I f, L'i$, î.m8. r.* REPUEALiEA ffaliai{a SENTENZA. fit tf. nera Gausa iscfitra ar n. g4gp005 Ruoro Generake csr$oversia in mate-\g&;ùdlu!!
|
|
- Daniella Tosi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUEALiEA ffaliai{a N NOM DEL POPOLO ITAL]ANO TFSBUNALE DI ]ì[o{íara La Dr.ssa Maria Gabriella MAriani, in funzislc di Giudice dd Lavoro' ha pronunziato la seguente ftd" * rp'tè" t. "#,w I f, L'i$, î.m8.lr- 4. t.-ik*aq# SENTENZA fit tf. nera Gausa iscfitra ar n. g4gp005 Ruoro Generake csr$oversia in mate-\g&;ùdlu!! r.* :l :r:!:r: - '": ::r:. =,- l
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Novara in funzione di Giudice del Lavoro depositato in data 25 novembre 2005, la ditta - r.b : i -,'l *} $$$$$.i:;* :{.::'r' esponeva: - di aver assunto alle proprie dipendenze data 17 marzo 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenz al 16 giugno 2005, con qualifica di autista terzo livello super CCNL settore autotrasporti; - ch-e nell'esecuzione delle proprie mansioni, tveva causato, per inossentanzagli obblighi di diligenza, danni alla società ricorrente e precisamente: in data 25 maggio 2005 euro 357,60 per danni ad un container; in data 8 giugno 2005, a seguito di incidente stradale di cui si era reso responsabile, euro ,75 per danni alla merce trasportata ed euro per spese di autosoc oltre ai danni cagionati alla cassa mobile, inoltre la società committente r aveva trattenuto a titolo di risarcitorio gli importi di cui alle fatture emesse per trazioni effettuate per fa società e non riscosse per complessivi euro ,76: - che ai sensi dell'art. 2'lO4 c.c. e dell'art. 34, comma 2, CCNL I'autista è responsabile del veicolo affidatogli e di tutto il materiale delle merci che riceve in consegna; - che sull'importo totale dei danni cagionati il lavoratore accordava una trattenuta dalla retribuzione del mese di giugno, a titolo di risarcimento danno, " ',^],:A-::Vil ii
3 pari ad euro 957,55. Tutto ciò premesso la ditta / convenrva rn grudizt 'chiedendo la condanna al pagamento della complessiva somma di euro ,81, al netto della trattenuta di euro 957,55, a titolo di risarcimento danni. Awerso tale atto si costituiva in giudizio parte convenuta contestando l'assunto attoreo e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della ditta ricorrente alla restituzione della somma di euro 957,55 indebitamente trattenuta. Deduceva parte convenuta che in relazione ai fatti oggetto di giudizio non era mai stata attivata la procedura disciplinare ex art. 7 L. 300/70 formulando specifica contestazione ed assumendo all'esito provvedimenti disciplinari, presupposto per la richiesta risarcitoria nei confronti del lavoratore ex art. 32 CCNL._Con missiva in data 14 giugno 2005 il difensore della ricorrente aveva effettuato richiesta risarcitoria, che tuttavia non costituiva contestazione disciplinare. ln relazione agli episodi del 25 maggio 2005 e dell' I giugno 2005 avevano, infatti, fatto seguito le lettere di contestazione ( doc. 2O e 21 dalla ricorrente) che, tuttavia, non erano mai pervenute al lavoratore: il doc. 20 era sfornito di riferimento agli e- stremi della raccomandata A/R, il doc. 21, che invece ne era corredato, non risultava firmato per ricevuta. All'udienza in data l0luglio 2008, esaurita la discussione, la causa veniva decisa come da separato dispositivo di cui veniva data immediata lettura.
