Regolamento Antiriciclaggio - Versione 2

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1 REGOLAMENTO ANTIRICICLAGGIO Soggetto Races Finanziaria SpA Versione 2 Data aggiornamento 23/01/2013

2 Indice SCOPO E GESTIONE DEL DOCUMENTO 1 PRINCIPI GENERALI CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ASPETTI DEFINITORI Definizione di riciclaggio Definizione di finanziamento al terrorismo IL DETTATO NORMATIVO IL PRESIDIO DEL RISCHIO RICICLAGGIO FUNZIONI COINVOLTE Gli Organi di Vertice Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/ La Funzione di Antiriciclaggio Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette La Funzione di Internal Audit La Rete Distributiva GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Adempimenti operativi Controllo costante OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE Adempimenti operativi OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE NELL AUI DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITI Adempimenti operativi OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE: CONSERVAZIONE Adempimenti operativi OBBLIGHI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE Adempimenti operativi...18 ALLEGATO A QUESTIONARIO KYC...19 ALLEGATO B INDICATORI DI ANOMALIA...23 ALLEGATO C MODULO SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA...25 ALLEGATO D MODULO AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI CON PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE di 29

3 SCOPO E GESTIONE DEL DOCUMENTO Il presente Regolamento contenente le norme generali in materia di Antiriciclaggio rappresenta lo strumento attraverso il quale Races Finanziaria SpA nel rispetto delle disposizioni normative: svolge le verifiche preliminari su clienti/potenziali clienti prima di avviare un rapporto continuativo con gli stessi ovvero prima di processare un operazione superiore a euro; esprime una valutazione del cliente/potenziale cliente/operazione diretta ad accertare l esposizione dello stesso/a al rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo; adempie, sulla base dell esito dei controlli effettuati, agli obblighi di verifica distinguibili in tre tipologie: ordinari, rafforzati, semplificati; cura la conservazione dei documenti e la registrazione delle informazioni acquisite nell Archivio Unico Informatico (AUI) in fase di esecuzione delle verifiche della clientela al fine di adempiere alle disposizioni normative concernenti la tracciabilità delle suddette operazioni di verifica; esegue le segnalazioni periodiche all Unità di Informazione Finanziaria dei dati aggregati delle operazioni sospette. Al fine di rispondere agli obiettivi sopra elencati, il Regolamento è composto dalle seguenti Sezioni: Principi generali, in cui si illustrano gli elementi di base con riferimento alle disposizioni normative e alle modalità di gestione operativa di adeguamento. In particolare, nella parte dedicata alle funzioni, si fornisce indicazione delle strutture aziendali coinvolte nelle attività in materia di antiriciclaggio con indicazione, per ciascuna, dei rispettivi ruoli e responsabilità nonché dei flussi informativi tra le stesse. Il presidio del rischio di riciclaggio; Gestione degli adempimenti prescritti dalla normativa; Ulteriori punti di controllo rilevanti anche ai fini del D. Lgs 231/01. L approvazione del presente Regolamento e delle eventuali successive modifiche è rimessa al Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito anche CdA), previa approvazione dell Amministratore Delegato. L adozione diviene effettiva a seguito di approvazione del documento da parte del CdA. Il presidio sul costante aggiornamento del presente documento è attribuito alla funzione Organizzazione, che provvede ad apportare le necessarie integrazioni/modifiche sulla scorta sia degli aggiornamenti normativi, sia delle esigenze segnalate dalla Società o eventuali modifiche all operatività aziendale, previa verifica della compatibilità con l intero processo aziendale. 3 di 29

4 1 PRINCIPI GENERALI 1.1 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il contesto normativo di riferimento in tema di Anti Money Laundering è identificato dai disposti sotto elencati: Legge 197/91 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (c.d Legge Antiriciclaggio ) con relative modifiche e integrazioni; D.Lgs 20 febbraio 2004 n. 56 Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite ; D.M. 3 febbraio 2006 n ; Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 Chiarimenti UIC; Emanazione della c.d. Terza Direttiva Antiriciclaggio; Decreto Legislativo 231/2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 290 del 14/12/2007) 1 e successive modifiche; Nota Ministero Economia e Finanze (MEF) del 19 dicembre 2007 recante indicazioni sulle norme applicabili dal 29 dicembre 2007 sino all emanazione dei provvedimenti attuativi del decreto 231/2007; Emanazione del Decreto Legislativo 151/2009 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione ; Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Circolare MEF del 05 agosto 2010 interpretativa delle modifiche introdotte dall art. 20 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 alle disposizioni sulle limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell art. 49 e nell art. 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai sensi dell art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, emanato dalla Banca d Italia in data 10 marzo Il Decreto è entrato in vigore dal 29 dicembre di 29

