento delle imprese con mezzi propri, ma senza introdurre penalizzazioni di sorta sull utilizzo del capitale di terzi. Le imprese restano, dunque, libere di adottare in tema di fonti di finanziamento le scelte ritenute più convenienti ed opportune in relazione alle singole situazioni. 1.3 Sul piano storico, com è noto, la disciplina dell ACE si ricollega alla disciplina della c.d. DIT (dual income tax), introdotta nell ambito della riforma fiscale del 1996 (c.d. riforma Visco ) e che si rese operante nei periodi d imposta ricompresi tra il 1997 e il 2003; disciplina che venne poi del tutto abrogata per effetto della successiva riforma fiscale del 2003 (c. d. riforma Tremonti ). Molteplici sono i punti di contatto tra le due discipline e, anzi, sul piano del meccanismo e degli aspetti applicativi l ACE può senz altro considerarsi una sorta di disciplina gemella della precedente. Va tuttavia costatato che la filosofia della DIT era parzialmente diversa da quella dell odierna agevolazione. Ed invero, una volta individuato con regole in larga parte sostanzialmente identiche a quelle oggi presenti nell ACE il capitale di nuova formazione agevolabile e una volta individuato il rendimento nozionale di tale capitale, la DIT perseguiva l intento di assoggettare la parte degli utili d impresa idealmente attribuibili all impiego del capitale proprio di nuova formazione alla stessa aliquota di tassazione (tendenzialmente) applicabile sui redditi ordinariamente ritraibili da investimenti in attività finanziarie a reddito fisso: cosicché, in ambito DIT, fatto pari a 1000 il capitale proprio di nuova formazione agevolabile e individuato il rendimento figurativo di tale capitale sulla base dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati regolamentati italiani (pari, ad esempio, al 4%), la portata del beneficio consisteva nell assoggettare ad aliquota separata e ridotta (19%) il reddito d impresa corrispondente a tale rendimento figurativo, nell esempio pari a 40, lasciando che sull extra-reddito si applicasse l ordinaria aliquota IRPEG all epoca vigente (in origine 37%). La disciplina ACE, invece, pur poggiando su di un meccanismo sostanzialmente identico, opera nel senso di attribuire al capitale di rischio agevolabile un costo figurativo (facendo riferimento a parametri di mercato analoghi a quelli assunti a base di calcolo del rendimento figurativo in ambito DIT 1 ), al fine di renderlo deducibile dal reddito alla stessa stregua del costo reale sostenuto dall impresa per l impiego del capitale di debito. Inoltre, pur avendo in comune molteplici connotati e lo stesso meccanismo di calcolo, l odierna agevolazione ACE viene a collocarsi in un sistema fiscale che ha subito su vari aspetti radicali cambiamenti ed evoluzioni, che in qualche modo si riflettono sulla sua applicazione. Si pensi, a titolo esemplificativo, all avvento degli IAS nella disciplina di determinazione del reddito d impresa e alle conseguenti diverse rappresentazioni del patrimonio netto nel bilancio IAS rispetto alle corrispondenti rappresentazioni derivanti dall applicazione del codice civile e dei principi contabili 1 Si ricorda che ai fini della DIT, l art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 466/1997 stabiliva che la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale doveva essere determinata con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3% a titolo di compensazione del maggior rischio. In maniera analoga, l art. 1, comma 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 con riferimento all ACE dispone che: dal settimo periodo d imposta l aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori 3 punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio

4 4 AREA POLITICHE FISCALI ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative nazionali; o, sotto altro profilo, all evoluzione giurisprudenziale della nozione di elusione e di abuso del diritto che potenzialmente si rifletterà sul giudizio da parte degli uffici dei comportamenti adottati dalle imprese non riconducibili direttamente alle specifiche regole antielusive contenute nel decreto attuativo; o, ancora, ai necessari adattamenti per l applicazione dell ACE in presenza di società che abbiano optato per la trasparenza fiscale o per il consolidato fiscale. E proprio il richiamo all istituto del consolidato fiscale e all elusione fiscale, offre lo spunto per chiedersi se, in ottica de jure condendo, non sarebbe possibile da parte del legislatore valutare l opportunità di introdurre, con i necessari accorgimenti tecnici, direttamente l ACE di gruppo basata sulla variazione in aumento del patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato. A ben guardare, potrebbe essere questo un modo per tentare di semplificare radicalmente l applicazione dell ACE nell ambito dei gruppi societari, superando in radice il timore, certamente incombente, che a distanza di anni i comportamenti delle imprese, pur adottati nel rispetto delle specifiche regole antielusive approntate dal decreto attuativo, possano essere comunque contestati ex-post dagli uffici in forza delle norme generali sull abuso del diritto e sull elusione. 1.4 Sott altro profilo, si osserva che, in quanto disciplina strutturale del sistema di tassazione delle imprese e in quanto fruibile in via di principio da tutte le imprese residenti (fatta eccezione per quelle in contabilità semplificata e per gli enti non commerciali pur svolgenti attività d impresa), nonché dalle stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti, quale che siano il settore di appartenenza e le dimensioni, l ACE va considerata alla stregua di misura generale. Ciò che assume particolare rilievo ai fini dell eventuale cumulabilità dei suoi effetti con altri incentivi al capitale di rischio aventi natura di aiuti di Stato. Tale considerazione non è di carattere solo teorico, ma assume concreto e immediato rilievo con riferimento alla misura di aiuto introdotta dall articolo 29 del d.l. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) in favore dei soci che investono nel capitale di rischio delle c. d. società start-up innovative. In questo caso, infatti, il beneficio spettante alla società conferitaria in termini di ACE potrà sommarsi con il beneficio spettante al socio 2. Nello stesso ordine di considerazioni, va ricordato che, con riferimento al periodo d imposta 2013 e al periodo d imposta 2014, può esplicare ancora effetti il beneficio accordato dall art. 5, comma 3-ter, del d. l. n. 79 del 2009 per gli aumenti di capitale a pagamento effettuati da soci persone fisiche tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010 a favore di società di capitali e società di persone residenti: c. d. bonus capitalizzazioni. In relazione a tali conferimenti, la norma agevolativa ha previsto la deducibilità dal reddito della società ricevente, per il periodo d imposta di effettuazione del conferimento e per i quattro successivi, di un importo pari al 3% delle somme conferite (con un 2 Un esempio numerico, senza considerare per semplicità altre variabili che potrebbero influenzare i calcoli di convenienza, può aiutare a comprendere meglio gli effetti del cumulo di benefici sul socio e sulla società. Si ipotizzi che una società di capitali effettui all inizio del periodo d imposta 2014 un conferimento in denaro di euro a favore di una star-up innovativa. In applicazione dell art. 29, comma 4, del citato DL n. 179 del 2012, il socio conferente avrà diritto a dedurre dal proprio reddito d impresa del 2014 un importo pari al 20% del conferimento effettuato e quindi pari a euro, con un risparmio di IRES pari a euro. Allo stesso tempo, la società conferitaria, ipotizzando per semplicità che all inizio dello stesso periodo d imposta riceva conferimenti anche da altri due soci (soggetti IRES) sempre di importo pari a euro ciascuno e che non si verifichino altri eventi rilevanti in termini di ACE, potrà fruire di una deduzione dal proprio reddito d impresa pari esattamente a euro e cioè pari al 27,5% del rendimento nozionale ( euro, al coefficiente del 4%) della sua base ACE ( euro).

