Seconda Università di Napoli Facoltà di Ingegneria REGOLAMENTO DIDATTICO DI FACOLTA

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1 Seconda Università di Napoli Facoltà di Ingegneria REGOLAMENTO DIDATTICO DI FACOLTA Approvato con Delibera di Facoltà del /23

2 INDICE PARTE PRIMA NORME GENERALI Art. 1 (Definizioni) Art. 2 (Finalità ed Ambito di Applicazione) Art. 3 (Compiti e Organi della Facoltà) Art. 4 (Consiglio di Facoltà) Art. 5 (Preside della Facoltà) Art. 6 (Consigli di Corsi di Studio Aggregati) Art. 7 (Commissione Didattica Paritetica) PARTE SECONDA OFFERTA DIDATTICA Art. 8 (Piano dell Offerta Didattica-Formativa) Art. 9 (Obiettivi Formativi) Art. 10 (Ordinamenti Didattici e Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio Aggregati) Art. 11 (Attività Didattiche Aggiuntive) Art. 12 (Manager Didattico) Art. 13 (Doveri dei Docenti) Art. 14 (Cultori della Materia) Art. 15 (Valutazione della qualità delle attività svolte) PARTE TERZA ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DIDATTICA Art. 16 (Programmazione insegnamenti e attribuzione compiti didattici) Art. 17 (Calendario delle attività didattiche) Art. 18 (Sdoppiamento e Mutuazione dei corsi) Art. 19 (Riconoscimento dei Crediti Formativi) Art. 20 (Ripartizione dell impegno orario del Credito Formativo) Art. 21 (Manifesto annuale degli Studi e Guida didattica) PARTE QUARTA CARRIERA DELLO STUDENTE Art. 22 (Conoscenze richieste per l accesso ad un corso di Laurea e di Laurea Magistrale-Obblighi Formativi Aggiuntivi) Art. 23 (Sospensione delle Carriera) Art. 24 (Piani di Studio) Art. 25 (Verifiche del profitto e Commissione di esame) Art. 26 (Calendario degli appelli) Art. 27 (Riconoscimento Crediti Formativi) Art. 28 (Esame finale per il conseguimento della Laurea e della Laurea Magistrale) 2/23

3 Art. 29 (Trasferimento ad altri Atenei e passaggio ad altri corsi di studio) Art. 30 (Supplemento al Diploma) Art. 31 (Decadenza dello status di studente) Art. 32 (Attività di orientamento e tutorato) Art. 33 (Studenti impegnati a tempo parziale) Art. 34 (Norme transitorie e finali) 3/23

4 Parte Prima NORME GENERALI art. 1 Definizioni Ai sensi del presente Regolamento si intende : a. per Corso di Studio: i corsi di Laurea e Laurea Magistrale, come individuati all art.1 del DM 270/04; b. per Titoli di Studio: la Laurea e la Laurea Magistrale rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di Studio; c. per Classe di Appartenenza dei Corsi di Studio: l insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell art.4 del DM 270/04 e DDMM 16 marzo 2007; d. per Ambito Disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini; e. per Obiettivi Formativi: l insieme delle conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un Corso di Studio; f. per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio: l insieme delle norme che regolano il corso medesimo; g. per Attività Formativa: ogni attività organizzata o prevista dalla Facoltà al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti; h. per Percorso Formativo: l insieme delle attività formative specificate nel Regolamento didattico del Corso di Studi e finalizzate al conseguimento del titolo stesso; i. per Consiglio di Corsi di Studio Aggregati (di seguito denominato CCSA): il Consiglio competente per i singoli Corsi di Studio di cui è stata prevista l aggregazione; l. per Università o Ateneo: la Seconda Università degli Studi di Napoli (di seguito denominata anche SUN); m. per Facoltà: la Facoltà di Ingegneria della SUN n. per Commissione Didattica Paritetica: Commissione costituita da un ugual numero di docenti e studenti con compiti di monitoraggio delle attività didattiche. art. 2 Finalità ed Ambito di Applicazione Il presente Regolamento Didattico di Facoltà, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo della SUN, nel rispetto della libertà d insegnamento nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, disciplina l attività e l organizzazione didattica dei corsi di studio che si svolgono a cura della Facoltà. art. 3 Compiti e Organi della Facoltà 1. La Facoltà ha il compito primario di organizzare e coordinare l attività didattica dei Corsi di Studio che ad essa afferiscono. La Facoltà pertanto provvede ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e al buon andamento delle attività didattiche, d intesa con i Consigli dei Corsi di Studio Aggregati e con la Commissione Didattica Paritetica. 4/23

5 2. La Facoltà è costituita dai professori di ruolo, fuori ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti di ruolo ad esaurimento, dal personale tecnico e amministrativo ad essa afferente. Sono organi della Facoltà: - il Consiglio di Facoltà; - il Preside; - i Consigli dei Corsi di Studio Aggregati; - la Commissione Didattica Paritetica. art. 4 Consiglio di Facoltà Il Consiglio di Facoltà, ai sensi dell art. 22 del vigente Statuto d Ateneo, è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, dai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo, dai rappresentanti degli studenti. art.5 Preside della Facoltà 1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne attua le deliberazioni, sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà ed esercita ogni opportuna funzione di controllo e vigilanza. Per tutti gli altri compiti e funzioni si rimanda al art. 21 del vigente Statuto d Ateneo. 2. Il Preside può avvalersi, nella sua attività, del supporto di gruppi di lavoro. Il numero, la composizione, la durata e gli ambiti di attività dei gruppi sono definiti dal Preside. art. 6 Consigli dei Corsi di Studio Aggregati 1. Ai sensi dell art.23 comma 1 dello Statuto che prevede l aggregazione di più Corsi di Studio, sono stati istituiti i seguenti Consigli dei Corsi di Studio Aggregati: - CCSA delle classi dell area Civile-Ambientale che aggrega il Corso di Laurea in Ingegneria Civile-Ambientale, il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l Ambiente e il Territorio - CCSA delle classi dell area dell Informazione che aggrega il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica-Informatica, il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica e il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica; - CCSA delle classi dell area Industriale che aggrega il Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale-Meccanica, il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale e il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica. 2. Fanno parte del CCSA i professori di ruolo, i ricercatori di ruolo e i rappresentanti degli studenti. I professori ed i ricercatori di ruolo che fanno parte di più CCSA, hanno il diritto di partecipare a pieno titolo alla costituzione e alle attività di tutti i Consigli di appartenenza. Essi tuttavia hanno l obbligo di dichiarare l afferenza prioritaria ad un solo CCSA;tale dichiarazione rende la loro eventuale assenza alle adunanze di altri CCSA ininfluente ai fini della formazione del numero legale. 5/23

