L UTILIZZO DEI DATI E NOTIZIE ACQUISITI NEL CORSO DELLE INDAGINI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "L UTILIZZO DEI DATI E NOTIZIE ACQUISITI NEL CORSO DELLE INDAGINI"

Transcript

1 Seminario di formazione LE INDAGINI FINANZIARIE Milano, 1 luglio 2008 L UTILIZZO DEI DATI E NOTIZIE ACQUISITI NEL CORSO DELLE INDAGINI Intervento di dott. GIUSEPPE MALINCONICO Ufficio Analisi e Ricerca Direzione Regionale della Lombardia Agenzia delle Entrate

2 2 L UTILIZZO DEI DATI E NOTIZIE ACQUISITI NEL CORSO DELLE INDAGINI 1. PREMESSA La documentazione e gli elementi acquisiti in sede di controllo devono essere analizzati a cura dell organo procedente al fine di verificare se le movimentazioni finanziarie attive o passive siano coerenti con la complessiva capacità contributiva del soggetto sottoposto al controllo. Appare opportuno ricordare che l indagine finanziaria rappresenta un attività istruttoria del tutto autonoma che, in quanto tale, può essere esercitata anche a prescindere da una preventiva attività di controllo, come ad esempio, a seguito di accessi, ispezioni o verifiche. In ogni caso, l Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 32/2006, ha precisato che per l esercizio di tale potere gli organi preposti devono, comunque, procedere dopo che sia iniziata un attività di controllo, anche in funzione selettiva nell ambito della programmazione dell attività stessa. Permane, quindi, la necessità della sussistenza di motivi che, seppure non più tassativamente indicati ex lege, sono tuttavia rinvenibili nelle seguenti disposizioni: - artt. 31 e 31-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nell ambito delle diverse attribuzioni degli uffici, anche per quanto riguarda l assolvimento di taluni obblighi internazionali di natura pattizia o comunitaria; - art. 37 del D.P.R. n. 600 del 1973, primo comma, riguardante il controllo delle dichiarazioni anche in relazione alla predisposizione dei criteri selettivi per l individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo; - art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, per la rettifica delle dichiarazione delle persone fisiche; - art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, per la determinazione dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per i quali è prevista la tenuta delle scritture contabili; - art. 40 del D.P.R. n. 600 del 1973, per la rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche;

3 3 - art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973, per l accertamento d ufficio in caso di omessa presentazione delle dichiarazione o di dichiarazioni nulle; - artt. 51, primo comma, 54, 55 e 65 del D.P.R. n. 633 del 1972 per l esercizio delle analoghe facoltà, già precedentemente individuate ai fini delle imposte sui redditi; - artt. 23, 24 e 25 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell Irap, per l esercizio delle relative attività. La documentazione così ottenuta sarà analizzata a cura dell organo procedente al fine di riscontrare direttamente se le movimentazioni attive (accreditamenti) e passive (prelevamenti) - ivi evidenziate siano o meno coerenti con la contabilità del contribuente. Dunque, una volta esaurita la fase di acquisizione dei dati bancari segue quella di utilizzo degli stessi. Sul contribuente incombe l onere di dimostrare che le singole movimentazioni bancarie rispecchiano quanto già dichiarato al Fisco, ovvero che le stesse non rilevano ai fini dell accertamento nei suoi confronti, fornendo in tal modo, in sede precontenziosa, la prova contraria alla presunzione. La prova consiste nella ricostruzione del rapporto sottostante al singolo incremento o decremento finanziario risultante dall estratto conto. Questa prova può essere fornita per iscritto, attraverso la stessa causale riportata sul documento bancario riepilogativo, o mediante presunzioni semplici, purchè sorrette da indizi gravi, precisi e concordanti nel caso di movimenti per contanti. Riguardo al principio del contraddittorio l orientamento prevalente della giurisprudenza tributaria di merito è nel senso che il potere dell Ufficio di avvalersi del meccanismo di presunzione impositiva e di fondare l accertamento sui dati bancari deve ritenersi subordinato alla possibilità per il contribuente di dimostrare, nel contraddittorio con il Fisco, la non imponibilità delle movimentazioni in conto. Costante orientamento giurisprudenziale, tuttavia, sostiene che la mancata instaurazione del contraddittorio non degrada la prevista presunzione legale a presunzione semplice, fermo restando, quindi, l onere probatorio contrario in capo al contribuente.

4 4 Al riguardo, tuttavia, appare opportuno sottolineare come gli organi di controllo nella prassi utilizzino diffusamente lo strumento degli accertamenti bancari congiuntamente con il preventivo contraddittorio del contribuente, tanto nell ottica di migliorare e rendere più trasparente il rapporto con l amministrazione finanziaria, quanto per la finalità di rafforzare la valenza probatoria delle citate presunzioni legali. 2. UTILIZZO IN MATERIA DI IVA Gli uffici dell Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza possono, ai sensi dell art 51,comma 2, n. 2), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, invitare gli esercenti imprese, arti e professioni a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti la cui copia è stata acquisita mediante accertamenti bancari o presso l Amministrazione postale. Qualora il contribuente non sia in grado di dimostrare che le movimentazioni dei conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, ovvero che di tali movimentazioni ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni, gli accrediti e gli addebiti sono da considerare, rispettivamente, come corrispettivi imponibili non fatturati, o come pagamenti per operazioni passive non autofatturate, applicando le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 8 dell art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471, oltre al pagamento dell imposta relativa. Per le operazioni che si considerano non fatturate e che si riferiscono a periodi di imposta passati, oltre alle sanzioni previste nel caso di violazione agli obblighi di documentazione, si applicano anche le sanzioni previste dall art.5, comma 2, dello stesso D.Lgs.n.471/1997 per violazione agli obblighi di dichiarazione. Sia le operazioni, imponibili, sia gli acquisti determinati in via presuntiva, si considerano assoggettati all aliquota che, in prevalenza è stata applicata o avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste di dati, notizie e chiarimenti rivolte al contribuente e le risposte ricevute devono essere indicate nel processo verbale di verifica, ovvero in apposito verbale di operazioni compiute qualora il soggetto non sia sottoposto a verifica.