4 MOTIVI DELI.A DECISIONE ll ccnl autotrasporto, spedizione merci e logistica, applicato al rapporto di favoro, all'art. 32 dispone "Prowedimenti disciplinara...2. L'impresa che h # specificando I'entità del danno". Ed al punto 6 "ll datore di lavoro non può intenda chiedere il risarcimento dei danni al"lavoratore deve preventivamente adottare almeno il prowedimento disciplinare del rimprovero scritto, adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato I'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere notificata al lavoratore entro 15 giorni dalla data in cui I'impresa è venuta a conoscenza delfatto contestato". Nella fattispecie, come dedotto daparte convenuta, la ricorrente, in relazione ad entrambi i fatti contestati al lavoratore, non ha dato prova di aver attivato la procedura disciplinarex art.7 L. 300/70 formulando contestazione degli addebiti con la specificazione dell'entità del danno subito, concedendo termine a difesa, ed assumendo all'esito prowedimenti disciplinari. Peraltro all'udienza in data 18 aprile 2OOT è stata concessa ordinanza ex ar c.p.c. relativa al pagamento della soryn:ji euro 957,b5 oltre inte-, # ressi e rivalutazione monetaria favore df_- I.ed il procuratore delfa ricorrente alla successiva udienza in data 19 settembre 2007 ha dichiarato di aver dimesso il mandato. In seguito alla cancellazione della ' ) i \) s, '--.'
5 causa dal ruolo ed alla riassunzione del giudizio da parte del convenuto parte ricorrente, che non aveva nominato nuovo difensore, non si è costituita in giudizio non depositato ir proprio fascicoro di parte. Tale circostanza rende indebita la trattenuta effettuata dalla ditta ricorente t I j t. l nella busta paga di giugno 2005 e deve ritenersi preclusivall,azione risarcitoria attivata con il presente giudizio. Attese le motivazioni tutte sovra esposte ne consegue la reiezione del ricorso e la condanna di parte ricorrente alla restituzione della somma di euro 957,55 Índebitamente trattenuta titoro risarcitorio. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono ir criterio deila soccombenza. ll Giudice del Lavoro; \ P.Q.M. visto I'art. 42g c.p.c., definitivamente pronunciando, con sentenza per fegge prowisoriamentesecutiva: Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento a favore di somma di euro gsz,sb oltre interessi legali sulle somme rivalutate. della Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore di parte convenuta che riquida in compressivi euro 1.s00,00 per diritti ed onorari, oltre al 12,50o/o per spese generali, lva e Cpa. Novara, 10 luglio 'Lt^,{vq** rvreft0.l-, ",*, u.ermout'.*vert l! ll'^.^ I ;if.*a ;t Gtu*icg M" ih,brielln ì.-- ;;,\ '.. l : 0 f r - ' I,; r"\.-!., n A r,.n l -\ -.,tis7r114, {
6 Mlnube depcsitata in 1 5 :rjù, 2ù09 canceligtsid,i_,_l.ncelll Mtrh Carmela RF Ct EVART l3eposiùaùa E pubbttcaèet w,- a a,l $ L[JG, 2008 l It t^ancellfede c1 Maila Carmeta trllnt I /\
#^a '-';l-lq'-' lnn? , i. * rn N.ME DEL popolo rralrano,"3!51, REPUBBLTCA TAL ANA ",,.
