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1 LE IDEE DEI GIOVANI AVVOCATI SULLA PROFESSIONE NEL XXI SECOLO La professione di avvocato è, per la sua stessa natura, e per le caratteristiche degli interessi che è chiamata a tutelare, quella maggiormente predisposta ad intercettare le modificazioni della società, ed anzi a prevederne le possibili evoluzioni e la conseguente nascita di frontiere sempre nuove nella tutela dei diritti; ed è però, correlativamente, quella maggiormente influenzata dalle trasformazioni del quadro sociale ed economico. In tale contesto, è ovviamente impensabile che l avvocatura continui a rimanere regolata da una legge professionale che nella sua ossatura risale al 1933, salvo una serie di correzioni dopo la caduta del fascismo e ulteriori interventi spesso settoriali e disorganici, la cui risultante è un identità professionale incerta e comunque inadeguata alla società del terzo millennio. E evidente che un avvocato litigator qualificato essenzialmente dal dominio dello strumento processuale, anche a rischio di sforare nel tatticismo o nel sofisma, non può che rimanere sepolto dalla sostanziale ineffettività del sistema giudiziario, di cui a torto o a ragione viene individuato, se non come responsabile, almeno come referente sociale. Ed è altrettanto ovvio che un ceto forense ormai profondamente disomogeneo per provenienza sociale e strutture organizzative, oltre che tristemente pletorico nel numero, non può essere governato con le medesime regole che reggevano una classe di quasi compatta provenienza borghese, naturale interprete delle esigenze di una comunità statale sottratta ad influenze esterne. Ciò non comporta di per sé e quasi automaticamente l iscrizione degli avvocati nel novero degli imprenditori, o l abolizione formale o anche solo l esautoramento sostanziale di qualsivoglia struttura rappresentativa; esiti infausti che possono conseguire solo all ulteriore prolungamento dell afasia di un ceto apparentemente incapace di rinnovarsi e di dialogare costruttivamente con la società. Al contrario, l avvocatura avverte fortemente da un lato l esigenza di rivendicare il proprio ruolo intellettuale di costruttrice e garante del diritto, anche prima e al di fuori del tradizionale sbocco contenzioso, inserendosi in ambiti tradizionalmente non di sua stretta pertinenza, dall altro la necessità di apprestare sistemi che ne determinino una profonda riqualificazione, sì da recuperare pienamente e consapevolmente la tradizionale funzione di mediazione tra il cittadino e il sistema giustizia, sia pure in un sistema profondamente diverso da quello storicamente connesso alla democrazia liberale. E allora il sistema di regole che indirizzano l attività del ceto forense non può contentarsi di un timido e marginale restyling, così come non può incidere su aspetti solo apparentemente centrali e determinanti come la pubblicità o il sistema tariffario, ma deve giocoforza immaginare e prefigurare l avvocato del XXI secolo, che, muovendosi nel solco di un irrinunciabile tradizione plurisecolare, sappia intercettare le multiformi esigenze di una società sempre più complessa, aprirsi nuovi campi di attività, rispondere alle avanzate 1

2 necessità dei cittadini consumatori e del mondo economico e garantire, con adeguata preparazione giuridica e culturale, costante e controllata qualità, trasparente e specchiata correttezza e assoluta indipendenza mentale ed economica, l effettiva realizzazione del diritto. Da tempo ormai i giovani avvocati discutono per individuare i connotati di tale figura e dell ambito in cui essa deve muoversi, e sono giunti alla conclusione che una riforma sistematica dell ordinamento professionale, che voglia veramente adeguare l avvocato alle esigenze di una società in costante mutamento, debba ispirarsi ai principi che di seguito si espongono sommariamente. 1) L esigenza di un adeguata formazione giuridica e culturale del professionista legale deve essere avvertita fin dall ambito universitario. La recente riforma della classe di laurea (sistema 1+4) costituisce un primo passo nella direzione auspicata, ma rischia di rimanere inutile se non si accompagna, da un lato, all istituzione di un numero orientato, da introdurre all ingresso del percorso per la laurea magistrale e dopo il primo anno di base comune con la classe di laurea triennale, e dall altro, ad un approccio maggiormente professionalizzante della didattica, eventualmente anche mediante la previsione di stage formativi presso studi legali o altre realtà consimili. 2) La formazione post lauream non può che essere affidata alla stessa avvocatura, nelle sue espressioni istituzionali e associative, mediante la obbligatorietà per il praticante della frequenza di una scuola forense biennale a verifiche periodiche almeno semestrali, di taglio e didattica marcatamente professionalizzante, costituita dagli ordini e/o dalle associazioni forensi anche consorziati tra di loro per ambiti territoriali o con l uso di sistemi di didattica a distanza, nonchè dalla contemporanea frequenza di uno studio legale per il tirocinio pratico biennale. 3) Per garantire l effettività, la proficuità e la dignità del percorso formativo, occorre prevedere il diritto del praticante ad un equo compenso commisurato all attività prestata in favore dello studio in cui opera, determinare l assoluta incompatibilità tra la pratica forense e altre attività lavorative di qualunque natura o la partecipazione a concorsi (ciò al fine di evitare che la pratica forense venga vista come un parcheggio temporaneo od eventuale) ma anche la previsione di particolari requisiti per il dominus, il quale dovrebbe vedersi riconosciuta la possibilità di accogliere praticanti (in numero comunque non superiore a due) solo all esito del superamento di un apposito corso formativo e al conseguente rilascio di un abilitazione ad hoc da parte del Consiglio dell ordine. 4) L esame di Stato, a questo punto, riguardando solo i praticanti che hanno utilmente superato la frequenza biennale delle scuole forensi, ben può ridursi a due prove scritte di impronta prevalentemente pratica, da svolgersi in poche macrosedi, o in alternativa garantendo la distribuzione 2

