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2 SCHEDA 1 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - DECRETO LGS N 368/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI... 4 SCHEDA 2 - LAVORO ACCESSORIO... 9 SCHEDA 3 - LAVORO A CHIAMATA O INTERMITTENTE LE ASSUNZIONI AGEVOLATE I PRINCIPI GENERALI INERENTI ALLE AGEVOLAZIONI PER L ASSUNZIONE SCHEDA 4 - ASSUNZIONI IN SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA /PATERNITA SCHEDA 5 - ASSUNZIONI LAVORATORI IN MOBILITA L. N 223/91 L. N 92/ SCHEDA 6 - ASSUNZIONI LAVORATORI LICENZIATI (PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO CONNESSO A RIDUZIONE, TRASFORMAZIONE O CESSAZIONE DELL ATTIVITÀ) NEI 12 MESI PRECEDENTI DA IMPRESE SOTTO I 15 DIPENDENTI SCHEDA 7 - ASSUNZIONI DISOCCUPATI DA + 24 MESI (ART. 8 COMMA 9 L. N 407/90) L. N 92/ SCHEDA 8 - ASSUNZIONI LAVORATORI IN CIGS DA + 24 MESI (ART. 8 COMMA 9 L. N 407/90) L. N 92/ SCHEDA 9 - ASSUNZIONI LAVORATORI IN CIGS (ART. 4 COMMA 3 L. N 236/93) SCHEDA 10 - ASSUNZIONI LAVORATORI DETENUTI INTEGRAZIONI ALLA SCHEDA N SCHEDA 11 - ASSUNZIONI ISCRITTI CATEGORIE PROTETTE INTEGRAZIONI ALLA SCHEDA N AFOL MONZA BRIANZA Pag. 2

3 SCHEDA 12 - ASSUNZIONI LAVORATORI SVANTAGGIATI NELLE COOPERATIVE SOCIALI (L. N 381/1991) SCHEDA 13 - REIMPIEGO DEI DIRIGENTI NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ART. 20 LEGGE N 266/97) SCHEDA 14 - ASSUNZIONI DI LAVORATORI OVER 50 E DONNE INTEGRAZIONI SCHEDA 14 - DECRETI IDENTIFICATIVI SETTORI E PROFESSIONI CON TASSO DI DISPARITA SCHEDA 15 - ASSUNZIONI DI PERCETTORI DELL ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO (ASpI) SCHEDA 16 - APPRENDISTATO - DECRETO LEGISLATIVO N. 167/2011 (T.U. APPRENDISTATO) NORME DI CARATTERE GENERALE INTEGRAZIONE SCHEDA 16 - APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (ART. 3 T.U.) INTEGRAZIONE SCHEDA 16 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE (art. 4 T.U.) INTEGRAZIONE SCHEDA 16 - APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA (ART. 5 T.U.) INTEGRAZIONE SCHEDA 16 - APPRENDISTATO PER LAVORATORI IN MOBILITA (ART. 7 T.U.) SCHEDA 17 - INCENTIVI PER L ASSUNZIONE DI GIOVANI DI ETA INFERIORE A 35 ANNI SCHEDA 18 - INCENTIVI PER L ASSUNZIONE DI GIOVANI DI ETA COMPRESI TRA I 18 E I 30 ANNI NON COMPIUTI SCHEDA 19 - AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DI DONNE E GIOVANI UNDER 35 - DEDUZIONE IRAP SCHEDA 20 - DEDUZIONI IRAP PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO- (ART. 1 C.132 L. 147 DEL c.d. LEGGE DI STABILITA 2014 ). 48 AFOL MONZA BRIANZA Pag. 3

4 o SCHEDA 1 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO - DECRETO LGS N 368/01- ART. 1 L. 92/2012- ART. 46 BIS L. 134/2012- DURATA DEL CONTRATTO PROROGA DURATA CONTRATTO MOTIVAZIONE CONTRATTO ART. 7 C. 1 D.L. 76/13 CONVERTITO IN L. 99/13 ART. 1 D.L. 34/14 CONVERTITO IN L.78/14 Durata massima 36 mesi comprese le eventuali proroghe per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Nei 36 mesi rientrano anche i contratti di somministrazione intercorsi tra il lavoratore e l utilizzatore/datore di lavoro Per i dirigenti: 5 anni comprese proroghe e rinnovi Ai sensi dell art. 5 c. 4 bis del D. Lgs 368/2001 può essere stipulato per una sola volta un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Territoriale del Lavoro e con l assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Il comma 5 bis dell art. 10 del D. Lgs 368/2001 prevede la possibilità di derogare al limite dei 36 mesi, con riferimento ai contratti a termine avviati tra istituti pubblici di ricerca o enti privati di ricerca e lavoratori assunti per svolgere attività di ricerca scientifica o tecnologica, fino alla fine del progetto di ricerca. E ammessa per un massimo di 5 volte per la stessa mansione e con lo stesso datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 36 mesi. In sede di conversione del Decreto è stato previsto un periodo transitorio che stabilisce che i contratti stipulati fra il 21 marzo (entrata in vigore del decreto) e il 20 maggio (entrata in vigore della legge di conversione) possono essere rinnovati fino a 8 volte nell arco dei 36 mesi, mentre per quelli stipulati dal resta il numero di 5. Ai contratti instaurati prima del 21 marzo si applicano le regole pre-riforma (una proroga). Dal con il D.L. 34/2014, sono state abolite le ragioni giustificatrici di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo del contratto. Conseguentemente qualsiasi contratto a tempo determinato sarà acausale, ossia privo di giustificazione. E previsto un limite percentuale al numero di contratti a termine che l impresa può stipulare che è pari al 20% calcolato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell anno di assunzione (nel computo dei contratti a tempo indeterminato si calcolano anche apprendisti e lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, mentre sono da escludere lavoratori accessori, contratti di collaborazione anche a progetto, e lavori intermittenti senza indennità di disponibilità). Il limite del 20% vale per tutte le imprese che occupano 6 o più dipendenti, mentre alle imprese che occupano fino a 5 dipendenti è garantita la possibilità di avviare almeno un contratto a termine. Il limite massimo deve essere verificato di volta in volta al momento della decorrenza giuridica di ciascun contratto di lavoro. La violazione del limite legale del 20% fa scattare una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro pari al 20% della retribuzione se si tratta di un solo lavoratore, al 50% se si tratta di più lavoratori. LIMITI QUANTITATIVI Con riferimento all art. 10 c. 7 del D.Lgs 368/01, sono fatti salvi gli eventuali limiti posti dai C.C.N.L. stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi che possono infatti modificare i limiti quantitativi sull utilizzo del contratto a termine. L intervento della contrattazione collettiva nazionale (non aziendale) può interessare oltre alla percentuale applicabile anche la base di computo. AFOL MONZA BRIANZA Pag. 4

