DELIBERAZIONE n. 10 del 6 febbraio 2015

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1 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXXXXX /Vodafone Omnitel XX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente Assenti: Presiede: Sandro Vannini Segretario: Luciano Moretti Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto Allegati N. 0

2 Il COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI VISTI: - la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; - la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13; - la Delibera Agcom n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modifiche e integrazioni; - la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni; - la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori ; - la Delibera Agcom n. 276/13/CONS Approvazione delle Linee Guida relative all attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; - la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l art. 30, e il Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10); - l Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; - la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l art. 4, comma 1, lett. e); - l istanza n. 50 del 17 gennaio 2013 con cui la Sig.ra XXXXX XXXXXXX chiedeva l intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Vodafone Omnitel XX (di seguito, per brevità, Vodafone) ai sensi dell art. 14 del Regolamento in 2/7

3 materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A; - la nota del 18 gennaio 2013 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell articolo 15 del summenzionato Regolamento, l avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva comunicazione del 18 giugno 2013 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all udienza per la discussione della controversia in data 9 luglio 2013, poi aggiornata all 11 settembre 2013; UDITA la sola parte istante nella suindicata udienza, vista l assenza dell operatore Vodafone; ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la res controversa; ESAMINATI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: 1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie. La parte istante, intestataria di un contratto di telefonia fissa di tipo privato con Vodafone sul numero XXXXXXXXXX, lamenta la fatturazione di corrispettivi superiori a quelli proposti dall operatore, nonché l illegittima sospensione del servizio. In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che: In data 16 marzo 2011 la parte istante, presso un negozio Vodafone, sottoscriveva un contratto per l attivazione dell offerta Vodafone Casa Zero Pensieri sulla linea telefonica XXXXXXXXXX, con portabilità del numero dall operatore Wind Telecomunicazioni XXX e con abbinamento del numero di rete fissa al centralino Vodafone funzionante tramite carta SIM (cfr. doc. 3). Riferisce la parte istante che, al ricevimento delle fatture, riscontrava l applicazione di corrispettivi superiori a quelli proposti dall operatore in fase di stipula del contratto; in particolare, diversamente da quanto riferito dall operatore, le telefonate verso i Paesi dell Unione Europea non erano soggette al pagamento del solo scatto alla risposta, ma anche dei minuti di conversazione; da qui, l emissione di bollette salate rispetto alla busta paga dell istante. Riferisce quindi la parte istante che, nonostante il tentativo di mettersi in contatto con l operatore Vodafone per precisare le cose, non vi riusciva; pertanto, in data 2 marzo 2012 toglieva il centralino fornito dall operatore e si rivolgeva all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, interrompendo il pagamento delle fatture; da quel momento, la parte istante si trovava senza telefono fisso (cfr. doc. 6). In data 2 gennaio 2013 la parte istante esperiva tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con esito negativo per mancata adesione dell operatore Vodafone. 3/7

4 Con l istanza di definizione della controversia la parte istante ha chiesto, nel merito: 1) di togliermi il centralino una volta per sempre ; 2) di risarcirmi i danni subiti per mancanza di linea (non poteva trasferire perché non mi hanno fornito il codice migratorio) ; 3) di risarcirmi il tempo lavorativo perduto in questo periodo di nove mesi ; 4) di rispettare la legge. In data 18 febbraio 2013, nel rispetto dei termini procedimentali, l operatore Vodafone trasmetteva la propria memoria difensiva con la quale, rigettando ogni addebito, evidenziava quanto segue: che gli importi addebitati nelle fatture relative al contratto de quo corrispondevano esattamente al piano tariffario sottoscritto dall istante, così come indicato, in dettaglio, nelle fatture emesse; che l istante, in ogni caso, non aveva contestato le fatture nei termini di cui alle Condizioni Generali di Contratto ed era pertanto decaduta dalla possibilità di contestare le fatture medesime; che, a fronte della morosità maturata dall istante, la linea era stata sospesa legittimamente. Concludeva, pertanto, per l integrale rigetto dell istanza. In data 26 febbraio 2013 la parte istante, nel rispetto dei termini procedimentali, trasmetteva una memoria di replica nella quale precisava quanto segue: che tutte le fatture, ivi incluse le bollette salate, erano state pagate regolarmente fino al mese di marzo 2012; che la linea telefonica, da quel momento, non era stata più utilizzata dall istante in segno di protesta pacifica per darci ascolto alle nostre istanze scritte al Vodafone, che ci hanno fregato e non risposto ; che il contratto non specificava che il centralino con sim card è pari di un cellulare ; che si trovava da più di 8 mesi senza linea telefonica, senza che le fosse stato fornito il codice di migrazione necessario per passare ad altro gestore. 2. Valutazioni in ordine al caso in esame. In via preliminare, per quanto concerne le domande di cui ai punti 1) e 3) sopra riportati, si rileva che le stesse sono inammissibili in questa sede, esulando dalle competenze dell Autorità adita. Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell art. 19, comma 4, del Regolamento, l oggetto della pronuncia è limitato alla condanna dell operatore al rimborso di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell Autorità. Questo Ufficio, pertanto, non può pronunciarsi né in merito alla richiesta di togliere il centralino (cosa che, peraltro, la parte istante riferisce di avere effettuato essa stessa) né in merito alla richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti per il tempo lavorativo perduto, la quale resta di competenza dell autorità giudiziaria ordinaria. Parimenti inammissibile, in questa sede, è anche la domanda di cui al punto 4) sopra riportato, avente ad oggetto la richiesta di condanna dell operatore a rispettare la legge ; tale domanda, infatti, per quanto formulata in termini del tutto generici, è nuova rispetto a quelle presenti nell istanza di conciliazione a suo tempo promossa, con conseguente violazione del principio dell obbligatorietà del tentativo di 4/7

