Danno da vacanza rovinata e termine per il reclamo di cui all'art. 98 Codice del Consumo Sentenza Tribunale di Genova, Sez.

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1 Danno da vacanza rovinata e termine per il reclamo di cui all'art. 98 Codice del Consumo Sentenza Tribunale di Genova, Sez. VI, 5 aprile 2007 Commento di Angelo Buonfrate La sentenza che si annota riguarda la questione della natura del termine per il reclamo del consumatore in materia di pacchetti turistici previsto dall'art. 19 del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 così come integralmente recepito nell'art. 98 del Codice del consumo. A mente della norma citata ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza. Secondo il Tribunale di Genova l'articolo 98 regola una fattispecie diversa da quella in esame, caratterizzata, non da una singola, specifica mancanza nell'esecuzione del contratto, ma dalla contestazione di un comportamento complessivo tradottosi nell'aver fornito un servizio turistico (la vacanza in forma di crociera) rivelatosi totalmente difforme rispetto a quanto pattuito. L'articolo 98, al contrario, pone dei termini di decadenza per il caso di singole mancanze nell'esecuzione del contratto, mancanze che devono essere contestate o immediatamente (perché si provveda a porvi rimedio, proprio al fine di salvaguardare il bene vacanza ) o, dopo il rientro, nelle forme e nei termini di cui al punto 2 dell'art. 98. Per il Tribunale di Genova, quindi, non si applica l'art. 98 del Codice del Consumo, e nessuna decadenza specifica diversa dalla prescrizione ordinaria è posta quando il soggetto che ha già adempiuto chiede il risarcimento per il danno derivato dall'inadempimento della controparte ex art c.c. A ciò aggiungasi che dalla interpretazione letterale delle norme richiamate, il termine non è espressamente indicato come a pena di decadenza, ma anzi come mera facoltà per il consumatore (si noti il termine può ) che mal si concilierebbe con la sanzione della decadenza. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SESTA SEZIONE CIVILE in persona del Dott. MARCHESIELLO Michele in funzione di GIUDICE UNICO ha pronunciato la seguente nella causa civile promossa da: SENTENZA B.P., e G.M., residenti in Bergamo ed elettivamente domiciliati in Genova presso lo studio dell'avv. W.F. che li rappresenta e difende come da mandato in atti CONTRO ATTORI

2 C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Genova ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti M.M. e C.C. che la rappresentano e difendono come da mandato in atti, CONVENUTA A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, elettivamente domiciliata in Genova presso lo studio dell'avv. G.A. che la rappresenta e difende come da mandato in atti TERZA CHIAMATA Svolgimento del processo e motivi della decisione Con due separati atti di citazione, i coniugi P.B. e M.G. hanno chiamato in giudizio la S.p.A. C., esponendo: - di avere stipulato con la C., attraverso la propria agenzia di viaggi, un contratto avente a oggetto la vendita di un "pacchetto turistico" comprendente il volo a/r da Milano-Malpensa, la permanenza di tre giorni ad Amsterdam, la successiva crociera "C.", i relativi trasferimenti; - che il "pacchetto" includeva l'utilizzazione del vettore aereo A., avendo C. negato agli attori la possibilità di avvalersi di altra compagnia di propria scelta (gli attori risiedono a Bergamo, e sarebbe stato per loro più conveniente partire dall'aeroporto di Orio al Serio- Bergamo); - di essersi imbarcati regolarmente sul volo A. del 3 agosto, ma - giunti all'aeroporto di Amsterdam - di avere constato lo smarrimento di un bagaglio contenente effetti personali del G. e "qualche effetto personale" della B.; - di essere andati incontro a numerosi fastidi inconvenienti, perdite di tempo che - da un lato - non avevano consentito loro di recuperare la valigia smarrita e - dall'altro lato - avevano loro impedito di godere il previsto soggiorno ad Amsterdam; - di non essere stati assistiti adeguatamente, nell'occasione, dall'ufficio locale della C. (H.); - di avere contattato la compagnia assicuratrice della C. che si era limitata ad autorizzare l'acquisto di indumenti di prima necessità fino a una spesa di Euro 200,00 a persona, somma