5 FORMA DEL CONTRATTO Inoltre rimangono esenti da limiti quantitativi i contratti a tempo determinato stipulati: - nella fase di avvio di nuove attività per i periodi definiti dai C.C.N.L. anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici (art. 10, c. 7, lett. a) D. Lgs. n. 368/2001); - dalle imprese start-up innovative (art. 28, co. 3, L. 221/12, di conversione del D.L. 179/12, c.d. Decreto Sviluppo-bis); - per sostituire lavoratori assenti ovvero per attività a carattere stagionale, ivi comprese quelle già previste nell elenco allegato al D.P.R. 1525/63, e successive modificazioni (art. 10, co. 7, lett. b), D. Lgs. n. 368/2001); - per specifici spettacoli, ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi (art. 10, co. 7, lett. c), D. Lgs. n. 368/2001, come sostituito dall art. 1, co. 41, L. 247/07); - con lavoratori di età superiore a 55 anni (art. 10, co. 7, lett. d), D. Lgs. n. 368/01, come sostituito dall art. 1, co. 41, L. n. 247/07). L apposizione del termine deve risultare da atto scritto. In caso di inottemperanza il contratto viene considerato a tempo indeterminato. AZIENDE BENEFICIARIE Tutte LAVORATORI Tutti BENEFICIARI Si possono stipulare più contratti (nel limite massimo di 36 mesi escluse le interruzioni tra un contratto e l altro) per mansioni equivalenti e RINNOVI con lo stesso datore di lavoro a patto che siano passati almeno 10 giorni in caso di precedente contratto di durata inferiore ai 6 mesi o 20 giorni in caso di precedente contratto superiore ai 6 mesi. PROLUNGAMENTO DEL RAPPORTO OLTRE IL TERMINE INIZIALMENTE FISSATO c.d. prosecuzione di fatto Le disposizioni che richiedono il rispetto degli intervalli tra due contratti a termine, nonché quelle sul divieto di effettuare due assunzioni successive senza soluzioni di continuità, non trovano applicazione: - nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963; - in relazione alle ipotesi, legate anche ad attività non stagionali, individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il Decreto Lavoro n 76/2013 stabilisce che, in relazione alle assunzioni a termine di lavoratori in mobilità ai sensi dell art. 8, comma 2, della L. n. 223/1991, non trovano applicazione le disposizioni di cui allo stesso D.Lgs. n. 368/01. Ciò sta a significare che, in relazione alle assunzioni di tale categoria di lavoratori, non è necessario il rispetto della disciplina concernente gli intervalli. In caso di necessità produttive è possibile prolungare il rapporto di lavoro per: un massimo di 30 giorni in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi un massimo di 50 giorni in caso di contratto di durata superiore a 6 mesi In merito alle prosecuzioni di fatto, il Decreto Lavoro n 76/2013 ha abrogato l obbligo della comunicazione al Centro per l Impiego. Resta evidentemente salvo il diverso obbligo di cui all art. 4 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 181/2000 relativo alla comunicazione, entro 5 giorni, della proroga del termine inizialmente fissato o della trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. La continuazione dell'attività lavorativa dopo la scadenza del contratto comporta automaticamente il diritto del lavoratore a una AFOL MONZA BRIANZA Pag. 5