6 In occasione della definizione della programmazione didattica, la Facoltà provvede ad aggiornare l elenco delle afferenze dei docenti ai singoli CCSA. 3. Ai sensi dell art.23 del vigente Statuto di Ateneo, il Presidente del CCSA è nominato con decreto del Rettore, dura in carica 4 anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. 4 I CCSA hanno competenza in materia di organizzazione della didattica. Essi esprimono altresì parere in merito all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore assegnati alla Facoltà. 5. I CCSA esercitano in particolare le seguenti funzioni: - propongono l attivazione di Corsi di Studio anche in accordo con altre Facoltà dell Ateneo o in convenzione o consorzio tra diversi Atenei; - elaborano i Regolamenti didattici di ciascun Corso di Studio del CCSA; - propongono l attivazione, lo sdoppiamento e la disattivazione di insegnamenti dei Corsi di Studio; - provvedono alla organizzazione dei singoli Corsi di Studio tenendo conto anche di un equa ripartizione dei carichi didattici; - analizzano ed approvano i piani di studio individuali presentati dagli studenti; - individuano le propedeuticità degli esami; - propongono l offerta formativa; - predispongono la programmazione didattica annuale dei Corsi di Studio; - provvedono, per gli allievi trasferiti da altri sedi, al riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nei Corsi di Studio di provenienza, sia della stessa classe, sia di classe diversa; - provvedono alla valutazione dei periodi di studio svolti presso Università estere, con l eventuale convalida di esami sentito il parere dei docenti titolari dell insegnamento del settore scientifico interessato; - provvedono alla definizione e alla organizzazione delle modalità di svolgimento della didattica, ivi comprese quelle dell insegnamento a distanza; - verificano il corretto funzionamento delle attività di assistenza didattica, di tutorato e delle attività connesse agli stage ed ai tirocini; - provvedono a stabilire le modalità di frequenza ai corsi e ai laboratori, anche in relazione alla condizione degli studenti impegnati a tempo parziale; - forniscono alla Commissione Didattica Paritetica gli elementi per la relazione annuale sull andamento delle attività didattiche; - favoriscono il collegamento tra ricerca e didattica e si coordinano con i Corsi di Dottorato per la didattica di 3 livello. art. 7 Commissione Didattica Paritetica 1. In attuazione dell art.2 comma10 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, è istituita la Commissione Didattica Paritetica di Facoltà. 2. La Commissione Didattica Paritetica è composta dal Preside o da un suo delegato che la presiede, dai Presidenti dei CCSA o loro delegati e da un numero paritetico di studenti. Gli studenti, sono eletti tra i rappresentanti in Consiglio di Facoltà e nei CCSA. La Commissione ha durata di quattro anni. 6/23

7 3. La Commissione Didattica ha i seguenti compiti: - individuare e proporre strumenti di miglioramento delle attività didattiche; - verificare la congruenza tra il crediti formativi assegnati e l impegno richiesto agli studenti; - valutare i dati statistici per la verifica della qualità dell attività formativa e dei servizi di cui al comma2 del successivo art.15; - monitorare l andamento degli esami di profitto al fine di aumentare l efficacia delle prove e di equilibrare i metodi di valutazione; 4. L Ufficio di Presidenza con il supporto della Commissione Didattica Paritetica provvede alle attività connesse al precedente punto. 5 La Commissione Didattica predispone annualmente una relazione sullo stato dell attività didattica contenente sia i dati statistici e conoscitivi acquisiti, sia le proposte atte a superare le eventuali disfunzioni. La relazione annuale viene discussa in Consiglio di Facoltà entro il successivo 31 ottobre. 7/23

8 Parte Seconda OFFERTA DIDATTICA art. 8 Piano dell offerta Didattico-Formativa La Facoltà rilascia i seguenti titoli di Studio, di cui all art. 3 del DM n.270/2004: - Laurea in Ingegneria Civile - Ambientale Ingegneria Elettronica ed Informatica Ingegneria Aerospaziale - Meccanica - Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale Ingegneria Civile Ingegneria Elettronica Ingegneria Informatica Ingegneria Meccanica Ingegneria per l Ambiente e il Territorio Classe L-07, durata nominale tre anni Classe L-08, durata nominale tre anni Classe L-09, durata nominale tre anni Classe LM-20, durata nominale due anni Classe LM-23, durata nominale due anni Classe LM-29, durata nominale due anni Classe LM-32, durata nominale due anni Classe LM-33, durata nominale due anni Classe LM-35, durata nominale due anni art. 9 Obiettivi Formativi 1. Gli obiettivi formativi generali, definiti con l apporto determinante di tutte le parti interessate alle attività della Facoltà (docenti, studenti, rappresentanti degli Ordini professionali e del mondo del lavoro ) e nel rispetto della normativa vigente, sono i seguenti: a. Corsi di Laurea - apprendere conoscenze e acquisire capacità di comprensione in un campo di studi di livello post secondario caratterizzato dall uso di libri di testo avanzati; - divenire capaci di applicare conoscenze e sviluppare capacità di comprensione in maniera da dimostrare un approccio professionale al lavoro nel proprio campo di studi; - essere in grado di raccogliere e interpretare i dati ritenuti utili a determinare giudizi autonomi su argomenti tecnico-scientifici inclusa la riflessione su temi sociali o etici ad essi connessi; - imparare a comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti; - sviluppare quelle capacità di apprendimento che sono necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia. b. Corsi di Laurea Magistrale: - apprendere conoscenze e capacità di comprensione che estendono e rafforzano quelle tipicamente associate ala Laurea e consentono di elaborare e tradurre in pratica idee originali, spesso in un contesto di ricerca; 8/23