5 5 La procedura sopra descritta rappresenta uno dei casi in cui è riconosciuto il principio del contraddittorio nell ambito dell accertamento tributario e, precisamente, prima della notifica dell avviso di accertamento e, quindi, nel corso della fase istruttoria. Con specifico riguardo all imposta sul valore aggiunto, la disciplina contenuta nell art. 51, secondo comma, numero 2), del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che i dati in argomento, acquisiti sia secondo la procedura di cui al successivo numero 7), sia attraverso i poteri e le facoltà di cui ai successivi articoli 52, ultimo comma, ed art. 63, primo comma, siano posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti agli articoli 54 e 55 del medesimo decreto, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto in dichiarazione o che gli stessi non si riferiscono a operazioni imponibili. I versamenti non giustificati potranno essere contestati come operazioni imponibili, cessioni o prestazioni non contabilizzate, mentre i prelevamenti potranno essere valorizzati come acquisti in nero. Si ricorda che, in relazione al trattamento fiscale degli acquisti non fatturati, non è più previsto il pagamento dell imposta, stante l abrogazione dell'articolo 41 del decreto IVA a opera dell articolo 16 del decreto legislativo n. 471 del Da ultimo, appare opportuno menzionare le novità introdotte con il d.l. 203/2005, collegato alla legge Finanziaria 2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, recante Misure di contrasto all evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, che ha previsto l estensione sia alle imposte dirette che all I.V.A. dell utilizzabilità delle informazioni bancarie/finanziarie acquisite a carico dei contribuenti nell esercizio dei poteri previsti in materia di accise allo scopo di assicurare una migliore tutela degli interessi erariali. L art. 2, commi 8 e 9, DL 203/2005, riconosce all Amministrazione finanziaria la possibilità di utilizzare, ai fini dell accertamento IVA ed imposte dirette, i dati desunti dall esame della documentazione acquisita, presso banche e poste, in materia di imposte sulla produzione e sui consumi, come previsto dall art. 18 comma 3, lettera b), D.lgs. 26 ottobre 1995, n.504. La norma da ultimo richiamata legittima difatti la Guardia di Finanza al reperimento e all acquisizione di elementi utili

6 6 ad accertare la corretta applicazione delle disposizione in materia di accise, richiedendo ad aziende e istituti di credito, o all amministrazione postale, tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente. 3. UTILIZZO IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI Analoga procedura è adottata nell ambito dei controlli in materia di imposte dirette, ove opera la presunzione che costituiscono elementi da tenere a base dell accertamento le operazioni di accreditamento o di addebitamento dei conti bancari, qualora il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito imponibile, o che queste non rilevano allo stesso fine. Le presunzioni proprie degli accertamenti bancari, ai fini delle imposte dirette sono di due tipi. I versamenti configurano presunzioni di componenti reddituali positive, quali proventi, ricavi, compensi e pertanto sono utilizzabili per rettificare qualsiasi categoria di reddito, ovviamente qualora il contribuente non dimostri di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito o che le operazioni cui gli stessi si riferiscono non hanno rilevanza fiscale. Di contro i prelevamenti non risultanti dalle scritture contabili, a queste stesse condizioni ed in assenza di indicazione del soggetto beneficiario da parte del contribuente, erano considerati esclusivamente come ricavi. Tale presunzione per l espresso riferimento ai soli componenti positivi qualificati ricavi, era applicabile esclusivamente nei confronti di contribuenti titolari di reddito d impresa. A seguito delle modifiche apportate dalla legge Finanziaria 2005 il citato punto 2) prevede ora che sia i prelevamenti che gli importi riscossi nell ambito dei rapporti od operazioni intrattenuti o effettuati con gli enti creditizi e di intermediazione finanziaria, siano posti a base di rettifiche ed accertamenti, tanto come ricavi, quanto come compensi, ove il contribuente non dimostri che le anzidette movimentazioni hanno concorso alla determinazione del reddito ovvero che sono irrilevanti a tal fine e sempre che non ne indichi il soggetto beneficiario.