6 DIRITTO DI PRECEDENZA ALIQUOTA AGGIUNTIVA PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (ART. 2 COMMA 28 L. 92/2012) maggiorazione della retribuzione pari, per ogni giorno di ulteriore prestazione, al 20% fino al 10 giorno successivo e al 40% per ogni giorno ulteriore. La maggiorazione ha carattere retributivo e, quindi, rientra nella base imponibile ai fini fiscali e contributivi. Se il rapporto continua oltre il 30 giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi nonché decorso il periodo complessivo di 36 mesi (mansioni equivalenti, in assenza di diversa previsione del CCNL o di contratto in deroga assistito presso la DTL), ovvero oltre il 50 giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini (art. 5 c. 2, D.Lgs. n. 368/2001) Il lavoratore che ha prestato la propria attività lavorativa con contratti a tempo determinato non stagionali presso la stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi con riferimento alle stesse mansioni. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha, invece, diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Il lavoratore deve comunicare la propria decisione di avvalersi del diritto di precedenza entro i seguenti termini: - contratti a termine non stagionali: 6 mesi dalla cessazione del contratto a termine - contratti a termine stagionali: 3 mesi dalla cessazione del contratto stagionale La legge di conversione ha stabilito, per le lavoratrici in congedo di maternità, il riconoscimento del diritto di precedenza anche per le assunzioni a tempo determinato. Inoltre il congedo di maternità concorre al computo dei 6 mesi utili a conseguire il diritto di precedenza stesso. Dal 1 gennaio 2013 è stata prevista un aliquota aggiuntiva (pari al 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per i contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. Il Ministero del Lavoro con l interpello n 15 del , ha chiarito che il contributo addizionale prima citato è dovuto anche per: i contratti intermittenti a tempo determinato i contratti di somministrazione a tempo determinato in caso di assunzione di lavoratori in mobilità somministrati a tempo determinato Questo contributo aggiuntivo non si applica: ai contratti a tempo determinato per motivi sostitutivi in caso di lavoro stagionale agli apprendisti ai contratti nella pubblica amministrazione Tale maggiorazione può essere recuperata dal datore di lavoro nel seguente modo : 1. totalmente (cioè recuperando tutta la contribuzione aggiuntiva versata per tutta la durata del contratto)se alla scadenza il contratto viene trasformato a tempo indeterminato (art. 1 comma 135 L. 147/2013- Legge di Stabilità)- in vigore dal e Circ. INPS n 15 del nella misura di 6 mensilità se entro 6 mesi dalla scadenza del contratto il lavoratore viene riassunto a tempo indeterminato Secondo la precisazione contenuta nel messaggio INPS n 4152 del ,la restituzione del contributo addizionale è applicabile anche AFOL MONZA BRIANZA Pag. 6

7 nell ipotesi in cui l assunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato. L art. 1 comma 136 della Legge di Stabilità ha abrogato l art. 2, comma 39, della L. n. 92/2012 che avrebbe consentito, a partire dal 2014, alle agenzie autorizzate allo svolgimento dell attività di somministrazione di lavoro, di ridurre dal 4% al 2,6% l aliquota contributiva prevista dall art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003. La previsione di tale riduzione avrebbe consentito una compensazione del nuovo onere previsto dall art. 2, comma 28, della L. n. 92/2012. Alcuni chiarimenti ministeriali: PRECISAZIONI 1. Ricorso alla somministrazione dopo il periodo massimo di 36 mesi. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che una volta esaurito il periodo massimo di 36 mesi (comprensivo anche della somministrazione), il datore di lavoro può impiegare il medesimo lavoratore ricorrendo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato (Circ. Ministero del Lavoro n 18/2012 e interpello n 32/2012). 2. Applicazione dello stop & go nell ipotesi di assunzioni per ragioni sostitutive (sostituzione maternità) Contrariamente a quanto aveva stabilito con la risposta ad un quesito del , il Ministero del Lavoro ha chiarito che, in caso di assunzione di una lavoratrice, in sostituzione di una dipendente in maternità, già assunta, in precedenza, con contratto a termine per sostituire un altra dipendente, anch essa in maternità, il datore di lavoro è tenuto a rispettare i termini prescritti dal D. Lgs 368/2001 per il contratto a tempo determinato (Vademecum del Ministero del Lavoro 23 aprile 2013 prot. N 7258/2013) 3. Vacanza tra 2 contratti a tempo determinato lo stop and go non si applica nei seguenti casi: a) Se uno dei due contratti a tempo determinato è un contratto intermittente l esclusione è stata prevista dall interpello n 72 del del Ministero del Lavoro, il quale ha precisato che, indipendentemente dalla successione di un contratto intermittente con uno ordinario, sempre a tempo determinato, non sarà necessario il rispetto del periodo minimo previsto dall art. 5 comma 3 del Decreto Lgs 368/01 b) nell ipotesi di contratti con causale mobilità e successivo contratto con causale D. Lgs 368/01, in quanto contratti disciplinati da normative diverse (risposta al quesito del 05 ottobre 2012) c) in caso di contratto di somministrazione e contratto a termine diretto. Il Ministero del Lavoro, il 17 ottobre 2012, rispondendo ad un quesito ha precisato che un impresa utilizzatrice può occupare con contratto di somministrazione lo stesso lavoratore, in precedenza assunto con contratto a termine, senza dover osservare il periodo di vacanza tra un contratto a tempo determinato e l altro. Il Ministero giunge a questa conclusione richiamando l art. 22, c.2 del D. Lgs 276/2003, secondo cui in caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs 368/2001, per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni contenute nell art.5, c.3 (proprio l articolo relativo all obbligo dello stop and go tra contratti a tempo determinato). AFOL MONZA BRIANZA Pag. 7

8 SCHEDA 2 - LAVORO ACCESSORIO ART. 70 C. 1 D. LGS N 276/03 COME MODIFICATO DALLA L. N 33/09 - ART. 6 C. 2 D.L. N 216/2012 ART. 1 C. 32 E 33 L. 92/2012 ART. 46-bis L. 134/2012 ART. 7 C. 2 D.L. 76/2013 TIPOLOGIA DI PRESTATORI Qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato (full-time o part-time), pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito TIPOLOGIA DI ATTIVITA Qualsiasi tipo di attività. E previsto l utilizzo anche da parte di committenti pubblici nel rispetto del patto di stabilità. In agricoltura il ricorso al lavoro accessorio è ammesso soltanto: Alle aziende con volume d affari superiore a 7.000, esclusivamente tramite l utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e da giovani under 25 se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli obblighi scolastici, ovvero in qualunque periodo dell anno, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi universitari) ma solo per le attività di carattere stagionale; Alle imprese agricole aventi un volume d affari inferiore a nell anno solare che possono utilizzare in qualunque tipologia di lavoro agricolo qualsiasi soggetto purché non iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. VANTAGGI PER IL COMMITTENTE Per il datore di lavoro/committente non sussiste l obbligo della comunicazione obbligatoria, della registrazione sul libro unico del lavoro e della sottoscrizione di un contratto di lavoro. Tuttavia vige l obbligatorietà della comunicazione preventiva all INPS. VANTAGGI PER IL PRESTATORE Le prestazioni di lavoro accessorio non devono dare luogo a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori a netti (6.740 lordi) nell anno solare con riferimento alla totalità dei committenti e a netti (2.690 lordi) con riferimento a ciascun committente commerciale o professionista (Circ. Inps n 28 del ). Per l anno 2014, nel caso di soggetti percettori di misure di sostegno al reddito (cassa integrazione, mobilità,ecc.) il limite economico è di netti (4.000 lordi) per anno solare (art. 8 L. n 15 del di conversione del D.L. 150/2013 c.d. mille proroghe ). Tali compensi sono esenti da ogni imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato e sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e con eventuali contratti a tempo pieno (eccetto il caso in cui il prestatore di lavoro accessorio sia già titolare di un contratto di lavoro dipendente a tempo pieno o part-time con lo stesso datore di lavoro). PARTICOLARITA Le prestazioni di lavoro accessorio non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari. AFOL MONZA BRIANZA Pag. 8