9 - divenire capaci di applicare conoscenze, sviluppare capacità di comprensione ed abilità nel risolvere problemi relativi a tematiche nuove inserite anche in contesti più ampi del proprio settore di studio; - apprendere la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità anche in relazione alle responsabilità sociali ed etiche collegate all applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche; - imparare a comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le conoscenze e le motivazioni ad esse sottese a interlocutori specialisti e non specialisti; - sviluppare quelle capacità di apprendimento che consentano di continuare a studiare per lo più autonomo. 2. Gli obiettivi formativi specifici di ciascun Corso di Studio vengono indicati nel Regolamento Didattico del relativo CCSA. art. 10 Ordinamenti didattici e Regolamenti didattici dei Corsi di Studio Aggregati 1. L'Ordinamento Didattico dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale è approvato dal Senato Accademico ed emanato con decreto del Rettore. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli Ordinamenti. 2. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio Aggregati sono deliberati dai Consigli di Facoltà su proposta dei rispettivi Consigli e approvati dal Senato Accademico. Essi sono emanati con Decreto del Rettore, ai sensi dell art. 15, comma 1 del vigente Regolamento Didattico d Ateneo e costituiscono parte integrante del presente Regolamento. art. 11 Attività Didattiche Aggiuntive 1. La Facoltà, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, può attivare: - Master di I e II livello; - Corsi di Aggiornamento Professionale e di Perfezionamento; - Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), nell ambito del sistema della Formazione Integrata Superiore (FIS); - altre iniziative formative coerenti con la sua missione. 2. Le proposte di attivazione dei Master e dei Corsi IFTS e di Aggiornamento professionale, organizzati secondo le indicazioni dell art.8 e dell art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo, sono discusse e approvate dal Consiglio di Facoltà. 3. Nell ambito delle azioni finalizzate al miglioramento dell offerta formativa, la Facoltà promuove le seguenti iniziative: - Attività di orientamento alla scelta del percorso di studio; - Attività didattiche di supporto e recupero, finalizzate a consentire il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi per l accesso alla Laurea ed alla Laurea Magistrale; - Attività di tutorato, prevista dall art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo; - Attività didattiche integrative previste dai Corsi di Studio (seminari, esercitazioni, ecc.); 4. Le attività di orientamento vengono svolte d intesa con le Scuole Superiori sulla base di un programma di azioni specifiche (distribuzione di materiale informativo, presentazioni, visite 9/23

10 guidate nella Facoltà, incontri periodici con le Scuole, ecc) definite nell ambito della programmazione didattica di ciascun anno accademico. 5. Le attività di supporto e recupero per l accesso alla Laurea e Laurea Magistrale, nonche quelle di tutorato sono disciplinate nei Regolamenti didattici dei CCSA. 6. La Facoltà rende possibili a coloro che ne abbiano i requisiti l accesso come corsi singoli a tutti gli insegnamenti dei Manifesti degli Studi dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale. 7. La Facoltà collabora per quanto riguarda gli aspetti didattici alla formazione degli allievi dei Dottorati di Ricerca art. 12 Manager Didattico 1. Al fine di migliorare la gestione complessiva dell organizzazione didattica la Facoltà può nominare un Manager Didattico. 2. Il Manager Didattico, supporta da un lato la direzione didattica del CCSA, dall'altro gli studenti; i suoi compiti possono essere così riassunti: - fornire agli studenti informazioni sui Corsi di Studio (organizzazione, programmi, sistema dei crediti) e sui servizi didattici offerti dalla Facoltà e dall'ateneo; - collaborare con i Presidenti dei CCSA per la trasmissione delle informazioni riguardanti l'offerta formativa e le altre pratiche di gestione del CCSA; - fornire supporto per l'orientamento in ingresso; - fornire assistenza agli studenti per la predisposizione dei piani di studio individuali. art. 13 Doveri dei docenti 1. I docenti svolgono attività di didattica prevalentemente nei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale. Nell ambito degli impegni istituzionali svolgono altresì attività di formazione per i Corsi di Dottorato. 2. Ogni docente responsabile di un Corso assicura il ricevimento degli studenti almeno una volta a settimana. I giorni e gli orari di ricevimento devono essere pubblicizzati mediante la pubblicazione sul sito web del Corso di Studio nella pagina riservata ad ogni docente. 3. Il docente che non possa rispettare un impegno didattico che coinvolga gli studenti(lezioni, esercitazioni, esami.) deve comunicare l'assenza al Preside, appena ne viene a conoscenza. Quest ultimo provvederà a dare comunicazione agli studenti con congruo anticipo. 4. Ciascun professore, ricercatore, supplente e contrattista che svolge attività didattica, è tenuto a compilare e a tenere costantemente aggiornato il Registro delle Lezioni. Nel Registro devono essere annotate per ciascuna lezione: la data, l argomento trattato e il tipo di attività (lezione frontale, esercitazione, attività integrativa). Il Registro delle lezioni deve essere mostrato ad ogni richiesta del Preside o del Rettore e va consegnato al termine dell'anno accademico al Preside che provvederà alla conservazione dello stesso e darà comunicazione all'amministrazione in caso di inadempimenti. 10/23

