SEMINARIO FISCALITÀ E LAVORO ITALIA BULGARIA VIª EDIZIONE

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1 Italia Bosnia-Erzegovina Brasile Bulgaria Cina Federazione Russa Polonia Romania Serbia Turchia Ucraina Ungheria USA Vietnam SEMINARIO FISCALITÀ E LAVORO ITALIA BULGARIA VIª EDIZIONE Sofia, 18 marzo 2015 Roberto Corciulo IC&Partners riproduzione vietata

2 Chi siamo Un gruppo di professionisti e consulenti specializzati nell'assistenza operativa per l Azienda nel suo percorso di crescita internazionale I nostri professionisti, oltre all'esperienza e alle conoscenze tecniche maturate in lunghi anni di attività, pensano ed agiscono come imprenditori, proponendosi dunque come partner ideali per gli operatori economici nell affrontare le sfide globali identificando le opportunità più interessanti I numeri di un successo 20 anni di esperienza 24 Uffici 14 Paesi Più di 200 Professionisti Più di 1000 Aziende supportate

3 Dove operiamo I nostri uffici Italia IC&Partners - Sede Centrale Udine, Verona, Milano Bosnia-Erzegovina / Repubblica Srpska IC&Partners Banja Luka Banja Luka Brasile ACE Brasile Belo Horizonte Bulgaria IC&Partners Sofia Sofia Cina Asia Business Group Pechino, Shanghai Hong Kong, Shenzhen Federazione Russa IC&Partners Russia Mosca Polonia IC&Partners Warsaw Varsavia, Lodz, Katowice, Poznan Romania IC&Partners Ploiesti Serbia IC&Partners Belgrade Belgrado, Niš Turchia Istanbul Ungheria IC&Partners Budapest Budapest Ucraina IC&Partners Ukraine Kiev USA IC Americas Houston, New York Vietnam Hanoi Le collaborazioni Albania, Austria, Costa d Avorio, Croazia, Dubai, Egitto, Germania, India, Moldavia, Mozambico, Repubblica Ceca, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Tunisia 3

4 IC & PARTNERS IN BULGARIA IC&Partners è presente in Bulgaria dal 2002 attraverso la controllata IC&Partners Sofia. IC&Partners Sofia può contare su personale altamente qualificato in grado di supportare la clientela a 360 gradi in tutti gli aspetti legati agli investimenti in Bulgaria, fornendo consulenza societaria e fiscale, gestione contabile e amministrativa, attività di budgeting, reporting e controllo di gestione, risorse umane e logistica, transfer pricing, modelli organizzativi 231, sistemi di controllo interno e internal audit, assistenza expat e controlled foreign companies. L appartenenza al gruppo IC&Partners, che riunisce studi di consulenza operanti nelle più importanti città dell'europa Centro Orientale, Balcani, Russia, Cina, Brasile e USA garantisce una vasta rete di contatti e di conoscenze e di essere al centro di un network di esperienze e capacità professionali unica nel suo genere.

5 AGENDA Lo scambio di informazioni Residenza persone fisiche Residenza delle persone giuridiche Esterovestizione Controlled foreign companies 5

6 Lo scambio di informazioni 6

7 SCAMBIO INFORMAZIONI: TIPOLOGIA E FONTI TIPOLOGIA FONTI A RICHIESTA SPONTANEO AUTOMATICO DIRETTIVA 2011/16/UE ART.26 MODELLO CONVENZIONE OCSE ACCORDI BILATERALI SPECIFICI ACCORDI MULTILATERALI SPECIFICI 7

8 LE FONTI: DIRETTIVA UE 2011/16/UE La DIRETTIVA 2011/16/UE prevede: Lo scambio AUTOMATICO dal 1/1/2015 per redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti assicurativi sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari sui periodi d imposta dal 1/1/2014 Nessuna soglia minima L estensione dello scambio AUTOMATICO a partite dal 1/1/2016 (entro il 1/9/2017) per dividendi, capital gain, altri redditi finanziari, saldi conti correnti e conti deposito 8

9 LE FONTI: ART.26 MOD. CONVENZIONE OCSE Le modifiche approvate dall OCSE NEL 2012 prevedono: No vincoli sulla residenza fiscale dei soggetti Il richiamo alle tre tipologie di scambio informazioni Lo scambio di informazioni anche in deroga al segreto bancario 9

