Tribunale di Pavia n Dott. Tarantola - P.A. srl (Avv.ti Di Giorgi, Maggi, Tozzoli) - INPS (Avv. De Maestri)

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1 Danno (Risarcimento del) - Assenza per malattia del lavoratore - Richieste reiterate del datore di lavoro all'inps di visita medico-legale di controllo - Omesso riscontro di talune richieste - Danno per prolungata assenza del dipendente - Insussistenza. Tribunale di Pavia n Dott. Tarantola - P.A. srl (Avv.ti Di Giorgi, Maggi, Tozzoli) - INPS (Avv. De Maestri) Non è fondata la pretesa risarcitoria di un datore di lavoro, né sotto il profilo contrattuale né sotto quello extracontrattuale, per la mancata esecuzione di una visita fiscale, tra le ripetute richieste di controllo dello stato di malattia di un dipendente, e ciò in quanto non è consentito al datore di lavoro di sindacare le modalità operative assunte dalla P.A. nell'esercizio del proprio diritto-dovere di controllo della malattia e non è comunque riconducibile all'inps, ma all'assenza per malattia del dipendente stesso, il danno economico subito dall'azienda per l'assenza del lavoratore e per la relativa sostituzione. FATTO La società P.A. S.r.l. (in seguito P.) conveniva in giudizio l'istituto NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) chiedendo accertarsi la violazione da parte dell'lnps degli obblighi posti a carico del convenuto in materia di accertamento dello stato di malattia del dipendente della società attrice, B.H., e, conseguentemente condannarsi l'inps a risarcire alla società attrice i danni patiti per effetto dell accertanda violazione, nella somma complessiva di ,00, o in altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché emettere ogni statuizione e/o provvedimento e/o declaratoria del caso. Esponeva la società attrice le seguenti circostanze: P.A. S.r.l. operava nel settore dei servizi di nettezza urbana, raccolte differenziate, spazzamento meccanico di strade, trasporti conto terzi di rifiuti speciali e di impianti di recupero; tra il ed il veniva richiesta all INPS, sede di Pavia, l'effettuazione di alcune visite di controllo dello stato di malattia del dipendente B.H., residente in Vidigulfo, assente per malattia dal ; in relazione ad alcune delle richieste l'inps, con successiva comunicazione alla società attrice aveva dichiarato la propria impossibilità all'effettuazione di alcuni dei controlli per motivi tecnico organizzativi. Effettuava quindi parte attrice un'articolata esposizione della normativa in materia. 1

2 Lamentava parte attrice, in via principale, l'inadempimento dell'inps, nei rapporto contrattuale con la società attrice, in relazione all'obbligo dell'inps di esecuzione dei controlli per lo stato di malattia del dipendente. In subordine lamentava la lesione, da parte dell'inps, del diritto soggettivo discendente in capo al datore di lavoro dall'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori e dai successivi provvedimenti legislativi applicativi e/o interpretativi di cui al D.L. 638/1983, D.M , e circolari applicative. Non si costituiva in giudizio la convenuta, che pertanto veniva dichiarata contumace all'udienza ex art. 180 c.p.c. del giorno Alla successiva udienza del giorno parte attrice chiedeva autorizzarsi la rinnovazione della citazione in giudizio di INPS per essere stato notificalo l'atto di citazione in luogo differente dalla sede legale di INPS, in Roma. Il G.I. ordinava la rinnovazione della citazione e fissava nuova udienza per il giorno All'esito della rinnovazione della citazione in giudizio si costituiva in giudizio I.N.P.S. chiedendo respingersi tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto. Dichiarava l'inps che i controlli - sulla base delle previsioni normative vigenti in materia - erano svolti da personale medico convenzionato, nei limiti delle fasce di reperibilità giornaliere, e per un massimo di tre visite per fascia, con incarichi conferiti nel rispetto di regole organizzative interne, in rapporto anche alla disponibilità giornaliera dei medici ed alle richieste pervenute. Affermava l'inps che i fatti erano differenti da quelli esposti da parte attrice, essendo state avanzate da quest'ultima dodici richieste di controllo dello stato di malattia del dipendente B., in un periodo compreso tra il ed il , con prognosi della malattia confermata sino all'ultima visita di controllo del lavoratore eseguita in data , con esclusione della sola visita di controllo del , all'atto della quale il medico fiscale constatava la momentanea assenza del lavoratore, con conseguente provvedimento dell'inps di disconoscimento del diritto del lavoratore a fruire dell'indennità di malattia per il relativo periodo. Osservava che la richiesta di parte attrice inoltrata il era pervenuta in giornata di sciopero generale del pubblico impiego, cui aveva aderito anche il personale della sede INPS di Pavia. Ricordava che le visite di controllo non rientravano tra i servizi minimi essenziali che l'inps era tenuto a garantire in caso di sciopero. 2