5 conciliazione, ed esula, in ogni caso, dalle competenze dell Autorità adita ai sensi dell art. 19, comma 4, del Regolamento sopra richiamato. Con riferimento alla domanda di cui al punto 2) delle richieste della parte istante, occorre evidenziare che, ai sensi dell art. 19, comma 4, del Regolamento sopra richiamato, l oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è limitato agli eventuali indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell Autorità. L apparente domanda di risarcimento del danno contenuta in istanza risulterebbe, pertanto, inammissibile in questa sede. Tuttavia, esclusa ogni pronuncia risarcitoria, la domanda de qua dovrà essere, in questa sede, correttamente interpretata, in base al criterio di efficienza e ragionevolezza dell azione amministrativa, quale domanda di condanna dell operatore al pagamento di un indennizzo in relazione agli inadempimenti che venissero accertati. Nel merito: Sulla domanda di indennizzo per mancanza di linea. La parte istante lamenta che l operatore Vodafone, a far data dal mese di marzo 2012, avrebbe sospeso illegittimamente il servizio attivo sul numero XXXXXXXXXX, lasciandola senza telefono fisso per un periodo di nove mesi. La domanda, per quanto emerge dagli atti del procedimento, non può essere accolta. Si deve premettere che l istanza introduttiva risulta del tutto generica e indeterminata circa la natura delle doglianze per cui è causa; la parte istante, infatti, lamenta che l operatore Vodafone avrebbe applicato tariffe più onerose di quelle asseritamente proposte in fase di stipula del contratto, ma non offre alcuna prova delle condizioni contrattuali pattuite, né delle maggiori voci di fatturazione contestate; al riguardo, non soccorre neppure la documentazione allegata all istanza di definizione, nella quale non si annoverano copie di fatture in ipotesi contestate, né altri documenti che possano risultare utili allo scopo. Al riguardo, la difesa di Vodafone ha precisato che tutti gli importi addebitati nelle fatture emesse in relazione al contratto de quo corrispondono esattamente al piano tariffario scelto dall utente, così come indicato in dettaglio in ogni documento contabile anche in possesso dello stesso (cfr. memoria del 18 febbraio 2013, pag. 1); in aggiunta, Vodafone ha eccepito che la parte istante non ha mai contestato le fatture tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così come previsto nelle condizioni generali di contratto, essendo pertanto decaduta dal diritto di contestazione delle fatture ricevute. A conferma dell assunto di Vodafone, si rileva che la parte istante, come dichiarato nell istanza introduttiva e nella memoria del 26 febbraio 2013, ha provveduto regolarmente al pagamento di tutte le fatture emesse dall operatore fino al mese di marzo 2012, ivi incluse le bollette asseritamente salate (cfr. memoria 26 febbraio 2013, pag. 1). Tale contegno, protrattosi per tutto il primo anno di vigenza del contratto, appare evidentemente incompatibile con la presenza, in fattura, di eventuali addebiti non conformi alle condizioni contrattuali, di cui peraltro la parte istante non ha dato prova alcuna. 5/7

6 In tale contesto, la parte istante ha dichiarato che, in data 2 marzo 2012, ha provveduto a rimuovere il centralino fornito dall operatore, interrompendo da quel momento il pagamento delle fatture; nella memoria in atti, replicando alle difese di Vodafone, la parte istante ha precisato altresì che la linea non viene usata più da noi stessi, in segno di protesta pacifica per darci ascolto alle nostre istanze. Sul punto, Vodafone ha confermato che il servizio è stato successivamente sospeso a causa della morosità maturata dall utente, in ossequio a quanto previsto nelle condizioni generali di contratto (cfr. memoria 18 febbraio 2013, pag. 2). Al riguardo, dagli atti del procedimento non risulta che l operatore Vodafone abbia inviato alla parte istante, prima della sospensione amministrativa del servizio, alcun preavviso, così come previsto dalle condizioni generali di contratto e dalla normativa di settore; tale contegno, di per sé, renderebbe illegittima la sospensione della linea disposta dall operatore. Nel caso di specie, tuttavia, la circostanza che la parte istante si sia privata spontaneamente, per sua espressa ammissione, dello strumento necessario per la fruizione del servizio, interrompendo contestualmente il pagamento delle fatture, esclude nell ambito di una valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti che la stessa possa avere diritto alla corresponsione dell indennizzo in relazione alla lamentata mancanza di linea. Per tutto quanto sopra, si ritiene che la domanda in esame non sia meritevole di accoglimento. CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto; VISTI la relazione istruttoria redatta dall Avv. Raffaele Cioffi in attuazione del contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2014 e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente, Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento; UDITA l illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 6 febbraio 2015; Con voti unanimi D E L I B E R A il rigetto dell istanza avanzata in data 17 gennaio 2013 dalla Sig.ra XXXXX XXXXXXX nei confronti di Vodafone Omnitel XX, con compensazione delle spese procedurali. E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno subito, come previsto dall art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/ /7

7 La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. Il Segretario Luciano Moretti Il Presidente Sandro Vannini 7/7

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