10 LE FONTI: ACCORDI BILATERALI SPECIFICI TIEA (Tax Information Exchange Agreement): accordo, su modello OCSE, che disciplina lo scambio di informazioni in materia fiscale tra Paesi (es. Bermuda, Cayman, Gibilterra, Isole Cook, Guernsey, Isola di Man e Jersey) Accordi che prevedono lo scambio di informazioni su specifiche categorie reddituali : es. il FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act) con gli Stati Uniti 10

11 ACCORDI 2015 SU SCAMBIO INFORMAZIONI LIECHTENSTEIN: scambio di informazioni previsto su richiesta con riferimento alle informazioni a partire dal 26 febbraio 2015 da parte dell'autorità dell'altro Stato e solo dopo la ratifica accordo. No scambi automatici almeno fino al 2017 da operatività del Common reporting standard (CRS) Ocse che prevede trasmissione regolare e sistematica di informazioni tra i due Stati MONTECARLO: con riferimento alle informazioni a partire dal 2 marzo 2015 da parte dell'autorità dell'altro Stato e solo dopo ratifica dell'accordo. No scambi automatici, almeno fino al 2017 quando diventerà operativo il Common reporting standard Ocse SVIZZERA: con riferimento alle informazioni a partire dal 23 febbraio 2015 da parte dell'autorità dell'altro Stato e solo dopo la ratifica dell'accordo. Lo scambio automatico dovrà essere oggetto di apposito accordo separato e sarà attivabile dal 2018 su dati

12 LE FONTI: ACCORDI MULTILATERALI SPECIFICI Nell ottobre 2014: 58 paesi hanno sottoscritto il MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement) impegnandosi a scambiare informazioni sulle basi dello Standard AEOI (Automatic Exchange of Information) a partire dal 2017 (dati finanziari a partire da periodo imposta 2016) 35 paesi hanno sottoscritto il MCAA impegnandosi a scambiare informazioni su standard AOEI a partire dal

13 I CONTROLLI INTERNI Potenziamento comunicazioni intermediari finanziari: dati a partire da 2011 e anche su trasferimenti dei non residenti Reintroduzione spesometro oltre a intrastat e comunicazioni black list Estensione del monitoraggio anche ai beneficiari effettivi secondo definizione antiriciclaggio Poteri di richiesta maggiori per l Amministrazione Finanziaria nei confronti di intermediari e professionisti che intervengono in operazioni con estero 13

14 POTENZIALI FONTI AVVIO CONTROLLI Elenchi provenienti da vari ambiti, non solo fiscali (es. lista Falciani) Scambio informazioni con Paese estero Incrocio dati già presenti in database dell Autorità tributaria ( es. spesometro, comunincazioni black list, Intrastat etc.) Dati antiriciclaggio e indagini finanziarie Verifiche presso terzi e singoli filoni di indagine 14

15 SCAMBIO INFORMAZIONI A CONFRONTO Accordo bilaterale es. ITA USA (FACTA) Dir. n. 2011/16/UE Tipologia imposte Imposte dirette Qualsiasi imposta tranne IVA, dazi, e contrib. previdenziali Tipologie redditi Interessi Dividendi Altri redditi Interessi Redditi lavoro dip. Compensi dirigenti Assicurazioni vita Pensioni Proprietà Redditi immobiliari Convenzione e Standard OCSE Imposte dirette Iva Contrib. previdenziali Interessi Dividendi Royalties Altri redditi di natura finanziaria Paesi coinvolti ITA USA Unione Europea Accordi multilaterali cui possono aderire tutti i Paesi Tipo di scambio Automatico Spontaneo Su richiesta Automatico Spontaneo Su richiesta Automatico 15

16 PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI INFEDELE DICHIARAZIONE Anno Termine ordinario (anche BL con accordo) Termine con raddoppio (Reato o BL senza accordo) 2004 Prescritto Prescritto 2005 Prescritto Prescritto 2006 Prescritto 31/12/ Prescritto 31/12/ Prescritto 31/12/ Prescritto 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/

17 PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI OMESSA DICHIARAZIONE Anno Termine ordinario (anche BL con accordo) Termine con raddoppio (Reato o BL senza accordo) 2004 Prescritto 31/12/ Prescritto 31/12/ Prescritto 31/12/ Prescritto 31/12/ Prescritto 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/

