REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol Sede di Trento

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1 SRC- TN n. 30/2014/PRSP REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI Sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol Sede di Trento composta dai magistrati: Paolo VALLETTA Gianfranco POSTAL Dario PROVVIDERA Massimo AGLIOCCHI Presidente f.f. Consigliere Primo Referendario (relatore) Referendario Nella Camera di consiglio del 13 novembre 2014 VISTO l art. 100, secondo comma, della Costituzione; VISTO l art. 79, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; VISTO l art. 6, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano; VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti; VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; VISTO l art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti; VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213; VISTO il regolamento n. 14/2000 per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni; VISTA la deliberazione n. 2/2014 della Sezione di controllo di Trento della Corte dei conti che ha approvato il programma dei controlli per l anno 2014; VISTE le delibere della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 11/2014 e n. 18/2014, che hanno approvato, rispettivamente, le linee guida e dei criteri cui devono attenersi, ai sensi dell art. 1, commi 167 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli

2 Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell esercizio 2013; e le linee guida e dei criteri cui devono attenersi, ai sensi dell art. 1, commi 167 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui bilanci di previsione dell esercizio 2014; RILEVATO che ai sensi delle richiamate delibere della Sezione delle Autonomie Le sezioni di controllo, aventi sede nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome, ove ne ricorra l esigenza, potranno apportare ai questionari adattamenti o integrazioni che tengano conto delle peculiarità della disciplina vigente in materia di ordinamento degli enti locali, nonché di finanza e tributi locali ; VISTA la relazione/questionario dell Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Rovereto inserita nel Sistema Informativo Questionario Enti Locali (SIQUEL) della Corte dei conti (prot. n. 589 del ); VISTA la nota dell Organo di revisione del 10 ottobre 2014, in risposta alla richiesta di elementi istruttori della Corte dei conti del 2 ottobre 2014 (n. prot. 1073/2014) al citato Organo, inviata anche al Sindaco di Rovereto, al Servizio Enti locali e all Organismo di valutazione della Provincia autonoma di Trento; VISTA la nota dell Organo di revisione del 27 ottobre 2014, in risposta alla richiesta integrativa della Corte dei conti del 17 ottobre 2014 (n. prot. 1240/2014) al citato Organo; RILEVATO che non sono pervenute osservazioni dal Servizio Enti locali e dall Organismo di valutazione della Provincia autonoma di Trento, nell ambito dell esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza e di controllo ai sensi dell art. 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, dell art. 6, comma 3-ter, del D.P.R. n. 305/1988 e dell art. 20, comma 3-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, introdotto dall art. 21 della legge provinciale 27 dicembre 2011; VISTA l ordinanza n. 14/2014 del con la quale il Presidente della Sezione di controllo di Trento ha convocato il Collegio per il giorno ; UDITO il relatore Dario PROVVIDERA ed esaminata la documentazione agli atti. Considerato in fatto e in diritto La citata legge n. 266/2005 prevede l adozione da parte delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di specifiche pronunce nelle ipotesi di constatate gravi irregolarità, fenomeno che appare rilevante, tra l altro, se si tratta di violazioni alla normativa vincolistica statale inerente a questioni strettamente finanziarie e contabili, suscettibili di pregiudicare l equilibrio di bilancio e di recare conseguenze tali da non consentire all Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della finanza pubblica (deliberazione della Sezione delle autonomie n. 18/2013). Nel caso di accertamento da parte delle sezioni regionali di controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità.. l art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, prevede l obbligo da parte degli Enti di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Questa Sezione ritiene suscettibile di segnalazione agli Organi dell Ente locale, alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ogni forma di irregolarità contabile anche non grave o meri sintomi di precarietà, al fine di promuovere le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva. 2