irrisoria rispetto alla durata e alla natura del viaggio in programma; - di essersi imbarcati senza avere recuperato il bagaglio, senza ricevere assistenza alcuna dal personale di bordo; - che il bagaglio era stato infine loro consegnato solo nella tarda serata del xxx, a dieci giorni di distanza dall'avvenuto smarrimento; - che anche in occasione del rientro a Malpensa, il xxx, un bagaglio era risultato danneggiato, mentre un altro era andato nuovamente perduto; - che il bagaglio danneggiato era stato giudicato non riparabile dalla valigeria interpellata, mentre quello smarrito era stato riconsegnato la sera del 20 agosto. Ciò premesso, ravvisate in quanto esposto le caratteristiche del danno "da vacanza rovinata" o esistenziale, gli attori hanno chiesto accertarsi l'inadempimento contrattuale di C. e la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti, quantificati - per ciascuno - nella misura di Euro 4.629,80. C. si è costituita in entrambi i procedimenti, chiedendone la riunione ed eccependo preliminarmente la decadenza degli attori dal diritto fatto valere, per non avere - ai sensi dell'art. 19 c. 2 D.lgs. 17/3/95 n. 111, attuazione della direttiva comunitaria 90/314/CEE - sporto il prescritto reclamo nelle forme e nel termine richiesti (mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza).

3 Nel merito, C. ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva nei confronti della compagnia assicuratrice per i danni da mancata riconsegna del bagaglio. Ancora nel merito, C. ha escluso ogni propria responsabilità, in particolare (ai sensi dell'art. 15 legge 1084, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale di Bruxelles relativa al contratto di viaggio) per essersi comportata con diligenza e professionalità nella scelta del vettore aereo A., e per essersi adoperata attivamente affinché il bagaglio fosse recuperato e consegnato "quanto prima" ai clienti. In via subordinata, C. ha chiesto la condanna di A. a manlevarla da ogni domanda attrice, a questo scopo chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia aerea. A. si è costituita, eccependo la decadenza da ogni diritto di agire nei confronti del vettore, stante il mancato invio del reclamo scritto nel termine di sette giorni dal ricevimento del bagaglio, per il caso di danneggiamento, ovvero entro 21 giorni dall'effettiva riconsegna per il caso di ritardo (art. 26 della Convenzione di Varsavia del 1929 e successivi emendamenti). In termini pressoché analoghi disponevano le Condizioni Generali di Trasporto Internazionali (invio del reclamo entro sette giorni dalla data della contestazione immediata, in caso di danneggiamento o manomissioni evidenti, e sette giorni dalla riconsegna in caso di danni o manomissioni occulti, art. XVII, comma II, lett. b). Ad A., in realtà, non era mai pervenuto alcun reclamo scritto, né da parte degli attori, né da parte di C. La domanda di manleva era poi destituita di ogni fondamento giuridico, non essendo tale domanda a per non avere gli attori agito prevista dalla Convenzione di Bruxelles. In via subordinata, A. rilevava comunque che le Condizioni Generali di Trasporto Internazionali prevedono che la responsabilità del vettore per danni al bagaglio è limitata all'equivalente in Euro di 17 "diritti speciali di prelievo" per chilogrammo, escludendo la responsabilità del vettore per i danni indiretti o consequenziali. A. concludeva quindi chiedendo dichiararsi l'improponibilità e/o improcedibilità del giudizio nei suoi confronti e le reiezione nel merito di ogni domanda proposta da C. o dalle altre parti. Instaurato il contraddittorio, il p.i. disponeva la riunione dei due procedimenti e - esauriti gli incombenti di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. - ammetteva mezzi di prova per testi. Espletate le prove, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 18 dicembre Deve precisarsi subito che gli attori non agiscono per ottenere il risarcimento dei danni materiali derivati dalla ritardata consegna del bagaglio (all'andata) e dal danneggiamento e ritardata consegna dei bagagli (al ritorno). Essi inquadrano piuttosto tali - oggettivamente limitati - danni nel contesto della più ampia configurazione del danno c.d. "da vacanza rovinata". In sostanza, il