18 PERIODI DI IMPOSTA ACCERTABILI RW Anno Termine ordinario Termine con raddoppio (Black list) 2004 Prescritto 31/12/ Prescritto 31/12/ Prescritto 31/12/ Prescritto 31/12/ Prescritto 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/

19 Residenza persone fisiche 19

20 LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE Nozione di residenza: art. 2 TUIR (richiamo art.43 c.c.) Non esistono norme che dispongono circa la nozione di non residente il che conduce a ritenere che il concetto di non residente deve essere ricavato a contrariis. L art. 2 richiede il verificarsi di 2 condizioni: A) oggettivo B) temporale 20

21 CRITERI Criteri oggettivi: A) residenza anagrafica: iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente (presunzione assoluta Cass. 5 maggio 1994, n. 1131). E un requisito di natura formalistica e semplificatorio B) residenza civilistica: art. 43 c.c.. Dimora abituale Due requisiti: i) oggettivo (prevalente): permanenza fisica in un determinato luogo ii) soggettivo: intenzione di stabilire in quel luogo la propria dimora abituale (manifestato dalle consuetudini di vita e dall intrattenimento di normali relazioni sociali) 21

22 DOPPIA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE Se due stati con potestà concorrente assoggettano a tassazione i redditi dei propri residenti ovunque prodotti in base alle proprie norme sostanziali si verificherà doppia imposizione internazionale per doppia residenza. Tale circostanza si verifica qualora almeno uno degli stati coinvolti adotti il criterio di tassazione world wide In tali casi di doppia residenza può però anche avvenire alternativamente che uno solo o entrambi gli stati della residenza assoggetti i redditi ad imposizione. Nel primo caso si verificherà potestà impositiva unilaterale di uno stato della residenza, nel secondo doppia esenzione. Qualora tutti gli stati adottassero il criterio della territorialità il contribuente sarebbe tassato esclusivamente in relazione al reddito prodotto in ciascun stato senza alcuna doppia imposizione 22

23 RISOLUZIONE CASI DOPPIA RESIDENZA 1/2 Modello OCSE: contiene una serie di criteri alternativi che devono essere utilizzati per la risoluzione dei casi di doppia residenza. Se una persona fisica è considerata residente in entrambi gli stati contraenti una convezione bilaterale contro le doppie imposizioni sulla base del modello, la sua situazione è determinata come segue: la persona è considerata residente nello stato contraente nel quale ha un abitazione permanente qualora disponga di un abitazione permanente in entrambi gli stati è considerata residente nello stato contraente nel quale le sue relazione personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali) 23

24 RISOLUZIONE CASI DOPPIA RESIDENZA 2/2 Se non è possibile individuare lo stato nel quale la persona ha i propri centri di interesse vitali o se non ha abitazione permanente in alcuno stato è residente nello stato contraente in cui soggiorna abitualmente Se la persona soggiorna abitualmente in entrambi gli stati o non soggiorna abitualmente in ognuno di essi, viene considerato residente nello stato in cui ha la nazionalità (cittadinanza) Se la persona ha la nazionalità in entrambi gli stati le autorità decidono di comune accordo (procedura amichevole, art. 25 OCSE) Abitazione permanente corrisponde a nozione di dimora abituale, centro degli interessi vitali a domicilio, nazionalità corrisponde a cittadinanza, soggiorno abituale corrisponde a dimora del c.c. 24

25 MONITORAGGIO FISCALE Obbligo per persone fisiche (enti non comm., società semplici e sogg. equiparati) residenti in Italia: indicare nel quadro RW dichiarazione annuale dei redditi investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia Circ. AE n. 38 del 23/12/2013: fornisce chiarimenti su disposizioni introdotte dalla L. 6/8/2013 n. 97 (eleminate le sez. I e III quadro RW) e modifica assetto sanzionatorio per la mancata compilazione (e presentazione) del quadro, da un minimo del 3% ad un massimo del 15% dei valori non dichiarati La L.186/2014 ha introdotto in Italia la «voluntary disclosure»: procedimento agevolato di accertamento con adesione, al fine di far emergere le attività detenute all estero da parte di contribuenti italiani e non denunciate al fisco 25