5 1.1 ASPETTI DEFINITORI Definizione di riciclaggio Definizione di riciclaggio ai sensi del Decreto Legislativo 231/2007 art. 2: La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; L occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; L acquisto, la detenzione o l utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l esecuzione Definizione di finanziamento al terrorismo Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all art. 1, comma 1, lett. A) del D. Lgs 109/2007: Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all intermediazione, al deposito, alla custodia o all erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per i delitti anzidetti. 1.2 IL DETTATO NORMATIVO I cardini del Decreto Legislativo 231/2007 sono: l allargamento della normativa originariamente posta per la lotta al riciclaggio del denaro di provenienza illecita alla diversa ipotesi della lotta al finanziamento delle attività terroristiche, effettuato anche con denaro di provenienza lecita; l allargamento del focus della norma dalla (singola) operazione sospetta al profilo dimostrato dal cliente ed all andamento del relativo rapporto, che deve dimostrarsi coerente con le caratteristiche proprie di quel determinato tipo di cliente (settore economico / classe dimensionale / ambito commerciale di riferimento ecc.). Principali novità introdotte dal decreto: obblighi di adeguata verifica della clientela approccio basato sul rischio: - titolare effettivo; - natura e scopo del rapporto; - riclassificazione degli intermediari finanziari; - estensione degli obblighi di adeguata verifica agli intermediari bancari e finanziari extra comunitari; - individuazione delle Persone Politicamente Esposte (P.E.P.); - individuazione dei soggetti collegabili al terrorismo internazionale; obblighi di registrazione nuova soglia antiriciclaggio di euro (ex ) per le registrazioni nell archivio unico informatico (fatto salvo l attuale limite delle frazionate: 5.000); 5 di 29

6 limitazioni all uso del contante; nuovi obblighi di astensione; segnalazione di operazioni sospette - incorporazione dell UIC (Ufficio Italiano Cambi) in Banca D Italia con l assunzione di nuova denominazione: UIF (Unità di Informazione Finanziaria). 6 di 29

7 2 IL PRESIDIO DEL RISCHIO RICICLAGGIO 2.1 FUNZIONI COINVOLTE La Società ha costituito un presidio costante che mantiene elevata l attenzione sulla problematica dell antiriciclaggio al fine di ridurre il rischio di incorrere in comportamenti non conformi. Il CdA della Società, al fine di rafforzare e ricondurre ad unitarietà i presidi aziendali in materia di antiriciclaggio, ha istituito la funzione di Antiriciclaggio e nominato il responsabile, in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità, al quale è stato conferito la delega per gli adempimenti connessi alla valutazione e trasmissione alla UIF delle segnalazioni di operazioni sospette. Il Responsabile Antiriciclaggio ricopre anche la carica di Responsabile della Funzione Compliance Gli Organi di Vertice La responsabilità della supervisione complessiva sul sistema di gestione del rischio di riciclaggio spetta e ricade in capo al Consiglio Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società. In particolare, il ruolo degli organi di vertice della Società può essere riassunto nei punti seguenti: Il CdA - individua e riesamina periodicamente gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; in aderenza all approccio basato sul rischio, tali politiche devono risultare adeguate all entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l attività dell impresa - delinea un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l efficacia nel tempo; - valuta e approva con apposita delibera il Regolamento di Antiriciclaggio - assicura l adeguatezza quali- e quantitativa della Funzione di Antiriciclaggio e delle funzioni di controllo in generale, nonché la chiara attribuzione dei compiti e delle responsabilità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo; - nomina e revoca il Responsabile della Funzione di Antiriciclaggio; - nomina e revoca il Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette; - con cadenza almeno annuale, esamina le relazioni relative all attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti; - assicura che le carenze e anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza - assicura che il sistema di flussi informativi verso gli organi sociali e al loro interno sia adeguato, completo e tempestivo; tutelando comunque la riservatezza dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di segnalazione di operazione sospetta;. il CdA e l Amministratore Delegato della Società devono assicurare adeguata gestione del rischio di riciclaggio. A tal fine: - curano la realizzazione e aggiornano le procedure interne e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali al fine di evitare il coinvolgimento inconsapevole in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto delle prescrizioni normative in materia di identificazione e adeguata verifica, registrazione nell AUI, conservazione dei documenti, obblighi di comunicazione alle Autorità competenti e segnalazioni di operazioni sospette; - assicurano la massima riservatezza sull identità delle persone che hanno partecipato alla procedura di segnalazione di operazione sospetta - stabiliscono flussi informativi efficaci per assicurare che il personale a tutti i livelli dell organizzazione sia a conoscenza dei fattori di rischio relativi ai propri compiti e responsabilità e delle modalità di gestione del rischio; 7 di 29