11 5. I docenti hanno l obbligo di partecipazione alle attività istituzionali connesse alla didattica di Facoltà (partecipazione alle sedute dei Consigli di Facoltà e dei CCSA, esami di laurea, esami di profitto). art. 14 Cultori della Materia 1. I Cultori della Materia collaborano alle attività didattiche in sede di esami di profitto e di Laurea e Laurea Magistrale, nonché nel supporto allo svolgimento di attività seminariali ed esercitazioni. 2. Le attività connesse alla qualifica di cultore della materia, in quanto svolte su base volontaria, non danno diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma ed alcun titolo. Non è previsto alcun limite d età per la qualifica di cultore della materia. Gli allievi dei corsi di Dottorato di Ricerca non possono essere nominati Cultori della Materia. 3. L attribuzione della qualifica di Cultore della Materia viene effettuata su proposta motivata del docente titolare dell insegnamento e relativa approvazione del CCSA di riferimento. La proposta viene deliberata dal Consiglio di Facoltà. 4. La qualifica di cultore della materia ha validità triennale e può essere rinnovata. 5. L elenco completo dei cultori della materia sarà conservato a cura del Preside che provvederà ad aggiornarlo con cadenza annuale art. 15 Valutazione della qualità delle attività svolte 1. La Facoltà è tenuta ad attivare e sviluppare le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi. 2. La Facoltà è impegnata, pertanto, a somministrare idonei questionari, raccoglierne ed elaborarne le risposte contenenti il parere degli studenti su attività svolte e servizi. Tale forma di valutazione della qualità (con particolare riguardo all attività dei docenti, alla preparazione ricevuta, alla dotazione e al grado di fruizione di strutture e laboratori, all efficacia dell organizzazione e dei servizi ) dovrà essere svolta per tutti gli insegnamenti attivati presso ciascun corso di studio 3. L Ufficio di Presidenza con il supporto della Commissione Didattica Paritetica provvede alle attività connesse al precedente punto. 4. La documentazione raccolta è oggetto di analisi annuale da parte dei Consigli dei Corsi di Studio Aggregati e del Consiglio di Facoltà e le relazioni sono trasmesse al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione. 5. Il Preside relaziona annualmente al Consiglio di Facoltà sulla valutazione delle attività didattiche svolte entro la fine di ottobre di ogni anno. Nell ambito di tale relazione vengono forniti, tra l altro, i dati previsti dall allegato D all art. 11 del DM 544/2007 sui requisiti qualitativi della offerta didattica. 11/23

12 PARTE TERZA ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA art. 16 Programmazione insegnamenti e attribuzione compiti didattici 1. I CCSA, di norma entro il 31 marzo di ogni anno predispongono il programma delle attività didattiche (Manifesto degli Studi) da svolgere nell ambito dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale della Classe per i quali è stata deliberata l attivazione per il successivo anno accademico. 2. Il Consiglio di Facoltà, di norma entro il 15 maggio di ogni anno sulla base delle indicazioni e delle proposte dei CCSA, approva il Manifesto degli Studi da attivare nel successivo anno accademico. 3. In sede di approvazione del Manifesto degli Studi, sentite le proposte dei CCSA, vengono definiti gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi e nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione dei carichi didattici ai professori ed ai ricercatori della Facoltà ivi comprese le attività integrative e di tutorato e le attività didattiche e di formazione per i Dottorati di Ricerca. 4. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l Ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici (art.17 comma 1 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo). 5. Il Consiglio di Facoltà, su proposta dei CCSA, può prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l organizzazione degli insegnamenti dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi. 12/23

13 art. 17 Calendario delle attività didattiche 1. Il Consiglio di Facoltà, entro il 30 giugno di ciascun anno, delibera sul calendario delle attività didattiche relative all'anno accademico successivo. 2. Il Calendario delle lezioni è articolato in periodi distribuiti nell arco dell anno. Il numero e la durata dei periodi viene stabilita dal Consiglio di Facoltà. art. 18 Sdoppiamento e Mutuazione dei corsi 1. Laddove ricorrano le circostanze previste dal punto 6 dell art. 12 della legge 341/1990, il Consiglio di Facoltà provvede a sdoppiare gli insegnamenti. Il Consiglio di Facoltà provvede a sdoppiare gli insegnamenti sulla base di manifeste esigenze legate ad aspetti logistici ed ai fini della migliore formazione degli studenti. 2. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo Corso di Laurea o di Laurea Magistrale sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e di esame. 3. La distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati viene effettuata dal CCSA che curerà l equilibrio e la funzionale suddivisione del carico didattico. 4. Il Consiglio di Facoltà, su proposta dei CCSA, delibera sugli insegnamenti previsti nell ordinamento del Corso di Laurea o di Laurea Magistrale che saranno attivati, per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, tramite la mutuazione degli stessi presso altri Corsi di Studio di livello equivalente nella stessa Facoltà o nello stesso Ateneo o presso altri Atenei, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici all interno dei quali sono incardinati. art. 19 Riconoscimento dei Crediti Formativi 1. Le attività formative che fanno capo ai Corsi di Studio e alle attività didattiche aggiuntive, quando queste lo prevedano esplicitamente, danno luogo all acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari, ai sensi della normativa vigente. 2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. 3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti. 4. I crediti formativi di cui al comma 1 vengono riconosciuti anche agli allievi dei Dottorati di Ricerca per i quali il collegio dei docenti abbia previsto specifiche attività formative individuali nella frequenza ad uno o più corsi singoli della Facoltà. 13/23

