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1 Dott. Enrico Guarducci Dott. Domenico Ciafardoni Dott. Salvatore Marchese Dott. Gianluca Bogini Dott. Giulio Nicolò Campagni Ai Preg.mi Signori Clienti Loro Sedi Circolare n Perugia, 18 gennaio 2012 Oggetto: Manovra Monti Legge n. 214/2011 principali aspetti Il recente D.L. 201/11 (c.d. Decreto Monti ) ha introdotto numerose modifiche con rilevanza a carattere fiscale; di seguito riportiamo quelle a maggior rilevanza. IMU - nuovo concetto di abitazione principale E stata introdotta una nuova tassazione sui fabbricati, l IMU (imposta municipale), che colpisce tutti gli immobili, e che prevede la reintroduzione della tassazione sull abitazione principale, che dal 2008 era stata esclusa dall applicazione dell ICI. Ai fini dell applicazione dell IMU, rispetto alla normativa Ici, vi è una diversa concezione di abitazione principale, che ora deve intendersi quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. La norma parla di immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità, di conseguenza l IMU è dovuta a prescindere dall accatastamento; la condizione di assoggettamento è che l unità immobiliare sia accatastabile, quindi, in sostanza, che sia ultimata e abitabile. Inoltre ora è necessario che il contribuente dimori nella casa. Abitazione principale e prima casa - Il concetto di abitazione principale ai fini IMU è differente rispetto a quello usualmente conosciuto di acquisti di unità immobiliari prima casa (che si individua con l applicazione dell Iva agevolata nella misura del 4%, o con imposta di registro al 3%). 1

2 Ai fini Imu, un acquisto per una abitazione con le agevolazioni della prima casa, non è detto che, poi, diventi l abitazione principale del contribuente, qualora, ad esempio, lo stesso non vi abiti, non beneficiando, quindi delle aliquote ridotte; al contrario un abitazione acquistata con la tassazione ordinaria, potrebbe benissimo essere considerata ai fini Imu abitazione principale, con applicazione della aliquota agevolata dell IMU. Le agevolazioni previste ai fini Imu in riferimento alla abitazione principale si estendono anche alle pertinenze, con la puntualizzazione che considerano tali solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7, nella misura massima di una 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastale indicata. In definitiva, con l IMU, le pertinenze ammesse ai fini dell aliquota agevolata non sono più in numero illimitato, ma sono al massimo tre, una cantina C/2, una autorimessa C/6 e un posto auto C/7. È considerata, ai predetti fini, sia la pertinenza che risulti autonomamente accatastata, sia quella che non abbia un autonomo classamento catastale, in quanto compresa nell unità immobiliare a cui è posta al servizio. L aliquota base dell IMU ordinaria è dello 0,76%, mentre l aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali e relative pertinenze e per i fabbricati rurali. I Comuni hanno la possibilità di alzare o abbassare l aliquota per le seconde case sino a 0,3 punti percentuali e quella per le prime case sino a 0,2 punti percentuali. La base imponibile si calcola prendendo la rendita dell immobile, rivalutata del 5%, e moltiplicandola per un coefficiente fisso, a seconda del tipo di immobile, con moltiplicatori variati rispetto alle modalità ici. Nella tabella che seguono vengono riportate per le varie categoria catastali il moltiplicatore utilizzato fino all anno 2011 (ici) e quelli da utilizzare ai fini Imu: CATEGORIA CATASTALE VECCHIO NUOVO MOLTIPLICATORE MOLTIPLICATORE A (diverso da A10), C2, C6, C B C3, C4, C A10 e D D (ESCLUSO D5) C