8 - assicurano l osservanza delle politiche e delle procedure, adottando strumenti idonei a consentire la costante verifica dell attività svolta dai dipendenti e dai collaboratori al fine di rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti che gli stessi dipendenti o collaboratori intrattengono con la clientela; - accertano, nel caso emergano violazioni, che siano apportati tempestivamente idonei rimedi; - implementano programmi continui e sistematici di addestramento, formazione e aggiornamento del personale dipendente e dei collaboratori sugli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo internazionale; - assicurano il libero accesso della funzione di antiriciclaggio e del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette ai flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture, a vario titolo, coinvolte nella gestione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo il Collegio Sindacale - valuta l idoneità delle procedure in essere per l adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione delle informazioni e per la segnalazione delle operazioni sospette; - promuove l analisi e rimozione di carenze, anomalie e irregolarità rilevate - viene sentito in merito alle decisioni concernenti la nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e alla definizione degli elementi dell architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché la nomina del delegato - informa tempestivamente le Autorità di vigilanza di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione delle disposizioni attuative del decreto medesimo e comunica, entro trenta giorni, alle Autorità di Vigilanza le infrazioni ai obblighi di registrazione ai sensi dell art. 36 del d.lgs 231/2007 di cui ha notizia; l informativa può essere effettuata congiuntamente con altri organi o funzioni aziendali Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001 In base all articolo 52 del d. lgs. n. 231/2007 l organismo in parola, al pari dell organo di controllo, è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme contenute nello stesso decreto e ad effettuare le prescritte segnalazioni, nell ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Le segnalazioni possono essere effettuate congiuntamente con altri organi o funzioni aziendali La Funzione di Antiriciclaggio La Funzione di Antiriciclaggio: - identifica le norme applicabili e valuta il loro impatto sui processi e le procedure interne; - collabora all individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; - verifica l idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottato e propone le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi, anche attraverso controlli in loco; - svolge funzioni di consulenza e assistenza agli organi aziendali e all Amministratore Delegato; - in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, effettua in via preventiva le valutazioni di competenza; - verifica l affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell archivio unico informatico aziendale; 8 di 29

9 - svolge controlli di correttezza e completezza sui dati gestionali trasferiti nell AUI - trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti le registrazioni nell'archivio Unico Informatico; - cura, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori; - predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali e all Amministratore Delegato, in particolare almeno una volta l anno, la funzione presenta al CdA una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull attività formativa del personale. - provvede al costante aggiornamento del presente regolamento con particolare attenzione all adeguata definizione delle responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette Il responsabile della funzione Antiriciclaggio, nominato delegato per le segnalazioni di operazioni sospette: - valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenute - comunica l esito della propria valutazione al responsabile della dipendenza che ha dato origine alla segnalazione - trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate - svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e risponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa Unità. Ferma la tutela della riservatezza dell identità del soggetto di primo livello che ha effettuato la segnalazione, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette può consentire che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione sospetta siano consultabili - anche attraverso l utilizzo di idonee basi informative dai responsabili delle diverse strutture operative aziendali, stante la particolare pregnanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali ovvero di valutazione dell operatività della clientela già in essere. Il responsabile delle segnalazioni deve avere libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture, a vario titolo, coinvolte nella gestione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo La Funzione di Internal Audit La funzione, attraverso controlli sistematici, anche di tipo ispettivo, verifica: - valuta l adeguatezza dei presidi organizzativi, delle procedure e dei controlli interni - il costante rispetto dell obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione; - l effettiva acquisizione e l ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa; - il corretto funzionamento dell archivio unico informatico; - l effettivo grado di coinvolgimento del personale dipendente e dei collaboratori nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell attuazione dell obbligo della collaborazione attiva - svolge interventi di follow-up al fine di assicurarsi dell avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni nel futuro. - verifica periodicamente l allineamento tra le varie procedure contabili settoriali di gestione e quella di alimentazione e gestione dell Archivio unico informatico aziendale. 9 di 29