REPUBBLTCA TAL ANA #^a '-';l-lq'-' lnn? ",,., i. * rn N.ME DEL popolo rralrano,"3!51, TRIBUNALE DI NOVARA La Dr.ssa Maria Gabriella Mariani, in funzione di Giudice del Lavoro, R' î' \. /'/ ', hrairu&*srrft
Dettaglift..,. 't" - ..,.ffi;*.,,, T pronunziato la t}g*it?é(t 4s..", ', ' t,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAIIO TRIBUNALE DI NOVARA La Di.ssa Alessandra Danieli, in funzione di Giudice del Lavoro. ha guente SENTENZA ft..,. 't" - 4s..",..,.ffi;*.,,, T se-p,t"f ', '
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NOVARA SENTENZA. elettivamente domiciliato in Novara Dresso lo studio. che lo difend e rappresenta per delega in atti
REPUBBLICA ITALIANA t IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOVARA La Dr.ssa Maria Gabriella Mariani, in funzione di Giudice del Lavoro, na^ HÈ pronunziato la seguente SENTENZA i-zteff.z {wwfu t t nella
Dettaglifpédllb oseoftou 11d"F'Éb,?ri*' lttltt"tnwlu, f-$t4 La Dr.ssa Maria Gabriella Mariani, in funzione di Giudice del Lavoro, pronunziato la seguente
YI/s REPUBBLTCA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 11d"F'Éb,?ri*' - crotncl.l ll f-$t4 ÍCPT '. ù. '.- TRIBUNALEDI NOVARA R,G. N,.Z La Dr.ssa Maria Gabriella Mariani, in funzione di Giudice del Lavoro,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA
Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
DettagliCOMUNE DI BARDONECCHIA
COMUNE DI BARDONECCHIA PROVINCIA DI TORINO DETERMINAZIONE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA N. 94 DEL 03 OTTOBRE 2014 OGGETTO: ATTIVITÀ GIUDIZIALE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE PER RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZA
Dettaglia%r zc 0r - tù.fi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
a%r REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOVARA La Dr.ssa Mar.ia Gabriella Mariani, in funzione di Giudice del Lavoro. ha pronunziato la seguente SENTENZA - tù.fi zc 0r e *& firft.è.
DettagliTAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente
TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente REPUBBLICA ITALIANA 104/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 21.7.2011 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Verbale dell udienza del 21.7.11 della causa iscritta al numero 14501 del ruolo generale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 27.4.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA nella persona del dott.
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01807/2011 REG.PROV.COLL. N. 01970/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
'09 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOVARA La Dr.ssa Maria Gabriella Mariani, in funzione di Giudice det Lavoro, ha pronunziato la seguente SENTENZA AZIENDA SANITARIA PROVTNCIA
Dettaglicontro per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettagli"lu/49. Itrib,otrcf. ) 2_A)a. '3at' Al ' TRIBUNALE DI NOVARA VERBALE D'UDIENZA NÉLLA CAUSA ISCRITTA AL N. 780/2008 R.G.L.
'3at' dcrr' Al ' (, LJ cfó' "lu/49 '. -- " /^tt ) 2_A)a lcpc' TRIBUNALE DI NOVARA VERBALE D'UDIENZA NÉLLA CAUSA ISCRITTA AL N. 780/2008 R.G.L. Oggi 9 apnle2009 alle ore 9.00 avanti al Giudice del lavoro
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
Dettagli(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).
Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. L illegittima iscrizione del nominativo di un individuo nell archivio della Centrale Interbancaria dei soggetti segnalati come protestati, con conseguente revoca temporanea per l iscritto della
DettagliN. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA
1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliIL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO
IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) introduce importanti novità in tema di licenziamenti e del processo del lavoro, delineando all art. 1 commi
DettagliISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Attore ricorrente 24 luglio 2014 Al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Viterbo Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 VITERBO ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliCOMUNE di CAPUA Provincia di Caserta
COMUNE di CAPUA Provincia di Caserta COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE N 288 del 27.10.2011 Oggetto: Atto di citazione ad istanza sigg. Buglione Vincenzo e Crusone Maria avv. Rita Verazzo.
DettagliTRIBUNALE DI PROC. PENALE N.. R.G.N.R. Il sottoscritto. nato a e residente a.in qualità di
TRIBUNALE DI PROC. PENALE N.. R.G.N.R. ATTO DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE Il sottoscritto. nato a e residente a.in qualità di curatore del fallimento in liquidazione con sede in. Fall. N. G.D.. autorizzato
Dettaglicontro ha pronunciato la presente
N. 01220/2012 REG.PROV.COLL. N. 01774/2003 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
DettagliTRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.
TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex art. 155ter c.c. Il sig.... nato a... il... e residente in... Via... n.... è rappresentato e difeso per mandato a margine
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I
Tribunale di Verona Sentenza 25.9.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura
DettagliIl rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n. 13594) commento e testo
Il rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n. 13594) commento e testo La previdenza:it D.T. ha convenuto la Warsterner Italia
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 02228/2015REG.PROV.COLL. N. 01754/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliCOMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40
COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40 O G G E T T O Riconoscimento debito fuori bilancio per la liquidazione delle
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO. in data 2 gennaio 1978 ed il 29 settembre 2003 era
II i l 4\ SENTENZA CONCLUSIONI DEL RESTSTENTE: come da memoria deoositata in cancelleria in data 7 maggio 2008. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Novara in funzione di Giudice del Lavoro
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig. (Creditore) (C.F.) rappresentato e difeso dall Avv. (C.F.) fax, indirizzo PEC nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come
DettagliMEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo
MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo P&D.IT La previsione di cui all oggi abrogato art. 6 L. n. 39/1989 in ordine alla necessità di iscrizione
DettagliFONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010. Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi
FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO PARERE N. 4 DEL 29.01. 2010 Vertenza giudiziale disciplina fiscale rivalutazione monetaria e interessi IL QUESITO Il giudice, a conclusione di una causa tra me ed
DettagliISTANZA DI MEDIAZIONE
ISTANZA DI MEDIAZIONE A1 - PARTE ISTANTE (in caso di più parti allegare il modello A1 per ciascuna parte istante ) Inserire numero totale parti istanti Nome e cognome, nato Il Codice Fiscale, residente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / Cont. / Cron. Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
DettagliEmilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio
Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione
DettagliDETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliAPPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliREPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone. Deliberazione della Giunta Provinciale. Registro Delibere di Giunta N. 196
REPUBBLICA ITALIANA Provincia di Pordenone Deliberazione della Provinciale Registro Delibere di N. 196 OGGETTO: PROVINCIA DI PORDENONE+1 / D'ANDREA Mario - Risarcimento danni da sinistro stradale. Costituzione
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 114 DEL 18/01/2016
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 114 DEL 18/01/2016 SETTORE LAVORI PUBBLICI 2 SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI E IMPIANTI SPORTIVI OGGETTO: IMPORTO 4.189,00 SERVIZIO FUNZIONI RSPP IN MATERIA DI SICUREZZA
DettagliTAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014
MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliCOMUNE DI QUARTO PROVINCIA DI NAPOLI _
COMUNE DI QUARTO PROVINCIA DI NAPOLI _ AREA ECONOMICO FINANZIARIA DETERMINAZIONE N. 51 DEL 07/05/2015 REPERTORIO GENERALE N. 284 DEL 12/05/2015 OGGETTO: Liquidazione spese postali relative al primo trimestre
DettagliPER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA. Dott. Italo CASO Consigliere. ha pronunciato la seguente
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.60/97 REG.RIC. N.32 REG.SEN. ANNO 2007 composto dai Signori: PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE DI PARMA
Dettaglilinea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:
linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista
DettagliTar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015
MASSIMA Obbligo di indicazione degli oneri per la sicurezza interferenziali. Offerta con ribasso di quasi 80%, offerta inattendibile. Tar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015 N. 01147/2015 REG.PROV.COLL.