7 7 A prescindere dal riferimento ai prelevamenti ed agli importi riscossi e non più solo ai primi introdotto in ragione dell ampliamento dell ambito oggettivo delle disposizioni, non più limitato ai conti (cioè ai rapporti che accolgono prelevamenti), bensì, come fatto rilevare, a tutte le operazioni (quindi anche a quelle di riscossione) l aspetto più importante è il richiamo non solo ai ricavi, ma anche ai compensi. La legge ha anche ovviato a una palese disparità di trattamento in materia di imposte dirette, fra imprenditori e lavoratori autonomi, stabilendo che ai fini della valenza presuntiva i prelevamenti e gli importi riscossi nell ambito dei rapporti od operazioni, intrattenuti o effettuate con gli enti creditizi e intermediari finanziari, in assenza dell indicazione del beneficiario, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti ricorrendone i presupposti sia come ricavi che come compensi. Per effetto di ciò, infatti, il campo di applicazione della presunzione legale in parola si allarga a comprendere anche i titolari di reddito di lavoro autonomo. I dati e le informazioni bancarie e postali, acquisiti nell ambito dell attività di controllo esperita ai fini dell IVA e delle imposte sui redditi, possono essere utilizzati anche per l accertamento di altri tributi erariali. 4. LA VALENZA PROBATORIA DELLE INDAGINI FINANZIARIE NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI Come già osservato, dal 1 gennaio 2005, per effetto delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2005, i dati ed elementi acquisiti in sede di controllo bancario possono, ricorrendone i presupposti, essere posti a base sia per la ricostruzione di ricavi che di compensi, con ciò sciogliendo ogni dubbio circa il legittimo utilizzo di tali dati ed elementi anche nei confronti dei lavoratori autonomi. Anche con riguardo ai prelevamenti dei professionisti valgono pertanto gli stessi argomenti comunemente addotti in relazione all efficacia probatoria dei versamenti e dei prelevamenti già consentita dalla disciplina previgente per le imprese; efficacia probatoria che non ha sinora trovato smentite da parte della giurisprudenza, neanche sotto il profilo della legittimità costituzionale. Semmai, il

8 8 mantenimento dell esclusione dei professionisti e dei loro compensi dall ambito applicativo della presunzione avrebbe dato, esso, adito a forti sospetti di incostituzionalità, in quanto irragionevole discriminante tra le due categorie di contribuenti che, invece, ai fini Iva erano già trattate allo stesso modo dalla omologa disciplina dei relativi poteri istruttori di cui all art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, numeri 2) e 7). Circa l estensione soggettiva della anzidetta disposizione operata dalla legge, occorre osservare in particolare che il fondamento economico sotteso al descritto meccanismo presuntivo, che si basa per le imprese prevalentemente sull acquisto e vendita di beni, è configurabile anche per i lavoratori autonomi, sebbene non vendano beni bensì prestino servizi. E di agevole constatazione, invero, che per esercitare non poche attività professionali è proprio necessario l acquisto di beni (ad es., acquisto di protesi o di anestetici da parte dell odontoiatra) o comunque di servizi (ad es., pareri tecnici, consulenze specialistiche, richiesti da un legale) per rendere prestazioni, anche di natura complessa. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la circolare 32/E suggerisce agli uffici procedenti, sotto il profilo operativo, di astenersi da una valutazione degli elementi acquisiti particolarmente rigida e formale, tale da trascurare le eventuali dimostrazioni, anche di natura presuntiva, che trattasi di spese non aventi rilevanza fiscale sia per la loro esiguità, sia per la loro occasionalità e, comunque, per la loro coerenza con il tenore di vita rapportabile al volume di affari dichiarato. Una volta confermata la coerenza, sotto l aspetto sia logico che giuridico costituzionale, della estensione dell efficacia presuntiva operata dalla legge relativamente ai prelevamenti o agli importi riscossi, non risultanti dalle scritture contabili e ingiustificati, occorre esaminare l utilizzabilità o meno di tale meccanismo presuntivo di imponibilità per rettificare o accertare in aumento i redditi riferibili agli anni pregressi, in quanto considerati, salvo prova contraria, come compensi non dichiarati. In altri termini, il documento di prassi ritiene che, per gli appartenenti alla categoria dei lavoratori autonomi, la modifica comportante la suddetta estensione non si risolva in un mutamento sostanziale delle regole di determinazione del reddito quanto a un suo elemento

9 9 essenziale, bensì la stessa ha l effetto di addossare ragionevolmente ai predetti contribuenti l onere della prova contraria per qualsiasi operazione passiva posta in essere, anche in via episodica, in epoca in cui il sistema vigente non attribuiva alle risultanze delle operazioni medesime una valenza, sotto il profilo istruttorio, corrispondente a quella sopravvenuta. Ne consegue che l applicazione estensiva ai lavoratori autonomi della presunzione di compensi per i prelevamenti e le riscossioni non interferisce sul rapporto tributario, ma ribalta soltanto l onere incombente sull Amministrazione di provare la pretesa impositiva. In sostanza, la pratica di tale strumentazione istruttoria - prevista dai numeri 2) e 7) - non risulta condizionata da alcun limite temporale, trovando applicazione quindi anche per gli anni pregressi; infatti, la Suprema Corte, sul punto ha confermato che l aspettativa di una maggiore probabilità di sottrarsi alla scoperta di irregolarità o infrazioni non integra un diritto tutelabile, e, quindi, può essere vanificata dalla legge sopraggiunta che renda più ampi ed efficaci gli interventi degli organi preposti a detta scoperta. Resta inteso che nell applicare la norma ad annualità precedenti ed ai fini della corretta applicazione dell'inversione dell'onere della prova, prevista dall'articolo 32, primo comma, n. 2), del Dpr n. 600 del 1973, secondo cui anche i "prelevamenti" dai predetti conti sono presi a base della rettifica come "compensi", qualora il contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito, occorrerà in ogni caso considerare quanto già precisato dalla richiamata circolare n. 28/E del 2006, secondo la quale i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra-professionale. Questa precisazione è di fondamentale importanza, in quanto impone agli uffici impositori di non tenere conto dei prelevamenti "ragionevolmente" riconducibili alla sfera extra-professionale, in relazione all'importo e alle normali esigenze personali o familiari.