10 - relaziona agli organi aziendali circa attività svolta e i relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazioni di operazioni sospette La Rete Distributiva La società a presidio del rischio di inadempimenti o violazioni della normativa antiriciclaggio da parte della rete distributiva ha posto in essere le seguenti misure: - diffusione del presente regolamento anche tra gli agenti e mediatori - nei contratti di collaborazione stipulati di agenzia sono richiamate le regole di condotta a fini antiriciclaggio vincolanti per gli agenti nell esercizio dell attività su mandato della società; - l individuazione di soggetti coinvolti in attività di terrorismo e persone politicamente esposte avviene in automatico attraverso confronto dei dati anagrafici inseriti a sistema con le liste anti-terrorismo e PEP; - al fine di guidare e oggettivare la valutazione del rischio di riciclaggio associato al cliente, la società ha messo a disposizione della propria rete di vendita un questionario KYC, la cui compilazione conduce in automatico all attribuzione di uno scoring della rischiosità (v. anche successivo punto ); - la società pone in essere specifici e periodici programmi di formazione a favore degli addetti alla rete di vendita, affinché abbiano adeguata conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell esecuzione degli adempimenti; - a presidio del rischio di una tradiva trasmissione da parte della rete distributiva dei dati relativi ai rapporti e operazioni, la società acquisisce i dati in tempo reale mediante la procedura Ragent, messa a disposizione della rete, la quale è connessa al sistema gestionale aziendale, nel quale, previo verifica in base al supporto documentale, trasmesso preliminarmente in formato elettronico, avviene la convalida (in caso di accettazione della proposta di finanziamento); la mancata o incompleta trasmissione del supporto documentale, nonché la rilevazione di incongruenze con i dati a sistema comporta il blocco della richiesta di finanziamento - i dipendenti della società preposti alla gestione della rete distributiva (district manager) svolgono verifiche periodiche presso i punti operativi degli addetti alla rete di vendita, compilando una scheda valutativa; la funzione di compliance effettua controlli in loco a campione Nell ambito dei rapporti intrattenuti con mediatori creditizi, la società richiama - pur nel rispetto dei reciproci ambiti di autonomia e indipendenza professionale le regole di condotta antiriciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell esercizio della propria attività, pretendendo anche a pena della risoluzione del rapporto - che il soggetto partecipi periodicamente ad adeguate iniziative di formazione ed aggiornamento. L accertamento di gravi inadempimenti o infedeltà da parte del mediatore nell esecuzione degli obblighi antiriciclaggio comporta l interruzione del rapporto con il medesimo. 10 di 29

11 3 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA 3.1 OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Per quanto concerne la verifica da effettuare sul cliente/potenziale cliente prima di avviare un rapporto continuativo o di processare un operazione pari o superiore a euro, il testo normativo impone agli intermediari adeguati controlli e lega tale adeguatezza ad una valutazione dell intermediario diretta ad accertare l esposizione del cliente al rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il cliente è tenuto a fornire una serie di informazioni aggiornate, atte a garantire un adeguata conoscenza del cliente e dell eventuale titolare effettivo. In base all esito di questi controlli, da attuarsi tanto sul cliente quanto sull operazione, gli intermediari dovranno applicare i previsti: - obblighi (ordinari) di adeguata verifica della clientela; - obblighi rafforzati; - obblighi semplificati. L obbligo di adeguata verifica della clientela si realizza, oltre che con l identificazione della clientela, con l acquisizione d informazioni utili alla valutazione del rischio (approccio basato sul rischio - art. 20 D. Lgs 231) Adempimenti operativi La Società espleta gli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso lo svolgimento dell attività di identificazione della clientela e attraverso l acquisizione di informazioni utili alla valutazione del rischio. La procedura anti-riciclaggio in uso da parte della Società ( SICRAT del fornitore Metoda ed il collegato questionario KYC) prevede, a livello informatico, l'attribuzione di indici di rischiosità sia per il cliente, che per il rapporto continuativo e l'operazione connessa Identificazione della clientela La Società esegue l identificazione della clientela attraverso l assunzione dei seguenti elementi: 1. le complete generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo); per le persone non fisiche si indica la denominazione o ragione sociale, la sede e l indirizzo. 2. gli estremi del documento di identificazione (tipo, numero, luogo, data e Autorità di rilascio); al riguardo si precisa che devono essere considerati validi i documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, muniti di fotografia e sottoscrizione dell interessato (es. carta di identità, patente, passaporto, porto d armi, tessera postale, libretto ferroviario personale) in corso di validità (es. carta di identità 5 anni) 2. 2 Per i soggetti non comunitari, l identificazione è effettuata attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno. 11 di 29

