I fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

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1 I fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Autore: MC redazione In: Diritto civile e commerciale, Diritto tributario I fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono stati introdotti dall art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 recante Nuove norme in materia di società cooperative. La loro disciplina, per contro, è avvenuta con successivi D.M. del Ministero del Lavoro e del Ministero dello Sviluppo Economico. RIFERIMENTI: Legge D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n ; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, D.M. Finanze 28 dicembre 1989;.Legge 31 gennaio 1992, n. 59 art. 11 e 12; artt. 2512, 2513, 2545-octies, 223- sexiesdecies; D.M. Lavoro 14 aprile 1998; D.M. Sviluppo Economico 11 ottobre 2004; D.M. Sviluppo Economico 1 dicembre 2004; D.M. Sviluppo Economico 9 ottobre 2007 Prassi 1 di 13

2 Circolare dell Agenzia delle entrate n. 34/E del 15 luglio 2005; Giurisprudenza 1. SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA COSTITUZIONE E GESTIONE DEI FONDI Sono le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativistico, riconosciute dall art. 5 comma 2 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n e attualmente denominate Centrali Cooperative. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni di 13

3 OGGETTO DEI FONDI E LORO FINI L oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e finanziamento di nuove imprese e in iniziative di sviluppo cooperativistico, con preferenza all incremento dell occupazione e sviluppo del Mezzogiorno. La realizzazione dei fondi può avvenire: a) tramite la costituzione di società cooperative o di loro consorzi; b) l assunzione di partecipazioni in società cooperative o società a queste controllate; c) 3 di 13

4 finanziamento di specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi; d) organizzazione o gestione di corsi di formazione professionale del personale dirigente, amministrativo o tecnico del settore della cooperazione; e) promozione di studi e ricerche su temi economici e sociali di interesse per il movimento cooperativistico. 3. DESTINAZIONE DEGLI UTILI NETTI ANNUALI AI FONDI MUTUALISTICI 4 di 13

5 Le società cooperative e loro consorzi aderenti alle Centrali Cooperative devono destinare alla costituzione e all incremento di ogni fondo costituito dalle Centrali stesse una quota di utili annuali pari al 3%. Per gli enti cooperativistici non aderenti a Centrali Cooperative la quota del 3% è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie. Inoltre le cooperative in liquidazione devono devolvere ai fondi il patrimonio residuo, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati di cui al comma 1, lettera c) dell art. 26 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n e successive modificazioni. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni dell art. 11 decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai fini della normativa vigente. 4. COSTITUZIONE DEI FONDI MUTUALISTICI L art. 12 della Legge 59/92 ha disciplinato le modalità di costituzione dei fondi. 5 di 13

6 Il capitale delle società per azioni di cui all art. 11 comma 1 della stessa Legge deve essere sottoscritto in misura non inferiore all 80% dalla associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione; le azioni emesse non sono trasferibili senza il consenso dell assemblea dei soci. Gli eventuali utili d esercizio devono essere reinvestiti per il conseguimento dell oggetto sociale. Le società e associazioni che gestiscono i fondi mutualistici ai sensi del citato art. 11 comma 1, sono soggette alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico; sono altresì assoggettate ad annuale certificazione di bilancio da parte di società di revisione secondo le disposizioni delle normative vigenti. 5. DECRETI MINISTERIALI RECANTI TERMINI E MODALITA DI VERSAMENTO DEL 3% L art. 11 della Legge 59/92 ha introdotto i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ma soltanto con i decreti di seguito citati si è concretizzata la loro disciplina, relativamente ai termini e alle modalità di versamento. 6 di 13

7 I. Decreto 14 aprile 1998 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del ): ha fissato in sessanta giorni successivi a quello dell'approvazione del bilancio di esercizio, il termine entro cui effettuare versamento del 3%. Decorso il termine trova applicazione la procedura di riscossione coattiva mediante ruoli, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e dal decreto del Ministro delle finanze datato 28 dicembre di 13