26 UNO SCHEMA DI SINTESI Autorità fiscali Paesi aderenti AEOI Segnalazioni CRS Autorità fiscali Paesi UE Contribuente italiano Dichiarazione quadro RW Bonifico estero per reientro capitali Segn. monitoraggio fiscale Intermediari italiani 26

27 La voluntary disclosure (L.186/2014) 27

28 Voluntary disclosure: premessa e definizioni Lo scambio di informazioni tra Paesi in futuro sarà molto più semplice ed automatico, tanto da consentire l incrocio di dati in tempo pressoché reale da parte delle diverse Amministrazioni finanziarie. La sottoscrizione di diverse convenzioni internazionali ha dunque mutato il contesto di riferimento al fine di contrastare i fenomeni di evasione fiscale internazionale La L. 286/2014 ha introdotto la Voluntary disclosure, un procedimento di pacificazione fiscale tra il contribuente e l'amministrazione, a iniziativa del contribuente stesso Consente agli italiani, che detengono attività finanziarie o patrimoniali all estero non dichiarate all Amministrazione finanziaria, di sanare la loro posizione, anche penale, pagando le relative imposte in misura piena e secondo le regole vigenti al tempo della creazione delle attività all estero, oltre alle sanzioni, queste però previste in misura ridotta 28

29 Possibilità per la regolarizzazione e tempistiche Trasferimento fisico in Italia o in altro Paese dell Unione Europea delle attività illecitamente detenute all estero Rimpatrio giuridico tramite una società fiduciaria Mantenimento delle somme o dei patrimoni all estero: impone la compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi 29

30 Tempistiche Presentazione istanza adesione entro 30 settembre 2015 relativamente a violazioni commesse fino al 30 settembre 2014 Il contribuente non potrà aderire alla procedura se la richiesta viene presentata dopo che egli abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria La richiesta non potrà essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona 30

31 Voluntary disclosure: soggetti coinvolti Soggetti che hanno violato monitoraggio fiscale (violazioni commesse fino al 30/9/2014 periodo d imposta 2013) Imprenditori individuali o autonomi Persone fisiche Società semplici, associazioni, Trust, Enti non commerciali 31

32 Voluntary disclosure: sanzioni Metà del minimo edittale, se le attività vengono trasferite in Italia da un Paradiso fiscale Minimo di legge ridotto di un quarto nelle altre ipotesi Le sanzioni per le imposte sui redditi sono richieste nella misura del minimo edittale ridotto di un quarto 32

33 Voluntary disclosure: accertamento L emersione delle attività estere darà luogo ad un accertamento delle medesime, in quanto il contribuente è tenuto a fornire tutti i documenti e le informazioni utili per ricostruire i redditi che sono serviti per costituirle, acquistarle o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, e ciò relativamente a: tutti i periodi d imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l accertamento o per la contestazione delle sanzioni relative al modulo RW 33

34 Possibilità determinazione forfettaria imposte È stata anche prevista la possibilità di ricorrere alla determinazione forfetaria delle imposte dovute, su istanza del contribuente. Questo criterio di calcolo potrà essere richiesto nei casi in cui l ammontare complessivo annuo delle attività finanziarie oggetto della collaborazione volontaria non ecceda i di euro In luogo della determinazione analitica dei rendimenti al contribuente è consentito: applicare un coefficiente di redditività nella misura del 5% al valore complessivo della consistenza di fine anno liquidare l ammontare dell imposta da versare utilizzando aliquota 27% Raramente il criterio di calcolo forfetario risulta conveniente per il contribuente in quanto non tiene conto di eventuali minusvalori realizzati e presume un rendimento medio più alto di quelli ottenuti negli ultimi anni 34

35 Previsione di disponibilità ripartita Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considererà, salvo prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d imposta, in quote uguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità Questa previsione rende più appetibile l adesione alla voluntary disclosure in quanto, per effetto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti alla compilazione del modulo RW non solo i titolari delle attività detenute all estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione Pertanto, coloro che possiedono solo la delega al prelievo su conti correnti esteri potranno sanare la propria posizione senza applicare le sanzioni relative al modulo RW sull intera somma depositata sul conto, ma dividendo in parti uguali l importo tra tutti i soggetti che ne avevano la disponibilità 35