pregiudizio materiale derivato dal ritardo nella consegna e il danneggiamento di una valigia rilevano soltanto e sono assorbiti nella più complessa configurazione del danno non patrimoniale di natura contrattuale conseguito al mancato godimento della vacanza (e non del semplice viaggio inteso come trasporto da un luogo all'altro) che gli attori avevano "acquistato" da C. Nessuna domanda è stata formulata dagli attori, in quest'ultima prospettiva, nei confronti del vettore A., chiamato in causa da C. solo ai fini della eventuale "manleva" o "garanzia" per le somme che essa C. fosse eventualmente condannata a corrispondere agli attori per i titoli e le ragioni di cui all'atto di citazione. In realtà, ed è questa una prima fondamentale considerazione, il temporaneo smarrimento del bagaglio non è stato considerato dagli attori in sé stesso, come evento di per sé idoneo a produrre un danno (che pure ha prodotto), ma come evento "scatenante" dal quale è derivata la serie delle condotte, tutte riferibili a C., che hanno - esse - prodotto l'effetto complessivo della "vacanza rovinata". In sostanza gli attori non si dolgono di un evento tutto sommato frequente e abbastanza banale quale la perdita temporanea di una

4 valigia, ma della negligenza, trascuratezza, incapacità dimostrate da C. nel gestire le conseguenze dell'evento. Da un punto di vista normativo, la fattispecie così individuata trova la sua disciplina negli articoli da 82 a 100 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) e in particolare nell'art. 93 (mancato o inesatto adempimento) a norma del quale "... in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile". "L'organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti" (corsivo dell'est.). Ciò significa: a) che grava sull'organizzatore l'onere della prova della non imputabilità a sé dell'impossibilità della prestazione; b) che è all'organizzatore del viaggio che il cliente può e deve "comunque" rivolgersi per il risarcimento, anche nel caso in cui il danno sia stato in tutto o in parte patito ad opera del prestatore di servizi di cui l'organizzatore stesso si è avvalso; c) che l'organizzatore può solo rivalersi nei confronti del prestatore di cui si è avvalso, per i danni che è stato costretto a risarcire al cliente e che si presume siano riferibili al "prestatore esterno" o terzo. Il rapporto con il "prestatore esterno" di servizi rileva dunque, esclusivamente, in via di rivalsa da parte dell'organizzatore del viaggio e solo nei limiti in cui il danno sia in tutto o in parte riferibile al prestatore esterno. Nello stesso senso dispone l'art. 13 della legge 1084/77 di ratifica della Convenzione di Bruxelles, a norma del quale: "L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente" (corsivo dell'est.). Anche in questa prospettiva, spetta sempre all'organizzatore l'onere di provare di essersi comportato con diligenza (e, quindi, la non riferibilità a se stesso dell'inadempimento, totale o parziale). Né pare possibile invocare in contrario, con riferimento alle prestazioni fatte effettuare da terzi, la clausola di esonero di cui all'art. 15 n. 1 della legge 1084/77 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Bruxelles) in base al quale "L'organizzatore di viaggi che fa effettuare da terzi servizi di trasporto... relativi all'esecuzione del viaggio... risponde di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale di questi servizi... Lo stesso avviene per qualunque pregiudizio causato al viaggiatore nel corso dell'esecuzione di queste prestazioni, salvo che l'organizzatore di viaggi non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente nella scelta della persona che esegue il servizio". La clausola di esonero così formulata non è applicabile al caso in esame, prima di tutto perché è dell'inadempimento diretto dell'organizzatore ai propri obblighi che gli attori si dolgono (e non del mero inadempimento del vettore all'obbligo di riconsegnare il bagaglio del viaggiatore): è a C., infatti, e non ad A. che essi imputano la "vacanza rovinata". Ma la clausola di esonero - espressamente invocata da C. - non sembra neppure astrattamente applicabile, in quanto l'art. 14 del "Codice del Consumo" adotta un criterio più rigido di imputazione della responsabilità all'organizzatore, rispetto a quello di cui alla Convenzione di Bruxelles: il che non solo non è escluso né vietato dalla Convenzione, ma