10 10 E' evidente come l'importo e le normali esigenze personali o familiari saranno valutate caso per caso, a seconda della situazione patrimoniale e reddituale del libero professionista. 5. L UTILIZZO IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO Il comma 24 dell art. 35 del decreto legge n. 223 del 2006 ha introdotto il nuovo articolo 53-bis nel D.P.R. n. 131 del 1986, che estende i poteri di controllo previsti per le imposte sui redditi dal D.P.R. n. 600 del 1973, in particolare negli articoli 32 e 33, anche ai fini dell imposta di registro, nonchè delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n Sul punto la circolare numero 6/E, del 6 febbraio 2007, dell Agenzia delle Entrate, ha chiarito la portata dei nuovi poteri antievasione nel settore del registro. Un attenzione particolare merita il numero 7), dell art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, che a seguito dell introduzione dell art. 53-bis T.U.R., estende le indagini finanziarie anche ai controlli ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. In forza delle modifiche apportate dall art. 1, commi 402 e 403, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria per il 2005), al sopra citato art. 32, sono stati notevolmente ampliati il numero e la quantità degli elementi informativi accessibili da parte degli uffici. Quanto all utilizzo del potere delle indagini finanziarie con specifico riferimento all imposta di registro e alle relative imposte ipotecaria e catastale, si evidenzia che lo stesso potrà risultare particolarmente utile ai fini dell accertamento degli atti di compravendita immobiliare. Infatti, come da indicazioni fornite con la circolare numero 6/E/2007, monitorando le movimentazioni in conto ed extra-conto delle parti contraenti in prossimità della data di stipula dell atto di compravendita e raffrontandole con gli elementi riportati nelle dichiarazioni sostitutive, è possibile acquisire validi elementi di prova circa il corrispettivo effettivamente pagato, legittimando il potere di rettifica della base imponibile dichiarata dai contribuenti e l applicazione delle sanzioni amministrative. Da ultimo, con particolare riferimento agli atti di compravendita immobiliare soggetti a Iva, appare opportuno

11 11 ricordare l art. 1, comma 164, della legge Finanziaria 2008, che inserendo il comma 3-bis nell art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972. Detto articolo ha introdotto, per il pagamento dell Iva, la responsabilità solidale dell acquirente con il cedente, anche soggetto privato, in caso di compravendita di immobili con corrispettivo, indicato in atto e in fattura, inferiore a quello effettivamente pagato. In particolare, la responsabilità riguarda l Iva sul maggior corrispettivo e le relative sanzioni. Pertanto, dal 1 gennaio 2008 nel caso di cessione di immobile, se l importo del corrispettivo indicato nell atto di cessione e nella fattura è diverso da quello effettivo: il cessionario, anche se non agisce nell esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione ; il cessionario che non agisce nell esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell atto ; entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione deve presentare all ufficio fiscale competente copia dell attestazione del pagamento e delle fatture regolarizzate. In sostanza, viene coinvolto nel meccanismo sanzionatorio dell Iva l acquirente che non è impresa o professionista. Si ricorda che l assoggettamento alle sanzioni Iva del cessionario che eserciti impresa, arte o professione, è già stabilito dall art. 6, comma 8, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il quale dispone la procedura di autofatturazione. In sostanza, se vengono acquistati beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente: il cessionario è punito, fatta salva la responsabilità del cedente, con la sanzione amministrativa pari al 100% dell imposta; la sanzione non si applica se il cessionario provvede a regolarizzare l operazione presentando all Agenzia delle Entrate un documento (sostitutivo della fattura non emessa o integrativo della

12 12 fattura emessa) con i dati che avrebbe dovuto contenere la fattura non emessa o emessa irregolarmente e pagando l imposta non assolta. 6. UTILIZZO DEI DATI ACQUISITI DA SOGGETTI TERZI La vigente normativa non pone limiti all utilizzo dei dati ed elementi acquisiti attraverso gli accertamenti bancari dei contribuenti, anche nei confronti di soggetti terzi, al fine di accertare eventuali imponibili sottratti a tassazione. L abrogazione dell art. 35, del DPR n.600/1973, e dell art. 51 bis, del DPR n.633/1972 ha, infatti eliminato la previsione che restringeva l utilizzazione dei dati relativi a soggetti diversi solo ai casi in cui gli stessi dati fossero stati forniti spontaneamente dal contribuente o dall istituto di credito. Sul punto il Ministero delle Finanze, con circolare 116/E del 10 maggio 1996, precisa che la locuzione conti intrattenuti, viene utilizzata per definire non solo i conti intestati al contribuente, ma anche quelli che si trovano nella sua disponibilità e possono essere oggetto di richieste da parte dell Amministrazione finanziaria. La giurisprudenza ha precisato che il ricorso all argomentazione presuntiva, riguardante l esistenza di conti intrattenuti dal contribuente, al quale sono imputabili le poste attive e passive, è consentito anche nel caso di conti cointestati. In proposito appare necessario esaminare il problema dell intestazioni di conti a terzi nell ottica di ricondurre l operazione transitata su questi conti in capo al soggetto controllato. La Circolare 1/98 del Comando Generale della Guardia di Finanza a riguardo, precisa che anche il terzo estraneo alla verifica può essere soggetto ad accertamenti bancari purché ricorrano certe condizioni. Gli elementi che legittimano un accertamento bancario nei confronti di un soggetto diverso dal contribuente verificato, devono essere apprezzati sulla base di elementi concreti risultanti dalle indagini in corso. Nel caso in cui invece il terzo sia qualificabile come contribuente l estensione ad esso delle indagini bancarie è ammessa, almeno nella fase preliminare di richiesta della copia dei conti alle banche, come un indagine del tutto autonoma ed indipendente, pur sempre motivandola in base a