9 VALORE VOUCHER E MODALITA D ACQUISTO MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DI INIZIO ATTIVITÀ LAVORATORI EXTRACEE NUOVE IPOTESI DI LAVORO ACCESSORIO Il valore nominale minimo di un voucher è fissato in 10, comprensivo della contribuzione, con la seguente ripartizione: il 13% alla gestione separata INPS - il 7% all INAIL - 5% alla gestione del servizio. Il corrispettivo netto della prestazione in favore del lavoratore è pari a 7,50 e corrisponde al compenso minimo di un ora di prestazione. Il voucher può essere utilizzato anche per pagare, l intera giornata di lavoro al prestatore. In questo caso il committente può acquistare buoni lavoro multipli per esempio da 50 lordi, il cui netto è di 37,50, oppure, voucher da 20 lordi e al netto 15. I buoni (voucher) sono orari, numerati progressivamente e datati, sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le sedi Inps, presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati, presso gli uffici postali e gli sportelli delle banche popolari, tramite il servizio di Internet Banking messo a disposizione dalle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo. I buoni telematici possono essere richiesti direttamente dal sito dell Inps previa registrazione. L'INPS, con Circ. n. 177 del , ha comunicato che a partire dal 15 gennaio 2014, tutte le comunicazioni di inizio attività, contenenti i dati riferiti all attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione)nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore, e le eventuali variazione siano effettuate direttamente all INPS, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro. Sarà cura dell'inps trasmettere in tempo reale all'inail le comunicazioni ricevute. Dalla medesima data cessa, l adempimento diretto a carico dei beneficiari della comunicazione all INAIL e di conseguenza non saranno più operativi il fax INAIL e la sezione del sito che saranno disattivati. Il lavoro accessorio è consentito anche ai cittadini extracee purché in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa compreso quello per studio. Le prestazioni di natura occasionale accessoria non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La Riforma Fornero ha stabilito l inclusione del reddito da lavoro accessorio (c.d. funzione integrativa) ai fini della determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. (Circ. INPS n 49/2013) Il decreto legge 76/2013 ha introdotto la possibilità del ricorso a questa tipologia contrattuale per particolari categorie di lavoratori: Disabili In stato di detenzione Tossicodipendenti Fruitori di ammortizzatori sociali Tali tipologie di lavoratori possono essere inseriti in specifici progetti promossi dalle Pubbliche Amministrazioni, previo decreto del Ministero del Lavoro finalizzato a stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni. AFOL MONZA BRIANZA Pag. 9

10 SCHEDA 3 - LAVORO A CHIAMATA O INTERMITTENTE (ARTT. DA 33 A 40 DEL D.LGS. N 276/03 - ART. 39 C. 11 DEL D.L. N 112/08, CONV. IN L. N 133/08 ART.1 C. 21 LETT. B) L. 92/2012 ART. 7 C. 2 D.L 76/2013) LAVORATORI E - DATORI DI LAVORO AMMESSI SETTORI E PERIODI DIVIETI FORME DEL CONTRATTO REGOLE DEL CONTRATTO Il lavoro a chiamata può essere stipulato da tutti i datori di lavoro ed è ammesso: per i soggetti con meno di 24 anni di età (al massimo 23 anni e 364 giorni) per i lavoratori con almeno 55 anni di età anche pensionati (Circ. Ministero del Lavoro n 20/2012) Periodi ammessi: predeterminati nell arco della settimana, del mese e dell anno individuati dai contratti collettivi, per adeguarli alle effettive necessità di ogni settore (circ. 18 del 18/7/12 e circ. 9 del 01/8/12 del Min. del Lavoro). L'art. 40 del D. Lgs 276/03 prevede che, in assenza di disciplina contrattuale, il Ministero del Lavoro "individua in via provvisoria e con proprio decreto i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente". Tale intervento ministeriale è rinvenibile nel D.M il quale ammette la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n in questa tabella vanno considerate solamente le tipologie di lavoro indicate, senza tenere conto dei requisiti dimensionali e di altre limitazioni (Circ. Ministeriale n 4 del ). I lavoratori possono essere utilizzati per prestazioni di lavoro intermittente per non più di 400 giornate nell arco di 3 anni solari; superato questo limite, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Tale disposizione si applica alle prestazioni lavorative successive all'entrata in vigore del D.L. 76/2013. Il vincolo delle 400 giornate di effettivo lavoro, per espressa previsione normativa, non trova applicazione nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Non può essere stipulato : per la sostituzione di lavoratori in sciopero; dalle aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs N 81/2008 salva diversa disposizione degli accordi sindacali, dalle aziende che nei i 6 mesi precedenti, hanno operato licenziamenti collettivi ovvero dove è in corso una sospensione o una riduzione dell orario di lavoro per cassa integrazione salariale, di lavoratori adibiti a mansioni per le quali si effettua il contratto a chiamata Il lavoro a chiamata può essere: con l obbligo di corrispondere l indennità di disponibilità (pari al 20% della retribuzione prevista dal CCNL) se il lavoratore ha scelto di essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro. In questo caso il lavoratore non ha diritto al trattamento di disoccupazione (ASpI), in quanto i periodi di sospensione sono comunque retribuiti ( interpello n 48/2008 del Ministero del Lavoro). E stata abolita la disposizione che prevede il riconoscimento dell indennità di disponibilità solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro, per cui questa dovrà essere in ogni caso corrisposta. senza l obbligo di corrispondere l indennità di disponibilità se il lavoratore ha scelto di non essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro. In questo caso, limitatamente ai periodi di non lavoro, il lavoratore ha diritto all indennità di disoccupazione (ASpI) qualora ricorrono i requisiti di natura contributiva ed assicurativa ( interpello n 48/2008 del Ministero del Lavoro) Il rapporto di lavoro può essere sia a tempo indeterminato che a tempo determinato ma non part-time In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore intermittente ha diritto all indennità di disoccupazione qualora ricorrano i requisiti di natura contributiva ed assicurativa. AFOL MONZA BRIANZA Pag. 10