5 AREA POLITICHE FISCALI ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative 5 massimale di euro di conferimento). Pertanto, avendo a riferimento per semplicità soggetti con esercizio coincidente con l anno solare, in caso di conferimenti ricevuti tra il 5 agosto e il 31 dicembre 2009, la deduzione si è resa applicabile fino al periodo d imposta 2013, mentre, per i conferimenti ricevuti tra il 1 gennaio e il 5 febbraio 2010 la deduzione si estende anche all anno in corso; naturalmente, è appena il caso di precisare, i conferimenti che hanno dato luogo al bonus capitalizzazioni non costituiscono base ACE trattandosi di capitale di vecchia formazione. 1.5 Venendo al meccanismo applicativo dell ACE, si è detto che l agevolazione consiste sul piano sostanziale nella possibilità di dedurre dal reddito d impresa il costo figurativo del capitale proprio di nuova formazione rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell esercizio In particolare, il capitale di rischio agevolabile (di seguito, la c.d. base ACE ) risulta, avendo riguardo alle regole applicabili alle società di capitali e prescindendo per il momento dagli effetti di sterilizzazione o riduzione derivanti dalle specifiche regole antielusive predisposte per i gruppi societari, dalla somma algebrica degli incrementi e dei decrementi qualificati del patrimonio netto di bilancio : - in positivo: incrementi del capitale e delle riserve di capitale derivanti da nuovi conferimenti in denaro e incrementi delle riserve formate con accantonamenti di utili ; - in negativo: riduzioni del patrimonio netto per effetto della sua attribuzione ai soci o ai partecipanti per qualunque motivo (distribuzione di riserve di utili o di capitale, recessi, riduzione del capitale ). Per la determinazione della c.d. base ACE e cioè della variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini del beneficio, occorre però tenere conto di alcune ulteriori precisazioni: - i conferimenti in denaro assumono rilievo solo a partire dal giorno di loro effettiva esecuzione; pertanto, in caso di conferimenti effettuati a periodo d imposta in corso, il loro importo va ragguagliato in funzione del rapporto tra i giorni intercorrenti dalla data di versamento al termine del periodo d imposta e la durata del periodo d imposta; - sono rilevanti anche i conferimenti in denaro derivanti dalla conversione in azioni di obbligazioni convertibili nonché quelli effettuati attraverso la rinuncia a crediti per precedenti finanziamenti; - quanto agli incrementi delle riserve formate con utili, va ricordato che l accantonamento dell utile di esercizio rileva a partire dall inizio dell esercizio successivo e cioè dall esercizio in cui è assunta la relativa delibera; l utile di esercizio accantonato inoltre assume rilievo anche se destinato alla copertura contabile di perdite di precedenti e- sercizi; non assumono rilevanza gli utili accantonati a riserve indisponibili (vale a dire non distribuibili, non imputabili a capitale e non impiegabili per la copertura di perdite) e le riserve formate con utili non realizzati; di fatto, tali due categorie di riserve vengono assimilate ai conferimenti in natura, nel senso che fanno comunque parte del patrimonio netto di nuova formazione, ma restando irrilevanti ai fini degli incrementi agevolabili; con l ulteriore precisazione che le riserve formate con utili non realizzati possono successivamente assumere rilievo ai fini ACE una volta che i maggiori valori esposti in bilancio si considerino realizzati; - quanto ai decrementi per devoluzione ai soci a qualunque titolo del patrimonio netto, si ricorda che essi assumono rilievo quale che sia la

6 6 AREA POLITICHE FISCALI ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative voce del netto contabile intaccata dalla distribuzione e si computano comunque dall inizio dell esercizio in cui vengono deliberati a prescindere dalla data della delibera di attribuzione, senza quindi alcun ragguaglio. Il risultato derivante dalla somma algebrica degli incrementi e decrementi del patrimonio netto, va poi ridotto per tener conto delle specifiche regole antielusive stabilite dall art. 10 del decreto attuativo. Si tratta di regole volte essenzialmente a prevenire che nell ambito dei gruppi societari possano prodursi effetti di moltiplicazione della base ACE e, dunque, l indebita (plurima) fruizione del beneficio a fronte di un unica immissione di capitale di rischio. A tali effetti, vengono individuate le seguenti fattispecie: 1) conferimenti in denaro effettuati a favore di soggetti controllati o sottoposti al controllo del medesimo controllante ovvero divenuti tali a seguito di tali conferimenti. In questo caso, la fattispecie produce effetti compensativi a livello di gruppo, nel senso che l importo del conferimento in denaro riduce la base ACE del soggetto conferente, ma al contempo aumenta quella del soggetto conferitario; 2) acquisizione o incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ad altre società del gruppo; in questo caso, il corrispettivo in denaro pagato riduce semplicemente la base ACE del soggetto acquirente; 3) acquisizione di aziende o rami d azienda già appartenenti ad altri soggetti del gruppo; anche in questo caso il corrispettivo pagato va a ridurre la base ACE dell acquirente; 4) incremento delle posizioni creditorie per finanziamenti nei confronti di soggetti del gruppo; in questo caso, l incremento riduce per pari importo la base ACE del creditore. A queste fattispecie, che servono a ridurre in tutto o in parte la base ACE in corrispondenza di impieghi potenzialmente elusivi nell ambito del gruppo, se ne aggiungono altre due che operano, per così dire, preventivamente, nel senso di sterilizzare ab origine in capo alla società residente taluni conferimenti provenienti dall estero. Si tratta, in particolare: 5) dei conferimenti infra-gruppo provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti; in questo caso, i conferimenti ricevuti non incrementano la base ACE della società residente e agli effetti del meccanismo applicativo è come se venissero di fatto convertiti virtualmente in conferimenti in natura; 6) dei conferimenti provenienti da soggetti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale e- manato ai sensi dell articolo 168-bis del TUIR; anche in questo caso, tali conferimenti subiscono una sorta di conversione in conferimenti in natura. La somma algebrica di incrementi e decrementi del patrimonio netto contabile, se del caso ridotta per effetto dell applicazione delle regole antielusive, costituisce, se positiva ovviamente, la variazione in aumento del capitale proprio rilevante agli effetti dell agevolazione e cioè la c. d. base ACE su cui applicare il coefficiente di rendimento nozionale per il calcolo del costo figurativo da portare in deduzione dal reddito d impresa. Va ricordato, però, che in caso di periodo d imposta anomalo di durata infe-