3 Osservava che i referti relativi alle visite di controllo erano stati regolarmente comunicati alla società attrice, cosi come il provvedimento di disconoscimento dei diritto del lavoratore a fruire dell'indennità di malattia in esito alla visita di controllo del Esponeva analiticamente l INPS le circostanze concernenti le singole richieste e le singole visite di controllo. Negava l'inps l'esistenza di alcuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale. Negava inoltre l'esistenza del danno e, in ogni caso, del nesso causale tra l'attività dell'inps ed il danno lamentato. All'udienza del giorno entrambe le parti chiedevano concordemente fissarsi successiva udienza ex art. 183 c.p.c. con concessione di termini per memorie ex art. 170 c.p.c., ed il G.I. provvedeva in conformità alla richiesta delle parti. Venivano quindi concessi i termini di cui all'art. 183 co. 5 c.p.c. alla successiva udienza del giorno All'udienza del giorno venivano concessi i termini di cui all art. 184 c.p.c.. Seguiva l'udienza del giorno alla quale la difesa di parte attrice chiedeva essere rimessa in termini per replicare alla memoria istruttoria di parte convenuta depositata il , dichiarando non essere stata resa disponibile la copia per parte attrice dalla Cancelleria. Il G.I. alla medesima udienza pronunciava la seguente ordinanza: IL GIUDICE ISTRUTTORE Ritenuto che non sussistano i presupposti per la rimessione in termini di parte attrice in quanto risulta dal fascicolo processuale l'avvenuto deposito, nei termini, di tutte le memorie autorizzate; ritenuto che: in relazione alla memoria di parte attrice dep : - irrilevanti e comunque non contestate sono le circostanze di cui ai capitoli 1. 2; - irrilevanti sono le circostanze di cui ai capitoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11; - inammissibili in quanto generici sono i capitoli 5 e 10 (come tali sono anche irrilevanti le circostanze dedotte); in relazione alla memoria di parte convenuta dep : - superflui sono i capitoli 1, in quanto le relative circostanze non sono contestate; - superflui sono i capitoli 2, 3, 4, 5 in quanto sono state prodotte le relative certificazioni, non contestate da controparte, e facenti fede sino a querela di falso; - irrilevanti sono le circostanze di cui ai capitoli 6 (in ogni caso superfino stante le 3

4 produzioni documentali ed in quanto la circostanza non è contestata), 7 (in ogni caso inammissibile in quanto richiede l'espressione di una valutazione), 8, 11, 14 (in ogni caso superfluo per la parte già oggetto di prova documentale), 15, 16, 17, 18, 19; - superflui sono i capitoli 9, 10, 12, 13 stante la produzione documentale; P.Q.M. rigetta le istanze di prove per testi formulate dalle parti; FISSA per precisazioni delle conclusioni l udienza del giorno 14 gennaio 2009 ore La causa veniva posta in decisione all'udienza del giorno , sulle conclusioni precisate dalle parti alla medesima udienza, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica. DIRITTO Ritiene questo giudice che le domande di risarcimento danni avanzate in causa da parte attrice siano infondate e debbano essere respinte. Non appare configurabile alcun inadempimento contrattuale dell'inps. Come pacificamente riconosciuto anche da parte attrice, la normativa in materia - ampiamente riepilogata da parte attrice - disciplina le modalità di controllo delle assenze per infermità del lavoratore, e della verifica dell'effettivo stato di malattia di quest'ultimo, attraverso l'esclusivo intervento della P.A.. I limiti posti al datore di lavoro per l'esecuzione di controlli in ordine alle assenze per infermità dei lavoratori sono conseguenza di una scelta legislativa che sottrae tali controlli alla sfera privatistica, nell'evidente ricerca di un contemperamento tra la tutela del lavoratore e l'interesse del datore di lavoro ad ottenere la prestazione lavorativa. La scelta operata dal legislatore non consente al datore di lavoro di sindacare le modalità operative concretamente attuate dalla P.A. nell'esecuzione di tali controlli, in quanto non è configurabile in capo al datore di lavoro un diritto soggettivo a pretendere l'esecuzione di determinate prestazioni di controllo del lavoratore; prestazioni che devono qualificarsi quali atti amministrativi e non quali adempimento di un obbligo contrattuale. Ne consegue l'infondatezza delle domande svolte in via principale da parte attrice. In relazione alle domande subordinate di parte attrice appare infondata l'eccezione di tardiva formulazione svolta dall'inps. Come evincibile dal tenore dell atto introduttivo le domande subordinale erano già compiutamente svolte in atto di citazione, con allegazione dei fatti posti a fondamento delle 4

5 stesse. Anche le domande subordinate devono peraltro ritenersi infondate nel merito, in quanto, sulla base della documentazione prodotta dall'inps, non appare imputabile all'ente convenuto alcuna omissione rilevante ex art 2043 c.c., avendo l'inps documentato l'esecuzione di controlli idonei a garantire le finalità di legge e tutelare altresì l'interesse del datore di lavoro (anche ove non perfettamente conformi alle richieste di quest'ultimo). In ogni caso, anche volendo ritenere sussistente la - contestata - violazione di un obbligo contrattuale ex lege da parte dell'inps (o di una responsabilità extracontrattuale di quest'ultimo), non è ravvisabile alcun nesso di causalità tra i comportamenti omissivi attribuiti da parte attrice all'inps ed il lamentato danno da parte della società P.. In particolare il danno è stato lamentato da parte attrice sotto i seguenti profili (v. definitivamente in comparsa conclusionale pag. 19 punti 66 e 67): mutamenti dell'organizzazione dei turni lavorativi per l'assenza del dipendente B.; conseguente impiego di altri lavoratori, oltre il loro normale orario di lavoro, con pagamento di retribuzione maggiorata per lavoro straordinario. Entrambi i profili di danno lamentati da parte attrice - sostanzialmente peraltro riconducibili ad un unico profilo di danno economicamente valutabile - non sarebbero in alcun modo riconducibili al comportamento omissivo che la società P. attribuisce all'inps, in quanto il danno conseguente all'assenza del lavoratore è imputabile alla malattia di quest'ultimo e non all'inps. La sostituzione di un lavoratore assente ricorrendo al lavoro straordinario di altro dipendente, piuttosto che mediante una diversa organizzazione interna della distribuzione del lavoro tra i dipendenti comunque in servizio (senza ricorrere al lavoro straordinario e senza maggiori oneri economici per il datore di lavoro), appare inoltre frutto di autonome scelte imprenditoriali, non potendo la mancata previsione di un diverso criterio organizzativo del lavoro, in caso di assenza di un dipendente, essere imputabile all'lnps. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo. (Omissis) 5

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