3 Per l abitazione principale è prevista una detrazione di 200, più (per gli anni 2012 e 2013) un ulteriore detrazione di 50 Euro per ogni figlio fino ai 26 anni d età che abbia residenza e dimora nell abitazione principale fino ad un massimo di 400. Terreni agricoli per tale tipologia il valore si ottiene rivalutando del 25% il reddito dominicale e moltiplicandolo per 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali il moltiplicatore è pari a 110. Aree fabbricabili per tale tipologia continua ad essere utilizzato il valore venale in comune commercio, già utilizzato ai fini ici. Modalità di versamento: il primo versamento dovrà avvenire entro il 18 giugno 2012 (poiché il 16 cade di sabato). Detrazione 36% su interventi di ristrutturazione e 55% su risparmio energetico A decorrere dall va a regime, diventando definitiva, la detrazione del 36% sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, con immutate condizioni per la fruizione dell agevolazione. E stata abolita la possibilità di rateazione abbreviata per i contribuenti oltre i 75 anni d età. In caso di trasferimento dell immobile su cui sono stati eseguiti i lavori agevolabili, la detrazione passa automaticamente all acquirente, salvo la possibilità di pattuizione diversa tra le parti. Nel caso di decesso del beneficiario, il bonus passa agli eredi, ma solo a coloro che mantengono la detenzione immediata e diretta del bene. In particolare, i lavori che possono usufruire dell agevolazione sono i seguenti: interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro o di risanamento, nonché di ristrutturazione edilizia, effettuati su parti comuni di un edificio residenziale o su singole unità immobiliari residenziali; realizzazione di autorimesse o posti auto; interventi finalizzati all eliminazione di barriere architettoniche e che favoriscano la mobilità interna ed esterna alla abitazione; misure antisismiche; opere volte ad evitare gli infortuni domestici; bonifica da amianto. 3

4 L agevolazione è estesa anche alle spese sostenute per la progettazione e per le prestazioni professionali legate ai lavori indicati. Per il 2012 è stata prorogata anche la detrazione del 55% sulle spese di riqualificazione energetica degli immobili, che, però, dal 2013 verrà assorbita da quella del 36%. Si evidenzia che tra le spese previste per l anno 2012 in riferimento alla detrazione del 55%, rientrano anche quelle relative alla sostituzione degli scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Aumento contributivo per artigiani e commercianti A decorrere dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di artigiani e commercianti, iscritti alle gestioni autonome INPS, sono incrementate di 1,3 punti percentuali. Successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%. Inoltre, a partire del periodo di imposta 2012 i contributi previdenziali degli iscritti alla gestione separata INPS aumentano dell 1%. Le nuove aliquote risultano: - 27,72% (al posto del vecchio 26,72%) per i soggetti iscritti solo alla Gestione separata; - 18,00% (al posto del vecchio 17%) per coloro che sono iscritti anche a un altra Gestione previdenziale. Super bollo e tassa stazionamento unità da diporto L addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. super bollo ) è stata introdotta dall art. 23, comma 21, del D.l. 98/2011, per autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone con potenza superiore ai 225 kw. L ammontare del super bollo, pari ad 10 Euro per ogni kw eccedente i 225, è già stato pagato, tramite mod. F24, entro il 30/11/2011. La manovra Monti ha inasprito il super bollo, portandolo da 10 Euro a 20 Euro ed il tributo deve essere applicato su tutte le autovetture e gli autoveicoli a uso promiscuo con potenza effettiva del motore superiore a 185 kw. L imposta si riduce in base all anzianità dell autovettura: oltre i 5 anni la tassa si riduce al 60% (12 a kw); oltre i 10 anni la tassa si riduce al 30% (6 al kw); oltre i 15 anni la tassa si riduce al 15% (3 al kw); decorsi 20 anni la tassa non è più dovuta. 4