7 AREA POLITICHE FISCALI ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative 7 riore o superiore ai dodici mesi, detta variazione in aumento deve essere (ulteriormente) ragguagliata alla durata del periodo d imposta. L ultima regola da considerare è quella che riguarda il limite massimo del patrimonio netto contabile. Per effetto di tale regola, la base ACE determinata con l insieme di regole sopra ricordate, non può comunque assumersi in misura superiore al patrimonio netto esistente al termine dell esercizio di competenza; con l ulteriore precisazione che a questi effetti il patrimonio netto contabile include anche l utile o la perdita dell esercizio, mentre non include l eventuale riserva per acquisto di azioni proprie. Prima di procedere al calcolo del beneficio, dunque, occorre confrontare la base ACE con il patrimonio netto fisico e assumere il minore dei due importi. Su tale grandezza andrà applicato il coefficiente di rendimento nozionale per la determinazione del costo figurativo deducibile. Per i primi periodi di applicazione della disciplina (triennio ), tale coefficiente, come ricordato, è stato fissato dalla legge istitutiva al 3%; elevato al 4% per l anno in corso e ulteriormente elevato al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il La deduzione del costo figurativo opera, per così dire, a valle della procedura dichiarativa e, dunque, dopo che lo stesso reddito è stato ridotto delle eventuali perdite pregresse compensabili. In tal modo, per una precisa scelta del legislatore, l eventuale costo figurativo, che non trovi capienza nel reddito d impresa (da assumere al netto delle perdite pregresse) del periodo di competenza, si trasforma in una eccedenza ACE riportabile nei successivi periodi d imposta senza limiti di tempo e senza che sulla sua persistenza influiscano le successive vicende del patrimonio netto contabile. Cosicché, in altre parole, una volta generatasi, l eccedenza ACE è riportabile (ovvero convertibile in credito d imposta spendibile per assolvimento dell IRAP, per quanto diremo tra breve) anche se la variazione in aumento da cui è scaturita si azzeri o si riduca nei periodi successivi. Così riepilogati in sintesi i vari passaggi del meccanismo applicativo dell ACE, illustriamo di seguito i principali chiarimenti contenuti nella richiamata circolare dell Agenzia delle entrate; rinviando al successivo paragrafo 3 l illustrazione delle modifiche introdotte dal recente d. l. n. 91 del 24 giugno Chiarimenti dell Agenzia delle entrate - circolare 23 maggio 2014, n. 12 La circolare dell Agenzia delle entrate si compone di 5 paragrafi e tocca vari aspetti della disciplina agevolativa, sui quali erano stati chiesti specifici chiarimenti da parte della dottrina e degli operatori. Nel seguito, riteniamo opportuno soffermare l attenzione sui punti di maggior interesse per le società di capitali. 2.1 Per quanto riguarda anzitutto l ambito soggettivo di applicazione della disciplina agevolativa, un primo chiarimento da segnalare è quello sulle società di comodo. Era stato chiesto, infatti, se anche tali soggetti potessero fruire dell ACE e, quindi, portare l eventuale deduzione spettante in abbattimento del c. d. reddito minimo. L Agenzia delle entrate (par. 1.3 della circolare in rassegna) ha dato risposta affermativa, muovendo dall assunto, più volte ribadito anche in altre occasioni, secondo cui l applicazione della disciplina delle società di comodo non è in via di principio incompatibile con Reddito minimo presunto delle società di comodo

8 8 AREA POLITICHE FISCALI ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative l applicazione di eventuali regimi agevolativi spettanti al contribuente. Conseguentemente, anche la società che si trovi a dover determinare il reddito d impresa su base presuntiva potrà avvalersi dell ACE, ove ne ricorrano i presupposti e abbattere il reddito minimo per un importo pari al rendimento nozionale della base ACE. Ciò chiarito, la circolare non prende in considerazione l ipotesi in cui il reddito minimo possa risultare incapiente rispetto alla deduzione ACE spettante; fattispecie che, seppur difficilmente verificabile, non può escludersi a priori. Al riguardo, in coerenza con l assunto principale da cui muove l Agenzia, sembrerebbe corretto riconoscere al contribuente anche il diritto al riporto dell eventuale eccedenza ACE. Un secondo chiarimento concernente l ambito di applicazione dell ACE ha riguardato i soggetti sottoposti alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. In proposito, la circolare ha osservato come tale procedura possa perseguire due finalità alternative: il risanamento della società (con continuazione dell attività) oppure la liquidazione della medesima qualora il risanamento si riveli impossibile o economicamente non conveniente. Ad avviso di Agenzia (par. 1.2 della circolare), solo in questo secondo caso resta preclusa l applicazione dell ACE e in tal senso va intesa l esclusione disposta dall art. 9 del decreto attuativo. Inoltre, analoga conclusione, nel senso dell applicabilità dell ACE, vale anche per le società assoggettate all amministrazione straordinaria di cui agli artt. 70 e ss. del TUB, atteso che in questo caso l ordinaria finalità del procedimento è il ritorno alla normale attività d impresa. Di particolare interesse risulta anche il chiarimento relativo alle modalità di applicazione del beneficio nei confronti delle società estere neo residenti in Italia che assumano la residenza fiscale in Italia in un periodo d imposta successivo a quello di prima applicazione dell ACE (nella generalità dei casi: il 2011). A questo proposito, si trattava di stabilire se, con riferimento ad esempio a una società estera divenuta fiscalmente residente in Italia a partire dal periodo d imposta 2013, agli effetti della determinazione della base ACE assumessero rilevanza solo gli incrementi (e i decrementi) del patrimonio netto verificatisi a partire dal periodo d imposta di assunzione della veste di soggetto residente (e quindi dal 2013) oppure se a tali effetti potessero (e dovessero) essere considerati (come per i soggetti già residenti fiscalmente in Italia nel 2011) anche quelli verificatisi nel 2011 e nel L Agenzia delle entrate (par. 1.1 della circolare) ha risolto in senso affermativo il problema, considerando che in via generale ai fini dell applicazione dell ACE rilevano gli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011 a nulla rilevando il fatto che l impresa per propria scelta o per mancanza dei presupposti richiesti ex lege abbia o meno fruito dell ACE nei precedenti esercizi. Per la verità, si osserva, la situazione della società estera che diventi residente in Italia a partire dal 2012 e quella di una società da sempre residente in Italia che per scelta abbia deciso di non avvalersi dell agevolazione pur avendone i requisiti non appaiono pienamente identiche; va, infatti, considerato che alla società italiana resterebbe pur sempre il diritto di richiedere ex post l applicazione del beneficio almeno attraverso la dichiarazione integrativa; mentre la società estera per gli anni agevolabili precedenti al suo insediamento in Italia non avrebbe comunque titolo ad avvalersi del beneficio. Ad ogni modo, la soluzione adottata dalla circolare di Agenzia richiederà in concreto - e in via obbligatoria - che la società estera che intenda avvalersi dell ACE ricostruisca analiticamente e fedelmente tutte le vicende che hanno interessato il suo patrimonio netto nonché tutti gli eventuali comportamenti elusivi rientranti nelle fattispecie previste dal decreto attuativo; solo in questo modo, infatti, può essere realizzata l equiparazione tra le due situazioni descritte su cui poggia la risposta di Agenzia. Nel prendere atto della soluzione adottata, non può escludersi che in certi casi la ricostruzione ex post di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi Soggetti che portano la residenza dall estero in Italia