36 La residenza delle persone giuridiche 36

37 LA RESIDENZA DELLE PERSONE GIURIDICHE Norma interna Art. 73 TUIR : si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato: sede legale sede amministrativa l oggetto principale I criteri di collegamento dell articolo 73 del TUIR sono collegati da una «o» disgiuntiva, di conseguenza si può verificare soltanto uno di essi perché la società sia fiscalmente residente in Italia. Non esiste quindi una gerarchia di criteri, ma ognuno di essi anche da solo, è sufficiente a determinare la residenza fiscale 37

38 LA SEDE LEGALE Il riferimento alla sede legale delle società è fondato su elementi economici e di fatto: lo stato della sede ha interesse a tassare su base mondiale la società che agisce entro il proprio sistema economico con il criterio formale più agevole: quello della sede Questo criterio è molto utilizzato, in particolare in Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna e Svizzera. Presenta però limiti evidenti in quanto la sede legale può essere fittizia e non coincidere con la sede effettiva, criterio di individuazione dell appartenenza economica della società rispetto al mero dato formale della sede legale Nel Tuir manca una definizione di sede legale e si rinvia internazionale e al diritto civile. quindi al diritto 38

39 SEDE EFFETTIVA Si intende il luogo in cui hanno concretamente svolgimento le attività amministrative e direttive dell ente o di convocazione delle assemblee o il luogo eletto all accertamento degli organi e uffici societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell attività dell ente, è il luogo in cui risiede il centro direttivo e amministrativo della società nel quale avviene il compimento di atti giuridici in nome della società per l abituale presenza degli amministratori investiti della relativa rappresentanza. La differenza tra sede formale e effettiva può pregiudicare i terzi che fanno affidamento sulla sede formale. L articolo 46 dispone che nei casi in cui la sede formale è diversa dalla sede effettiva, i terzi possano considerare come sede della persona giuridica quest ultima 39

40 SEDE AMMINISTRATIVA Il secondo dei criteri adottati dall articolo 73 del TUIR è quello della sede dell amministrazione; una società che abbia la sede dell amministrazione in Italia è quindi soggetta a tassazione worldwide anche se la propria sede legale o il proprio oggetto sociale sono localizzati all estero. Il criterio base è quello della individuazione del luogo da cui effettivamente provengono gli impulsi volitivi inerenti l attività della società, e cioè il luogo in cui è di fatto fissata la sede centrale di direzione e controllo delle attività della società. La sede dell amministrazione è quindi individuata con riferimento alle attività amministrative, vale a dire il complesso degli atti di formazione della volontà sociale a mezzo di organi a cui è demandato istituzionalmente tale compito. 40

41 OGGETTO PRINCIPALE OGGETTO DELL ATTIVITA : si riferisce invece al grado di connessione con il criterio dello Stato dell attività concreta svolta dalla società a prescindere dalla sede legale o dalla sede amministrativa. L art. 73 del TUIR si riferisce al concreto svolgimento dell attività di impresa per il cui raggiungimento la società è stata costituita PRINCIPALITA DELL OGGETTO: viene determinata anche in base all art. 73 che dispone che l oggetto esclusivo o principale dell ente è determinato con riferimento all atto costitutivo e in mancanza in base all attività effettivamente esercitata, tutti gli atti produttivi e negoziali e i rapporti economici che l impresa pone in essere con i terzi. Il requisito fiscale della principalità di tali attività deve essere verificato con riferimento a parametri quantitativi e qualitativi per individuare nell attività globale dell impresa il suo nucleo principale. 41

42 La esterovestizione 42

43 DEFINIZIONE DI ESTEROVESTIZIONE Il fenomeno dell esterovestizione societaria nasce dalla prassi di collocare una o più società, riconducibili allo stesso soggetto economico, al di fuori del territorio nazionale, con il principale intento di usufruire di forme agevolate di tassazione La scelta di per sé è legittima, ma diviene però fiscalmente rilevante nell'ipotesi in cui la società costituita all'estero sia, di fatto, amministrata in Italia 43

44 CONTENUTI DELLA PROVA CONTRARIA Il contribuente dovrebbe essere in grado di dimostrare, utilizzando lo schema Multitest, che: non ha costituito la società estera per esclusive finalità tributarie la società estera svolge realmente attività d impresa la società estera è dotata di un autonomo centro decisionale e di un autonoma struttura organizzativa 44