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA
N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliCOMUNE DI ALLISTE Provincia di Lecce
COMUNE DI ALLISTE Provincia di Lecce Piazza Terra 73040 0833.902711 www.comune.alliste.le.it DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 18/06/2015 OGGETTO: COMUNE DI ALLISTE C/ SERVIZI LOCALI SPA -
DettagliDISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA
DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA Approvata con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 3 del 14.1.2013 INDICE: Art. 1 Oggetto della disciplina
DettagliArticolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti
Articolo 16 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
DettagliLe recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese
Assolombarda - CdS slides 3 1 Le recenti modifiche al Codice della Strada: patente a punti e altre implicazioni operative per le imprese VITO DATTOLICO Coordinatore Giudici di Pace di Milano Milano, 7
DettagliI vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:
IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE in persona del giudice unico dott. Stefano cardinali, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997
Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.
DettagliMOBBING E COMPORTO: DANNO PROFESSIONALE, BIOLOGICO ED ESISTENZIALE commento e testo sentenza Cass. 4261/2012 Matteo BARIZZA
MOBBING E COMPORTO: DANNO PROFESSIONALE, BIOLOGICO ED ESISTENZIALE commento e testo sentenza Cass. 4261/2012 Matteo BARIZZA P&D.IT Il fatto. Il lavoratore era stato licenziato per il superamento del periodo
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2145 DEL 09/11/2015
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2145 DEL 09/11/2015 SETTORE PERSONALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO PERSONALE OGGETTO: SERVIZIO FUNZIONI RSPP IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI AL D.LGS 81/08 E S.M.I.
DettagliTribunale di. Atto di citazione **** della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via,
Tribunale di. Atto di citazione **** Nell interesse della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via, n., c.f.:., rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto dall'avv....
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliRoma, 07/05/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 62
Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 07/05/2012
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993 RA/or \\Abarchivisrv\archivi\drg\ufficio legale\assicurazioni\delibere liquidazione
DettagliTribunale Ordinario di Monza Sezione Lavoro. Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano. Il Giudice di Monza
Tribunale Ordinario di Monza Sezione Lavoro Udienza del 11.3.2008 N. 1061/06 RG Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice di Monza Dott.ssa Silvia Russo, quale giudice del lavoro, ha pronunciato
DettagliCAMERA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE ARCO S.r.l.
DOMANDA DI MEDIAZIONE ai sensi del D. Lgs. 28/2010 IN MATERIA ASSICURATIVA A Camera di Arbitrato e Conciliazione - ARCO S.r.l. (da depositare personalmente o a mezzo posta raccomandata / pec /fax) SEZIONE
DettagliFATTO. Nella presente controversia, l attrice G chiede il risarcimento dei danni
FATTO Nella presente controversia, l attrice G chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un intervento di mastoplatistica addittiva, asseritamente eseguito senza
DettagliTribunale di Milano. Sezione V Civile. Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334
Tribunale di Milano Sezione V Civile Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE V CIVILE In persona del Giudice Istruttore, in funzione
DettagliRicorso ex art. 414 c.p.c.
Studio legale Messina - Avv.ti Vincenzo e Luigi Messina Avv.to Vincenzo Messina, patrocinante in Cassazione, P.IVA 00160400818 Avv.to Luigi Messina P.IVA 01945630810 PEC luigigiacomo.messina@avvocatitrapani.legalmail.it
Dettaglidel 27/02/2007 n. 184
D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività
DettagliCOMUNE DI POLLUTRI Provincia di Chieti
COMUNE DI POLLUTRI Provincia di Chieti V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L L A G I U N T A C O M U N A L E NUMERO 42 DATA 23/06/2015 OGGETTO: Ditta Spatocco Nicola. Richiesta risarcimento
DettagliIl sottoscritto... nato a... il in qualità di... dell impresa... con sede in... N. telefono N. fax e-mail.
MITTENTE ALLEGATO 1 Oggetto: indagine di mercato per l individuazione di operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 57, c.6,
DettagliINDICE. Prefazione...p.
INDICE Prefazione...p. XVII I QUESTIONI CON PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO Introduzione.... 3 1 Danni materiali derivati da negligente manovra di sorpasso... 5 Nota della compagnia di assicurazioni...
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliTAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario
TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore
Dettagli