9 AREA POLITICHE FISCALI ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative 9 incrementi e decrementi per le società estere appartenenti a gruppi potrebbe dare luogo a problemi pratici di non facile soluzione. Ragion per cui, sarebbe stato forse opportuno prevedere anche la possibilità per il soggetto e- stero che si venga a trovare in tale situazione di richiedere attraverso apposito interpello l equiparazione di fatto a una società italiana di nuova costituzione e, quindi, l abilitazione a considerare ai fini dell ACE semplicemente gli incrementi e i decrementi realizzati a partire dal periodo d imposta di assunzione della residenza fiscale italiana. In tal modo, oltre a una notevole semplificazione sul piano pratico anche per gli uffici dell Amministrazione finanziaria, si eviterebbe di assegnare valenza ex post a comportamenti, sia a vantaggio che a svantaggio del contribuente, adottati in modo del tutto autonomo e indipendente dalla disciplina dell ACE (ciò assume particolare rilievo nella verifica di eventuali comportamenti elusivi adottati dalla società prima di trasferirsi in Italia; se si esclude, infatti, il caso in cui la società estera risulti controllata o controllante o comunque collegata a un gruppo italiano, parrebbe difficile imputare comportamenti elusivi a una società estera che abbia avuto relazioni solo con società appartenenti allo stesso gruppo estero). 2.2 Anche se solo indirettamente riguardante l applicazione della disciplina dell ACE, merita soffermare l attenzione sul par. 1.3 della circolare in rassegna, nel quale l Agenzia ha affrontato il problema della rilevanza dell agevolazione ai diversi effetti del calcolo del tax rate domestico delle CFC. Si trattava di chiarire, in particolare, se nel calcolo del tax rate domestico, da effettuarsi ai sensi dell art. 168 del TUIR, assumesse o meno rilievo, per l appunto, la disciplina dell ACE. L Agenzia ha risolto in senso negativo la questione, escludendo dunque che nel computo del tax rate domestico (virtuale) possa incidere positivamente per il contribuente la deduzione ACE potenzialmente attribuibile alla società estera. Tale soluzione secondo l Agenzia troverebbe fondamento in ragioni di semplificazione già affermate in precedenti documenti di prassi e che inducono a ritenere rilevanti per il tax rate esclusivamente le disposizioni ordinariamente previste dal TUIR in materia di reddito d impresa. Per la verità, che la disciplina dell ACE non rientri nel novero delle ordinarie disposizioni del reddito d impresa è tesi alquanto opinabile; come abbiamo rilevato, infatti, anche se formalmente collocata all esterno, si tratta di una disciplina strutturale del sistema impositivo, del tutto integrata con le altre regole contenute nel TUIR e che, anzi, deve ritenersi complementare a quella relativa al trattamento degli oneri finanziari sul capitale di debito. Comunque, occorre anche dire che la soluzione affermata da Agenzia doveva considerarsi già implicitamente desumibile dalla relazione illustrativa al decreto attuativo dell ACE, nella quale è stato precisato che L ACE non trova applicazione in sede di determinazione del reddito delle partecipate estere per le quali opera l art. 167 del tuir; per tali società, infatti, la determinazione del reddito imputato ai soggetti residenti avviene secondo le specifiche regole domestiche espressamente previste dal medesimo articolo Il paragrafo 2 della circolare dell Agenzia delle entrate è dedicato al meccanismo di applicazione dell agevolazione. Vengono anzitutto ricordate le regole già contenute nella norma principale e nel decreto attuativo relative all individuazione del momento a partire dal quale assumono rilevanza gli incrementi e i decrementi del patrimonio netto contabile (conferimenti in denaro, accantonamenti di utili, riduzioni per distribuzione ai soci o partecipanti). Nell operare un generale rinvio alle precisazioni svolte da Agenzia, meritano attenzione le affermazioni contenute in chiusura di paragrafo in ordine al riporto dell eccedenza ACE. Al riguardo, dopo aver ricordato che la deduzione spettante in applicazione dell ACE opera a livello di reddito complessivo netto - e, quindi, ridotto per Determinazione del tax rate domestico per le CFC