14 art.20 Ripartizione dell'impegno orario del Credito Formativo A ciascun credito formativo dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale corrispondono: - 9 ore di lezione frontale e 16 ore di studio individuale (crediti associati a corsi erogati dalla Facoltà); - 15 ore di pratica individuale e 10 ore di studio individuale (per crediti associati ad attività di laboratorio); - 25 ore di tirocinio per crediti associati alle attività di Tirocinio Formativo Obbligatorio, di cui almeno 20 ore presso la struttura ospitante. art. 21 Manifesto annuale degli Studi e Guida didattica 1. Il Manifesto degli Studi riporta: - i Piani di Studio ufficiali di ciascun Corso con i relativi insegnamenti; - i requisiti di ammissione previsti per ciascun Corso di Studio (ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l accesso, ai sensi dei punti 1 e 2 dell art. 22 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo); - gli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare laddove il risultato del test di ingresso (Laurea) e di verifica della adeguatezza della preparazione iniziale (Laurea Magistrale),di cui al successivo art.22, abbiano dato esito negativo; - le eventuali propedeuticità di ciascun insegnamento; - le norme relative alla iscrizione ai corsi ed alle frequenze; - il calendario delle attività; - i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di Piani di Studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile. ai fini indicati (contestualmente alla iscrizione per gli immatricolati, entro il 30 giugno per gli iscritti agli anni successivi). 2. La Guida Didattica illustra le norme e le notizie utili per lo svolgimento delle attività didattiche programmate. La Guida Didattica riporta in particolare: - il Manifesto degli Studi con le schede descrittive di tutti i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale offerti dalla Facoltà; - le schede descrittive di tutti gli insegnamenti offerti con l indicazione degli obiettivi, dei contenuti, delle eventuali propedeuticità, delle modalità di svolgimento, delle modalità di verifica delle conoscenze, dei supporti didattici; - l importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti, i termini, la documentazione richiesta nonché ogni altra indicazione utile ai fini degli adempimenti necessari all immatricolazione e all iscrizione ai corsi di studio attivati, cos come definito dai competenti organi di Ateneo. 3. La Facoltà, di norma entro il 30 giugno, pubblica sul proprio sito web il Manifesto degli studi e la Guida Didattica 14/23

15 PARTE QUARTA CARRIERA DELLO STUDENTE art 22 Conoscenze richieste per l accesso ad un corso di Laurea e di Laurea Magistrale Obblighi Formativi Aggiuntivi 1. Per l accesso ai corsi di Laurea le conoscenze richieste sono verificate dalla Facoltà mediante una test di ingresso. Gli studenti che non superano la prova possono ugualmente immatricolarsi ma ad essi la Facoltà indica specifici Obblighi Formativi Aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. 2. Il test di ingresso ha esclusivamente finalità orientative e non selettive (numero chiuso); essa consiste nel rispondere ad una serie di quesiti per aree tematiche (matematica, scienze fisiche e chimiche, logica e comprensione verbale) con livello di conoscenza riferito a quello della Scuola Media Superiore. 3. Il non superamento del test comporta l applicazione di un Obbligo Formativo caratterizzato di norma dalla frequenza obbligatoria di un corso di matematica e fisica di base con verifica finale; il corso viene erogato dalla Facoltà in aggiunta a quelli ufficiali del primo semestre di lezioni. In caso di esito negativo della verifica finale del corso di base lo studente è tenuto a superare preliminarmente e propedeuticamente a tutte le altre prove la prova di accertamento del primo modulo del corso di Analisi Matematica. Le modalità di erogazione e i contenuti del corso aggiuntivo sono definiti dalla Facoltà, anno per anno, nella presentazione del Manifesto degli Studi. 4. Per l accesso ai corsi di Laurea Magistrale viene verificato il possesso dei requisiti curriculari e l adeguatezza della preparazione personale dello studente. 5. La verifica dei requisiti curriculari viene effettuata dal CCSA cui la Laurea Magistrale afferisce. Per gli studenti che provengono da altre Università, da una classe di Laurea diversa di quelle previste dal Regolamento Didattico del corso di Laurea Magistrale o che siano in possesso di titoli di studio previsti dalle normative previgenti, il possesso dei requisiti curriculari viene valutato dal CCSA. Quest ultimo stabilirà la eventuale sussistenza di integrazioni curriculari che saranno soddisfatte secondo un percorso formativo predisposto caso per caso prima dell accesso alla Laurea Magistrale. 5. La verifica dell adeguatezza della preparazione per lo studente che sia in possesso dei requisiti curriculari viene effettuata sulla base della media dei voti riportati durante il corso di Laurea. Nel caso di media uguale o maggiore a 23/30 lo studente viene iscritto alla Laurea Magistrale senza alcun Obbligo Formativo Aggiuntivo; nel caso opposto i CCSA procederanno, caso per caso, alla individuazione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali Obblighi, finalizzati al potenziamento della preparazione dello studente, consistono di norma nel frequentare corsi per almeno 6cfu, scelti tra le materie di base e caratterizzanti della classe di Laurea di provenienza, con giudizio di idoneità finale. 15/23