3 Va premesso che il Collegio dei Revisori dei conti del Comune comunica che al momento della redazione del proprio parere alla proposta di bilancio del 2014 (datato 25 febbraio 2014) non era stato ancora delineato il quadro complessivo della disciplina tributaria (IUC), e che la Giunta comunale ha ritenuto comunque necessario e urgente procedere all adozione dello strumento programmatorio, nonostante l incertezza normativa renda complessa la definizione del gettito tributario iscritto a bilancio. 1. Verifica degli equilibri di bilancio Il questionario fornito dal revisore, per quanto concerne la verifica degli equilibri di parte corrente e capitale del bilancio e dei relativi vincoli, evidenzia, relativamente al bilancio di previsione 2014, una differenza di parte corrente positiva ( ,00 euro) e una di parte capitale negativa ( ,00 euro). Come risulta anche dal parere del Revisore alla proposta di bilancio 2014, è stato applicato in sede di previsione del bilancio l avanzo di amministrazione presunto derivante dall esercizio immediatamente precedente, in parte per finanziare spese correnti una tantum per euro ,00 e in parte (euro ) per coprire parzialmente il disavanzo delle spese in conto capitale. Va rilevato che il bilancio di previsione 2014 è stato approvato con delibera n. 11 del 10 aprile 2014, mentre il consuntivo della gestione 2013 è stato approvato con delibera n. 26 del 22 luglio In termini generali, la Sezione richiama l orientamento della Corte costituzionale, secondo il quale non è conforme ai precetti dell art. 81, quarto comma, della Costituzione, realizzare il pareggio di bilancio in sede di bilancio di previsione attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell esercizio precedente, con la puntualizzazione che mentre la corretta pratica contabile prescrive un atteggiamento tempestivo e prudenziale nei confronti del disavanzo presunto, il legislatore vieta tassativamente l utilizzazione dell avanzo presunto per costruire gli equilibri del bilancio, in quanto entità economica di incerta realizzazione e, per ciò stesso, produttiva di rischi per la sana gestione finanziaria dell ente pubblico (sentenza n. 70/2012). 2. Proventi da concessione edilizie In istruttoria si sono richiesti chiarimenti sui dati inseriti nel prospetto dedicato ai residui attivi, in quanto le riscossioni indicate in c/residui anno 2013 risultavano superiori ai residui attivi al 1/1/2013. Il revisore ha comunicato che le riscossioni comprendono importi dei maggiori residui attivi riaccertati. Va tuttavia precisato che nel punto del questionario, invece, le riscossioni risultano depurate dell importo riaccertato, come precisato in nota. La Sezione segnala, pertanto, l opportunità di riportare per le riscossioni il medesimo importo dei residui esistenti all 1/1/2013, inserendo in nota sia l effettivo importo riscosso che l importo dei residui attivi riaccertati. 3. Contenimento delle spese In istruttoria si è richiesto, a fronte della mancata compilazione della tabella del questionario con riguardo alle previsioni del 2014, se sia stato adottato dal Comune il piano di miglioramento e le misure attuate, per la riduzione, nell anno 2014, delle spese di funzionamento e discrezionali (ad es. incarichi di studio, ricerca e consulenza, missioni, lavoro straordinario, ecc.), secondo quanto stabilito nel punto 8 del Protocollo d intesa n. 1/2014 in materia di finanza locale per l anno