10 10 AREA POLITICHE FISCALI ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative effetto di eventuali perdite pregresse - e che nel caso in cui essa superi il reddito complessivo al netto di dette perdite la differenza c.d. eccedenza ACE - può essere riportata nei periodi d imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale, è stato precisato che Il meccanismo di funzionamento, incentrato sula riportabilita illimitata delle eccedenze di rendimento nozionale, impone l uso obbligatorio dell ACE fino a concorrenza del reddito complessivo netto del periodo cui si riferisce. Conseguentemente, nei predetti limiti, eventuali quote di ACE non utilizzate non potranno essere riportate nei periodi d imposta successivi. Secondo l Agenzia, dunque, il contribuente non ha la discrezione di decidere in quale anno utilizzare l eccedenza. Si tratta, a ben guardare, di una regola del tutto simile a quella che si applica nell ambito del regime, di cui al richiamato art. 96 del TUIR, per la deduzione degli interessi passivi eccedenti l importo ammesso in deduzione nell anno di competenza. Va osservato, comunque, che l eventuale violazione, per errore di calcolo o per dimenticanza, di tale regola di utilizzo obbligatorio dell eccedenza ACE, non preclude al contribuente di far valere il proprio dritto con riguardo al periodo d imposta in cui l eccedenza avrebbe dovuto essere utilizzata in tutto o in parte. Sempre in tema di calcolo della base ACE, specifiche questioni sono state affrontate dall Agenzia nei successivi paragrafi 2.1, 2.2, e 2.3 della circolare in oggetto. Una prima questione ha riguardato, nell ambito della problematica di carattere generale dei soggetti con periodo d imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, il caso delle società di nuova costituzione il cui primo periodo d imposta era in corso alla data del 31 dicembre 2011, ma era iniziato in data anteriore al 1 gennaio dello stesso anno. In particolare, il caso ipotizzato dalla circolare è quello di una società costituitasi con conferimento in denaro nell ottobre 2010 e il cui primo esercizio si sia protratto fino al 31 dicembre Al riguardo, l Agenzia ha chiarito che tale periodo d imposta, pur essendo iniziato nel corso dell anno 2010, deve essere considerato agevolabile agli effetti dell ACE, in quanto comprendente la data del 31 dicembre 2011, che individua per tutti i soggetti il periodo di decorrenza della disciplina agevolativa: nel caso di specie, in altri termini, proprio perché avvenuto nel corso del periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2011, il conferimento in denaro effettuato dalla società nel mese di ottobre 2010 non potrebbe in nessun modo essere riferito all esercizio antecedente all entrata in vigore dell agevolazione e dunque essere considerato patrimonio netto di vecchia formazione. In generale, comunque, la circolare ricorda che in presenza di periodi d imposta di durata diversa dai dodici mesi, la base ACE deve essere ragguagliata alla durata del periodo d imposta, secondo la formula: Utilizzo obbligatorio dell ACE fino a capienza del reddito complessivo netto di periodo Esercizio non coincidente con l anno solare Incremento del capitale proprio x Giorni di durata del periodo d imposta 365 In caso di conferimenti in denaro, considerando che la rilevanza è fissata a decorrere dalla data di versamento (art. 5, comma 4, del DM), si renderà necessario un duplice ragguaglio per tener conto sia della diversa durata del periodo d imposta, sia del lasso di tempo intercorso tra il versamento è il termine del periodo d imposta:

11 AREA POLITICHE FISCALI ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative 11 Giorni di durata effettiva Giorni dal versamento al del periodo d imposta termine del periodo d imposta Incremento del capitale x x proprio 365 Giorni di durata effettiva del periodo d imposta Una seconda questione affrontata da Agenzia è quella del momento di rilevanza dei conferimenti deliberati dagli amministratori. Ricordando che la rilevanza per l ACE degli atti conferimenti in denaro è comunque subordinata alla loro effettiva esecuzione, non essendo sufficiente né la semplice delibera e neanche la sottoscrizione da parte dei soci di un aumento di capitale, la circolare ha esaminato il caso in cui l assemblea della società, con apposita delibera, abbia dato facoltà di aumentare il capitale sociale al consiglio di amministrazione ai sensi degli artt o 2481 del codice civile, ovvero al consiglio di gestione, in un esercizio anteriore a quello di prima applicazione dell ACE e che la delibera degli amministratori sia intervenuta invece in tale esercizio. Al riguardo, l Agenzia ha ritenuto che in tale fattispecie competa il beneficio collegato all incremento di capitale proprio, in quanto il processo deliberativo può dirsi compiuto solo nel momento in cui il consiglio di amministrazione, ovvero il consiglio di gestione abbia deliberato le caratteristiche dell aumqnto di capitale (i.e. numero di azioni, prezzo, termini di sottoscrizione del nuovo capitale). In relazione agli incrementi del capitale proprio di formazione interna e cioè derivanti da accantonamenti di utili, particolarmente rilevante è la precisazione contenuta nel par. 2.3 della circolare di Agenzia in merito alla riclassificazione da indisponibili a disponibili delle riserve da FTA alimentate a decorrere dal periodo d imposta di prima applicazione dell ACE, in occasione vale a dire del passaggio agli IAS avvenuto o che avvenga successivamente all esercizio in corso al 31 dicembre La posizione assunta dall Agenzia è stata sul punto negativa. In particolare, nella circolare viene chiarito che In linea di principio, si ritiene che la quota delle riserve che si libera (nel senso indicato nella guida OIC 4) non concorre alla determinazione dell incremento di capitale proprio, in quanto si tratta di una riserva determinata a seguito di una diversa rappresentazione del patrimonio dell azienda e, dunque, non generata da utili derivanti da fenomeni gestionali e mantenuti nell economia dell impresa. Una diversa conclusione, prosegue la circolare, violerebbe la ratio dell agevolazione ACE finalizzata ad incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione della imposizone sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio. In effetti, la soluzione adottata dall Agenzia sul punto non appare del tutto convincente e soprattutto non appare confortata dalla ratio legis, sembrando ispirata, più che altro, da ragioni di ordine semplificativo: vale a dire dall esigenza di evitare l analisi e il controllo dell origine storica e della natura delle componenti che possono concorrere alla formazione delle riserve della specie. Anche sotto l aspetto della semplificazione, tuttavia, la tesi di Agenzia non pare ugualmente convincente poiché introduce surrettiziamente nel sistema dell ACE una sorta di doppio binario che non trova agganci nel dato normativo. Il dato rilevante ai fini dell ACE è il patrimonio netto civilistico e questo dato va assunto nella sua accezione bilancistica e nella grandezza che risulta dalla corretta applicazione delle regole contabili applicate dall impresa. L esclusione delle riserve generatesi in sede di FTA, dunque, può essere solo temporanea, come prescrive la Conferimenti effettuati in forza di deleghe agli amministratori concesse prima del 2011 Riclassificazione delle riserve first time adoption