5 è addirittura espressamente consentito all'art. 2, punto 2, anche se limitatamente a "certe categorie" di viaggiatori. Deve quindi concludersi, in prima battuta, che: - C. è legittimata passivamente all'azione risarcitoria degli attori; - C. non può in questa sede chiedere di essere "manlevata" dal A. in relazione al danno lamentato dagli attori, ma potrà solo ed eventualmente rivalersi nei confronti del vettore, surrogandosi agli odierni attori (ex art. 15 punto 3 L. 27 dicembre 1977 n. 1084) per quella parte del danno riconducibile direttamente alla mancata tempestiva riconsegna del bagaglio e al suo danneggiamento (essenzialmente le spese dovute sostenere per il recupero e la riconsegna del bagaglio ai viaggiatori). C. ha tuttavia eccepito, in via preliminare, la decadenza degli attori dal diritto di far valere l'invocato inadempimento da parte dell'organizzatore, sulla base del disposto di cui all'art. 98 Codice del Consumo. A bene vedere, tuttavia, l'articolo 98 regola una fattispecie diversa da quella in esame, caratterizzata, come si è detto, non da una singola, specifica "mancanza" nell'esecuzione del contratto (i.e. il ritardo nella consegna del bagaglio), ma dalla contestazione di un comportamento complessivo tradottosi nell'aver fornito un servizio turistico (la "vacanza" in forma di crociera) rivelatosi totalmente inidoneo rispetto a quanto pattuito. Non, beninteso, nel senso che l'organizzatore debba garantire il buon esito della vacanza, ma - piuttosto - nel senso che esso non debba tenere comportamenti o incorrere in omissioni che privino il servizio turistico della sua funzione essenziale, che è pur sempre quella di creare condizioni favorevoli alla realizzazione della dimensione propria di una "vacanza". L'articolo 98, al contrario, pone dei termini di decadenza per il caso di singole mancanze nell'esecuzione del contratto, mancanze che devono essere contestate o immediatamente (perché si provveda a porvi rimedio, proprio al fine di salvaguardare il bene "vacanza") o, dopo il rientro, nelle forme e nei termini di cui al punto 2 dell'art. 98. Ora, mentre la "dichiarazione di smarrimento bagagli" sottoscritta dagli attori al momento del loro imbarco integra in pieno la contestazione di cui al n. 1 dell'art. 98, essa non può integrare - neppure implicitamente - la diversa e più complessiva doglianza oggi fatta valere dagli attori in termini di "vacanza rovinata", a proposito della quale non si applica l'art. 98, e nessuna decadenza specifica diversa dalla prescrizione ordinaria è posta quando - come nel caso in esame - il soggetto che ha già adempiuto chiede il risarcimento per il danno derivatole dall'inadempimento della controparte, ex art c.c. Legittimamente dunque gli attori hanno proposto la loro domanda, con l'atto di citazione di data 28 agosto Occorre a questo punto valutare se effettivamente la vacanza sia stata "rovinata" e se questo esito sia da riferirsi, in tutto o in parte, alla violazione da parte di C. di specifici obblighi di professionalità e diligenza ad essa facenti capo nell'ambito del contratto turistico in questione. E' evidente a questo proposito che la cattiva riuscita della vacanza non può dipendere - per dar luogo a risarcimento per quel titolo - da elementi soggettivi e personali del cliente, quali il suo stato d'animo, o di salute, o i cattivi rapporti con i compagni di viaggio e simili. Occorre, invece, che vi sia un diretto (anche se non necessariamente esclusivo) nesso causale tra una o più "mancanze" da parte dell'organizzatore del viaggio e il risultato negativo di esso. Nella specie, non vi è dubbio che la mancata tempestiva riconsegna del bagaglio, tenuto conto della natura specifica della vacanza, abbia costituito come si è detto l'elemento "scatenante" di quel risultato. Pur nella sua banalità (e si deve dire frequenza), quel tipo di incidente è di per sé idoneo a produrre gravi disagi: a volte nel limite della normale tollerabilità, a volte tali da compromettere la stessa buona riuscita del viaggio, ove l'organizzatore ometta, come è suo dovere professionale e giuridico, di adottare le opportune iniziative.