11 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO CONTRIBUTI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE CUMULO CON ALTRI CONTRATTI DI LAVORO IL LAVORO INTERMITTENTE E I RIFLESSI SULL INDENNITA DI MOBILITA CASI PARTICOLARI Fermo restando l obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di assunzione ai sensi del DM , il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione con le modalità semplificate e la modulistica pubblicate nel sito del Ministero del Lavoro e nel portale CLICLAVORO. Secondo quanto stabilito dalla Circ. del Ministero del Lavoro n 27/2013 dette comunicazioni devono essere fatte : 1. tramite mail da inviare all indirizzo intermittenti@lavoro.gov.it 2. tramite la modalità online previa registrazione sul sito 3. tramite fax alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (solo in caso di malfunzionamento delle precedenti modalità) 4. tramite un SMS contenente almeno il Cod. Fiscale del lavoratore al nr , solo per le prestazioni da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione Regole per la comunicazione semplificata : può essere fatta anche il giorno stesso della chiamata, ma prima dell inizio della prestazione lavorativa; può essere fatta anche per un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore ai 30 giorni. Per ciclo integrato di 30 giorni si intendono 30 gg di lavoro effettivo o 30 chiamate, ciò significa che ogni comunicazione potrà includere un arco temporale anche superiore ai 30 giorni di calendario, ma che dovrà riguardare al massimo 30 giorni stabiliti può essere annullata o modificata, con le stesse modalità con cui si è effettuata la prima comunicazione, entro 48 ore dalla mancata prestazione. Con l interpello n 72/2009, il Ministero del Lavoro ha chiarito che in caso di riassunzione dello stesso lavoratore con contratto di lavoro intermittente, pur se svolto a tempo determinato, non sarà necessario il rispetto del periodo minimo previsto dall art. 5 comma 3 del D.Lgs n 368/01. Questo vale anche in caso di contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e successivo contratto a termine (sia fulltime che part-time). Al datore di lavoro che non comunica lo svolgimento di prestazioni di lavoro intermittente non viene applicata la sanzione prevista, qualora risulti la volontà di non nascondere la prestazione stessa (ad es. regolarità dei versamenti contributivi) Il datore di lavoro deve versare i contributi in ragione della retribuzione per le ore lavorate. Se è stata versata al lavoratore l indennità di disponibilità i contributi devono essere versati anche su questa in ragione dell effettiva somma corrisposta. Non è prevista l applicazione delle agevolazioni contributive (es. L. 407/90 L. 223/91, ecc.) E possibile stipulare più contratti di lavoro intermittenti con datori di lavoro diversi Il contratto intermittente può coesistere con altre tipologie contrattuali, a patto che tra le varie tipologie non sussistano incompatibilità e che non risulti di ostacolo agli obblighi contrattuali assunti dalle parti. Il lavoratore percettore dell indennità di mobilità, il quale si rioccupa con contratto di lavoro intermittente senza l obbligo di rispondere alla chiamata, durante i periodi di non lavoro tra una chiamata e l altra potrà continuare a beneficiare della prestazione a sostegno del reddito. Nell ipotesi, invece, di lavoratore che abbia assunto l obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro (con conseguente diritto all indennità di disponibilità) la prestazione rimane sospesa per tutta la vigenza del contratto. Queste le precisazione fornite dall INPS con il messaggio n del 25 marzo In assenza di specifica previsione da parte dei CCNL in ordine ai casi in cui è consentito l utilizzo del contratto in argomento, anche l impresa appaltatrice può legittimamente attivare rapporti di natura intermittente per lo svolgimento del servizio di pulizia all interno di un albergo ai sensi del n. 5 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 (Interpello Ministero del Lavoro n 17 del 26 giugno 2014). AFOL MONZA BRIANZA Pag. 11