12 12 AREA POLITICHE FISCALI ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative legge e il decreto attuativo, ma non permanente; esse, infatti, una volta liberate esprimono a tutti gli effetti utili di bilancio o comunque incrementi di patrimonio netto consolidatisi e meritevoli di essere considerati ai fini dell ACE, sia che derivino da maggiori valutazioni di singoli cespiti, sia che derivino dalle diverse rappresentazioni contabili adottate in ambito IAS/IFRS rispetto a quelle previste nel bilancio codicistico e nei principi contabili nazionali. D altra parte, almeno con riferimento alla quota di riserve FTA che origini, ad esempio, da un diverso criterio di valutazione delle poste di bilancio, non è chiaro in che cosa esse differirebbero dalle riserve da rivalutazioni volontarie iscrivibili in casi eccezionali in bilancio da soggetti tenuti alla redazione del bilancio codicistico in applicazione dell obbligo di deroga di cui al comma quarto dell art del codicie civile: anche tali riserve sono al momento della nascita non rilevanti ai fini dell ACE, ma non c è dubbio che, man mano che le stesse si considerano liberate in connessione al realizzo dei maggiori valori iscritti in bilancio, le stesse partecipino alla formazione del capitale agevolabile. Comunque, va sottolineato che la circolare di Agenzia si esprime nel senso che la non riconvertibilità in patrimonio netto agevolabile delle riserve da FTA opererebbe In linea di principio ; formula questa che parrebbe autorizzare a ritenere che la posizione espressa da Agenzia non sia assoluta e che esistano casi in cui potrebbe addivienirsi a diverse conclusioni. Il punto meriterebbe di essere approfondito dalla dottrina e sottoposto ad un ulteriore riflessione da parte di Agenzia. 2.4 Il paragrafo 3 della circolare in commento è dedicato alle disposizioni antileusive dettate dal citato art. 10 del D. M. 14 marzo 2012 e che abbiamo sinteticamente riepilogato nella premessa. Si tratta, come accennato, di regole che integrano - pro fisco - le tutele di cui agli artt. 37, comma 3, e 37- bis del DPR n. 600/1973, e che sono specificamente finalizzate a contrastare, i possibili effetti duplicativi del beneficio nell ambito dei gruppi societari. Tali regole, come si è detto, prendono di mira taluni impieghi operati all interno del gruppo (conferimenti, acquisto di aziende, di partecipazioni di controllo e finanziamenti), al verificarsi dei quali scatta in automatico la riduzione della variazione in aumento del patrimonio netto del soggetto che li pone in essere; in altri casi, invece, esse hanno ad oggetto i conferimenti in denaro ricevuti dall estero e operano nel senso di negare agli stessi la natura di incrementi agevolabili. Va inoltre ricordato che nella generalità dei casi le regole anitelusive producono conseguenze permanenti, nel senso che l effetto di riduzione della variazione in aumento ovvero quello di sterilizzazione dei conferimenti ricevuti sono irreversibili e, quindi, costituiscono elementi negativi per il calcolo dell agevolazione non solo nel periodo d imposta in cui si manifestano per la prima volta, ma anche in quelli successivi. Solo in una fattispecie, quella dell incremento dei crediti per finanziamenti all interno del gruppo, gli effetti negativi sono reversibili, assumendo rilievo le eventuali contrazioni del livello dei finanziamenti concessi registrate in successivi periodi. Chiarimenti sulla disciplina antielusiva Le regole antielusive possono tuttavia essere rese inefficaci dal contribuente attraverso apposita istanza di interpello da presentarsi ai sensi del comma 8 dell art. 37-bis del DPR n. 600/73. In questo senso si era espressa la relazione illustrativa del decreto attuativo; riconoscendo che, trattandosi di regole finalizzate ad evitare la moltiplicazione del beneficio, sarebbe possibile richiederne la disapplicazione nei casi in cui si ritenga che tale proliferazione non sussista. La circolare di Agenzia ha dato seguito a questa affermazione di principio, esaminando alcune situazioni in cui il contribuente potrebbe avvalersi di

13 AREA POLITICHE FISCALI ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative 13 detta procedura e meglio circostanziandone i presupposti. Uno degli esempi presi in considerazione dalla circolare è quello esaminato nel paragrafo 3.1, relativo al caso di una società che abbia realizzato un incremento di capitale proprio in un periodo agevolabile generato esclusivamente dall utile di esercizio accantonato a riserva e che (nello stesso periodo o in periodi successivi) immetta liquidità nel gruppo compiendo una delle operazioni individuate dall art. 10 del decreto attuativo (conferimenti, acquisto di partecipazioni, acquisto di aziende, finanziamenti). In questa situazione, si legge nella circolare, se il contribuente dimostra di non aver ricevuto in precedenza alcun conferimento in denaro e alcun prestito da parte di un soggetto del gruppo di una somma che, prima di essere prestata a quest ultimo, abbia aumentato il capitale proprio di un impresa del gruppo mediante conferimento, non si genera alcun effetto elusivo. In altri termini, il contribuente deve dimostrare, corredando l interpello con l opportuna documentazione, che l incremento di capitale proprio ACE non è stato preceduto da un immissione di denaro che ha aumentato, in precedenza, il capitale proprio di un altro soggetto del gruppo. Ed è importante sottolineare, come evidenzia Agenzia, che in questa fattispecie l accoglimento dell istanza d interpello rende del tutto inutile ogni indagine circa il susseguente impiego delle somme di cui si tratta dal momento che le disponibilità in questione non hanno precedentemente provocato alcun giovamento in materia di ACE per altre entità giuridiche del gruppo. Peraltro, si osserva, qualora l utile di esercizio sia stato direttamente reinvestito nel gruppo mediante conferimento in denaro a vantaggio di un altro soggetto, l accoglimento dell istanza di interpello comporta proprio il riconoscimento di un duplice beneficio ACE, nel senso che all incremento del capitale proprio agevolabile del conferitario si accompagna il mantenimento dell incremento in capo al soggetto conferente. Nel successivo paragrafo 3.2 della circolare in commento, l Agenzia ha avuto modo di richiamare l attenzione sul fatto che la regola antilelusiva concernente i conferimenti in denaro infragruppo, per effetto della quale, a fronte dell'incremento della base ACE della conferitaria, si produce un corrispondente decremento sul soggetto conferente, si applica ovviamente anche ne caso in cui il conferimento derivi in esito alla conversione (in epoca ACE) di un prestito obbligazionario. Uguale considerazione viene svolta con riguardo ai conferimenti che derivino, invece, dalla rinuncia a precedenti finanziamenti. Naturalmente, nel caso in cui la rinuncia abbia ad oggetto precedenti finanziamenti nei confronti di imprese controllanti, controllate o consorelle, il decremento della base ACE sul conferente/rinunciante viene compensato a livello di gruppo non solo dal corrispondente incremento della base ACE del conferitario, ma anche dalla eliminazione in capo al soggetto conferente della penalizzazione subita in precedenza per l impiego di liquidità colpito dalle regole antielusive. A parte queste osservazioni, comunque, con l occasione l Agenzia, ribadendo quanto già affermato dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, ha chiarito che nei confronti dei soggetti IAS/IFRS adopter - i quali, com è noto, rappresentano in bilancio l emissione di obbligazioni convertibili iscrivendo sin dall origine oltre che la passività anche una componente di patrimonio netto - l incremento della base ACE si avrà solo in occasione della conversione, anche per la quota già iscritta tra le poste del netto in sede di emissione; pertanto, medio tempore, tale quota non costituirà incremento della base ACE, ma purtuttavia dovrebbe ritenersi rilevante, riteniamo, almeno ai fini della verifica del limite massimo del patrimonio netto contabile. Identiche soluzioni, ricorda la circolare si applicano con riferimento ai diritti di opzione (warrant) alla Accrescimento ACE generato esclusivamente da utile non distribuito Accrescimento ACE generato da conversione di prestiti obbligazionari