12 3. codice fiscale/partita iva; Settore e Ramo Attività Economica (SAE/RAE). Al riguardo si precisa che il codice fiscale deve essere rilevato dall apposito tesserino rilasciato dal Ministero dell Economia e delle Finanze, e che non valgono eventuali auto-dichiarazioni. Nel caso di cliente già censito, in occasione di successive accensioni di rapporti o censimenti antiriciclaggio, l addetto, dopo aver verificato la completezza dei dati acquisiti, può utilizzare forme di identificazione abbreviate, indicando nome e cognome di chi effettua l operazione e gli estremi del rapporto. In ogni caso, occorre sempre verificare la validità del documento di riconoscimento e, nel caso in cui questo risulti scaduto, occorre provvedere obbligatoriamente alla sostituzione con altro documento. L attività identificativa è svolta dal personale incaricato dalla Società (addetti degli uffici centrali, addetti commerciali periferici, mediatori ed altri intermediari legati alla Società sulla base di specifiche convenzioni) che entra in contatto con il cliente. In particolare, il personale incaricato, nelle ipotesi in cui è fatto obbligo di identificare il cliente, richiede tutti i dati di cui ai punti 1, 2 e 3, fotocopia il documento di identificazione ed il codice fiscale ed allega le fotocopie tra i documenti posti a corredo della richiesta di finanziamento. Inoltre, al fine di ottemperare agli obblighi (ordinari) di adeguata verifica della clientela, il personale incaricato della Società procede alla compilazione del questionario KYC (si veda l Allegato A al presente regolamento), nella quale si certifica, tra altro, la titolarità effettiva del rapporto, acquisendo nel caso anche i dati e documenti identificativi del titolare effettivo, nonché la finalità dell operazione richiesta dal cliente. Con riferimento agli obblighi di adeguata verifica semplificati, la Società adotta le medesime prassi operative previste nel caso degli obblighi ordinari. Infine, per gli obblighi rafforzati, la Società adotta un modulo apposito contenente informazioni ulteriori, relative alla situazione creditizia del soggetto ( scheda autorizzazione e verifica operazioni/apertura rapporti con persone politicamente esposte, si veda allegato D). Si precisa che la politica adottata dalla società non prevede ed esclude esplicitamente nei contratti di agenzia la possibilità di identificazione a distanza. L identificazione pertanto deve essere svolta in presenza del cliente Acquisizione di informazioni utili alla valutazione del rischio L obbligo di adeguata verifica della clientela si realizza, oltre che attraverso l identificazione della clientela, anche attraverso l acquisizione di informazioni utili alla valutazione del rischio associato alla tipologia della clientela. Tali informazioni riguardano sia il cliente (natura giuridica, attività, giudizio sul cliente formulato dal personale della Società che ha il contatto diretto con il cliente, area geografica di residenza del cliente) sia l operazione o rapporto (tipologia, modalità di svolgimento, entità degli importi, frequenza delle operazioni e loro congruità rispetto all attività, area geografica di destinazione dell importo o del prodotto). Per quanto attiene alla valutazione del rischio, si osserva, in premessa, che data la peculiarità operativa della Società, riferita in particolare alla cessione del quinto dello stipendio ovvero alle delegazioni di pagamento, è da considerarsi bassa la probabilità che nell ambito della valutazione del rischio riciclaggio possono essere attribuiti indici di rischiosità elevata, attesa la tipicità delle operazioni (singolo prestito cui talvolta si aggiunge la delegazione di pagamento), l ammontare dei prestiti (mediamente di importo contenuto) e, non ultimo, la tipologia della clientela (di norma dipendenti pubblici). Ciò premesso, la Società richiede al proprio personale incaricato, all atto della richiesta di apertura di un rapporto, di provvedere a raccogliere le informazioni richieste per la valutazione del rischio associato alla tipologia di clientela. A tal fine, la società ha introdotto una questionario per la valutazione dei rischi associati al cliente attraverso il quale, in base alle risposte compilate, viene attribuito in automatico un scoring di rischiosità (allegato A). Il supermento di una soglia definita critica comporta il blocco della richiesta di finanziamento. Il questionario prevede l acquisizione di informazioni utili ai fini di valutazione del rischio: - in base alle informazioni strumentali all istruttoria del finanziamento - dal cliente - dall operatore della struttura commerciale 12 di 29

13 - da operatori delle strutture centrali, in particolare per la fase post-contrattuale Individuazione di eventuali Persone Politicamente Esposte Sono "persone politicamente esposte": le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonchè i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami 3. Più in particolare: 1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono: a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b) i parlamentari; c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali; d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale. 2. Per familiari diretti s'intendono: a) il coniuge; b) i figli e i loro coniugi; c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere; d) i genitori. 3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1; b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1. 3 Si veda in proposito Art. 1, lett. c) del Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n. 151 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione. 13 di 29

14 Adempimenti operativi Al fine di verificare l identità delle persone politicamente esposte, così come definite dalla normativa, la Società si avvale di un apposito software del fornitore Metoda. L identificazione di persone politicamente esposte viene svolta dalla procedura informatica mediante confronto dei dati anagrafici inseriti con database, periodicamente aggiornati, di soggetti qualificati come politicamente esposti. L esito positivo del controllo ha effetto bloccante, superabile dall utente con profilo super-user, e l addetto è tenuto ad acquisire la preventiva autorizzazione dell Amministratore Delegato. L autorizzazione viene richiesta all Amministratore Delegato a mezzo posta elettronica (si veda allegato D Modulo autorizzazione operazioni con persone politicamente esposte ). Ottenuta l autorizzazione, l addetto è tenuto a notificare a mezzo l avvenuta apertura del rapporto alla Struttura Centrale di riferimento (Funzione Compliance). In presenza di Persone Politicamente Esposte sussiste un obbligo rafforzato di adeguata verifica della clientela. In tal caso, quindi, l addetto è tenuto ad espletare gli adempimenti previsti Identificazione del titolare effettivo Per "titolare effettivo", si intende: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione. In particolare: a) in caso di società, il titolare effettivo è: - la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità' giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale; - la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi, il titolare effettivo è: - se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica; - se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; - la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica Adempimenti operativi A supporto dell esecuzione degli adempimenti connessi all identificazione del titolare effettivo del rapporto, la Società si avvale del questionario KYC, riprodotto a scopo illustrativo nell Allegato A del presente regolamento. 14 di 29