13 13 ragioni di connessione soggettiva con altra indagine bancaria. Ciò però comporterà l onere, in capo all organo ispettivo, di avviare una separata procedura di indagine bancaria nei confronti del soggetto terzo. Per quanto riguarda l imputabilità delle risultanze bancarie, attraverso l esame dei conti, l Ufficio dovrà stabilire, facendo ricorso eventualmente alla disposizione di cui all art. 37 del D.P.R. 600/73, se le predette risultanze siano riconducibili al titolare giuridico ed apparente dei conti, cioè all intestatario o ad altro soggetto, in presenza di elementi che potranno dare luogo a presunzioni semplici ai sensi del citato art. 37 del D.P.R. 600/73, in grado di provarne la diversa titolarità in via di fatto. Inoltre la circolare , del 25 marzo 1998, anch essa del Comando Generale della Guardia di Finanza, ammette l utilizzo di indagini bancarie in caso di presunzioni gravi, precise e concordanti, per le quali il contribuente destinatario di accertamento abbia nella sua disponibilità le somme presenti su conti correnti bancari intestati a un terzo. Ipotesi frequente nella pratica è quella in cui l Ufficio finanziario procedente intenda riferire le risultanze dei conti correnti bancari a carico di soggetti diversi da coloro che formalmente ne risultino avere la titolarità o disponibilità, sostenendo cioè che le relative movimentazioni debbano in realtà imputarsi al contribuente. La questione è di particolare gravità in quanto le presunzioni relative di imponibilità delle risultanze dei conti bancari, codificate dagli artt. 32, 1 comma, n.2 del DPR n. 600/1973 e 51, 2 comma, n. 2 del DPR n. 633/1972, operano nei confronti del soggetto formalmente titolare del conto bancario verificato. Sicchè il contraddittorio va instaurato nei confronti del titolare del conto. Solo dopo il riscontro di tali movimentazioni, ed una più completa analisi della situazione patrimoniale-reddituale del titolare formale dei conti, potrà eventualmente essere emesso un avviso di accertamento o rettifica nei confronti del soggetto ritenuto effettivo titolare del rapporto bancario, se gli elementi raccolti deporranno univocamente in questo senso. La prova di questa disponibilità per interposta persona è a carico dell amministrazione finanziaria.

14 14 Le presunzioni possono operare solo laddove sia certa la riferibilità del conto al soggetto destinatario della verifica. Non possono, invece, trovare applicazione alla stregua di una presunta riferibilità ad esso di rapporti intestati ad altri. Sicchè o l amministrazione finanziaria è in grado di fornire la prova diretta e specifica della riferibilità al soggetto sottoposto ad accertamento delle operazioni bancarie risultanti da conti intestati a terzi (ed allora potrà operare il meccanismo della presunzione legale relativa circa i movimenti bancari), oppure non è in grado di fornire detta prova, ed allora non troverà applicazione l inversione dell onere della prova. Non va dimenticato che l utilizzo di presunzioni di secondo grado (le c.d. presunzioni di presunzioni) è illegittimo nel nostro ordinamento. La dottrina sottolinea l assenza nel nostro ordinamento di norme che autorizzino a pensare che gli uffici possono sostituire il soggetto correntista con quello che essi ritengono essere il soggetto interponente, allo scopo di invertire a suo danno l onere della prova circa le movimentazioni rilevate in questi conti. D altra parte, l unica norma che in campo tributario si occupa del fenomeno dell interposizione fittizia di persona è quella di cui all art. 37, comma 3, del DPR n. 600/1973 in base al quale in sede di rettifica o di accertamento di ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l effettivo possessore per interposta persona. Pertanto, nel momento in cui il Fisco attiva un indagine finanziaria, è necessario che sia stato avviato un controllo nei confronti del contribuente. Ai fini dell acquisizione di elementi derivanti da rapporti finanziari è necessario ricondurre tali rapporti al contribuente-cliente sottoposto al controllo. Tali rapporti finanziari possono essere classificati come: rapporti intestati al contribuente; rapporti nella legittima disponibilità del contribuente (esempio potrebbe essere dato dal conto del figlio o della moglie su cui il contribuente ha una delega ad operare); rapporti nella disponibilità di fatto del contribuente. In quest ultima fattispecie, l ufficio impositore deve acquisire la prova effettiva anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti che si sia realizzato