12 LE ASSUNZIONI AGEVOLATE oocu AFOL MONZA BRIANZA Pag. 12

13 I PRINCIPI GENERALI INERENTI ALLE AGEVOLAZIONI PER L ASSUNZIONE Con la Riforma Fornero (art. 4 commi 12-15), il legislatore ha definito una disciplina omogenea delle condizioni di spettanza dei benefici contributivi, introducendo principi generali applicabili a tutti gli incentivi. Il rispetto di queste disposizioni, alle quali si aggiungono quelle derivanti dall applicazione di Direttive della Comunità Europea (es. regime de minimis ), è richiamato dall INPS (circ. n 137/12) per il riconoscimento dei benefici. Diritto di precedenza Gli incentivi non spettano quando l assunzione viola il diritto di precedenza di un altro lavoratore. Le principali norme che regolamentano il diritto di precedenza sono: Art. 15 legge n. 4/ Diritto di precedenza per le assunzioni (a tempo determinato o indeterminato) in favore dell ex dipendente a tempo indeterminato che negli ultimi 6 mesi sia stato oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all attività produttiva, all organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa o di licenziamento collettivo per riduzione di personale. Art. 5 D.lgs. n. 368/ Diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato in favore dell ex dipendente a tempo determinato per più di 6 mesi (anche con più rapporti di lavoro), il cui rapporto di lavoro sia cessato negli ultimi 12 mesi. Per i lavoratori stagionali: diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali Art. 47, c. 6 legge n. 428/1990 -Diritto di precedenza per le assunzioni (a tempo determinato o indeterminato) in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale, negli ultimi 12 mesi o nel periodo più lungo stabilito dall accordo collettivo, è trasferita un azienda o un suo ramo. La disposizione si applica anche nei casi di accordo per aziende in crisi di cui al comma 5 della stessa legge CCNL - Obblighi di assunzioni previsti dalla contrattazione collettiva - Un azienda che subentri ad un altra in un appalto di servizi (esempio imprese di pulizia) ha l obbligo di assumere i dipendenti della precedente azienda. Nel caso di assunzioni effettuate in attuazione, o in violazione, di preesistenti obblighi normativi Nel caso in cui il datore di lavoro assume un lavoratore nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione o un lavoratore diverso da quello nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione, l incentivo potrà essere riconosciuto qualora il datore di lavoro o l utilizzatore abbiano preventivamente offerto l assunzione al lavoratore titolare del diritto e questi abbia rifiutato. L obbligo del rispetto dei suddetti vincoli sussiste sia in caso di assunzione diretta, sia nel caso in cui il lavoratore venga utilizzato come somministrato. Le disposizioni normative fanno riferimento al datore di lavoro nel suo complesso e non allo stabilimento o all unità produttiva. Pertanto se l azienda è strutturata in più unità produttive, anche in luoghi molto distanti, dovrà verificare attentamente la propria situazione sia con riferimento a ciascuna struttura sia in relazione al complesso delle unità produttive. Le limitazioni non si applicano in caso di richiesta dei benefici previsti dall art. 13 della Legge n. 68/1999 (assunzione di disabili). AFOL MONZA BRIANZA Pag. 13

14 Presenza di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero rapporti di collegamento o controllo Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che al momento del licenziamento presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest ultimo in rapporto di collegamento o controllo. In caso di lavoratore utilizzato mediante l istituto della somministrazione, la verifica della mancanza delle condizioni ostative va fatta con riferimento anche all utilizzatore. Limitazioni al cumulo dei benefici contributivi fruiti in relazione ad uno stesso lavoratore La nuova disciplina prevede che, per stabilire il diritto alla fruizione degli incentivi e la loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro somministrato o subordinato, equiparando l utilizzazione diretta e indiretta del lavoratore. Non si cumulano invece le prestazioni di somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori (anche se fornite dalla stessa agenzia di somministrazione), salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero rapporti di collegamento o controllo. Invio tardivo delle Comunicazioni Telematiche Obbligatorie In caso di inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie (Unilav, Unisomm), si perde la parte di incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. In caso di rettifica della comunicazione telematica, vale la data del primo invio. La compilazione del campo Tipo agevolazione nei moduli Unilav o Unisomm è facoltativa e l omissione o l errore, non incide sul diritto ai benefici Documento unico di regolarità contributiva (DURC) I benefici contributivi e normativi sono subordinati al possesso della regolarità contributiva da parte del datore di lavoro (DURC interno), oltre all inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni delle norme a tutela delle condizioni di lavoro (di cui all allegato A del DM 24 ottobre 2007), ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso D.M. in relazione a ciascun illecito (legge Finanziaria 2007). La regolarità viene accertata direttamente dagli Enti previdenziali al momento della richiesta del beneficio. Il datore di lavoro deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge; inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all allegato A del Decreto Ministeriale 24/10/2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. cause ostative ). AFOL MONZA BRIANZA Pag. 14

15 Regola del de minimis Per aiuti de minimis s intendono tutti gli aiuti di piccola entità economica concessi dallo Stato e dalle Amministrazioni pubbliche alle imprese di qualsiasi dimensione. In quanto non incidenti in modo significativo sulla libera concorrenza, gli aiuti in regime de minimis possono essere concessi da parte delle Autorità pubbliche senza obbligo di notifica alla Commissione Europea ( Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 in vigore dal 1/01/2007 al 31/12/2013). L importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell arco di tre anni, i euro. Ciò significa che per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione,ecc.), in regime de minimis, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti). L impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l'amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa. Nel caso un'agevolazione concessa in de minimis superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto. Restano in ogni caso esclusi dall'applicazione del de minimis gli aiuti concessi al settore della produzione agricola, della pesca, dell'acquacoltura e dell'industria carboniera AFOL MONZA BRIANZA Pag. 15