15 3.1.2 Controllo costante La scadenza del documento utilizzato in sede di identificazione del cliente viene adeguatamente monitorata In caso di apertura di nuovi rapporti continuativi (ove del caso, con l ausilio di un apposito applicativo informatico). Il cliente assume l obbligo contrattuale di comunicare eventuali variazioni dei dati forniti in sede di identificazione. Eventi tali da modificare la valutazione del rischio di riciclaggio, quali p.e incasso delle rate direttamente dal cliente e non attraverso il datore di lavoro o un anomalia ricompresa negli indicatori di cui alla successiva sezione 3.2, devono essere rilevati nella procedura KYC. 3.2 OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE La segnalazione di operazioni sospette rappresenta un ulteriore ed eventuale obbligo posto a carico degli intermediari, che va dunque ad aggiungersi agli altri obblighi previsti dalla normativa nell ambito della gestione del rischio di riciclaggio. Per operazione sospetta si intende l operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da qualsiasi delitto non colposo secondo quanto disposto dall art. 648-bis del Codice Penale o di finanziamento al terrorismo 4 di cui agli articoli da 270 bis a 270 quinquies del codice penale. Tale adempimento non può che basarsi su una approfondita conoscenza della clientela che consenta una completa analisi e valutazione della movimentazione disposta dalla stessa. Si evidenzia che, per procedere alla segnalazione, non è necessario avere la certezza che si tratti di un operazione di riciclaggio di proventi di provenienza illecita, ma è sufficiente che essa sollevi motivi di sospetto. E considerata operazione sospetta sia una singola transazione sia un insieme di transazioni che appaiono tra loro funzionalmente ed economicamente collegate 5. 4 La Società ha implementato una procedura informatica di controllo (Antiterrorismo del fornitore Metoda) la quale confronta i dati inseriti nel sistema informativo aziendale con un database contenente i dati delle persone o enti associati ad attività di finanziamento al terrorismo con effetto bloccante in caso di riscontro positivo. 5 Al fine di agevolare la valutazione da parte degli intermediari sugli eventuali profili di sospetto o di finanziamento del terrorismo e di ridurre i margini di incertezza impliciti a valutazioni soggettive, Banca d Italia, nel provvedimento del 24 agosto 2010 Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari ha recentemente aggiornato l elenco dei indicatori di anomalia (si veda anche provvedimento Istruzioni operative per l individuazione di operazioni sospette del 12 gennaio 2001). 15 di 29

16 3.2.1 Adempimenti operativi La Società ha definito un set di indicatori di anomalia, riportati in allegato al presente documento (si veda Allegato B). Gli indicatori sopra citati sono richiamati da indici di rischiosità (o, scoring, si veda il paragrafo Acquisizione di informazioni utili alla valutazione del rischio ) integrati nelle procedure informatiche utilizzate dalla Società. In caso di rilevazione di una operazione sospetta, il personale della Società che gestisce il contatto diretto con la clientela, procede alla la compilazione del modulo Segnalazione di operazioni sospette, messo a disposizione del personale incaricato, il quale deve essere inviato in busta chiusa al Responsabile per le segnalazioni sospette, nominato delegato per la valutazione e trasmissione alla UIF delle operazioni sospette. Il Responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette, in base ai dati riportati nel modulo, e acquisendo eventualmente ulteriori informazioni dal segnalante, valuta l effettiva sussistenza di elementi di sospetto di un reato di riciclaggio. L esito di tale valutazione viene comunicato al segnalante e documentato in forma scritta, da archiviarsi unitamente al modulo compilato dal segnalante. L archiviazione è eseguita dal Responsabile Antiriciclaggio, in maniera elettronica in una cartella protetta sul server e in maniera cartacea in un faldone tenuto in un armadio chiuso a chiave. Il Responsabile per la segnalazione di operazioni sospette informa inoltre l Amministratore Delegato. In caso di conferma del giudizio espresso dal segnalante si procede alla trasmissione alla UIF. La segnalazione deve contenere le seguenti informazioni: dati e codici anagrafici del cliente e del rapporto e dell eventuale titolare effettivo; la descrizione delle motivazioni che inducono l operatore a ritenere sospetta l operazione; l indicazione dettagliata di luoghi, date e di ogni elemento utile a circoscrivere le ragioni del sospetto, ivi incluso l indicazione dei nominativi di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, dipendenti o collaboratori o dell interposta persona; una sintetica descrizione delle valutazioni che hanno indotto ad effettuare la segnalazione. La segnalazione deve essere disposta senza ritardo ed eventualmente prima dell esecuzione dell operazione, tranne che il ritardo dell esecuzione non sia possibile o possa creare ostacoli alle indagini. 3.3 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE NELL AUI DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITI Nell Archivio Unico Informatico vanno registrate e conservate per 10 anni le informazioni riferite a: Apertura dei rapporti continuativi, relative a: data di instaurazione, dati identificativi del cliente e delegati ad operare per conto del titolare del rapporto e relativo codice 6 ; 6 La registrazione del rapporto va effettuata a prescindere dall importo movimentato, all atto dell apertura nei confronti dei soggetti che procedono all accensione. Si precisa che nel caso di accensione di rapporti cointestati l attività di identificazione deve riguardare tutti i cointestatari. Nel caso di rapporti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, oltre alla denominazione, partita iva e sede sociale è obbligatorio indicare i dati identificativi del legale rappresentante che accende il rapporto o di altra persona che materialmente ne richiede l accensione. Si rammenta, altresì, che deve sempre e comunque essere effettuato il collegamento del soggetto abilitato alla firma. 16 di 29