14 14 AREA POLITICHE FISCALI ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative sottoscrizione di capitale. Il paragrafo 3.3 della circolare si occupa delle fattispecie antileusive contemplate dalle lett. c) e d) dell art. 10 del decreto attuativo, concernenti la neutralizzazione dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti e, in particolare, quelli provenienti da soggetti residenti in Paesi c.d. collaborativi (inclusi cioè nell elenco di cui al DM 4 settembre 1996) se controllati da soggetti residenti e in ogni caso, quelli provenienti da Paesi non collaborativi. Entrambe queste preclusioni sono volte a contrastare la possibilità che gli apporti incrementali di capitale non siano originali ma che in realtà siano veicolati all interno del gruppo, attraverso una società controllata o esterna e che diano luogo, in ultima analisi, agli effetti moltiplicativi che la disciplina antielusiva intende contrastare. Su questo punto l Agenzia evidenza che, in coerenza con le altre disposizioni della disciplina ACE, la preclusione deve intendersi operativa non solo per i conferimenti ma anche per le operazioni assimilate (ad esempio, le rinunce o le compensazioni di crediti in sede di aumenti di capitale). Come si è detto, mentre per i Paesi c.d. collaborativi la disciplina antielusiva è condizionata dal criterio del controllo dell entità estera che effettua l operazione, per i confrimenti provenienti da soggetti residenti in Paesi non collaborativi la penalizzazione opera in ogni caso, e quindi a prescindere dall esistenza di rapporti di controllo. A tal proposito, l Agenzia ricorda che per Paesi non collaborativi, ai fini della disciplina in parola, devono intendersi, in mancanza del DM di cui all art. 168-bis del TUIR, quelli non inclusi nel DM 4 settembre 1996 (emanato in base all art. 1, comma 88, della legge n. 244/2007) e che, analogamente a quanto stabilito per la DIT (Circolare 29 gennaio 2002, n. 26/E), non sono ricevibili gli interpelli disapplicativi della disciplina atielusiva (presentati in base all art. 37-bis, comma 8, DPR 600/1973) in relazione ai conferimenti provenienti da tali Paesi, stante l impossibilità per l Amministrazione di verificare l eventuale improprio utilizzo dell agevolazione. Un ulteriore punto preso in esame dall Agenzia concerne la sterilizzazione della base di calcolo dell ACE in caso di incremento dei crediti da finanziamento. La movimentazione infragruppo di crediti da finanziamento, infatti, si presta a generare l effetto moltiplicativo dell ACE che la disciplina antielusiva intende contrastare. Riguardo l individuazione della nozione di crediti da finanziamento, il paragrafo 3.4 della circolare contiene alcune precisazioni riguaradnti essenzialmente il settore bancario. Al riguardo, viene precisato che occorre tener conto dell intrinseca natura degli stessi e non dei criteri nominalistici (Circolare n. 61/E del 19 giugno 2001). Vengono, così, considerati crediti di finanziamento, ad esempio, quelli derivanti dall erogazione di denaro a scopo di mutuo per una durata superiore a 18 mesi. Vengono invece considerati crediti di funzionamento e quindi non penalizzabili in ottica ACE, quelli collegati all attività bancaria e finanziaria della società del gruppo finanziata. L Agenzia precisa comunque che la distinzione tra crediti di funzionamento e di finanziamento non puo essere oggetto di istanze di disapplicazione della disciplina antielusiva, trattandosi di questione di fatto e non di natura intepretativa. Ciò posto, la circolare reca una importante innovazione intepretativa in riferimento alle modalità applicative della regola antileusiva in discorso. In particolare, viene affermato che allo scopo di quantificare alla fine di ciascun periodo d imposta agevolabile l incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento il contribuente deve determinare in modo Conferimenti in denaro da soggetti non residenti Incremento dei crediti da finanziamento