15 15 il possesso di redditi per interposta persona e che, quindi, detti redditi, in quanto correlabili a movimentazioni finanziarie, siano da imputare all interponente, anche se i redditi stessi risultino formalmente dichiarati dall interposto. In questo modo si da la facoltà di richiedere i conti, sia pure intestati ad un soggetto terzo, per ricostruire, in capo al soggetto verificato, le disponibilità reddituali sottratte alla conoscenza del Fisco. Resta inteso che è necessario un distinto provvedimento autorizzativo per ciascuno dei soggetti per i quali deve essere inoltrata la richiesta della copia dei conti e, quindi, anche per quello che, rispetto al contribuente oggetto dell attività istruttoria, assume la veste di terzo. Ovviamente, una volta conclusa l indagine bancaria, nonché l attività istruttoria nel suo complesso e quella generale di accertamento, particolare attenzione dovrà essere rivolta all utilizzo dei dati rilevati nei conti intestati ai soggetti terzi, nei confronti del contribuente oggetto dell azione amministrativa, essendo necessario fornire la prova, eventualmente in forma di presunzioni gravi, precise e concordanti, che allo stesso devono essere riferite le disponibilità che sono state individuate nei rapporti bancari formalmente di pertinenza del soggetto terzo. In riferimento all operatività delle anzidette disposizioni, sempre la circolare 32/E, con riguardo all attività istruttoria in questione, ribadisce che, in via di principio, le potestà di cui ai numeri 2) e 7) trovano applicazione unicamente ai rapporti intestati o cointestati al contribuente sottoposto a controllo. E indubbio, però, che le stesse potestà si applicano anche relativamente ai rapporti intestati e alle operazioni effettuate esclusivamente da soggetti terzi, specialmente se legati al contribuente da vincoli familiari o commerciali, a condizione che l ufficio accertatore dimostri che la titolarità dei rapporti, come delle operazioni, è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione bancaria acquisita. Una siffatta impostazione consente di realizzare una concreta garanzia per il contribuente, dal momento che, se l Amministrazione finanziaria porterà in giudizio movimenti

16 16 bancari intestati a terzi, ma che ritiene riconducibili al medesimo contribuente, dovrà produrre la prova dell interposizione fittizia, prova che potrà essere fondata anche su presunzioni semplici purchè gravi, precise e concordanti. L intestazione fittizia, in sostanza, si manifesta tutte le volte in cui gli uffici rilevino nel corso dell istruttoria che le movimentazioni finanziarie, sebbene riferibili formalmente a soggetti che risultano averne la titolarità, in realtà sono da imputare a un soggetto diverso che ne ha la reale paternità con riferimento all attività svolta. Sul tema delle indagini finanziarie attraverso l utilizzo di conti non intestati al soggetto sottoposto ad accertamento, di grande importanza appare l orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n del 26 marzo In tale pronunciamento, la Suprema Corte, da un lato, ha fissato il principio secondo il quale l esistenza dell interposizione fittizia di persone non deve costituire lo scopo dell indagine bancaria ma la premessa, e dall altro ha chiarito la rilevanza delle dichiarazioni effettuate da terzi nel processo tributario. In conclusione, pur riconoscendo la possibilità di acquisire i dati bancari di terzi soggetti diversi dal contribuente ispezionato (familiari, soci di società di persone, amministratori, ecc..), l utilizzazione delle risultanze degli accertamenti bancari non è automatica, ma deve essere correlata dalla dimostrazione che i movimenti bancari si riferiscano al contribuente oggetto del controllo, invertendosi così la presumptio ex articoli 32, comma 1, e 51, comma IL METODO DELLA CONTESTAZIONE PER MASSE Tra le novità apportate al quadro normativo di riferimento in materia di indagini finanziarie c è la previsione della possibilità di ricostruire la capacità contributiva attraverso una contestazione per masse. Tale fattispecie prevede di considerare, ai fini dell utilizzo del meccanismo dell inversione dell onere della prova di cui al punto 2) dell art 32 del DPR 600/73, solo l ammontare complessivamente risultante dai conti. La precedente normativa imponeva, infatti, ai verificatori di considerare i singoli fatti ed elementi risultanti dai conti e, di conseguenza, ciò significava dover monitorare

17 17 tutte le singole operazioni di versamento e prelevamento per la determinazione della cifra finale di evasione da addebitare. Secondo la nuova norma, invece, a base delle rettifiche e degli accertamenti, i verificatori devono considerare i dati ed elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del n. 7) e dell art. 33, secondo e terzo comma. In virtù della modifica esaminata il contribuente, per vincere la presunzione, dovrà dimostrare, fornendo idonea prova, di averne tenuto conto nella propria contabilità. La mancata giustificazione dei movimenti bancari individuati determinerà la ripresa a tassazione delle somme in base non ai singoli dati ed elementi risultanti dai conti, come previsto in precedenza, ma anche solo sulla base dell ammontare complessivo risultante dai conti, cioè i valori per masse. La modifica presenta due distinte verosimili chiavi di lettura. La prima basata sull interpretazione letterale della norma giuridica, che induce ad ipotizzare, qualora il contribuente non fornisca la prova contraria, il verificarsi di una trasformazione quasi automatica dei versamenti, dei prelevamenti e delle somme riscosse in ricavi o compensi. La seconda, rispettosa dei principi di collaborazione e buona fede di cui all art. 10 della legge 212/2000, prevede, invece, un approfondimento dei dati e delle notizie al fine di verificarne l origine, considerando la fonte e la natura delle singole operazioni ovvero dei rapporti intrattenuti. Ad ogni modo, in entrambi i casi, permane il capovolgimento dell onere della prova. Pertanto, in mancanza di contraddittorio preventivo oppure, qualora il contribuente non intenda aderire alle richieste di chiarimento dell Amministrazione finanziaria, egli non subirà alcun pregiudizio in sede contenziosa laddove potrà sempre provare la infondatezza della pretesa erariale. Tuttavia valgano le seguenti considerazioni: la Corte Costituzionale, con ordinanza n.160 del 6 luglio del 2000 e di recente con sentenza n.225/2005, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli in materia di accertamenti bancari. Il giudice delle Leggi ha riconosciuto la legittimità costituzionale delle norme de quibus, stabilendo, tuttavia, come contraltare ai poteri conferiti all Amministrazione finanziaria dalle norme suddette, la necessità di garantire che il diritto del contribuente di prova contraria sia ampio e non limitato a