17 Operazioni di importo pari o superiore a euro (indipendentemente che si tratti di un operazione unica o più operazioni che appaiono collegate o frazionate), relative a: data, causale, importo, tipologia dell operazione, mezzi di pagamento, dati identificativi del soggetto per conto del quale viene fatta l operazione. Tali informazioni devono essere registrate non oltre il 30 giorno dalla loro esecuzione Adempimenti operativi La Società adempie l'obbligo di registrazione mediante l'acquisizione dei dati in un Archivio Unico Informatico conforme con i requisiti e gli standard tecnici previsti nel Documento emanato dalla Banca d'italia nel dicembre 2009 relativo alla tenuta ed alimentazione dell'archivio Unico Informatico. Per la gestione dell'aui la Società si avvale di un apposita procedura informatica, denominata SICRAT fornita dalla società Metoda. La procedura gestisce altresì la generazione del file dei rapporti aperti e chiusi e delle operazioni extra-conto per l'invio all'agenzia delle Entrate, nonché per le indagini della Guardia di Finanza, ecc. ed è predisposta per la generazione del file della segnalazione dei dati aggregati da trasmettere alla UIF. L'alimentazione della procedura avviene, per ciò che riguarda i rapporti continuativi e le operazioni connesse, mediante importazione di un tracciato che a sua volta è generato da un applicativo informatico appositamente sviluppato in-house dalla Società, il quale estrae i dati rilevanti dal database gestionale, mentre l'inserimento delle operazioni extra-conto viene effettuata manualmente. Tali adempimenti sono svolti dalla risorsa assegnata in staff al Responsabile Antiriciclaggio. La tempistica dell'importazione è gestita dall'operatore. La frequenza massima, nel rispetto delle disposizioni normative, è mensile. Con periodicità mensile sono eseguite verifiche finalizzate ad intercettare dati mancanti, operazioni omesse e/o ritardate mediante confronto dei dati estratti dal database gestionale in data successiva a quella dell importazione dei dati nel AUI con i dati dell AUI esportati su file. La Funzione di Internal Audit della Società effettua delle periodiche verifiche di allineamento tra le procedure gestionali contabili e i dati registrati in Archivio Unico Informatico per evitare il rischio di omesse/tardive registrazioni. 3.4 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE: CONSERVAZIONE Il D. Lgs 231, all Art. 36, prevede l obbligo per l intermediario di conservare i documenti e registrare le informazioni acquisite per assolvere all adempimento dell obbligo della adeguata verifica della clientela, così che possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalle Autorità competenti. In particolare: vanno conservate, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto, le copie o i riferimenti dei documenti richiesti; vanno conservate, per un periodo di dieci anni dall esecuzione dell operazione o cessazione del rapporto (nell ambito delle operazioni e rapporti continuativi) le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari; vanno conservate, per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni: - con riferimento ai rapporti continuativi; la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto; - con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate o frazionate: la data, la causale, l importo, la tipologia dell operazione, i mezzi di pagamento e i dati informativi del soggetto che effettua l operazione del soggetto per conto del quale eventualmente opera. 17 di 29