16 art 23 Sospensione della carriera Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi nei i casi previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo. art 24 Piani di Studio 1. I Regolamenti Didattici dei CCSA prevedono uno o più percorsi formativi costituenti l insieme delle attività didattiche (universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie) del Corso di Studio con le eventuali precedenze che lo studente è tenuto a rispettare per poter conseguire il titolo di studio. 2. Gli studenti possono proporre ai CCSA variazioni o integrazioni ai percorsi formativi ufficiali mediante la presentazione del Piano di Studio. 3. Il Piano di Studio può essere: - Statutario, nel caso in cui non apporta alcuna variazione al percorso formativo ufficiale; di automatica approvazione da parte del competente CCSA (non richiede discussione in seno al CCSA stesso); - Individuale, nel caso in cui apporta modifiche al percorso formativo ufficiale che devono essere discusse ed, eventualmente, approvate da parte del competente Consiglio di corso di studio. 4. I Piani di Studio statutari dovranno essere presentati obbligatoriamente dagli studenti del secondo anno della Laurea triennale e da quelli del primo anno della Laurea Magistrale allo scopo di indicare il percorso formativo scelto tra quelli proposti dalla Facoltà. Tali Piani sono di automatica approvazione da parte del competente CCSA e non richiedono, quindi, una discussione in seno al CCSA stesso. 5. I Piani di Studio individuali possono essere presentati anche dagli studenti degli anni successivi a quelli prima indicati. Tali Piani devono essere discussi ed, eventualmente, approvati da parte del competente CCSA. 6. I Piani di Studio devono essere presentati, di norma, entro il 15 luglio di ciascun anno; per essi i competenti CCSA determinano l approvazione entro il 15 ottobre successivo. La presentazione può essere, per motivi eccezionali, rimandata alla data ultima inderogabile del 31 dicembre. 7. I crediti acquisiti per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Piano di Studio sono comunque registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto. art 25 Verifiche del profitto e Commissioni di esame 1. Le modalità di verifica del profitto sono dirette ad accertare l adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini delle prosecuzione della loro carriera e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative. 16/23

17 2. L accertamento di verifica del profitto deve essere individuale, avere luogo in condizioni tali da garantire l approfondimento, l obiettività e l equità del giudizio in rapporto all insegnamento o l attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. 3. I Regolamenti Didattici dei singoli CCSA indicano per ciascun corso quali sono le modalità di svolgimento della verifica di profitto precisando anche se l accertamento consta di una o più prove scritte oppure solo di una prova orale. 4. A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei CCSA, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di idoneità. 5. Gli esami si svolgono sotto la responsabilità di una Commissione esaminatrice, nominata dal Preside su proposta dei professori ufficiali della materia. Le Commissioni sono composte da 2 membri di cui uno è il docente al quale la Facoltà ha affidato il relativo insegnamento e l altro è un professore, un ricercatore universitario, un assistente o un tecnico laureato (in possesso dei requisiti di cui all art.50 del DPR 382/80) o un cultore della materia nominato dalla Facoltà, tutti appartenenti al medesimo settore scientifico disciplinare o a settore affine. Le Commissione esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia e, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dai professori indicati nel provvedimento di nomina secondo le indicazioni del CCSA. In caso di assenza o impedimento del presidente, il Preside provvede alla sostituzione con un altro professore della Facoltà. 6. I Regolamenti Didattici dei CCSA possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, che ai fini del conteggio del numero totale di esami concorrono nella misura di una prova di accertamento. art 26 Calendario degli appelli 1. Per gli studenti delle Lauree e Lauree Magistrali sono previste almeno n.7 sedute d esame di cui almeno n. 3 sedute d esame alla fine del primo semestre e almeno n. 4 sedute d esame alla fine del secondo semestre, dove si sostengono le verifiche di profitto per gli studenti in corso. Sono previste, inoltre, due finestre d esami nelle quali si sostengono le prove intercorso e le verifiche anche degli anni precedenti per gli studenti in corso. Per gli studenti fuori corso delle Lauree, Lauree Magistrali e Vecchio Ordinamento, e per quelli prossimi al conseguimento del titolo di studio (non più di due esami da sostenere per il completamento degli studi) le verifiche di profitto possono essere sostenute anche fuori da detti periodi. 2. Una volta fissata la data di inizio dell appello, questa non può assolutamente essere anticipata. In caso di comprovate e motivate esigenze, il docente, previa autorizzazione del Preside, può posticipare la data dell appello dandone la massima pubblicità agli studenti. 3. La Facoltà fissa annualmente il calendario degli appelli delle prove finali nel rispetto di quanto previsto dall art.19, comma 4, del Regolamento Didattico d Ateneo. 17/23

18 art 27 Riconoscimento Crediti Formativi 1. Il riconoscimento dei crediti nella carriera degli studenti provenienti dalla stessa Classe di Laurea o da Classi di Lauree diverse è deliberato dal CCSA, nel rispetto dell art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo, in base ai settori scientifico disciplinari e ai relativi crediti, indicati nell Ordinamento Didattico del Corso di Laurea cui lo studente chiede di afferire. In particolare, per ciascuna attività formativa di cui è richiesto il riconoscimento, si terrà conto della sua coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e dell ammontare di ore occorse per l acquisizione dei relativi crediti. 2. Non è previsto il riconoscimento di conoscenze e abilità professionali acquisite in ambiti extra-universitari, salvo quelle comprese in convenzioni stipulate con la Seconda Università degli Studi di Napoli con il parere favorevole dei CCSA. E previsto il riconoscimento del Tirocinio curricolare per il quale un mese di attività a tempo pieno è ritenuto corrispondente, di norma, a 125 ore di impegno da parte dello studente. art. 28 Esame finale per il conseguimento della Laurea e della Laurea Magistrale a. Laurea - La prova finale del corso di Laurea consiste nella redazione di un elaborato scritto, sviluppato sotto la guida di un relatore. L argomento dell elaborato può essere relativo al tirocinio svolto dall allievo, ad un attività progettuale, ad un attività di studio metodologico, bibliografico, numerico o sperimentale, ad argomenti di comune interesse con eventuali Aziende. - Nella stesura dell'elaborato finale lo studente dovrà dimostrare padronanza dell'argomento trattato e capacità di presentazione dei risultati conseguiti. - L impegno posto nella preparazione dell elaborato deve essere corrispondente al numero di crediti assegnati per tale lavoro dal Manifesto degli Studi. - I CCSA provvederanno a indicare nei relativi Regolamenti Didattici le modalità di assegnazione degli elaborati finali, garantendo che nella designazione dei relatori e correlatori si faccia il più ampio ricorso alle competenze della Facoltà e garantendo, altresì, il rispetto di una equilibrata ripartizione dei carichi didattici relativi. - Il punteggio massimo, p (espresso in centodecimi), che può essere assegnato dalla Commissione di Laurea in fase di valutazione finale, è di 9 punti; più in particolare il valore di p è dato dalla somma dei seguenti tre addendi: 1. p 1, per la misura complessiva dei risultati dell apprendimento; 2. p 2, per tenere conto del tempo impiegato per il completamento degli studi; 3. p 3, per la valutazione dell elaborato finale. Il punteggio relativo a ciascun parametro è così fissato: 1. per p 1, fino a 5 punti, da assegnare in funzione della media pesata, m (espressa in trentesimi dei voti riportati negli esami sostenuti), secondo la seguente proporzione m m >28 27< m 28 25< m <m 25 m 23 p /23