45 Controlled foreign companies 45

46 RICHIAMO ALLA DISCIPLINA CFC 1/2 Si rivolge ai residenti (persone fisiche e società) che possiedono direttamente o indirettamente partecipazioni di controllo o collegamento in società residenti o localizzate in Paesi a regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 21 novembre La legge di stabilità 2015 interviene stabilendo che si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore del 50% rispetto a quello italiano e regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50% di quello applicato in Italia I redditi della CFC sono imputati per trasparenza in capo al soggetto residente, a prescindere dalla loro distribuzione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili 46

47 RICHIAMO ALLA DISCIPLINA CFC 2/2 I redditi della CFC sono tassati separatamente con l aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non < 27,5% Gli utili distribuiti dalla CFC non concorrono a formare il reddito fino a concorrenza del reddito assoggettato a tassazione, anche in precedenti esercizi I dividendi eccedenti non possono tuttavia beneficiare dell'esclusione del 95% prevista dall'art. 89 del TUIR e sono, quindi, tassati al 100% a motivo della bassa tassazione subita dalla CFC I redditi esteri della CFC sono determinati secondo i criteri del reddito d impresa valevoli ai fini del T.u.i.r. 47

48 LA DISCIPLINA SI APPLICA Qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: Il soggetto residente in Italia eserciti un CONTROLLO diretto o indiretto su una impresa, società o ente NON localizzato in Italia (es. Bulgaria) Il soggetto controllato (in Bulgaria) è assoggettato a TASSAZIONE EFFETTIVA inferiore a più della metà (<50%) di quella a cui sarebbe stato soggetto ove residente in Italia I proventi del soggetto controllato sono composti per più del 50% da PASSIVE INCOME o da proventi derivanti dalla prestazione di SERVIZI INTERCOMPANY 48

49 A FINI CFC BISOGNA INCLUDERE: Holding estere che beneficiano di un regime di tassazione di dividendi e plusvalenze che, diversamente da quello italiano in cui sono esentati al 95%, ne prevede l esenzione totale; le società di tesoreria estera i cui proventi sono solitamente soggetti, in virtù di dispositivi di legge o di ruling amministrativi, a regimi fiscali di favore; le società di gestione di marchi e brevetti estere che possono contare su regimi fiscali di favore per le royalties; le società che svolgono servizi in conto lavorazione per la controllante; le società che svolgono servizi commerciali a favore controllante (ricerche marketing, agenzie commerciali, servizi infragruppo etc) 49

50 A FINI CFC BISOGNA ESCLUDERE: Le società di Trading estere che svolgono attività di commercializzazione di beni anche se le vendite avvengano esclusivamente nell ambito del gruppo; Le società industriali estere che producono beni con effettivi insediamenti in loco Le società bancarie e di assicurazioni estere non captive 50

51 CASI PARTECIPAZIONI CFC: Controllo indiretto tramite non residente Controllo diretto integrato tramite un residente Italia 63% Italia 60% 90% 90% 40% Controllata estera (no Italia, no CFC) 60% Controllato Italia 70% 40% CFC CFC Nel primo caso, il reddito tassato per trasparenza è pari al 63% (90% del 70%), mentre nel secondo caso la determinazione della base imponibile avrà luogo nel quadro FC del soggetto apicale (60%), ma la sua imputazione (quadro RM) avrà sempre luogo al primo livello di partecipazione (40%) 51

52 ESEMPIO NUMERICO COMPARATIVO DI DISAPPLICAZIONE DELLA CFC RULE Tassazione per trasparenza Applicazione CFC rule Tassazione con disapplicazione della CFC rule* Reddito estero (Bulgaria) Imposte estere (10%) Reddito netto Reddito Italia Reddito complessivo 1000 Tassazione Italia (27,5%) Credito imposte 20 Carico fiscale complessivo ,48* * Si ipotizza l integrale distribuzione degli utili della società bulgara detenuta integralmente da persona giuridica residente in Italia (180 x 5%) x 27,5% = 2,48 52

53 IC&PARTNERS SOFIA Ul. Nikolay Haytov 2/V 1113 Sofia Bulgaria Tel Fax info@icpartnersofia.com Via Roma 43 int.11/d Udine Italia Tel Fax info@icpartners.it Grazie per l attenzione Roberto Corciulo

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