5 Il decorso di questi termini si calcola per anno solare, iniziando dal 1^ gennaio successivo a quello di costruzione (che salvo prova contraria coincide con quello di prima immatricolazione). Il pagamento, da effettuarsi tramite mod. F24, deve avvenire alle stesse scadenze previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria, utilizzando gli appositi codici tributi (in attesa di apposito regolamento deve essere utilizzato il mod. F24 elementi indentificativi ). Per quanto attiene la tassa di stazionamento, i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori tramite leasing finanziario di unità da diporto che si trovino nei porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche devono versare una tassa annuale di stazionamento su base giornaliera e determinata in funzione della lunghezza delle unità da diporto. La tassa non è dovuta per le unità nuove con targa prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell atto. La tassa si riduce in base all anzianità del natante, come segue: del 15% decorsi 5 anni; del 30% decorsi 10 anni; del 45% decorsi 15 anni. Le modalità di pagamento saranno stabilite con un apposito provvedimento. Sanzioni penali per false comunicazioni Viene introdotta una sanzione penale per chi durante un attività di accertamento, ex artt. 32 e 33 del DPR n.600/73 (redditi), o artt. 51 e 52 del DPR n.633/72 (iva), a seguito delle richieste effettuate dagli accertatori, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte, oppure fornisce dati o notizie non rispondenti al vero. La disposizione relativa ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se si configurano le fattispecie di cui al D.Lgs. n.74/00 (e cioè false autocertificazioni) Indagini finanziarie Dal 1 gennaio 2012 gli operatori finanziari (Banche, intermediari, ecc.) devono comunicare periodicamente all anagrafe le movimentazioni relative ai rapporti finanziari che hanno interessato i rapporti, e ogni informazione relativa ai predetti rapporti, necessaria ai controlli fiscali, nonché l importo delle operazioni medesime. 5

6 Questi dati, archiviati nell anagrafe dei conti, potranno essere usati, oltre che per i controlli, anche per elaborare specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo. Canone Rai Nelle dichiarazioni dei redditi delle imprese e delle società dovrà essere indicato il numero di abbonamento speciale alla radio o televisione e ogni altro elemento eventualmente indicato con il provvedimento di approvazione del modello dichiarativo. Studi di settore nuove coperture per soggetti congrui I contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultati dall applicazione degli studi stessi e che: abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; per effetto del corretto adempimento di cui al punto precedente risultino congrui, anche a seguito di adeguamento, e coerenti, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2011 potranno beneficiare dei seguenti vantaggi: 1. la preclusione all accertamento induttivo; 2. la riduzione a tre anni dei termini per l accertamento ai fini delle imposte dirette e dell Iva salvo che le violazioni comportino l obbligo di denuncia d ufficio per i reati di natura penale previsti dal D.Lgs. n.74/00; 3. l assoggettamento ad accertamento sintetico solo se il reddito accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato ACE E stata introdotta un agevolazione per le imprese consistente nella deduzione dal reddito imponibile del rendimento nozionale di eventuali incrementi del Patrimonio netto. L agevolazione si rende applicabile ai soggetti Ires, alle società di persone e alle persone fisiche in contabilità ordinaria. 6

7 Per i soggetti Ires, ai fini della determinazione della rendita nozionale del capitale proprio, che rappresenta la quota del reddito di impresa detassata, va considerato l incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre Per i primi 3 anni l aliquota da applicare è pari al 3%, mentre, a decorrere dal quarto periodo di imposta verrà determinata con un D.M. da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno Imposta sugli immobili situati all estero A decorrere dal 2011 è istituita un imposta sul valore degli immobili ubicati all estero e a qualsiasi uso destinati, detenuti da persone fisiche residenti nello Stato Italiano. Soggetto passivo è il proprietario dell immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili costituito dal costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile. Dall imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d imposta pari all ammontare dell eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l immobile. Devono essere emanati alcuni provvedimenti attuativi, ma rimane fermo il fatto che l imposta dovrà essere versata entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all anno di riferimento. Imposta sulle attività detenute all estero A decorrere dal 2011 è istituita un imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L imposta è stabilita nella misura dell 1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell 1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie. Dall imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d imposta pari all ammontare dell eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Devono essere emanati alcuni provvedimenti attuativi, ma rimane fermo il fatto che l imposta dovrà essere versata entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all anno di riferimento. 7

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