19 2. per p 2, fino a 2 punti, da assegnare in funzione del numero di anni, n, impiegati per il completamento degli studi, secondo la seguente proporzione n >5 P per il parametro p 3, fino a 2 punti, sulla base dell interesse del lavoro svolto e delle capacità di presentazione dello stesso. Per gli studenti impegnati a tempo parziale, di cui all art.33, gli anni impiegati vanno ridotti in proporzione alla frazione di impegno annuo richiesta Il voto finale, Vfin, di Laurea si calcola attraverso l espressione: V = 11m/3 + p 1 + p 2 + p 3 in cui, V, viene arrotondato all intero più prossimo (V N,5 Vfin = N+1; V<N,5 Vfin=N) La lode può essere assegnata dalla Commissione all unanimità a partire da un punteggio complessivo superiore a 112/110, oppure con punteggio complessivo pari a 110/110 e con almeno due lodi negli esami sostenuti. - La verifica dell elaborato viene effettuata da una Commissione di Laurea costituita dai relatori degli elaborati presentati e comunque da non meno di 3 docenti e ricercatori della Facoltà. Oltre ai componenti effettivi,vengono nominati anche due componenti supplenti. La Commissione è nominata dal Presidente del CCSA ed presieduta di norma dal più anziano in ruolo tra i professori della fascia più elevata. - La verifica consiste in una sintetica presentazione del lavoro svolto dall allievo ed eventuali quesiti posti dalla Commissione. - Il numero degli appelli per le sedute di Laurea è fissato in almeno 10 per ogni anno accademico. All inizio di ogni anno accademico il Preside, sentiti i Presidenti dei CCSA, provvederà a fissare il numero di sedute di Laurea ed il loro calendario. - Lo studente che intende sostenere la prova finale manifesta tale volontà presentando una domanda di ammissione all esame di Laurea. La domanda di Laurea va presentata alla Segreteria Studenti almeno 30 giorni prima della data fissata per la seduta. Entro 5 giorni dall esame di laurea, lo studente è tenuto a consegnare alla Segreteria Studenti una copia cartacea dell elaborato, appositamente firmata dallo studente e dal docente Relatore; - La cerimonia di proclamazione dei neo-laureati ha luogo in forma solenne mediante lettura da parte del Preside o suo delegato della formula di rito. b. Laurea Magistrale - La prova finale del corso di Laurea Magistrale consiste nello svolgimento di una tesi sviluppata sotto la guida di un relatore (art.11 D.M. 270 /2004) che può valutare essere coadiuvato da un o più correlatori. La tesi consiste in un lavoro teorico, sperimentale, numerico o progettuale, in cui, accanto ad una corretta applicazione di tecniche note, sono presenti contributi di originalità.. 19/23

20 - Nella preparazione della tesi e nella stesura dell'elaborato finale lo studente dovrà dimostrare padronanza dell'argomento trattato e capacità di presentazione dei risultati conseguiti rispetto alle conoscenze pregresse sull'argomento. - L impegno posto nella preparazione della tesi deve essere congruo al numero di crediti assegnati per tale lavoro dal Manifesto degli Studi. - I CCSA provvederanno a indicare nei relativi Regolamenti Didattici le modalità di assegnazione delle tesi, garantendo che nella designazione dei relatori e correlatori si faccia il più ampio ricorso alle competenze della Facoltà e garantendo, altresì, il rispetto di una equilibrata ripartizione dei carichi didattici relativi. - Il punteggio massimo, p (espresso in centodecimi), che può essere assegnato dalla Commissione di Laurea in fase di valutazione finale, è di 10 punti; più in particolare il valore di p è dato dalla somma dei seguenti tre parametri: 1. p 1, per la misura complessiva dei risultati dell apprendimento; 2. p 2, per tenere conto del tempo impiegato per il completamento degli studi; 3. p 3, per la valutazione dell elaborato finale. Il punteggio relativo a ciascun parametro è così fissato: 1. p 1 = 1 per m 28 e p 1 = 0 per m < 28, essendo m la media pesata espressa in trentesimi dei voti riportati negli esami sostenuti 2. p 2 = 1 per n 3 e p 2 = 0, essendo n il numero di anni impiegati per il completamento degli studi 3. per il parametro p 3, fino a 8 punti, di cui fino a 4 per la qualità del lavoro svolto e e fino a 4 per la capacità di presentazione dello stesso. Per gli studenti impegnati a tempo parziale, di cui all art.33, gli anni impiegati vanno ridotti in proporzione alla frazione di impegno annuo richiesta Il voto finale, Vfin, di Laurea Magistrale si calcola attraverso l espressione: V = 11m/3 + p 1 + p 2 + p 3 in cui, V, viene arrotondato all intero più prossimo (V N,5 Vfin = N+1; V<N,5 Vfin=N) La lode può essere assegnata dalla Commissione all unanimità a partire da un punteggio complessivo pari almeno a 110/ La tesi viene discussa di fronte ad una Commissione di Laurea Magistrale, composta da docenti e ricercatori della Facoltà di diversa formazione culturale, secondo il dettato dell art. 34 del Regolamento Didattico di Ateneo. Nell'esporre il lavoro di tesi, lo studente dovrà dimostrare una buona conoscenza dell'argomento, una buona capacità di esposizione ed un buon livello di comunicazione. - La Commissione di Laurea Magistrale è costituita dai relatori delle tesi presentate e comunque da non meno di 7 docenti e ricercatori della Facoltà. Oltre ai componenti 20/23