16 SCHEDA 4 - ASSUNZIONI IN SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE PER MATERNITA /PATERNITA (DECRETO LEGISLATIVO N 151/2001 ART. 4 A NORMA DELL ART. 15 L. N 53 DEL ) DURATA CONTRATTO MOTIVAZIONE CONTRATTO Assunzione a tempo determinato pieno o part-time o con contratto di somministrazione (l'assunzione può avvenire anche con anticipo fino a 1 mese rispetto all'inizio del congedo) Assenza personale per maternità/paternità AZIENDE BENEFICIARIE LAVORATORI BENEFICIARI 1. Aziende con meno di 20 dipendenti operanti in qualsiasi settore; 2. Aziende in cui operano lavoratrici autonome. Tutti i lavoratori AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE Sgravio contributivo del 50% L incentivo trova applicazione : 1) fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o lavoratore in congedo; 2) per un periodo di 12 mesi dall accoglienza del minore adottato o in affidamento (gli sgravi sono riconosciuti anche in caso di ricorso al contratto di somministrazione) PRECISAZIONI A SEGUITO DELLA L. 92/2012 E DEL DECRETO LEGGE 34/2014 NOTE Lo sgravio viene riconosciuto anche: nei casi in cui vengano assunti 2 lavoratori, purché la somma delle ore effettuate da entrambi coincida con l orario contrattuale del lavoratore sostituito; in caso di sostituzione di un lavoratore a tempo pieno con un lavoratore part-time; nel caso in cui la sostituzione avvenga con contratto di somministrazione di lavoro; nel caso di sostituzione di un apprendista con un lavoratore qualificato (Messaggio Inps n 93 del ) L aliquota aggiuntiva (pari al 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) prevista per i contratti a tempo determinato non si applica a questa tipologia contrattuale (art 2 c. 29 lett a L. 92/2012) Per quanto sia venuta meno la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato, qualora quest ultimo venga stipulato in relazione a una sostituzione, i datori di lavoro dovranno continuare ad utilizzare la prassi in uso anche in relazione all accesso e alla fruizione delle agevolazioni spettanti. Con le sentenze n 3598 del e n 6787 del la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro ha la facoltà di collocare il nuovo assunto a svolgere mansioni anche diverse da quelle della lavoratrice assente, in base alle specifiche esigenze aziendali. L importante è che vi sia sempre una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che quest ultima deve essere stata determinata dalla necessità creatasi nell azienda per effetto della prima. AFOL MONZA BRIANZA Pag. 16

17 DURATA CONTRATTO SCHEDA 5 - ASSUNZIONI LAVORATORI IN MOBILITA L. N 223/91 L. N 92/2012 Indeterminato determinato (massimo 12 mesi nella stessa azienda) - Senza motivazione specifica PROROGA DURATA CONTRATTO E ammessa. I periodi successivi ai primi 12 mesi non comportano nessuno sgravio contributivo (circ. INPS n 109 del ) AZIENDE BENEFICIARIE Tutte, comprese le cooperative che assumono soci con contratto di lavoro subordinato e le agenzie di lavoro. L INPS con il messaggio n n del 21/02/2014 ha precisato che i datori di lavoro che assumono lavoratori licenziati da soggetti che non esercitino attività d'impresa - in particolare si tratta di studi professionali - non possono usufruire dei benefici contributivi in oggetto. L art. 8 comma 4 bis L. 223/91 precisa che il diritto ai benefici economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti da impresa - dello stesso o di diverso settore di attività - che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell impresa che assume ovvero risulta con quest ultima in rapporto di collegamento o controllo. L incentivo è tuttavia riconosciuto se l assunzione del lavoratore è effettuata dopo 6 mesi dal licenziamento. Secondo una faq pubblicata nel sito dell Inps (aggiornate al ) i benefici sono riconosciuti anche nei confronti di un datore di lavoro che assume un lavoratore in mobilità a seguito di licenziamento da un rapporto di lavoro intermittente. LAVORATORI INTERESSATI Lavoratori iscritti nella lista di mobilità ai sensi della Legge 223/91 1. Per le assunzioni a tempo indeterminato il contributo a carico del datore di lavoro è pari alla quota prevista per gli AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE apprendisti per 18 mesi ossia il 10% (1) sul reddito imponibile ai fini previdenziali (art. 25 comma 9 L. 223/91); 2. per le assunzioni a tempo determinato per max 12 mesi il contributo a carico del datore di lavoro è pari alla quota prevista per gli apprendisti per tutta la durata del contratto ( art. 8 comma 2 L. 223/91). In caso di trasformazione a tempo indeterminato il beneficio spetta per ulteriori 12 mesi (art. 8 c 2 L. 223/91). Ai sensi dell art. 8 comma 4 L. 223/91, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato o trasformano il rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta anche il 50% dell'eventuale indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore : a) per un massimo di 12 mesi per lavoratori fino a 50 anni di età ; b) per 24 mesi per lavoratori oltre i 50 anni di età. (1) art. 1 comma 773 L. 296 del (finanziaria 2007) - a decorrere dal 1 gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali PRECISAZIONI A SEGUITO DELLA L. 92/2012 La legge 92/2012 ha abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal A decorrere dalla stessa data sono altresì espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 2, co. 71, L. 92/2012) Pertanto gli incentivi attualmente in vigore saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe che dovessero essere effettuate fino al 31 dicembre 2016 (Circolare Inps n 137 del ) AFOL MONZA BRIANZA Pag. 17