8 II. Decreto 11 ottobre 2004 (pubblicato in G.U. n. 267 del 13 novembre 2004) recante: Determinazione delle modalità di versamento della quota del 3% degli utili di esercizio, dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, stabilisce che il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno in cui e' stato approvato il bilancio di esercizio. 8 di 13

9 III. Decreto 1 dicembre 2004 (pubblicato nella G.U. 297 del 20 dicembre 2004): sancisce che il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi - non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo - il cui bilancio di esercizio non coincide con l'anno solare, deve avvenire entro e non oltre novanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. 9 di 13

10 IV. Decreto 9 ottobre 2007 recante Modificazione delle modalità di versamento del contributo del 3 per cento degli utili di esercizio delle società cooperative (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2007): ha stabilito che il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, deve avvenire, con riferimento alle scadenze fissate dai decreti ministeriali dell'11 ottobre 2004 e del 1 dicembre 2004, esclusivamente tramite l'agenzia delle entrate a mezzo del modello F24 utilizzando il codice tributo "3012" denominato "quota del 3%" degli utili di esercizio ed interessi, art. 11, comma 4 e 6, legge n. 59/1992", da inserire nella sezione Erario. 6. AGEVOLAZIONI PREVISTE DA CIRCOLARE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE N. 34/ di 13

11 La Circolare dell'agenzia delle Entrate (CIR) n. 34 /E del 15 luglio 2005 ha chiarito alcuni aspetti della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Finanziaria 2005) che ha rivisitato il sistema fiscale, rilevante ai fini della imposizione sui redditi, delle società cooperative e loro consorzi. Le relative disposizioni, contenute nei commi da 460 a 466 e nel comma 468 dell articolo 1 della Legge Finanziaria, sono state emanate al fine di adeguare il regime tributario delle società cooperative alle norme civilistiche introdotte dal Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003, n. 6 ( Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative ). Il legislatore ha differenziato il trattamento impositivo delle società cooperative e loro consorzi tenendo conto della distinzione prevista dall articolo 2512 e seguenti del codice di procedura civile tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. Le condizioni che individuano la prevalenza sono determinate in ragione del tipo di scambio mutualistico ossia: a) svolgimento di attività prevalentemente in favore di soci, consumatori o utenti di beni o servizi; b) 11 di 13

12 svolgimento di attività avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci; c) svolgimento di attività avvalendosi prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. L art del c.c. (Criteri per la definizione della prevalenza) dispone che gli amministratori e i sindaci, nella nota integrativa al bilancio, documentino la condizione di prevalenza, evidenziando contabilmente i parametri stabiliti dall articolo stesso. Le cooperative che per due esercizi consecutivi non rispettano la condizione di prevalenza, ai sensi dell art octies c.c. perdono la qualifica di cooperative a mutualità prevalente. Secondo le previsioni dell art. 223-sexiesdecies del codice civile le cooperative a mutualità prevalente si iscrivono all Albo nazionale delle cooperative, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. In diversa sezione dello stesso Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. Nella nuova disciplina impositiva delle società cooperative, la Legge finanziaria ha confermato e, in parte, modificato la previgente normativa contenuta nell articolo 6 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n Nel determinare l utile che concorre a formare il reddito imponibile,infatti, bisogna tener presente anche il richiamo, contenuto nel secondo periodo del comma 463 della Legge, all articolo 11 della legge n. 59 del 1992 che conferma l esenzione da imposte delle somme destinate, anche in ottemperanza a disposizione di legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Per effetto di tale richiamo, i versamenti a fondi mutualistici 12 di 13

13 sono esenti da imposte e possono essere dedotti, nel limite del 3 per cento dell utile, dalla base imponibile del soggetto che effettua l erogazione. Paola Chistoni Dipendente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (*) - iscritta all Albo Nazionale dei Revisori di Cooperative, abilitata a svolgere revisioni alle società cooperative dal 1996 e incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico per le revisioni ordinarie e straordinarie delle Cooperative sottoposte alla sua vigilanza. (*) Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l Amministrazione di appartenenza di 13

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