3 casuale dei compiti alle singole commissioni distrettuali, ma attribuendo comunque alla Commissione centrale l adozione di rigide direttive sulla correzione dei compiti al fine di garantire la massima uniformità di giudizio da parte delle singole commissioni giudicatrici; la prova orale, da svolgersi in ambito distrettuale, potrebbe anche consistere in una dissertazione. In via transitoria, ed in attesa che il reticolo delle scuole forensi diventi pienamente operativo su tutto il territorio nazionale, va consentita la partecipazione all esame anche ai soggetti che non hanno frequentato la scuola forense, previo superamento, però, di una prova preselettiva informatica mediante quiz con risposta multipla. 5) Il momento formativo non può però limitarsi alla fase dell accesso alla professione; occorre prevedere l obbligo della formazione permanente, mediante la partecipazione ad un certo numero di eventi formativi organizzati dagli organi istituzionali e dalle associazioni della avvocatura a cui andrebbero attribuiti un certo numero di crediti, mediante criteri valutativi uniformi a livello nazionale determinati dal Consiglio nazionale forense; il mancato raggiungimento su base biennale del numero minimo di crediti formativi comporta la sospensione della iscrizione all albo professionale. 6) A maggiore garanzia dell utenza e per limitare l asimmetria informativa tra professionista e cliente, vanno introdotte le specializzazioni, consentendo al professionista di spendere la qualifica di specializzato in una determinata materia o ambito professionale, condizionata all utile frequenza di appositi corsi organizzati da istituzioni e associazioni forensi con criteri uniformemente prestabiliti, e al superamento di una verifica finale. La specializzazione però non dovrebbe riguardare solo macro aree (civile, penale, amministrativo etc.) o settori del diritto (famiglia, condominio, società, singole categorie di reati, etc.) ma anche aree fin qui poco battute dalla classe forense in cui però la società avverte comunque il bisogno dell assistenza legale (es. consulenza aziendale, assistenza ai consumatori, mediazione familiare, strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, etc.). Anche per l uso del titolo di specialista dovrebbe essere prevista la necessità di frequentare periodicamente dei corsi di richiamo, comunque computabili anche ai fini della formazione permanente. 7) Deve essere incentivata la tendenza all aggregazione di strutture professionali di carattere associativo o societario (anche di carattere multidisciplinare), specie tra i professionisti più giovani, favorendo un offerta più ampia di servizi; gli incentivi devono essere costituiti principalmente da agevolazioni e sgravi fiscali da parametrare dapprima al periodo iniziale e quindi al volume d affari. 8) L avvocato deve essere obbligato alla stipula di un assicurazione professionale per la responsabilità professionale, i cui massimali minimi devono essere fissati per legge e periodicamente aggiornati. La 3