6 La crociera - anche se divenuta negli ultimi anni una vacanza alla portata di una fascia abbastanza larga di consumatori - è e rimane un'esperienza basata su talune immagini di agio, eleganza, di relativo lusso. La crociera in questione, inoltre (giro delle capitali nordiche) presupponeva un'attrezzatura adatta anche a climi abbastanza rigidi. La perdita del bagaglio ha compromesso la fruibilità del viaggio, sotto entrambi i profili, come descritto dagli attori e non contestato da C. Non solo: ciò che i coniugi B.-G. addebitano a C. è di non aver fatto nulla per rimediare alla loro condizione o quanto meno alleviarne l'evidente disagio, sia durante il concitato "soggiorno" ad Amsterdam, che dopo l'imbarco. Non sarebbe stato davvero difficile provvederli di capi idonei ed eventualmente aggiungere al trattamento previsto per tutti i croceristi un qualche "bonus" in più, qualche agevolazione che li sollevasse dal disagio e dal giustificato disappunto per non potersi presentare in modo adeguato e decoroso alle attività di bordo. Secondo l'organizzatore, la restituzione del bagaglio dopo che erano già trascorsi sei giorni dall'imbarco, il fatto che gli attori abbiano potuto "godere" i restanti sei giorni di crociera e abbiano - addirittura - "usufruito dei servizi messi a disposizione dei passeggeri", varrebbe a eliminare qualunque responsabilità e ad escludere in radice la stessa prospettiva di una vacanza "rovinata". In realtà, una volta "rovinata", molto difficilmente una vacanza recupera il suo valore sul finire, anche se è evidente che "dopo l'arrivo della valigia la situazione migliorò notevolmente", se non altro perché gli attori non erano più costretti al rito del lavaggio serale della biancheria personale. Né va scordato che C. non tenne conto dell'accaduto nemmeno in via "compensativa" o riparatoria, al termine della crociera e del viaggio (conclusosi, per di più, con la rinnovata perdita di un bagaglio e il danneggiamento irrimediabile di un altro). L'offerta di uno sconto o di un "buono" a valere per un'altra crociera avrebbe con ogni probabilità contribuito a rasserenare gli animi e ad evitare il presente contenzioso. Sotto tale profilo deve ritenersi che C. non abbia fornito (né offerto di fornire) la prova della propria diligenza, come sarebbe stata tenuta a fare in base alla legge (art. 93 Codice del Consumo, art. 13 Legge di ratifica della Convenzione di Bruxelles). Privo di pregio è infine il tentativo posto in essere da C. di escludere la propria legittimazione, sostenendo che gli attori avrebbero dovuto rivolgersi alla compagnia assicuratrice: questo sia in considerazione del fatto che il danno lamentato può farsi valere solo nei confronti dell'organizzatore del viaggio, sia in considerazione del fatto che l'assicurazione copriva solo la mancata riconsegna da parte del vettore o le avarie al bagaglio. Su tali basi, deve essere riconosciuta la piena fondatezza della domanda proposta dagli attori nei confronti di C. L'entità del danno può essere determinata in via equitativa, tenendo conto del fatto che, almeno per gli ultimi sei giorni, gli attori poterono comunque pienamente partecipare alle attività di bordo: essa può quindi determinarsi nella misura di Euro 3.000,00 per ciascuno degli attori. Le spese sostenute da A. sono da porre interamente a carico di C. e si liquidano in complessivi Euro 6.000,00 di cui Euro 5.500,00 per diritti e onorari. Le spese sostenute da C. e dagli attori possono compensarsi nella misura della metà, con la condanna di C. a rifondere a ciascuno di essi la metà della somma complessiva determinata, per ciascuno, in Euro 6.000,00 di cui Euro 5.500,00 per diritti e onorari. P.Q.M. Il giudice, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa domanda o eccezione, condanna

7 C. S.p.A. a rifondere a P.B. e M.G., a titolo di risarcimento per le causali indicate in motivazione, la somma di Euro 3.000,00 per ciascuno; condanna C. a rifondere interamente ad A. le spese del giudizio, liquidate in Euro 6.000,00; dichiara compensate per la metà tra le parti C. e B.-G. le spese processuali, condannando pertanto C. a rifondere nella misura della metà agli attori B. e G. le spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 6.000,00 per ciascuno. Così deciso in Genova il 28 marzo Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2007.

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