18 18 prove tipiche, nonché di assicurare la ragionevolezza del carattere oggettivo delle risultanze probatorie presuntive. Al riguardo, tuttavia, appare opportuno sottolineare come, pur prevedendo la norma la possibilità di una contestazione per masse dei dati bancari, il peso probatorio dei dati raccolti dagli organi di controllo aumenterà nel caso di contestazione analitica delle operazioni.

19 1 LE INDAGINI FINANZIARIE L utilizzo dei dati e notizie acquisiti nel corso delle indagini Dr. Giuseppe Malinconico Le indagini finanziarie Lo scopo Le indagini finanziarie rappresentano sicuramente il potere istruttorio più penetrante in materia fiscale, in quanto permettono di incidere direttamente sul complesso di rapporti che il contribuente intrattiene con il mondo finanziario, in vista dell acquisizione di elementi comprovanti le sue reali disponibilità economiche e quindi della ricostruzione della sua effettiva posizione fiscale su basi quanto più possibile certe e sicure. Fino a poco più di un decennio fa, per ragioni di natura essenzialmente fiscale, la disciplina delle indagini finanziarie era fortemente condizionata ed ostacolata dal segreto bancario, istituto consuetudinario da lungo tempo invalso nella prassi dei rapporti bancari, che si riteneva giustificato da un esigenza di salvaguardia dei valori costituzionali della libertà di investimento e della tutela del risparmio.

20 2 Le indagini finanziarie Le presunzioni Le indagini finanziarie Le presunzioni Sono gli elementi in base ai quali ciascuna parte ritiene che la propria versione dei fatti contestati sia più convincente rispetto a quella fornita dalla controparte DOCUMENTALE TESTIMONIALE TIPI DI PROVE CONGETTURALE = PRESUNZIONE

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

La Manovra Estiva e le Novità in materia di Accertamento

La Manovra Estiva e le Novità in materia di Accertamento ADC ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO SEZIONE ROMA La Manovra Estiva e le Novità in materia di Accertamento Roma, 22 ottobre 2009 ACCERTAMENTO

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

prof. avv. Paola ROSSI

prof. avv. Paola ROSSI L UTILIZZAZIONE DELLE INDAGINI FINANZIARIE NELL ACCERTAMENTO TRIBUTARIO prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15 novembre 2010 Diretta

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003 RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

Il Ministro dell economia e delle finanze

Il Ministro dell economia e delle finanze Il Ministro dell economia e delle finanze Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni recante la disciplina dell imposta di bollo;

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Stop alle indagini finanziarie su movimentazioni bancarie. modeste

Stop alle indagini finanziarie su movimentazioni bancarie. modeste Ai gentili clienti Loro sedi Stop alle indagini finanziarie su movimentazioni bancarie Premessa modeste L accertamento bancario, come noto, è la procedura che permette ai verificatori di reperire dati

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 160/E

RISOLUZIONE N. 160/E RISOLUZIONE N. 160/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 Oggetto: Interpello Art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n.

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 1 marzo 2013. Prot. n. CIRCOLARE N. 2/E Direzione Centrale Normativa Roma, 1 marzo 2013 Prot. n. OGGETTO: Articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 - Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell appaltatore - Circolare

Dettagli

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Novità 2013 nei rapporti internazionali Gentile cliente, Il decreto salva-infrazioni che ha recepito la Direttiva 2010/45/

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

IL VALORE FISCALE DEGLI IMMOBILI

IL VALORE FISCALE DEGLI IMMOBILI Vicenza Palazzo delle Opere Sociali 18 novembre 2008 IL VALORE FISCALE DEGLI IMMOBILI Il valore normale dei fabbricati: la presunzione del Fisco Il quadro normativo e il riferimento ai valori OMI Emanuele

Dettagli

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO

STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO Pesaro, lì 02 aprile 2009 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE n. 02/2009 1 Le spese per alberghi e ristoranti detraibilità/deducibilità e i nuovi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 9 GIUGNO 2009 Informativa n. 41 Scomputo delle ritenute

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

di soddisfare esigenze di natura personale e/o familiare o, in via occasionale,

di soddisfare esigenze di natura personale e/o familiare o, in via occasionale, CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI OPERAZIONI IMMOBILIARI DIVIETO DI TRADING IMMOBILIARE A prescindere da eventuali prescrizioni applicabili in materia per disposizione di legge o regolamentare ovvero

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO 102 REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.350 Reg./369 Prop.Del. NELLA SEDUTA DEL 19/10/2011 Art. 1 Servizio ispettivo 1. Ai sensi

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c. CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito RISOLUZIONE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 FEBBRAIO 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972 - irrilevanza