15 AREA POLITICHE FISCALI ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative 15 distinto, relativamente a ciascuna impresa del gruppo finanziata, gli aumenti e le riduzioni dei diritti di credito, rispetto alle risultanze dell esercizio in corso al 31 dicembre 2010 : in sostanza, le posizioni creditorie vantate nei confronti di soggetti diversi del gruppo non devono essere sommate algebricamente. Secondo Agenzia, infatti, se si operasse in termini di masse si consentirebbe di compensare gli incrementi dei finanziamenti verso una società controllata con i decrementi fatti segnare nei confronti di un altra controllata; ma, in tal modo, la restituzione e il reimpiego anche se riguardano soggetti diversi si verrebbero ad elidere reciprocamente impedendo il monitoraggio di tutti i flussi di crediti da finanziamento all interno del gruppo ; diversamente, effettuando il confronto dei flussi separatamente per singola società si consente il riscontro di tutti i singoli reimpieghi al fine di verificare eventuali duplicazioni de beneficio al interno del gruppo. Come si è accennato poc anzi, la posizione assunta da Agenzia (corredata anche da un esempio numerico, cui rinviamo) è innovativa rispetto a quella che era stata assunta in passato rispetto all applicazione della stessa regola antilelusiva in ambito DIT (cfr.la circolare 6 marzo 1998, n. 76). Per tale motivo, molto opportunamente, nel nuovo documento di prassi in commento è stata data istruzione agli uffici, qualora in sede di controllo dovesse emergere una maggiore imposta per effetto del ricalcolo della base ACE in relazione agli aspetti considerati, di non procedere all applicazione di sanzioni. Anche la regola antielusiva concernente l incremento dei crediti di finanziamento, da applicarsi nel modo ora chiarito, può formare oggetto di interpello disapplicativo da parte del contribuente finanziante, cioè da parte del soggetto che altrimenti subirebbe in automatico il decremento della propria base ACE. In particolare, osserva la circolare, potranno trovare accoglimento le istanze di disapplicazione, adegatamente motivate e corredate da opportuna documentazione, che dimostrino come a seguito dell incremento dei crediti da finanziamento il contribuente ricevente non abbia operato alcun conferimento dei crediti ad altro soggetto del gruppo ovvero alcun ulteriore finanziamento ad altri soggetti del gruppo (che abbiano a loro volta operato dei conferimenti). L ultima questione in tema di regole antileusive affrontata dalla circolare riguarda la fattispecie contemplata dalla lett. a) dell art. 10 del decreto attuativo che, si ricorda, dispone l automatico decremento della base ACE per un importo pari ai corrispettivi per l acquisizione o l incremento di partecipazioni di controllo. Sul punto la circolare reca un importante chiarimento teso a restringere l ambito applicativo di tale regola. In particolare, viene precisato che ai fini dell applicazione della disposizione antielusiva, il contraente che aliena le partecipazioni deve essere un soggetto residente appartenente al gruppo. Sono presi in considerazione, dunque, soltanto gli acquisti di partecipazioni di controllo trasferite da cedenti che risiedono in Italia da punto di vista fiscale. 2.5 Il paragrafo 5 della circolare, infine, si occupa delle modalità di applicazione della deduzione ACE per i soggetti che partecipano al consolidato fiscale. Viene rircordato che in conformità con l art. 6 del decreto attuativo le eventuali eccedenze ACE generatesi (dopo l opzione per per il consolidato) in capo ad una società consolidata possono essere trasferite alla fiscal unit nei limiti di quanto trova capienza a livello di gruppo. Il trasferimento deve avvenire obbligatoriamente fino a capienza del reddito complessivo netto del gruppo, pena la perdita della possibilità per la consolidata di riportare l eccedenza a nuovo. Qualora la quota trasferita non sia utilizzata nell ambito del gruppo potrà essere riportata dalla singola società Acquisto di partecipazioni di controllo da soggetto non residente Deduzione ACE nel consolidato

16 16 AREA POLITICHE FISCALI ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative consolidata che l ha generata nei periodi d imposta successivi, ed eventualmente essere nuovamente trasferita alla fiscal unit. 3. Nuove disposizioni in materia di ACE - articolo 19 del d.l. n. 91/2014 Come anticipato in premessa, il recente d.l. n. 91 del 24 giugno 2014, ha apportato due rilevanti modifiche alla disciplina dell ACE 3. La prima di tali modifiche è opera della lett. a) dell art. 19 del citato d.l. n. 91 che ha inserito nell art. 1 del d. l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214 del 2011, il nuovo comma 2-bis, rivolto alle società per azioni neo-quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, alle quali viene accordato un beneficio temporaneo in termini di base ACE maggiorata. La norma prevede che per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento. Super ACE per imprese neo-quotate Per effetto di tale previsione, dunque, la base ACE del periodo d imposta di ammissione alle quotazioni e quella dei due periodi d imposta successivi, da calcolarsi comunque applicando in ciascuno di detti periodi le ordinarie regole di calcolo, ivi includendo gli effetti delle regole antileusive, viene ad essere maggiorata ope legis di un importo pari al 40%. Dovrebbe ritenersi però che anche la base ACE così maggiorata incontri comunque il limite in ciascun periodo d imposta del patrimonio netto contabile. Terminato il triennio, la maggiorazione virtuale del 40 % cesserà ogni effetto e la base ACE tornerà a coincidere, per così dire, con quella reale. Per espressa previsione del comma 2, primo periodo, del citato art. 19, la norma si applica alle società la cui ammissione alla quotazione avviene dalla data di entrata in vigore del presente decreto ma l efficacia della stessa è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. Qualora, dunque, la Commissione Europea dovesse concludere per la compatibilità di tale misura con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, potranno beneficiare della maggiorazione in questione anche le società che abbiano iniziato la procedura di quotazione prima del 24 giugno 2014 (data di entrata in vigore del citato d. l. n. 91). L altra modifica alla disciplina dell ACE assume invece portata generale e concerne l introduzione della possibilità, su opzione del contribuente, di convertire la c.d. eccedenza ACE in credito d imposta utilizzabile per il pagamento dell IRAP, in luogo del suo riporto in avanti. In questo senso, la lett. b) del comma 1 del citato art. 19 del d. l. n. 91, aggiunge al comma 4 del richiamato art. 1 del provvedimento istitutivo dell ACE le seguenti parole: ovvero si può fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n Il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle Trasformazione delle eccedenze in crediti IRAP 3 Ricordiamo che il provvedimento ha iniziato il suo iter parlamentare lo scorso 24 giugno e che la conversione in legge dovrà avvenire entro la data del 23 agosto 2014.

17 AREA POLITICHE FISCALI ACE: chiarimenti e recenti modifiche normative 17 attività produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo. Per quel che attiene alla decorrenza, il secondo periodo, comma 2, dell art. 19 del d. l. n. 91/2014 stabilisce semplicemente che la nuova previsione ha effetto a partire dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre Il successivo comma 3 dello stesso articolo, peraltro, nel quantificare gli effetti sul gettito delle modifiche apportate e le relative coperture non assegna alcuna minore entrata in relazione all anno Tenendo presente anche la procedura di nascita dei crediti d imposta e le modalità del loro utilizzo in compensazione, appare logico concludere nel senso che i contribuenti potranno in concreto cominciare ad esercitare la nuova opzione di conversione solo in sede di presentazione della dichiarazione realtiva al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014, ferma restando la possibilità di utilizzare il credito, nella misura di un quinto, sin dall inizio del periodo d imposta successivo. Tuttavia, considerando che il credito è utilizzabile solo in compensazione dell IRAP, il suo utilizzo avverà non prima del versamenti in acconto dell IRAP 2015 o a saldo dell IRAP Aggiungiamo che nulla sembra ostare alla convertibilità, in sede di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014, anche delle eventuali eccedenze ACE che si siano generate in periodi precedenti; così come non sembrerebbe dubbia la possibilità di convertire anche solo una parte delle eccedenze così accumulate. Su questi aspetti comunque sarà opportuno attendere conferme da parte dell Agenzia delle entrate (che dovrà comunque provvedere anche all istituzione del relativo codice da indicare in sede di compensazione). Quanto infine al calcolo da effettuare per convertire l eccedenza ACE in credito d imposta, l operazione non pone particolari problemi per i soggetti IRES, dato che sarà sufficiente applicare a tale importo l aliquota del 27,5%.

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