4 L Organo di Revisione ha comunicato il Piano di miglioramento e la delibera di Giunta n. 191 del 24 settembre 2013 approvativa del medesimo, nella quale si trova la seguente motivazione della mancata esposizione nel questionario dei dati relativi alla spese per incarichi di studio, ricerche e consulenze, per missioni e per lavoro straordinario: Rimane comunque stabilito che l'obiettivo finanziario del comune da perseguire al è rappresentato dal valore finanziario complessivo prescindendo dal fatto che lo stesso sia ottenuto con più/meno risparmi della spesa del personale o con più/meno risparmi della spesa per acquisto di beni e servizi o con risparmi ottenuti dalla razionalizzazione della spesa quale effetto delle altre azioni di tipo strutturale. Questa Corte rileva, tuttavia, la mancanza di puntuali previsioni di spesa per il 2014 che possano evidenziare il rispetto di quanto stabilito dall articolo 27 della legge provinciale n. 3/2006 e dall articolo 8 della legge provinciale n. 27/2010, essendo riportato nel Piano di miglioramento del Comune (allegato alla citata delibera giuntale, tabella pag. 8) soltanto il risultato atteso al Dal questionario risulta, inoltre, che l Ente non ha rideterminato o previsto di rideterminare, la dotazione organica in relazione all'esternalizzazione di servizi in precedenza gestiti direttamente (cfr. Sez. I, domanda preliminare 19 a). Con riguardo alla spesa per il personale, il Revisore segnala nel questionario (punto 6.1) un lieve aumento dell incidenza percentuale sulla spesa corrente (dal 34,7% al 34,9%). In proposito, si rileva, in via generale, che tale incremento mal si concilia con i principi di coordinamento finanziario della legislazione statale (cfr. art. 1, commi 557 e 557-bis, della legge n. 296/2006) che prevedono, tra l altro, una riduzione dell incidenza percentuale della spesa del personale sulle spese correnti. 4. Verifica del patto di stabilità 2014 In considerazione del previsto mancato rispetto del saldo obiettivo stimato per l anno 2014 e delle ragioni di tale scostamento evidenziate dall Organo di revisione ( il saldo obiettivo per l anno 2014 è stato raggiunto coprendo lo scostamento di euro ,65 mediante la regola contabile n. 2 ancora disponibile ) si è richiesto in istruttoria all Ente di fornire dimostrazione analitica e dettagliata delle operazioni di contabilizzazione di copertura dello scostamento, nonché di produrre copia della prevista comunicazione/richiesta al Servizio delle autonomie locali e del conseguente provvedimento della Giunta Provinciale. L Organo di revisione ha attestato l invio, in data 24 luglio 2014 con nota della Dirigente del Servizio finanziario del Comune di Rovereto, della richiesta di erogazione dei trasferimenti provinciali connessi all applicazione della regola 2 di cui all allegato 1 della deliberazione di giunta n.859/2011, e ha prodotto la reversale dell incasso avvenuto nel 2014 per euro ,65. La Sezione segnala - anche ai fini degli ulteriori approfondimenti di competenza dell Organismo di valutazione circa il rispetto del patto di stabilità e delle successive verifiche che potranno essere svolte da questa Corte nell ambito delle funzioni ad essa attribuite - che, successivamente all approvazione del protocollo d intesa in materia di finanza locale (Intesa n.1/2014) la Giunta provinciale ha approvato la delibera n. 966 del 16 giugno 2014, modificando, tra gli altri, anche il saldo obiettivo del Comune di Rovereto. 5. Adempimenti in materia di trasparenza Il Comune risulta aver adottato con delibera giuntale 14 gennaio 2014, n. 4, il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio ; l Organo di Revisione ha, tuttavia, comunicato a questa Corte che alcuni aspetti del piano sono in fase di implementazione. 4

5 Si attende, quindi, sia la piena implementazione del Piano triennale citato, sia l adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che non appare incompatibile con il vigente quadro normativo regionale e provinciale in materia di pubblicità e trasparenza. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige Sede di Trento DELIBERA di segnalare al Comune di Rovereto, all Organo di revisione e all Ente vigilante le osservazioni e le criticità evidenziate in parte motiva, ancorché non costituenti gravi irregolarità; dispone la trasmissione, a cura della Segreteria della Sezione, di copia della presente pronuncia: - al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all Organo di revisione del Comune di Rovereto; - nonché, per quanto di competenza, al Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento, all Organismo di valutazione e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento; Ai sensi dell art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito internet dell Amministrazione. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 13 novembre Il Presidente f.f. f.to Paolo VALLETTA Il Relatore f.to Dario PROVVIDERA Depositata in segreteria il 18 novembre 2014 per Il Dirigente f.to Marco Ulacco 5

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