Dettagli

LA FISCALITA DEGLI IMMOBILI E LE NOVITA IN TEMA DI ACCERTAMENTO

LA FISCALITA DEGLI IMMOBILI E LE NOVITA IN TEMA DI ACCERTAMENTO ADC ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO SEZIONE DI ROMA LA FISCALITA DEGLI IMMOBILI E LE NOVITA IN TEMA DI ACCERTAMENTO Roma, 10 dicembre 2009

Dettagli

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 87/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 agosto 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Fatturazione delle prestazioni sanitarie effettuate nell ambito di strutture

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Gentile Cliente, Il contribuente che avrà commesso errori riguardanti l invio delle dichiarazioni fiscali, dovrà

Dettagli

Il monitoraggio fiscale

Il monitoraggio fiscale Forum Banche e P.A. 2015 Il monitoraggio fiscale Roma, 23 novembre 2015 1 L art. 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97 («legge europea 2013») ha profondamente modificato il sistema del cd. monitoraggio fiscale

Dettagli

Informativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE

Informativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE Informativa n. 38 del 21 settembre 2011 La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE 1 Premessa... 2 2 Operatività

Dettagli

L attività istruttoria. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.

L attività istruttoria. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. L attività istruttoria Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Zizzo 1 oggetto della lezione l attività istruttoria la liquidazione delle

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP RISOLUZIONE N.79/E Roma,31 marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009 RISOLUZIONE N. 126/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2009 Oggetto: Acquisto di aeromobili e di altri beni e servizi destinati ad attività di trasporto aereo a prevalente carattere

Dettagli

Periodico informativo n. 62/2013

Periodico informativo n. 62/2013 Periodico informativo n. 62/2013 Regime IVA per le locazioni - I chiarimenti Gentile Cliente, dell'agenzia con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza dei recenti

Dettagli

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006 Risoluzione n. 13/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 gennaio 2006 OGGETTO: Istanza d Interpello ART. 11, Legge 27 luglio 2000, n.212. XX SPA Unico documento contenente estratto di conto

Dettagli

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente

Dettagli

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

RISOLUZIONE N. 129/E

RISOLUZIONE N. 129/E RISOLUZIONE N. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 maggio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rimborsi IVA a soggetti non residenti Articolo

Dettagli

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE ALCUNE RIFLESSIONI SULLA CIRCOLARE N. 51/E DEL 28 NOVEMBRE 2011 DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E di pochi giorni fa la circolare n. 51/E emessa dall Agenzia delle Entrate, con la quale si chiariscono i requisiti

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

DETRAIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI CON RIFERIMENTO AI RIGHI E7 ED E8

DETRAIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI CON RIFERIMENTO AI RIGHI E7 ED E8 Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 31 Prot. 3261 DATA 20.04.2007 Settore: Oggetto: Riferimenti: IMPOSTE SUI REDDITI Le regole di detraibilità degli interessi passivi su mutui con riferimento ai righi

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Comune di Palagianello Provincia di Taranto Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015 RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli

Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli Le istruzioni delle Entrate sul rimpatrio Dietro lo scudo denaro, yacht, immobili e gioielli Nell illustrare le modalità operative per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività irregolarmente

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 4/2014. OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo.

NOTA OPERATIVA N. 4/2014. OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo. NOTA OPERATIVA N. 4/2014 OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo. - Introduzione L art. 1 comma 618 della legge 147, del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), dà la possibilità

Dettagli

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo)

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo) OGGETTO: Approvazione Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio di ricerca, di consulenze, ovvero ogni altra tipologia di collaborazione autonoma, a soggetti

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 2 2 A g o s t o 2 0 1 3 P a g. 1 di 5

C i r c o l a r e d e l 2 2 A g o s t o 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 C i r c o l a r e d e l 2 2 A g o s t o 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 Circolare Numero 27/2013 Oggetto COMUNICAZIONE INTEGRATIVA ANNUALE ALL ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI. APPROFONDIMENTO SUL CASO DEI CONTI

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

CIRCOLARE A.F. Conto corrente sotto la lente del fisco. N. 07 del 19 gennaio 2012. Ai gentili clienti Loro sedi. Premessa

CIRCOLARE A.F. Conto corrente sotto la lente del fisco. N. 07 del 19 gennaio 2012. Ai gentili clienti Loro sedi. Premessa CIRCOLARE A.F. N. 07 del 19 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Conto corrente sotto la lente del fisco Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che la manovra salva Italia ha previsto

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

RISOLUZIONE N. 53/E. Roma, 27 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 53/E. Roma, 27 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 53/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 27 maggio 2015 OGGETTO: Questioni controverse in materia di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni. Orientamenti giurisprudenziali

Dettagli

COMUNE DI SENIGALLIA

COMUNE DI SENIGALLIA COMUNE DI SENIGALLIA PROVINCIA DI ANCONA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 162 Del 28/12/1999 OGGETTO: determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità. Il Consiglio Comunale VISTI i decreti

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

Studio Dott. Begni & Associati news 03 / 2015

Studio Dott. Begni & Associati news 03 / 2015 Oggetto: LO SPLIT PAYMENT E LE FATTURE EMESSE AGLI ENTI PUBBLICI DALL 01.01.2015 Nell ambito della Finanziaria 2015 è contenuto un nuovo metodo antievasione per il versamento dell IVA all Erario, in base

Dettagli