21 effettivi,vengono nominati anche due componenti supplenti. La Commissione è nominata dal Preside ed presieduta di norma dal più anziano in ruolo tra i professori della fascia più elevata. - All inizio di ogni anno accademico il Preside, sentiti i Presidenti dei CCSA, provvederà a fissare il numero di sedute di Laurea ed il loro calendario Il numero degli appelli per le sedute di Laurea è fissato in almeno 10 per ogni anno accademico. All inizio di ogni anno accademico il Preside, di comune accordo con i Presidenti dei CCSA, provvederà a fissare il calendario delle sedute. - Lo studente che intende sostenere la prova finale manifesta tale volontà presentando una domanda di ammissione all esame di Laurea Magistrale. La domanda va presentata alla Segreteria Studenti almeno 30 giorni prima della data fissata per la seduta. Entro 5 giorni dall esame di laurea, lo studente è tenuto a consegnare alla Segreteria Studenti una copia cartacea dell elaborato, appositamente firmata dallo studente e dal docente Relatore; - La cerimonia di proclamazione dei neo-dottori ha luogo in forma solenne al termine di ciascuna seduta di Laurea Magistrale mediante lettura da parte del Preside o suo delegato Presidente della formula di rito. art. 29 Trasferimento da altri Atenei e passaggio da altri Corsi di Studio Le domande di trasferimento presso la S.U.N. di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di Corso di Studio sono approvate dal CCSA interessato che valuta l eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l eventuale debito formativo da assolvere. Il trasferimento o il passaggio che non comporti il riconoscimento di crediti viene effettuato in via amministrativa. art. 30 Supplemento al Diploma 1. Al termine del Corso di Studi l Ateneo rilascia il Supplemento al Diploma di Laurea o Laurea Magistrale (Diploma Supplement) previsto dalle Linee Guida allegate al DM 270/ Il documento, redatto in lingua italiana o altra lingua europea, fornisce la descrizione, secondo un modello condiviso, della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati da ciascuno studente. art. 31 Decadenza dallo status di studente Come previsto all art.27 del Regolamento Didattico di Ateneo, decade dallo status di studente universitario della S.U.N. lo studente che non abbia superato alcun esame di profitto per 8 anni accademici consecutivi. 21/23

22 art. 32 Attività di orientamento e tutorato 1. Per rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle Scuole Secondarie, la Facoltà organizza attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa. Tali attività, da effettuare d intesa con le Scuole, consistono in incontri periodici tra docenti dell Università e della Scuola e tra docenti ed allievi, possibilmente a partire dal penultimo anno del Corso di Studi secondario. Gli incontri per l orientamento possono prevedere anche visite alle strutture della Facoltà ed ai suoi Laboratori e scambio di materiale informativo. 1. L attività di tutorato è finalizzata ad assistere gli studenti durante il corso di studi (dall ingresso nella Facoltà fino alla Laurea ed all inserimento nel mercato del lavoro), a renderli attivamente partecipi al processo formativo, a rimuovere gli ostacoli anche attraverso iniziative rapportate alla necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli. 2. Ai sensi del disposto normativo dell Allegato D al DM 544/2007, la Facoltà ha previsto 1 tutor per ogni 30 immatricolati. I CCSA, in ciascun anno accademico, indicano, per i corsi di Laurea e di laurea Magistrale di loro competenza, i nominativi dei docenti delegati alle attività tutoriali; questi ultimi affiancheranno gli studenti nella programmazione del piano di lavoro personale e nella individuazione di un metodo idoneo per affrontare gli studi, gli esami e la scelta dell area disciplinare in cui preparare la prova finale o la tesi. art. 33 Studenti impegnati a tempo parziale 1. Lo studente a tempo parziale può chiedere nella domanda di iscrizione di svolgere un lavoro di apprendimento annuo pari alla metà o ai due terzi di quello di uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari. Se la sua iscrizione è accettata, paga all Ateneo tasse e contributi nella misura fissata dall Ateneo per tale figura di studente. 2. I CCSA determinano annualmente l anno di corso al quale gli studenti a tempo parziale debbono essere iscritti; gli stessi CCSA effettuano annualmente la ricognizione delle esigenze rappresentate dagli studenti a tempo parziale e possono organizzare apposite attività formative ad essi rivolte. 3. Gli studenti a tempo parziale sono tenuti a rispettare le propedeuticità previste dal Manifesto degli Studi. 4. Per gli studenti impegnati a tempo parziale, gli anni impiegati ai fini del calcolo del voto di Laurea e di Laurea Magistrale di cui all art.28 vengono ridotti in proporzione alla frazione di impegno annuo richiesta. art. 34 Norme transitorie e finali 1. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale. 2. La Facoltà assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti Didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata 22/23

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