18 3.4.1 Adempimenti operativi Con riferimento alla conservazione della documentazione (art. 36, D. Lgs 231) ed al controllo documentale, l Ufficio Coordinamento Crediti, competente a sovraintendere l istruttoria della pratica di concessione del prestito, è responsabile della verifica della completezza e coerenza dei dati identificativi e delle altre informazioni assunte. Lo stesso Ufficio è responsabile della raccolta e conservazione della documentazione e delle informazioni acquisite all atto dell identificazione della clientela e della valutazione del rischio. Le copie dei documenti identificativi vengono archiviate insieme alla pratica di finanziamento, sia in maniera cartacea che in maniera elettronica attraverso un provider esterno (Memar SpA) che gestisce l archiviazione elettronica e cartacea della documentazione per conto della Società. 3.5 OBBLIGHI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE Il D. Lgs 231, all Art. 54, prevede l obbligo per l intermediario di adempiere a specifici obblighi di formazione del personale Adempimenti operativi A tale riguardo, la Società, conformemente alle disposizioni normative, organizza programmi interni di formazione del personale in materia di prevenzione del riciclaggio rivolti a tutto il personale al fine di diffondere all interno dell azienda la cultura della conformità al rispetto della normativa sull antiriciclaggio e di sensibilizzare il personale sulle problematiche connesse. La Società ha posto in essere programmi organici di addestramento e di formazione del personale che tenessero conto dell evoluzione normativa, delle procedure predisposte dalla Società per adempiere agli obblighi di raccolta delle informazioni funzionali alla identificazione e verifica della clientela, alla registrazione e conservazione, nonché alla rilevazione delle anomalie per la valutazione delle operazioni sospette finalizzate alla eventuale segnalazione. Il programma formativo è finalizzato a far comprendere ai dipendenti gli obblighi e le responsabilità aziendali, la logica complessiva dell impianto normativo, a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento al terrorismo nonché i conseguenti comportamenti da adottare. Particolare attenzione formativa, inoltre, è rivolta al personale che ha un contatto diretto con la clientela ed al personale di nuova assunzione. L attività di qualificazione del personale riveste carattere di continuità e di sistematicità nell ambito di programmi organici che tengono conto dell evoluzione della normativa e delle procedure. La Società ha facoltà di organizzare corsi online per il personale, con relativo questionario di verifica e, ove del caso, avvalersi di consulenti esterni per l erogazione dei corsi di formazione. 18 di 29

19 ALLEGATO A QUESTIONARIO KYC CONGNOME NOME CODICE FISCALE DATA DI NASCITA LUOGO DI RESIDENZA INDIRIZZO DI RESIDENZA TIPO E n DOCUMENTO Data rilascio documento Data scadenza documento RECAPITO TELEFONICO ALTRE RECAPITO MAIL INDIRIZZO POSTA CERTIFICATA Amministrazione datrice di lavoro Qualifica Specie Giuridica Settore attività economica DOMANDA DATI ANAGRAFICI OCCUPAZIONE Statali Private Pubbliche Parapubbliche Pensionati RISPOSTE Dipendente a tempo indeterminato Dipendente a tempo determinato Libero/a professionista Pensionato Disoccupato Società Semplice Società in nome colletivo Società accomandita semplice Società per azioni Società a responsabilità limitata Società accomandita per azioni Società coop. Responsabilità Limitata Societ coop. Resp. Illimitata Ente/Associazione Consorzio Agricoltura, silvicoltura e pesca Estrazione di minerali da cave e miniere Attività manifatturiere Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento Costruzioni Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli Trasporto e magazzinaggio Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione Servizi di informazione e comunicazione Attività dfinanziarie e assicurative Attività Immobiliari Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche 19 di 29

20 Noleggio, Agenzie di viaggio, Servizi di supporto alle imprese Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria Istruzione Sanità e assistenza sociale Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento Altre attività di servizi Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze Organizzazioni ed organismi extraterritoriali Esiste un provvedimento disciplinare in ambito lavorativo a carico del cliente? Anzianità di servizio SI NO Reticente Meno di 6 mesi COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE N familiari a carico 1 Maggiore di 6 mesi in poi SITUAZIONE PATRIMONIALE Reddito familiari netto annuo (escluso Richiedente) 0 Altre fonti di reddito del richiedente Mutui immobiliari Ha già altri finanziamenti in corso in su nessuna fitti immobiliari titoli IMPEGNI FINANZIARIE ED ESPOSIZIONE DEBITORIA si (inserire importo rata) no reticente reticente Rata totale impegni in corso 0 si (inserire importo rata) no oltre i 1000 CONOSCENZA DELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL PRODOTTO FINANZIARIO PROPOSTO Quale è la sua conoscenza in materia di Credito al Consumo? ESIGENZE DI CREDITO Limitata Media Buona Elevata Nessuna Scopo del finanziamento Campo libero Reticente 20 di 29

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