4 violazione dell obbligo costituisce illecito disciplinare e determina comunque la sospensione dell iscrizione all albo professionale. 9) Al momento dell iscrizione all Albo deve essere obbligatoria l iscrizione dell avvocato anche alla Cassa forense (sia pur con ampie facilitazioni iniziali in termini di determinazione e versamento dei contributi) che necessita a sua volta di innovazioni regolamentari: l elezione dei delegati alla Cassa non deve soffrire di soglie di sbarramento anagrafiche quali quelle attuali e va comunque riformulata secondo criteri migliori; i poteri di gestione del Comitato dei delegati vanno ampliati normativamente per compiere la necessaria riforma previdenziale a carattere strutturale (con l introduzione di meccanismi di controllo periodici della stabilità del sistema nel lungo periodo); va introdotto un autonomo sistema di previdenza complementare da sostenere anche con parte dei contributi obbligatori; vanno determinate le condizioni alle quali il pensionato di anzianità può mantenere l iscrizione all albo professionale. 10) I minimi tariffari possono essere reintrodotti per le sole prestazioni giudiziali, prevedendo comunque la possibilità di derogarvi con apposite convenzioni; il tutto in un quadro di drastica semplificazione e concertazione dell attuale sistema tariffario, alla cui definizione vanno chiamate a concorrere le parti sociali, anche al fine di escludere una volta per tutte qualsiasi possibile sospetto, in ambito comunitario, di accordi in violazione della concorrenza. 11) L avvocato non intende sottrarsi ai propri doveri nei confronti della collettività; al fine di prevenire possibili tendenze all evasione o elusione fiscale, piuttosto che gravare avvocati e clienti di adempimenti burocratici, è sicuramente preferibile creare una situazione di potenziale conflitto di interessi, consentendo anche ai privati (e non solo alle società) la deduzione dal reddito, anche in misura parziale, delle spese di assistenza legale giudiziale e stragiudiziale. 12) Va consentita la pubblicità informativa con l esclusione della pubblicità comparativa e di tutti i mezzi e messaggi che per loro natura e caratteristiche possono suggestionare o confondere il potenziale cliente, il tutto sotto il controllo delle istituzioni forensi. Peraltro, uno snellimento del sistema tariffario consentirebbe anche una più chiara e trasparente informazione sui prezzi praticati da ciascun professionista, fermo restando il rigoroso divieto di comunicazione anche potenzialmente recettiva, e il rispetto, nella determinazione del compenso, di un minimo che assicuri una remunerazione decorosa e sufficiente della prestazione. 13) In questo contesto, il ruolo dei consigli dell ordine deve essere profondamente modificato, senza risultare di per sé indebolito. Va mantenuto il duplice livello attuale (circondariale e nazionale). I consigli dell ordine locali, composti di un numero di membri variabile in funzione delle dimensioni del foro (ma necessariamente superiore agli attuali quindici per i consigli composti da oltre

5 iscritti), vengono eletti su base di liste concorrenti, ognuna delle quali deve obbligatoriamente indicare il nome del candidato presidente, e mediante l attribuzione all elettore di un numero di preferenze limitato a due terzi dei candidati da eleggere. Devono essere previsti rigorosi limiti al numero di mandati consecutivi ricopribili (tre o preferibilmente due, a seconda della durata del singolo mandato, da fissare comunque almeno in tre anni). Il consiglio circondariale provvede alla tenuta degli albi, alla formazione iniziale e permanente, alla tutela del decoro dei professionisti e delle modalità di esercizio del diritto di difesa in sede locale, alla costante verifica dell effettivo esercizio della professione da parte degli iscritti e del loro adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legge a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, al tentativo di conciliazione di eventuali controversie tra l avvocato e il cliente, e a tutte le altre funzioni previste dalla legge. 14) Il Consiglio Nazionale Forense mantiene le attuali funzioni (giudice di secondo grado nei procedimenti disciplinari, attività consultiva in materia di disegni di legge sulla giustizia, approvazione e aggiornamento del codice deontologico, tenuta dell albo dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori etc.) ed è eletto in sede distrettuale dai consigli dell ordine che compongono il distretto secondo un sistema di voto ponderato, ma con mandato non rinnovabile, rotazione anche del circondario di provenienza del consigliere ed abolizione degli attuali sbarramenti anagrafici per l elettorato passivo. 15) Nodo cruciale della riforma è sicuramente costituito dal procedimento disciplinare, la cui attuale limitata effettività dipende non tanto dalla presenza del principio dell autodichia, di per sé condivisibile, ma piuttosto dal fatto che i giudici vengono eletti dagli stessi potenziali giudicati. Occorre quindi, da un lato prevedere modalità alternative di formazione degli organismi disciplinari, dall altro realizzare anche nel procedimento disciplinare i principi del giusto processo, separando anzitutto l organo requirente da quello giudicante. Tali ineludibili esigenze possono essere perseguite creando due distinte strutture, una Commissione Distrettuale e una Commissione Circondariale, con funzioni distinte tra loro, i cui componenti vengono designati ogni quattro anni dai consigli dell ordine di riferimento tra avvocati che rispondano a precisi requisiti (assenza di precedenti disciplinari, particolari meriti professionali e formativi), ma con la previsione di rigide incompatibilità tra le tre funzioni (istruttoria disciplinare consigliere dell ordine) e di un periodo sabbatico dopo l espletamento di tali cariche con conseguente ineleggibilità ad organi istituzionali, disciplinari o politici. Va mantenuta la partecipazione al procedimento disciplinare del pubblico ministero, ma va dato spazio anche alle istanze dell eventuale parte offesa per rimarcare la doverosa trasparenza dell iter disciplinare; vanno inoltre mantenuti gli attuali mezzi di gravame (ricorso al CNF e quindi, per soli motivi di legittimità, alla Suprema Corte di Cassazione). 5

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