18 SCHEDA 6 - ASSUNZIONI LAVORATORI LICENZIATI (PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO CONNESSO A RIDUZIONE, TRASFORMAZIONE O CESSAZIONE DELL ATTIVITÀ) NEI 12 MESI PRECEDENTI DA IMPRESE SOTTO I 15 DIPENDENTI (D.D. 390/Segr. DG/2013 del 3 giugno 2013) DURATA CONTRATTO Tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione MOTIVAZIONE CONTRATTO Nessuna AZIENDE BENEFICIARIE Datori di lavoro privati Lavoratori licenziati, nei 12 mesi precedenti l assunzione, da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per LAVORATORI giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro INTERESSATI Soci cooperative che stabiliscano con la propria adesione o successivamente all instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO DIVIETI PRECISAZIONI 190 mensili per 12 mensilità per assunzioni a tempo indeterminato 190 mensili per 6 mensilità per assunzioni a tempo determinato Il beneficio spetta anche nei seguenti casi (circ. INPS n 32 del ): per i rapporti di lavoro di durata inferiore a 6 mesi. In questo caso il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte; in caso di assunzione con apprendistato dei lavoratori iscritti in lista di mobilità ai sensi della L. 236/93. In questo caso il beneficio spetta soltanto per 12 mesi; In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato effettuata nel di un rapporto di lavoro instaurato prima del 2013 con i lavoratori iscritti nella lista di mobilità ai sensi della L. 236/93. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. In questo caso il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l orario di lavoro previsto e l orario normale di lavoro Per usufruire del beneficio di cui al comma 1, il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale. Le agevolazioni non si applicano al lavoro domestico. Gli incentivi sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d importanza minore («de minimis»). L Inps autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili secondo l ordine cronologico dell assunzioni. L istanza deve essere presentata entro il 12 aprile 2014 accedendo al modulo LICE disponibile all interno del cassetto previdenziale aziende del sito INPS. AFOL MONZA BRIANZA Pag. 18

19 SCHEDA 7 - ASSUNZIONI DISOCCUPATI DA + 24 MESI (ART. 8 COMMA 9 L. N 407/90) L. N 92/2012 DURATA CONTRATTO AZIENDE BENEFICIARIE Tempo indeterminato part-time o full-time Tutte Le assunzioni non devono essere dirette a sostituire lavoratori dipendenti dalla stessa azienda licenziati per giustificato motivo oggettivo o riduzione di personale o sospesi nei 6 mesi precedenti all assunzione. Con il messaggio n del 2005, recepito dal Ministero del Lavoro, l Inps ha chiarito che le dimissioni di un lavoratore e la scadenza naturale del contratto a termine (sempre nei 6 mesi precedenti) non precludono la possibilità dei fruire delle agevolazioni di cui alla L. 407/90. E esclusa invece la fruibilità delle agevolazioni, nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto, nei 6 mesi precedenti, ad effettuare licenziamenti per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova (interpello del Ministero del Lavoro n 37 del ). Tuttavia, secondo quanto stabilito dal messaggio INPS n del , se un azienda assume nuovi dipendenti ma ne ha licenziati altri nei 6 mesi precedenti, può comunque chiedere lo sgravio contributivo, ma soltanto per quelli che tra i nuovi assunti eccedono il numero dei licenziati. Ad esempio: se l'azienda licenzia 2 lavoratori e ne assume (entro i sei mesi successivi) 10, il beneficio di legge spetterà per 8 lavoratori. L interpello n 9/2013 del Ministero del Lavoro ha riconosciuto il diritto ai benefici contributivi per l assunzione di un ex dipendente licenziato a suo tempo per riduzione di personale, anche se il precedente rapporto di lavoro era a sua volta stato agevolato. In questo caso l incentivo va riconosciuto per intero, ma senza cumulare i periodi precedenti. L importante è che si rispettino le condizioni previste da questi incentivi, che spettano in caso di assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, a condizione che: - gli assunti siano disoccupati da almeno 24 mesi - le nuove assunzioni non siano effettuate «in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi negli ultimi 6 mesi. Se il datore di lavoro riassume, dopo pochi mesi, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali precedentemente dimessosi, per il quale aveva già beneficiato delle agevolazioni, il diritto alle agevolazioni scatta solo per il periodo residuo rispetto al limite dei 36 mesi. AFOL MONZA BRIANZA Pag. 19

20 Il motivo per cui l incentivo è disponibile è che non c è stata interruzione dello stato di disoccupazione: bisogna far riferimento alle norme che regolamentano il mantenimento o la perdita dello status (art.4, comma 1, lettera a, del Dlgs 181/2000, come modificato dalla Riforma del Lavoro e dal Decreto Lavoro). LAVORATORI BENEFICIARI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE Lavoratori disoccupati iscritti nelle liste del Centro per l Impiego da almeno 24 mesi. (Per stabilire la decorrenza dei 24 mesi occorre far riferimento alla data di presentazione da parte dell'interessato della DDL). Con l interpello n 49 del , il Ministero del Lavoro ha precisato che tra i lavoratori beneficiari della norma rientrano anche gli inoccupati. 1. per aziende artigiane esonero totale dei contributi per 36 mesi; 2. per tutte le altre aziende riduzione 50% dei contributi per 36 mesi. Tenuto conto del cumulo degli incentivi e del criterio di flessibilità (art. 4 co. 13 L. 92/2012), l incentivo è previsto anche nell ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine, purché il lavoratore avrebbe avuto un anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato (Circolare Inps n 137 del ). A titolo esemplificativo si riporta l esempio citato dalla suddetta circolare a chiarimento del caso di cui sopra: la società Alfa assume a tempo determinato per 5 mesi Tizio, disoccupato da 24 mesi, e trasforma poi il rapporto a tempo indeterminato; poiché Tizio, se non fosse intervenuta la trasformazione, sarebbe tornato ad essere disoccupato con l anzianità di 24 mesi, va applicato alla trasformazione l incentivo previsto dall art. 8, co. 9. Secondo i principi generali stabiliti dall art. 4 commi della Riforma Fornero inerenti alle agevolazioni per l assunzione, l incentivo non spetta se la trasformazione interviene oltre i primi 6 mesi del rapporto di lavoro a termine, perché il lavoratore ha nel frattempo maturato un diritto di precedenza all assunzione a tempo indeterminato (art. 5 comma 4 quater D.Lgs 368/01). AFOL MONZA BRIANZA Pag. 20

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